Credito documentario - Credito Valdinievole

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Credito documentario - Credito Valdinievole
FOGLIO INFORMATIVO
CREDITO DOCUMENTARIO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Credito Valdinievole - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina società cooperativa
Via Foscolo n. 16/2 Montecatini Terme
Tel.: 0572.90911 – Fax: 0572.909166
email [email protected] / sito internet www.creditovaldinievole.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Pistoia n. 00088180476
Iscritta all’albo della Banca d’Italia n. 4548.40 Cod. ABI 08003.6
Iscritta all’albo delle società cooperative n. A163872
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Dati e qualifica del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
Cognome e nome_____________________________________________________________ Qualifica ____________________________________
Iscrizione all’Albo Unico dei promotori Finanziari al n° ________________________________ Telefono ___________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________ e-mail _________________________________________
CHE COS’È IL CREDITO DOCUMENTARIO
Il credito documentario è un impegno che la Banca, agendo su istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di un
venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista nel credito stesso a favore del venditore, sino alla
concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i termini e le
condizioni previste nel credito stesso.
L’esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti ad una banca, che li
esamina e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.
Si tratta di un’operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare
esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate, e, quindi, prescindendo dalla situazione di mercato che ha
determinato l’insorgenza del rapporto.
La lettera di credito stand-by è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel
quale è preminente la funzione di garanzia. La lettera di credito stand-by è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario
(esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell’obbligo assunto, qualora l’ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue
obbligazioni.
Le operazioni di cui sopra sono disciplinate da specifiche Norme emanante dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC).
Nell’esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.
Le operazioni in esame presuppongono la preventiva concessione di un affidamento del cliente che assume la veste di richiedente nonché di
importatore al quale la banca può richiedere idonee garanzie.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e
spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
Inoltre, poiché l’operazione di credito documentario o la lettera di credito stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una
obbligazione autonoma della banca rispetto all’operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al
merito degli stessi – l’ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti
conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.
Da tenere infine presente il rischio di cambio per quelle operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di
denominazione della transazione commerciale, che sono soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio
applicabile al momento della negoziazione e il rischio Paese e cioè l’impossibilità di concludere l’intermediazione in valuta estera a causa
dell’insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
VOCI DI COSTO
Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono quantificate
nella misura massima se a favore della Banca e nella misura minima se a favore del cliente.
Apertura del
Requisiti minimi di accesso per l’apertura del rapporto
aggiornato al 10/01/2012
concessione di apposita linea di credito
rapporto
Spese per l’apertura del rapporto
€ 500,00
COMMISSIONI
Commissioni per istruttoria della pratica di fido
Spese invio contabili e comunicazioni (comprese quelle previste dal D.Lgs. 385/1993)
Commissione sul fido accordato (calcolata trimestralmente in proporzione all’importo medio e alla durata
dell’affidamento concesso nel trimestre)
Percentuale di scarto sul cambio sulla negoziazione di divise estere
Spese per richiesta copia di singolo documento
ALTRE SPESE SPECIFICI PER I CREDITI DOCUMENTARI IMPORT
Spese di emissione:
- spese fisse
- commissione per mese o frazione sull’importo del credito richiesto
Spese per l’utilizzo:
- spese fisse
- commissione sull’importo dei documenti presentati
- commissione per mancato utilizzo
Spese di accettazione:
- commissione per accettazione pagamento differito per mese o frazione sull’importo dei
documenti presentati
Spese per interventi/richieste esiti
Spese fisse per ogni emendamento
Spese reclamate dalla controparte bancaria
Spese per regolamento
Commissioni di intervento/servizio
Valuta di addebito sul conto per valute diverse dall’euro
ALTRE SPESE SPECIFICI PER I CREDITI DOCUMENTARI EXPORT
Spese per l’apertura del rapporto
- diritto di notifica
Spese per interventi/richieste di esiti
Spese per la gestione del rapporto
- commissione utilizzo sull’importo dei documenti presentati
- spese fisse per ogni utilizzo
- commissioni di servizio
- spese reclamate dalla controparte bancaria
Spese per il trasferimento del credito documentario export
- spese fisse
- commissione per il trasferimento
Spese per la conferma del credito documentario export
- conferma credito documentario export quotazione in base al rischio Paese emittente il credito
€ 500,00
€ 2,58
0,50% per trimestre
2,00%
€ 10,50
€ 80,00
3‰ (min, € 50,00)
€ 80,00
3‰ (min. € 50,00)
1,5‰ (min. € 50,00)
2‰ (min. € 50,00)
€ 50,00
€ 50,00
a carico del cliente
€ 20,00
1,5‰ (min. € 5,00)
2 gg lavorativi precedenti la data di regolamento
€ 80,00
€ 50,00
3‰ (min. € 50,00)
€ 80,00
1,5‰ (min. € 5,00)
a carico del cliente
€ 50,00
3,00‰ per mese o fraz. (min. € 50,00)
da stabilire in base al rischio
Banca/Paese (min € 150 a trim o fraz)
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni
connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il credito documentario e le lettere di credito stand–by irrevocabili non possono essere revocati o modificati senza il consenso di tutte le parti
interessate.
Qualora il credito documentario sia pagabile presso una banca aderente alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari”, il rapporto può
essere revocato su richiesta del cliente previo accordo tra la Banca emittente, l’eventuale Banca confermante, ed il beneficiario.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Ugo Foscolo n. 16/2 – 51016 Montecatini Terme), che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.,
chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste
nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile
rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via
delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
LEGENDA
Camera di Commercio
Internazionale di Parigi (ICC)
aggiornato al 10/01/2012
Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell’attività economica, che ha come scopo
principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell’ambito delle operazioni documentarie
con l’estero dal 1929 ha elaborato delle Regole “Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari” che,
aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il
Apertura
Prestazione prevista dal credito
Modifica/Emendamento
Utilizzo
Rischio Paese
Rischio di controparte bancaria
fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello
strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la
Banca emittente, su istruzioni dell’ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle
quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si
aspetta o il pagamento a vista o l’accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno
effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l’assunzione da parte della Banca di un impegno (non
rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa
dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, può anticipare salvo buon fine i fondi al beneficiario in attesa che la
Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Indica la variazione dei termini del credito originario.
È il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un
determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.
Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l’importatore ha aperto il credito documentario, da
cui discende l’impossibilità di incassare il credito stesso.
Credito Valdinievole s.c.
Il sottoscritto …………………….……………………………..………….. dichiara di aver ricevuto dalla Banca una copia del presente foglio
informativo all’atto dell’apertura del rapporto.
Data ……………………………..
aggiornato al 10/01/2012
(firma) …………………………….………