III - Pegaso
Transcript
III - Pegaso
INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE III “L’ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA (PARTE II)” PROF. GIUSEPPE RUBERTO Diritto dell’Unione Europea Lezione III Indice 1 La Commissione-------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Nomina e cessazione dalle funzioni dei membri della Commissione ---------------------------- 3 1.2 Il Presidente della Commissione e le Direzioni generali ------------------------------------------- 5 1.3 Competenze della Commissione ----------------------------------------------------------------------- 6 2 La Corte di giustizia --------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.1 Assetto interno e procedura --------------------------------------------------------------------------- 10 2.2 Le funzioni della Corte -------------------------------------------------------------------------------- 11 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 13 Diritto dell’Unione Europea Lezione III 1 La Commissione La Commissione è composta da cittadini dell’Unione europea, scelti in base alla loro competenza generale, che offrono ogni garanzia di indipendenza. A differenza del Consiglio, costituito dai rappresentanti dei Governi nazionali, la Commissione è dunque un organo di individui autonomi dagli Stati di appartenenza. Ai sensi dell’art. 213 TCE, invero, <<i membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità. Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo>>. Allo stesso modo, <<ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell’esecuzione dei loro compiti>>. A garanzia dell’indipendenza dei Commissari è escluso il potere degli Stati membri che li hanno designati di revocarli. Funzionale all’indipendenza è altresì la norma che impedisce ai Commissari, per l’intera durata del mandato, di ricoprire incarichi o esercitare attività professionali, remunerate o meno. La delicatezza delle funzioni esercitate impone infine ai Commissari di rispettare i doveri di onestà anche nell’accettare incarichi o funzioni successivamente alla scadenza del loro mandato. 1.1 Nomina e cessazione dalle funzioni dei membri della Commissione La Commissione è attualmente composta da 27 membri (uno per ciascuno Stato dell’Unione) e dura in carica cinque anni. Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio con deliberazione all’unanimità (art. 213 TCE). In proposito va aggiunto che, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo sull’allargamento dell’Unione europea, adottato a Nizza nel 2001, quando l’Unione raggiungerà il numero di 27 Stati membri (come accade oggi), il numero dei componenti della Commissione sarà stabilito dal Consiglio con deliberazione all’unanimità e dovrà essere inferiore a quello degli Stati Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 13 Diritto dell’Unione Europea Lezione III membri. I Commissari, inoltre, saranno scelti in base a una rotazione paritaria con modalità stabilite dal Consiglio, con deliberazione all’unanimità,. Alla nomina della Commissione si perviene attraverso una serie di fasi, caratterizzate da successive deliberazioni del Consiglio e del Parlamento europeo. La procedura, disciplinata dall’art. 214 TCE, è la seguente: • Il Consiglio, riunito a livello di Capi di Stato o di Governo, designa, con deliberazione a maggioranza qualificata, la persona che intende nominare Presidente della Commissione. Tale designazione è approvata dal Parlamento europeo; • Successivamente, il Consiglio, deliberando sempre a maggioranza qualificata, redige, di comune accordo col Presidente designato, una lista di persone che intende nominare membri della Commissione, in conformità alle proposte presentate da ciascuno Stato membro; • Il Presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono sottoposti, collettivamente, all’approvazione del Parlamento europeo. In caso di voto favorevole del Parlamento sono, infine, nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. I membri della Commissione possono cessare anticipatamente dalle loro funzioni, oltre che in caso decesso, per: • dimissioni volontarie; • dimissioni d’ufficio, nel caso in cui la Commissione o il Consiglio chiedano alla Corte di giustizia di dichiarare dimissionario il membro <<che non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave>> (art. 216 TCE); • dimissioni sollecitate dal Presidente della Commissione, previa approvazione del collegio (art. 217 TCE). Il membro dimissionario o deceduto è sostituito, per la restante durata del mandato, da un nuovo membro, nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata. Il Consiglio, tuttavia, deliberando all’unanimità, può decidere di non procedere alla sostituzione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 13 Diritto dell’Unione Europea Lezione III La Commissione, nel suo complesso, cessa anticipatamente dalle funzioni per dimissioni collettive o in seguito a mozione di censura approvata dal Parlamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi che corrispondano alla maggioranza dei suoi membri. 1.2 Il Presidente della Commissione e le Direzioni generali Il ruolo del Presidente della Commissione è particolarmente significativo, come risulta evidente dalla stessa procedura di nomina. Egli partecipa al Consiglio europeo e, ai sensi dell’art. 217 TCE: • orienta le azioni della Commissione e ne decide la composizione interna per garantire la coerenza, l’efficacia e la collegialità della sua azione; • determina le competenze dei membri della Commissione e ne può modificare la ripartizione nel corso del mandato; • sovrintende all’esercizio delle funzioni dei Commissari; • nomina i vicepresidenti della Commissione, scegliendoli tra i suoi membri, previa approvazione del collegio; • può obbligare un membro della Commissione a rassegnare le dimissioni, previa deliberazione del collegio. La Commissione ha un’imponente struttura burocratica, articolata in Direzioni generali, che coprono le diverse aree di intervento della Comunità (agricoltura, trasporti, commercio, sviluppo, relazioni esterne, ricerca, affari economici e finanziari, concorrenza, salute e tutela dei consumatori ecc.). Ciascun commissario sovrintende all’attività di una o più Direzioni generali. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 13 Diritto dell’Unione Europea 1.3 Lezione III Competenze della Commissione La Commissione delibera a maggioranza dei membri che la compongono (art. 219 TCE). I suoi compiti, elencati dall’art. 211 TCE, sono i seguenti: 1) La Commissione ha innanzitutto un potere di vigilanza sul rispetto delle norme comunitarie che esercita: • nei confronti degli Stati membri, quando ritiene che abbiano commesso un’infrazione. La Commissione dapprima invita lo Stato a presentare le sue osservazioni, quindi, se esse non sono ritenute soddisfacenti, emette un parere motivato. Qualora lo Stato non si conformi a tale parere entro il termine assegnato dalla Commissione, questa può proporre ricorso per infrazione alla Corte di giustizia (art. 226 TCE); • nei confronti delle istituzioni e degli organi comunitari, affinché venga sanzionato in sede giurisdizionale un loro comportamento illegittimo. Lo strumento di cui si serve la Commissione è, in questo caso, il ricorso di annullamento (art. 230 TCE) e il ricorso in carenza (art. 232 TCE), dei quali si parlerà diffusamente nella lezione dedicata al sistema di tutela giurisdizionale comunitario; • nei confronti delle persone fisiche e giuridiche: un esempio in tal senso è rappresentato dalle ammende e penalità di mora che la Commissione, ai sensi dell’art. 83, comma 2, lett. a), può comminare alle imprese che violino le regole di concorrenza. In questo caso, a differenza dei due precedenti, il potere di vigilanza è esercitato in via diretta dalla Commissione e non attraverso il ricorso alla Corte di giustizia. Espressione del potere di vigilanza diretta sono altresì le raccomandazioni e i pareri non vincolanti che la Commissione adotta nei confronti di Stati membri, istituzioni comunitarie, imprese e ogni altro soggetto pubblico o privato per ottenere il rispetto di specifiche disposizioni o per proporre interpretazioni univoche delle norme comunitarie. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 13 Diritto dell’Unione Europea Lezione III Funzionale alla vigilanza è inoltre il potere della Commissione di compiere indagini d’ufficio, su richiesta del Governo di uno Stato membro o su denuncia di imprese o privati cittadini, nonché di disporre accertamenti istruttori, raccogliendo le informazioni di cui ha bisogno e procedendo a verifiche dirette nei confronti delle imprese, ad esempio ispezionando locali o documenti contabili. 2) La Commissione ha inoltre un generale potere di formulare raccomandazioni e pareri nei casi espressamente previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea ovvero quando lo ritenga necessario. Il loro oggetto si estende all’intero ambito di applicazione del Trattato. 3) L’art. 211 TCE afferma che la Commissione <<dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato>>. In realtà i casi in cui è consentito alla Commissione di esercitare un potere decisionale autonomo sono molto rari. Un esempio è rappresentato dall’art. 86, comma 3, TCE che riconosce alla Commissione il potere di adottare direttive e decisioni vincolanti per gli Stati membri qualora le misure adottate nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi non rispettino le norme del Trattato, e in particolare le regole di concorrenza. Analogo potere la Commissione può esercitare, ai fini del rispetto delle regole di concorrenza, in relazione all’attività delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale. Il potere decisionale della Commissione si manifesta principalmente attraverso la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi comunitari. In particolare, la Commissione detiene il potere esclusivo di iniziativa legislativa, esercitato talora su sollecitazione del Parlamento o del Consiglio o sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo, a cui partecipa il Presidente della Commissione. 4) Secondo l’art. 211 TCE, infine, la Commissione <<esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite>>. Detta funzione è svolta dalla Commissione mediante l’emanazione di regolamenti con cui viene Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 13 Diritto dell’Unione Europea Lezione III data esecuzione agli atti del Consiglio. Nell’esercizio della funzione esecutiva la Commissione è tenuta a rispettare le modalità stabilite dal Consiglio che, in virtù della decisione del Consiglio n. 1999/48 del 28 giugno 1999, consistono nella previsione di una serie di Comitati (consultivi, di gestione, di regolamentazione), tenuti ad esaminare preventivamente i progetti degli atti di esecuzione, condizionando, in maniera più o meno incisiva, l’operato della Commissione. Ad esempio il parere espresso dai Comitati consultivi può essere ignorato dalla Commissione, non essendo vincolante. Quello reso dai Comitati di regolamentazione è invece vincolante per la Commissione la quale, qualora intenda disattenderlo, potrà soltanto sottoporre al Consiglio una proposta del regolamento (non conforme alla delibera del Comitato) che intende adottare. 5) L’art. 282 TCE attribuisce alla Commissione il potere di rappresentanza della Comunità negli Stati membri, ad esempio ai fini dell’acquisto o alienazione di beni immobili e mobili e della rappresentanza processuale. La Commissione esercita altresì una rappresentanza esterna della Comunità. Essa infatti: a) negozia gli accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un’organizzazione internazionale, che saranno poi conclusi dal Consiglio; b) rappresenta la Comunità all’interno delle organizzazioni internazionali (ONU, OCSE ecc.); c) intrattiene rapporti, all’interno, con le rappresentanze diplomatiche degli Stati terzi situate a Bruxelles e, all’esterno, attraverso i propri uffici di rappresentanza situati al di fuori dell’Unione europea. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 13 Diritto dell’Unione Europea Lezione III 2 La Corte di giustizia La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado (insieme alle camere giurisdizionali, di recente istituzione) sono gli organi che esercitano la funzione giurisdizionale in ambito comunitario. Ai sensi dell’art. 220 TCE, essi <<assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente trattato>>. L’attività della Corte è disciplinata, oltre che dai Trattati, da un apposito Statuto, contenuto in un Protocollo allegato al Trattato istitutivo della Comunità europea e dunque avente anch’esso la natura giuridica di Trattato internazionale. In seguito al Trattato di Nizza, lo Statuto della Corte di giustizia (con l’eccezione del Titolo I, disciplinante lo “Statuto dei giudici e degli avvocati generali”) può esse modificato dal Consiglio con deliberazione all’unanimità (art. 245 TCE). La Corte inoltre adotta un regolamento di procedura, che deve essere approvato dal Consiglio con voto a maggioranza qualificata. La Corte di giustizia è composta attualmente da 27 giudici (uno per ogni Stato membro). Ad essi si aggiungono 8 avvocati generali, il cui numero, su richiesta della Corte, può essere aumentato dal Consiglio con deliberazione all’unanimità. Gli avvocati generali hanno il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e indipendenza, le proprie conclusioni motivate sulle cause che richiedono il loro intervento (art. 222, comma 2, TCE). La partecipazione dell’avvocato generale al processo comunitario (per ogni causa può intervenirne uno solo) non è obbligatoria: l’art. 20 dello Statuto, sul punto, precisa che la Corte può fare a meno del suo intervento <<ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto>>. Le conclusioni dell’avvocato generale, che consistono in un parere su come dovrebbe essere decisa la causa, sono rese pubbliche prima dell’emissione della sentenza e vengono riportate in appendice alla stessa. Esse non vincolano la Corte, che non deve nemmeno dar conto, in sede di sentenza, delle ragioni per le quali ha deciso di discostarsi dalle conclusioni dell’avvocato generale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 13 Diritto dell’Unione Europea Lezione III I giudici e gli avvocati generali sono nominati, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri, che devono sceglierli <<tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza>> (art. 223, comma 1, TCE). La durata del loro mandato è di sei anni, con possibilità di rinnovo. Ogni tre anni si procede ad un rinnovo parziale, che riguarda la metà dei giudici e degli avvocati generali. I giudici designano tra loro un presidente, il cui mandato dura tre anni ed è rinnovabile. Analogamente ai membri della Commissione, anche i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, per l’intera durata della carica, non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa né, salvo deroga concessa dal Consiglio, attività professionali, remunerate o meno. La delicatezza delle funzioni esercitate, inoltre, impone loro di rispettare i doveri di onestà e di discrezione anche nell’accettare incarichi o funzioni successivamente alla scadenza del loro mandato. I giudici e gli avvocati generali cessano dalle loro funzioni per decesso, scadenza o rinnovo del mandato, dimissioni volontarie o per rimozione, disposta su deliberazione unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte qualora <<non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica>> (art. 6 dello Statuto). 2.1 Assetto interno e procedura Inizialmente la Corte si riuniva solo in seduta plenaria, con la partecipazione cioè di tutti i giudici (il cui numero, essendo proporzionale a quello degli Stati membri, in origine era molto più limitato di quello attuale). Con l’aumento del contenzioso sono state create delle “sezioni”, composte da tre o cinque giudici (in base all’importanza della causa), che oggi costituiscono la formazione ordinaria della Corte. La Corte si riunisce inoltre in “grande sezione” – nei casi in cui lo richieda uno Stato membro o un’istituzione comunitaria che sia parte del giudizio - che Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 13 Diritto dell’Unione Europea Lezione III comprende tredici giudici, tra i quali rientrano di diritto i presidenti delle sezioni a cinque giudici e il presidente della Corte, che presiede anche la grande chambre. La seduta plenaria, invece, è convocata nei (rari) casi espressamente previsti dallo Statuto (ad esempio per le cause per la rimozione di un membro della Commissione o del Mediatore europeo) oppure quando la Corte rinvii la causa alla seduta plenaria qualora reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un’importanza eccezionale (art. 16, commi 4 e 5, dello Statuto). La procedura davanti alla Corte si suddivide in una fase scritta, caratterizzata dal deposito e dallo scambio di memorie tra le parti, e in una fase orale (che, nei casi indicati dal regolamento di procedura, può essere esclusa), caratterizzata da un’udienza a cui partecipano le parti, con lettura o semplice deposito dalla relazione conclusiva dell’avvocato generale. Il processo si conclude con la deliberazione in camera di consiglio della Corte, la cui sentenza è letta in pubblica udienza. 2.2 Le funzioni della Corte La Corte di giustizia esercita principalmente funzioni giurisdizionali. Ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea essa è competente a giudicare in materia di: • inadempimento degli Stati membri agli obblighi derivanti dal Trattato (ricorso per infrazione: artt. 226-228 TCE); • sanzioni pecuniarie (art. 229 TCE); • controversie connesse con l’applicazione degli atti adottati in base al TCE che creano titoli comunitari di proprietà industriale (questa competenza può essere attribuita alla Corte con deliberazione del Consiglio, adottata all’unanimità: art. 229A TCE); • legittimità degli atti comunitari (ricorso di annullamento: artt. 230-231 TCE); • comportamento omissivo delle istituzioni comunitarie (ricorso in carenza: art. 232 TCE); Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 13 Diritto dell’Unione Europea Lezione III • questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione dei trattati e la validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni comunitarie (art. 234 TCE); • risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale della Comunità (artt. 235 e 288 TCE); • controversie tra la Comunità e i suoi agenti (art. 236 TCE); • controversie rimesse alla Corte sulla base di una clausola compromissoria (artt. 238-239 TCE). E’ importante sottolineare che le competenze giurisdizionali attribuite alla Corte di giustizia dai Trattati sono tassative, nel senso che, al di fuori dai casi da essi previsti, le controversie in cui sia parte la Comunità rientrano nella giurisdizione dei giudici nazionali (art. 240 TCE). La Corte esercita anche funzioni consultive, mediante l’emanazione di pareri non vincolanti che, tuttavia, per l’autorevolezza dell’organo da cui provengono, condizionano il comportamento degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie. Un rilievo particolare ai pareri della Corte è talora riconosciuto dagli stessi trattati, ad esempio mediante la previsione di procedimenti più gravosi nel caso in cui l’istituzione interessata voglia disattenderli. Si veda, in proposito, l’art. 300, par. 6, TCE, in materia di accordi internazionali della Comunità, che riconosce al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri la possibilità di chiedere il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del Trattato, aggiungendo che, qualora la Corte esprima parere negativo, <<l’accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall’articolo 48 del trattato sull’Unione europea>>, cioè attraverso la ben più gravosa procedura di revisione1. Un siffatto parere potrebbe essere qualificato come “parzialmente vincolante” poiché, pur non comportando l’obbligo per il soggetto che lo richiede di confermarsi ad esso, incide sulla sua attività in virtù di una espressa previsione normativa. Non può tuttavia non rilevarsi la singolarità (rectius contraddittorietà) della previsione dell’art. 300 TCE: la richiesta di un parere avente effetti così incisivi è infatti prevista come meramente facoltativa (<<il Parlamento, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte…>>), legittimando così le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, interessati ad evitare il ricorso alla procedura di revisione, a non rivolgersi alla Corte. 1 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 13 Diritto dell’Unione Europea Lezione III Le funzioni esercitate dalla Corte di giustizia non sono limitate al pilastro comunitario. Il Trattato sull’Unione europea attribuisce infatti alla Corte competenze specifiche anche nell’ambito della Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia panale (III pilastro). Ai sensi dell’art. 35 TUE, invero, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l’interpretazione delle decisioni-quadro, delle decisioni e delle misure di applicazione delle convenzioni stabilite in virtù del Titolo I del TUE, recante “Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia panale”. La Corte è altresì competente a pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione, nonché sulle controversie insorte tra Stati membri in relazione all’applicazione di un qualunque atto adottato nell’ambito del terzo pilastro. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 13