Credito Documentario Export

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Credito Documentario Export
FOGLIO INFORMATIVO
CREDITO DOCUMENTARIO EXPORT
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle (BA) Soc.Coop.
Via Tirolo,2 - 70029 – Santeramo in Colle
Tel.: 080 8828011- Fax: 080 3036515
Email: [email protected] Sito internet: www.bccsanteramo.it
Registro delle Imprese della CCIAA di. Bari n. BA006-4259
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4573 - cod. ABI 08844
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A 170367
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il credito documentario all’esportazione è un servizio attraverso il quale la banca notifica all’esportatore italiano il
credito documentario disposto dalla banca estera per conto dell’importatore estero e non comporta, salvo il caso di
credito confermato, alcun intervento creditizio nei confronti del beneficiario. Il credito del proprio cliente prescinde dalla
operazione commerciale sottostante operando la banca solo sulla base di documenti formalmente in regola.
Con l’operazione di credito documentario all’esportazione, la banca si impegna irrevocabilmente, su mandato
dell’importatore, a pagare all’esportatore il corrispettivo delle merci dietro presentazione conforme, entro una certa
data, dei documenti richiesti dal credito stesso. L’esecuzione di quest’operazione prevede la necessaria relazione tra
due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore.
Le operazioni di credito documentario sono disciplinate da specifiche Norme (NUU) emanate dalla Camera di
Commercio Internazionale di Parigi (ICC). Il testo di tali norme è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della
ICC (sito web: www.iccitalia.org, email: [email protected]).
Principali rischi
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- le variazioni in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche e contrattuali;
- la variabilità del tasso di cambio, c.d. rischio di cambio nel caso di operazioni denominate in valuta o regolate contro
euro o in valuta diversa da quella di denominazione perché sono regolate al cambio applicabile al momento della
negoziazione.
- nel caso di credito documentario all’esportazione il cliente rischia la contestazione formale dei documenti che
possono precludere il diritto ad ottenere il rimborso da parte della banca emittente ed eventualmente da parte della
banca confermante.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
SPESE
SPESE NOTIFICA
€
COMMISSIONI DI CONFERMA
0,25% Minimo: €
36,15
PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. TRIMESTRALE
SPESE DI MODIFICA
€
COMMISSIONI DI TRASFERIMENTO
0,5% Minimo: €
36,15
COMMISSIONI DI UTILIZZO
0,3% Minimo: €
36,15
COMMISSIONI DI MANCATO UTILIZZO
0,2% Minimo: €
36,15
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sull'importo non utilizzato.
COMMISSIONI DI ACCETTAZIONE
fino a 2 mesi 0,40%
fino a 3 mesi 0,55%
fino a 4 mesi 0,70%
fino a 5 mesi 0,85%
fino a 6 mesi 1,10%
Minimo € 36,15
COMMISSIONI DI INCASSO
0,3% Minimo: €
COMMISSIONI DI SERVIZIO
0,15% Minimo: €
SPESE DI INCASSO
€
RECUPERO SPESE RECLAMATE
Pari alle spese reclamate da corrispondente
SPESE CORRIERE
Minimo € 30,00.
Oltre al recupero delle maggiori spese applicate dal
corriere utilizzato.
SPESE TELEX / SWIFT
€
12,91
INVIO DOCUMENTAZIONE PERIODICA
€
0,00
5,16 Massimo: €
0,52 Massimo: €
77,47
180,76
12,91
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI
€
0,00
GIORNI
DATA VALUTA
2 giorni lavorativi
RECESSO E RECLAMI
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Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a modifiche delle condizioni economiche del contratto, sfavorevoli
per il cliente, deve comunicare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente la variazione con
un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data
prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione
del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto
Chiusura effettiva del rapporto in caso di recesso richiesto dal cliente: entro 10 giorni lavorativi salvo la definizione di eventuali partite
sospese a credito (ad esempio: versamenti assegni non disponibili, bonifici in arrivo, partite avvisate, etc.) e a debito (ad esempio:
pagamenti di utenze, movimenti di carte di credito e/o debito collegate al conto corrente, etc.).
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei
rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e
del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il
cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei
successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, all’Ufficio Reclami della
Banca (presso l’Ufficio Legale in via Tirolo n.2 – 70029 Santeramo in Colle (BARI), indirizzo di PEC
[email protected], indirizzo di posta elettronica [email protected]).
La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in
forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è
esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d’Italia e di
rivolgersi all’autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi
all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione
innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l’ABF secondo la
procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito
registro ministeriale.
LEGENDA
Camera di Commercio
Internazionale di Parigi (ICC)
Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell’attività
economica mondiale, che ha come scopo l’agevolazione dei commerci internazionali.
A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento tra gli altri, un
testo normativo di riferimento denominato “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti
documentari” (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario
riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito
documentario o Lettera di credito Stand-by (per quest’ultima l’applicabilità è parziale).
Crediti Documentari / Lettere di Crediti documentari / Lettere di credito Stand-by emessi a supporto di operazioni di
credito Stand-by all’esportazione o esportazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari ricevuti quale forma di
Crediti documentari Italia (vendita) pagamento per operazioni di compravendita domestiche.
Prestazione prevista dal Credito / È la forma di pagamento indicata dal Credito. A seguito di presentazione di documenti
Lettera di credito Stand-by
che risultino conformi ai termini ed alle condizioni del Credito, il Beneficiario ha diritto
alla prestazione prevista. Può trattarsi di pagamento a vista, di pagamento a scadenza
(indicata nel Credito) o di accettazione, da parte della Banca, di tratta a scadenza
spiccata dal Beneficiario oppure di negoziazione.
Modifica
Conferma
Utilizzo
Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario
con il quale l’ordinante richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le
condizioni del Credito originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario
che la modifica sia esplicitamente accettata dal Beneficiario, o con specifica
comunicazione, o con presentazione di documenti che ne tengano conto.
Si tratta di una distinta operazione bancaria, connessa all’emissione di un Credito
documentario, con la quale la Banca corrispondente della Banca emittente (quella che
opera sulla piazza del Beneficiario), assume nei confronti di quest’ultimo lo stesso
impegno assunto dalla Banca emittente. La conferma è richiesta o autorizzata nel
testo del Credito dalla Banca emittente su conformi istruzioni dell’ordinante.
È l’evento conclusivo dell’operazione: il Beneficiario presenta la documentazione
prevista dal Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione
promessa. A seguito dell’accertamento della conformità dei documenti ai termini ed
alle condizioni previste dal Credito la Banca tenuta alla prestazione esegue la propria
obbligazione di pagamento.
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Banca di Credito Cooperativo di
Santeramo in Colle Soc. Coop.
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