Crediti di firma

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Crediti di firma
Foglio informativo
CREDITI DI FIRMA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE)
Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237
CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387
Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272
Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: [email protected]
N° iscrizione Albo delle Banche: 5099
Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi
IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza:
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Nome e cognome/Ragione sociale
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Sede (indirizzo)
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Telefono e e-mail
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Iscrizione ad Albi o elenchi
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Numero delibera iscrizione
Albo/elenco
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Qualifica
CHE COS’E’ IL CREDITO DI FIRMA
Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un’obbligazione di un terzo. Nello specifico i crediti di firma sono operazioni fiduciarie con le quali un istituto di credito si impegna, per conto del richiedente, ad assumere
un impegno di pagamento o a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui. Una banca, dunque, anziché mettere a
disposizione del cliente una somma di denaro, si impegna a garantire un’obbligazione del cliente nei confronti di terzi,
realizzando un effettivo esborso di denaro solo nel caso di mancato pagamento da parte del cliente.
Principali rischi:
Qualora la Banca fosse chiamata ad onorare il credito garantito si rivarrà sul cliente che ha richiesto l’emissione del
credito di Firma.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI
COSTI
Commissioni per crediti di firma rilasciate a clienti (sull’importo in
ragione d’anno; pagamento anticipato)
4,00%
Minimo
€ 125,00
Spese per modifiche/proroghe/attestazioni
€ 150,00
Rimborso spese di rilascio
Fino a € 5.000
€ 100,00
Fino a € 50.000
€ 150,00
Oltre
€ 350,00
Bollo (imposta fissa assolta in modo virtuale)
€ 14,62
Diritti d’urgenza/notifica
€ 75,00
Spese escussione
€ 250,00
Aggiornato al 28 ottobre 2015
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CREDITI DI FIRMA
RECLAMI
Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, Via G. Matteotti, 8/B,
44042 Cento (FE) a mezzo raccomandata A.R. oppure per via telematica all’indirizzo di posta: [email protected].
L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro
Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore
ad Euro 100.000,00 (centomila/00). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di categoria. Il Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile
anche presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una
copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF
non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla
Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha
ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali
controdeduzioni. Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per
un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il
versamento di un importo di Euro 20,00 (venti/00) per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni Filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF).
3. In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in
forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione
Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero
della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare
concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto
dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere
all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio
di Cento SPA.
Aggiornato al 28 ottobre 2015
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