Cassazione Civile

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Cassazione
Civile
Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent. del 10 aprile 2014, n. 8421
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente Dott. MANNA Felice - Consigliere Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere Dott. PICARONI Elisa - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.P., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. SQUITIERI
Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via dei Gracchi, n. 189;
- ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,
dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
- controricorrente avverso il decreto della Corte d'appello di Trento in data 4 marzo 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
udito l'Avv. Giuseppe Squitieri.
Svolgimento del processo
che, con ricorso depositato in data 12 novembre 2012, P. P. ha proposto opposizione, ai sensi della L.
24 marzo 2001, n. 89, art. 5 ter, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, avverso il decreto emesso dal consigliere
designato della Corte d'appello di Trento in data 16 ottobre 2012, comunicato il 26 ottobre 2012, con
il quale era stato dichiarato improponibile il ricorso per equa riparazione, depositato l'11 settembre
2012, per essere ancora pendente il procedimento presupposto nel cui ambito si assume verificata la
violazione del termine ragionevole di durata del processo;
che il presidente della Corte d'appello, nominato il consigliere relatore, ha fissato al 19 febbraio 2013
la comparizione delle parti in Camera di consiglio, assegnando termine per la notifica al Ministero della
giustizia;
che - in mancanza di costituzione dell'Amministrazione - a tale udienza il difensore del ricorrente ha
dichiarato di non aver notificato al Ministero della giustizia il ricorso ed il pedissequo decreto,
trattandosi, a suo dire, di adempimento non previsto dalle norme modificative della L. n. 89 del 2001,
introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012;
che la Corte d'appello, con decreto depositato il 4 marzo 2013, rilevata la mancata richiesta di un
nuovo termine di notifica da parte del difensore del ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile,
stante la necessità, anche nel nuovo rito, della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di
fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, trattandosi di adempimento rivolto a consentire al
convenuto Ministero di partecipare al giudizio di opposizione e di contraddirvi;
che per la cassazione di detto decreto il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 maggio 2013,
sulla base di un motivo;
che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
che con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, si prospetta
violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter e del D.L. n. 83 del 2012, art. 55 e
comunque motivazione insufficiente e contraddittoria, sostenendosi che erroneamente la Corte
d'appello avrebbe ritenuto la necessità di provvedere, anche se non espressamente prevista, alla
notifica al Ministero dello svolgimento della fase di opposizione al decreto di rigetto del ricorso secondo
la nuova formulazione della legge "Pinto";
che il motivo è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati;
che il ricorso muove da un erroneo presupposto ermeneutico;
che, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, nella nuova struttura del procedimento
di equa riparazione, conseguente alle modifiche alla L. n. 89 del 2001, apportate dal D.L. n. 83 del
2012, art. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, una volta conclusa, con decreto
di rigetto del presidente della corte d'appello o di un magistrato della corte da lui a tal fine delegato, la
prima fase, di natura monitoria, che si svolge in assenza di contraddittorio, la parte può farvi, con
ricorso, opposizione a norma dell'art. 5-ter nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento, così aprendosi una nuova fase, contenziosa, soggetta al rito camerale ai sensi
dell'art. 737 cod. proc. civ. e segg., che si svolge in contraddittorio con il ministero dinanzi alla corte
d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto; ne consegue che, trattandosi di
procedimento contenzioso, il rispetto del contraddittorio esige la notifica all'amministrazione
controinteressata del ricorso e del decreto di fissazione della data della camera di consiglio entro un
termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa;
che, tuttavia, ha errato la Corte d'appello a dichiarare immediatamente l'inammissibilità del ricorso in
opposizione, posto che, come recentemente statuito dalle Sezioni Unite (sentenze 12 marzo 2014, n.
5700 e n. 5701), in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il
termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è
perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nella
ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
che, pertanto, il decreto impugnato va, per questa ragione, cassato;
che la causa va rimessa alla Corte d'appello di Trento, che la deciderà in diversa composizione;
che il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la
causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di
Cassazione, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2014