BBTE013 - CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO

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BBTE013 - CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO
FOGLIO INFORMATIVO relativo a:
CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY
INFORMAZIONI SULLA BANCA
CREDITO DI ROMAGNA S.p.A.
Via Ravegnana ang. Via Traiano Imperatore – 47122 Forlì (FC).
n. di telefono e fax: +39 0543 811111 / +39 0543 811118
e-mail: [email protected]
sito internet: www.creditodiromagna.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Forlì / Cesena n. 299009
Iscritto all’albo della Banca d’Italia n. 5597 cod ABI 03273
Aderente al sistema di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE
L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di impegno da parte di una banca (banca emittente), su
ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, di effettuare, o di far effettuare
tramite una propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di
pagamento differito, accettazione di effetto, ecc) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine
temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione
sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed
alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. Si tratta di
un’operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la
fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della
documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce; su tale documentazione le banche effettuano solo
una verifica di conformità formale - omettendo quindi ogni valutazione di merito - secondo i principi e le regole
consolidate facenti capo alle Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
La lettera di credito “stand-by” è invece uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di
documenti per il suo utilizzo ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La lettera di credito “stand-by” viene
infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il
pagamento dal debitore principale (ordinante della Stand-by letter of credit) secondo i termini del contratto sottostante,
per esempio a mezzo bonifico bancario.
Le aperture di credito sono regolate dalle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” (ultima revisione),
approvatee dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, alcune clausole delle quali per ragioni di opportunità
sono qui di seguito riportate.
a) Nelle operazioni di credito documentario tutte le parti interessate devono basarsi esclusivamente sui
documenti, indipendentemente dalle merci. Il pagamento, l’accettazione o la negoziazione contro documenti
che appaiono conformi alle condizioni del credito, effettuato da una banca in tal senso autorizzata, obbliga la
parte che ha dato l’autorizzazione a ritirare i documenti e a rimborsare la banca che ha effettuato il
pagamento, l’accettazione o la negoziazione. Se, al ricevimento dei documenti, la banca emittente rileva che
essi non appaiono conformi alle condizioni del credito, essa deve decidere, solo sulla base di questi
documenti, se contestare la conformità alle condizioni del credito del pagamento, dell’accettazione o della
negoziazione. In caso di valutazione di difformità, avviso motivato a tale effetto deve essere dato con
telegramma od altro mezzo rapido alla banca che ha rimesso i documenti; questo avviso deve precisare che i
documenti sono tenuti a disposizione di detta banca o che le vengono restituiti. La valutazione della banca
emittente deve essere effettuata entro un periodo di tempo molto breve, e in ogni caso non superiore ai 5
giorni lavorativi successivi alla ricezione dei documenti presso i propri sportelli;
b) Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l’esattezza, l’autenticità, la
falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte
o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità,
il peso, la qualità, lo stato, l’imballaggio, la consegna, il valore o l’esistenza delle merci rappresentate dai
documenti, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l’adempimento delle
obbligazioni o lo standing degli speditori, vettori o assicuratori della merce, o di qualsiasi altra persona;
c) Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o perdite nell’inoltro
di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che potessero verificarsi nella
trasmissione di cablogrammi, telegrammi o telex, né per gli errori di traduzione o interpretazione di termini
tecnici. Le banche si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli
d) Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze che potessero derivare dall’interruzione
della propria attività provocata da scioperi, serrate, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, casi di
forza maggiore, o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà. Qualora il credito scada durante
una tale interruzione, le banche, salvo specifica autorizzazione, non effettueranno alcun pagamento,
accettazione o negoziazione posteriormente alla scadenza.
e) Le banche che per eseguire le istruzioni dell’ordinante si avvalgono dei servizi di altra banca agiscono per
conto ed a rischio dello stesso. Esse non assumono alcuna responsabilità per il caso che le istruzioni da esse
trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l’iniziativa della scelta
dell’altra banca. L’ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti dalle leggi e dagli usi vigenti
nei paesi esteri ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.
f) Le espressioni “intorno”, “circa”, o equipollenti sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto
massimo del 10 % in più, o in meno applicabile, a seconda del loro collocamento nelle istruzioni, all’importo
del credito, oppure alla quantità o al prezzo unitario delle merci
Tra i principali rischi va tenuto presente che:
• resta a carico del cliente ogni rischio riguardante l’operato del corrispondente a cui sia stata affidata
l’esecuzione dell’operazione, anche per quanto concerne eventuali azioni giudiziarie da promuovere a carico
di detta corrispondente;
• il cliente ha l’onere di far sì che la merce sia sempre coperta da assicurazione contro i rischi d’uso e di
guerra,e la banca ne è esonerata anche in deroga al disposto dell’art. 1847 del Codice Civile, salvo che essa
non ritenga, in difetto del cliente o su richiesta di quest’ultimo, di provvedervi direttamente. La banca è tuttavia
esonerata da qualsiasi responsabilità sulla scelta della Compagnia di Assicurazione e sulle clausole
contenute od omesse nella polizza di assicurazione. L’assicurazione della merce dovrà essere vincolata a
favore della Banca e ciò dovrà risultare da apposita clausola a termini di polizza che non consentirà
diminuzioni della somma assicurata, storno o disdetta del contratto, senza il consenso della banca
mandataria.
• per i crediti sull’estero restano a carico del cliente ordinante del credito gli eventuali rischi derivanti dalle
particolari norme e dagli usi commerciali e bancari vigenti all’estero.
• per i crediti export, onde evitare ritardi e spese o rifiuti in occasione dell’utilizzo o della negoziazione è
indispensabile che i documenti siano esattamente rispondenti alle condizioni indicate nel credito, soprattutto
per quanto concerne la descrizione della merce. In relazione a ciò, qualora il cliente dovesse rilevare
differenze tra le condizioni fissate dall’ordinante del credito e quanto da egli convenuto con la sua controparte,
dovrà interessarsi direttamente presso quest’ultima onde far pervenire alla banca, in tempo utile, nuove
disposizioni. Qualora l’ordinante del credito documentario richieda alla Banca di avvisare il credito al cliente
aggiungendo la propria conferma, la Banca, se non è disposta a farlo, ha la facoltà di avvisare il credito
stesso senza aggiungere la propria conferma purché ne dia immediata comunicazione all’ordinante. I crediti
commerciali in relazione ai quali è stato emesso il credito documentario nonché sono stati emessi gli effetti, le
tratte, le ricevute e/o gli eventuali altri mezzi di incasso o di pagamento previsti dal credito documentario
stesso, sono ceduti alla Banca in garanzia dei crediti della stessa per l’anticipata disponibilità eventualmente
concessa. La Banca in garanzia di qualunque suo credito verso il cedente, presente o futuro- anche se non
liquido ed esigibile ed anche se non cambiario – è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione su tutti
i titoli e valori di pertinenza del Cedente medesimo.
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mod. CDR aggiornato al 1/04/2016
MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO ANTICIPATO DI CREDITO DOCUMENTARIO IMPORT UTILIZZABILE PER
PAGAMENTO DIFFERITO (C.D. “SCONTO DI CREDITI IMPORT”)
Nell’ambito di un credito documentario all’importazione utilizzabile per pagamento differito, l’ordinante può dare
mandato alla banca di inserire nel testo del credito una specifica clausola con la quale si dà la possibilità al
beneficiario di ottenere, in deroga ai termini di scadenza indicati nel credito stesso, un pagamento anticipato (“a
vista”), al netto dello sconto (per il periodo che intercorre tra la data del pagamento e la scadenza del differimento) e
delle relative commissioni.
La richiesta dell’ordinante costituisce un mandato irrevocabile di pagamento anticipato che, se accettato dalla banca,
vincola quest’ultima a darvi corso qualora il beneficiario lo richieda con le modalità previste nel testo del credito.
Al fine di poter conferire tale mandato, è necessario che l’ordinante disponga di una linea di credito specifica per
finanziamenti all’importazione; all’atto del pagamento anticipato, infatti, la banca trasforma il proprio impegno di firma
in impegno di cassa (cioè in finimport), il cui montante a scadenza sarà pari al valore dei documenti presentati dal
beneficiario in utilizzo del credito. In altri termini l’ordinante viene in ogni caso addebitato solo alla scadenza originaria
del credito e per l’importo nominale dell’utilizzo.
SCONTO PRO-SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO A SCADENZA EMESSI DA BANCHE
CORRISPONDENTI ED ANTICIPAZIONE DI IMPEGNI PROPRI A FRONTE DI CONFERMA DI CREDITI
DOCUMENTARI EXPORT CON PAGAMENTO DILAZIONATO
Nell’ambito di un credito documentario all’esportazione con pagamento a scadenza, lo sconto “pro-soluto” (in inglese
without recourse) è il contratto con il quale la banca (cessionaria) anticipa al cliente esportatore (cedente), previa
deduzione dell’interesse, l’importo dell’utilizzo del credito, una volta che la banca corrispondente (emittente o
confermante) abbia rilasciato il proprio impegno di pagamento a scadenza a fronte dei documenti ricevuti.
La clausola “pro-soluto” prevede il trasferimento alla banca scontante della titolarità del credito e del rischio del
mancato incasso per inadempienza della banca emittente.
A seguito della cessione il cliente esportatore ottiene immediatamente il regolamento delle forniture e quindi può
considerare le stesse completamente incassate, con miglioramento del proprio livello di liquidità aziendale senza
necessità di ricorrere a linee di credito.
Tra i principali rischi per l’esportatore deve essere considerato l’obbligo di restituzione degli importi corrisposti dalla
banca in caso di provvedimenti giudiziari o frode manifesta che per qualsiasi motivo impediscano l’incasso del credito.
CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE
Le condizioni economiche riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri e spese posti a carico del
cliente per la prestazione del servizio; prima di sottoscrivere il contratto, pertanto, è necessario che il cliente lo legga
attentamente in tutte le sue parti.
Le condizioni economiche sono indicate nella misura minima (a favore del cliente) o massima (a carico del cliente),
sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi,
imposte, o quant’altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi
saranno oggetto di recupero integrale a parte.
CONDIZIONI COMUNI AI “CREDITI DOCUMENTARI RICEVUTI DALL’ITALIA E DALL’ESTERO
(EXPORT)”, AI “CREDITI DOCUMENTARI EMESSI IN FAVORE DELL’ITALIA E DELL’ESTERO
(IMPORT)” E ALLE “LETTERE DI CREDITO STAND-BY”
Spesa fissa per ogni incasso e/o pagamento
Valuta di addebito dei pagamenti
Valuta di accredito incassi euro su c/c euro
Valuta di accredito incassi divisa su c/c denominati nella
stessa divisa
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mod. CDR aggiornato al 1/04/2016
€ 25,00
Data operazione
+ 2 gg. lav.
+ 2 gg. lav.
Valuta di accredito incassi divisa su c/c denominati in altra
divisa, compreso l’euro, che danno luogo a conversione
valutaria
+3 gg. lav. FOREX
Commissioni di servizio
0,25 % - min. € 4,00
Tasso di cambio
Cfr. foglio informativo relativo
all’intermediazione in cambi
Spese per ogni messaggio swift inviato inerente la pratica
€ 20,00
Spese per solleciti, fax, comunicazioni varie
€ 25,00
Invio al cedente di avvisi e/o comunicazioni pervenuti su
iniziativa delle corrispondenti
€ 20,00
Apposizione di girata su polizza di carico
€ 40,00
Emissione di autorizzazione a terzi per lo svincolo di merci
indirizzate alla banca (cosiddette “liberatorie”)
€ 60,00
Recupero spese per ricerca archivio
Invio corrispondenza a mezzo lettera raccomandata (oltre
al costo del servizio postale)
Spedizione in Italia o all’estero a mezzo corriere di lettere o
plichi standard (oltre ai costi documentati reclamati dal
corriere)
€ 100,00
€ 10,00
Cfr. foglio informativo “Servizi vari estero”
Commissione per bollatura effetti
€ 30,00
Spese gestione pratica
€ 60,00
Recupero spese per ogni singola operazione (notifica,
modifica e utilizzo di credito export; apertura, modifica e
utilizzo di credito import): diritto fisso aggiuntivo rispetto alle
condizioni indicate nelle sezioni seguenti articolate per
tipologia di operazione
€ 60,00
N.B. Verranno comunque recuperate integralmente spese e commissioni eventualmente reclamate dalle
controparti bancarie intervenute nell’operazione
CREDITI DOCUMENTARI RICEVUTI DALL’ITALIA E DALL’ESTERO (EXPORT)
Diritto fisso di preavviso
Spese di notifica/modifica
Commissioni percepite per l’eventuale pre-esame dei
documenti, su richiesta del cliente (aggiuntive rispetto alle
consueti commissioni di utilizzo)
Commissioni di utilizzo
Commissione di rimborso
Commissione di incasso per crediti differiti non confermati
Commissioni di mancato utilizzo
Commissioni di conferma e accettazione
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€ 25,00
€ 60,00
0,35 % - min. € 60,00
0,35 % - min. € 60,00
€ 80,00
0,25 % - min. € 30,00, max € 100,00
0,20 % - min € 60,00
Da valutarsi di volta in volta in relazione alla
rischiosità della banca ordinante, del Paese
di appartenenza e della durata dell’impegno.
Quando l’importo del credito è indicato con la
clausola “circa”, tali commissioni sono
mod. CDR aggiornato al 1/04/2016
calcolate sull’importo del credito maggiorato
della percentuale di tolleranza riportata nella
predetta clausola. Commissione minima €
100,00
Condizioni relative all’eventuale sconto pro-soluto
Tasso di sconto
Tasso di cambio
Commissione di servizio
Spese fisse
Giorni banca
Valuta di accredito in conto del netto ricavo:
• per operazioni in euro su conto in euro
• per operazioni in divisa su conto denominato nella
stessa divisa
• per operazioni in divisa su conto denominato in
altra divisa, compreso l’euro
Tasso lettera della divisa di riferimento
quotato dalla banca di volta in volta in
funzione della durata, del rischio banca e del
rischio Paese
Si
veda
foglio
informativo
relativo
all’intermediazione in cambi
0,25 % dell’importo min € 4,00
€ 150,00
10
+ 2 gg. lav.
+ 2 gg. lav.
+3 gg. lav. FOREX
CREDITI DOCUMENTARI EMESSI IN FAVORE DELL’ITALIA E DELL’ESTERO (IMPORT) E
LETTERE DI CREDITO “STAND-BY”
Diritto fisso di preavviso
Spese fisse di apertura/modifica
Commissioni di impegno irrevocabile, per mese o frazione
Commissioni di utilizzo
Commissione per invio al cliente di comunicazione in
merito alla ricezione di documenti discrepanti
Commissioni di mancato utilizzo
Commissioni di pagamento differito (per mese o frazione
del differimento)
€ 25,00
€ 60,00
0,25 % min. € 60,00
Quando l’importo del credito è indicato con la
clausola “circa”, tali commissioni sono
calcolate sull’importo del credito maggiorato
della percentuale di tolleranza riportata nella
predetta clausola
0,35 % min. € 60,00
€ 50,00
0,20 % - min € 60,00
0,25 % - min € 60,00
MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO ANTICIPATO DI CREDITI IMPORT UTILIZZABILI PER
PAGAMENTO DIFFERITO (c.d. “SCONTO DI CREDITI IMPORT”)
Spese gestione pratica
Spese fisse per singola operazione
Metodo di calcolo degli interessi
Tasso annuo nominale massimo (per sconto in Euro)
Tasso annuo nominale massimo (per sconto in divisa)
Giorni banca
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€ 100,00
€ 150,00
A scelta tra “sconto commerciale” (straight
discount) e “sconto razionale” (discount to
yield)
Euribor di periodo, divisore 365, maggiorato
di uno spread pari a 7,00 punti percentuali
Tasso interbancario lettera, divisore 365,
maggiorato di uno spread pari a 7,00 punti
10 giorni (lavorativi)
mod. CDR aggiornato al 1/04/2016
RECESSO E RECLAMI
Recesso
La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dalla linea di credito a
valere quale rilascio di crediti documentari import, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di
sospenderla, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non
inferiore a tre giorno/i.
Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura delle operazioni mediante pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’ulteriore utilizzo
del credito concesso.
Il credito documentario, sia import che export, è irrevocabile e pertanto non può essere revocato né modificato senza
il consenso scritto del beneficiario.
In caso di credito documentario export la banca ha la facoltà di sospendere temporaneamente la prestazione del
servizio o di recedervi senza preavviso, fermo restando che il servizio stesso viene comunque assicurato per l’incasso
delle disposizioni già presentate.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami
vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Ravegnana ang. Traiano Imperatore 47122 Forlì, email
[email protected] oppure [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il
cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla
procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in
forma congiunta con la banca attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto
tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle
Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in
qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi
all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura
di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento
innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo
territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.
Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad
un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
LEGENDA
Apertura: trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando
la Banca emittente, su istruzioni dell’ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il
beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) : organizzazione non statale rappresentativa delle diverse
branche dell’attività economica , che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e
nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero dal 1929 ha elaborato delle Regole “ Norme ed usi uniformi
relative ai crediti documentari” che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione
600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a
mezzo dello strumento del credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili. La CCI ha
inoltre elaborato le Norme ed usi uniformi relative agli incassi, la cui ultima pubblicazione del 1995 e comunemente
identificata come “Pubblicazione nr. 522” e rappresenta il testo di riferimento sul regolamento delle operazioni di
incasso documentario.
Crediti Export: crediti documentari che assistono l’operazione di esportazione di merci e/o servizi
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Crediti Import: crediti documentari che assistono l’operazione di importazioni di merci e/o servizi
Data contabile: data di registrazione di un’operazione in conto corrente
Interessi di mora: tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed
applicato per periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati rispetto alle scadenze previste
Modifica: indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono essere accettate
esplicitamente dal beneficiario (o da che ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla
presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il beneficiario ha accettato
le modifiche proposte.
Pegno: garanzia a favore della banca costituita su beni mobili del cliente o di un terzo
Prestazione prevista dal credito: quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del
credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l’accettazione della tratta da parte della Banca che poi in
forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l’assunzione da parte della Banca di un
impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la
Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, “anticipa” salvo buon fine i fondi al Beneficiario in attesa
che la banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Rischio Paese: insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese ( per cause politiche,
economiche, calamità naturali etc.)
Ritenzione: diritto della banca di conservare il possesso dei titoli e valori del cliente fino a che questi non abbia
rimborsato le spese sostenute per la loro conservazione o non abbia effettuato il pagamento di eventuali suoi debiti
nei confronti della banca.
Salvo buon fine: clausola in virtù della quale il cliente ha l’obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di
credito e/o documenti accreditate dalla banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui i medesimi risultassero
impagati.
Sconto commerciale (in inglese straight discount) e sconto razionale (in inglese discount to yield): formule che
consentono di determinare gli interessi di sconto applicando il tasso nominale annuo di interesse all’importo del
capitale erogato
SWIFT : acronimo di “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications”, società multinazionale che
gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e
di altre operazioni bancarie.
Utilizzo: è il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per ricevere la prestazione
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