foglio informativo crediti documentari lettere di credito stand
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FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DOCUMENTARI LETTERE DI CREDITO STAND - BY INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI TREVISO CREDITO COOPERATIVO S.C. Sede legale: VILLANOVA D’ISTRANA (TV), via Monte Santo 6/A. Tel.: 0422 832237 - Fax: 0422 832419. Sede amministrativa e Direzione: OSPEDALETTO D’ISTRANA (TV), via del Mutton 8. Tel.: 0422 8353 - Fax: 0422 730984. Email: [email protected] - Sito internet: www.cratv.it Iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso al n. 12893 dal 07.07.25 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia al n. 942.30 - cod. ABI 08927.6 Iscritta all’Albo delle società cooperative al n. A158287 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS'È IL CREDITO DOCUMENTARIO / LETTERA DI CREDITO STAND - BY L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di un impegno da parte di una banca emittente, su ordine e per conto di un proprio cliente ordinante, generalmente acquirente/importatore di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare alla propria banca corrispondente, una prestazione economica fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo venditore delle merci oggetto della transazione, contro presentazione – da parte del venditore – di documenti commerciali relativi alla fornitura e spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previste nel testo del credito documentario. Con tale operazione si realizza una contestualità tra la fornitura della merce ed il pagamento della stessa, mediante lo scambio tra banche (quella del venditore e del compratore) della documentazione, della quale le stesse banche controllano la conformità formale. La Lettera di credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit – in sigla “SBLC”) è uno strumento che, come il Credito documentario, prevede una presentazione di documenti per il suo utilizzo, ma il cui scopo è quello di prestare una garanzia. La SBLC viene, infatti, attivata dal beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario. Sia nel credito documentario che nella lettera di credito stand-by può essere prevista la conferma del credito ed in caso può essere aggiunta solamente su espressa autorizzazione della banca emittente. La banca, a cui è richiesta la conferma, si riserva la piena facoltà di emettere il proprio impegno in base ad autonoma valutazione di tutti gli elementi che ne definiscono il rischio. I crediti documentari e le lettere di credito stand-by sono disciplinate da specifiche Norme (NUU o UCP e URDG) emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI o ICC). La esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore. Ove non sufficientemente conosciute, le Norme della Camera di Commercio Internazionale (NUU o UCP e URDG) - che disciplinano necessariamente le operazioni ed alle quali le Banche si attengono - comportano il rischio di esiti operativi inaspettati. Il testo di tali Norme, coperto da copyright, è disponibile per la sola consultazione presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org , email: [email protected]). Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. Essendo il credito documentario uno strumento di pagamento con obbligazione autonoma rispetto all’operazione commerciale sottostante, condizionata alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi l’acquirente sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali mentre il venditore sopporta il rischio del mancato incasso per sua insolvenza (presentazione documentazione non conforme e/o oltre i termini del credito), per moratoria del paese e/o insolvenza della banca emittente. Analogamente l’Ordinante ed il Beneficiario di una lettera di credito stand-by sopportano il rischio di dover pagare, il primo, o di non essere pagato, il secondo, per ragioni inerenti esclusivamente alla documentazione presentata e non dipendenti, quindi, dalle motivazioni sostanziali che sostengono la richiesta di pagamento. Le operazioni denominate in una moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento sono soggette al rischio della variazione del cambio, essendo questo determinato al momento dell’utilizzo del Credito documentario o della Lettera di credito Stand-by e, quindi, non conoscibile al momento della loro emissione. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 09/10/2012 (ZF/000003536) Pagina 1 di 5 FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DOCUMENTARI LETTERE DI CREDITO STAND - BY CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. CREDITI DOCUMENTARI / LETTERE DI CREDITO STAND-BY EXPORT Spese e commissioni Spese notifica € 40,00 Spese controllo documenti € 65,00 Commissione accettazione € 20,00 + spese reclamate Commissioni di conferma Commissioni trasferimento Spese modifica Commissioni di utilizzo Commissioni mancato utilizzo Spese incasso 0,30% minimo € 120,00 0,15% minimo € 35,00 € 40,00 0,20% minimo € 35,00 0,15% minimo € 100,00 € 20,00 0,15% - minimo € 5,00 Commissioni incasso Spese comunicazioni SWIFT Spese comunicazioni messaggio cifrato € 40,00 € 110,00 Spese recupero costo corriere Nella misura effettivamente sostenuta Valute Operazioni in EUR Operazioni in divisa estera In giornata Calendario forex + 2 gg CREDITI DOCUMENTARI / LETTERE DI CREDITO STAND-BY IMPORT Spese e commissioni Spese apertura € 50,00 Commissioni di apertura trimestrali o per frazione di 0,15% minimo € 15,00 trimestre, dal mese di apertura a quello di scadenza compreso Spese modifica € 40,00 Diritti di modifica Commissione di modifica Commissione discrepanze Commissioni di utilizzo Commissioni di servizio Commissione di mancato utilizzo Commissioni accettazione / pagamento differito Commissioni trasferimento Spese pagamento Spese preavviso Spese svincolo merci € 0,00 € 0,00 € 40,00 0,30% minimo € 50,00 0,15% minimo € 5,00 0,15% minimo € 50,00 Al mese o frazione di mese 0,25% minimo € 50,00 0,15% minimo € 35,00 € 20,00 € 0,00 € 0,00 Spese messaggi swift Spese recupero costo corriere € 40,00 Nella misura effettivamente sostenuta FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 09/10/2012 (ZF/000003536) Pagina 2 di 5 FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DOCUMENTARI LETTERE DI CREDITO STAND - BY Valute Pagamento a vista Giorno di esecuzione dell’operazione Pagamento a scadenza presso la Cassa o propria Giorno di regolamento corrispondente in divisa estera Pagamento a scadenza presso banca estera Calendario forex – 3gg ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE OPERATIVITÀ CORRENTE Spesa estrattino sportello € 2,50 Stampa elenco condizioni € 0,00 Trasp. info precontrattuale € 0,00 Trasp. documentaz. periodica Posta: € 2,50 Casellario postale interno: € 2,50 Casellario elettronico: € 0,00 Trasp. documentaz. variazioni € Tasso di cambio applicato 0,00 Cambio al durante + 1,00% RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Si può recedere dal contratto in qualunque momento senza penalità e senza spese di chiusura. Il contratto è operante fino alla data di scadenza o alla revoca dell’affidamento; in ogni caso il contratto rimarrà efficace fino alla scadenza dei crediti documentari/lettere credito stand-by già rilasciate dalla banca ed ancora in essere alla data di scadenza o di revoca del fido concesso. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 8 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Reclami I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità: Lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Ufficio Reclami della C.R.A. di Treviso – Credito Cooperativo s.c. - Via del Mutton 8, tel 0422 8353 In via telematica scrivendo all’indirizzo email [email protected] Consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta. La Banca risponde entro trenta giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni alla Banca o presso le Filiali della Banca d’Italia. Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 09/10/2012 (ZF/000003536) Pagina 3 di 5 FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DOCUMENTARI LETTERE DI CREDITO STAND - BY conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Istruttoria Apertura Camera di Commercio Internazionale di Parigi NUU (o ICP) e URDG Divisa Crediti Export Crediti Imxport Modifica Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del finanziamento. trattasi del momento di emissione del credito documentario o lettera di credito stand-by, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell’Ordinante (il richiedente il credito) detta le condizioni alle quali il Beneficiano dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell’attività economica mondiale, che ha come scopo l’agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento denominato “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari” (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario o Lettera di credito Stand-by (per quest’ultima l’applicabilità è parziale). In sigla: ICC (International Chamber of Commerce) o CCI (Camera di Commercio Internazionale) Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (o Uniform Rules for Collections) e Uniform Rules for Demand Guarantees. Unità di misura monetaria diversa dall'euro crediti documentari che assistono l’operazione di esportazione di merci e/o crediti documentari che assistono l’operazione di importazione di merci e/o servizi. indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal beneficiano (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il beneficiano ha accettato le modifiche proposte. oppure: Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario con il quale l’ordinante richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata dal Beneficiario, o con specifica comunicazione, o con presentazione di documenti che ne tengano conto. Prestazione SWIFT FOREX Pagamento a vista Pagamento a scadenza Notifica quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiano si aspetta o il pagamento a vista o l’accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l’assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, “anticipa” salvo buon fine i fondi al Beneficiano in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche assodate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie Acronimo di FOReign EXchange market, è un mercato monetario di scambio divise il cui calendario, valido per l'identificazione del giorno di regolamento della transazione finanziaria, corrisponde, di norma, al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell'operazione. Pagamento da effettuare alla presentazione del titolo Pagamento da effettuare alla scadenza indicata sul titolo La notifica del credito corrisponde al momento in cui la banca che riceve il FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 09/10/2012 (ZF/000003536) Pagina 4 di 5 FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DOCUMENTARI LETTERE DI CREDITO STAND - BY Accettazione Trasferimento Conferma Discrepanze Utilizzo messaggio di emissione del credito (banca avvisante), lo trasmette al beneficiario dopo averne, comunque, esaminata l'autenticità (controllo firma e/o chiavi). Impegno di firma cartolare per mezzo di accettazione della tratta allegata ai documenti ed emessa dal beneficiario È' una particolare clausola sul credito documentario che permette al venditore/beneficiario di disporre che il credito aperto a suo favore possa essere trasferito ad un altro beneficiario (secondo beneficiario) per l'intero importo o parzialmente e a determinate condizioni. Lo scopo del credito trasferibile si ha quando il venditore, che non è l'effettivo produttore della merce ma un intermediario (agente, commissionario, società di import/export), dovrà acquistare la stessa dall'effettivo produttore (il secondo beneficiario) garantendogli il pagamento e mantenendo la titolarità della fornitura. Con la conferma del credito documentario da parte di altra banca, diversa dalla banca emittente, la banca confermante (confirming bank) si assume l'impegno ad eseguire la prestazione promessa, in aggiunta a quella della banca emittente. Differenze rilevate sulla documentazione richiesta dal credito documentario. Le discrepanze possono derivare da presentazione di documentazione irregolare/non conforme oppure da documentazione incompleta. momento in cui il beneficiano presenta i documenti per riceverne la prestazione. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 09/10/2012 (ZF/000003536) Pagina 5 di 5