apertura di credito con garanzia ipotecaria

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apertura di credito con garanzia ipotecaria
FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA
IPOTECARIA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo Società Cooperativa a responsabilità
limitata fondata nel 1918
Sede legale: Presidenza e Direzione Generale Viale Aldo Moro, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo -FG
Tel.: 0882/837111 – Fax: 0882/837001
Email: [email protected] / sito internet: www.bccsangiovannirotondo.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Foggia n. 23462
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 2169 - cod. ABI 08810
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A1 62963
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA
L’apertura di credito è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o
indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo
concordato.
Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il
credito concessogli.
L’apertura di credito può essere in conto corrente o semplice.
Nell’apertura di credito in conto corrente, i successivi versamenti del Cliente hanno l’effetto di ripristinare la
disponibilità; invece, nell’apertura di credito semplice, i successivi versamenti del Cliente vengono imputati a
parziale o totale estinzione del debito del Cliente verso la Banca, derivante dall’utilizzazione delle somme.
La linea di credito, in ogni caso, deve essere utilizzata dal Cliente entro il limite di importo concordato con la Banca e,
sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.
Pertanto, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente che comportino il superamento del limite
suddetto e l’eventuale esecuzione di tali operazioni non determina la concessione di un aumento del credito al Cliente,
neppure per l’importo delle operazioni eseguite.
La presenza sul conto di un saldo debitore superiore al limite dell’affidamento concesso identifica uno “sconfinamento”,
che può determinarsi anche solo “per valuta”, se il saldo contabile risulti a credito. La definizione dei tipi di saldo (per
valuta e contabile) è contenuta nella “Legenda” posta al termine del presente Foglio informativo.
L’apertura di credito, sia in conto corrente che semplice, quando è garantita da ipoteca, può assumere la forma
dell’apertura di credito fondiaria o ipotecaria.
In particolare, l’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili.
L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora
vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie
ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito.
L’apertura di credito ipotecaria, invece, è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di primo grado, su
immobili.
La durata medio – lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601).
I TIPI DI APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA E I LORO RISCHI
Apertura di credito a tasso fisso
Il tasso di interesse resta fisso per tutta la durata del contratto.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso,
indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
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Apertura di credito a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente del tasso complessivo.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Nelle aperture di credito che prevedono un tasso variabile, può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo
(cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può
scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Il contratto inoltre può prevedere che la Banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del
rapporto il tasso di interesse e le altre condizioni economiche applicate al Cliente.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 10,66%
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 60.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 12
T.A.E.G: 10,65%
Nel calcolo del T.A.E.G. sono da aggiungere le spese di perizia tecnica stimate in base al costo praticato dai periti
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
Tasso Fisso
entro fido:
8,25%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido
Tasso Fisso
11,25%
Commissione onnicomprensiva
2%
(La commissione sull'accordato è calcolata, su base
annua, moltiplicando l'importo dell'affidamento concesso
per l'aliquota indicata.)
Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)
€
Commissione di istruttoria veloce - Max
Importo Massimo Trimestrale: €
12,00
300,00
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca
Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e
comunque decorso un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 119 del TUB.
In caso di mancato pagamento dei predetti interessi, dalla data di esigibilità maturano gli interessi di mora.
Tasso di mora
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle
somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o
scopertura
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri TRIMESTRALE
diversi dagli interessi
Conteggio e accredito interessi avere
ANNUALE
Conteggio interessi dare
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ANNUALE
SPESE
Spese per la stipula del contratto
Imposte e tasse presenti e future
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni
economiche
Spesa di istruttoria fido
Spesa collegate all'erogazione del credito (visure
ipocatastati, accesso a base dati)
Nella misura effettivamente sostenuta
€
0,00
€ 0,00
€
0,00
Spese per la gestione del rapporto
INVIO COMUNICAZIONE ex art. 119 TUB / Posta
€
INVIO COMUNICAZIONE ex art. 119 TUB / Casellario €
Elettronico
1,00
0,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI CONDIZIONI
€
0,00
TRASP. INFO PRECONTRATTUALE
€
0,00
Richieste documenti e certificazioni
Spese per richieste documenti e certificazioni
Max € 12,50
Si rinvia al relativo Foglio Informativo " Servizio rilascio
copia documentazione,dichiarazioni, certificazioni."
La Commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica a condizione che, nell’arco del
trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al saldo del conto corrente non affidato o
rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo
disponibile di fine giornata.
La Commissione di istruttoria veloce è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca prima di autorizzare lo
sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il
tasso debitore.
Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce
pagamento titoli e effetti;
esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;
pagamento deleghe fiscali;
ed ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca.
Esenzioni
La Commissione di istruttoria veloce non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento
nei confronti della banca.
Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la Commissione di istruttoria veloce non è inoltre dovuta nel caso in cui
lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente:
- l’importo complessivo di 500 Euro e
- la durata di 7 giorni consecutivi.
Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Adempimenti notarili
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Se acquistati attraverso la banca/intermediario
I costi vengono corrisposti direttamente al notaio come da tariffa
notarile in vigente.
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Spesa di Perizia Tecnica
Assicurazione incendio/ scoppio/ danni/
Max € 500,00
Obbligatoria e a carico del cliente presso la compagnia prescelta dal
cliente.
Le spese applicate sono quelle previste nel prospetto della
compagnia di assicurazione, stimate mediamente in:
€ 140,00 ipotizzando un finanziamento di 100.000,00 € della durata
di 10 anni.
€ 275,00 ipotizzando un finanziamento di 100.000,00 € della durata
di 20 anni
€ 415,00 ipotizzando un finanziamento di 100.000,00 € della durata
di 30 anni
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti,
nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai
fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
a) la Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante comunicazione
scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che
incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in
pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni
altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 10 giorni. Analoga facoltà di recesso
ha il Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato;
b) qualora l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi
momento dall’apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di 5 giorni, nonché di ridurla o di
sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto
utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato motivo, la
Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente nelle modalità previste dalla
precedente lettera a). Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente
quanto utilizzato;
c) in ogni caso, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare la disponibilità;
d) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la
comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni
eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura non comporta l’aumento di tale limite;
e) le disposizioni sub a), b), c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque denominati e sotto
qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Viale Aldo
Moro, 9 – 71013 San Giovanni Rotondo - indirizzo PEC a [email protected] o via emai a
[email protected] - che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente
servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
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relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Tasso di interesse debitore
Tasso Annuo effettivo (T.A.E)
(tasso effettivo globale medio)
TEGM
Tasso Annuo Effettivo Globale
(T.A.E.G.)
Commissione onnicomprensiva
Commissione di istruttoria
veloce
Valuta
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
E’il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione
degli interessi; in caso di liquidazione infrannuale degli interessi (ad. es.
trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo
vengono conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è
appunto denominato TAE.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura.
"Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di conto corrente,
aumentarlo di un quarto, aggiungere 4 punti percentuali e considerare che, la
differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali".
Indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base
annua, dell’importo totale del credito.
La commissione ha durata pari a quella dell’affidamento ed è calcolata in
percentuale sul fido medio calcolato nel periodo di liquidazione. Il valore della
commissione è espresso su base annuale e l’addebito sul conto segue la
periodicità di liquidazione del conto stesso.
La Commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica a
condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più debiti,
sconfinamenti rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite
dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti,
avutoguardo al saldo disponibile di fine giornata.
La Commissione di istruttoria veloce è dovuta esclusivamente nei casi in cui la
banca prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la
commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore.
La Commissione di istruttoria veloce non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto
luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca.
Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la Commissione di istruttoria
veloce non è inoltre dovuta nel caso in cui lo sconfinamento, anche derivante da
più addebiti, non supera contemporaneamente l’importo complessivo di 500
Euro e la durata di 7 giorni consecutivi. Questa esenzione è applicata una sola
volta per trimestre.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
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