Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 27/10/2015, n. 21909
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Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 27/10/2015, n. 21909
21909/15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI TRIBUTI Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Consigliere - Dott. MARIO CIGNA - Consigliere - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - Ud. 16/09/2015 - CC .N. 16022/2014 Age8 Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16022-2014 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, Agente della Riscossione per le Province Siciliane, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 187, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLA FIDELIO giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente contro DI CORRADO MARIO; - intimato avverso la sentenza n. 391/18/2013 della COMMISSIONE I RIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 4/07/2013, depositata il 30/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI; udito l'Avvocato Antonella Fidelio difensore della ricorrente che si riporta al ricorso. In fatto e in diritto. La CTR della Sicilia, con sentenza n.391/2013/18, depositata il 30.12.2013, rigettava parzialmente l'appello proposto da Riscossione Sicilia spa avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva annullato n.16 intimazioni di pagamento notificate a Di Corrado Mario. Secondo il giudice di appello era inammissibile in appello la produzione delle prodromiche cartelle di pagamento notificate al contribuente, impingendo contro il divieto di cui all'art.58 d.lgs.n.546/92. L'impugnazione era ritenuta fondata unicamente rispetto alle intimazioni che non riguardavano imposte e tasse. La Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nessuna difesa è stata depositata dalla parte intimata. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art.58 c.2 digs.n.546/92, dovendosi ritenere erronea la statuizione che aveva vietato la produzione in appello delle cartelle. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.32 e dell'art.58 c.2 del d.lgs.n.546/92. La CTR aveva errato nel trarre elementi di convincimento in ordine alla necessità di interpretare restrittivamente 1' art.58 c.2 d.lgs.ult.cit. dall'inasprimento della disciplina introdotta con l'art.345 c.p.c., non ricorrendo in ambito tributario il requisito dell'acclarata non imputabilità della produzione in primo grado. Con il terzo motivo si deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata laddove aveva omesso di considerare che la mancata costituzione in primo grado era dipesa dalla notifica del ricorso introduttivo eseguita presso la sede provinciale dell'ente piuttosto in quella legale. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente fondati e determinano l'assorbimento del terzo. Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ.-Cass.n.665/2014;Cass. n. 20109/2012;Cass. n. 18907/2011-. Inoltre, si è aggiunto che in materia di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione alla produzione Ric. 2014 n. 16022 sez. MT - ud. 16-09-2015 -2- - V9102 -60- 91 'Pn - 1W 795 MIT t7IO2 .3 !2i documentale di cui all'art. 345, comma terzo, cod. proc. civ., potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado; né il documento contenente la dichiarazione di un terzo (nella specie, del portalettere che attesta di aver notificato gli avvisi di accertamento) è escluso come fonte di prova, non ostandovi il divieto di prova testimoniale di cui all'art. 7, comma quarto, del d.lgs. n. 546 cit., trattandosi di fonte di prova documentale, diversa da quella testimoniale sia in sé (in quanto uresu cartacea), sia per il diverso regime processuale (circoscritto al rispetto del principio del contraddittorio per la sua produzione)-Cass.n.7714/2013-. A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, escludendo la produzione documentale in relazione al ritenuto divieto di produzione in grado di impugnazione delle prove preesistenti rispetto all'impugnazione. Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia- sez.Catania- anche per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio. PQM La Corte, visti gli artt375 e 380 bis c.p.c. Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia- sez.Catania- anche per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio. Così deciso il 16.9.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione ivile in Roma. sidente Depositata in Cancelleria Oggi. 27 OD, 2t115 Il Funzionario diziari , Ornella trofa Ric. 2014 n. 16022 sez. MT - ud. 16-09-2015 -3-