Sentenza 7 febbraio 2011, n. 2945

Transcript

Sentenza 7 febbraio 2011, n. 2945
Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Civile
ESTREMI
Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 07 febbraio 2011
Numero: n. 2945
INTESTAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco
- Presidente
Dott. PETTI
Giovanni Battista
- rel. Consigliere Dott. MASSERA Maurizio
- Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita
- Consigliere Dott. LEVI
Giulio
- Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AUGUSTO BEVIGNANI 12, presso lo studio dell'avvocato PALMA
STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato DELEONARDIS COSIMO
giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro
M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GRIMI GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall'avvocato CHIATANTE GIUSEPPE con Procura
speciale del Consolato Generale d'Italia in Colonia (GERMANIA) del
19/05/1999, rep. n. 6/2007;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 673/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE,
SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 13/07/2005, depositata il 24/10/2005
R.G.N. 191/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso con il rigetto del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione del 31 gennaio 1992 R.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi A.R.
chiedendo la invalidazione per nullità o in via gradata la risoluzione per grave inadempimento di un contratto, redatto per atto notarile in giorno 11 ottobre 1991,
mediante il quale la R. aveva ceduto alla A. la nuda proprietà di un immobile sito in (OMISSIS), mentre la R. aveva assunto vita natural durante obblighi di assistenza morale
e materiale. Sosteneva la R. che la convivenza si era subito rivelata insostenibile per la
condotta della assistente, con maltrattamenti ed esproprio delle disponibilità patrimoniali. Si costituiva la controparte e contestava il fondamento delle pretese. Nel corso del
giudizio, il 6 ottobre 1992 decedeva la attrice ed il giudizio era riassunto dalla erede della
R., M.V., che riproponeva le domande di nullità e in via gradata di risoluzione del contratto.
2. Il tribunale di Lecce con sentenza del 28 agosto 2003 rigettava la domanda per difetto
di prove.
3. Contro la decisione proponeva appello la erede M. la quale precisava che la nullità del rapporto doveva considerarsi sotto il profilo che al tempo dello atto notarile la R. versava
in precarie condizioni di salute, come da documentazione medica e che il contratto
formalmente aleatorio era invece a brevissima scadenza in relazione alle speranze di vita.
Resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame.
4. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 24 ottobre 2005 accoglieva lo appello e
dichiarava la nullità del contratto ritenendo che lo elemento essenziale del vitalizio oneroso fosse la alea riferita alle speranze di vita della parte assistita, alea inesistente al tempo
della conclusione del contratto atipico,che pertanto doveva ritenersi nullo per difetto di
causa. La R. al tempo della sottoscrizione era affetta da neoplasia vescicolare con
diagnosi infausta.
Condannava la convenuta al rilascio dello immobile ed al pagamento delle spese di lite, ma
rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dalla erede.
5. Contro la decisione ricorre A.R., con unico motivo di censura, resiste la controparte
con controricorso.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso non merita accoglimento.
Per chiarezza espositiva si offre una sintesi del motivo, ed a seguire la sua confutazione in
punto di diritto.
6.A. SINTESI DEL MOTIVO. La ricorrente deduce unico complesso motivo contenente due
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso non merita accoglimento.
Per chiarezza espositiva si offre una sintesi del motivo, ed a seguire la sua confutazione in
punto di diritto.
6.A. SINTESI DEL MOTIVO. La ricorrente deduce unico complesso motivo contenente due
censure:
a:error in iudicando per violazione degli artt. 1325, 1418 c.c. in riferimento allo art. 1872
c.c. b. omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Nel corpo del motivo si deduce che lo elemento dell'alea non ha rilevanza causale nella
tipologia del contratto vitalizio alimentare, e che la mancanza della alea non incide sulla
esistenza della causa atipica, che era la ragione dello affare nota alle parti al tempo del
contratto, essendo invece irrilevante che le stesse,in buona fede, avessero ritenuto
esistente una speranza di vita insussistente.
Il vizio della motivazione riposa sulla valutazione della documentazione medica, e cioè della cartella clinica sulle gravi condizioni di salute.
6.B. CONFUTAZIONE IN PUNTO DI DIRITTO. Il primo motivo del ricorso è infondato in relazione alla qualificazione data dai Giudici del riesame del contratto vitalizio alimentare a
titolo oneroso, in quanto contratto sinallagmatico atipico, dove la ragione dello affare che
esprime la causa atipica, si differenzia dalla rendita vitalizia di cui allo art. 1872 c.c. e dalla
causa tipica codificata, poichè il sinallagma si equilibra sul principio della ed equivalenza del rischio con riferimento alle prestazioni delle parti e della entità della rendita in relazione alla concreta possibilità di sopravvivenza del beneficiario. (Vedi in senso conforme a tali puntualizzazione, Cass. 9 gennaio 1999 n. 117 e 12 ottobre 2005 n. 19763). La
aleatorietà nel contratto atipico, costituisce non solo elemento essenziale e strutturale del rapporto, ma elemento causale intrinseco al rapporto che deve esistere con riguardo al
momento della conclusione del contratto. Non sussiste pertanto, in relazione allo error in
iudicando denunciato, alcuna violazione delle norme sostanziali richiamate, ma una esatta
applicazione di una nullità rilevabile di ufficio,ovvero denunciabile da chiunque vi abbia interesse, incluso lo erede della anziana defunta, come si argomenta dal regime delle
nullità per violazione di norme imperative, tra le quali quelle relative alle condizioni di salute dello anziano che cede la nuda proprietà immobiliare in cambio di una improbabile assistenza, e per il difetto di causa, come requisito strutturale del perfezionamento del
contratto, ai sensi dello art. 1325 c.c.. Non senza rilevare, ma come considerazione di
ordine sistematico, che il contratto atipico in esame configura un contratto di protezione
in cui gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute e della dignità della parte debole assistita, di guisa che lo inadempimento del debitore assistente, è suscettibile di ledere diritti inviolabili dello anziano in precarie condizioni di salute, cagionando pregiudizi
patrimoniali e non patrimoniali - come si argomenta da ponderata lettura del punto 4.3.
del preambolo sistematico delle Sezioni unite civili del 11 novembre 2008 n. 26972 e
successive conformi sul punto.
Non senza rilevare che la Carta di Nizza, sotto il valore della uguaglianza, considera nello
art. 25 i diritti degli anziani come diritti umani fondamentali ed inviolabili, in relazione ad
una vita dignitosa e indipendente, che consenta di partecipare alla vita sociale e culturale.
Norma precettiva e non solo programmatica e orientativa per i giudici nazionali, quando,
come nel caso di specie, considerano i contratti con garanzia di protezione per gli anziani.
La Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Nizza, come carta fondamentale per la tutela dei
diritti di Roma è diritto nazionale vigente per effetto della entrata in vigore del Trattato di Lisbona dal 1 dicembre 2009.
Il secondo profilo di censura, che deduce una omessa o contraddittoria pronuncia, risulta
inammissibile in ordine alla pretesa omissione, ed è infondato in ordine alla pretesa contraddizione espositiva, che invece risulta congrua e correttamente espressa.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di
questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente A.R. a rifondere a M.V. le spese del giudizio di
cassazione che liquida in Euro 2700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e
spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011
Cassazione civile sez. III, 07 febbraio 2011, n. 2945
Utente: CAB CENTRO ATENEO PER BIBLIOTECHE cabce6412
Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.