Credito documentario - Credito Valdinievole
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Credito documentario - Credito Valdinievole
FOGLIO INFORMATIVO CREDITO DOCUMENTARIO INFORMAZIONI SULLA BANCA Credito Valdinievole - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina società cooperativa Via Foscolo n. 16/2 Montecatini Terme Tel.: 0572.90911 – Fax: 0572.909166 email [email protected] / sito internet www.creditovaldinievole.it Registro delle Imprese della CCIAA di Pistoia n. 00088180476 Iscritta all’albo della Banca d’Italia n. 4548.40 Cod. ABI 08003.6 Iscritta all’albo delle società cooperative n. A163872 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Dati e qualifica del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede Cognome e nome_____________________________________________________________ Qualifica ____________________________________ Iscrizione all’Albo Unico dei promotori Finanziari al n° ________________________________ Telefono ___________________________________ Indirizzo _________________________________________________________________ e-mail _________________________________________ CHE COS’È IL CREDITO DOCUMENTARIO Il credito documentario è un impegno che la Banca, agendo su istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di un venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista nel credito stesso a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito stesso. L’esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti ad una banca, che li esamina e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve. Si tratta di un’operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate, e, quindi, prescindendo dalla situazione di mercato che ha determinato l’insorgenza del rapporto. La lettera di credito stand-by è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La lettera di credito stand-by è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell’obbligo assunto, qualora l’ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue obbligazioni. Le operazioni di cui sopra sono disciplinate da specifiche Norme emanante dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC). Nell’esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore. Le operazioni in esame presuppongono la preventiva concessione di un affidamento del cliente che assume la veste di richiedente nonché di importatore al quale la banca può richiedere idonee garanzie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. Inoltre, poiché l’operazione di credito documentario o la lettera di credito stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all’operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l’ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo. Da tenere infine presente il rischio di cambio per quelle operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, che sono soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione e il rischio Paese e cioè l’impossibilità di concludere l’intermediazione in valuta estera a causa dell’insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. VOCI DI COSTO Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono quantificate nella misura massima se a favore della Banca e nella misura minima se a favore del cliente. Apertura del Requisiti minimi di accesso per l’apertura del rapporto aggiornato al 10/01/2012 concessione di apposita linea di credito rapporto Spese per l’apertura del rapporto € 500,00 COMMISSIONI Commissioni per istruttoria della pratica di fido Spese invio contabili e comunicazioni (comprese quelle previste dal D.Lgs. 385/1993) Commissione sul fido accordato (calcolata trimestralmente in proporzione all’importo medio e alla durata dell’affidamento concesso nel trimestre) Percentuale di scarto sul cambio sulla negoziazione di divise estere Spese per richiesta copia di singolo documento ALTRE SPESE SPECIFICI PER I CREDITI DOCUMENTARI IMPORT Spese di emissione: - spese fisse - commissione per mese o frazione sull’importo del credito richiesto Spese per l’utilizzo: - spese fisse - commissione sull’importo dei documenti presentati - commissione per mancato utilizzo Spese di accettazione: - commissione per accettazione pagamento differito per mese o frazione sull’importo dei documenti presentati Spese per interventi/richieste esiti Spese fisse per ogni emendamento Spese reclamate dalla controparte bancaria Spese per regolamento Commissioni di intervento/servizio Valuta di addebito sul conto per valute diverse dall’euro ALTRE SPESE SPECIFICI PER I CREDITI DOCUMENTARI EXPORT Spese per l’apertura del rapporto - diritto di notifica Spese per interventi/richieste di esiti Spese per la gestione del rapporto - commissione utilizzo sull’importo dei documenti presentati - spese fisse per ogni utilizzo - commissioni di servizio - spese reclamate dalla controparte bancaria Spese per il trasferimento del credito documentario export - spese fisse - commissione per il trasferimento Spese per la conferma del credito documentario export - conferma credito documentario export quotazione in base al rischio Paese emittente il credito € 500,00 € 2,58 0,50% per trimestre 2,00% € 10,50 € 80,00 3‰ (min, € 50,00) € 80,00 3‰ (min. € 50,00) 1,5‰ (min. € 50,00) 2‰ (min. € 50,00) € 50,00 € 50,00 a carico del cliente € 20,00 1,5‰ (min. € 5,00) 2 gg lavorativi precedenti la data di regolamento € 80,00 € 50,00 3‰ (min. € 50,00) € 80,00 1,5‰ (min. € 5,00) a carico del cliente € 50,00 3,00‰ per mese o fraz. (min. € 50,00) da stabilire in base al rischio Banca/Paese (min € 150 a trim o fraz) Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il credito documentario e le lettere di credito stand–by irrevocabili non possono essere revocati o modificati senza il consenso di tutte le parti interessate. Qualora il credito documentario sia pagabile presso una banca aderente alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari”, il rapporto può essere revocato su richiesta del cliente previo accordo tra la Banca emittente, l’eventuale Banca confermante, ed il beneficiario. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Ugo Foscolo n. 16/2 – 51016 Montecatini Terme), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; • Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. LEGENDA Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) aggiornato al 10/01/2012 Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell’attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero dal 1929 ha elaborato delle Regole “Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari” che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il Apertura Prestazione prevista dal credito Modifica/Emendamento Utilizzo Rischio Paese Rischio di controparte bancaria fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili. Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell’ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l’accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l’assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, può anticipare salvo buon fine i fondi al beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. Indica la variazione dei termini del credito originario. È il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione. Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi. Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l’importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l’impossibilità di incassare il credito stesso. Credito Valdinievole s.c. Il sottoscritto …………………….……………………………..………….. dichiara di aver ricevuto dalla Banca una copia del presente foglio informativo all’atto dell’apertura del rapporto. Data …………………………….. aggiornato al 10/01/2012 (firma) …………………………….………