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Foglio
N. 2.14.0
informativo
Codice
Prodotto
Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia
bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in
materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca
d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio
2015.
Data aggiornamento 02/03/2017
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA
- PRIVATI
Banca Popolare di Milano - Società per Azioni
Sede Sociale e Direzione Generale: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano
Telefono: 02 77001
www.bpm.it
Capitale Sociale e al 1/01/2017: euro 326.753.310,60 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Camera di Commercio
00103200762
Codice Fiscale 00103200762
Partita Iva 01906000201
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche 1462
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM
Numero di Iscrizione all' Albo dei Gruppi Bancari 5034
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A.
Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :
Nome/Ragione Sociale :
Cognome :
Telefono :
Iscrizione ad Albi o Elenchi :
E-Mail :
Sede :
Qualifica :
CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA - PRIVATI
L’apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca è concessa dalla Banca ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n.
385 (Credito fondiario), ed ha per oggetto una linea di credito da utilizzare in conto corrente, a medio termine, con la
quale la banca mette a disposizione del cliente privato, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli
la facoltà di effettuare rimborsi e di utilizzare nuovamente entro il termine di concessione ed entro i limiti
dell'accordato il credito così reintegrato. A garanzia del rimborso della linea di credito viene iscritta ipoteca, nei limiti
previsti dalla normativa citata.
La linea di credito viene in genere automaticamente ridotta secondo un piano di decurtazione concordato tra le parti
sino alla scadenza finale, alla cui data il credito risulta totalmente rientrato. Nelle aperture di credito con scadenza a
diciannove mesi non è prevista la decurtazione graduale della linea di credito e pertanto il rientro avviene in
un’unica soluzione.
Il Cliente si obbliga a corrispondere un tasso di interesse annuo generalmente variabile, più raramente fisso.
Importo finanziato: massimo 80% del valore di perizia dell'immobile ipotecato.
Durata: da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 60 mesi.
Finalità: finanziare qualsiasi tipo di investimento o di esigenza economico/finanziaria.
Garanzie: oltre all’ipoteca, la Banca può richiedere il rilascio di altra garanzia reali o personali.
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E’ previsto :
- l’obbligo per il cliente di assicurare l’immobile ipotecato contro i rischi di incendio, scoppio e altri rischi accessori
con polizza vincolata a favore della Banca.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
in ipotesi di tasso variabile, possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in
aumento rispetto al tasso di partenza;
in ipotesi di tasso fisso, impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso;
rischio di espropriazione del bene immobile ipotecato nell’ipotesi di inadempimento del contratto.
L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per
specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite
tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono
essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione
degli stessi (es. la possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere
attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca
nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate
dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione
informativa.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
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max. 80% del valore di perizia
dell’immobile ipotecato con un
importo minimo di 76.000 euro
Importo finanziato
min. 18 mesi
max. 60 mesi
Durata
FIDI
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) (vedi nota 1)
SCONFINAMENTI OLTRE FIDO
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE(CIV)
- CIV importo
13,20%
0,500%
15,500%
0
- CIV importo massimo trimestrale
0
- saldo di sconfinamento in franchigia
0
- incremento di sconfinamento in franchigia
0
ESCLUSIONI EX ART.117 BIS TUB (vedi nota 2)
- importo massimo saldo passivo
- numero giorni massimo consecutivi
- numero di sconfinamenti nel trimestre
CALCOLO INTERESSI
Divisore per il calcolo degli interessi
Periodicità di capitalizazione degli interessi
Periodicità di liquidazione degli interessi
500,00 euro
7
1
anno civile
trimestrale
trimestrale
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ALTRE SPESE
Imposta sostitutiva (una tantum)
Spese di perizia tecnico amministrativa
Spese perizia per S.A.L.
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online
imposta tempo per tempo vigente
calcolata sull'importo erogato
0,10% del minore tra il valore di
perizia e il prezzo di acquisto
min. 250,00 euro
250,00 euro
1,35 euro
0 euro
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di
credito in Conto Corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
Esempio di applicazione della CIV per un rapporto che nel trimestre sconfina 3 volte:
1. Sconfinamento di 250€ e per 5 giorni continuativi: lo sconfinamento è entro le franchigie previste per legge,
quindi la CIV non è dovuta. Per i successivi sconfinamenti non varranno più le franchigie di legge;
in seguito il saldo torna positivo.
2. Sconfinamento di 100€: è entro la franchigia definita da BPM (150€), quindi la CIV non è dovuta
a. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50€ e arriva a 150€: è ancora entro la franchigia
definita da BPM (150€), quindi la CIV non è dovuta;
b. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 50€ e arriva a 200€: supera la franchigia
definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata; in seguito il saldo torna positivo.
3. Sconfinamento di 300€: supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata;
a. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50€ rispetto allo sconfinamento di 300€ per il
quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento è entro l’incremento in franchigia (150€), quindi la CIV non è
dovuta;
b. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 50€ e arriva a + 100€ rispetto allo
sconfinamento di 300€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento è entro l’incremento in
franchigia, quindi la CIV non è dovuta;
c. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 60€ e arriva a + 160€ rispetto allo
sconfinamento di 300€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento supera l’incremento in
franchigia, quindi la CIV è conteggiata;
Nel trimestre la CIV totale conteggiata è:
sconfinamento 1
0€
sconfinamento 2
40 €
sconfinamento 3
40 €
incremento sconf. 3
40 €
totale trimestre
120 € (non supera il massimo trimestrale di 200€)
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RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI
Recesso
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto
contrattuale.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. giorni 35
I tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale in questione non possono superare quelli del relativo c/c.
Fermi restando i tempi massimi di chiusura di un conto, poiché Banca Popolare di Milano aderisce agli impegni per
la qualità del Consorzio Patti Chiari, è altresì possibile conoscere i tempi medi di estinzione di un conto corrente, e
indicativamente anche del relativo prodotto apertura di credito, destinato al consumatore finale consultando il sito
www.pattichiari.it alla voce Conto Corrente - Come cambiare il conto corrente: i tempi di chiusura.
Portabilità
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il
cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il
nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Recesso in caso di Offerta Fuori Sede
Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla
conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il
diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:
il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche
previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.
PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami
BPM - Piazza F . Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai
seguenti indirizzi: [email protected], [email protected] ovvero tramite fax al seguente numero: 02
7700 2799.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto
cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia
ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi
all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.
Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma
congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la
facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed
applicazione del presente Contratto deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge - preventivamente
rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti.
Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono
concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione
diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi
tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra
descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla
Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it
ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.
Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla
Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di
attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
NOTE
NOTA 1: Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un
determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,500% trimestrale sull'importo dell'affidamento.
La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca.
NOTA 2: In caso di concessione di uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido, il cliente è tenuto a corrispondere alla
Banca la Commissione di Istruttoria Veloce, ove ne ricorrano i presupposti e fatte salve le esenzioni, in presenza di addebiti
che determinano uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido o che accrescano uno sconfinamento già esistente. Tale
commissione viene calcolata sul saldo disponibile di fine giornata considerando le franchigie previste. La commissione viene
applicata in quanto la Banca effettua, nei casi sopraesposti, una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo
sconfinamento.
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LEGENDA
Commissione di messa a
disposizione dei fondi (CDF)
Fido e affidamento
Perizia tecnica
Sconfinamenti oltre-fido
Tasso debitore annuo nominale:
- per utilizzi entro i limiti del fido
- per utilizzi oltre i limiti del fido
Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)
Spese perizia SAL
Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a
disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di
tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,5%
trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde
dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente
oltre il saldo disponibile.
Perizia tecnica obbligatoria a carico del cliente (svolta dai tecnici
dell'Istituto)
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha
impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze)
senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a
carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo
sconfinamento.
Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
tasso applicato per utilizzi rientranti nel fido accordato.
tasso applicato sulla porzione di utilizzo debordante il fido accordato.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura.
Per determinare se un tasso e' usurario occorre verificare se il TEG
(tasso effettivo globale) supera la soglia d'usura. Per determinare
tale soglia occorre individuare il TEGM (tasso effettivo globale
medio) della specifica categoria di operazione creditizia, aumentarlo
di un quarto ed aggiungere ulteriori quattro punti percentuali. La
differenza tra la soglia d'usura cosi' calcolata ed il TEGM di
riferimento non puo' essere superiore agli otto punti percentuali.
Spese perizia per verifica stato avanzamento lavori applicate solo al
verificarsi dell'evento