ESTREMI: Corte di Cassazione Prima civile Data

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ESTREMI: Corte di Cassazione Prima civile Data
Nel procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del
matrimonio, la domanda introdotta dinanzi alla Corte di appello (non congiuntamente, ma) da una sola
delle parti può legittimamente essere avanzata con ricorso, anzichè con citazione (come richiesto
dall'art. 4 lett. b) del protocollo addizionale all'accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18
febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121), a condizione che risultino rispettate tutte le
regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all'art.
163 bis cod. proc. civ.
Nel procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del
matrimonio, la domanda introdotta dinanzi alla Corte di appello (non congiuntamente, ma) da una sola
delle parti può legittimamente essere avanzata con ricorso, anzichè con citazione (come richiesto
dall'art. 4 lett. b) del protocollo addizionale all'accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18
febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121), a condizione che risultino rispettate tutte le
regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all'art.
163 bis cod. proc. civ.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20159/2009 proposto da:
L.M.;
- ricorrente contro
S.M., Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo;
- intimati avverso la sentenza n. 782/2009 della Corte D'Appello di Palermo, depositata l'11/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/12/2012 dal Consigliere Dott. Maria
Acierno;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Del Core Sergio, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Corte di Cassazione Prima civile Data: 08.01.2013 Numero: 226
ESTREMI: Corte di Cassazione Prima civile Data: 08.01.2013 Numero: 226
Motivazione
Nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato l'efficacia della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Siculo del 25 maggio 2007, con la quale è stata dichiarata la nullità del
matrimonio concordatario contratto a Mazara del Vallo il 26 ottobre 2006 tra S.M. e L.M. Il procedimento,
instaurato con ricorso da S.M., si è svolto nella contumacia di L.M.
Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo consistente nella violazione
degli artt. 163 bis e 164 cod. proc. civ., per non essere stato rispettato, nel procedimento davanti alla Corte
d'Appello, il termine a comparire richiesto dalla legge.
La parte intimata non si è costituita.
A sostegno dell'unico motivo di ricorso la L. ha dedotto che il ricorso le è stato notificato il 4 marzo 2009 mentre
la prima udienza davanti alla Corte d'Appello si è tenuta il 10 aprile 2009.
Di conseguenza, il termine a comparire, nettamente inferiore a quello di legge, è stato di gg. 37. La mancata
costituzione della parte convenuta avrebbe imposto la rinnovazione della notificazione al fine di rispettare il
predetto termine, ma tale adempimento non è stato disposto dalla Corte d'Appello. con conseguente nullità della
sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente fondato. Secondo l'orientamento costante e consolidato di questa Corte, nel
procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del
matrimonio, "la domanda introdotta dinanzi alla Corte di appello (non congiuntamente, ma) da una sola
delle parti può legittimamente essere avanzata con ricorso, anzichè con citazione (come richiesto
dall'art. 4 lett. b) del protocollo addizionale all'accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18
febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121), a condizione che risultino rispettate tutte le
regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all'art.
163 bis cod. proc. civ., al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa al coniuge non istante secondo i
tempi ed i modi previsti dalla legge. Ne consegue che il giudice investito della domanda è tenuto a verificare il
rispetto di detto termine, disponendo, se del caso, d'ufficio la rinnovazione dell'atto - salvo che la parte
convenuta non si sia, comunque, costituita -, sì che il difetto di tale rinnovazione (perchè non disposta, ovvero
perchè non eseguita nonostante la relativa statuizione), da luogo ad una nullità che si trasmette all'intero giudizio
ed alla successiva sentenza" (Cass. 11658 del 1998).
Alla luce di questo orientamento, successivamente ribadito anche nella più recente sentenza n. 18201 del 2006,
l'instaurazione del procedimento con ricorso invece che con atto di citazione o l'adozione di un rito
diverso (camerale) da quello ordinario non producono automaticamente la nullità del procedimento o
della sentenza ove non si sia verificata una lesione effettiva del diritto di difesa. Tuttavia, tale concreto
pregiudizio si determina quando, come nel caso di specie, il mancato rispetto del termine a comparire
(stabilito in novanta giorni per tutti i procedimenti instaurati dopo il 1/3/2006 per effetto della L. n. 353 del
1990, art. 8, così come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1) non venga sanato, nell'ipotesi
della mancata costituzione del convenuto, con la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo
del giudizio al fine di ripristinare la vacatio temporis voluta dalla norma in funzione di garanzia difensiva.
Nella specie, il termine a comparire è stato di soli 37 giorni (notifica del ricorso 4/3/2009 - prima udienza
10/4/2009) ed il procedimento che ha dato luogo alla sentenza impugnata è stato instaurato con ricorso
notificato il 4 marzo 2009, nella vigenza del termine a comparire di novanta giorni.
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata e la cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in
diversa composizione perchè decida anche sulle spese del giudizio di legittimità, sulla base del principio di diritto
sopra enunciato.
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente procedimento alla Corte
d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Nel caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013