BBTE013 - CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO
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BBTE013 - CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY INFORMAZIONI SULLA BANCA CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. Via Ravegnana ang. Via Traiano Imperatore – 47122 Forlì (FC). n. di telefono e fax: +39 0543 811111 / +39 0543 811118 e-mail: [email protected] sito internet: www.creditodiromagna.it Registro delle Imprese della CCIAA di Forlì / Cesena n. 299009 Iscritto all’albo della Banca d’Italia n. 5597 cod ABI 03273 Aderente al sistema di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di impegno da parte di una banca (banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, di effettuare, o di far effettuare tramite una propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. Si tratta di un’operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce; su tale documentazione le banche effettuano solo una verifica di conformità formale - omettendo quindi ogni valutazione di merito - secondo i principi e le regole consolidate facenti capo alle Camera di Commercio Internazionale di Parigi. La lettera di credito “stand-by” è invece uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La lettera di credito “stand-by” viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore principale (ordinante della Stand-by letter of credit) secondo i termini del contratto sottostante, per esempio a mezzo bonifico bancario. Le aperture di credito sono regolate dalle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” (ultima revisione), approvatee dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, alcune clausole delle quali per ragioni di opportunità sono qui di seguito riportate. a) Nelle operazioni di credito documentario tutte le parti interessate devono basarsi esclusivamente sui documenti, indipendentemente dalle merci. Il pagamento, l’accettazione o la negoziazione contro documenti che appaiono conformi alle condizioni del credito, effettuato da una banca in tal senso autorizzata, obbliga la parte che ha dato l’autorizzazione a ritirare i documenti e a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento, l’accettazione o la negoziazione. Se, al ricevimento dei documenti, la banca emittente rileva che essi non appaiono conformi alle condizioni del credito, essa deve decidere, solo sulla base di questi documenti, se contestare la conformità alle condizioni del credito del pagamento, dell’accettazione o della negoziazione. In caso di valutazione di difformità, avviso motivato a tale effetto deve essere dato con telegramma od altro mezzo rapido alla banca che ha rimesso i documenti; questo avviso deve precisare che i documenti sono tenuti a disposizione di detta banca o che le vengono restituiti. La valutazione della banca emittente deve essere effettuata entro un periodo di tempo molto breve, e in ogni caso non superiore ai 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione dei documenti presso i propri sportelli; b) Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l’esattezza, l’autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l’imballaggio, la consegna, il valore o l’esistenza delle merci rappresentate dai documenti, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l’adempimento delle obbligazioni o lo standing degli speditori, vettori o assicuratori della merce, o di qualsiasi altra persona; c) Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o perdite nell’inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che potessero verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi o telex, né per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici. Le banche si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli d) Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze che potessero derivare dall’interruzione della propria attività provocata da scioperi, serrate, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, casi di forza maggiore, o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà. Qualora il credito scada durante una tale interruzione, le banche, salvo specifica autorizzazione, non effettueranno alcun pagamento, accettazione o negoziazione posteriormente alla scadenza. e) Le banche che per eseguire le istruzioni dell’ordinante si avvalgono dei servizi di altra banca agiscono per conto ed a rischio dello stesso. Esse non assumono alcuna responsabilità per il caso che le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l’iniziativa della scelta dell’altra banca. L’ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti dalle leggi e dagli usi vigenti nei paesi esteri ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze. f) Le espressioni “intorno”, “circa”, o equipollenti sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10 % in più, o in meno applicabile, a seconda del loro collocamento nelle istruzioni, all’importo del credito, oppure alla quantità o al prezzo unitario delle merci Tra i principali rischi va tenuto presente che: • resta a carico del cliente ogni rischio riguardante l’operato del corrispondente a cui sia stata affidata l’esecuzione dell’operazione, anche per quanto concerne eventuali azioni giudiziarie da promuovere a carico di detta corrispondente; • il cliente ha l’onere di far sì che la merce sia sempre coperta da assicurazione contro i rischi d’uso e di guerra,e la banca ne è esonerata anche in deroga al disposto dell’art. 1847 del Codice Civile, salvo che essa non ritenga, in difetto del cliente o su richiesta di quest’ultimo, di provvedervi direttamente. La banca è tuttavia esonerata da qualsiasi responsabilità sulla scelta della Compagnia di Assicurazione e sulle clausole contenute od omesse nella polizza di assicurazione. L’assicurazione della merce dovrà essere vincolata a favore della Banca e ciò dovrà risultare da apposita clausola a termini di polizza che non consentirà diminuzioni della somma assicurata, storno o disdetta del contratto, senza il consenso della banca mandataria. • per i crediti sull’estero restano a carico del cliente ordinante del credito gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme e dagli usi commerciali e bancari vigenti all’estero. • per i crediti export, onde evitare ritardi e spese o rifiuti in occasione dell’utilizzo o della negoziazione è indispensabile che i documenti siano esattamente rispondenti alle condizioni indicate nel credito, soprattutto per quanto concerne la descrizione della merce. In relazione a ciò, qualora il cliente dovesse rilevare differenze tra le condizioni fissate dall’ordinante del credito e quanto da egli convenuto con la sua controparte, dovrà interessarsi direttamente presso quest’ultima onde far pervenire alla banca, in tempo utile, nuove disposizioni. Qualora l’ordinante del credito documentario richieda alla Banca di avvisare il credito al cliente aggiungendo la propria conferma, la Banca, se non è disposta a farlo, ha la facoltà di avvisare il credito stesso senza aggiungere la propria conferma purché ne dia immediata comunicazione all’ordinante. I crediti commerciali in relazione ai quali è stato emesso il credito documentario nonché sono stati emessi gli effetti, le tratte, le ricevute e/o gli eventuali altri mezzi di incasso o di pagamento previsti dal credito documentario stesso, sono ceduti alla Banca in garanzia dei crediti della stessa per l’anticipata disponibilità eventualmente concessa. La Banca in garanzia di qualunque suo credito verso il cedente, presente o futuro- anche se non liquido ed esigibile ed anche se non cambiario – è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione su tutti i titoli e valori di pertinenza del Cedente medesimo. Pagina 2 di 7 mod. CDR aggiornato al 1/04/2016 MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO ANTICIPATO DI CREDITO DOCUMENTARIO IMPORT UTILIZZABILE PER PAGAMENTO DIFFERITO (C.D. “SCONTO DI CREDITI IMPORT”) Nell’ambito di un credito documentario all’importazione utilizzabile per pagamento differito, l’ordinante può dare mandato alla banca di inserire nel testo del credito una specifica clausola con la quale si dà la possibilità al beneficiario di ottenere, in deroga ai termini di scadenza indicati nel credito stesso, un pagamento anticipato (“a vista”), al netto dello sconto (per il periodo che intercorre tra la data del pagamento e la scadenza del differimento) e delle relative commissioni. La richiesta dell’ordinante costituisce un mandato irrevocabile di pagamento anticipato che, se accettato dalla banca, vincola quest’ultima a darvi corso qualora il beneficiario lo richieda con le modalità previste nel testo del credito. Al fine di poter conferire tale mandato, è necessario che l’ordinante disponga di una linea di credito specifica per finanziamenti all’importazione; all’atto del pagamento anticipato, infatti, la banca trasforma il proprio impegno di firma in impegno di cassa (cioè in finimport), il cui montante a scadenza sarà pari al valore dei documenti presentati dal beneficiario in utilizzo del credito. In altri termini l’ordinante viene in ogni caso addebitato solo alla scadenza originaria del credito e per l’importo nominale dell’utilizzo. SCONTO PRO-SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO A SCADENZA EMESSI DA BANCHE CORRISPONDENTI ED ANTICIPAZIONE DI IMPEGNI PROPRI A FRONTE DI CONFERMA DI CREDITI DOCUMENTARI EXPORT CON PAGAMENTO DILAZIONATO Nell’ambito di un credito documentario all’esportazione con pagamento a scadenza, lo sconto “pro-soluto” (in inglese without recourse) è il contratto con il quale la banca (cessionaria) anticipa al cliente esportatore (cedente), previa deduzione dell’interesse, l’importo dell’utilizzo del credito, una volta che la banca corrispondente (emittente o confermante) abbia rilasciato il proprio impegno di pagamento a scadenza a fronte dei documenti ricevuti. La clausola “pro-soluto” prevede il trasferimento alla banca scontante della titolarità del credito e del rischio del mancato incasso per inadempienza della banca emittente. A seguito della cessione il cliente esportatore ottiene immediatamente il regolamento delle forniture e quindi può considerare le stesse completamente incassate, con miglioramento del proprio livello di liquidità aziendale senza necessità di ricorrere a linee di credito. Tra i principali rischi per l’esportatore deve essere considerato l’obbligo di restituzione degli importi corrisposti dalla banca in caso di provvedimenti giudiziari o frode manifesta che per qualsiasi motivo impediscano l’incasso del credito. CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE Le condizioni economiche riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri e spese posti a carico del cliente per la prestazione del servizio; prima di sottoscrivere il contratto, pertanto, è necessario che il cliente lo legga attentamente in tutte le sue parti. Le condizioni economiche sono indicate nella misura minima (a favore del cliente) o massima (a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, imposte, o quant’altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte. CONDIZIONI COMUNI AI “CREDITI DOCUMENTARI RICEVUTI DALL’ITALIA E DALL’ESTERO (EXPORT)”, AI “CREDITI DOCUMENTARI EMESSI IN FAVORE DELL’ITALIA E DELL’ESTERO (IMPORT)” E ALLE “LETTERE DI CREDITO STAND-BY” Spesa fissa per ogni incasso e/o pagamento Valuta di addebito dei pagamenti Valuta di accredito incassi euro su c/c euro Valuta di accredito incassi divisa su c/c denominati nella stessa divisa Pagina 3 di 7 mod. CDR aggiornato al 1/04/2016 € 25,00 Data operazione + 2 gg. lav. + 2 gg. lav. Valuta di accredito incassi divisa su c/c denominati in altra divisa, compreso l’euro, che danno luogo a conversione valutaria +3 gg. lav. FOREX Commissioni di servizio 0,25 % - min. € 4,00 Tasso di cambio Cfr. foglio informativo relativo all’intermediazione in cambi Spese per ogni messaggio swift inviato inerente la pratica € 20,00 Spese per solleciti, fax, comunicazioni varie € 25,00 Invio al cedente di avvisi e/o comunicazioni pervenuti su iniziativa delle corrispondenti € 20,00 Apposizione di girata su polizza di carico € 40,00 Emissione di autorizzazione a terzi per lo svincolo di merci indirizzate alla banca (cosiddette “liberatorie”) € 60,00 Recupero spese per ricerca archivio Invio corrispondenza a mezzo lettera raccomandata (oltre al costo del servizio postale) Spedizione in Italia o all’estero a mezzo corriere di lettere o plichi standard (oltre ai costi documentati reclamati dal corriere) € 100,00 € 10,00 Cfr. foglio informativo “Servizi vari estero” Commissione per bollatura effetti € 30,00 Spese gestione pratica € 60,00 Recupero spese per ogni singola operazione (notifica, modifica e utilizzo di credito export; apertura, modifica e utilizzo di credito import): diritto fisso aggiuntivo rispetto alle condizioni indicate nelle sezioni seguenti articolate per tipologia di operazione € 60,00 N.B. Verranno comunque recuperate integralmente spese e commissioni eventualmente reclamate dalle controparti bancarie intervenute nell’operazione CREDITI DOCUMENTARI RICEVUTI DALL’ITALIA E DALL’ESTERO (EXPORT) Diritto fisso di preavviso Spese di notifica/modifica Commissioni percepite per l’eventuale pre-esame dei documenti, su richiesta del cliente (aggiuntive rispetto alle consueti commissioni di utilizzo) Commissioni di utilizzo Commissione di rimborso Commissione di incasso per crediti differiti non confermati Commissioni di mancato utilizzo Commissioni di conferma e accettazione Pagina 4 di 7 € 25,00 € 60,00 0,35 % - min. € 60,00 0,35 % - min. € 60,00 € 80,00 0,25 % - min. € 30,00, max € 100,00 0,20 % - min € 60,00 Da valutarsi di volta in volta in relazione alla rischiosità della banca ordinante, del Paese di appartenenza e della durata dell’impegno. Quando l’importo del credito è indicato con la clausola “circa”, tali commissioni sono mod. CDR aggiornato al 1/04/2016 calcolate sull’importo del credito maggiorato della percentuale di tolleranza riportata nella predetta clausola. Commissione minima € 100,00 Condizioni relative all’eventuale sconto pro-soluto Tasso di sconto Tasso di cambio Commissione di servizio Spese fisse Giorni banca Valuta di accredito in conto del netto ricavo: • per operazioni in euro su conto in euro • per operazioni in divisa su conto denominato nella stessa divisa • per operazioni in divisa su conto denominato in altra divisa, compreso l’euro Tasso lettera della divisa di riferimento quotato dalla banca di volta in volta in funzione della durata, del rischio banca e del rischio Paese Si veda foglio informativo relativo all’intermediazione in cambi 0,25 % dell’importo min € 4,00 € 150,00 10 + 2 gg. lav. + 2 gg. lav. +3 gg. lav. FOREX CREDITI DOCUMENTARI EMESSI IN FAVORE DELL’ITALIA E DELL’ESTERO (IMPORT) E LETTERE DI CREDITO “STAND-BY” Diritto fisso di preavviso Spese fisse di apertura/modifica Commissioni di impegno irrevocabile, per mese o frazione Commissioni di utilizzo Commissione per invio al cliente di comunicazione in merito alla ricezione di documenti discrepanti Commissioni di mancato utilizzo Commissioni di pagamento differito (per mese o frazione del differimento) € 25,00 € 60,00 0,25 % min. € 60,00 Quando l’importo del credito è indicato con la clausola “circa”, tali commissioni sono calcolate sull’importo del credito maggiorato della percentuale di tolleranza riportata nella predetta clausola 0,35 % min. € 60,00 € 50,00 0,20 % - min € 60,00 0,25 % - min € 60,00 MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO ANTICIPATO DI CREDITI IMPORT UTILIZZABILI PER PAGAMENTO DIFFERITO (c.d. “SCONTO DI CREDITI IMPORT”) Spese gestione pratica Spese fisse per singola operazione Metodo di calcolo degli interessi Tasso annuo nominale massimo (per sconto in Euro) Tasso annuo nominale massimo (per sconto in divisa) Giorni banca Pagina 5 di 7 € 100,00 € 150,00 A scelta tra “sconto commerciale” (straight discount) e “sconto razionale” (discount to yield) Euribor di periodo, divisore 365, maggiorato di uno spread pari a 7,00 punti percentuali Tasso interbancario lettera, divisore 365, maggiorato di uno spread pari a 7,00 punti 10 giorni (lavorativi) mod. CDR aggiornato al 1/04/2016 RECESSO E RECLAMI Recesso La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dalla linea di credito a valere quale rilascio di crediti documentari import, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a tre giorno/i. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura delle operazioni mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’ulteriore utilizzo del credito concesso. Il credito documentario, sia import che export, è irrevocabile e pertanto non può essere revocato né modificato senza il consenso scritto del beneficiario. In caso di credito documentario export la banca ha la facoltà di sospendere temporaneamente la prestazione del servizio o di recedervi senza preavviso, fermo restando che il servizio stesso viene comunque assicurato per l’incasso delle disposizioni già presentate. Reclami Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Ravegnana ang. Traiano Imperatore 47122 Forlì, email [email protected] oppure [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in forma congiunta con la banca attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Apertura: trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell’ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) : organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell’attività economica , che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero dal 1929 ha elaborato delle Regole “ Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari” che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento del credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili. La CCI ha inoltre elaborato le Norme ed usi uniformi relative agli incassi, la cui ultima pubblicazione del 1995 e comunemente identificata come “Pubblicazione nr. 522” e rappresenta il testo di riferimento sul regolamento delle operazioni di incasso documentario. Crediti Export: crediti documentari che assistono l’operazione di esportazione di merci e/o servizi Pagina 6 di 7 mod. CDR aggiornato al 1/04/2016 Crediti Import: crediti documentari che assistono l’operazione di importazioni di merci e/o servizi Data contabile: data di registrazione di un’operazione in conto corrente Interessi di mora: tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati rispetto alle scadenze previste Modifica: indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal beneficiario (o da che ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il beneficiario ha accettato le modifiche proposte. Pegno: garanzia a favore della banca costituita su beni mobili del cliente o di un terzo Prestazione prevista dal credito: quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l’accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l’assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, “anticipa” salvo buon fine i fondi al Beneficiario in attesa che la banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. Rischio Paese: insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese ( per cause politiche, economiche, calamità naturali etc.) Ritenzione: diritto della banca di conservare il possesso dei titoli e valori del cliente fino a che questi non abbia rimborsato le spese sostenute per la loro conservazione o non abbia effettuato il pagamento di eventuali suoi debiti nei confronti della banca. Salvo buon fine: clausola in virtù della quale il cliente ha l’obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito e/o documenti accreditate dalla banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui i medesimi risultassero impagati. Sconto commerciale (in inglese straight discount) e sconto razionale (in inglese discount to yield): formule che consentono di determinare gli interessi di sconto applicando il tasso nominale annuo di interesse all’importo del capitale erogato SWIFT : acronimo di “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications”, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e di altre operazioni bancarie. Utilizzo: è il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per ricevere la prestazione Pagina 7 di 7 mod. CDR aggiornato al 1/04/2016