c/anticipi certificati auto/moto e contratti
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c/anticipi certificati auto/moto e contratti
FOGLIO INFORMATIVO C/ANTICIPI CERTIFICATI AUTO/MOTO E CONTRATTI 050101 Conto corrente destinato a non consumatori che lo utilizzano per la propria attività economica o professionale. INFORMAZIONI SULLA BANCA RovigoBanca Credito Cooperativo – Società Cooperativa Sede legale/amministrativa: Via Casalini, n. 10 - 45100 – ROVIGO Tel.: 0425-427811 - Fax: 0425-28005 Email: [email protected] - PEC: [email protected] Sito internet: www.rovigobanca.it Cod. ABI 08986.2 - Codice Fiscale/P.Iva 01088920291 Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5359.5 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A156645 Registro delle Imprese della CCIAA di Rovigo REA n. 125998 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS'È IL CONTO CORRENTE ANTICIPO CERTIFICATI CONTRATTI AUTO/MOTO E L’operazione di anticipazione su contratti e certificati di conformità auto/moto è analoga all’apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l’anticipata “monetizzazione” di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente, con obbligo legale da parte di quest’ultimo di adempiere ove manchi il pagamento del terzo. L’operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia. E’ prevista l’apertura di un conto corrente tecnico acceso al solo scopo di gestire le operazioni di anticipo. Su questo conto corrente non è possibile eseguire operazioni diverse da quelle collegate alla gestione dell’anticipo (ad esempio non è possibile eseguire versamenti di contante, versamento di assegni, rilascio carnet assegni, ecc.). Principali rischi (generici e specifici) In caso di revoca degli affidamenti concessi la Banca può esigere dal cliente l’immediato pagamento dei documenti presentati da quest’ultimo. Un ulteriore rischio deriva da tassi di interesse connessi a meccanismi di indicizzazione nel caso in cui il tasso di interesse sia indicizzato ad un parametro. CONDIZIONI ECONOMICHE L’imposta di bollo è pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100,00 euro per soggetti diversi ed è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica l’imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera i 5.000,00 euro. A tal fine sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati. QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO IN CONTO CORRENTE TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.) Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/03/2017 (ZF/000009585) Pagina 1 di 6 E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito Internet della Banca. La formula di calcolo del TAEG è la seguente: Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento. Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 5.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 14,41% Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva. Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un titolare di conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla banca. VOCI DI COSTO Spese per l'apertura del conto Non previste SPESE FISSE Gestione Liquidità Canone annuo € (€ 52,00 13,00 Trimestrali) Numero di operazioni gratuite Non previste RAPPORTO NON AFFIDATO: € 0,00 Spese annue per conteggio interessi e competenze RAPPORTO AFFIDATO: € 0,00 SPESE VARIABILI Gestione liquidità Registrazione operazioni non incluse nel canone € 0,00 Registrazione operazioni non incluse nel canone - POS € 0,00 Spese Per Prelevamenti Allo Sportello € 0,00 Invio estratto conto - Posta € 2,50 Invio estratto conto - On Line € 0,00 INTERESSI SOMME DEPOSITATE Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale 0% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0% FIDI E SCONFINAMENTI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/03/2017 (ZF/000009585) Pagina 2 di 6 Fidi Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro fido: 8% Commissione onnicomprensiva (annuale) 2% Frequenza applicazione: trimestrale Sconfinamenti extra-fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 9,5% Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) fino a € 20.000,00: € 30,00 fino a € 100.000,00: € 60,00 oltre: € 100,00 (modalità di calcolo esposte in legenda) Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) massimo Non previsto massimo Sconfinamenti in assenza di fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 9,5% Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido) fino a € 20.000,00: € 30,00 fino a € 100.000,00: € 60,00 oltre: € 100,00 (modalità di calcolo esposte in legenda) Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido) Non previsto massimo massimo Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura Tasso di mora ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ Spese tenuta conto Vedere voce "Canone annuo" Trasparenza Informativa Precontrattuale € 0,00 Spese Minime € 0,00 Estinzione € 0,00 Spesa Estrattino Sportello € 0,00 Stampa Elenco Condizioni € 3,00 Invio Raccomandata Dormienti € 10,00 Spese Pubblicazione Dormienti € 300,00 Trasparenza Documentazione Variazioni € 0,00 Trasparenza Documentazione Periodica - Posta € 2,50 Trasparenza Documentazione Periodica - On Line € 0,00 SERVIZI DI PAGAMENTO SPESE PREVISTE DALLA PSD (DIRETTIVA EUROPEA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO) PSD - Per informativa obbligatoria mensile (per clienti non consumatori e non microimprese) PSD - Per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta per legge PSD - Per comunicazione di mancata esecuzione dell'ordine (rifiuto) PSD - Per revoca dell'ordine oltre i termini FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/03/2017 € 5,00 € 10,00 € 5,00 € 10,00 (ZF/000009585) Pagina 3 di 6 PSD - Per recupero fondi in caso di identificativo unico € fornito inesatto dal cliente 50,00 ALTRO Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri TRIMESTRALE diversi dagli interessi Conteggio e accredito interessi avere ANNUALE Conteggio interessi dare ANNUALE RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI ANNO CIVILE SPESE PER COPIA DI CONTABILI (per ciascun Recupero spese effettivamente documento) preventivamente comunicate IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE sostenute e A carico del cliente, secondo legge RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere da esso dandone comunicazione scritta all’altra parte con preavviso di 3 giorni. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale N. 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di richiesta del cliente, purché tutti i rapporti collegati al conto corrente risultino precedentemente estinti o trasferiti su altro rapporto. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Casalini, n.10 – CAP – 45100 - Rovigo, indirizzo di posta elettronica: [email protected] indirizzo di PEC: [email protected]) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/03/2017 (ZF/000009585) Pagina 4 di 6 Commissione onnicomprensiva Commissione, prevista dall’art. 117-bis del TUB, comma 1, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell’affidamento. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. La commissione è recuperata in occasione della liquidazione trimestrale delle competenze. I valori della commissione sono espressi su base annua. Commissione di istruttoria veloce Commissione, prevista dall’art. 117-bis del TUB, comma 2, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, applicata a fronte di ogni sconfinamento giornaliero autorizzato, in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, che richiede un’attività di istruttoria. La commissione è recuperata in occasione della liquidazione trimestrale delle competenze. Come precisato dal D.M. n. 644/2012 la commissione di istruttoria veloce di cui all'art. 117-bis del TUB, comma 2, non è dovuta: 1. nei rapporti con i “consumatori”, quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: - il saldo complessivo degli sconfinamenti in assenza di fido ovvero oltre il limite di fido, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500 euro; - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il cliente “consumatore” beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. 2. nei rapporti sia con i “consumatori” sia con i “non consumatori”: - se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca; - se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito. Giorni banca Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi. Istruttoria Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento. Numeri dare Prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca. Periodicità di capitalizzazione Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto degli interessi producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Tasso di interesse di mora Ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente. Tasso di interesse nominale Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di interesse effettivo Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi. Tasso di interesse sullo Tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento, previsto sconfinamento dall’art. 117-bis del TUB, comma 2 e disciplinato dal Decreto del MEF del 30.06.2012, da applicarsi sia nel caso di utilizzi oltre i limiti di fido per i rapporti affidati che nel caso di utilizzi senza fido per quelli non affidati, in presenza contemporanea di sconfinamento liquido e disponibile. In presenza di sconfinamento solo liquido non si applica alcun tasso di interesse, sia nel caso di c/c affidati che nel caso di c/c non affidati. TAEG per gli affidamenti in c/c Costo orientativo del fido riferito alle ipotesi di operatività della Banca d’Italia. Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e (TEGM) delle Finanze, come previsto dalla legge sull’usura. Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Per verificare se il tasso applicato al rapporto è usurario bisogna confrontarlo con il tasso limite e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Tasso di mora Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento. Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi. Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/03/2017 (ZF/000009585) Pagina 5 di 6 Microimpresa Cliente al dettaglio Cliente che non riveste qualifica di cliente al dettaglio commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese. la Cliente che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti e che realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/03/2017 (ZF/000009585) Pagina 6 di 6