Crediti documentari import ed export

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Crediti documentari import ed export
Foglio informativo
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT ED EXPORT
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
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Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237
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Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272
Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: [email protected]
N° iscrizione Albo delle Banche: 5099
Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi
IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza:
_______________________________
Nome e cognome/Ragione sociale
_____________________________
Sede (indirizzo)
_____________________________
Telefono e e-mail
_______________________________
Iscrizione ad Albi o elenchi
_____________________________
Numero delibera iscrizione
Albo/elenco
_____________________________
Qualifica
CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI
L’operazione di Credito documentario (denominata anche Lettera di Credito – in sigla “LC”), consiste nell’assunzione di
un impegno irrevocabile da parte di una Banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci/servizi/prestazioni, a seguito del quale tale Banca effettuerà, o farà effettuare da
Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito,
accettazione di tratta, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in
favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci/servizi/prestazioni oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso Beneficiario, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla
spedizione delle merci (nel caso l’oggetto sia rappresentato da merci) o altri documenti (nel caso l’oggetto sia rappresentato da servizi o altre prestazioni) che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del Credito documentario.
Il Credito documentario può essere:
•
IMPORT: in tal caso il Cliente acquirente (Ordinante), per poter richiedere l’emissione di un Credito documentario, deve essere titolare di un conto corrente in essere presso la Banca, ed avere già ottenuto un’apposita linea di fido concessa dalla medesima Banca emittente, sul quale verrà addebitato l’importo pari al controvalore
dei documenti conformi presentati in utilizzo da parte del venditore (Beneficiario). Nell’esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore;
•
EXPORT: in tal caso il Cliente esportatore (Beneficiario) riceve dalla propria o da altra Banca (banca avvisante /
designata / negoziatrice) la notifica dell’apertura del Credito documentario emesso dalla banca dell’importatore.
Nel caso in cui la Banca del Beneficiario, su richiesta o autorizzazione della banca emittente, assuma anche il ruolo di
Banca confermante, tale impegno sarà autonomo ed irrevocabile e si aggiungerà a quello della banca emittente. Con la
conferma sarà la stessa Banca confermante ad esaminare i documenti e, se li riscontrerà conformi, ad adempiere alle
prestazioni previste dal Credito. La Banca che è richiesta di aggiungere la propria conferma, valuta l’affidamento Banca /
Paese in quanto assume un credito di firma per conto della banca emittente e risponde in proprio delle prestazioni nei
confronti del Beneficiario alle condizioni e nei termini indicati dal Credito documentario. Le Norme emanate dalla Camera
di Commercio Internazionale di Parigi definiscono espressamente gli impegni della Banca confermante.
In assenza di esplicita richiesta di conferma da parte della banca emittente, la Banca, su richiesta del Cliente Beneficiario, può aggiungere al Credito documentario export una Silent Confirmation od uno Star del Credere. Salvo diverse pattuizioni delle parti, generalmente, nella Silent Confirmation l’impegno della Banca copre il rischio commerciale (insolvenza della banca emittente), il rischio Paese (insolvenza del Paese di residenza della banca emittente), il rischio viaggio dei
documenti (smarrimento in transito dalla Banca alla banca emittente) ed il rischio documentale (di dichiarazione di non
conformità dei documenti da parte della banca emittente); nello Star del Credere, invece, l’impegno copre esclusivamente i rischi commerciale (insolvenza della banca emittente) e Paese (insolvenza del Paese di residenza della banca emittente) mentre restano a carico del Beneficiario l’eventuale rischio viaggio dei documenti (smarrimento in transito dalla
Banca alla banca emittente) ed il rischio documentale (di dichiarazione di non conformità dei documenti da parte della
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banca emittente). Indipendentemente dalla denominazione utilizzata, i termini e le condizioni di tali impegni sono determinati di volta in volta dalle parti (Banca e Beneficiario) sulla base delle variabili del caso (banca emittente, Paese di
residenza della banca emittente, ecc.).
Il Credito documentario export può essere oggetto di sconto pro-soluto. Lo sconto è il contratto con il quale la Banca,
previa deduzione degli interessi di sconto, anticipa al Cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso. Con lo sconto pro-soluto la Banca subentra al cedente nelle ragioni di credito verso
il debitore, per cui il cedente trasferisce al cessionario (Banca) anche il rischio dell’eventuale insolvenza del debitore e
del suo Paese, garantendo soltanto l’esistenza del credito stesso. Funzione peculiare per il Cliente è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del Credito, mediante la sua cessione alla Banca senza futura rivalsa nei suoi confronti.
Il ricavo ottenuto in sede di utilizzo di un Credito documentario export può essere, in tutto o in parte, ceduto dal Cliente
Beneficiario ad un terzo (generalmente un fornitore). Per fare ciò il Cliente Beneficiario dovrà conferire alla Banca un
apposito mandato irrevocabile a pagare a favore del terzo. La possibilità di cedere il ricavo di un credito documentario è
espressamente prevista dalle Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
N.B. Per l’eventuale esecuzione di tutte le operazioni di Silent Confirmation, Star del Credere, Sconto pro-soluto, Cessione del ricavo, la Banca avrà facoltà di avvalersi della collaborazione di altre banche o intermediari, con spese a carico
del cliente, al quale comunque saranno preventivamente comunicate.
Il Credito documentario è un’operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata
contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le Banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le Banche controllano la conformità formale, omettendo, quindi, valutazioni di merito. L’impegno proprio della Banca emittente solleva il
venditore dal rischio di insolvenza del compratore mentre l’eventuale impegno della Banca confermante solleva il venditore dal rischio insolvenza della banca emittente, dal rischio Paese e dal rischio documentale.
L’operazione di Credito documentario, quando il suo testo lo indica espressamente, è disciplinata da specifiche Norme
emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC). L’esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore.
Principali rischi:
Poiché il Credito documentario è strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della Banca
rispetto all’operazione commerciale sottostante – e poiché la condizione per onorare o negoziare il Credito è legata alla
sola valutazione della corrispondenza formale dei documenti presentati a quelli richiesti e non alla corrispondenza tra
quanto dichiarato e quanto spedito – il compratore sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di documenti risultati conformi ai termini del Credito per i quali la sua Banca (emittente) è, quindi, tenuta
a pagare o ad impegnarsi a pagare, e ad addebitarlo. Il venditore sopporta il rischio inverso di non ricevere la prestazione promessa dalla Banca designata e/o confermante o dalla Banca emittente per difetti di conformità della documentazione presentata rispetto a quanto richiesto dal credito, pur avendo fornito merce in linea con le pattuizioni contrattuali.
Naturalmente l’eventuale mancato pagamento da parte delle Banche non influisce sulla validità e sulla persistenza degli
obblighi delle parti derivanti dalla corretta esecuzione del contratto sottostante.
Le operazioni denominate in una moneta diversa dall’euro sono soggette al rischio della variazione del cambio, essendo
il tasso di cambio determinato al momento dell’utilizzo del Credito documentario e, quindi, non conoscibile al momento
della sua emissione.
Ove non sufficientemente conosciute, le Norme della Camera di Commercio Internazionale – che, se espressamente
richiamate nel testo del Credito documentario, disciplinano necessariamente le operazioni ed alle quali le Banche si attengono - comportano il rischio di esiti operativi inaspettati. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è
ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.iccitalia.org, Email: [email protected]).
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT
VOCI DI COSTO
Spese swift
Emissione
Modifica
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Commissione di emissione
(quando il credito è indicato con la clausola "tolleranza", la commissione viene calcolata sull'importo maggiorato da tale tolleranza)
Diritto fisso di modifica
Commissione di emissione in caso la modifica comporti la variazione di importo e/o scadenza
VALORE
Euro 40,00
2,00‰ mensile o frazione
minimo Euro 50,00
Euro 50,00
Minimo Euro 50,00
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Accettazione per
pagamenti differiti
Commissioni di
utilizzo
Pagamento
Commissione di accettazione
Commissioni di utilizzo con pagamento a vista e differito
2,50‰ al mese o frazione,
minimo Euro 25,00
3,00 ‰
minimo Euro 50,00
2,00 ‰
minimo Euro 4,00
Commissioni di servizio
Spese swift - pagamento differito
Euro 18,00
Spese swift - pagamento a vista
Euro 18,00
Spese per singola discrepanza sui documenti (a carico del beneficiario, se non pattuito diversamente)
Spread su cambio*
Euro 50,00 o controvalore
nella divisa del credito
0,20% su tutte le divise
* Il cambio è letto dai listini Telekurs con un aggiornamento periodico durante la giornata
Commissione di
mancato utilizzo
Commissione di mancato utilizzo
(si calcola in caso di mancanza di presentazione di documenti in
utilizzo del credito. Non viene applicato in caso di importo residuo
pari o inferiore al 10% del valore del credito comprensivo di eventuali clausole “tolleranza” previste dal credito.)
1,50‰
minimo Euro 25,00
Valute
Valuta di addebito ordinante c/c Italia
data esecuzione
Valuta di addebito ordinante c/finanziamenti
data esecuzione
Valuta di addebito ordinante c/estero
data esecuzione
CREDITI DOCUMENTARI EXPORT
VOCI DI COSTO
VALORE
Notifica/registrazione
Diritto fisso di notifica/registrazione crediti export, a cui si aggiungono eventuali spese reclamate da altra banca
Euro 50,00
Modifica
Diritto di modifica crediti, a cui si aggiungono eventuali spese
reclamate da altra banca
Euro 50,00
Conferma
Commissione di Conferma/Accettazione
Calcolata caso per caso in
percentuale
sull’importo
del credito documentario
in relazione a:
rating banca emittente,
rischio paese emittente,
durata dell'operazione
minimo Euro 100,00
Mancato utilizzo
Commissione di mancato utilizzo
(si calcola quando in mancanza di presentazione di documenti
in utilizzo del credito ed al campo di utilizzo sono indicate
“CRCento” o “qualsiasi banca”. Non viene applicata in caso di
importo residuo pari o inferiore al 10% del valore del credito
comprensivo di eventuali clausole “tolleranza” previste dal credito.)
Commissione di utilizzo crediti documentari Export
3,00‰
minimo Euro 50,00
Commissione di servizio
2,00 ‰
minimo Euro 4,00
Incasso
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1,50‰
minimo Euro 25,00
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Spese gestione pratica per credito documentario
Spread su cambio*
* Il cambio è letto dai listini Telekurs con un aggiornamento periodico durante la giornata
Conferma di crediti
documentari
Cessione del Ricavo
Sconto pro-soluto
Euro 50,00
0,20 % su tutte le divise
Spese applicate da terze banche
Recupero integrale
Spese (indipendentemente dal numero dei mandati)
Spese applicate da terze banche
Euro 150,00
Recupero integrale
Valute
Valuta di accredito operazioni in euro
Valuta data ricezione
fondi + 1 giorno lavorativo
Valuta di accredito operazioni in divisa
2 giorni lavorativi dalla
data contabile
Altre Spese
Spese swift di sollecito/richieste d’esito/interventi/chiarimenti, se richiesti dal Cliente e non
previsti dalla prassi operativa
Euro 18,00
Spese su emissione dichiarazioni, liberatorie a favore di spedizionieri doganali o altro
Euro 50,00
Apposizione girata su Polizza di Carico
Euro 50,00
Spese e commissioni di rimborso trattenute da Banca Estera
Recupero integrale
Rimborso spese di spedizione plichi e corriere DHL peso fino a 500 grammi
(per spedizioni fuori dallo Stato italiano)
Euro 20,00 più reclamate
come da tariffe DHL
Rimborso spese di spedizione plichi e corriere SDA peso fino a 500 grammi
(per spedizioni all’interno dello Stato italiano
Euro 15,00 più reclamate
come da tariffe SDA
Recupero nella misura
vigente
Imposte e tasse
Spese per invio comunicazioni
Spese per invio comunicazioni periodiche
Euro 0,70
Spese per invio comunicazioni periodiche a mezzo posta elettronica
Euro 0,00
Spese per invio comunicazioni periodiche Internet Banking, se attivato
Euro 0,00
RECESSO E RECLAMI
Recesso
Ciascuna delle parti potrà recedere da questo contratto in qualsiasi momento, senza alcuna spesa o penalità, dandone comunicazione all’altra per mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC), con un
preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvo che sussista giusta causa. Tutte le operazioni in corso alla data
dell’invio della comunicazione di recesso dovranno essere comunque concluse con le modalità previste da questo
contratto, o in base agli altri eventuali accordi intervenuti tra le parti
Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1.
2.
Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria, raccomandata A.R.,
posta elettronica certificata, fax, e-mail all’indirizzo [email protected] o consegna manuale diretta al personale
(che dovrà rilasciare al cliente ricevuta datata e firmata). L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.
Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro
Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore
ad Euro 100.000 (centomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di categoria. Il
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Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile anche
presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una copia del
ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. L'ABF adotterà
una decisione nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni
della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali controdeduzioni. Il suddetto
termine di sessanta giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro
20,00 per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa
all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all’ABF esonera il Cliente
dall’obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010,
n.28) nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all’autorità giudiziaria.
3. In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma
congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie
e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il
Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o
chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È
fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria,
l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel
caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio
di Cento SPA
LEGENDA
Banca emittente
Si tratta della Banca che, su richiesta dell’Ordinante, emette il Credito documentario e si assume, nei confronti del Beneficiario, l’impegno autonomo ed irrevocabile in esso previsto.
Banca avvisante
Si tratta della Banca che avvisa il Credito al Beneficiario su richiesta della
banca emittente.
Banca designata
Si tratta della Banca presso la quale il Credito documentario è utilizzabile
ovvero qualsiasi banca nel caso di un Credito utilizzabile presso qualsiasi
banca.
Banca confermante
Si tratta della Banca che aggiunge la propria conferma ad un Credito su
autorizzazione o richiesta della banca emittente.
Camera di Commercio Internazionale
di Parigi (ICC)
Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori
dell’attività economica mondiale, che ha come scopo l’agevolazione dei
commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo
normativo di riferimento denominato “Norme ed Usi Uniformi relativi ai
Crediti documentari” (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario. Oltre alle NUU la Camera di Commercio Internazionale ha predisposto anche una pubblicazione per
l’esame dei documenti nei Crediti documentari, denominata “Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU)”.
Cessione del ricavo
Il Beneficiario di un Credito documentario, anche se denominato non trasferibile, può cedere, in tutto o in parte, ad un terzo il ricavo dello stesso.
La cessione del ricavo non comporta la cessione del diritto di utilizzare il
Credito. La possibilità di cedere il ricavo di un credito documentario è espressamente prevista dalle Norme emanate dalla Camera di Commercio
Internazionale di Parigi.
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Conferma
Trattasi dell’impegno aggiunto dalla Banca o da altra banca, diversa dalla
banca emittente, su richiesta od autorizzazione della banca emittente espressamente prevista nel testo di emissione o di modifica del Credito,
conformemente alle istruzioni ricevute dall’Ordinante, in base al quale la
Banca od altra banca si impegnano, direttamente nei confronti del Beneficiario ed autonomamente rispetto all’impegno assunto dalla banca emittente, ad onorare o a negoziare una presentazione in regola dei documenti presentati ad utilizzo del Credito.
Crediti Documentari all’importazione o
Crediti documentari Italia (acquisto)
Crediti documentari emessi a supporto di operazioni di importazione di
merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari emessi quale forma di pagamento per operazioni di compravendita nazionali.
Crediti Documentari all’esportazione o
Crediti documentari Italia (vendita)
Crediti documentari emessi a supporto di operazioni di esportazione di
merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari ricevuti quale forma di pagamento per operazioni di compravendita nazionali.
Documenti
Si intendono esclusivamente i Documenti espressamente richiesti dal
Credito da presentare alla banca per l’utilizzo nei termini prescritti dal
Credito stesso. Solamente tali Documenti saranno sottoposti all’esame da
parte della banca al fine della loro accettazione o del loro rifiuto. Un documento presentato ma non richiesto dal Credito non sarà preso in considerazione e potrà essere restituito al presentatore.
Emissione / Apertura
È l’evento della emissione del Credito documentario e cioè della assunzione, da parte della Banca emittente, dell’impegno a fornire la prevista
prestazione economica al Beneficiario, su istruzioni dell’Ordinante, alle
condizioni indicate da quest’ultimo, e inserite nel Credito, alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista.
Modifica
Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito
documentario con il quale una delle parti coinvolte richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito originario. Perché
il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata da tutte le parti coinvolte, o con specifica comunicazione,
o, per il solo Beneficiario, con presentazione di documenti che ne tengano
conto.
Negoziare
Negoziare significa acquistare da parte della Banca designata tratte (spiccate su una banca diversa dalla banca designata) e/o documenti, a fronte
di una presentazione conforme, sia anticipando i fondi al Beneficiario sia
concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il
rimborso è dovuto alla Banca designata.
Onorare
Onorare significa:
Prestazione prevista dal Credito
Sconto pro-soluto del Credito documentario
Silent Confirmation
d’iniziativa)
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(o
Conferma
-
pagare a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista;
-
accettare una tratta spiccata dal Beneficiario e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione.
assumere un impegno di pagamento differito e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per pagamento differito;
È la modalità di utilizzo del Credito indicata nello stesso. A seguito di presentazione di documenti che risultino conformi ai termini ed alle condizioni
del Credito, il Beneficiario ha diritto alla prestazione prevista nello stesso.
Può trattarsi di pagamento a vista, di pagamento a scadenza (indicata nel
Credito) o di accettazione, da parte della Banca, di tratta a scadenza spiccata dal Beneficiario oppure di negoziazione.
Lo sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione degli interessi di sconto, anticipa al Cliente l’importo di un credito verso terzi non
ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso. Lo sconto consente all’esportatore di incassare anticipatamente il valore di una fornitura con pagamento differito trasferendo alla Banca cessionaria i rischi di
insolvenza legati al debitore, al garante oltre a quelli politici legati alla situazione economica del Paese estero del debitore.
Si tratta dell’impegno aggiunto dalla Banca in assenza di richiesta od autorizzazione di conferma da parte della banca emittente e su richiesta del
Beneficiario del Credito. Salvo diverse pattuizioni delle parti, generalmenpagina 6 di 7
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te, nella Silent Confirmation l’impegno copre i rischi di: a) insolvenza della
banca emittente; b) insolvenza del Paese di residenza della banca emittente; c) viaggio dei documenti (smarrimento in transito dalla Banca alla
banca emittente); d) rifiuto dei documenti da parte della banca emittente a
fronte di documenti giudicati conformi dalla Banca confermante. I termini e
le condizioni dell’impegno aggiunto dalla Banca con la Silent Confirmation
sono determinati di volta in volta dalle parti (Banca e Beneficiario), indipendentemente dalla denominazione utilizzata.
Star del Credere
Si tratta dell’impegno aggiunto dalla Banca in assenza di richiesta od autorizzazione di conferma da parte della banca emittente e su richiesta del
Beneficiario del Credito. Salvo diverse pattuizioni delle parti, generalmente, nello Star del Credere l’impegno copre esclusivamente i rischi di: a) insolvenza della banca emittente e b) insolvenza del Paese di residenza
della banca emittente. Rimangono invece a carico del Beneficiario
l’eventuale rischio viaggio dei documenti (smarrimento in transito dalla
Banca alla banca emittente) ed il rischio di rifiuto dei documenti da parte
della banca emittente. I termini e le condizioni dell’impegno aggiunto dalla
Banca con lo Star del Credere sono determinati di volta in volta dalle parti
(Banca e Beneficiario), indipendentemente dalla denominazione utilizzata.
Trasferimento del Credito documentario
I Crediti documentari denominati trasferibili prevedono la facoltà per il Beneficiario di trasferire i diritti rivenienti dal Credito documentario stesso ad
un secondo beneficiario.
Il trasferimento può essere anche solo parziale e deve rispettare le condizioni previste dalle Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC).
Utilizzo
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È il momento in cui il Beneficiario presenta alla banca designata e/o confermante e/o emittente la documentazione prevista dal Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione promessa. A seguito
dell’accertamento della conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni previste dal Credito la Banca tenuta alla prestazione eseguirà la prestazione promessa. In caso di presentazione non conforme ai termini ed
alle condizioni previste dal Credito la Banca avvertirà il presentatore del
rifiuto e dei motivi dello stesso senza eseguire la prestazione promessa e
mantenendo i documenti a disposizione del presentatore.
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