Apertura di credito in conto corrente non consumatori

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Apertura di credito in conto corrente non consumatori
Foglio informativo
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE NON
CONSUMATORI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE)
Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237
CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387
Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272
Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: [email protected]
N° iscrizione Albo delle Banche: 5099
Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi
IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza:
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Nome e cognome/Ragione sociale
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Sede (indirizzo)
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Telefono e e-mail
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Iscrizione ad Albi o elenchi
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Numero delibera iscrizione
Albo/elenco
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Qualifica
CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente sul conto corrente una somma di denaro a tempo determinato o indeterminato.
Il cliente può utilizzare in una o più volte questa somma e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità.
Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il cliente deve eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto
per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche se la Banca non ha fatto esplicita richiesta in
tal senso.
I principali rischi dell’apertura di credito in conto corrente riguardano la variazione in senso sfavorevole delle condizioni
economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
RATING DI LEGALITA'
In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 che prevede che la Banca
tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa, la Cassa ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di 0,10 punti rispetto agli standard indicati nel presente Foglio Informativo, e una riduzione delle spese di istruttoria,
ove previste, sulla base del punteggio del Rating assegnato:
1 Stella: riduzione del 10%
2 Stelle: riduzione del 20%
3 Stelle: riduzione del 30%
La Cassa si impegna altresì a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 20 giorni lavorativi in
presenza di una completa documentazione.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi
complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di apertura di credito in conto corrente.
Questo vuole dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Ipotesi: affidamento di 1.500 euro, a durata indeterminata, con utilizzo pieno per l’intero trimestre
Accordato
Tasso debitore nominale annuo
Commissione per la messa a disposizione dei fondi
Spese collegate all’erogazione del credito
Altre spese
Interessi
Oneri
TAEG
1.500 euro
13,00 %
2,00% su base annua con addebito massimo trimestrale
0,50%
0
0
48,75 euro
7,50 euro
15,865%
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all’ipotesi di operatività indicata dalla banca d’Italia.
Aggiornato al 7 ottobre 2016
Foglio informativo
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE NON
CONSUMATORI
SPESE
VARIABILI
SPESE FISSE
VOCI DI COSTO
Spese per liquidazione
0 € per liquidazione interessi
debitori
Spese per acquisizione data certa
6€
Spese di istruttoria fido
nessuna
Corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme su
base annua (addebito massimo trimestrale 0,50%)
2,000%
T.A.N.
TASSO DEBITORE
Per utilizzo entro il limite di fido ordinario
Per utilizzo oltre il fido.
13,00 %
13,00 %
Liquidazione annuale al termine di ciascun anno solare. Gli interessi sono esigibili dal 1° marzo dell’anno
successivo.
ALTRE
SPESE
Tasso di mora per interessi non corrisposti alla data di esigibilità, come previsto dal contratto di conto corrente
SCONFINAMENTO EXTRA-FIDO
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)*
68,00 €
* La CIV è dovuta ogni volta che si verifica un utilizzo, o comunque un addebito di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del Conto (c.d. “sconfinamento in assenza di fido”, di seguito
anche solo “sconfinamento”) oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente. La CIV, quindi, può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della cassa di Risparmio di
Cento SpA www.crcento.it.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
La Banca può - anche mediante semplice comunicazione verbale - recedere in qualsiasi momento, dall’apertura di credito, anche se l’apertura di credito è stata concessa a tempo determinato, e può, allo stesso modo, ridurre o sospendere
l’apertura di credito. Per il pagamento di quanto dovuto la Banca darà al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso
non inferiore a 3 giorni.
Il cliente ha la stessa facoltà di recesso che spetta alla Banca, sia nel caso di apertura di credito a tempo determinato
che indeterminato mediante il pagamento di quanto dovuto alla Banca.
Il recesso, sia da parte della Banca che del cliente, ha in ogni caso l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del
credito concesso.
Se la Banca ritiene di eseguire le eventuali disposizioni allo scoperto dopo che è scaduta l’apertura di credito a tempo
determinato o dopo che è stato comunque comunicato il recesso, questo non comporta in alcun modo il ripristino
dell’apertura di credito, neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite
dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1.
Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria, raccomandata
A.R., posta elettronica certificata, fax, e-mail all’indirizzo [email protected] o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al cliente ricevuta datata e firmata). L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.
Aggiornato al 7 ottobre 2016
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CONSUMATORI
2.
3.
Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro
Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore ad Euro 100.000 (centomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di categoria. Il Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile anche presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente
una copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso
all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla
Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali
controdeduzioni. Il suddetto termine di sessanta giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un
periodo non superiore a sessanta giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche
solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il
ricorso all’ABF esonera il Cliente dall’obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (previsto dal
Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28) nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all’autorità
giudiziaria.
In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle
controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o
in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione
Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare
concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto
dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere
all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio
di Cento SPA
LEGENDA
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il
saldo disponibile.
Somma disponibile sul conto, che il cliente può utilizzare.
Saldo disponibile
Sconfinamento in assenza di fido e scon- Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un
ordine. di pagamento (assegno, domiciliazione utenza) senza avere sul conto
finamento extra-fido
corrente la disponibilità.
Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del
Tasso debitore annuo nominale
cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Fido o affidamento
Aggiornato al 7 ottobre 2016