crediti documentari import - Menu Trasparenza Bancaria

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FOGLIO INFORMATIVO
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di
Credito Cooperativo S.c.
Viale Venezia, 1 – 30025 – Fossalta di Portogruaro
Tel.: 0421-249845 – Fax: 0421-249877
Email: [email protected] Sito internet: www.bancasanbiagio.it
Codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia: 02794950275
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5249 - cod. ABI 08965
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A152632
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il credito documentario è l’operazione con la quale una banca (Banca emittente) si assume l’impegno
irrevocabile, su mandato di un proprio Cliente (Ordinante), ad effettuare o a far effettuare ad una Banca
corrispondente una data prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento
differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine
temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario). L’operazione di credito documentario, generalmente
generata da una sottostante compravendita di merce, si perfeziona con la presentazione da parte del veneditore
(Beneficiario) dei documenti commerciali relativi alla fornitura e spedizione della merce che dovrà risultare
conforme ai termini ed alle condizioni riportate nel testo di apertura del credito documentario ed alle sue
eventuali modifiche.
Il credito documentario è un’operazione largamente praticata nel commercio internazionale; in essa si realizza
contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite il canale bancario, della
documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce avvenuta tra venditore (Beneficiario) e
compratore (Ordinante). Le banche che intervengono nell’operazione sono chiamate a controllare la conformità
formale della documentazione (omettendo quindi valutazioni di merito) sulla base di consolidati principi e regole
facenti capo alla Norme della Camera di Commercio Internazionale. Una tipologia di Credito documentario è “la
lettera di credito Stand-by” (SBLC); tale strumento, come il credito documentario, pur prevedendo una
presentazione e valutazione dei documenti per il suo utilizzo, ha una preminente funzione di garanzia. Infatti il
Beneficiario attiva la SBLC presentando i documenti prescritti solo nel caso in cui non abbia ricevuto il
pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante (ad
esempio mancata esecuzione del bonifico bancario a pagamento della fornitura). Le operazioni di cui sopra,
Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di
Commercio Internazionale di Parigi. Nell’esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di
corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.
Poiché l’operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che
operano attraverso “un’obbligazione autonoma” della banca rispetto all’operazione commerciale sottostante (la
banca è condizionata alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi) l’ordinante sopporta il
rischio di ricevere merce non conforme alle condizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti
conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e
quindi ad addebitarlo.
La Banca effetua le operazioni della specie nelle seguenti divise estere USD, GBP, CHF, JPY, CAD oltre che in
EUR; la scelta di eventuali altre divise estere sarà concordate di volta in volta previo accordo con la Banca.
Le operazioni denominate in divisa estera sono soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono
regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE
COMMISS. APERTURA
0,15% Minimo: €
70,00
PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
per mese o frazione di mese
COMMISS. MODIFICA
0%
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PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
per mese o frazione di mese
COMMISS. MANCATO UTILIZZO
0,15% Minimo: €
70,00
per mese o frazione di mese
COMMISS. UTILIZZO
0,45% Minimo: €
SPESE APERTURA
€
60,00
SPESE MODIFICA
€
40,00
SPESE MANCATO UTILIZZO
€
0,00
SPESE UTILIZZO
€
0,00
COMMISS. ACCETTAZIONE
0,15% Minimo: €
70,00
PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
per mese o frazione di mese
COMMISS. PAGAMENTO / GENERICHE
0,15%
SPESE ACCETTAZIONE
€
0,00
SPESE DISCREPANZE
€
0,00
SPESE PAGAMENTO / GENERICHE
€
0,00
SPESE TELEX / SWIFT
€
20,00
70,00
Quando l'importo del credito è indicato con la clausola "circa", la commissione di apertura e
mancato utilizzo è calcolata sull'importo del credito maggiorato della percentuale di tolleranza
riportata nella predetta clausola.
Su modifiche che prevedono proroga della scadenza ed aumento dell'importo verranno applicate le
comm. di apertura sull'aumento della durata e dell'importo.
GIORNI
DATA VALUTA
In giornata
DATA DISPONIBILITA'
In giornata
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
VALORE DEL CAMBIO PER OPERAZIONI ESTERO
Banconote / Assegni
come da listino giornaliero dei cambi ottenibile a richiesta
Operazioni di conto valutario
cambio valutario del durante
Commissione e spese reclamate dalle Corrispondenti
a carico del cliente ordinante nella misura effettivamente
reclamata
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il credito documentario può essere solo in forma irrevocabile. Pertanto non può essere revocato né modificato senza il
consenso scritto del beneficiario e della sua Banca.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi massimi di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi forex a decorrere dalla definitiva data di estinzione
/ regolamento di tutte le partite ad esso connesse.
Reclami, ricorsi e mediazione
I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità:
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca San Biagio del Veneto Orientale - Ufficio Reclami,
Viale Venezia n.1 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE);
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- in via informatica all’indirizzo e-mail della banca: [email protected];
- in via informatica all’indirizzo PEC: [email protected];
- consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.
La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario
Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto
nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Apertura
Emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit; quando la
Banca emittente, su istruzioni dell’Ordinante (il richiedente il credito documentario)
redige le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la
prestazione prevista dal credio
Camera
di
Commercio Organizzazione non statale rappresentativa sul piano mondiale di tutti i settori
Internazionale di Parigi (I.C.C.)
imprenditoriali che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci
internazionali. A tal fine, e nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero
dal 1929 ha elaborato delle Regole “Norme ed usi uniformi relative ai crediti
documentari” che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le
NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le
transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento
credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili. La
CCI ha inoltre elaborato le Norme ed Usi Uniformi relative agli incassi, la cui ultima
pubblicazione del 1995 è comunemente identificata come “Pubblicazione nr. 522”
e rappresenta il testo di riferimento sul regolamento delle operazione di incasso
documentario.
Cambio valutario del durante
Indica il rapporto di conversione che si determina di volta in volta nelle
contrattazioni "Bid" (cambio a cui si vende) e "Ask" (cambio a cui si acquista) sul
mercato dei cambi tra due divise estere quotato dalla banca
Conferma
Ulteriore impegno inderogabile che una banca, detta confermante, aggiunge a
quello della banca emittente ad effettuare la prestazione prevista dal credito.
Data di regolamento
Modifica
Negoziazione
Prestazione prevista dal credito
SWIFT
Valuta forex
Data, calcolata sulla base del calendario Forex, nella quale le operazioni di
compravendita prevedono la consegna degli importi trattati (es. consegna USD
contro ricezione EUR) ed è in genere di 2 gg forex.
Variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono
essere accettate esplicitamente dal beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti
possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti,
palesemente si determina dalla documentazione stessa che il beneficiario ha
accettato le modifiche proposte.
Trasformazione di una divisa estera in altra divisa estera sulla base di un rapporto
di cambio.
Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del
credito il Beneficiario si aspetta che la Banca "onori" l'impegno tramite o il
pagamento a vista o l’accettazione di una tratta (draft) spiccata dal beneficiario che
poi pagherà -in forza di tale impegno- alla scadenza oppure si assuma un impegno
(non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso
di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a
ciò,“anticipa” salvo buon fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente
riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications,
società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni
tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni
bancarie.
valuta calcolata sulla base dei giorni riportati dal Calendario Forex, Calendario
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(ZF/000004390)
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Internazionale di trattazione delle diverse valute estere redatto dall’associazione
internazionale tra cambisti denominata Forex; tale associazione stabilisce le regole
del mercato, tra le quali la valuta differita di 48 ore sulla consegna delle valute
estere trattate.
Utilizzo
Si tratta dell'operazione con la quale il beneficiario, presentando i documenti
conformi ai termini del credito documentario, riceve la prestazione prevista.
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(ZF/000004390)
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