PER CONTATTARCI SCRIVI A: PUBBLICITA

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PER CONTATTARCI SCRIVI A: PUBBLICITA
Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 340 - 4 luglio 2010
Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770
Direttore responsabile Antonio Zama
PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected]
PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO
LA NEWSLETTER IN SINTESI
APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
- Franco Spezia:
BREVI NOTE IN TEMA DI FINANZIAMENTI DEI SOCI DI S.R.L. FALLITA
- Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria:
UN ESEMPIO DI ININTEROPERABILITÀ: NELL'ÈRA DELLA PEC BISOGNA SEMPLIFICARE
L'ISCRIZIONE ALL'INDICE PA
- Carlo Rapicavoli:
MODIFICHE ALLA LEGGE 241/1990 IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA
- Antonio Piccolo:
L'AMMINISTRATORE ESTRANEO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE
Piero Buscaroli
BEETHOVEN
RASSEGNA DI NOTIZIE
- CASSAZIONE CIVILE:
AZIONI A DISPOSIZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO DEL CONSORZIO ESTERNO
- CASSAZIONE CIVILE:
SOCIO ACCOMANDANTE E RESPONSABILITÀ NELLA S.A.S.
- CASSAZIONE PENALE:
UTILIZZABILI LE VIDEORIPRESE DEL LAVORATORE CHE RUBA
- CASSAZIONE CIVILE:
DICHIARAZIONI E RETICENZE DELL'ASSICURATO
- GARANTE PRIVACY:
PER PROFILAZIONE E MARKETING TURISTICO OCCORRONO DUE CONSENSI
- GARANTE PRIVACY:
SOLO DATI ESSENZIALI PER LE AGEVOLAZIONI AI DISABILI NEI SUPERMERCATI
- GIUDICE DI PACE:
DANNO PER CONSEGNA RITARDATA DEL BAGAGLIO AL PASSEGGERO AEREO
- AGENZIA DELLE ENTRATE:
DEDUCIBILITÀ SPONSORIZZAZIONE A SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Lysander Spooner
I VIZI NON SONO CRIMINI
FOCUS
- CASSAZIONE SU CIVILI:
SI RIFIUTA IL PAGAMENTO CON ASSEGNO BANCARIO SOLO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
Ugo Betti
CORRUZIONE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA
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CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
- LA NUOVA DISCIPLINA CIVILE E AMMINISTRATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE N.
99/2009, DAL D.L. N. 135/2009 E DALLA LEGGE REGUZZONI-VERSACE. MADE IN ITALY,
DESIGN E NOVITÀ PROCESSUALI
- Cesare Galli
- ASPETTI PATRIMONIALI NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA. LE SPESE STRAORDINARIE:
QUESTE SCONOSCIUTE - Marina Florio
- MANOVRA ECONOMICA (D.L. N. 78/2010) E LIMITI TEMPORALI ALLE SOSPENSIVE NEL
PROCESSO TRIBUTARIO: OCCORRE PROTESTARE - Maurizio Villani
- RESPONSABILITÀ DELLA BANCA GIRATARIA IN PECULIARI IPOTESI. ASSEGNO NON
TRASFERIBILE INCASSATO DA PERSONA DIVERSA DAL BENEFICIARIO - Angelo FabrizioSalvatore
- LA RIFORMA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA IN GERMANIA Armin Kapeller
- LA TELA DI PENELOPE DELL'ARBITRATO DELLE OPERE PUBBLICHE - Luciano Maria Delfino
Athos Vianelli
FATTI E VICENDE DELLO STUDIO BOLOGNESE
APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
- Diritto societario, diritto tributario, diritto fallimentare e delle procedure concorsuali:
BREVI NOTE IN TEMA DI FINANZIAMENTI DEI SOCI DI S.R.L. FALLITA
Dott. Franco Spezia
- Diritto delle nuove tecnologie:
UN ESEMPIO DI ININTEROPERABILITÀ:
NELL'ÈRA DELLA PEC BISOGNA SEMPLIFICARE L'ISCRIZIONE ALL'INDICE PA
Avv. Andrea Lisi e Dott. Gianni Penzo Doria
- Diritto amministrativo, diritto regionale e degli enti locali:
MODIFICHE ALLA LEGGE 241/1990 IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA
Dott. Carlo Rapicavoli
- Diritto societario:
L'AMMINISTRATORE ESTRANEO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE
Dott. Antonio Piccolo
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Piero Buscaroli
BEETHOVEN
CONTRATTO
(Timbro)
Le prove che il signor Ludwig van Beethoven dà quotidianamente del suo straordinario talento e Genio
quale musicista e compositore, fanno sperare che superi le più grandi aspettative, e la sua finora
infaticata operosità giustifica a pieno tale speranza.
E siccome è certo che per dedicarsi tutto e interamente all'arte sua, e per creare opere veramente
grandi e durature, l'artista dev'essere libero da ogni preoccupazione materiale, i sottoscritti hanno
preso la deliberazione di porre il Signor Ludwig van Beethoven nella condizione che le più impellenti
necessità della vita non possano cagionargli alcun imbarazzo, né ostacolare il suo possente genio.
S'impegnano perciò a versargli annualmente la somma stabilita di 4000, dico quattromila fiorini e cioè:
S. Altezza imperiale l'Arciduca Rudolph FI. 1500
Sua Serenità il Principe Lobkowitz 700
Sua Serenità il Principe Ferdinand Kinsky 1800
Totale Fl. 4000
che il Signor Ludwig van Beethoven potrà ritirare in rate semestrali, contro regolare ricevuta, presso gli
alti firmatari, secondo le quote di ciascuno.
I sottoscritti si dichiarano disposti a versare quest'onorario annuo fino a che il Signor Ludwig van
Beethoven ottenga un impiego che gli renda l'equivalente del detto importo. Se questo non dovesse
avvenire, o al Signor Ludwig van Beethoven da qualche intervenuta disgrazia o dall'età dovesse
rendersi impossibile l'esercizio della sua arte, i sottoscritti signori gli assicurano tale trattamento vita
natural durante.
In compenso, il Signor Ludwig van Beethoven si obbliga a fissare il suo domicilio a Vienna dove si
trovano gli alti contraenti, o in altra città dei dominii di Sua Maestà imperiale austriaca, e non
assentarsene se non temporaneamente, quando lo richiedano i suoi affari o le esigenze della sua arte,
sempre però con l'espresso consenso dei Contribuenti.
Così dato a Vienna, il 1 Marzo 1809.
Rudolph, Erzherzog.
Furst von Lobkowitz, Herzog von Raudnitz.
Ferdinand Furst Kinsky.
Di sua mano Beethoven scrisse nell'originale:
"Ricevuto / il 26 Febbraio 1809 / dalle mani / dell'Arciduca Rudolph A.[ltezza] I.[mperiale].
[Rizzoli Editore, Milano, 2004, pp.684-685]
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RASSEGNA DI NOTIZIE
Diritto
del
fallimento
e
delle
procedure
concorsuali:
CASSAZIONE
CIVILE:
AZIONI A DISPOSIZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO DEL CONSORZIO ESTERNO
"Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad
esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l'azione di responsabilità
eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo
consortile e lamentino l'incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per esser
stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione
patrimoniale
del
consorzio".
La Cassazione ha così argomentato: "le azioni di spettanza del curatore sono tutte quelle - ma
solamente quelle - o che fanno capo alla stessa società fallita, onde la legittimazione del medesimo
curatore ad esercitarle si ricollega alla sua stessa funzione di gestore del patrimonio del fallito, o che
sono qualificabili come azioni di massa, perché così il legislatore le ha espressamente considerate in
quanto destinate ad incrementare la massa dei beni sui quali i creditori ammessi al passivo possono
soddisfare le proprie ragioni secondo le regole del concorso. Ma l'azione esperibile dal creditore
danneggiato nei confronti dell'amministratore del consorzio, in termini generali, non può che
essere configurata come un'azione risarcitoria individuale, spettante a ciascun singolo
creditore nei confronti di un soggetto - l'amministratore del consorzio - diverso dal fallito e
che non è egli stesso fallito. In difetto di una norma speciale che lo preveda (come, nel caso
del fallimento della società per azioni, lo prevede il citato art. 2394-bis) nulla perciò
consente di attrarre detta azione nel novero delle azioni di massa, esercitabili dal curatore
(sui limiti alla configurabilità delle cosiddette azioni di massa, si veda anche, da ultimo, Sez.
Un.
n.
7029
del
2006).
Non senza aggiungere, peraltro, che almeno una parte degli addebiti mossi nella presente causa agli
amministratori del consorzio afferiscono al modo in cui è stata redatta la situazione patrimoniale
dell'ente ed alle conseguenze che la falsa rappresentazione di essa possono aver avuto sulle scelte dei
terzi creditori. Ma un addebito siffatto stenta ad inquadrarsi nello schema della responsabilità per
omessa conservazione del patrimonio, che in ambito societario può dar luogo all'azione prevista dal
citato art. 2394 c.c., giacché la falsa rappresentazione contabile non incide sull'effettiva consistenza
della realtà patrimoniale malamente rappresentata. La non veridicità della situazione patrimoniale del
consorzio, qualora possa aver fuorviato i terzi nel cui interesse è prevista la pubblicità indicata dall'art.
2615-bis c.c., sarebbe semmai idonea a determinare una responsabilità verso i terzi medesimi (ivi
compresi i creditori) per i danni ad essi direttamente arrecati: una responsabilità che risulterebbe
perciò accostabile a quella prevista in ambito societario (non già dall'art. 2394, bensì) dall'art. 2395
c.c., che pacificamente il curatore del fallimento non è però legittimato a far valere".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 3 giugno 2010, n.13465: Fallimento
consorzio con attività esterna - Azione verso amministratori - Curatore - Legittimazione Esclusione).
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- Diritto societario, diritto della
CASSAZIONE
SOCIO
ACCOMANDANTE
responsabilità
E
civile
e
del
risarcimento
RESPONSABILITÀ
dei
NELLA
danni, :
CIVILE:
S.A.S.
La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in merito alla figura del socio accomandatario occulto
di società in accomandita semplice ed alle attività che possono consentire di attribuire tale natura e le
conseguenti
responsabilità
al
socio
accomandante.
"Secondo la giurisprudenza di questa corte la stessa «situazione di socio occulto di una
società in accomandita semplice - la quale è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di
soci che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli
accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell'art. 2312
c.c.) - non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario, a tal
fine, accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di
conseguenza, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art.
2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi
ultimi
quali
atti
di
gestione,
aventi
influenza
decisiva
o
almeno
rilevante
sull1arnrninistrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o
concludere affari in nome della società» (Cass., sez. I, 25 luglio 1996, n. 6725, m. 498754).
È indiscusso in realtà che, «per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società
in accomandita semplice, - vietata dall'art. 2320 c.c. - non è sufficiente il compimento, da parte
dell'accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è
necessario che l'accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari
sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa» (Cass., sez. I, 14 gennaio 1987,
n. 172, m. 449940, Cass., sez. III, 28 luglio 1986, n. 4824, m. 447529, Cass., sez. I, 15 dicembre
1982, n. 6906, m. 424557, Cass., sez. I, 26 giugno 1979, n. 3563, m. 399978). E mentre la
prestazione di garanzia attiene evidentemente al momento esecutivo delle obbligazioni, il prelievo di
fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand'anche indebito o addirittura illecito,
non
costituisce
certamente
un
atto
di
gestione
della
società".
La
sentenza
è
integralmente
consultabile
sul
sito
della
Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 3 giugno 2010, n.13468: S.a.s. - Socio
accomandante - Prelievo dalle casse sociali - Assunzione della responsabilità illimitata Esclusione)
- Diritto penale,
CASSAZIONE
UTILIZZABILI
diritto
LE
del
lavoro,
diritto
VIDEORIPRESE
della
DEL
privacy,
diritto
delle
LAVORATORE
nuove
tecnologie:
PENALE:
CHE
RUBA
Sulla utilizzabilità a fini penali delle videoriprese effettuate con telecamera installata all'interno di un
bar dal datore di lavoro per dimostrare il furto effettuato dalla cassiera, la Cassazione ha stabilito che
"gli articoli 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di
riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non implicano il
divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuosi da chiunque
provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell'articolo 191
Codice Procedura Penale di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia
perciò
imputato
un
lavoratore
subordinato".
La Cassazione ha ricordato che è stata riconosciuta la legittimità in sede civile dei cosiddetti "controlli
difensivi": "Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 L. n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi
(direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori
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dell'ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del
lavoratore" (Cass. sez. L n. 4746/02, Securpol srl / Pizzutelli M., CED rv. 553469, e v. n. 15892/07,
Piluso / Eni spa, che appunto esclude il controllo che abbia per fine proprio le concrete modalità
lavorative). In sintesi, la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi
sacrificata
dalle
norme
dello
Statuto
dei
lavoratori".
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 1° giugno 2010, n.20722:
Videoripresa lavoratore - Utilizzabilità - Limiti)
- Diritto delle assicurazioni,
CASSAZIONE
DICHIARAZIONI
diritto
dei
E
contratti
e
delle
obbligazioni,
RETICENZE
diritto
della
sanità:
CIVILE:
DELL'ASSICURATO
La Cassazione ha affrontato la materia delle dichiarazioni effettuate dall'assicurato (o delle reticenze)
all'assicuratore. Ricordiamo che a norma dell'articolo 1892 "Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del
contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo
avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di
annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave" e che l'articolo
1893 prevede: "Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le
reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto
stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l'inesattezza
della
dichiarazione
o
la
reticenza".
Secondo la Cassazione: "l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenza cui fanno riferimento gli
artt. 1892 e 1893 Codice Civile non necessariamente presuppongono, in una polizza che
copra le spese per ricoveri da malattia, la consapevolezza da parte del contraente di essere
affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro (cfr. Cass., n.
13918/2005, in motivazione), ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza
sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente
rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal
contraente
tramite
la
compilazione
di
un
questionario".
La Cassazione ha così cassato la pronuncia di secondo grado in quanto "ha apoditticamente ritenuto
che la dichiarazione dell'assicurata di aver compiuto esami rutinari fosse, in sostanza,
equivalente alla non effettuata dichiarazione di essere stata sottoposta, pur se con esito
negativo, a specifiche (e non indicate) indagini a seguito di colica addominale. Improprio è,
del pari, il determinante rilievo conferito dalla corte di merito alla circostanza che, al momento della
conclusione del contratto (9 giugno del 1997), l'assicurata fosse inconsapevole del carcinoma ovarico
con metastasi peritoneali diffuse da cui era risultata affetta dopo il ricovero del 12 giugno 1997 e
l'intervento
chirurgico
del
successivo
giorno
17".
La
sentenza
è
integralmente
consultabile
sul
sito
della
Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 11 giugno 2010, n.14069: Polizza
assicurativa per copertura delle spese per ricoveri da malattia - Reticenze dell'assicurato)
Diritto
della
GARANTE
PER
PROFILAZIONE
privacy,
E
diritto
MARKETING
della
concorrenza
TURISTICO
e
OCCORRONO
della
DUE
pubblicità:
PRIVACY:
CONSENSI
La lingua batte dove il dente duole: per la privacy sono vietati i consensi "omnibus", indifferenziati, per
finalità
diverse
tra
cui
quelle
di
marketing
e
di
profilazione.
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Nel caso di specie, un interessato ha lamentato al Garante di aver ricevuto - dopo la registrazione al
sito di una società attiva nella promozione di servizi turistici - varie e-mail indesiderate, contenenti la
promozione di offerte relative a voli aerei, anche dopo la reiterata opposizione del segnalante a tale
trattamento di dati. Nel corso della conseguente indagine, il Garante ha rilevato che "nel form di
registrazione al suo sito la società non richiede un espresso consenso - distinto rispetto a
quello necessario per i trattamenti con finalità di marketing - all'impiego dei dati per la
finalità di profilazione, posta in essere dalla medesima come emerge dall'informativa del
detto sito ("I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali
all'attività del nostro Gruppo, e quindi: "1. per dare esecuzione ad un Servizio o ad una o più
operazioni contrattualmente convenute .; 4. raccogliere informazioni sui gusti e preferenze
del
cliente
in
tema
di
viaggi
ed
informazioni
socio
demografiche..".
Il Garante ha pertanto ricordato che "l'attività di profilazione effettuata dalla società senza il
prescritto consenso costituisce quindi un trattamento illecito di dati", prescrivendo alla società
titolare
del
trattamento
di:
"1) modificare il form di registrazione al sito, inserendo la richiesta agli interessati di un
preventivo consenso - distinto rispetto a quello necessario per i trattamenti con finalità di
marketing
in
relazione
ai
trattamenti
per
la
finalità
di
profilazione;
2) modificare l'informativa del sito indicando la possibilità per gli interessati di opporsi in
qualunque
momento
allo
specifico
trattamento
di
profilazione".
(Garante per la protezione dei dati personali, Prescrizioni 8 aprile 2010: marketing turistico,
necessario il consenso per l'invio di comunicazioni promozionali via e-mail)
GARANTE
SOLO DATI
Diritto
ESSENZIALI
PER
della
LE
AGEVOLAZIONI
AI
DISABILI
NEI
privacy:
PRIVACY:
SUPERMERCATI
Il Garante si è attivato sulla base di una segnalazione di una volontaria che "accompagnando
un'invalida a fare la spesa presso un supermercato aveva constatarto che, per il servizio a domicilio
gratuito riservato agli invalidi al 100% era richiesta copia del verbale di invalidità, tanto che un'addetta
all'esercizio commerciale aveva rifiutato all'interessata di poter fruire del servizio sulla base della mera
esibizione di una tessera attestante lo stato di invalidità, affermando che, al contrario, era
indispensabile
acquisire
copia
del
predetto
verbale".
Il Garante ha innanzitutto stabilito che "non deve ritenersi illecito che, per poter fruire del beneficio
della gratuità della consegna della merce acquistata, i clienti debbano essere in possesso di
specifici requisiti fissati dalla società (tra i quali, nel caso in esame, essere portatori di
disabilità/invalidità), da comunicare, mediante l'esibizione di una "tessera di invalidità", solo nel
momento in cui il servizio venga richiesto per la prima volta: il tutto, infatti, è volto all'inserimento dei
dati del cliente nell'anagrafica utenti dell'applicativo informatico relativo alle consegne a domicilio e al
rilascio di un apposito tesserino personale, non cedibile e con validità limitata nel tempo, da esibire
direttamente al personale di cassa ogni volta che ci si voglia avvalere del servizio in questione".
Tuttavia, il Garante ha rilevato che "mentre detto trattamento risulta conforme ai principi di
indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, ove effettuato secondo le modalità individuate nella
procedura aziendale (cioè esibizione, all'atto della richiesta del tesserino, di una "tessera di invalidità")
e per consentire alla società di verificare il possesso, da parte di ciascun interessato, di un requisito
fondamentale per la fruizione in forma gratuita del servizio, altrimenti erogato a pagamento, invece va
considerata sproporzionata la richiesta di esibire e (a maggior ragione) di consegnare copia
del verbale rilasciato a coloro che abbiano chiesto l'accertamento dell'invalidità (artt. 10 e
ss. della legge 27 maggio 1970, n. 382; artt. 6 e ss. della legge 30 marzo 1971, n. 118),
dell'handicap o della disabilità (art. 4 legge 5 febbraio 1992, n. 104), tenuto conto della
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pluralità di informazioni in esso contenute e, in particolare, del giudizio diagnostico espresso
dalla Commissione medica. Inoltre, non risulta che gli interessati abbiano reso il consenso al
trattamento in forma scritta, con la conseguenza che esso risulta effettuato in violazione dell'art. 26 del
Codice".
Non solo: "tenuto conto del fatto che la procedura aziendale prevede genericamente che il
servizio a domicilio venga erogato dietro esibizione di una non meglio specificata "tessera di
invalidità", si deve prescrivere che la verifica della sussistenza del predetto status (come
pure di altre condizioni di handicap o di disabilità), ove già non manifesto, avvenga mediante
esibizione al personale (debitamente designato per iscritto incaricato o responsabile del
trattamento ai sensi degli artt. 29 e 20 del Codice e al quale devono essere state impartite le
relative istruzioni) di qualsiasi documento idoneo ad attestarne il possesso per consentire di
avvalersi di vantaggi, agevolazioni, provvidenze ed altre utilità di tipo economico
riconosciute dalla normativa vigente (a titolo meramente esemplificativo: la tessera che dà
diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario; la tessera attestante l'invalidità
civile; la tessera rilasciata per avvalersi del trasporto pubblico gratuito o a condizioni
tariffarie di miglior favore). Tale esibizione potrà essere richiesta soltanto al momento del
rilascio, da parte della società, del tesserino emesso in favore degli aventi diritto al servizio
di consegna gratuita a domicilio, il quale, in ogni caso, non dovrà recare indicazioni sulle
ragioni
della
sua
concessione".
Oltre a dover riformulare l'informativa per il trattamento dei dati personali, la società dovrà:
"a) distruggere la documentazione acquisita in violazione della procedura aziendale e del
Codice
dal
predetto
punto
vendita,
ove
la
stessa
sia
ancora
detenuta;
b) verificare, ove necessario, il possesso dello stato di invalidità, di handicap o di disabilità
mediante la sola esibizione di un documento che già ne attesti l'esistenza per consentire di
accedere a vantaggi, agevolazioni, provvidenze ed altre utilità di tipo economico riconosciute
dalla normativa vigente. Tale esibizione potrà essere richiesta esclusivamente al momento del
rilascio, da parte della società, del tesserino emesso in favore degli aventi diritto al servizio di consegna
gratuita a domicilio, il quale non dovrà recare indicazioni sulle ragioni della sua concessione".
(Garante per la protezione dei dati personali, Prescrizioni 13 maggio 2010: solo dati
essenziali per le agevolazioni ai disabili nei supermercati)
Diritto
GIUDICE
DANNO
PER
del
turismo,
CONSEGNA
diritto
RITARDATA
comunitario,
diritto
dei
consumatori:
DI
PACE:
DEL
BAGAGLIO
AL
PASSEGGERO
AEREO
In un caso di consegna del bagaglio del passeggero di vettore aereo dopo tre giorni, il Giudice di Pace
ha applicato la recente pronuncia della Corte di Giustizia (6 maggio 2010) secondo cui "Il termine
«danno» contenuto all'art. 22, n. 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme
relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la
limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla
perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale
quanto
il
danno
morale".
In materia di competenza giurisdizionale il Giudice ha richiamato la Convenzione di Montreal e il nostro
Codice del consumo. "L'art. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che:
l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati
Parti (criterio per la giurisdizione), o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del
vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha
provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione (criterio per la
competenza). E' ius receptum che, all'interno dell'ordinamento giudiziario dello Stato investito di
giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini
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del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris all'interno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di
tale Paese. ... per la competenza territoriale, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo
(D.L.vo 6/9/05 n.206), secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede
del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Detta regola viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nelle controversie tra consumatore e
professionista, si è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita
trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell'avvenuta designazione
di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall'operatività dei criteri ordinariamente
previsti".
Nel merito il Giudice ha rilevato che "Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l'art. 22, comma 2,
della Convenzione di Montreal limita la responsabilità del vettore alla somma di 1000 diritti speciali di
prelievo per passeggero, equivalente a circa € 1.134,00. Questo Giudice, ritiene che detta somma sia
più che congrua rispetto all'effettivo danno subito dall'istante la quale, con la sola prova testimoniale
non ha provato né la somma pagata per l'acquisto dei vestiari prima della partenza, né la somma
pagata per l'acquisto dei vestiari dopo lo smarrimento del bagaglio. Ella avrebbero dovuto provare la
spesa sostenuta con le ricevute di acquisto, da dove si poteva evincere la quantità e la qualità dei capi
di
vestiario
e
degli
effetti
personali
acquistati."
(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 23 giugno 2010: Danno da
consegna ritardata di bagaglio)
Diritto
tributario,
AGENZIA
DEDUCIBILITÀ
SPONSORIZZAZIONE
diritto
DELLE
A
SOCIETÀ
dello
SPORTIVA
sport:
ENTRATE:
DILETTANTISTICA
Un ente che eroga corrispettivi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche chiede di
sapere come debbano essere considerati, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa dell'erogante, "i
corrispettivi eccedenti l'importo annuo di 200.000 euro" che siano erogati "a fronte di contratti, stipulati
con società e associazioni sportive dilettantistiche, che presentino tutti i requisiti formali e sostanziali
riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria".
Innanzitutto l'Agenzia ha ricordato che "in base all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, la
fruibilità dell'agevolazione in argomento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i
corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante; 2) a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una
specifica attività del beneficiario della medesima erogazione. In sostanza, ricorrendo le anzidette
condizioni, il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive
dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell'integrale deducibilità
dal reddito d'impresa prevista dall' art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR per le spese di
pubblicità
e
propaganda".
Nel caso di specie, secondo l'Agenzia: "nella circostanza in cui il soggetto erogante versi alle
società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al
limite annuo complessivo di 200.000 euro, l'eccedenza sarà eventualmente deducibile in
capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie previste dal TUIR. Più in particolare,
l'eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d'impresa del soggetto erogante ai sensi
dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del
rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un
rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria. Si precisa che ai fini della
deducibilità dal reddito d'impresa delle spese in argomento devono altresì essere soddisfatti,
secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti della competenza, della
certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto
al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino
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ricavi
o
altri
proventi
imponibili".
(Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, Risoluzione 23 giugno 2010, n.53/E:
Consulenza giuridica - IRES - Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 Deducibilità dal reddito d'impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di
sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente
rispetto all'importo annuo di 200.000 euro)
DAL 2001 FILODIRITTO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA L'ARCHIVIO
Lysander Spooner
(1808-1887)
I VIZI NON SONO CRIMINI
I vizi sono quelle azioni con le quali un uomo danneggia se stesso o i suoi averi.
I crimini sono quelle azioni con le quali un uomo danneggia la persona o gli averi di un altro.
I vizi sono semplicemente gli errori che un uomo commette nella ricerca della propria felicità. A
differenza dei crimini, essi non implicano malvagità nei confronti degli altri né alcuna interferenza con la
loro persona o i loro averi.
Nei vizi, la vera essenza del crimine - vale a dire l'intenzione di arrecare danno alla persona o agli averi
di un altro - viene a mancare.
È un principio del diritto che non ci possa essere un crimine senza un'intenzione delittuosa;
senza, cioè, l'intenzione di violare la persona o gli averi di un altro. Ma nessuno pratica un
vizio con una tale intenzione delittuosa. Egli pratica il proprio vizio unicamente per la propria
felicità, e non per malvagità verso gli altri.
Se le leggi non fanno una chiara distinzione tra vizi e crimini e non la riconoscono, non può
esistere al mondo qualcosa come il diritto individuale, la libertà o la proprietà, né cose come
il diritto di un uomo al controllo della sua persona e dei suoi averi, e i corrispondenti e uguali
diritti di un altro uomo al controllo della propria persona e dei propri averi.
Affermare che un vizio è un crimine e punirlo come tale è, da parte di un governo, un tentativo di
falsare la stessa natura delle cose. È tanto assurdo quanto lo sarebbe affermare che la verità è falsità,
o che la falsità è verità.
[Liberilibri, Macerata, 1998, p.3]
FOCUS
Diritto
bancario,
diritto
privato:
CASSAZIONE
SU
CIVILI:
SI RIFIUTA IL PAGAMENTO CON ASSEGNO BANCARIO SOLO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
Richiamando il proprio orientamento le Sezioni Unite hanno ribadito che il creditore non può rifiutare
senza un giustificato motivo il pagamento con assegno bancario: "il solo fatto dell'adempimento, da
parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un "altro sistema" di
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pagamento (ovverosia di messa a disposizione del "valore monetario" spettante) - "sistema"
che, comunque, "assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta" - non legittima
affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all'uopo necessario che il rifiuto
sia sorretto anche da un "giustificato motivo", che il creditore deve "allegare ed
all'occorrenza
anche
provare"."
La sentenza 26617/2007, pur riferita ad una fattispecie che aveva visto la consegna di un assegno
circolare, offre utili spunti per la soluzione anche dell'ipotesi in cui il creditore riceva un assegno
bancario. "La necessità (affermata nella stessa decisione) di osservare la "regola della correttezza e
della buona fede oggettiva" nella "valutazione del comportamento del creditore", peraltro, costituisce
l'imprescindibile fondamento logico anche della sentenza n. 26617 depositata il 18 dicembre 2007 da
queste sezioni unite quando hanno affermato il principio secondo cui "nelle obbligazioni pecuniarie, il
cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di
pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o
mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento,
come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della
correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del
debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore
acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio
dell'inconvertibilità dell'assegno". Questa decisione, infatti, contiene ulteriori (pienamente condivisibili)
considerazioni relative alla "valutazione del comportamento del creditore", particolarmente utili ai fin
della presente controversia, laddove osserva che: l'inciso "moneta avente corso legale nello Stato
al tempo del pagamento" contenuto nel primo comma dell'art. 1277 cod. civ. "significa che i
mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne
possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio": "la moneta avente
corso legale", infatti, "non è l'oggetto del pagamento" perché questo "è rappresentato dal valore
monetario o quantità di denaro"; "l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria inteso non come atto
materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all'estinzione del debito"
("nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore
secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza"); "nell'ambiente
socio-economico l'assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di
pagamento"".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 4 giugno 2010, n.13658)
Ugo Betti
(1892-1953)
CORRUZIONE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA
DRAMMA IN TRE ATTI
PERSONAGGI
ERZI, Consigliere Inquisitore
CROZ, Primo Giudice
CUST, Giudice
In una città straniera ai nostri giorni. L'azione ha luogo, tutti e tre gli atti, in una vasta, severa stanza
del Palazzo di Giustizia.
Atto Secondo
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CUST (lentamente): In conclusione voi mi avete chiamato per sapere da me ciò che penso di questo
affare?
ERZI: Ecco.
CUST: Penso che se il vostro lebbroso esiste e se esso non è Vanan, vi riuscirà difficile trovarlo.
ERZI: Dunque non impossibile. Ma perché difficile?
CUST: Perché il filo dei fatti, che poteva guidarvi fino a lui, è troncato. Ludvi-Pol è morto: la bocca che
poteva parlare è chiusa.
ERZI: Allora voi credete che in questo momento, in una qualsiasi delle tante stanze di questo palazzo,
vi sia una persona in cui ormai è cessato ogni timore.
CUST (pensieroso): Sono stanze molto quiete. Vi siedono uomini dal viso malaticcio, proprio di
chi vede raramente il sole. Per lunghi anni, ascoltando in silenzio molte bugie, essi hanno
esaminato azioni umane di straordinaria sottigliezza e perfidia. La loro esperienza è
immensa. La gente vede oltre il tavolo dei signori un po' logorati e cerimoniosi. Ma in realtà,
specie quelli di essi che salirono agli alti gradi, sono dei lottatori, caro collega, nonostante
che le loro vene irrigidite si rompano con facilità. Generalmente hanno il sonno difficile, e
così... (Si interrompe.)
ERZI: E così?...
CUST: ...e così covano le loro idee a lungo. Sono capaci di ascoltare attentamente, tenaci,
prudentissimi.
ERZI: Difficile coglierli in fallo, dunque.
CUST: Sì, qualcuno di essi è l'uomo che cercate.
ERZI: Il lebbroso.
CUST: Oggi egli è un uomo in alto. Il giorno in cui voi riusciste a smascherarlo egli rimarrebbe per un
momento come fulminato; milioni di occhi su lui; poi egli precipiterebbe in un abisso di tenebre.
ERZI: E allora?
CUST: E allora egli si difenderà, caro collega. Credo che la sua situazione gli conferisca una strana
inebriante libertà.
ERZI (fissandolo): Io immagino che una sera, a ora inoltrata, quest'uomo, questo giudice che noi
cerchiamo, sollevò il volto dal suo scrittoio. La persona che entrò era deferente, la visita aveva un
motivo legittimo. Poi la conversazione divagò, alte amicizie, segreti poteri, attraenti lusinghe
balenarono in essa...
CROZ (appare sulla porta della cancelleria e si ferma in ascolto, non veduto da alcuno).
ERZI (continuando senza interruzione): ...Il prudente visitatore tentava di incontrare qualcosa che
nell'anima del giudice era in attesa, e che si chiamava ambizione; oppure avidità; oppure invidia;
oppure odio. Quando è che quella lecita cordialità, quelle vaghe promesse, quel sottile legame
divennero un laccio, tenuto dalla mano di un padrone?
CUST (leggermente sudato): Trovo la vostra ricostruzione molto verosimile.
ERZI (incalzando impalpabilmente): Fu così che quel giudice pose a servizio di un padrone e
dell'ingiustizia una mente acuta e dominatrice. Falsò decisioni, tradì segreti, alterò destini
umani; sparse qui un turbamento che presto inquinò l'intiero palazzo; condusse la ferrea
ruota della legge su molti innocenti. Persino l'omicida può immaginare di essere un
giustiziere. Ma il nostro uomo sapeva bene di falsare proprio la sacra bilancia della giustizia.
In nome di che cosa? Perché?
CROZ (dal fondo, intervenendo inopinatamente): Ma perché probabilmente gli erano venuti dei dubbi.
ERZI (voltandosi): Su che cosa?
CROZ: Sulla sacra bilancia eccetera. (Ride, tossisce, s'inoltra.) Il diavolo - voglio dire Ludvi-Pol - era
venuto a trovarlo, quella sera. Ma probabilmente il nostro uomo lo aveva desiderato, non è vero Cust?
Succede al giudice come al prete: dopo avere officiato tutta la vita davanti al ciborio, gli viene una
uggia terribile, e una gran voglia di vedersi apparire davanti appunto il diavolo.
ERZI (fissando ora Croz): Ma non lo rese saggio l'essere in là con gli anni, l'essere ormai fuori dal
gioco?
CROZ (sghignazzando): Fuori dal gioco? Ma non si è mai fuori dal gioco, caro Erzi! Mio caro, voi
figuratevi uno di quegli insetti neri, brutti, pinzuti. E uno lo stuzzica: e quello pinza. E uno lo storpia: e
quello pinza. E uno lo stronca in due: e quello pinza. E uno gli trafigge e gli schiaccia anche la testa: e
le pinze seguitano a pinzare, a pinzare, a pinzare. Così, per nulla. La vita è questo.
CUST (tendendo l'indice): ...un puntiglio che diverte anche i moribondi, vero Croz?
ERZI (voltandosi improvvisamente a Cust): Ma allora, Cust, se il filo dei fatti è troncato, e se la persona
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è così ostinata, decisa, prudente, come mai voi dite che sarà difficile trovarla, e non impossibile? Sì, voi
l'avete detto. Che cos'è che potrebbe tradirla?
CUST (prima con gli occhi bassi e poi alzandoli sull'interlocutore): Questo: che gli uomini sono un po'
gracili; e invece ciò che essi stessi fabbricano, pensieri... leggi... delitti... è troppo pesante per le loro
spalle.
ERZI (stringendo leggerissimamente): Voi dite che il colpevole di questo delitto non riesce a coricarsi
con naturalezza.
CUST: Sì.
ERZI: E perché?
CUST: Perché pensa troppo ad esso.
ERZI: Rimorsi?
CUST: No. Egli sta al di là di questo.
ERZI: E perché dunque?
CUST (sorridendo e guardando fisso): Perché egli non vuole che la sua piccola rosea pustola sia
scoperta.
ERZI: E allora?
CUST (un po' sudato): E allora, con straordinaria sottigliezza e pazienza egli calcola, immagina che la
più leggera incrinatura della sua voce, il più fuggevole dei suoi sguardi, abbiano potuto lasciare qua e là
delle tracce, delle scie impalpabili...
ERZI: ...che però qualcuno potrebbe ritrovare, seguire...
CUST: Sì, e che egli con suprema cautela provvede a confondere e disperdere.
ERZI: E in che modo?
CUST: Correndo incontro ad ogni più vago sospetto, prima ancora che esso nasca, magari
suggerendolo, e poi guardandolo fisso, rendendolo perplesso, incerto, abbagliato, distrutto dalla sua
stessa sottigliezza.
CROZ (sghignazzando): È un gran lavoro, vero Cust?
CUST: Certo. Il segreto, per scoprire quell'uomo, è di essere lui.
ERZI: E cioè?
CUST: ...sentirsi lui. (Leggerissimamente ansante:) Provare lo stesso freddo qui ai capelli, lo stesso
forte battito non proprio al cuore, più sotto, quasi al ventre: tun... tun... tun..., la stessa spossatezza
alle giunture, lo stesso sudore. Spero che mi comprendiate.
[Tratto dal copione teatrale disponibile sul sito di Gruppo Teatro Tempo: http://www.gttempo.it]
CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
- Diritto industriale, diritto processuale civile:
LA NUOVA DISCIPLINA CIVILE E AMMINISTRATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 99/2009,
DAL D.L. N. 135/2009 E DALLA LEGGE REGUZZONI-VERSACE. MADE IN ITALY, DESIGN E
NOVITÀ PROCESSUALI
Sintesi della relazione tenuta al convegno "Made in Italy, denominazioni d'origine, marchi e brevetti: la
proprietà industriale che cambia", Università di Parma, 27 maggio 2010
Prof. Avv. Cesare Galli
- Diritto della famiglia e delle successioni, diritto privato, diritto processuale civile:
ASPETTI PATRIMONIALI NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA. LE SPESE STRAORDINARIE: QUESTE
SCONOSCIUTE ...
Riflessioni alla luce della pronuncia della Cassazione 12/04/10 n.8676
Avv. Marina Florio
- Diritto tributario:
MANOVRA ECONOMICA (D.L. N. 78/2010) E LIMITI TEMPORALI ALLE SOSPENSIVE NEL
PROCESSO TRIBUTARIO: OCCORRE PROTESTARE
Avv. Maurizio Villani
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- Diritto bancario, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni:
RESPONSABILITÀ DELLA BANCA GIRATARIA IN PECULIARI IPOTESI. ASSEGNO NON
TRASFERIBILE INCASSATO DA PERSONA DIVERSA DAL BENEFICIARIO
Nota a Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 24 ottobre 2008, n. 25725
Dott. Angelo Fabrizio-Salvatore
- Diritto della famiglia e delle successioni, diritto dei Paesi dell'Unione Europea:
LA RIFORMA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA IN GERMANIA
Brevi note
Dott. Armin Kapeller
- Diritto dell'arbitrato, diritto amministrativo, diritto degli appalti:
LA TELA DI PENELOPE DELL'ARBITRATO DELLE OPERE PUBBLICHE
Il Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n.53: Ulisse non è ancora giunto ad Itaca!
Prof. Avv. Luciano Maria Delfino
Athos Vianelli
FATTI E VICENDE DELLO STUDIO BOLOGNESE
Affinché gli scolari d'oltralpe si trovassero maggiormente a loro agio, incontrando ospitalità presso
gente del proprio paese, si giunse persino a favorire lo stabilirsi nella città di albergatori stranieri; si ha,
infatti, notizia di membri della famiglia Vom Schwert (De Spata) di Basilea che tennero per diverse
generazioni una pensione per studenti nel quartiere di S. Genesio, come pure di un certo Enrico Schala
di Zurigo, anch'egli albergatore nel medesimo quartiere e di altri ancora, fra i quali Enrico de Bussune,
tedesco, e Guglielmo Bergognone proveniente dalla Svizzera Romanza.
La città ben presto si anima ed è come percorsa da un flusso nuovo e rigeneratore, la sua ubicazione
privilegiata di nodo stradale importantissimo le conferisce in breve tempo una posizione preminente fra
i centri commerciali della penisola, il grano arriva abbondante dalle ubertose campagne circostanti e
viene smerciato con ricchi guadagni. Il lusso e le consuetudini dei ricchi stranieri recano alla
cittadinanza bolognese nuove conoscenze e creano le premesse a nuove concezioni di vita; sulla scia
degli studenti accorrono da ogni contrada mercanti e quattrini, portando alla città, che si fregia del
gloriosissimo appellativo di «Alma Mater Studiorum», una prosperità mai conosciuta di cui sono ancora
oggi testimoni i magnifici edifici e le "grandi Chiese dell'epoca."
Il Comune, conscio che i forestieri che accorrevano allo Studio costituivano la ricchezza
principale della città e preoccupato dell'enorme danno che sarebbe derivato da un loro
eventuale esodo, ebbe sempre cura di proteggerli ed onorarli affinché si sentissero
circondati da un'atmosfera di giustizia e di benessere; lasciò agli scolari una piena
indipendenza nella loro giurisdizione civile, li esentò da ogni gabella sui libri, concesse loro
di essere immuni dalle rappresaglie - importante provvedimento questo, perché è facile
arguire che se si fossero sancite le rappresaglie a danno degli scolari essi avrebbero dovuto
tornarsene ai loro paesi, in quanto ogni volta che un loro concittadino avesse commesso
violenza contro un bolognese essi avrebbero potuto essere colpiti, pur senza colpa, da gravi
ritorsioni -; insieme agli scolari ne erano inoltre esenti anche i parenti che eventualmente
fossero venuti a visitarli o abitassero con loro.
Il Comune minacciava pure pene gravissime a tutti coloro che avessero attentato
all'incolumità ed agli averi degli scolari. Purtroppo questo ultimo provvedimento si mostrò il più
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delle volte vano, perché le strade che conducevano alla città non davano sempre possibilità di controllo
ed erano straordinariamente malsicure; molti sono i fatti che si ricollegano a questa precarietà di
transito ma, comunque andassero le cose, il Governo della città intervenne sempre fattivamente, anche
presso altri Comuni, perché si cercasse di provvedere a questo deprecabile inconveniente. Per
impedire, infine, che gli scolari fossero... "pelati" dalla cittadinanza bolognese nei loro contratti per le
pensioni, si stabilì che ogni anno venisse fissato il prezzo delle dozzine dai "taxatores hospitiorum" che
erano degli incaricati delle Università; veniva così eliminata ogni forma di speculazione sul vitto e
sull'alloggio che, da che mondo è mondo, sono gli elementi basilari della problematica amministrazione
di chi è costretto a vi vere lontano dalla propria dimora e dalla famiglia.
Mi sembra a questo punto opportuno riportare dal Sorbelli la citazione tradotta da un anonimo poema
latino che narra la vita di Federico I e, precisamente, il passo che descrive quando dottori e studenti
bolognesi si recano a visitare l'imperatore accampato sulle rive del Reno a poca distanza da Bologna;
alla richiesta, fatta da Federico I ai visitatori, in merito alla loro vita ed alloro trattamento nella città, un
dottore risponde: «Noi amiamo sopra le altre questa città, ricca di prodotti e adatta per
l'insegnamento: qui giunge da ogni parte d'Europa una moltitudine di scolari che vogliono apprendere.
Qui portiamo cose, vesti, denaro: troviamo case adatte nel centro della città; compriamo a giusto
prezzo le cose che ciascuno di noi vuole, salvo l'acqua il cui uso è comune a tutti. Studiamo sempre, e
lo studio ci è di vera letizia. I cittadini, a dire il vero, ci onorano...».
Naturalmente non andava tutto liscio tra i cittadini, i birri e gli studenti che qualche volta si
abbandonavano ad eccessi e ad insane gazzarre, ma gli eventi venivano allora misurati dai bolognesi
con altro metro che non quello attualmente usato e, pertanto, non si dava troppo peso alle baruffe ed
alle liti. È significativo fare un confronto tra il sentimento favorevole della cittadinanza bolognese per gli
studenti ed il disprezzo che si usava per loro a Napoli, dove venivano allontanati dai quartieri eleganti e
considerati alla stessa stregua delle meretrici.
[Athos Vianelli, Fatti e vicende dello studio bolognese, Tamari Editori, Bologna, 1961, pp.14-16]
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***
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