Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria Non
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Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria Non
Foglio informativo APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA INFORMAZIONI SULLA BANCA Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE) Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237 CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387 Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272 Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: [email protected] N° iscrizione Albo delle Banche: 5099 Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza: _______________________________ Nome e cognome/Ragione sociale _____________________________ Sede (indirizzo) _____________________________ Telefono e e-mail _______________________________ Iscrizione ad Albi o elenchi _____________________________ Numero delibera iscrizione Albo/elenco _____________________________ Qualifica CHE COS’E’ CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA NON CONSUMATORI L’apertura di credito con garanzia ipotecaria per non consumatori è una forma di affidamento in conto corrente, garantita da iscrizione ipotecaria su immobili, attraverso la quale la Banca mette a disposizione del cliente, per un tempo determinato, una somma di denaro. Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma finanziata e può con successivi accrediti ripristinare la disponibilità del credito. Per l’accensione del finanziamento è prevista l’apertura di un apposito conto corrente di corrispondenza destinato esclusivamente all’erogazione, all’utilizzo e al rimborso del finanziamento. Sulle somme dovute entro il limite dell’apertura di credito, il cliente paga interessi calcolati al tasso debitore nominale annuo e la commissione per il servizio di disponibilità dei fondi. L’apertura di credito è regolata a tasso variabile in relazione all’andamento del parametro Euribor. Sulle somme eventualmente dovute in eccedenza rispetto al limite dell’apertura di credito, il cliente paga, oltre quanto sopra indicato, la commissione di istruttoria veloce (C.I.V.), se dovuta, e il tasso di utilizzo oltre il fido concesso (tasso extra fido) RATING DI LEGALITA' In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 che prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa, la Cassa ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di 0,10 punti rispetto agli standard indicati nel presente Foglio Informativo, e una riduzione delle spese di istruttoria, ove previste, sulla base del punteggio del Rating assegnato: 1 Stella: riduzione del 10% 2 Stelle: riduzione del 20% 3 Stelle: riduzione del 30% La Cassa si impegna altresì a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 20 giorni lavorativi in presenza di una completa documentazione. Principali rischi: I principali rischi dell’apertura di credito in conto corrente riguardano il possibile aumento del tasso di interesse rispetto al tasso di partenza e la variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese applicabili al finanziamento, nel caso di modifica unilaterale del contratto. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE ’ Esempio di calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) QUANTO PUO’ COSTARE L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 14,965% Calcolato in base a una disponibilità concessa di € 100.000,00 e per una durata di 10 anni considerando i seguenti costi: Aggiornato al 14 gennaio 2016 pagina 1 di 5 Foglio informativo APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA Tasso di interesse nominale annuo Commissione per messa a disposizione somme (0,50% trimestrale) 11% 500,00 € Imposta sostitutiva (pari a 0,25% sull’importo concesso) 250,00 € Spese di perizia (pari allo 0,25% con una tariffa minima di 500€) 500,00 € Premio annuale polizza incendio, scoppio e fulmine (riferito a categoria di rischio massimo) 504,00 € ISC del profilo di operatività del conto corrente a consumo (valore annuo) 292,65 € Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, non compresi nel calcolo del medesimo, quali le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. VOCI Percentuale massima finanziabile 80% del valore dell’immobile Importo minimo 75.000,00 € Durata Da un minimo di 19 mesi a un massimo di 10 anni VOCI COSTI T.A.N. T.A.E. Tasso massimo 11,000% Tasso massimo 11,462% Tasso massimo 14,500% Tasso massimo 15,308% TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO – TASSO VARIABILE Pari alla somma aritmetica dei seguenti valori: • parametro di indicizzazione; • spread TASSO DEBITORE L’apertura di credito può essere parametrata a: • Euribor 3 mesi media mese precedente, determinato dal valore alla data di stipula del contratto del tasso Euribor/365 a tre mesi e arrotondato a un quarto o a un decimo di punto superiore • Euribor 6 mesi media mese precedente, determinato dal valore alla data di stipula del contratto del tasso Euribor/365 a sei mesi e arrotondato a un quarto o a un decimo di punto superiore Tasso di interesse debitore per utilizzo entro il limite dell’affidamento TASSO CREDITORE Tasso di interesse debitore per utilizzo oltre il limite dell’affidamento Tassi massimi applicati nel rispetto dei limiti tempo per tempo vigenti, come previsto nella legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche e integrazioni Tasso creditore minimo Aggiornato al 14 gennaio 2016 0,005% pagina 2 di 5 Foglio informativo ALTRE SPESE SPESE VARIABILI CAPITALIZZAZIONE APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA Periodicità capitalizzazione interessi Trimestrale Calcolo degli interessi Calcolato con riferimento alla durata dell’anno civile (divisore 365/366 se bisestile) Corrispettivo per il sevizio di messa a disposizione delle somme su base annua (addebito trimestrale 0,50%) 2% Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)* 68,00 € *La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente. La CIV, quindi,può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Cassa di Risparmio di Cento SpA www.crcento.it. ALTRE SPESE DA SOSTENERE Spese di tenuta conto trimestrale Spese per operazione Spese per invio comunicazione 21,50 € 2,15 € 0,70 € Compreso nel TAEG SI SI SI SERVIZI ACCESSORI Spese giudiziali ed extragiudiziali a qualunque titolo sostenute Recupero integrale Assicurazione sull’immobile All’atto dell’erogazione è richiesta una polizza assicurativa vincolata a favore della Banca, a copertura del rischio di incendio, scoppio e fulmine sull’immobile offerto in garanzia. Il costo della polizza è a carico del cliente Compreso nel TAEG NO SI ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, Via G. Matteotti, 8/B, 44042 Cento (FE) a mezzo raccomandata A.R. oppure per via telematica all’indirizzo di posta: [email protected]. L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. 2. Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di categoria. Il Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile anche presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali Aggiornato al 14 gennaio 2016 pagina 3 di 5 Foglio informativo APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA controdeduzioni. Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 (venti/00) per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni Filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). 3. In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio di Cento SPA. LEGENDA CIV La CIV (Commissione di Istruttoria Veloce) è la commissione che viene percepita dalla Banca a seguito della propria attività di Istruttoria necessaria per la valutazione dello sconfino. Il saldo che viene preso in considerazione per l’applicazione della commissione è quello “disponibile”. La CIV non è dovuta se lo sconfino ha avuto luogo per effettuare pagamenti a favore della Banca . Inoltre, per una sola volta in ciascun trimestre, qualora il contratto sia sottoscritto dal Cliente in qualità di consumatore, la CIV non sarà percepita nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: 1. il saldo passivo disponibile complessivo sia pari o inferiore a 500,00 euro 2. lo sconfinamento non abbia una durata superiore a sette giorni consecutivi Remunerazione dovuta per il fatto che la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente affidato una somma di denaro. Tale commissione è calcolata in misura proporzionale all’ammontare del fido regolato in conto corrente, concesso al cliente per i giorni di permanenza dello stesso, a prescindere dall’effettivo utilizzo, e viene addebitata in via posticipata al termine di ciascun trimestre. La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, Consumatore commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il Fido o affidamento saldo disponibile. Nel caso di finanziamenti con durata superiori a 18 mesi sostituisce le impoImposta sostitutiva ste indirette - registro, ipotecaria, catastale e bollo. Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più Ipoteca pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. Istruttoria Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Perizia Somma disponibile sul conto, che il cliente può utilizzare. Saldo disponibile Sconfinamento in assenza di fido e scon- Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine. di pagamento (assegno, domiciliazione utenza) senza avere sul conto finamento extra-fido corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabiCommissione disponibilità somme Aggiornato al 14 gennaio 2016 pagina 4 di 5 Foglio informativo APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA le. Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di perizia Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Tasso debitore annuo nominale cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Tasso di sconfinamento (per utilizzo oltre Tasso annuo di interesse applicato per gli utilizzi eccedenti il fido concesso il fido) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal ministero dell’economia e Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto + 4 punti e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Aggiornato al 14 gennaio 2016 pagina 5 di 5