CONSIGLIO DI STATO – Sezione V

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CONSIGLIO DI STATO – Sezione V
SENTENZE IN SANITÀ – CONSIGLIO DI STATO
CONSIGLIO DI STATO – Sezione V - sentenza n. 2609/2001
L'organizzazione delle nuove Asl individuate dal decreto legislativo n. 299/99 come aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ''è disciplinata da atti aziendali di diritto privato, nel
rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legge regionale''.
Con questa motivazione il Consiglio di Stato (sentenza n. 2609/2001 della quinta sezione) ha giudicato
inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto contro il provvedimento di nomina del dirigente di secondo livello nella disciplina di pediatria presso la Asl n. 2 di Castrovillari.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso in appello n. 2532/2001 proposto da SCARPELLI Gianfranco, rappresentato e difeso
dall’avv. Oreste Morcavallo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno, n. 6;
CONTRO
l’Azienda Sanitaria n. 2 di Castrovillari, in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituita;
e nei confronti
di Sergio Antonio Lucieri, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Terzi ed elettivamente
domiciliato in Roma, Via Sardegna, n. 14 presso Soc. Toto;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria -Sede di Catanzaro Sezione Seconda - 17 gennaio 2001, n. 37;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sergio Antonio Lucieri;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla camera di consiglio del 30 marzo 2001 la relazione del Consigliere Andrea
Camera e uditi, altresì, l’avv. Morcavallo per l’appellante e l’avv. Gullotta, su delega dell’avv.
Terzi, per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Il Collegio decide nel merito la presente controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 9
della legge 21 luglio 2000, n. 205, previo accertamento della completezza del contradditorio.
Il dott. Scarpelli Gianfranco impugnava, chiedendone l’annullamento, la deliberazione n. 877
del 24 agosto 2000, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Ca-
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CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2609/01
strovillari affidava l’incarico di dirigente di secondo livello nella disciplina di pediatria al dott.
Lucieri Sergio Antonio.
Con sentenza 17 gennaio 2001, n. 37, l’adito Tribunale amministrativo regionale per la Calabria
- Sede di Catanzaro - dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Con appello notificato il 19 e 20 febbraio 2001, il dott. Scarpelli ha contestato l’impugnata sentenza assumendo la giurisdizione del Giudice amministrativo e, nel merito, deducendo violazione dell’art. 15 del d.lgs. 502/92, dell’art. 19 del d.lgs. 29/93, dell’art. 8 del D.P.R. 10.12.1997, n.
484 e dell’art. 3 della L. 241/90, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta
irragionevolezza ed illogicità.
Si è costituito in giudizio il dott. Sergio Antonio Lucieri deducendo l’infondatezza dell’appello,
con conferma della gravata sentenza.
Rilevato che l’attribuzione dell’incarico in questione, effettuato dal Direttore Generale sulla base del parere di un’apposita commissione di esperti, esula dalla procedura concorsuale, non attuandosi alcuna selezione comparativa fra i vari partecipanti all’incarico, né vengono attribuiti
punteggi.
Ritenuto che il rapporto di lavoro instaurato con l’incarico in parola è regolato dall’Azienda sanitaria con atto avente natura di diritto privato, per cui coinvolge posizioni di diritto soggettivo.
Visto l’art. 3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 299, che, nello stabilire
la costituzione delle Unità Sanitarie locali in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, determina che la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati
con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legge regionale, con individuazione delle strutture operative di autonomia gestionale o tecnico-professionale,
soggette a rendicontazione analitica.
Ravvisata, quindi, l’inammissibilità dell’appello, difettando la giurisdizione amministrativa
sull’atto di affidamento dell’incarico di dirigente medico in parola, con compensazione tra le
parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale-Sezione Quinta- definitivamente pronunciando in
forma semplificata sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa tra le parti le spese dei giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 30 marzo 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta - riunito in camera di consiglio – con l’intervento dei seguenti magistrati.
Alfonso Quaranta
Presidente
Andrea Camera
Consigliere estensore
Pier Giorgio Trovato
Consigliere
Corrado Allegretta
Consigliere
Paolo Buonvino
Consigliere
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