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Foglio N. 2.14.0 informativo Codice Prodotto Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio 2015. Data aggiornamento 02/03/2017 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA - PRIVATI Banca Popolare di Milano - Società per Azioni Sede Sociale e Direzione Generale: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano Telefono: 02 77001 www.bpm.it Capitale Sociale e al 1/01/2017: euro 326.753.310,60 i.v. Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Camera di Commercio 00103200762 Codice Fiscale 00103200762 Partita Iva 01906000201 Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche 1462 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM Numero di Iscrizione all' Albo dei Gruppi Bancari 5034 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A. Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco : Nome/Ragione Sociale : Cognome : Telefono : Iscrizione ad Albi o Elenchi : E-Mail : Sede : Qualifica : CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA - PRIVATI L’apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca è concessa dalla Banca ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 385 (Credito fondiario), ed ha per oggetto una linea di credito da utilizzare in conto corrente, a medio termine, con la quale la banca mette a disposizione del cliente privato, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di effettuare rimborsi e di utilizzare nuovamente entro il termine di concessione ed entro i limiti dell'accordato il credito così reintegrato. A garanzia del rimborso della linea di credito viene iscritta ipoteca, nei limiti previsti dalla normativa citata. La linea di credito viene in genere automaticamente ridotta secondo un piano di decurtazione concordato tra le parti sino alla scadenza finale, alla cui data il credito risulta totalmente rientrato. Nelle aperture di credito con scadenza a diciannove mesi non è prevista la decurtazione graduale della linea di credito e pertanto il rientro avviene in un’unica soluzione. Il Cliente si obbliga a corrispondere un tasso di interesse annuo generalmente variabile, più raramente fisso. Importo finanziato: massimo 80% del valore di perizia dell'immobile ipotecato. Durata: da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 60 mesi. Finalità: finanziare qualsiasi tipo di investimento o di esigenza economico/finanziaria. Garanzie: oltre all’ipoteca, la Banca può richiedere il rilascio di altra garanzia reali o personali. F.I. 2.14.0 pag. 2/6 E’ previsto : - l’obbligo per il cliente di assicurare l’immobile ipotecato contro i rischi di incendio, scoppio e altri rischi accessori con polizza vincolata a favore della Banca. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: in ipotesi di tasso variabile, possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di partenza; in ipotesi di tasso fisso, impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso; rischio di espropriazione del bene immobile ipotecato nell’ipotesi di inadempimento del contratto. L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie). Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze. Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO F.I. 2.14.0 pag. 3/6 max. 80% del valore di perizia dell’immobile ipotecato con un importo minimo di 76.000 euro Importo finanziato min. 18 mesi max. 60 mesi Durata FIDI Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) (vedi nota 1) SCONFINAMENTI OLTRE FIDO Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE(CIV) - CIV importo 13,20% 0,500% 15,500% 0 - CIV importo massimo trimestrale 0 - saldo di sconfinamento in franchigia 0 - incremento di sconfinamento in franchigia 0 ESCLUSIONI EX ART.117 BIS TUB (vedi nota 2) - importo massimo saldo passivo - numero giorni massimo consecutivi - numero di sconfinamenti nel trimestre CALCOLO INTERESSI Divisore per il calcolo degli interessi Periodicità di capitalizazione degli interessi Periodicità di liquidazione degli interessi 500,00 euro 7 1 anno civile trimestrale trimestrale F.I. 2.14.0 pag. 4/6 ALTRE SPESE Imposta sostitutiva (una tantum) Spese di perizia tecnico amministrativa Spese perizia per S.A.L. Spese di invio e produzione Documento di Sintesi Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online imposta tempo per tempo vigente calcolata sull'importo erogato 0,10% del minore tra il valore di perizia e il prezzo di acquisto min. 250,00 euro 250,00 euro 1,35 euro 0 euro Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di credito in Conto Corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. Esempio di applicazione della CIV per un rapporto che nel trimestre sconfina 3 volte: 1. Sconfinamento di 250€ e per 5 giorni continuativi: lo sconfinamento è entro le franchigie previste per legge, quindi la CIV non è dovuta. Per i successivi sconfinamenti non varranno più le franchigie di legge; in seguito il saldo torna positivo. 2. Sconfinamento di 100€: è entro la franchigia definita da BPM (150€), quindi la CIV non è dovuta a. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50€ e arriva a 150€: è ancora entro la franchigia definita da BPM (150€), quindi la CIV non è dovuta; b. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 50€ e arriva a 200€: supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata; in seguito il saldo torna positivo. 3. Sconfinamento di 300€: supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata; a. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50€ rispetto allo sconfinamento di 300€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento è entro l’incremento in franchigia (150€), quindi la CIV non è dovuta; b. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 50€ e arriva a + 100€ rispetto allo sconfinamento di 300€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento è entro l’incremento in franchigia, quindi la CIV non è dovuta; c. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 60€ e arriva a + 160€ rispetto allo sconfinamento di 300€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento supera l’incremento in franchigia, quindi la CIV è conteggiata; Nel trimestre la CIV totale conteggiata è: sconfinamento 1 0€ sconfinamento 2 40 € sconfinamento 3 40 € incremento sconf. 3 40 € totale trimestre 120 € (non supera il massimo trimestrale di 200€) F.I. 2.14.0 pag. 5/6 RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI Recesso Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto contrattuale. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. giorni 35 I tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale in questione non possono superare quelli del relativo c/c. Fermi restando i tempi massimi di chiusura di un conto, poiché Banca Popolare di Milano aderisce agli impegni per la qualità del Consorzio Patti Chiari, è altresì possibile conoscere i tempi medi di estinzione di un conto corrente, e indicativamente anche del relativo prodotto apertura di credito, destinato al consumatore finale consultando il sito www.pattichiari.it alla voce Conto Corrente - Come cambiare il conto corrente: i tempi di chiusura. Portabilità Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Recesso in caso di Offerta Fuori Sede Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge: il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi; restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati. PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami BPM - Piazza F . Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: [email protected], [email protected] ovvero tramite fax al seguente numero: 02 7700 2799. La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge - preventivamente rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi. NOTE NOTA 1: Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,500% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca. NOTA 2: In caso di concessione di uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la Commissione di Istruttoria Veloce, ove ne ricorrano i presupposti e fatte salve le esenzioni, in presenza di addebiti che determinano uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido o che accrescano uno sconfinamento già esistente. Tale commissione viene calcolata sul saldo disponibile di fine giornata considerando le franchigie previste. La commissione viene applicata in quanto la Banca effettua, nei casi sopraesposti, una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo sconfinamento. F.I. 2.14.0 pag. 6/6 LEGENDA Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) Fido e affidamento Perizia tecnica Sconfinamenti oltre-fido Tasso debitore annuo nominale: - per utilizzi entro i limiti del fido - per utilizzi oltre i limiti del fido Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Spese perizia SAL Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,5% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Perizia tecnica obbligatoria a carico del cliente (svolta dai tecnici dell'Istituto) Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. tasso applicato per utilizzi rientranti nel fido accordato. tasso applicato sulla porzione di utilizzo debordante il fido accordato. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per determinare se un tasso e' usurario occorre verificare se il TEG (tasso effettivo globale) supera la soglia d'usura. Per determinare tale soglia occorre individuare il TEGM (tasso effettivo globale medio) della specifica categoria di operazione creditizia, aumentarlo di un quarto ed aggiungere ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra la soglia d'usura cosi' calcolata ed il TEGM di riferimento non puo' essere superiore agli otto punti percentuali. Spese perizia per verifica stato avanzamento lavori applicate solo al verificarsi dell'evento