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Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO LA NEWSLETTER IN SINTESI APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Franco Spezia: BREVI NOTE IN TEMA DI FINANZIAMENTI DEI SOCI DI S.R.L. FALLITA - Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria: UN ESEMPIO DI ININTEROPERABILITÀ: NELL'ÈRA DELLA PEC BISOGNA SEMPLIFICARE L'ISCRIZIONE ALL'INDICE PA - Carlo Rapicavoli: MODIFICHE ALLA LEGGE 241/1990 IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA - Antonio Piccolo: L'AMMINISTRATORE ESTRANEO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE Piero Buscaroli BEETHOVEN RASSEGNA DI NOTIZIE - CASSAZIONE CIVILE: AZIONI A DISPOSIZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO DEL CONSORZIO ESTERNO - CASSAZIONE CIVILE: SOCIO ACCOMANDANTE E RESPONSABILITÀ NELLA S.A.S. - CASSAZIONE PENALE: UTILIZZABILI LE VIDEORIPRESE DEL LAVORATORE CHE RUBA - CASSAZIONE CIVILE: DICHIARAZIONI E RETICENZE DELL'ASSICURATO - GARANTE PRIVACY: PER PROFILAZIONE E MARKETING TURISTICO OCCORRONO DUE CONSENSI - GARANTE PRIVACY: SOLO DATI ESSENZIALI PER LE AGEVOLAZIONI AI DISABILI NEI SUPERMERCATI - GIUDICE DI PACE: DANNO PER CONSEGNA RITARDATA DEL BAGAGLIO AL PASSEGGERO AEREO - AGENZIA DELLE ENTRATE: DEDUCIBILITÀ SPONSORIZZAZIONE A SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA Lysander Spooner I VIZI NON SONO CRIMINI FOCUS - CASSAZIONE SU CIVILI: SI RIFIUTA IL PAGAMENTO CON ASSEGNO BANCARIO SOLO PER GIUSTIFICATO MOTIVO Ugo Betti CORRUZIONE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - LA NUOVA DISCIPLINA CIVILE E AMMINISTRATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 99/2009, DAL D.L. N. 135/2009 E DALLA LEGGE REGUZZONI-VERSACE. MADE IN ITALY, DESIGN E NOVITÀ PROCESSUALI - Cesare Galli - ASPETTI PATRIMONIALI NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA. LE SPESE STRAORDINARIE: QUESTE SCONOSCIUTE - Marina Florio - MANOVRA ECONOMICA (D.L. N. 78/2010) E LIMITI TEMPORALI ALLE SOSPENSIVE NEL PROCESSO TRIBUTARIO: OCCORRE PROTESTARE - Maurizio Villani - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA GIRATARIA IN PECULIARI IPOTESI. ASSEGNO NON TRASFERIBILE INCASSATO DA PERSONA DIVERSA DAL BENEFICIARIO - Angelo FabrizioSalvatore - LA RIFORMA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA IN GERMANIA Armin Kapeller - LA TELA DI PENELOPE DELL'ARBITRATO DELLE OPERE PUBBLICHE - Luciano Maria Delfino Athos Vianelli FATTI E VICENDE DELLO STUDIO BOLOGNESE APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Diritto societario, diritto tributario, diritto fallimentare e delle procedure concorsuali: BREVI NOTE IN TEMA DI FINANZIAMENTI DEI SOCI DI S.R.L. FALLITA Dott. Franco Spezia - Diritto delle nuove tecnologie: UN ESEMPIO DI ININTEROPERABILITÀ: NELL'ÈRA DELLA PEC BISOGNA SEMPLIFICARE L'ISCRIZIONE ALL'INDICE PA Avv. Andrea Lisi e Dott. Gianni Penzo Doria - Diritto amministrativo, diritto regionale e degli enti locali: MODIFICHE ALLA LEGGE 241/1990 IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA Dott. Carlo Rapicavoli - Diritto societario: L'AMMINISTRATORE ESTRANEO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE Dott. Antonio Piccolo Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Piero Buscaroli BEETHOVEN CONTRATTO (Timbro) Le prove che il signor Ludwig van Beethoven dà quotidianamente del suo straordinario talento e Genio quale musicista e compositore, fanno sperare che superi le più grandi aspettative, e la sua finora infaticata operosità giustifica a pieno tale speranza. E siccome è certo che per dedicarsi tutto e interamente all'arte sua, e per creare opere veramente grandi e durature, l'artista dev'essere libero da ogni preoccupazione materiale, i sottoscritti hanno preso la deliberazione di porre il Signor Ludwig van Beethoven nella condizione che le più impellenti necessità della vita non possano cagionargli alcun imbarazzo, né ostacolare il suo possente genio. S'impegnano perciò a versargli annualmente la somma stabilita di 4000, dico quattromila fiorini e cioè: S. Altezza imperiale l'Arciduca Rudolph FI. 1500 Sua Serenità il Principe Lobkowitz 700 Sua Serenità il Principe Ferdinand Kinsky 1800 Totale Fl. 4000 che il Signor Ludwig van Beethoven potrà ritirare in rate semestrali, contro regolare ricevuta, presso gli alti firmatari, secondo le quote di ciascuno. I sottoscritti si dichiarano disposti a versare quest'onorario annuo fino a che il Signor Ludwig van Beethoven ottenga un impiego che gli renda l'equivalente del detto importo. Se questo non dovesse avvenire, o al Signor Ludwig van Beethoven da qualche intervenuta disgrazia o dall'età dovesse rendersi impossibile l'esercizio della sua arte, i sottoscritti signori gli assicurano tale trattamento vita natural durante. In compenso, il Signor Ludwig van Beethoven si obbliga a fissare il suo domicilio a Vienna dove si trovano gli alti contraenti, o in altra città dei dominii di Sua Maestà imperiale austriaca, e non assentarsene se non temporaneamente, quando lo richiedano i suoi affari o le esigenze della sua arte, sempre però con l'espresso consenso dei Contribuenti. Così dato a Vienna, il 1 Marzo 1809. Rudolph, Erzherzog. Furst von Lobkowitz, Herzog von Raudnitz. Ferdinand Furst Kinsky. Di sua mano Beethoven scrisse nell'originale: "Ricevuto / il 26 Febbraio 1809 / dalle mani / dell'Arciduca Rudolph A.[ltezza] I.[mperiale]. [Rizzoli Editore, Milano, 2004, pp.684-685] Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama RASSEGNA DI NOTIZIE Diritto del fallimento e delle procedure concorsuali: CASSAZIONE CIVILE: AZIONI A DISPOSIZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO DEL CONSORZIO ESTERNO "Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l'azione di responsabilità eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l'incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per esser stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio". La Cassazione ha così argomentato: "le azioni di spettanza del curatore sono tutte quelle - ma solamente quelle - o che fanno capo alla stessa società fallita, onde la legittimazione del medesimo curatore ad esercitarle si ricollega alla sua stessa funzione di gestore del patrimonio del fallito, o che sono qualificabili come azioni di massa, perché così il legislatore le ha espressamente considerate in quanto destinate ad incrementare la massa dei beni sui quali i creditori ammessi al passivo possono soddisfare le proprie ragioni secondo le regole del concorso. Ma l'azione esperibile dal creditore danneggiato nei confronti dell'amministratore del consorzio, in termini generali, non può che essere configurata come un'azione risarcitoria individuale, spettante a ciascun singolo creditore nei confronti di un soggetto - l'amministratore del consorzio - diverso dal fallito e che non è egli stesso fallito. In difetto di una norma speciale che lo preveda (come, nel caso del fallimento della società per azioni, lo prevede il citato art. 2394-bis) nulla perciò consente di attrarre detta azione nel novero delle azioni di massa, esercitabili dal curatore (sui limiti alla configurabilità delle cosiddette azioni di massa, si veda anche, da ultimo, Sez. Un. n. 7029 del 2006). Non senza aggiungere, peraltro, che almeno una parte degli addebiti mossi nella presente causa agli amministratori del consorzio afferiscono al modo in cui è stata redatta la situazione patrimoniale dell'ente ed alle conseguenze che la falsa rappresentazione di essa possono aver avuto sulle scelte dei terzi creditori. Ma un addebito siffatto stenta ad inquadrarsi nello schema della responsabilità per omessa conservazione del patrimonio, che in ambito societario può dar luogo all'azione prevista dal citato art. 2394 c.c., giacché la falsa rappresentazione contabile non incide sull'effettiva consistenza della realtà patrimoniale malamente rappresentata. La non veridicità della situazione patrimoniale del consorzio, qualora possa aver fuorviato i terzi nel cui interesse è prevista la pubblicità indicata dall'art. 2615-bis c.c., sarebbe semmai idonea a determinare una responsabilità verso i terzi medesimi (ivi compresi i creditori) per i danni ad essi direttamente arrecati: una responsabilità che risulterebbe perciò accostabile a quella prevista in ambito societario (non già dall'art. 2394, bensì) dall'art. 2395 c.c., che pacificamente il curatore del fallimento non è però legittimato a far valere". La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 3 giugno 2010, n.13465: Fallimento consorzio con attività esterna - Azione verso amministratori - Curatore - Legittimazione Esclusione). Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama - Diritto societario, diritto della CASSAZIONE SOCIO ACCOMANDANTE responsabilità E civile e del risarcimento RESPONSABILITÀ dei NELLA danni, : CIVILE: S.A.S. La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in merito alla figura del socio accomandatario occulto di società in accomandita semplice ed alle attività che possono consentire di attribuire tale natura e le conseguenti responsabilità al socio accomandante. "Secondo la giurisprudenza di questa corte la stessa «situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice - la quale è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell'art. 2312 c.c.) - non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario, a tal fine, accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di conseguenza, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull1arnrninistrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società» (Cass., sez. I, 25 luglio 1996, n. 6725, m. 498754). È indiscusso in realtà che, «per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice, - vietata dall'art. 2320 c.c. - non è sufficiente il compimento, da parte dell'accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l'accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa» (Cass., sez. I, 14 gennaio 1987, n. 172, m. 449940, Cass., sez. III, 28 luglio 1986, n. 4824, m. 447529, Cass., sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6906, m. 424557, Cass., sez. I, 26 giugno 1979, n. 3563, m. 399978). E mentre la prestazione di garanzia attiene evidentemente al momento esecutivo delle obbligazioni, il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand'anche indebito o addirittura illecito, non costituisce certamente un atto di gestione della società". La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 3 giugno 2010, n.13468: S.a.s. - Socio accomandante - Prelievo dalle casse sociali - Assunzione della responsabilità illimitata Esclusione) - Diritto penale, CASSAZIONE UTILIZZABILI diritto LE del lavoro, diritto VIDEORIPRESE della DEL privacy, diritto delle LAVORATORE nuove tecnologie: PENALE: CHE RUBA Sulla utilizzabilità a fini penali delle videoriprese effettuate con telecamera installata all'interno di un bar dal datore di lavoro per dimostrare il furto effettuato dalla cassiera, la Cassazione ha stabilito che "gli articoli 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuosi da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell'articolo 191 Codice Procedura Penale di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato". La Cassazione ha ricordato che è stata riconosciuta la legittimità in sede civile dei cosiddetti "controlli difensivi": "Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 L. n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama dell'ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore" (Cass. sez. L n. 4746/02, Securpol srl / Pizzutelli M., CED rv. 553469, e v. n. 15892/07, Piluso / Eni spa, che appunto esclude il controllo che abbia per fine proprio le concrete modalità lavorative). In sintesi, la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori". (Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 1° giugno 2010, n.20722: Videoripresa lavoratore - Utilizzabilità - Limiti) - Diritto delle assicurazioni, CASSAZIONE DICHIARAZIONI diritto dei E contratti e delle obbligazioni, RETICENZE diritto della sanità: CIVILE: DELL'ASSICURATO La Cassazione ha affrontato la materia delle dichiarazioni effettuate dall'assicurato (o delle reticenze) all'assicuratore. Ricordiamo che a norma dell'articolo 1892 "Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave" e che l'articolo 1893 prevede: "Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza". Secondo la Cassazione: "l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenza cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 Codice Civile non necessariamente presuppongono, in una polizza che copra le spese per ricoveri da malattia, la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro (cfr. Cass., n. 13918/2005, in motivazione), ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario". La Cassazione ha così cassato la pronuncia di secondo grado in quanto "ha apoditticamente ritenuto che la dichiarazione dell'assicurata di aver compiuto esami rutinari fosse, in sostanza, equivalente alla non effettuata dichiarazione di essere stata sottoposta, pur se con esito negativo, a specifiche (e non indicate) indagini a seguito di colica addominale. Improprio è, del pari, il determinante rilievo conferito dalla corte di merito alla circostanza che, al momento della conclusione del contratto (9 giugno del 1997), l'assicurata fosse inconsapevole del carcinoma ovarico con metastasi peritoneali diffuse da cui era risultata affetta dopo il ricovero del 12 giugno 1997 e l'intervento chirurgico del successivo giorno 17". La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 11 giugno 2010, n.14069: Polizza assicurativa per copertura delle spese per ricoveri da malattia - Reticenze dell'assicurato) Diritto della GARANTE PER PROFILAZIONE privacy, E diritto MARKETING della concorrenza TURISTICO e OCCORRONO della DUE pubblicità: PRIVACY: CONSENSI La lingua batte dove il dente duole: per la privacy sono vietati i consensi "omnibus", indifferenziati, per finalità diverse tra cui quelle di marketing e di profilazione. Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Nel caso di specie, un interessato ha lamentato al Garante di aver ricevuto - dopo la registrazione al sito di una società attiva nella promozione di servizi turistici - varie e-mail indesiderate, contenenti la promozione di offerte relative a voli aerei, anche dopo la reiterata opposizione del segnalante a tale trattamento di dati. Nel corso della conseguente indagine, il Garante ha rilevato che "nel form di registrazione al suo sito la società non richiede un espresso consenso - distinto rispetto a quello necessario per i trattamenti con finalità di marketing - all'impiego dei dati per la finalità di profilazione, posta in essere dalla medesima come emerge dall'informativa del detto sito ("I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del nostro Gruppo, e quindi: "1. per dare esecuzione ad un Servizio o ad una o più operazioni contrattualmente convenute .; 4. raccogliere informazioni sui gusti e preferenze del cliente in tema di viaggi ed informazioni socio demografiche..". Il Garante ha pertanto ricordato che "l'attività di profilazione effettuata dalla società senza il prescritto consenso costituisce quindi un trattamento illecito di dati", prescrivendo alla società titolare del trattamento di: "1) modificare il form di registrazione al sito, inserendo la richiesta agli interessati di un preventivo consenso - distinto rispetto a quello necessario per i trattamenti con finalità di marketing in relazione ai trattamenti per la finalità di profilazione; 2) modificare l'informativa del sito indicando la possibilità per gli interessati di opporsi in qualunque momento allo specifico trattamento di profilazione". (Garante per la protezione dei dati personali, Prescrizioni 8 aprile 2010: marketing turistico, necessario il consenso per l'invio di comunicazioni promozionali via e-mail) GARANTE SOLO DATI Diritto ESSENZIALI PER della LE AGEVOLAZIONI AI DISABILI NEI privacy: PRIVACY: SUPERMERCATI Il Garante si è attivato sulla base di una segnalazione di una volontaria che "accompagnando un'invalida a fare la spesa presso un supermercato aveva constatarto che, per il servizio a domicilio gratuito riservato agli invalidi al 100% era richiesta copia del verbale di invalidità, tanto che un'addetta all'esercizio commerciale aveva rifiutato all'interessata di poter fruire del servizio sulla base della mera esibizione di una tessera attestante lo stato di invalidità, affermando che, al contrario, era indispensabile acquisire copia del predetto verbale". Il Garante ha innanzitutto stabilito che "non deve ritenersi illecito che, per poter fruire del beneficio della gratuità della consegna della merce acquistata, i clienti debbano essere in possesso di specifici requisiti fissati dalla società (tra i quali, nel caso in esame, essere portatori di disabilità/invalidità), da comunicare, mediante l'esibizione di una "tessera di invalidità", solo nel momento in cui il servizio venga richiesto per la prima volta: il tutto, infatti, è volto all'inserimento dei dati del cliente nell'anagrafica utenti dell'applicativo informatico relativo alle consegne a domicilio e al rilascio di un apposito tesserino personale, non cedibile e con validità limitata nel tempo, da esibire direttamente al personale di cassa ogni volta che ci si voglia avvalere del servizio in questione". Tuttavia, il Garante ha rilevato che "mentre detto trattamento risulta conforme ai principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, ove effettuato secondo le modalità individuate nella procedura aziendale (cioè esibizione, all'atto della richiesta del tesserino, di una "tessera di invalidità") e per consentire alla società di verificare il possesso, da parte di ciascun interessato, di un requisito fondamentale per la fruizione in forma gratuita del servizio, altrimenti erogato a pagamento, invece va considerata sproporzionata la richiesta di esibire e (a maggior ragione) di consegnare copia del verbale rilasciato a coloro che abbiano chiesto l'accertamento dell'invalidità (artt. 10 e ss. della legge 27 maggio 1970, n. 382; artt. 6 e ss. della legge 30 marzo 1971, n. 118), dell'handicap o della disabilità (art. 4 legge 5 febbraio 1992, n. 104), tenuto conto della Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama pluralità di informazioni in esso contenute e, in particolare, del giudizio diagnostico espresso dalla Commissione medica. Inoltre, non risulta che gli interessati abbiano reso il consenso al trattamento in forma scritta, con la conseguenza che esso risulta effettuato in violazione dell'art. 26 del Codice". Non solo: "tenuto conto del fatto che la procedura aziendale prevede genericamente che il servizio a domicilio venga erogato dietro esibizione di una non meglio specificata "tessera di invalidità", si deve prescrivere che la verifica della sussistenza del predetto status (come pure di altre condizioni di handicap o di disabilità), ove già non manifesto, avvenga mediante esibizione al personale (debitamente designato per iscritto incaricato o responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 20 del Codice e al quale devono essere state impartite le relative istruzioni) di qualsiasi documento idoneo ad attestarne il possesso per consentire di avvalersi di vantaggi, agevolazioni, provvidenze ed altre utilità di tipo economico riconosciute dalla normativa vigente (a titolo meramente esemplificativo: la tessera che dà diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario; la tessera attestante l'invalidità civile; la tessera rilasciata per avvalersi del trasporto pubblico gratuito o a condizioni tariffarie di miglior favore). Tale esibizione potrà essere richiesta soltanto al momento del rilascio, da parte della società, del tesserino emesso in favore degli aventi diritto al servizio di consegna gratuita a domicilio, il quale, in ogni caso, non dovrà recare indicazioni sulle ragioni della sua concessione". Oltre a dover riformulare l'informativa per il trattamento dei dati personali, la società dovrà: "a) distruggere la documentazione acquisita in violazione della procedura aziendale e del Codice dal predetto punto vendita, ove la stessa sia ancora detenuta; b) verificare, ove necessario, il possesso dello stato di invalidità, di handicap o di disabilità mediante la sola esibizione di un documento che già ne attesti l'esistenza per consentire di accedere a vantaggi, agevolazioni, provvidenze ed altre utilità di tipo economico riconosciute dalla normativa vigente. Tale esibizione potrà essere richiesta esclusivamente al momento del rilascio, da parte della società, del tesserino emesso in favore degli aventi diritto al servizio di consegna gratuita a domicilio, il quale non dovrà recare indicazioni sulle ragioni della sua concessione". (Garante per la protezione dei dati personali, Prescrizioni 13 maggio 2010: solo dati essenziali per le agevolazioni ai disabili nei supermercati) Diritto GIUDICE DANNO PER del turismo, CONSEGNA diritto RITARDATA comunitario, diritto dei consumatori: DI PACE: DEL BAGAGLIO AL PASSEGGERO AEREO In un caso di consegna del bagaglio del passeggero di vettore aereo dopo tre giorni, il Giudice di Pace ha applicato la recente pronuncia della Corte di Giustizia (6 maggio 2010) secondo cui "Il termine «danno» contenuto all'art. 22, n. 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale". In materia di competenza giurisdizionale il Giudice ha richiamato la Convenzione di Montreal e il nostro Codice del consumo. "L'art. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che: l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti (criterio per la giurisdizione), o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione (criterio per la competenza). E' ius receptum che, all'interno dell'ordinamento giudiziario dello Stato investito di giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris all'interno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di tale Paese. ... per la competenza territoriale, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo (D.L.vo 6/9/05 n.206), secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Detta regola viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, si è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell'avvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall'operatività dei criteri ordinariamente previsti". Nel merito il Giudice ha rilevato che "Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l'art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal limita la responsabilità del vettore alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, equivalente a circa € 1.134,00. Questo Giudice, ritiene che detta somma sia più che congrua rispetto all'effettivo danno subito dall'istante la quale, con la sola prova testimoniale non ha provato né la somma pagata per l'acquisto dei vestiari prima della partenza, né la somma pagata per l'acquisto dei vestiari dopo lo smarrimento del bagaglio. Ella avrebbero dovuto provare la spesa sostenuta con le ricevute di acquisto, da dove si poteva evincere la quantità e la qualità dei capi di vestiario e degli effetti personali acquistati." (Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 23 giugno 2010: Danno da consegna ritardata di bagaglio) Diritto tributario, AGENZIA DEDUCIBILITÀ SPONSORIZZAZIONE diritto DELLE A SOCIETÀ dello SPORTIVA sport: ENTRATE: DILETTANTISTICA Un ente che eroga corrispettivi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche chiede di sapere come debbano essere considerati, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa dell'erogante, "i corrispettivi eccedenti l'importo annuo di 200.000 euro" che siano erogati "a fronte di contratti, stipulati con società e associazioni sportive dilettantistiche, che presentino tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria". Innanzitutto l'Agenzia ha ricordato che "in base all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, la fruibilità dell'agevolazione in argomento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione. In sostanza, ricorrendo le anzidette condizioni, il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell'integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall' art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR per le spese di pubblicità e propaganda". Nel caso di specie, secondo l'Agenzia: "nella circostanza in cui il soggetto erogante versi alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro, l'eccedenza sarà eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie previste dal TUIR. Più in particolare, l'eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d'impresa del soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria. Si precisa che ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese in argomento devono altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama ricavi o altri proventi imponibili". (Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, Risoluzione 23 giugno 2010, n.53/E: Consulenza giuridica - IRES - Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 Deducibilità dal reddito d'impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all'importo annuo di 200.000 euro) DAL 2001 FILODIRITTO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA L'ARCHIVIO Lysander Spooner (1808-1887) I VIZI NON SONO CRIMINI I vizi sono quelle azioni con le quali un uomo danneggia se stesso o i suoi averi. I crimini sono quelle azioni con le quali un uomo danneggia la persona o gli averi di un altro. I vizi sono semplicemente gli errori che un uomo commette nella ricerca della propria felicità. A differenza dei crimini, essi non implicano malvagità nei confronti degli altri né alcuna interferenza con la loro persona o i loro averi. Nei vizi, la vera essenza del crimine - vale a dire l'intenzione di arrecare danno alla persona o agli averi di un altro - viene a mancare. È un principio del diritto che non ci possa essere un crimine senza un'intenzione delittuosa; senza, cioè, l'intenzione di violare la persona o gli averi di un altro. Ma nessuno pratica un vizio con una tale intenzione delittuosa. Egli pratica il proprio vizio unicamente per la propria felicità, e non per malvagità verso gli altri. Se le leggi non fanno una chiara distinzione tra vizi e crimini e non la riconoscono, non può esistere al mondo qualcosa come il diritto individuale, la libertà o la proprietà, né cose come il diritto di un uomo al controllo della sua persona e dei suoi averi, e i corrispondenti e uguali diritti di un altro uomo al controllo della propria persona e dei propri averi. Affermare che un vizio è un crimine e punirlo come tale è, da parte di un governo, un tentativo di falsare la stessa natura delle cose. È tanto assurdo quanto lo sarebbe affermare che la verità è falsità, o che la falsità è verità. [Liberilibri, Macerata, 1998, p.3] FOCUS Diritto bancario, diritto privato: CASSAZIONE SU CIVILI: SI RIFIUTA IL PAGAMENTO CON ASSEGNO BANCARIO SOLO PER GIUSTIFICATO MOTIVO Richiamando il proprio orientamento le Sezioni Unite hanno ribadito che il creditore non può rifiutare senza un giustificato motivo il pagamento con assegno bancario: "il solo fatto dell'adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un "altro sistema" di Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama pagamento (ovverosia di messa a disposizione del "valore monetario" spettante) - "sistema" che, comunque, "assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta" - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all'uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un "giustificato motivo", che il creditore deve "allegare ed all'occorrenza anche provare"." La sentenza 26617/2007, pur riferita ad una fattispecie che aveva visto la consegna di un assegno circolare, offre utili spunti per la soluzione anche dell'ipotesi in cui il creditore riceva un assegno bancario. "La necessità (affermata nella stessa decisione) di osservare la "regola della correttezza e della buona fede oggettiva" nella "valutazione del comportamento del creditore", peraltro, costituisce l'imprescindibile fondamento logico anche della sentenza n. 26617 depositata il 18 dicembre 2007 da queste sezioni unite quando hanno affermato il principio secondo cui "nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno". Questa decisione, infatti, contiene ulteriori (pienamente condivisibili) considerazioni relative alla "valutazione del comportamento del creditore", particolarmente utili ai fin della presente controversia, laddove osserva che: l'inciso "moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento" contenuto nel primo comma dell'art. 1277 cod. civ. "significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio": "la moneta avente corso legale", infatti, "non è l'oggetto del pagamento" perché questo "è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro"; "l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all'estinzione del debito" ("nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza"); "nell'ambiente socio-economico l'assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento"". (Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 4 giugno 2010, n.13658) Ugo Betti (1892-1953) CORRUZIONE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DRAMMA IN TRE ATTI PERSONAGGI ERZI, Consigliere Inquisitore CROZ, Primo Giudice CUST, Giudice In una città straniera ai nostri giorni. L'azione ha luogo, tutti e tre gli atti, in una vasta, severa stanza del Palazzo di Giustizia. Atto Secondo Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama CUST (lentamente): In conclusione voi mi avete chiamato per sapere da me ciò che penso di questo affare? ERZI: Ecco. CUST: Penso che se il vostro lebbroso esiste e se esso non è Vanan, vi riuscirà difficile trovarlo. ERZI: Dunque non impossibile. Ma perché difficile? CUST: Perché il filo dei fatti, che poteva guidarvi fino a lui, è troncato. Ludvi-Pol è morto: la bocca che poteva parlare è chiusa. ERZI: Allora voi credete che in questo momento, in una qualsiasi delle tante stanze di questo palazzo, vi sia una persona in cui ormai è cessato ogni timore. CUST (pensieroso): Sono stanze molto quiete. Vi siedono uomini dal viso malaticcio, proprio di chi vede raramente il sole. Per lunghi anni, ascoltando in silenzio molte bugie, essi hanno esaminato azioni umane di straordinaria sottigliezza e perfidia. La loro esperienza è immensa. La gente vede oltre il tavolo dei signori un po' logorati e cerimoniosi. Ma in realtà, specie quelli di essi che salirono agli alti gradi, sono dei lottatori, caro collega, nonostante che le loro vene irrigidite si rompano con facilità. Generalmente hanno il sonno difficile, e così... (Si interrompe.) ERZI: E così?... CUST: ...e così covano le loro idee a lungo. Sono capaci di ascoltare attentamente, tenaci, prudentissimi. ERZI: Difficile coglierli in fallo, dunque. CUST: Sì, qualcuno di essi è l'uomo che cercate. ERZI: Il lebbroso. CUST: Oggi egli è un uomo in alto. Il giorno in cui voi riusciste a smascherarlo egli rimarrebbe per un momento come fulminato; milioni di occhi su lui; poi egli precipiterebbe in un abisso di tenebre. ERZI: E allora? CUST: E allora egli si difenderà, caro collega. Credo che la sua situazione gli conferisca una strana inebriante libertà. ERZI (fissandolo): Io immagino che una sera, a ora inoltrata, quest'uomo, questo giudice che noi cerchiamo, sollevò il volto dal suo scrittoio. La persona che entrò era deferente, la visita aveva un motivo legittimo. Poi la conversazione divagò, alte amicizie, segreti poteri, attraenti lusinghe balenarono in essa... CROZ (appare sulla porta della cancelleria e si ferma in ascolto, non veduto da alcuno). ERZI (continuando senza interruzione): ...Il prudente visitatore tentava di incontrare qualcosa che nell'anima del giudice era in attesa, e che si chiamava ambizione; oppure avidità; oppure invidia; oppure odio. Quando è che quella lecita cordialità, quelle vaghe promesse, quel sottile legame divennero un laccio, tenuto dalla mano di un padrone? CUST (leggermente sudato): Trovo la vostra ricostruzione molto verosimile. ERZI (incalzando impalpabilmente): Fu così che quel giudice pose a servizio di un padrone e dell'ingiustizia una mente acuta e dominatrice. Falsò decisioni, tradì segreti, alterò destini umani; sparse qui un turbamento che presto inquinò l'intiero palazzo; condusse la ferrea ruota della legge su molti innocenti. Persino l'omicida può immaginare di essere un giustiziere. Ma il nostro uomo sapeva bene di falsare proprio la sacra bilancia della giustizia. In nome di che cosa? Perché? CROZ (dal fondo, intervenendo inopinatamente): Ma perché probabilmente gli erano venuti dei dubbi. ERZI (voltandosi): Su che cosa? CROZ: Sulla sacra bilancia eccetera. (Ride, tossisce, s'inoltra.) Il diavolo - voglio dire Ludvi-Pol - era venuto a trovarlo, quella sera. Ma probabilmente il nostro uomo lo aveva desiderato, non è vero Cust? Succede al giudice come al prete: dopo avere officiato tutta la vita davanti al ciborio, gli viene una uggia terribile, e una gran voglia di vedersi apparire davanti appunto il diavolo. ERZI (fissando ora Croz): Ma non lo rese saggio l'essere in là con gli anni, l'essere ormai fuori dal gioco? CROZ (sghignazzando): Fuori dal gioco? Ma non si è mai fuori dal gioco, caro Erzi! Mio caro, voi figuratevi uno di quegli insetti neri, brutti, pinzuti. E uno lo stuzzica: e quello pinza. E uno lo storpia: e quello pinza. E uno lo stronca in due: e quello pinza. E uno gli trafigge e gli schiaccia anche la testa: e le pinze seguitano a pinzare, a pinzare, a pinzare. Così, per nulla. La vita è questo. CUST (tendendo l'indice): ...un puntiglio che diverte anche i moribondi, vero Croz? ERZI (voltandosi improvvisamente a Cust): Ma allora, Cust, se il filo dei fatti è troncato, e se la persona Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama è così ostinata, decisa, prudente, come mai voi dite che sarà difficile trovarla, e non impossibile? Sì, voi l'avete detto. Che cos'è che potrebbe tradirla? CUST (prima con gli occhi bassi e poi alzandoli sull'interlocutore): Questo: che gli uomini sono un po' gracili; e invece ciò che essi stessi fabbricano, pensieri... leggi... delitti... è troppo pesante per le loro spalle. ERZI (stringendo leggerissimamente): Voi dite che il colpevole di questo delitto non riesce a coricarsi con naturalezza. CUST: Sì. ERZI: E perché? CUST: Perché pensa troppo ad esso. ERZI: Rimorsi? CUST: No. Egli sta al di là di questo. ERZI: E perché dunque? CUST (sorridendo e guardando fisso): Perché egli non vuole che la sua piccola rosea pustola sia scoperta. ERZI: E allora? CUST (un po' sudato): E allora, con straordinaria sottigliezza e pazienza egli calcola, immagina che la più leggera incrinatura della sua voce, il più fuggevole dei suoi sguardi, abbiano potuto lasciare qua e là delle tracce, delle scie impalpabili... ERZI: ...che però qualcuno potrebbe ritrovare, seguire... CUST: Sì, e che egli con suprema cautela provvede a confondere e disperdere. ERZI: E in che modo? CUST: Correndo incontro ad ogni più vago sospetto, prima ancora che esso nasca, magari suggerendolo, e poi guardandolo fisso, rendendolo perplesso, incerto, abbagliato, distrutto dalla sua stessa sottigliezza. CROZ (sghignazzando): È un gran lavoro, vero Cust? CUST: Certo. Il segreto, per scoprire quell'uomo, è di essere lui. ERZI: E cioè? CUST: ...sentirsi lui. (Leggerissimamente ansante:) Provare lo stesso freddo qui ai capelli, lo stesso forte battito non proprio al cuore, più sotto, quasi al ventre: tun... tun... tun..., la stessa spossatezza alle giunture, lo stesso sudore. Spero che mi comprendiate. [Tratto dal copione teatrale disponibile sul sito di Gruppo Teatro Tempo: http://www.gttempo.it] CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - Diritto industriale, diritto processuale civile: LA NUOVA DISCIPLINA CIVILE E AMMINISTRATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 99/2009, DAL D.L. N. 135/2009 E DALLA LEGGE REGUZZONI-VERSACE. MADE IN ITALY, DESIGN E NOVITÀ PROCESSUALI Sintesi della relazione tenuta al convegno "Made in Italy, denominazioni d'origine, marchi e brevetti: la proprietà industriale che cambia", Università di Parma, 27 maggio 2010 Prof. Avv. Cesare Galli - Diritto della famiglia e delle successioni, diritto privato, diritto processuale civile: ASPETTI PATRIMONIALI NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA. LE SPESE STRAORDINARIE: QUESTE SCONOSCIUTE ... Riflessioni alla luce della pronuncia della Cassazione 12/04/10 n.8676 Avv. Marina Florio - Diritto tributario: MANOVRA ECONOMICA (D.L. N. 78/2010) E LIMITI TEMPORALI ALLE SOSPENSIVE NEL PROCESSO TRIBUTARIO: OCCORRE PROTESTARE Avv. Maurizio Villani Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama - Diritto bancario, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni: RESPONSABILITÀ DELLA BANCA GIRATARIA IN PECULIARI IPOTESI. ASSEGNO NON TRASFERIBILE INCASSATO DA PERSONA DIVERSA DAL BENEFICIARIO Nota a Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 24 ottobre 2008, n. 25725 Dott. Angelo Fabrizio-Salvatore - Diritto della famiglia e delle successioni, diritto dei Paesi dell'Unione Europea: LA RIFORMA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA IN GERMANIA Brevi note Dott. Armin Kapeller - Diritto dell'arbitrato, diritto amministrativo, diritto degli appalti: LA TELA DI PENELOPE DELL'ARBITRATO DELLE OPERE PUBBLICHE Il Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n.53: Ulisse non è ancora giunto ad Itaca! Prof. Avv. Luciano Maria Delfino Athos Vianelli FATTI E VICENDE DELLO STUDIO BOLOGNESE Affinché gli scolari d'oltralpe si trovassero maggiormente a loro agio, incontrando ospitalità presso gente del proprio paese, si giunse persino a favorire lo stabilirsi nella città di albergatori stranieri; si ha, infatti, notizia di membri della famiglia Vom Schwert (De Spata) di Basilea che tennero per diverse generazioni una pensione per studenti nel quartiere di S. Genesio, come pure di un certo Enrico Schala di Zurigo, anch'egli albergatore nel medesimo quartiere e di altri ancora, fra i quali Enrico de Bussune, tedesco, e Guglielmo Bergognone proveniente dalla Svizzera Romanza. La città ben presto si anima ed è come percorsa da un flusso nuovo e rigeneratore, la sua ubicazione privilegiata di nodo stradale importantissimo le conferisce in breve tempo una posizione preminente fra i centri commerciali della penisola, il grano arriva abbondante dalle ubertose campagne circostanti e viene smerciato con ricchi guadagni. Il lusso e le consuetudini dei ricchi stranieri recano alla cittadinanza bolognese nuove conoscenze e creano le premesse a nuove concezioni di vita; sulla scia degli studenti accorrono da ogni contrada mercanti e quattrini, portando alla città, che si fregia del gloriosissimo appellativo di «Alma Mater Studiorum», una prosperità mai conosciuta di cui sono ancora oggi testimoni i magnifici edifici e le "grandi Chiese dell'epoca." Il Comune, conscio che i forestieri che accorrevano allo Studio costituivano la ricchezza principale della città e preoccupato dell'enorme danno che sarebbe derivato da un loro eventuale esodo, ebbe sempre cura di proteggerli ed onorarli affinché si sentissero circondati da un'atmosfera di giustizia e di benessere; lasciò agli scolari una piena indipendenza nella loro giurisdizione civile, li esentò da ogni gabella sui libri, concesse loro di essere immuni dalle rappresaglie - importante provvedimento questo, perché è facile arguire che se si fossero sancite le rappresaglie a danno degli scolari essi avrebbero dovuto tornarsene ai loro paesi, in quanto ogni volta che un loro concittadino avesse commesso violenza contro un bolognese essi avrebbero potuto essere colpiti, pur senza colpa, da gravi ritorsioni -; insieme agli scolari ne erano inoltre esenti anche i parenti che eventualmente fossero venuti a visitarli o abitassero con loro. Il Comune minacciava pure pene gravissime a tutti coloro che avessero attentato all'incolumità ed agli averi degli scolari. Purtroppo questo ultimo provvedimento si mostrò il più Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama delle volte vano, perché le strade che conducevano alla città non davano sempre possibilità di controllo ed erano straordinariamente malsicure; molti sono i fatti che si ricollegano a questa precarietà di transito ma, comunque andassero le cose, il Governo della città intervenne sempre fattivamente, anche presso altri Comuni, perché si cercasse di provvedere a questo deprecabile inconveniente. Per impedire, infine, che gli scolari fossero... "pelati" dalla cittadinanza bolognese nei loro contratti per le pensioni, si stabilì che ogni anno venisse fissato il prezzo delle dozzine dai "taxatores hospitiorum" che erano degli incaricati delle Università; veniva così eliminata ogni forma di speculazione sul vitto e sull'alloggio che, da che mondo è mondo, sono gli elementi basilari della problematica amministrazione di chi è costretto a vi vere lontano dalla propria dimora e dalla famiglia. Mi sembra a questo punto opportuno riportare dal Sorbelli la citazione tradotta da un anonimo poema latino che narra la vita di Federico I e, precisamente, il passo che descrive quando dottori e studenti bolognesi si recano a visitare l'imperatore accampato sulle rive del Reno a poca distanza da Bologna; alla richiesta, fatta da Federico I ai visitatori, in merito alla loro vita ed alloro trattamento nella città, un dottore risponde: «Noi amiamo sopra le altre questa città, ricca di prodotti e adatta per l'insegnamento: qui giunge da ogni parte d'Europa una moltitudine di scolari che vogliono apprendere. Qui portiamo cose, vesti, denaro: troviamo case adatte nel centro della città; compriamo a giusto prezzo le cose che ciascuno di noi vuole, salvo l'acqua il cui uso è comune a tutti. Studiamo sempre, e lo studio ci è di vera letizia. I cittadini, a dire il vero, ci onorano...». Naturalmente non andava tutto liscio tra i cittadini, i birri e gli studenti che qualche volta si abbandonavano ad eccessi e ad insane gazzarre, ma gli eventi venivano allora misurati dai bolognesi con altro metro che non quello attualmente usato e, pertanto, non si dava troppo peso alle baruffe ed alle liti. È significativo fare un confronto tra il sentimento favorevole della cittadinanza bolognese per gli studenti ed il disprezzo che si usava per loro a Napoli, dove venivano allontanati dai quartieri eleganti e considerati alla stessa stregua delle meretrici. [Athos Vianelli, Fatti e vicende dello studio bolognese, Tamari Editori, Bologna, 1961, pp.14-16] DI INTERESSE SU FILODIRITTO VAI ALL'ARCHIVIO DELLE NOTIZIE DEL GIORNO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews VAI ALLA PAGINA CON LE NOVITA' DI ARTEDIRITTO: http://www.filodiritto.com/artediritto/artivisive/artivisive.htm VAI ALLA PAGINA CON LE NEWSLETTER DI FILODIRITTO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionewsletter VISITA LA SEZIONE DELLE CITAZIONI GIURIDICHE: http://www.filodiritto.com/ SERVIZI OFFERTI GRATUITAMENTE AGLI ALTRI SITI INSERISCI LE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TUO SITO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=tickernews PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO NOTE LEGALI Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). 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