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ESEMPIO 1 (lingua italiana): Copia autenticata 1. Sig. Volker Hücking nato il 14 ottobre 1950 domicilio commerciale Kurfürstendamm 178/719, 10707 Berlin - noto personalmente – 2. Sig. Carmelo Candela Palazzolo, nato il 17 Settembre 1973, residente Via Stalingrado 28, Santa Caterina Villarmosa - identificato tramite documento personale valido – Il comparente cui al n. 1 premette di non fare le seguenti dichiarazioni a nome proprio bensì nella sua qualità di amministratore autorizzato a rappresentare la società da solo e dispensato dalle limitazioni del § 181 BGB della ACTIMO Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, registrata al registro delle imprese presso la pretura di Charlottenburg al n. HRB 47708, domicilio commerciale Kurfürstendamm 178/179, 10707 Berlin. Prima del rogito, il notaio ha chiesto alle parti se un avvocato della sua società è già attivo o stato attivo nel ambito della stessa pratica all’infuori dell’attività notarile. Le parti hanno dichiarato che non era così. I comparenti, agendo come descritto sopra, hanno chiesto al notaio di ricevere il seguente Contratto fiduciario relativo a quote di una GmbH. 1. Rapporto fiduciario tra Sig. Carmelo Candela Palazzolo - fiduciante – e la ACTIMO Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH - fiduciario – 1.1 Il fiduciario dichiara: La ACTIMO Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH sarà socio unico della SOLEMARE gmbH da costituire. Il capitale sociale ammonta a EUR 25.000,00. Tutte le quote saranno interamente versate. 1.2. Il fiduciario si addosserà il deposito iniziale per ordine e per conto del fiduciante. Il fiduciario ed il fiduciante sono d’accordo che la quota inclusi tutti gli usi nel rapporto interno spetta al fiduciante ed anche fiscalmente è da attribuire solo al fiduciante come proprietario economico. 2. Doveri del fiduciario Il fiduciario si obbliga (a) a disporre della quota solo previo espresso consenso del fiduciante, (b) a votare nelle delibere della società – sia nelle assemblee dei soci che in altra forma – solo secondo le direttive del fiduciante, (c) ad esercitare i suoi diritti legali e statuarî di membro tra cui il diritto al recesso, alla cessione, alla promozione dell’azione di scioglimento ed i diritti di membro in un processo di scioglimento promosso da un consocio solo secondo le direttive impartite dal fiduciante e salvaguardando i suoi interessi, (d) ad erogare l’utile spettantegli in base alla quota immediatamente al fiduciante ossia impiegarlo seconde le direttive di questo, (e) ad inoltrare immediatamente ogni messaggio al fiduciante che gli perviene nella sua qualità di socio della società, in particolare le convocazioni all’assemblea dei soci e l’ordine del giorno, (f) ad informare il fiduciante di tutti gli avvenimenti venuti a sua conoscenza i quali sono atti ad influenzare sugli interessi del fiduciante a meno che questo stia in contrasto con un suo obbligo di riservatezza a norma della legge sulle società, (g) a cedere tutto o parte della quota in qualsiasi momento a titolo gratuito al fiduciante od ad uno o più terzi che lui nomina rinunciando ad ogni diritto di compensazione o di ritenzione, (h) a dare ad un eventuale successore fiduciario tutte le informazioni relative agli affari della società che sono necessarie ed utili per assumere ed espletare l’attività di amministrazione fiduciaria, (i) a non fare conoscere il nome del fiduciante senza il suo espresso consenso laddove non è obbligato per legge a palesarlo. 3. Doveri del fiduciante 3.1. Il fiduciante si obbliga a) a indennizzare il fiduciario per tutte le tasse, imposte, spese ed altri costi derivanti dal rapporto fiduciario o da quello societario e di rimborsare tutte le spese al fiduciario che sborsa a causa della sua attività di fiduciario e socio, b) ad addossare gli obblighi sopra descritti anche a un suo eventuale successore, c) ad obbligare il successore a trasferire il dovere all’eventuale proprio successore. 3.2. Il fiduciante non può fare valere delle pretese o diritti nei confronti del fiduciario che il fiduciario non è autorizzato ad esercitare od adempiere a norma dello statuto della società. 4. Cessione, delega di voto Con la presente, il fiduciario cede al fiduciante tutti i futuri diritti agli utili e tutti gli eventuali diritti al ricavato della liquidazione, tacitazione, rimborso di quote in caso di una riduzione del capitale sociale, rimborso di versamenti supplementari, indennizzi per il ritiro di quote, ricavi di vendita in caso di esercizio del diritto di cessione e simili dalla quota per tacita cessione anticipata con concessione contemporanea di un mandato d’incasso al fiduciario. Il fiduciante accetta la cessione. Il fiduciante ha il diritto di palesare la cessione nei confronti della società, dei soci o di terzi in qualsiasi momento; il fiduciario può farlo solo previo consenso del fiduciante. 5. Scioglimento 5.1. Fiduciario e fiduciante hanno il diritto di sciogliere il rapporto fiduciario in qualsiasi momento senza motivazione tramite lettera raccomandata con un termine di preavviso di tre mesi per il fiduciante e di un mese per il fiduciario. 5.2. In presenza di un motivo grave – in particolare la liquidazione od il fallimento del fiduciario – il rapporto fiduciario può essere disdetto senza termine di preavviso. 5.3. Lo scioglimento da parte del fiduciante acquista efficacia solo se è assicurato che tutte le spese e tasse collegate alla cessione sono state pagate dal fiduciante o depositate presso un notaio. 6. Efficacia, procura alla cessione della quota 6.1. Efficacia Il contratto fiduciario acquista efficacia con la firma del contratto ed il versamento del capitale sociale. 6.2. Procura Con la presente, il fiduciante conferisce procura irrevocabile al fiduciario, dispensandolo dalle limitazioni del §181 BGB, di fare e ricevere per fiduciante e fiduciario in caso di uno scioglimento a norma del punto 5. tutte le dichiarazioni necessarie al trasferimento della quota al fiduciante. 7. Ricompensa, rimborso di spese 7.1. Entro il 13 giugno 2009, il fiduciante consegnerà al fiduciario la somma di EUR 25.000,00 che il fiduciario utilizzerà per versare la quota di capitale sociale. 7.2. Il fiduciario riceve dal fiduciante una ricompensa per la sua attività fiduciaria di EUR 3.000,00 netti annui più eventuale IVA esigibile per la prima volta al momento in cui questo contratto acquista efficacia. Le ricompense seguenti sono esigibili all’inizio di ogni anno. Se il contratto fiduciario viene sciolto da una delle parti durante l’anno, non avviene nessun rimborso parziale. 7.3. Il ritrasferimento della quota non dà luogo a nessuna ricompensa. 7.4. Le spese per il rogito del ritrasferimento della quota sono a carico del fiduciante. 7.5. Le spese del rogito del presente contratto e della sua esecuzione sono a carico del fiduciante. 8. Clausole finali, avvertimenti Se delle clausole di questo contratto o delle clausole che vi saranno aggiunte in futuro dovessero essere inefficaci in parte o per intero o non essere attuabili o perdere l’efficacia o l’attuabilità in seguito, ciò non deve toccare la validità delle altre clausole di questo contratto. Le parti hanno il dovere di sostituire alla clausola inefficace o non attuabile una clausola attuabile ed efficace che sia il più vicino possibile all’originale volontà delle parti per senso e scopo del contratto se avessero considerato il punto al momento della stipula del contratto o dell’introduzione della clausola aggiuntiva. Lo stesso vale se dovesse rivelarsi che il contratto possiede una lacuna nei suoi regolamenti. [2 firme] Rogito n. L275/2009 Con la presente, io autentico le firme eseguite oggi davanti a me da 1. Sig. Volker Hücking, nato il 14.10.1950, domicilio commerciale Kurfürstendamm 178/179, 10707 Berlin, identificato tramite carta d’identità, 2. Sig. Carmelo Candela Palazzolo, nato il 17 Settembre 1973, residente Via Stalingrado 28, Santa Caterina Villarmosa, Italia, identificato tramite la sua carta d’identità italiana. Non si tratta di un caso di consulenza precedente a norma del § 317 BeurkG. In base alla visura del 10.06.2009 del registro delle imprese presso la pretura di Berlino-Charlottenburg, n. HRB 47708 B, io certifico con la presente che il Sig. Volker Hücking è amministratore della ACTIMO Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft autorizzato a rappresentare la società da solo e dispensato dalle limitazioni del § 181 BGB. Berlino, lì 10 giugno 2009 L.S. f.to Langer Langer, notaio ESEMPIO 2: Lingua tedesca Beglaubigte Unterschrift 1. Frau Stefanie Hellwig geboren am 08.12.1974 Langhansstr. 62 13086 Berlin ausgewiesen durch gültiges Personaldokument. Der Erschiene zu 1 bat die Notarin um Beurkundung des nachstehenden Treuhandvertrages über Geschäftsanteile (UG) 2 Treuhandverhältnis Zwischen Herr ………. - Treugeber – und Frau Stefanie Hellwig der - Treuhänder – I. Der Treuhänder erklärt: 1. Ich werde allein Gesellschafterin der neu zu gründenden „………………..“. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.200.000,00 €. Sämtliche Geschäftsanteile werden voll eingezahlt. 2. Der Treuhänder wird die unter I. genannte Stammeinlage im Auftrag und für Rechnung des Treugebers übernehmen. Zwischen dem Treuhänder und dem Treugeber besteht Einvernehmen darüber, dass der Geschäftsanteil einschließlich aller Nutzungen im Innenverhältnis dem Treugeber zusteht und auch steuerlich ausschließlich dem Treugeber als wirtschaftlichem Inhaber zuzurechnen ist. 3 II. Pflichten des Treuhänders Der Treuhänder verpflichtet sich, a) über den Geschäftsanteil nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Treugebers zu verfügen; b) bei Beschlussfassungen der Gesellschaft – sei es in Gesellschafterversammlungen oder in sonstiger Form – nur entsprechend den Weisungen des Treugebers zu stimmen; c) die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag zukommende Mitgliedschaftsrechte, u. a. das Recht auf Kündigung, Abtretung, Erhebung der Auflösungsklage sowie die Mitgliedschaftsrechte in einem von einem Mitgesellschafter angestrengten Auflösungsprozess, nur nach den vom Treugeber erteilten Weisungen und in Wahrung von dessen Interessen auszuüben; d) den ihm aufgrund des Geschäftsanteils zukommenden Gewinn unverzüglich an den Treugeber auszuzahlen bzw. nach dessen Weisungen zu verwenden; e) dem Treugeber alle Benachrichtigungen, die ihm als Gesellschafter von der Gesellschaft zukommen, insbesondere die Einladung zu einer Gesellschafterversammlung und die Tagesordnung, unverzüglich zuzuleiten; f) den Treugeber von allen ihm zur Kenntnis gelangten Ereignissen zu unterrichten, die geeignet sind, die Interessen des Treugebers zu beeinflussen, soweit dies nicht einer ihm gesellschaftsrechtlich obliegenden Geheimhaltungspflicht widerspricht; g) den Geschäftsanteil ganz oder in Teilen jederzeit unentgeltlich an den Treugeber oder an einen oder mehrere von diesen zu benennende/n Dritten abzutreten, und zwar unter Verzicht auf alle Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte; h) einem etwaigen Nachfolger in der Treuhandschaft alle Auskünfte in Angelegenheiten der Gesellschaft zu erteilen, die zur Übernahme und Ausübung der Treuhandschaft erforderlich und nützlich sind; 4 i) den Namen des Treugebers ohne dessen ausdrückliche Zustimmung nicht preiszugeben sofern er nicht gesetzlich zur Offenlegung verpflichtet ist. III. Pflichten des Treugebers 1. Der Treugeber verpflichtet sich, a) den Treuhänder hinsichtlich aller Abgaben, Kosten und sonstigen Verbindlichkeiten, die aus dem Gesellschaftsverhältnis oder aus der Treuhandschaft erwachsen, schad- und klaglos zu halten und dem Treuhänder alle Auslagen zu ersetzen, die diesem aus seiner Tätigkeit als Treuhänder und als Gesellschafter entstehen; b) vorstehende Verpflichtungen auch seinem etwaigen Rechtsnachfolger aufzuerlegen; c) den Rechtsnachfolger zur Weitergabe der Verpflichtung an seinen etwaigen Rechtsnachfolger zu verpflichten. 2. Der Treugeber kann gegenüber dem Treuhänder keine Ansprüche oder Rechte geltend machen, zu deren Erfüllung oder Ausübung der Treuhänder nach dem Gesellschaftsvertrag nicht berechtigt ist. IV. Abtretung, Stimmrechtsvollmacht Der Treuhänder tritt hiermit alle künftigen Gewinnansprüche sowie alle etwaigen Ansprüche auf Liquidationserlös, Abfindung, Rückzahlung von Geschäftsanteilen im Falle einer Kapitalherabsetzung, Rückzahlung von Nachschüssen, Einziehungsentgelten, Verkaufserlös bei Ausübung des Abtretungsrechtes und dergleichen aus dem Geschäftsanteil im Wege einer stillen Vorausabtretung und unter gleichzeitiger Einräumung einer 5 Einziehungsermächtigung für den Treuhänder an den Treugeber ab. Der Treugeber nimmt diese Abtretung an. Der Treugeber ist jederzeit, der Treuhänder nur mit Zustimmung des Treugebers berechtigt, die Abtretung gegenüber der Gesellschaft, deren Gesellschaftern oder Dritten zu offenbaren. V. Kündigung 1. Der Treuhänder wie auch der Treugeber sind berechtigt, dieses Treuhandverhältnis jederzeit ohne Angaben von Gründen durch eingeschriebenen Brief an den Vertragspartner zu kündigen. Für den Treuhänder gilt eine dreimonatige und für den Treugeber eine Kündigungsfrist von drei Tagen. 2. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes – insbesondere Liquidation oder Insolvenz des Treuhänders – kann das Treuhandverhältnis fristlos gekündigt werden. 3. Eine Kündigung durch den Treugeber wird nur wirksam, wenn sichergestellt ist, dass sämtliche durch die Übertragung anfallenden Kosten und Steuern durch den Treugeber gezahlt sind bzw. bei einem Notar hinterlegt sind. VI. Wirksamkeit, Bevollmächtigung zur Übertragung des Geschäftsanteils 1. Der Treuhandvertrag wird mit Unterzeichnung des Vertrags und Einzahlung des Stammkapitals wirksam. 6 2. Der Treugeber bevollmächtigt hiermit unwiderruflich den Treuhänder unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für Treugeber und Treuhänder im Falle einer Kündigung gemäß 5. alle Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die zur Übertragung des Geschäftsanteils auf den Treugeber führen. VII. Vergütung, Kostenersatz 1. Der Treugeber wird dem Treuhänder einen Betrag in Höhe von € 1.200.000,00 übergeben, den der Treuhänder zur Leistung der Stammeinlage der Gesellschaft verwenden wird. 2. Der Treuhänder erhält von dem Treugeber eine Vergütung für seine Treuhandtätigkeit in Höhe von € 0,00 zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer für das erste Jahr, soweit sie anfällt. Mit Wirksamwerden dieses Vertrages ist die Vergütung erstmals zur Zahlung fällig. Die nächsten Vergütungen (ab dem zweiten Jahr) werden gemeinsam vereinbart und sind jeweils zum Jahresanfang fällig. Bei unterjähriger Kündigung des Treuhandvertrages durch eine der Parteien ist die Vergütung nicht anteilig zurückzuerstatten. 3. Eine Vergütung für die Rückübertragung des Geschäftsanteils erfolgt nicht. 4. Die Kosten der Beurkundung der Rückübertragung trägt der Treugeber. 5. Die Kosten der Beurkundung dieses Vertrages und seiner Durchführung trägt der Treugeber. 7 VIII. Schlußbestimmungen, Hinweise Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder künftig in ihn aufgenommene Bestimmungen ganz oder teilweise nicht wirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden. Die Parteien sind verpflichtet, die unwirksame oder nicht durchführbare Bestimmung durch eine wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, sofern sie bei Abschluß dieses Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hätten. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Gerichtsort Berlin. Datum, Unterschrift ………………………………. Datum, Unterschrift ……………………………….. Esempio 3 (lingua italiana) Firma autenticata 1. Signora Stefanie Hellwig nata il 08 dicembre 1974 Langhansstr. 62 13086 Berlin - identificata tramite documento personale valido – Il comparente cui al n. 1 ha chiesto al notaio di autenticare il seguente Contratto fiduciario relativo a quote societarie di una UG. Rapporto fiduciario tra Sig. ………. - fiduciante – e la Signora Stefanie Hellwig - fiduciario – I. Il fiduciario dichiara: Io saró socio unico della “SH ……….” da costituire. Il capitale sociale ammonta a EUR 1.200.000,00. Tutte le quote saranno interamente versate. 1.2. Il fiduciario si addosserà il deposito iniziale per ordine e per conto del fiduciante. Il fiduciario ed il fiduciante sono d’accordo che la quota inclusi tutti gli usi nel rapporto interno spetta al fiduciante ed anche fiscalmente è da attribuire solo al fiduciante come proprietario economico. II. Doveri del fiduciario Il fiduciario si obbliga (a) a disporre della quota solo previo espresso consenso del fiduciante, (b) a votare nelle delibere della società – sia nelle assemblee dei soci che in altra forma – solo secondo le direttive del fiduciante, (c) ad esercitare i suoi diritti legali e statuarî di membro tra cui il diritto al recesso, alla cessione, alla promozione dell’azione di scioglimento ed i diritti di membro in un processo di scioglimento promosso da un consocio solo secondo le direttive impartite dal fiduciante e salvaguardando i suoi interessi, (d) ad erogare l’utile spettantegli in base alla quota immediatamente al fiduciante ossia impiegarlo seconde le direttive di questo, (e) ad inoltrare immediatamente ogni messaggio al fiduciante che gli perviene nella sua qualità di socio della società, in particolare le convocazioni all’assemblea dei soci e l’ordine del giorno, (f) ad informare il fiduciante di tutti gli avvenimenti venuti a sua conoscenza i quali sono atti ad influenzare sugli interessi del fiduciante a meno che questo stia in contrasto con un suo obbligo di riservatezza a norma della legge sulle società, (g) a cedere tutto o parte della quota in qualsiasi momento a titolo gratuito al fiduciante od ad uno o più terzi che lui nomina rinunciando ad ogni diritto di compensazione o di ritenzione, (h) a dare ad un eventuale successore fiduciario tutte le informazioni relative agli affari della società che sono necessarie ed utili per assumere ed espletare l’attività di amministrazione fiduciaria, (i) a non fare conoscere il nome del fiduciante senza il suo espresso consenso laddove non è obbligato per legge a palesarlo. III Doveri del fiduciante 1. Il fiduciante si obbliga a) a indennizzare il fiduciario per tutte le tasse, imposte, spese ed altri costi derivanti dal rapporto fiduciario o da quello societario e di rimborsare tutte le spese al fiduciario che sborsa a causa della sua attività di fiduciario e socio, b) ad addossare gli obblighi sopra descritti anche a un suo eventuale successore, c) ad obbligare il successore a trasferire il dovere all’eventuale proprio successore. 2. Il fiduciante non può fare valere delle pretese o diritti nei confronti del fiduciario che il fiduciario non è autorizzato ad esercitare od adempiere a norma dello statuto della società. IV. Cessione, delega di voto Con la presente, il fiduciario cede al fiduciante tutti i futuri diritti agli utili e tutti gli eventuali diritti al ricavato della liquidazione, tacitazione, rimborso di quote in caso di una riduzione del capitale sociale, rimborso di versamenti supplementari, indennizzi per il ritiro di quote, ricavi di vendita in caso di esercizio del diritto di cessione e simili dalla quota per tacita cessione anticipata con concessione contemporanea di un mandato d’incasso al fiduciario. Il fiduciante accetta la cessione. Il fiduciante ha il diritto di palesare la cessione nei confronti della società, dei soci o di terzi in qualsiasi momento; il fiduciario può farlo solo previo consenso del fiduciante. V. Scioglimento 1. Fiduciario e fiduciante hanno il diritto di sciogliere il rapporto fiduciario in qualsiasi momento senza motivazione tramite lettera raccomandata con un termine di preavviso di tre mesi per il fiduciante e di un mese per il fiduciario. 2. In presenza di un motivo grave – in particolare la liquidazione od il fallimento del fiduciario – il rapporto fiduciario può essere disdetto senza termine di preavviso. 3. Lo scioglimento da parte del fiduciante acquista efficacia solo se è assicurato che tutte le spese e tasse collegate alla cessione sono state pagate dal fiduciante o depositate presso un notaio. VI. Efficacia, procura alla cessione della quota 1. Efficacia Il contratto fiduciario acquista efficacia con la firma del contratto ed il versamento del capitale sociale. 2. Procura Con la presente, il fiduciante conferisce procura irrevocabile al fiduciario, dispensandolo dalle limitazioni del §181 BGB, di fare e ricevere per fiduciante e fiduciario in caso di uno scioglimento a norma del punto 5. tutte le dichiarazioni necessarie al trasferimento della quota al fiduciante. VII. Ricompensa, rimborso di spese 1. Il fiduciante consegnerà al fiduciario la somma di EUR 1.200.000,00 che il fiduciario utilizzerà per versare la quota di capitale sociale. 2. Il fiduciario riceve dal fiduciante una ricompensa per la sua attività fiduciaria di EUR 0,00 netto per il primo anno più eventuale IVA esigibile per la prima volta al momento in cui questo contratto acquista efficacia. Le ricompense seguenti (a partire dal secondo anno) verranno di comune accordo pattuite e saranno esigibili all’inizio di ogni anno. Se il contratto fiduciario viene sciolto da una delle parti durante l’anno, non avviene nessun rimborso parziale. 3. Il ritrasferimento della quota non dà luogo a nessuna ricompensa. 4. Le spese per il rogito del ritrasferimento della quota sono a carico del fiduciante. 5. Le spese del rogito del presente contratto e della sua esecuzione sono a carico del fiduciante. VIII. Clausole finali, avvertimenti Se delle clausole di questo contratto o delle clausole che vi saranno aggiunte in futuro dovessero essere inefficaci in parte o per intero o non essere attuabili o perdere l’efficacia o l’attuabilità in seguito, ciò non deve toccare la validità delle altre clausole di questo contratto. Le parti hanno il dovere di sostituire alla clausola inefficace o non attuabile una clausola attuabile ed efficace che sia il più vicino possibile all’originale volontà delle parti per senso e scopo del contratto se avessero considerato il punto al momento della stipula del contratto o dell’introduzione della clausola aggiuntiva. Lo stesso vale se dovesse rivelarsi che il contratto possiede una lacuna nei suoi regolamenti. Foro competente Berlino. Data, firma Data, firma ……………………… ………………………..