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INSEGNAMENTO DI
DIRITTO DELL’ECONOMIA
LEZIONE XI
“LA TUTELA PUBBLICA DEL CONSUMATORE E
DELL’UTENTE”
PROF.SSA MARIA ROSARIA NADDEO
Diritto dell’Economia
Lezione XI
Indice
1 La nozione giuridica di consumatore ----------------------------------------------------------------- 3 2 Il Sistema Qualità ---------------------------------------------------------------------------------------- 5 3 Il marchio CE --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 4 L’utente di servizi pubblici --------------------------------------------------------------------------- 11 5 Il contratto di utenza pubblica ----------------------------------------------------------------------- 14 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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1 La nozione giuridica di consumatore
Per molto tempo la parola consumatore è stata adoperata senza darne una definizione,
utilizzato come sinonimo di acquirente, di contraente “ più debole”, di danneggiato, di consumatore
finale,cioè di fruitore individuale e personale.
L’attenzione del legislatore si è soffermata dapprima sui prodotti oggetto del rapporto di
consumo instauratosi tra produttore e fruitore del bene o del servizio. Ne è conseguita la
configurazione del consumatore quale parte del negozio giuridico, teso allo scambio dell’unità di
merce, che venga protetto nella scelta e nello svolgimento del rapporto commerciale da danni
patrimoniali o personali dipendenti dalla sua condizione di oggettivo svantaggio nella
contrattazione, anche per le insufficienti cognizioni tecniche possedute in ordine all’oggetto del
contratto.
Dall’art. 2 della Legge 30 luglio 1998 n° 281 si desume l’unica definizione generale di
consumatore, descritto come la persona fisica che acquista beni per scopi diversi dall’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Pertanto da tale definizione vengono escluse
le persone giuridiche e gli enti associativi e comunque tutti i soggetti che agiscono per fini
professionali o imprenditoriali.
La presunzione generale non conferisce tuttavia al consumatore un vero e proprio status ,
poiché le varie relazioni di consumo connotano una serie di situazioni occasionali ripetute e non
l’inserimento
permanente in una comunità categoriale organizzata, quella dei consumatori,
nonostante la presenza di associazioni volontarie di tale tenore, riunite per gruppi di diversa
ispirazione ( Adiconsum, Lega Consumatori, Altroconsumo, ecc. ) nel CNCU – Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – previsto dall’art. 4 della Legge 281/98.
Gli strumenti protettivi per il consumatore consistono in obblighi informativi di chiarezza e
veridicità, nel rimedio del “ ripensamento “ ( esercizio del diritto di recesso, in eccezione al
principio vincolativo di cui all’art. 1372 c.c. ), nella sanzionabilità di alcune clausole vessatorie, nel
divieto di pubblicità ingannevole.
Si delinea così un diritto comunitario uniforme a tutela del consumatore, fondatoi su una
vera e propria politica comunitaria di difesa ( Titolo XIV del Trattato di Maastricht ) della salute,
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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della sicurezza e degli interessi economici dei cittadini dell’Unione ed attuato mediante diversi
decreti legislativi di recepimento di direttive della CE tra il 1998 e il 2006.
La protezione del consumatore ha visto impegnata l’UE anche in casi particolari di sicurezza
e qualità dei prodotti immessi sul mercato : è il caso del settore alimentare , dove è stato reso
obbligatorio per l’imprenditore l’adozione di un protocollo programmato di autocontrollo dei
processi produttivi di alimenti, predisponendo metodi e criteri da rispettare.
Ne 2002 è stata istituita l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ( AESA : con sede
in Italia , a Parma ), con funzioni di sorveglianza tecnico-scientifica della filiera alimentare di
prevenzione dei rischi derivanti dalla commercializzazione di prodotti dannosi e dell’accrescimento
della diffusione di informazioni sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti.
Le norme più recenti curano in particolare i requisiti con l’etichettatura e col percorso di
provenienza della merce commestibile, imponendo all’imprenditore di indicare sulla confezione
notizie sull’origine e sul tipo di prodotto, sugli in gradienti e sul livello di qualità.
Il diritto all’informazione esatta , alla pubblicità corretta e alla qualità sicura vanno a
costituire la tutela preventiva del consumatore, nel cui ambito rientra la disciplina del c.d. Sistema
Qualità.
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2 Il Sistema Qualità
Negli ultimi anni la gestione della c.d. “ Qualità Totale “ del prodotto si è rivelata essere la
più nuova strategia che ha consentito il successo di molte imprese ad operatività mondiale nel
contesto internazionale. Il termine “ Sistema Qualità “ si riferisce ad un prodotto immune da difetti
non solo perché è sicuro, ma anche perché è affidabile al massimo e perché è adeguatamente
assistito da garanzie.
Il procedimento di garanzia della qualità totale è quindi complesso e costoso e merita di
essere reso noto all’acquirente perché lo apprezzi nelle sue scelte di acquisto.
Solo a partire dagli anni ’90, gli Stati Uniti, l’Europa , e perciò anche l’Italia hanno
cominciato ad investire maggiormente nella strategia della qualità, vista come passaggio obbligato
verso l’incremento della propria competitività.
Negli stessi anni il sistema della qualità, ormai consolidato nelle imprese industriali, tende a
svilupparsi anche nelle imprese di servizi, non solo quelle erogatrici di servizi pubblici, ma anche
quelle fornitrici di servizi privati.
Nonostante la legge del 1998 sulla tutela del consumatore e dell’utente sostenga che il diritto
alla qualità e sicurezza è un diritto fondamentale dei consumatori, , molto deve essere ancora fatto
affinché tale diritto venga pienamente attuato.
Il termine “Sistema della Qualità “ corrisponde alla traduzione italiana di quello che gli
anglosassoni definiscono “ Total Quality Management” ( TQM ) . Esso si fonda su norme tecniche
e sulla certificazione di qualità.
Per norme tecniche intendiamo delle regole cogenti di tipo tecnico , il cui contenuto riflette i
dettati di una scienza e di una tecnologia.
Queste norme tecniche vengono emanate a seguito di uno specifico procedimento di
normazione di stampo privatistico e sono volte a sancire dei parametri di valutazione della qualità, o
, più in generale , delle caratteristiche di determinati beni. Esse definiscono le connotazioni
distintive dal punto di vista tecnico che deve avere il prodotto per essere considerato di qualità, i
caratteri che deve possedere per poter essere considerato sicuro, i metodi di prova a cui deve essere
sottoposto per assicurare buoni risultati in termini qualitativi e così via . Il prodotto che sarà
giudicato conforme a tutte queste norme tecniche possederà la “ Certificazione di Qualità “.
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Nell’ambito delle norme tecniche del settore elaborate dall’ISO, recepite a livello
comunitario dal CEN e a livello nazionale dall’UNI, rilevano in particolare quelle appartenenti alla
famiglia UNI EN ISO 9000 ; si parla di norme tecniche armonizzate , proprio perché grazie a questo
meccanismo sono comuni a tutti gli Stati membri e non solo ad essi . Si tratta di norme
assolutamente generali , che possono quindi venire applicate a tutti i settori merceologici, sia alle
realtà produttive che alle società di servizi in genere.
Ora, ogni imprenditore può decidere liberamente e volontariamente – senza alcun tipo di
obbligo – di conformarsi a queste norme tecniche, volte ad assicurare la qualità dei suoi prodotti o
servizi, vale a dire che può decidere spontaneamente di ottenere la certificazione di qualità.
La certificazione di qualità è il risultato di un’attività che ha come oggetto l’attribuzione di
una classificazione qualitativa, con effetti generali, ad un determinato prodotto o ad una determinata
attività.
Questa certificazione non la può rilasciare chiunque, né l’imprenditore può autocertificarla,
altrimenti il sistema entrerebbe facilmente in crisi di credibilità.
La certificazione può essere rilasciata soltanto da un soggetto indipendente di certificazione,
il quale , a sua volta, deve essere preventivamente accreditato, cioè riconosciuto come tale, secondo
determinate norme ( UNI CEI EN 45.000, UNI CEI 70000, a seconda dei settori ), da parte di un
ente riconosciuto a livello nazionale e precisamente, per l’Italia, il SINCERT ( Sistema Nazionale di
Accreditamento degli Organismi di Certificazione ).
L’accreditamento indica che vi è stato il riconoscimento formale da parte del SINCERT che
quel determinato organismo che intende fare da certificatore è dotato di strutture, di mezzi e di
capacità tecniche per assolvere il compito di certificazione, per cui tutti i requisiti richiesti da
specifiche norme che disciplinano il rilascio di certificazione sono sussistenti in capo ad esso.
Gli organismi di certificazione possono essere associazioni private o soggetti pubblici. Vi
sono organismi accreditati per la certificazione dei singoli prodotti ed organismi accreditati per la
certificazione dei sistemi qualità cioè dell’intera organizzazione aziendale.
Benché l’adesione al Sistema Qualità abbia impulso su base volontaria, risulta spesso
motivato da considerazioni economiche, quali la necessità di divenire più competitivi e l’intento di
sostenere al meglio i prodotti, mediante la funzione promozionale svolta dagli organismi del settore
di appartenenza.
La certificazione viene richiesta dalle amministrazioni pubbliche nelle gare per
l’affidamento di forniture, lavori o servizi.
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A seguito della scelta aziendale di adottare il Sistema Qualità, viene instaurata la fase di
verifica, durante la quale il certificatore valuta la conformità delle procedure produttive alle norme
tecniche o comunque al modello adottato secondo il manuale aziendale della qualità. Questa
procedura si applica sia al momento iniziale quando si deve accertare per la prima volta la
sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio della certificazione, sia negli anni a seguire,
dovendosi infatti periodicamente accertare la continuità nel tempo dell’originaria conformità.
Questa conformità formale, che non coincide con la qualità intrinseca o con l’eccellenza del
prodotto o del processo, è solitamente imposta all’imprenditore dal committente in forza di una
prassi diffusa tra affidanti e imprese fornitrici di richiedere nel contratto una certificazione
di
qualità dei prodotti e servizi forniti.
La committenza ha infatti bisogno di sapere a priori , al momento della stipula del contratto,
quali saranno le caratteristiche fondamentali dei processi produttivi e delle merci finite e del
funzionamento dell’organizzazione aziendale. Pertanto questa qualità, anche quando viene
certificata, è specificamente orientata ai rapporti f ra imprese, mentre i consumatori ne rimangono
sostanzialmente estranei.
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3 Il marchio CE
La normazione tecnica e la certificazione di qualità vengono usate dalle autorità europee
allo scopo di armonizzare i diversi mercati nazionali al fine di superare gli ostacoli tecnici alla
libera circolazione dei prodotti.
In passato,infatti, la realizzazione di una completa liberalizzazione degli scambi tra
Paesi membri era ostacolata dall’esistenza nei vari Paesi di regole non uniformi rappresentate sia da
norme volontarie, benché universalmente adoperate nei rapporti tra clienti e fornitori, sia da regole
tecniche obbligatorie, in quanto promananti dalle autorità amministrative preposte alla sicurezza dei
prodotti.
Di conseguenza, poteva verificarsi che il medesimo prodotto, potenzialmente pericoloso
o dannoso, potesse essere commercializzato in uno Stato membro – perché conforme ai requisiti
tecnici richiesti – contrariamente a quanto accadeva in un altro Paese membro dove vigeva una
regola diversa.
Tale situazione comportava il perdurare di comportamenti incompatibili col mercato
unico.
A questo scopo le istituzioni europee hanno deciso di impiegare lo strumento delle
direttive di prodotto. Trattasi di direttive monotematiche che, di volta in volta, riguardano un
singolo bene : giocattoli, apparecchi a gas, ascensori, ecc.
Attraverso queste discipline unitarie per singolo prodotto, che mirano a garantire livelli
minimi di sicurezza e standards di qualità dei prodotti, si impone agli Stati membri l’adeguamento
costante dei prodotti
nazionali ai dettami europei, realizzando così l’armonizzazione delle
legislazioni nazionali, delle norme tecniche e delle procedure di certificazione del prodotto.
Le direttive comunitarie non contengono una disciplina delle caratteristiche del prodotto
dettagliata e completa, ma fissa solo i requisiti essenziali che devono essere necessariamente
posseduti dai prodotti per poter circolare liberamente nel mercato unico. Per rendere effettivo il
riconoscimento reciproco della qualità dei prodotti e rimuovere ogni ostacolo al commercio
infracomunitario , la normativa europea prevede inoltre l’utilizzo di un marchio comunitario
denominato marchio CE ( Conformitè Europèenne ), che ha la funzione di certificare la qualità del
prodotto rispetto ad una certa direttiva, oltre che di approvare il sistema di accreditamento dei
laboratori di prova e degli organismi di certificazione.
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Per i prodotti sottoposti al marchio CE, la valutazione della conformità dei prodotti alla
normativa europea spetta ad una particolare categoria di organismi certificatori, chiamati organismi
notificati. Tali enti inseriti in un apposito elenco debitamente pubblicizzato, rilasciano al produttore
certificazioni di qualità valide sull’intero mercato europeo.
Se la valutazione dell’organismo notificato dà esito positivo,il fabbricante è legittimato
ad apporre su ciascun prodotto la marchiatura CE ; mediante l’apposizione del marchio il produttore
o il suo rappresentante legale dichiarano che la conformità del proprio prodotto rispetto ai requisiti
essenziali è stata certificata. Talvolta detto marchio è solo apparentemente esposto perché è
contraffatto, recando la sottoscrittura China Esport ( CE).
Se il prodotto , per le sue caratteristiche rientra nell’ambito di una direttiva di prodotto,
può essere commercializzato solo se munito del marchio CE , il quale attesta al pubblico la
conformità del bene alle disposizioni di legge in tema di sicurezza .
Riassumendo : il marchio CE può essere apposto dal produttore solo se in possesso
della certificazione di validità rilasciata a monte da un organismo notificato. In mancanza, il
marchio CE risulterà illegittimamente apposto, con conseguente responsabilità dell’imprenditore.
Qualche volta, la normativa impone che l’immissione del prodotto sul mercato, debba
essere preceduta oltre che dalla marcatura CE , anche da una autodichiarazione di conformità CE
rilasciata direttamente dal produttore. Questa documentazione non è però destinata al consumatore,
ma rileva ai soli fini del controllo pubblico, dovendo essere mostrata dall’imprenditore alle autorità
amministrative competenti per l’esecuzione di ispezioni e verifiche. Solo talvolta le leggi attuative
delle direttive europee prevedono che le dichiarazioni di conformità debbano essere consegnate al
consumatore al momento della vendita del prodotto : ciò significa che tali documenti possono
svolgere un’ulteriore funzione di informazione a favore del consumatore. Questo avviene , di solito,
per i beni particolarmente pericolosi, come nel caso degli apparecchi a gas.
Generalmente, le direttive e le leggi interne di recepimento, stabiliscono che i prodotti
muniti illegittimamente del marchio CE devono essere ritirati dal mercato. I controlli sui prodotti
non sono meramente formali, dato che i controllori non si limitano a verificare il possesso della
certificazione che abilita all’apposizione del marchio, ma hanno il potere di accertare se il prodotto
legittimamente marchiato sia in concreto pericoloso per la sicurezza e la salute dei consumatori.
In tal caso possono essere ritirati ovvero può esserne vietata la commercializzazione
con conseguente loro distruzione, oppure può ritenersi sufficiente ai fini della commercializzazione
ordinarne l’adeguamento alle regole di sicurezza. Quindi l’autorità amministrativa può disporre
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verifiche sui prodotti immessi sul mercato, il ritiro dal mercato o l’adeguamento dei prodotti
pericolosi.
Il marchio CE si può definire un marchio obbligatorio di legittimità,ossia di conformità
alla legge del prodotto.
Un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato
membro in cui il prodotto stesso è commercializzato, anche con riferimento ai requisiti cui deve
rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
Altro settore di notevole interesse è quello ambientale , nel quale dal 1992 sono stati
introdotti meccanismi di prevenzione ecologica ( quali l’Ecoaudit, il marchio di risparmio
energetico, ecc. ) consistenti in un sistema europeo di certificazione di compatibilità con
l’ecosistema, il più noto dei quali opera mediante l’assegnazione di un marchio ( rappresentato da
una margherita avente a corolla 12 stelle con al centro una E ), denominato ECOLABEL, che
contrassegna , con un simbolo di garanzia qualitativa, la minimizzazione dell’impatto ambientale (
environment – friendly ) dell’intero ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento terminale , di un
certo prodotto.
Le piccole e medie imprese si avvalgono, volontariamente, di altri tipi di certificazione
ambientale europea, quali l’ EMAS ( Environmental Management Audit Scheme ), istituito con Reg.
CEE 1863/93 e aggiornato con Reg. CE 761/2001, che rilascia tale documento convalidato per
l’Italia dall’APAT ( Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici ).
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4 L’utente di servizi pubblici
Il termine utente indica colui che fruisce di unità di servizi, i quali sono prestazioni di
attività, distinte dalle prestazioni che si sostanziano nella fornitura di beni.
L’utente è dunque il cliente dell’erogatore di un servizio, con cui abbia concluso un
contratto di prestazione o di somministrazione.
Se L’utente acquista il servizio per uso proprio si definisce utente-consumatore e la sua
figura viene tutelata sia dalla legge 281/1998 che dalla disciplina codicistica inerente le clausole
vessatorie.
Il servizio pubblico è un’attività qualificabile come servizio di pubblica utilità e di
pubblico interesse per la collettività, in quanto connesso ad esigenze di benessere e di sviluppo
socio-economico della comunità di riferimento.
Tutte le prestazioni di servizi consentono di soddisfare bisogni essenziali della persona
umana, arrecando utilità al pubblico dei fruitori.
Per espressa previsione di legge, l’imprenditore pubblico o privato deve erogare il
servizio nel rispetto del principio di imparzialità, il quale si traduce in una serie di obblighi a carico
del gestore, come quello di esercizio – ovvero obbligo di erogare il servizio in ogni zona di
competenza – e quello tariffario, i quali sono strumentali alla realizzazione dei principi di
continuità, regolarità, capacità e qualità.
Poiché l’attività d’impresa deve essere conformata dall’esterno a questi scopi sociali, il
soggetto pubblico gestore o quello vigilante azionano il c.d. potere di regolazione.
Le autorità pubbliche esercitano dei poteri volti a garantire la disponibilità dei servizi a
quelle condizioni predeterminate dagli atti normativi. Si deve tener conto che settori come gas,
energia elettrica, trasporti ferrati e telecomunicazioni sono caratterizzati da barriere di tipo naturale,
rappresentate , ad esempio, dalla sussistenza di una rete di trasmissione, indispensabile per
l’erogazione dei servizi ma non duplicabile a favore di un nuovo entrante. Pertanto risulta
estremamente difficile assicurare la compresenza nel mercato di una pluralità di operatori in
concorrenza.
La legge fondamentale in materia di regolazione economica dei servizi di pubblica
utilità è la 481/95, la quale contiene principi generali applicabili ai settori energia, gas e
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telecomunicazioni, cui sono preposte, quali autorità di regolazione, rispettivamente l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Secondo la suddetta legge il rapporto tra erogatore e utente deve essere trasparente, cioè
esercitato in modo che se ne possano conoscere e controllare i costi, le componenti e le condizioni ;
deve essere egualitario, al fine di evitare discriminazioni tra gli utenti, ad esempio soddisfacendo
anche gli interessi di consumatori marginali quali gli anziani e i disabili ( introducendo tariffe
diversificate per i meno abbienti ) ; completo, in modo che siano soddisfatte le esigenze ragionevoli
degli utenti, intendendo per utente ragionevole l’utente medio, cioè di medie esigenze.
Il servizio deve essere, inoltre, socialmente non dannoso al fine di evitare le
conseguenze negative, cioè i danni all’ambiente, alla sicurezza degli impianti, alla salute degli
addetti , dei fruitori e degli altri cittadini.
Il servizio deve essere equilibrato nel senso che il prezzo, ovvero la tariffa
onnicomprensiva, deve essere commisurata all’andamento del mercato, in conformità alle finalità
indicate nella norma, fra cui rientra l’interesse sociale soddisfatto mediante l’erogazione. Il servizio
deve essere corretto in modo che, qualora l’esercente non osservi le clausole contrattuali o non
eroghi il servizio secondo i livelli di qualità prefissata, l’autorità pubblica possa determinare casi di
indennizzo automatico a carico del soggetto erogatore del servizio nei confronti dell’utente.
L’indennizzo si dica automatico poiché si configura come un obbligo da parte
dell’erogatore di versare immediatamente all’utente una somma di denaro – a suo tempo prestabilita
nel contratto – a titolo di risarcimento del danno arrecatogli ogni qualvolta sia stata violata una delle
regole di erogazione stabilite nel regolamento negoziale ; ciò a prescindere da qualsiasi inere
probatorio a carico dell’utente in ordine all’avvenuto danno e alla sua quantificazione e fatta salva
l’eventuale possibilità per quest’ultimo di avanzare un’ulteriore richiesta risarcitoria per l’ipotesi in
cui riesca a dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto a quello liquidato forfetariamente.
Estrema rilevanza viene attribuita dal legislatore alla qualità del servizio, il quale deve
corrispondere ai livelli di qualità , ripartiti per settori e tipi di prestazioni, definiti con l’ausilio dei
rappresentanti degli utenti e dei consumatori. Le Autorità garanti emanano delle direttive sui livelli
di qualità dei servizi che costituiscono modifica o integrazione delle condizioni generali di contratto
contenute nel Regolamento di servizio predisposto dall’erogatore stesso.
In questo modo l’utente gode di una tutela procedimentale, in quanto gli stessi
rappresentanti degli utenti hanno, per espressa disposizione di legge, la facoltà di partecipare al
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procedimento di formazione degli atti generali dell’Autorità relativi agli aspetti qualitativi del
servizio.
Altra precisazione a cui devono sottostare i gestori è quella di garantire che il servizio
sia informato ; in forza di ciò gli utenti devono avere accesso agli uffici, sollecita risposta ai
reclami, possibilità di istituire un rapporto con l’erogatore, teso ad avere una risposta sollecita anche
ai quesiti interpretativi della documentazione in possesso dell’utente.
Le Autorità garanti possono controllare lo svolgimento dei servizi con poteri di
accesso , di ispezione, di acquisizione della documentazione e delle informazioni utili ed irrogare
sanzioni.
Se i gestori non ottemperano ai provvedimenti delle Autorità, non soddisfacendo le
richieste istruttorie o fornendo informazioni e documenti non veritieri, sono passibili di sanzioni
pecuniarie fino ad un massimo di 150 milioni di euro. Nei casi più gravi le Autorità possono
disporre
la sospensione dell’attività del gestore fino a sei mesi oppure proporre al Ministro
competente la revoca del titolo abilitativi in base al quale il servizio stesso è erogato.
Alle Autorità spettano anche poteri inibitori, consistenti nella facoltà di ordinare la
cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, cui è correlato l’obbligo di
corresponsione di un indennizzo per il caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali o di
erogazione del servizio a livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti.
In caso di controversie tra utenti e gestori, le Autorità di settore possono assumere
un’iniziativa di conciliazione o di arbitrato, talvolta in seconda istanza. Viene attribuito alle
Autorità il potere di prevedere i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano
essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le Camere di
Commercio. Nel corso di tali procedure di conciliazione o di arbitrato, le Autorità di garanzia
possono adottare provvedimenti temporanei diretti a garantire l’erogazione del servizio o a far
cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
La possibilità riconosciuta agli utenti, singoli o associati, di adire l’Autorità, non
rappresenta uno strumento di tutela vero e proprio, visto che le Autorità indipendenti agiscono
sempre di ufficio, non avendo alcun obbligo di provvedere a seguito della segnalazione inoltrata dal
privato.
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Per contratto di utenza pubblica si intende una speciale categoria negoziale, rientrante
nei contratti aventi ad oggetto l’erogazione di servizi, che si perfeziona mediante una
manifestazione di volontà da parte dell’utente uti singulus, volta ad instaurare un continuativo
rapporto di utenza con l’erogatore pubblico o privato di un’attività definibile quale servizio
pubblico essenziale.
Nell’ambito dei servizi pubblici si deve però fare una distinzione a seconda che si tratti
di prestazione di servizi di tipo commerciale e industriale gestite in forma imprenditoriale e servizi
sociali gestiti in forma amministrativa, come ad esempio il servizio sanitario o il servizio scolastico.
Nel contratto di utenza pubblica il regolamento degli interessi non viene lasciato
all’autonomia contrattuale delle parti , bensì è regolato da soggetti pubblici, a causa della
particolarità degli interessi facenti capo alla prestazione che l’erogatore è tenuto per contratto a
svolgere.
Spesso ci troviamo di fronte ad un’impresa monopolistica che gode di una posizione di
supremazia , a cui corrisponde una restrizione della libertà negoziale e di scelta del contraentecliente, la cui domanda non ha alternative. Siccome le condizioni generali del contratto sono poste
unilateralmente dall’erogatore del servizio, può accadere che dette clausole non osservino la parità
di trattamento tra i contraenti.
Per quanto riguarda i servizi pubblici locali esistono ancora alcune realtà di monopoli
legali ( es. l’acqua ), spesso regolamentati mediante concessione.
Se la violazione dell’obbligo a contrarre è posta in essere da un monopolista di fatto,
l’utente potrebbe trovare tutela grazie alla legge del 1990 in materia di antitrust, che prende in
considerazione la posizione dominante sul mercato nella quale rientra il monopolista di fatto.
L’esercente il pubblico servizio predispone e pubblica le condizioni generali del
contratto le quali garantiscono in via preventiva ed astratta il principio di parità di trattamento
nell’economicità della gestione.
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