servizio credito document e lettera di cred stand-by
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F.I. relativo al Servizio di credito document. e lettera di cred. stand-by NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI Redatto ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, titolo VI del Testo Unico ed ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 29/07/2009 FOGLIO INFORMATIVO relativo al SERVIZIO DI CREDITO DOCUMENTARIO E LETTERA DI CREDITO STAND-BY INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione: Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise – Società cooperativa Sede Legale: Via Capitello 36 - 37050 Concamarise (VR) − Tel.: 0442/398411 – Fax: 0442/398460 Sede Amministrativa e Direzionale: Via Roma 2 - 37051 Bovolone (VR) − Tel.: 045/6992211 – Fax: 045/6901023 E-mail: [email protected] – PEC: [email protected] – Sito internet: www.bancaveronese.it Iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di Verona: n. 37299 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia: n. 2176 – cod. ABI: 08322.0 Iscritta all’Albo delle società cooperative: n. A161637 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS’È IL CREDITO DOCUMENTARIO CON L’ESTERO Il Credito documentario (denominato anche Lettera di Credito – in sigla L/C), consiste in un impegno ‘irrevocabile’ assunto da una Banca (Banca emittente), su ordine dell’Ordinante/acquirente, ad onorare una presentazione conforme dei documenti espressamente richiesti nel credito. La Banca emittente il credito, si impegna, cioè, ad effettuare una certa prestazione economica a favore di un Beneficiario/venditore, contro presentazione, entro una scadenza (data di validità), dei documenti richiesti, conformi ai termini e alle condizioni indicate nel credito stesso. Si tratta di un’operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le Banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le Banche controllano la conformità formale, omettendo, quindi, valutazioni di merito. La prestazione economica promessa dalla Banca a favore del beneficiario può consistere: • nel pagamento di una somma, a vista o a scadenza (se è previsto un pagamento differito); • nell’accettazione di cambiali tratte pagabili a vista e/o a scadenza; • nella negoziazione di documenti conformi. Un credito documentario rappresenta un impegno irrevocabile. Le “Norme ed Usi Uniformi” relativi ai crediti documentari (Uniform Customs and Practice- in sigla UCP), lo specificano all’art. 3 della pubblicazione 600 della ICC, affermando che “un credito è irrevocabile anche se non indicato come tale”. Questo vuol dire che quando una Banca emittente apre un credito documentario a favore di un beneficiario, si impegna irrevocabilmente nei suoi confronti ad onorarlo (pagare a vista o impegnarsi a pagare ad una certa data differita o accettare tratte e pagarle alla scadenza), dal momento in cui lo emette (art. 7 UCP). La Lettera di credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit – in sigla “SBLC”) è uno strumento che, come il Credito documentario, prevede una presentazione di documenti per il suo utilizzo, ma il cui scopo è quello di prestare una garanzia. La SBLC viene, infatti, attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario. Sono considerati gli strumenti principali e più diffusi per regolare le transazioni commerciali tra le controparti, non solo su Paesi esteri o con controparti estere. La esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore. La Conferma di un Credito documentario o di una Stand-by Letter of Credit si ha quando una Banca (Banca confermante) aggiunge il proprio impegno a quello della Banca emittente, ad onorare o negoziare una presentazione di documenti conformi. Con questa conferma vengono eliminati il rischio Paese e il rischio Banca emittente. Principali rischi aggiornato al 02/01/2017 pag. 1 di 4 F.I. relativo al Servizio di credito document. e lettera di cred. stand-by • Rischio per il compratore di ricevere merci e/o servizi non conformi rispetto al contratto sottostante, anche a fronte di presentazione conforme dei documenti richiesti dal credito; • Rischio per il venditore di non ricevere il pagamento dalla Banca emittente per difetti rilevati nella documentazione presentata, pur avendo fornito merce in linea con le pattuizioni contrattuali; • Rischio di cambio per quei crediti espressi in divisa diversa da quella del conto da addebitare/accreditare; • Rischio Paese: ossia i rischi riguardanti l’instabilità del paese debitore, rischi relativi alle difficoltà di convertire la moneta locale nella divisa del credito, rischi relativi a possibili sanzioni internazionali; • Rischio Banca: rischio di solvibilità della banca emittente in presenza di Crediti e Stand-by non confermati. Fonti Proprio per la diffusione e l’importanza che il Credito documentario rappresenta negli scambi internazionali, per favorire uniformità nella pratica, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi (di seguito ICC), ha elaborato, fin dal 1933, un regolamento uniforme, denominato Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari, riconosciuto e adottato da tutti i Paesi e le Banche del mondo. Ove non sufficientemente conosciute, le Norme della Camera di Commercio Internazionale (Uniform Customs and Practice - in sigla inglese UCP) - che disciplinano necessariamente le operazioni ed alle quali le Banche si attengono comportano il rischio di esiti operativi inaspettati. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org, e-mail: [email protected]). CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. CREDITI DOCUMENTARI / LETTERE DI CREDITO EXPORT Voce Spese di notifica Spese di modifica Commissioni di utilizzo per pagamenti a vista Commissioni di utilizzo per pagamenti differiti, per mese e/o frazione (da sommare alla commissione di utilizzo per pagamenti a vista Commissioni di pre-controllo documenti Importo massimo € 40,00 massimo € 40,00 massimo 0,70% con minimo € 15,00 massimo 0,70% con minimo € 15,00 massimo € 50,00 Commissioni di conferma per mese e/o frazione di mese (Variabile, da valutare caso per caso, in base al rischio Paese e al rischio Banca emittente. Anche in caso di mancato utilizzo) Spese corriere DHL Spese di trasferimento credito massimo 0,50% con minimo € 15,00 massimo € 50,00 massimo € 20,00 Per l'incasso, si applicano anche le spese e le commissioni previste dal contratto di conto corrente dove il pagamento viene registrato. CREDITI DOCUMENTARI / LETTERE DI CREDITO IMPORT Voce Spese di apertura Commissioni di impegno per mese e/o frazione Spese di modifica Commissioni di modifica per mese e/o frazione Spese di utilizzo Spese di accettazione Commissioni di utilizzo per pagamenti a vista Commissioni di utilizzo per pagamenti differiti, per mese e/o frazione (da sommare alla commissione di utilizzo per pagamenti a vista Spese per revoca o mancato utilizzo Importo massimo € 40,00 massimo 0,70% con minimo € 15,00 massimo € 40,00 massimo 0,30% con minimo € 15,00 massimo 0,70% con minimo € 15,00 massimo € 40,00 massimo 0,70% con minimo € 15,00 massimo 0,30% con minimo € 15,00 massimo 0,50% con minimo € 15,00 Per l'incasso, si applicano anche le spese e le commissioni previste dal contratto di conto corrente dove il pagamento viene registrato. aggiornato al 02/01/2017 pag. 2 di 4 F.I. relativo al Servizio di credito document. e lettera di cred. stand-by CONDIZIONI COMUNI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO IMPORT/EXPORT Voce Spese per invio messaggi swift non standard Spese per liberatoria merce Spese postali con raccomandata Importo massimo € 20,00 massimo € 30,00 massimo € 10,00 RECESSO E RECLAMI Recesso Ai sensi dell’art.1373 cod.civ., il cliente (ordinante) può recedere dal Mandato per emissione di Crediti documentari e di Lettere di credito Stand-by finché il Mandato non abbia avuto un principio di esecuzione, tenuto conto delle modalità di esecuzione dello stesso. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Capitello 36 – 37050 Concamarise VR, indirizzo email: [email protected] e PEC [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca • Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Banca emittente Emissione/Apertura Modifica Utilizzo Presentazione Conforme aggiornato al 02/01/2017 La banca che, su incarico del compratore, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosi a eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. È l’evento della emissione del Credito documentario o della Lettera di credito Stand-by, e cioè della assunzione, da parte della Banca emittente, dell’impegno a fornire la prevista prestazione economica al Beneficiario, su istruzioni dell’Ordinante, alle condizioni indicate da quest’ultimo, e inserite nel Credito o nella Lettera di credito Stand-by, alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista. Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario con il quale l’ordinante richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata dal Beneficiario, o con specifica comunicazione, o con presentazione di documenti che ne tengano conto. È l’evento conclusivo dell’operazione: il Beneficiario presenta la documentazione prevista dal Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione promessa. A seguito dell’accertamento della conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni previste dal Credito la Banca tenuta alla prestazione esegue la propria obbligazione di pagamento Significa una presentazione conforme ai termini ed alle condizioni del credito, alle disposizioni applicabili delle presenti norme e alla prassi internazionale uniforme. pag. 3 di 4 F.I. relativo al Servizio di credito document. e lettera di cred. stand-by Conferma Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari Uniform Customs and Practice Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) Swift Divisa estera Calendario Forex (Foreign Exchange Market) aggiornato al 02/01/2017 Significa l’impegno autonomo ed inderogabile della banca confermante che si aggiunge a quello della banca emittente ad onorare o negoziare una presentazione conforme. Copre il Rischio Banca (default della banca emittente) e Rischio Paese (Rischio politico, Rischio sovrano e Rischio economico del paese banca emittente). Sono norme che si applicano a qualunque credito documentario (ivi comprese, nella misura in cui sono applicabili, le lettere di credito "Stand-by") quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle presenti norme. Le NUU, salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti interessate. Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell’attività economica mondiale, che ha come scopo l’agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, tra gli altri, un testo normativo di riferimento denominato “Norme Uniformi della ICC relative agli Incassi” (NUI) che costituisce il necessario riferimento tecnico- giuridico dei rapporti che si instaurano nelle operazioni di incasso. Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. E’ una rete interbancaria che permette lo scambio di messaggi dispositivi e rendicontativi, con struttura e formati prestabiliti, tra entità identificate da una sigla SWIFT registrata (BIC). Moneta avente corso legale in Paesi diversi dall’Italia e dai Paesi dell’Unione Europea che hanno adottato l’euro. Calendario valido per l'identificazione del giorno lavorativo di regolamento delle transazioni in divisa, che di norma corrisponde al secondo giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione e che dipende anche dalla combinazione delle festività nazionali dei vari Paesi. pag. 4 di 4