Consulta il testo - Il Diritto Amministrativo

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NOTA A CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, sentenza 14 novembre 2011 n.
23728
in materia di contratto fiduciario di compravendita.
A cura di Roberto Conte
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di
contratto fiduciario di compravendita statuendo che “ Nel contratto fiduciario di
compravendita l'obbligo di ritrasferimento deve essere effettuato dal fiduciario acquirente prescindendo dalla relativa eventuale richiesta del fiduciante venditore; il mancato adempimento di tale onere comporta ai sensi dell'art. 1218
c.c. (in mancanza di clausola risolutiva espressa, per la quale l'inadempimento in
questione determina la risoluzione dello stesso contratto di trasferimento del bene) il
risarcimento del danno. Il fiduciario inadempiente risulta privo di legittimazione
sostanziale a disporre del bene sia inter vivos che mortis causa”.
Al fine di una agevole comprensione della pronuncia è necessario ricostruire il caso
nonché la disciplina del negozio fiduciario.
Il caso. Una signora acquistava, nel 1963 e nel 1972, due unità immobiliari che
venivano alla medesima intestati, così come le quote della S.p.A. del convivente,
imprenditore in stato di difficoltà. Dopo quattordici anni la medesima sottoscriveva,
su richiesta del convivente, un atto con cui dichiarava la natura fittizia dei contratti
sui due immobili e la titolarità esclusiva della proprietà degli immobili di
quest’ultimo. Dopo cinque anni la signora decedeva lasciando, a mezzo testamento
olografo, gli immobili alle nipoti. Successivamente il convivente, con cui la signora
aveva vissuto per oltre quarant’anni, rinveniva la dichiarazione sottoscritta dalla
convivente e, quindi, promuoveva un’azione giudiziaria ma il processo, nel corso del
quale mediante consulenza tecnografica d’ufficio veniva riconosciuta l’autenticità
della sottoscrizione della dichiarazione della convivente, si era estinto poiché,
essendo stato interrotto a causa della dichiarazione del suo fallimento, non veniva
riassunto. Il convivente promuoveva, così, un altro processo sul medesimo oggetto e
dinanzi al medesimo Tribunale, chiedendo, senza successo, che fosse accertata la
simulazione soggettiva dei contratti stipulati dalla convivente e l’inadempimento
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della medesima nel ritrasferire a lui le unità immobiliari, e dichiarata la sua titolarità
del diritto di proprietà sulle medesime con conseguente nullità della disposizione
testamentaria della convivente. In subordine, chiedeva il risarcimento dei danni.
A fondamento della nuova azione il convivente asseriva che tra lui e la signora era
stato concluso un negozio fiduciario di cui era prova la dichiarazione e pertanto,
avendo la medesima lasciato in eredità le unità immobiliari alle nipoti, si era resa
inadempiente all’obbligazione assunta.
La disciplina. Il negozio fiduciario non è disciplinato dal Codice civile ma è
ammesso nel nostro ordinamento ex art. 1322 c.c. purché diretto a realizzare interessi
meritevoli di tutela.
Il negozio fiduciario è il negozio con il quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce ad
un altro soggetto (il fiduciario) la titolarità di un diritto per uno scopo ulteriore che il
soggetto cui il diritto è stato trasferito si obbliga a realizzare, ritrasferendo poi il
diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficiario.
Accanto a un effetto reale, che se portato a conoscenza all’esterno è opponibile ai
terzi, si realizza un effetto obbligatorio derivante dal c.d. pactum fiduciae in base al
quale il soggetto fiduciario si obbliga ad utilizzare il bene in conformità a quanto
stabilito con il fiduciante, ritrasferendolo al fiduciante o un terzo. Si viene così a
realizzare un fenomeno di interposizione reale di persona in quanto la persona
interposta acquista i diritti previsti a suo favore dal contratto, ma è tenuta a
ritrasferirli a una terza persona.
Discussa è la natura di tale negozio. La dottrina maggioritaria ritiene che il negozio
fiduciario si articola in due distinti negozi tra loro collegati: un negozio ad efficacia
reale (efficace nei confronti dei terzi) che trasferisce la proprietà ed un negozio ad
effetti obbligatori (circoscritto alle parti) che obbliga il fiduciario a ritrasferire il bene
o il diritto al fiduciante o a un terzo.
Un diverso orientamento qualifica il negozio fiduciario come negozio astratto che si
basa sul pactum fiduciae: in particolare, l’atto traslativo troverebbe la propria
giustificazione all’esterno in una causa solvendi, donandi o acquirendi che deve
essere necessariamente espressa nel pactum fiduciae. Tale tesi non può trovare
accoglimento secondo la prevalente dottrina in quanto da un lato un atto traslativo
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fiduciae cause sarebbe incompatibile, ove si segue la teoria della causa come
funzione economico-sociale, con la causa propria del negozio utilizzato (vendita,
donazione ecc…), dall’altro darebbe luogo ad un nuovo diritto reale (proprietà
fiduciaria temporanea e vincolata) in spregio al principio di tipicità dei diritti reali.
La fiducia si presenta sotto diversi tipi. In particolare, può essere di tipo germanistico
e romanistico.
La fiducia germanistica dà luogo ad una scissione tra intestazione formale e titolarità
del diritto in quanto la proprietà rimane in capo al fiduciante mentre la mera
legittimazione ad esercitare il diritto spetta la fiduciario.
La fiducia romanistica, che è stata accolta nel nostro ordinamento, comporta la
cessione della proprietà al fiduciario che si impegna ad amministrare i beni secondo
quanto previsto dal pactum fiduciae ed eventualmente a ritrasferirli al fiduciante o a
un terzo. La stessa può assumere la forma della fiducia cum amico - in cui il
fiduciante trasferisce la proprietà al fiduciario per uno scopo ulteriore rispetto
all’effetto traslativo con successivo obbligo di ritrasferimento al fiduciante o un terzo
– e della fiduciae cum creditore con il quale il debitore – fiduciante cede un bene al
creditore – fiduciario con il patto che quest’ultimo, nel caso di estinzione del debito,
restituirà il bene al primo. In tale ipotesi viene a configurarsi una vendita a scopo di
garanzia la cui validità nel nostro ordinamento pone dei problemi di compatibilità con
il divieto di patto commissorio.
La fiducia può, inoltre, essere statica o dinamica. Nel primo caso il fiduciario assume
gli obblighi senza che vi sia stato un trasferimento della proprietà del bene dal
fiduciante al fiduciario. Nel secondo caso, vi è il trasferimento della titolarità del bene
dal fiduciante al fiduciario.
Per quanto concerne la tutela del fiduciante nel caso in cui il fiduciario non rispetti
l’obbligo assunto con il pactum fiduciae si verrà a configurare un’ipotesi di
inadempimento ex art. 1218 c.c. e lo stesso fiduciante potrà chiedere il risarcimento
dei danni nonché potrà agire ex art. 2932 c.c. se il patto prevedeva il ritrasferimento
della proprietà.
Il negozio fiduciario, infine, non può confondersi con il negozio assolutamente o
relativamente simulato, posto che in quest'ultimo le parti non vogliono,
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concordemente, il verificarsi di alcun effetto giuridico o vogliono, sempre di comune
accordo, il verificarsi di effetti in tutto o in parte diversi (anche sotto il profilo
soggettivo).
Nel negozio fiduciario, invece, gli effetti sono voluti, anche se, accanto a questi, se ne
perseguono anche altri.
Applicando le coordinate fin qui tracciate al caso di specie, in accoglimento del
ricorso principale, la Suprema Corte qualificata la dichiarazione unilaterale come di
scienza e di volontà e valutati in concreto gli interessi dei soggetti contraenti, ha
statuito che la medesima dichiarazione costituisce un negozio fiduciario, non una
simulazione o un’interposizione fittizia di persona. Da ciò ne consegue che:
a) l’obbligo di ritrasferimento degli immobili, da parte del fiduciarioacquirente, sussiste a prescindere dalla richiesta del fiduciante-venditore;
b) l’inosservanza di tale obbligo costituisce inadempimento ex art. 1218 c.c.
con conseguente risarcimento del danno;
c) Il fiduciario inadempiente è privo di legittimazione sostanziale e non può
disporre dei beni inter vivos e mortis causa in quanto sussiste un rapporto
obbligatorio con il fiduciante. Nel caso in esame, la convivente, in quanto
fiduciaria, è stata la reale acquirente, e quindi proprietaria, degli immobili,
assumendo, mediante il pactum fiduciae, l’impegno di trasferirne la proprietà
al convivente. Infatti, statuisce la Suprema Corte in tema di contratto fiduciario
di compravendita, il pactum fiduciae configura “ un rapporto obbligatorio ( in
cui “il creditore” è il fiduciante e “debitore” il fiduciario) che, per la sua sola
sussistenza (ovviamente da provare) limita l’efficacia reale del contratto
stesso nei confronti dei terzi”.
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