foglio informativo crediti documentari lettere di credito stand

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foglio informativo crediti documentari lettere di credito stand
FOGLIO INFORMATIVO
CREDITI DOCUMENTARI
LETTERE DI CREDITO STAND - BY
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI TREVISO CREDITO COOPERATIVO S.C.
Sede legale: VILLANOVA D’ISTRANA (TV), via Monte Santo 6/A.
Tel.: 0422 832237 - Fax: 0422 832419.
Sede amministrativa e Direzione: OSPEDALETTO D’ISTRANA (TV), via del Mutton 8.
Tel.: 0422 8353 - Fax: 0422 730984.
Email: [email protected] - Sito internet: www.cratv.it
Iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso al n. 12893 dal 07.07.25
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia al n. 942.30 - cod. ABI 08927.6
Iscritta all’Albo delle società cooperative al n. A158287
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS'È IL CREDITO DOCUMENTARIO / LETTERA DI CREDITO STAND - BY
L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di un impegno da parte di una banca emittente, su ordine
e per conto di un proprio cliente ordinante, generalmente acquirente/importatore di merci, a seguito del quale tale banca
effettuerà, o farà effettuare alla propria banca corrispondente, una prestazione economica fino alla concorrenza di un
determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo venditore delle merci oggetto della
transazione, contro presentazione – da parte del venditore – di documenti commerciali relativi alla fornitura e spedizione
delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previste nel testo del credito documentario. Con tale
operazione si realizza una contestualità tra la fornitura della merce ed il pagamento della stessa, mediante lo scambio
tra banche (quella del venditore e del compratore) della documentazione, della quale le stesse banche controllano la
conformità formale.
La Lettera di credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit – in sigla “SBLC”) è uno strumento che, come il Credito
documentario, prevede una presentazione di documenti per il suo utilizzo, ma il cui scopo è quello di prestare una
garanzia. La SBLC viene, infatti, attivata dal beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi
non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale
sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.
Sia nel credito documentario che nella lettera di credito stand-by può essere prevista la conferma del credito ed in caso
può essere aggiunta solamente su espressa autorizzazione della banca emittente. La banca, a cui è richiesta la
conferma, si riserva la piena facoltà di emettere il proprio impegno in base ad autonoma valutazione di tutti gli elementi
che ne definiscono il rischio.
I crediti documentari e le lettere di credito stand-by sono disciplinate da specifiche Norme (NUU o UCP e URDG)
emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI o ICC). La esecuzione di queste operazioni prevede
la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore.
Ove non sufficientemente conosciute, le Norme della Camera di Commercio Internazionale (NUU o UCP e URDG) - che
disciplinano necessariamente le operazioni ed alle quali le Banche si attengono - comportano il rischio di esiti operativi
inaspettati. Il testo di tali Norme, coperto da copyright, è disponibile per la sola consultazione presso la Banca, oppure è
ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org , email: [email protected]).
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di
interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei
tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
Essendo il credito documentario uno strumento di pagamento con obbligazione autonoma rispetto all’operazione
commerciale sottostante, condizionata alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi l’acquirente
sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali mentre il venditore sopporta il rischio del
mancato incasso per sua insolvenza (presentazione documentazione non conforme e/o oltre i termini del credito), per
moratoria del paese e/o insolvenza della banca emittente.
Analogamente l’Ordinante ed il Beneficiario di una lettera di credito stand-by sopportano il rischio di dover pagare, il
primo, o di non essere pagato, il secondo, per ragioni inerenti esclusivamente alla documentazione presentata e non
dipendenti, quindi, dalle motivazioni sostanziali che sostengono la richiesta di pagamento.
Le operazioni denominate in una moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento sono soggette al rischio
della variazione del cambio, essendo questo determinato al momento dell’utilizzo del Credito documentario o della
Lettera di credito Stand-by e, quindi, non conoscibile al momento della loro emissione.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 09/10/2012
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CREDITI DOCUMENTARI
LETTERE DI CREDITO STAND - BY
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
CREDITI DOCUMENTARI / LETTERE DI CREDITO STAND-BY EXPORT
Spese e commissioni
Spese notifica
€ 40,00
Spese controllo documenti
€ 65,00
Commissione accettazione
€ 20,00 + spese reclamate
Commissioni di conferma
Commissioni trasferimento
Spese modifica
Commissioni di utilizzo
Commissioni mancato utilizzo
Spese incasso
0,30% minimo € 120,00
0,15% minimo € 35,00
€ 40,00
0,20% minimo € 35,00
0,15% minimo € 100,00
€ 20,00
0,15% - minimo € 5,00
Commissioni incasso
Spese comunicazioni SWIFT
Spese comunicazioni messaggio cifrato
€ 40,00
€ 110,00
Spese recupero costo corriere
Nella misura effettivamente sostenuta
Valute
Operazioni in EUR
Operazioni in divisa estera
In giornata
Calendario forex + 2 gg
CREDITI DOCUMENTARI / LETTERE DI CREDITO STAND-BY IMPORT
Spese e commissioni
Spese apertura
€ 50,00
Commissioni di apertura trimestrali o per frazione di 0,15% minimo € 15,00
trimestre, dal mese di apertura a quello di scadenza
compreso
Spese modifica
€ 40,00
Diritti di modifica
Commissione di modifica
Commissione discrepanze
Commissioni di utilizzo
Commissioni di servizio
Commissione di mancato utilizzo
Commissioni accettazione / pagamento differito
Commissioni trasferimento
Spese pagamento
Spese preavviso
Spese svincolo merci
€ 0,00
€ 0,00
€ 40,00
0,30% minimo € 50,00
0,15% minimo € 5,00
0,15% minimo € 50,00
Al mese o frazione di mese 0,25% minimo € 50,00
0,15% minimo € 35,00
€ 20,00
€ 0,00
€ 0,00
Spese messaggi swift
Spese recupero costo corriere
€ 40,00
Nella misura effettivamente sostenuta
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Valute
Pagamento a vista
Giorno di esecuzione dell’operazione
Pagamento a scadenza presso la Cassa o propria Giorno di regolamento
corrispondente in divisa estera
Pagamento a scadenza presso banca estera
Calendario forex – 3gg
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITÀ CORRENTE
Spesa estrattino sportello
€
2,50
Stampa elenco condizioni
€
0,00
Trasp. info precontrattuale
€
0,00
Trasp. documentaz. periodica
Posta: €
2,50
Casellario postale interno: €
2,50
Casellario elettronico: €
0,00
Trasp. documentaz. variazioni
€
Tasso di cambio applicato
0,00
Cambio al durante + 1,00%
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualunque momento senza penalità e senza spese di chiusura. Il contratto è operante
fino alla data di scadenza o alla revoca dell’affidamento; in ogni caso il contratto rimarrà efficace fino alla scadenza dei
crediti documentari/lettere credito stand-by già rilasciate dalla banca ed ancora in essere alla data di scadenza o di
revoca del fido concesso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 8 giorni decorrenti dalla data di integrale
pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami
I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità:
Lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Ufficio Reclami della C.R.A. di Treviso – Credito
Cooperativo s.c. - Via del Mutton 8, tel 0422 8353
In via telematica scrivendo all’indirizzo email [email protected]
Consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.
La Banca risponde entro trenta giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni alla Banca o presso le Filiali della Banca
d’Italia.
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario
Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle
Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda,
rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il
Conciliatore Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla
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conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario
Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Istruttoria
Apertura
Camera di Commercio
Internazionale di Parigi
NUU (o ICP) e URDG
Divisa
Crediti Export
Crediti Imxport
Modifica
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del finanziamento.
trattasi del momento di emissione del credito documentario o lettera di credito
stand-by, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell’Ordinante (il
richiedente il credito) detta le condizioni alle quali il Beneficiano dovrà
attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori
dell’attività economica mondiale, che ha come scopo l’agevolazione dei
commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo
normativo di riferimento denominato “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti
documentari” (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il
necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo
Credito documentario o Lettera di credito Stand-by (per quest’ultima
l’applicabilità è parziale).
In sigla: ICC (International Chamber of Commerce) o CCI (Camera di
Commercio Internazionale)
Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (o Uniform Rules for
Collections) e Uniform Rules for Demand Guarantees.
Unità di misura monetaria diversa dall'euro
crediti documentari che assistono l’operazione di esportazione di merci e/o
crediti documentari che assistono l’operazione di importazione di merci e/o
servizi.
indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere
valide devono essere accettate esplicitamente dal beneficiano (o chi ne ha il
diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla
presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione
stessa che il beneficiano ha accettato le modifiche proposte.
oppure:
Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito
documentario con il quale l’ordinante richiede alla Banca emittente di variare i
termini e/o le condizioni del Credito originario. Perché il Credito si intenda
modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata dal
Beneficiario, o con specifica comunicazione, o con presentazione di
documenti che ne tengano conto.
Prestazione
SWIFT
FOREX
Pagamento a vista
Pagamento a scadenza
Notifica
quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni
del credito il Beneficiano si aspetta o il pagamento a vista o l’accettazione
della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il
pagamento della tratta alla scadenza oppure l’assunzione da parte della
Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa
somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla
banca emittente ed autorizzata a ciò, “anticipa” salvo buon fine i fondi al
Beneficiano in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la
copertura in via definitiva del suo impegno.
acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications,
società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di
telecomunicazioni tra banche assodate per la trasmissione di ordini di bonifico
e altre operazioni bancarie
Acronimo di FOReign EXchange market, è un mercato monetario di scambio
divise il cui calendario, valido per l'identificazione del giorno di regolamento
della transazione finanziaria, corrisponde, di norma, al 2° giorno lavorativo
bancario successivo alla data di conclusione dell'operazione.
Pagamento da effettuare alla presentazione del titolo
Pagamento da effettuare alla scadenza indicata sul titolo
La notifica del credito corrisponde al momento in cui la banca che riceve il
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CREDITI DOCUMENTARI
LETTERE DI CREDITO STAND - BY
Accettazione
Trasferimento
Conferma
Discrepanze
Utilizzo
messaggio di emissione del credito (banca avvisante), lo trasmette al
beneficiario dopo averne, comunque, esaminata l'autenticità (controllo firma
e/o chiavi).
Impegno di firma cartolare per mezzo di accettazione della tratta allegata ai
documenti ed emessa dal beneficiario
È' una particolare clausola sul credito documentario che permette al
venditore/beneficiario di disporre che il credito aperto a suo favore possa
essere trasferito ad un altro beneficiario (secondo beneficiario) per l'intero
importo o parzialmente e a determinate condizioni. Lo scopo del credito
trasferibile si ha quando il venditore, che non è l'effettivo produttore della
merce ma un intermediario (agente, commissionario, società di import/export),
dovrà acquistare la stessa dall'effettivo produttore (il secondo beneficiario)
garantendogli il pagamento e mantenendo la titolarità della fornitura.
Con la conferma del credito documentario da parte di altra banca, diversa
dalla banca emittente, la banca confermante (confirming bank) si assume
l'impegno ad eseguire la prestazione promessa, in aggiunta a quella della
banca emittente.
Differenze rilevate sulla documentazione richiesta dal credito documentario.
Le discrepanze possono derivare da presentazione di documentazione
irregolare/non conforme oppure da documentazione incompleta.
momento in cui il beneficiano presenta i documenti per riceverne la
prestazione.
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