Credito Documentario Export
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FOGLIO INFORMATIVO CREDITO DOCUMENTARIO EXPORT INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle (BA) Soc.Coop. Via Tirolo,2 - 70029 – Santeramo in Colle Tel.: 080 8828011- Fax: 080 3036515 Email: [email protected] Sito internet: www.bccsanteramo.it Registro delle Imprese della CCIAA di. Bari n. BA006-4259 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4573 - cod. ABI 08844 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A 170367 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Il credito documentario all’esportazione è un servizio attraverso il quale la banca notifica all’esportatore italiano il credito documentario disposto dalla banca estera per conto dell’importatore estero e non comporta, salvo il caso di credito confermato, alcun intervento creditizio nei confronti del beneficiario. Il credito del proprio cliente prescinde dalla operazione commerciale sottostante operando la banca solo sulla base di documenti formalmente in regola. Con l’operazione di credito documentario all’esportazione, la banca si impegna irrevocabilmente, su mandato dell’importatore, a pagare all’esportatore il corrispettivo delle merci dietro presentazione conforme, entro una certa data, dei documenti richiesti dal credito stesso. L’esecuzione di quest’operazione prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore. Le operazioni di credito documentario sono disciplinate da specifiche Norme (NUU) emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC). Il testo di tali norme è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.iccitalia.org, email: [email protected]). Principali rischi Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - le variazioni in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche e contrattuali; - la variabilità del tasso di cambio, c.d. rischio di cambio nel caso di operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione perché sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione. - nel caso di credito documentario all’esportazione il cliente rischia la contestazione formale dei documenti che possono precludere il diritto ad ottenere il rimborso da parte della banca emittente ed eventualmente da parte della banca confermante. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. SPESE SPESE NOTIFICA € COMMISSIONI DI CONFERMA 0,25% Minimo: € 36,15 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. TRIMESTRALE SPESE DI MODIFICA € COMMISSIONI DI TRASFERIMENTO 0,5% Minimo: € 36,15 COMMISSIONI DI UTILIZZO 0,3% Minimo: € 36,15 COMMISSIONI DI MANCATO UTILIZZO 0,2% Minimo: € 36,15 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/02/2017 36,15 36,15 (ZF/000003668) Pagina 1 di 4 sull'importo non utilizzato. COMMISSIONI DI ACCETTAZIONE fino a 2 mesi 0,40% fino a 3 mesi 0,55% fino a 4 mesi 0,70% fino a 5 mesi 0,85% fino a 6 mesi 1,10% Minimo € 36,15 COMMISSIONI DI INCASSO 0,3% Minimo: € COMMISSIONI DI SERVIZIO 0,15% Minimo: € SPESE DI INCASSO € RECUPERO SPESE RECLAMATE Pari alle spese reclamate da corrispondente SPESE CORRIERE Minimo € 30,00. Oltre al recupero delle maggiori spese applicate dal corriere utilizzato. SPESE TELEX / SWIFT € 12,91 INVIO DOCUMENTAZIONE PERIODICA € 0,00 5,16 Massimo: € 0,52 Massimo: € 77,47 180,76 12,91 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI € 0,00 GIORNI DATA VALUTA 2 giorni lavorativi RECESSO E RECLAMI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/02/2017 (ZF/000003668) Pagina 2 di 4 Recesso dal contratto Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a modifiche delle condizioni economiche del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tempi massimi per la chiusura del rapporto Chiusura effettiva del rapporto in caso di recesso richiesto dal cliente: entro 10 giorni lavorativi salvo la definizione di eventuali partite sospese a credito (ad esempio: versamenti assegni non disponibili, bonifici in arrivo, partite avvisate, etc.) e a debito (ad esempio: pagamenti di utenze, movimenti di carte di credito e/o debito collegate al conto corrente, etc.). Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, all’Ufficio Reclami della Banca (presso l’Ufficio Legale in via Tirolo n.2 – 70029 Santeramo in Colle (BARI), indirizzo di PEC [email protected], indirizzo di posta elettronica [email protected]). La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). 5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente. 6. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l’ABF secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell’attività economica mondiale, che ha come scopo l’agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento tra gli altri, un testo normativo di riferimento denominato “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari” (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario o Lettera di credito Stand-by (per quest’ultima l’applicabilità è parziale). Crediti Documentari / Lettere di Crediti documentari / Lettere di credito Stand-by emessi a supporto di operazioni di credito Stand-by all’esportazione o esportazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari ricevuti quale forma di Crediti documentari Italia (vendita) pagamento per operazioni di compravendita domestiche. Prestazione prevista dal Credito / È la forma di pagamento indicata dal Credito. A seguito di presentazione di documenti Lettera di credito Stand-by che risultino conformi ai termini ed alle condizioni del Credito, il Beneficiario ha diritto alla prestazione prevista. Può trattarsi di pagamento a vista, di pagamento a scadenza (indicata nel Credito) o di accettazione, da parte della Banca, di tratta a scadenza spiccata dal Beneficiario oppure di negoziazione. Modifica Conferma Utilizzo Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario con il quale l’ordinante richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata dal Beneficiario, o con specifica comunicazione, o con presentazione di documenti che ne tengano conto. Si tratta di una distinta operazione bancaria, connessa all’emissione di un Credito documentario, con la quale la Banca corrispondente della Banca emittente (quella che opera sulla piazza del Beneficiario), assume nei confronti di quest’ultimo lo stesso impegno assunto dalla Banca emittente. La conferma è richiesta o autorizzata nel testo del Credito dalla Banca emittente su conformi istruzioni dell’ordinante. È l’evento conclusivo dell’operazione: il Beneficiario presenta la documentazione prevista dal Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione promessa. A seguito dell’accertamento della conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni previste dal Credito la Banca tenuta alla prestazione esegue la propria obbligazione di pagamento. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/02/2017 (ZF/000003668) Pagina 3 di 4 Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle Soc. Coop. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/02/2017 (ZF/000003668) Pagina 4 di 4