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ESEMPIO 1 (lingua italiana):
Copia autenticata
1. Sig. Volker Hücking
nato il 14 ottobre 1950
domicilio commerciale Kurfürstendamm 178/719,
10707 Berlin
- noto personalmente –
2. Sig. Carmelo Candela Palazzolo,
nato il 17 Settembre 1973,
residente Via Stalingrado 28,
Santa Caterina Villarmosa
- identificato tramite documento personale valido –
Il comparente cui al n. 1 premette di non fare le seguenti dichiarazioni a nome
proprio bensì nella sua qualità di amministratore autorizzato a rappresentare la
società da solo e dispensato dalle limitazioni del § 181 BGB della
ACTIMO Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH,
registrata al registro delle imprese presso la pretura di Charlottenburg al n. HRB
47708, domicilio commerciale Kurfürstendamm 178/179, 10707 Berlin.
Prima del rogito, il notaio ha chiesto alle parti se un avvocato della sua società
è già attivo o stato attivo nel ambito della stessa pratica all’infuori dell’attività
notarile. Le parti hanno dichiarato che non era così.
I comparenti, agendo come descritto sopra, hanno chiesto al notaio di ricevere
il seguente
Contratto fiduciario
relativo a quote di una GmbH.
1. Rapporto fiduciario
tra
Sig. Carmelo Candela Palazzolo
- fiduciante –
e
la ACTIMO Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
- fiduciario –
1.1 Il fiduciario dichiara:
La ACTIMO Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH sarà socio unico
della SOLEMARE gmbH da costituire.
Il capitale sociale ammonta a EUR 25.000,00.
Tutte le quote saranno interamente versate.
1.2. Il fiduciario si addosserà il deposito iniziale per ordine e per conto del
fiduciante.
Il fiduciario ed il fiduciante sono d’accordo che la quota inclusi tutti gli usi nel
rapporto interno spetta al fiduciante ed anche fiscalmente è da attribuire solo
al fiduciante come proprietario economico.
2. Doveri del fiduciario
Il fiduciario si obbliga
(a) a disporre della quota solo previo espresso consenso del fiduciante,
(b) a votare nelle delibere della società – sia nelle assemblee dei soci che in
altra forma – solo secondo le direttive del fiduciante,
(c) ad esercitare i suoi diritti legali e statuarî di membro tra cui il diritto al
recesso, alla cessione, alla promozione dell’azione di scioglimento ed i
diritti di membro in un processo di scioglimento promosso da un
consocio solo secondo le direttive impartite dal fiduciante e
salvaguardando i suoi interessi,
(d) ad erogare l’utile spettantegli in base alla quota immediatamente al
fiduciante ossia impiegarlo seconde le direttive di questo,
(e) ad inoltrare immediatamente ogni messaggio al fiduciante che gli
perviene nella sua qualità di socio della società, in particolare le
convocazioni all’assemblea dei soci e l’ordine del giorno,
(f) ad informare il fiduciante di tutti gli avvenimenti venuti a sua conoscenza
i quali sono atti ad influenzare sugli interessi del fiduciante a meno che
questo stia in contrasto con un suo obbligo di riservatezza a norma della
legge sulle società,
(g) a cedere tutto o parte della quota in qualsiasi momento a titolo gratuito
al fiduciante od ad uno o più terzi che lui nomina rinunciando ad ogni
diritto di compensazione o di ritenzione,
(h) a dare ad un eventuale successore fiduciario tutte le informazioni
relative agli affari della società che sono necessarie ed utili per assumere
ed espletare l’attività di amministrazione fiduciaria,
(i) a non fare conoscere il nome del fiduciante senza il suo espresso
consenso laddove non è obbligato per legge a palesarlo.
3. Doveri del fiduciante
3.1. Il fiduciante si obbliga
a) a indennizzare il fiduciario per tutte le tasse, imposte, spese ed
altri costi derivanti dal rapporto fiduciario o da quello societario e
di rimborsare tutte le spese al fiduciario che sborsa a causa della
sua attività di fiduciario e socio,
b) ad addossare gli obblighi sopra descritti anche a un suo eventuale
successore,
c) ad obbligare il successore a trasferire il dovere all’eventuale
proprio successore.
3.2. Il fiduciante non può fare valere delle pretese o diritti nei confronti del
fiduciario che il fiduciario non è autorizzato ad esercitare od adempiere a
norma dello statuto della società.
4. Cessione, delega di voto
Con la presente, il fiduciario cede al fiduciante tutti i futuri diritti agli utili e tutti
gli eventuali diritti al ricavato della liquidazione, tacitazione, rimborso di quote
in caso di una riduzione del capitale sociale, rimborso di versamenti
supplementari, indennizzi per il ritiro di quote, ricavi di vendita in caso di
esercizio del diritto di cessione e simili dalla quota per tacita cessione anticipata
con concessione contemporanea di un mandato d’incasso al fiduciario. Il
fiduciante accetta la cessione. Il fiduciante ha il diritto di palesare la cessione
nei confronti della società, dei soci o di terzi in qualsiasi momento; il fiduciario
può farlo solo previo consenso del fiduciante.
5. Scioglimento
5.1. Fiduciario e fiduciante hanno il diritto di sciogliere il rapporto fiduciario in
qualsiasi momento senza motivazione tramite lettera raccomandata con un
termine di preavviso di tre mesi per il fiduciante e di un mese per il fiduciario.
5.2. In presenza di un motivo grave – in particolare la liquidazione od il
fallimento del fiduciario – il rapporto fiduciario può essere disdetto senza
termine di preavviso.
5.3. Lo scioglimento da parte del fiduciante acquista efficacia solo se è
assicurato che tutte le spese e tasse collegate alla cessione sono state pagate
dal fiduciante o depositate presso un notaio.
6. Efficacia, procura alla cessione della quota
6.1. Efficacia
Il contratto fiduciario acquista efficacia con la firma del contratto ed il
versamento del capitale sociale.
6.2. Procura
Con la presente, il fiduciante conferisce procura irrevocabile al fiduciario,
dispensandolo dalle limitazioni del §181 BGB, di fare e ricevere per fiduciante e
fiduciario in caso di uno scioglimento a norma del punto 5. tutte le dichiarazioni
necessarie al trasferimento della quota al fiduciante.
7. Ricompensa, rimborso di spese
7.1. Entro il 13 giugno 2009, il fiduciante consegnerà al fiduciario la somma di
EUR 25.000,00 che il fiduciario utilizzerà per versare la quota di capitale sociale.
7.2. Il fiduciario riceve dal fiduciante una ricompensa per la sua attività
fiduciaria di EUR 3.000,00 netti annui più eventuale IVA esigibile per la prima
volta al momento in cui questo contratto acquista efficacia. Le ricompense
seguenti sono esigibili all’inizio di ogni anno. Se il contratto fiduciario viene
sciolto da una delle parti durante l’anno, non avviene nessun rimborso parziale.
7.3. Il ritrasferimento della quota non dà luogo a nessuna ricompensa.
7.4. Le spese per il rogito del ritrasferimento della quota sono a carico del
fiduciante.
7.5. Le spese del rogito del presente contratto e della sua esecuzione sono a
carico del fiduciante.
8. Clausole finali, avvertimenti
Se delle clausole di questo contratto o delle clausole che vi saranno aggiunte in
futuro dovessero essere inefficaci in parte o per intero o non essere attuabili o
perdere l’efficacia o l’attuabilità in seguito, ciò non deve toccare la validità delle
altre clausole di questo contratto.
Le parti hanno il dovere di sostituire alla clausola inefficace o non attuabile una
clausola attuabile ed efficace che sia il più vicino possibile all’originale volontà
delle parti per senso e scopo del contratto se avessero considerato il punto al
momento della stipula del contratto o dell’introduzione della clausola
aggiuntiva.
Lo stesso vale se dovesse rivelarsi che il contratto possiede una lacuna nei suoi
regolamenti.
[2
firme]
Rogito n.
L275/2009
Con la presente, io autentico le firme eseguite oggi davanti a me da
1. Sig. Volker Hücking, nato il 14.10.1950, domicilio
commerciale Kurfürstendamm 178/179, 10707 Berlin,
identificato tramite carta d’identità,
2. Sig. Carmelo Candela Palazzolo, nato il 17 Settembre 1973,
residente Via Stalingrado 28, Santa Caterina Villarmosa,
Italia, identificato tramite la sua carta d’identità italiana.
Non si tratta di un caso di consulenza precedente a norma del § 317 BeurkG.
In base alla visura del 10.06.2009 del registro delle imprese presso la pretura di
Berlino-Charlottenburg, n. HRB 47708 B, io certifico con la presente che il Sig.
Volker Hücking è amministratore della ACTIMO Treuhand- und
Steuerberatungsgesellschaft autorizzato a rappresentare la società da solo e
dispensato dalle limitazioni del § 181 BGB.
Berlino, lì 10 giugno 2009
L.S.
f.to Langer
Langer, notaio
ESEMPIO 2: Lingua tedesca
Beglaubigte Unterschrift
1. Frau Stefanie Hellwig
geboren am 08.12.1974
Langhansstr. 62
13086 Berlin
ausgewiesen durch gültiges Personaldokument.
Der Erschiene zu 1 bat die Notarin um Beurkundung des nachstehenden
Treuhandvertrages
über Geschäftsanteile (UG)
2
Treuhandverhältnis
Zwischen
Herr ……….
- Treugeber –
und
Frau Stefanie Hellwig
der
- Treuhänder –
I.
Der Treuhänder erklärt:
1.
Ich werde allein Gesellschafterin der neu zu gründenden „………………..“.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.200.000,00 €.
Sämtliche Geschäftsanteile werden voll eingezahlt.
2.
Der Treuhänder wird die unter I. genannte Stammeinlage im Auftrag und für
Rechnung des Treugebers übernehmen.
Zwischen dem Treuhänder und dem Treugeber besteht Einvernehmen darüber,
dass der Geschäftsanteil einschließlich aller Nutzungen im Innenverhältnis dem
Treugeber zusteht und auch steuerlich ausschließlich dem Treugeber als
wirtschaftlichem Inhaber zuzurechnen ist.
3
II.
Pflichten des Treuhänders
Der Treuhänder verpflichtet sich,
a) über den Geschäftsanteil nur mit ausdrücklicher Zustimmung des
Treugebers zu verfügen;
b) bei
Beschlussfassungen
der
Gesellschaft
–
sei
es
in
Gesellschafterversammlungen oder in sonstiger Form – nur entsprechend
den Weisungen des Treugebers zu stimmen;
c) die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag zukommende
Mitgliedschaftsrechte, u. a. das Recht auf Kündigung, Abtretung, Erhebung
der Auflösungsklage sowie die Mitgliedschaftsrechte in einem von einem
Mitgesellschafter angestrengten Auflösungsprozess, nur nach den vom
Treugeber erteilten Weisungen und in Wahrung von dessen Interessen
auszuüben;
d) den ihm aufgrund des Geschäftsanteils zukommenden Gewinn unverzüglich
an den Treugeber auszuzahlen bzw. nach dessen Weisungen zu verwenden;
e) dem Treugeber alle Benachrichtigungen, die ihm als Gesellschafter von der
Gesellschaft zukommen, insbesondere die Einladung zu einer
Gesellschafterversammlung und die Tagesordnung, unverzüglich zuzuleiten;
f) den Treugeber von allen ihm zur Kenntnis gelangten Ereignissen zu
unterrichten, die geeignet sind, die Interessen des Treugebers zu
beeinflussen, soweit dies nicht einer ihm gesellschaftsrechtlich obliegenden
Geheimhaltungspflicht widerspricht;
g) den Geschäftsanteil ganz oder in Teilen jederzeit unentgeltlich an den
Treugeber oder an einen oder mehrere von diesen zu benennende/n Dritten
abzutreten, und zwar unter Verzicht auf alle Aufrechnungs- und
Zurückbehaltungsrechte;
h) einem etwaigen Nachfolger in der Treuhandschaft alle Auskünfte in
Angelegenheiten der Gesellschaft zu erteilen, die zur Übernahme und
Ausübung der Treuhandschaft erforderlich und nützlich sind;
4
i) den Namen des Treugebers ohne dessen ausdrückliche Zustimmung nicht
preiszugeben sofern er nicht gesetzlich zur Offenlegung verpflichtet ist.
III.
Pflichten des Treugebers
1.
Der Treugeber verpflichtet sich,
a) den Treuhänder hinsichtlich aller Abgaben, Kosten und sonstigen
Verbindlichkeiten, die aus dem Gesellschaftsverhältnis oder aus der
Treuhandschaft erwachsen, schad- und klaglos zu halten und dem
Treuhänder alle Auslagen zu ersetzen, die diesem aus seiner Tätigkeit als
Treuhänder und als Gesellschafter entstehen;
b) vorstehende Verpflichtungen auch seinem etwaigen Rechtsnachfolger
aufzuerlegen;
c) den Rechtsnachfolger zur Weitergabe der Verpflichtung an seinen etwaigen
Rechtsnachfolger zu verpflichten.
2.
Der Treugeber kann gegenüber dem Treuhänder keine Ansprüche oder Rechte
geltend machen, zu deren Erfüllung oder Ausübung der Treuhänder nach dem
Gesellschaftsvertrag nicht berechtigt ist.
IV.
Abtretung, Stimmrechtsvollmacht
Der Treuhänder tritt hiermit alle künftigen Gewinnansprüche sowie alle
etwaigen Ansprüche auf Liquidationserlös, Abfindung, Rückzahlung von
Geschäftsanteilen im Falle einer Kapitalherabsetzung, Rückzahlung von
Nachschüssen, Einziehungsentgelten, Verkaufserlös bei Ausübung des
Abtretungsrechtes und dergleichen aus dem Geschäftsanteil im Wege einer
stillen Vorausabtretung und unter gleichzeitiger Einräumung einer
5
Einziehungsermächtigung für den Treuhänder an den Treugeber ab. Der
Treugeber nimmt diese Abtretung an. Der Treugeber ist jederzeit, der
Treuhänder nur mit Zustimmung des Treugebers berechtigt, die Abtretung
gegenüber der Gesellschaft, deren Gesellschaftern oder Dritten zu offenbaren.
V.
Kündigung
1.
Der Treuhänder wie auch der Treugeber sind berechtigt, dieses
Treuhandverhältnis jederzeit ohne Angaben von Gründen durch
eingeschriebenen Brief an den Vertragspartner zu kündigen. Für den
Treuhänder gilt eine dreimonatige und für den Treugeber eine Kündigungsfrist
von drei Tagen.
2.
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes – insbesondere Liquidation oder
Insolvenz des Treuhänders – kann das Treuhandverhältnis fristlos gekündigt
werden.
3.
Eine Kündigung durch den Treugeber wird nur wirksam, wenn sichergestellt ist,
dass sämtliche durch die Übertragung anfallenden Kosten und Steuern durch
den Treugeber gezahlt sind bzw. bei einem Notar hinterlegt sind.
VI.
Wirksamkeit, Bevollmächtigung zur Übertragung des
Geschäftsanteils
1.
Der Treuhandvertrag wird mit Unterzeichnung des Vertrags und Einzahlung des
Stammkapitals wirksam.
6
2.
Der Treugeber bevollmächtigt hiermit unwiderruflich den Treuhänder unter
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für Treugeber und
Treuhänder im Falle einer Kündigung gemäß 5. alle Erklärungen abzugeben und
entgegenzunehmen, die zur Übertragung des Geschäftsanteils auf den
Treugeber führen.
VII.
Vergütung, Kostenersatz
1.
Der Treugeber wird dem Treuhänder einen Betrag in Höhe von € 1.200.000,00
übergeben, den der Treuhänder zur Leistung der Stammeinlage der
Gesellschaft verwenden wird.
2.
Der Treuhänder erhält von dem Treugeber eine Vergütung für seine
Treuhandtätigkeit in Höhe von € 0,00 zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer
für das erste Jahr, soweit sie anfällt. Mit Wirksamwerden dieses Vertrages ist
die Vergütung erstmals zur Zahlung fällig. Die nächsten Vergütungen (ab dem
zweiten Jahr) werden gemeinsam vereinbart und sind jeweils zum Jahresanfang
fällig. Bei unterjähriger Kündigung des Treuhandvertrages durch eine der
Parteien ist die Vergütung nicht anteilig zurückzuerstatten.
3.
Eine Vergütung für die Rückübertragung des Geschäftsanteils erfolgt nicht.
4.
Die Kosten der Beurkundung der Rückübertragung trägt der Treugeber.
5.
Die Kosten der Beurkundung dieses Vertrages und seiner Durchführung trägt
der Treugeber.
7
VIII.
Schlußbestimmungen, Hinweise
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder künftig in ihn aufgenommene
Bestimmungen ganz oder teilweise nicht wirksam oder nicht durchführbar sein
oder ihre Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden.
Die Parteien sind verpflichtet, die unwirksame oder nicht durchführbare
Bestimmung durch eine wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen,
die dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem
Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, sofern sie bei Abschluß dieses
Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt
bedacht hätten.
Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine
Regelungslücke enthält.
Gerichtsort Berlin.
Datum, Unterschrift
……………………………….
Datum, Unterschrift
………………………………..
Esempio 3 (lingua italiana) Firma autenticata 1. Signora Stefanie Hellwig nata il 08 dicembre 1974 Langhansstr. 62 13086 Berlin - identificata tramite documento personale valido – Il comparente cui al n. 1 ha chiesto al notaio di autenticare il seguente Contratto fiduciario relativo a quote societarie di una UG. Rapporto fiduciario tra Sig. ………. - fiduciante – e la Signora Stefanie Hellwig - fiduciario – I. Il fiduciario dichiara: Io saró socio unico della “SH ……….” da costituire. Il capitale sociale ammonta a EUR 1.200.000,00. Tutte le quote saranno interamente versate. 1.2. Il fiduciario si addosserà il deposito iniziale per ordine e per conto del fiduciante. Il fiduciario ed il fiduciante sono d’accordo che la quota inclusi tutti gli usi nel rapporto interno spetta al fiduciante ed anche fiscalmente è da attribuire solo al fiduciante come proprietario economico. II. Doveri del fiduciario Il fiduciario si obbliga (a) a disporre della quota solo previo espresso consenso del fiduciante, (b) a votare nelle delibere della società – sia nelle assemblee dei soci che in altra forma – solo secondo le direttive del fiduciante, (c) ad esercitare i suoi diritti legali e statuarî di membro tra cui il diritto al recesso, alla cessione, alla promozione dell’azione di scioglimento ed i diritti di membro in un processo di scioglimento promosso da un consocio solo secondo le direttive impartite dal fiduciante e salvaguardando i suoi interessi, (d) ad erogare l’utile spettantegli in base alla quota immediatamente al fiduciante ossia impiegarlo seconde le direttive di questo, (e) ad inoltrare immediatamente ogni messaggio al fiduciante che gli perviene nella sua qualità di socio della società, in particolare le convocazioni all’assemblea dei soci e l’ordine del giorno, (f) ad informare il fiduciante di tutti gli avvenimenti venuti a sua conoscenza i quali sono atti ad influenzare sugli interessi del fiduciante a meno che questo stia in contrasto con un suo obbligo di riservatezza a norma della legge sulle società, (g) a cedere tutto o parte della quota in qualsiasi momento a titolo gratuito al fiduciante od ad uno o più terzi che lui nomina rinunciando ad ogni diritto di compensazione o di ritenzione, (h) a dare ad un eventuale successore fiduciario tutte le informazioni relative agli affari della società che sono necessarie ed utili per assumere ed espletare l’attività di amministrazione fiduciaria, (i) a non fare conoscere il nome del fiduciante senza il suo espresso consenso laddove non è obbligato per legge a palesarlo. III Doveri del fiduciante 1. Il fiduciante si obbliga a) a indennizzare il fiduciario per tutte le tasse, imposte, spese ed altri costi derivanti dal rapporto fiduciario o da quello societario e di rimborsare tutte le spese al fiduciario che sborsa a causa della sua attività di fiduciario e socio, b) ad addossare gli obblighi sopra descritti anche a un suo eventuale successore, c) ad obbligare il successore a trasferire il dovere all’eventuale proprio successore. 2. Il fiduciante non può fare valere delle pretese o diritti nei confronti del fiduciario che il fiduciario non è autorizzato ad esercitare od adempiere a norma dello statuto della società. IV. Cessione, delega di voto Con la presente, il fiduciario cede al fiduciante tutti i futuri diritti agli utili e tutti gli eventuali diritti al ricavato della liquidazione, tacitazione, rimborso di quote in caso di una riduzione del capitale sociale, rimborso di versamenti supplementari, indennizzi per il ritiro di quote, ricavi di vendita in caso di esercizio del diritto di cessione e simili dalla quota per tacita cessione anticipata con concessione contemporanea di un mandato d’incasso al fiduciario. Il fiduciante accetta la cessione. Il fiduciante ha il diritto di palesare la cessione nei confronti della società, dei soci o di terzi in qualsiasi momento; il fiduciario può farlo solo previo consenso del fiduciante. V. Scioglimento 1. Fiduciario e fiduciante hanno il diritto di sciogliere il rapporto fiduciario in qualsiasi momento senza motivazione tramite lettera raccomandata con un termine di preavviso di tre mesi per il fiduciante e di un mese per il fiduciario. 2. In presenza di un motivo grave – in particolare la liquidazione od il fallimento del fiduciario – il rapporto fiduciario può essere disdetto senza termine di preavviso. 3. Lo scioglimento da parte del fiduciante acquista efficacia solo se è assicurato che tutte le spese e tasse collegate alla cessione sono state pagate dal fiduciante o depositate presso un notaio. VI. Efficacia, procura alla cessione della quota 1. Efficacia Il contratto fiduciario acquista efficacia con la firma del contratto ed il versamento del capitale sociale. 2. Procura Con la presente, il fiduciante conferisce procura irrevocabile al fiduciario, dispensandolo dalle limitazioni del §181 BGB, di fare e ricevere per fiduciante e fiduciario in caso di uno scioglimento a norma del punto 5. tutte le dichiarazioni necessarie al trasferimento della quota al fiduciante. VII. Ricompensa, rimborso di spese 1. Il fiduciante consegnerà al fiduciario la somma di EUR 1.200.000,00 che il fiduciario utilizzerà per versare la quota di capitale sociale. 2. Il fiduciario riceve dal fiduciante una ricompensa per la sua attività fiduciaria di EUR 0,00 netto per il primo anno più eventuale IVA esigibile per la prima volta al momento in cui questo contratto acquista efficacia. Le ricompense seguenti (a partire dal secondo anno) verranno di comune accordo pattuite e saranno esigibili all’inizio di ogni anno. Se il contratto fiduciario viene sciolto da una delle parti durante l’anno, non avviene nessun rimborso parziale. 3. Il ritrasferimento della quota non dà luogo a nessuna ricompensa. 4. Le spese per il rogito del ritrasferimento della quota sono a carico del fiduciante. 5. Le spese del rogito del presente contratto e della sua esecuzione sono a carico del fiduciante. VIII. Clausole finali, avvertimenti Se delle clausole di questo contratto o delle clausole che vi saranno aggiunte in futuro dovessero essere inefficaci in parte o per intero o non essere attuabili o perdere l’efficacia o l’attuabilità in seguito, ciò non deve toccare la validità delle altre clausole di questo contratto. Le parti hanno il dovere di sostituire alla clausola inefficace o non attuabile una clausola attuabile ed efficace che sia il più vicino possibile all’originale volontà delle parti per senso e scopo del contratto se avessero considerato il punto al momento della stipula del contratto o dell’introduzione della clausola aggiuntiva. Lo stesso vale se dovesse rivelarsi che il contratto possiede una lacuna nei suoi regolamenti. Foro competente Berlino. Data, firma Data, firma ……………………… ………………………..