c/anticipi certificati auto/moto e contratti

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c/anticipi certificati auto/moto e contratti
FOGLIO INFORMATIVO
C/ANTICIPI CERTIFICATI AUTO/MOTO E CONTRATTI
050101
Conto corrente destinato a non consumatori che lo utilizzano per la propria attività economica o professionale.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
RovigoBanca Credito Cooperativo – Società Cooperativa
Sede legale/amministrativa: Via Casalini, n. 10 - 45100 – ROVIGO
Tel.: 0425-427811 - Fax: 0425-28005
Email: [email protected] - PEC: [email protected]
Sito internet: www.rovigobanca.it
Cod. ABI 08986.2 - Codice Fiscale/P.Iva 01088920291
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5359.5
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A156645
Registro delle Imprese della CCIAA di Rovigo REA n. 125998
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS'È IL CONTO CORRENTE ANTICIPO CERTIFICATI
CONTRATTI
AUTO/MOTO E
L’operazione di anticipazione su contratti e certificati di conformità auto/moto è analoga all’apertura di credito, dalla
quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a
fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l’anticipata “monetizzazione” di un proprio
credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da
parte di questi - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente, con obbligo legale da parte di
quest’ultimo di adempiere ove manchi il pagamento del terzo. L’operazione può essere, secondo le valutazioni della
banca, assistita da idonea garanzia.
E’ prevista l’apertura di un conto corrente tecnico acceso al solo scopo di gestire le operazioni di anticipo. Su questo
conto corrente non è possibile eseguire operazioni diverse da quelle collegate alla gestione dell’anticipo (ad esempio
non è possibile eseguire versamenti di contante, versamento di assegni, rilascio carnet assegni, ecc.).
Principali rischi (generici e specifici)
In caso di revoca degli affidamenti concessi la Banca può esigere dal cliente l’immediato pagamento dei documenti
presentati da quest’ultimo.
Un ulteriore rischio deriva da tassi di interesse connessi a meccanismi di indicizzazione nel caso in cui il tasso di
interesse sia indicizzato ad un parametro.
CONDIZIONI ECONOMICHE
L’imposta di bollo è pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100,00 euro per soggetti diversi ed è rapportata al
periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica l’imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui
valore medio di giacenza non supera i 5.000,00 euro. A tal fine sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto
corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati.
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO IN CONTO CORRENTE
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.)
Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia.
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E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo
pubblicato sul sito Internet della Banca.
La formula di calcolo del TAEG è la seguente:
Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si
assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del
periodo di riferimento.
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 5.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 14,41%
Il contratto prevede l'applicazione
della commissione onnicomprensiva.
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi
complessivi sostenuti da un titolare di conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere
importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre
condizioni economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla
banca.
VOCI DI COSTO
Spese per l'apertura del conto
Non previste
SPESE FISSE
Gestione Liquidità
Canone annuo
€
(€
52,00
13,00 Trimestrali)
Numero di operazioni gratuite
Non previste
RAPPORTO NON AFFIDATO: €
0,00
Spese annue per conteggio interessi e competenze
RAPPORTO AFFIDATO: €
0,00
SPESE VARIABILI
Gestione liquidità
Registrazione operazioni non incluse nel canone
€
0,00
Registrazione operazioni non incluse nel canone - POS
€
0,00
Spese Per Prelevamenti Allo Sportello
€
0,00
Invio estratto conto - Posta
€
2,50
Invio estratto conto - On Line
€
0,00
INTERESSI SOMME DEPOSITATE
Interessi creditori
Tasso creditore annuo nominale
0%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0%
FIDI E SCONFINAMENTI
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Fidi
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
entro fido:
8%
Commissione onnicomprensiva (annuale)
2%
Frequenza applicazione: trimestrale
Sconfinamenti extra-fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
9,5%
Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)
fino a €
20.000,00: €
30,00
fino a € 100.000,00: €
60,00
oltre: €
100,00
(modalità di calcolo esposte in legenda)
Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) massimo
Non previsto massimo
Sconfinamenti in assenza di fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
9,5%
Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido)
fino a €
20.000,00: €
30,00
fino a € 100.000,00: €
60,00
oltre: €
100,00
(modalità di calcolo esposte in legenda)
Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido) Non previsto massimo
massimo
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle
somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o
scopertura
Tasso di mora
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ
Spese tenuta conto
Vedere voce "Canone annuo"
Trasparenza Informativa Precontrattuale
€
0,00
Spese Minime
€
0,00
Estinzione
€
0,00
Spesa Estrattino Sportello
€
0,00
Stampa Elenco Condizioni
€
3,00
Invio Raccomandata Dormienti
€
10,00
Spese Pubblicazione Dormienti
€
300,00
Trasparenza Documentazione Variazioni
€
0,00
Trasparenza Documentazione Periodica - Posta
€
2,50
Trasparenza Documentazione Periodica - On Line
€
0,00
SERVIZI DI PAGAMENTO
SPESE PREVISTE DALLA PSD (DIRETTIVA EUROPEA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO)
PSD - Per informativa obbligatoria mensile (per clienti
non consumatori e non microimprese)
PSD - Per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta
per legge
PSD - Per comunicazione di mancata esecuzione
dell'ordine (rifiuto)
PSD - Per revoca dell'ordine oltre i termini
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€
5,00
€
10,00
€
5,00
€
10,00
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PSD - Per recupero fondi in caso di identificativo unico €
fornito inesatto dal cliente
50,00
ALTRO
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri TRIMESTRALE
diversi dagli interessi
Conteggio e accredito interessi avere
ANNUALE
Conteggio interessi dare
ANNUALE
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI
ANNO CIVILE
SPESE PER COPIA DI CONTABILI (per ciascun Recupero
spese
effettivamente
documento)
preventivamente comunicate
IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE
sostenute
e
A carico del cliente, secondo legge
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere da esso dandone comunicazione scritta
all’altra parte con preavviso di 3 giorni.
Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N. 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di richiesta del cliente, purché tutti i rapporti collegati al conto corrente risultino
precedentemente estinti o trasferiti su altro rapporto.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Casalini, n.10 – CAP – 45100 - Rovigo, indirizzo di posta
elettronica: [email protected] indirizzo di PEC: [email protected]) che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la
mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi
ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
LEGENDA
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Commissione onnicomprensiva
Commissione, prevista dall’art. 117-bis del TUB, comma 1, calcolata in
maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente
ed alla durata dell’affidamento. L’ammontare della commissione non può
superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione
del cliente. La commissione è recuperata in occasione della liquidazione
trimestrale delle competenze. I valori della commissione sono espressi su
base annua.
Commissione di istruttoria veloce Commissione, prevista dall’art. 117-bis del TUB, comma 2, determinata in
misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, applicata a
fronte di ogni sconfinamento giornaliero autorizzato, in assenza di
affidamento ovvero oltre il limite del fido, che richiede un’attività di istruttoria.
La commissione è recuperata in occasione della liquidazione trimestrale delle
competenze.
Come precisato dal D.M. n. 644/2012 la commissione di istruttoria veloce di
cui all'art. 117-bis del TUB, comma 2, non è dovuta:
1. nei rapporti con i “consumatori”, quando ricorrono cumulativamente i
seguenti presupposti:
- il saldo complessivo degli sconfinamenti in assenza di fido ovvero
oltre il limite di fido, anche se derivante da più addebiti, è inferiore
o pari a 500 euro;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
Il cliente “consumatore” beneficia dell'esclusione per un massimo di una
volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
2. nei rapporti sia con i “consumatori” sia con i “non consumatori”:
- se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a
favore della banca;
- se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi
ha acconsentito.
Giorni banca
Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data
di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione,
rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria
Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di
concessione dell’affidamento.
Numeri dare
Prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è
rappresentato dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero
di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione e la data di
scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto
degli interessi
producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto
contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
debitori e creditori.
Tasso di interesse debitore
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi
finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora
Ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del
Cliente.
Tasso di interesse nominale
Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e
il capitale prestato.
Tasso di interesse effettivo
Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della
periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso di interesse sullo
Tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento, previsto
sconfinamento
dall’art. 117-bis del TUB, comma 2 e disciplinato dal Decreto del MEF del
30.06.2012, da applicarsi sia nel caso di utilizzi oltre i limiti di fido per i
rapporti affidati che nel caso di utilizzi senza fido per quelli non affidati, in
presenza contemporanea di sconfinamento liquido e disponibile. In presenza
di sconfinamento solo liquido non si applica alcun tasso di interesse, sia nel
caso di c/c affidati che nel caso di c/c non affidati.
TAEG per gli affidamenti in c/c
Costo orientativo del fido riferito alle ipotesi di operatività della Banca d’Italia.
Tasso Effettivo Globale Medio
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e
(TEGM)
delle Finanze, come previsto dalla legge sull’usura. Come prescrive la legge,
il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene
aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori
quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può
essere superiore a otto punti percentuali. Per verificare se il tasso applicato al
rapporto è usurario bisogna confrontarlo con il tasso limite e accertare che
quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Tasso di mora
Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.
Valuta
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Consumatore
La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
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Microimpresa
Cliente al dettaglio
Cliente che non riveste
qualifica di cliente al dettaglio
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o
artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese.
la Cliente che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad
esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti e che realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di
euro.
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