Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 22580 Anno 2014 Presidente: SALVAGO SALVATORE Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Cron.225;2 0 SENTENZA Rep. 39(4 sul ricorso 24811-2007 proposto da: Ud. 24/09/2014 COMUNE DI ASSISI, in persona del Sindaco pro PU tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA BARBERINI 12, presso l'avvocato ENRICO TONELLI, Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 23/10/2014 rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CAFORIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - 2014 1580 contro MANINI PREFABBRICATI S.P.A. (c.f. 01324560596), in persona del legale rappresentante pro tempore, 1 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA ., CRISTINA 8, presso lo STUDIO LEGALE GOBBI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALARICO MARIANI MARINI, giusta procura a margine del controricorso; avverso la sentenza n. controri corrente - 196/2007 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/06/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE; udito, per il ricorrente, l'Avvocato ENRICO TONELLI, con delega, che si riporta; udito, per la controricorrente, l'Avvocato .. FRANCESCA PICCIURRO, con delega, che si riporta; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Corte di Cassazione - copia non ufficiale - .. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO l. Il Comune di Assisi ha stipulato, in data 19 luglio 1989, un contratto di appalto per la costruzione di una Manini Prefabbricati Spa. 2. La società appaltatrice, lamentando un ritardo nei pagamenti degli acconti dovuti (sulla base degli stati di avanzamento dei lavori) e del saldo, adiva il Tribunale di Perugia- sez. distaccata di Assisi chiedendo la condanna del Comune al pagamento della somma richiesta a titolo di C2 interessi di mora, oltre spese. / 3. Il Tribunale adito, sull'opposizione del Comune, ha respinto la domanda, compensando le spese. 4. Secondo il Tribunale, i ritardi, pacificamente verificatisi nei pagamenti da parte del Comune non erano imputabili all'ente locale, in ragione del richiamo, fatto dal contratto di appalto, al mutuo stipulato - come mezzo di finanziamento dell'opera - con il Ministero del Tesoro; mutuo che sarebbe stato erogato con ritardo, avendo, invece, il Comune, diligentemente, corrisposto i suoi pagamenti all'impresa non appena ricevuti i ratei finanziari da parte del mutuante. 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale scuola media, in località S.M. degli Angeli, con l'impresa 5. Investita dell'appello proposto dall'impresa appaltatrice, la Corte d'appello di Perugia, l'ha accolto, condannando il Comune al pagamento della somma richiesta a titolo di interessi moratori, compensando le spese processuali tra le parti in ragione della «oggettiva Corte di Cassazione - copia non ufficiale controvertibilità» della questione. 6. Secondo la Corte territoriale, per quel che interessa ancora in questa sede, la domanda dell'impresa era fondata, in quanto: a) l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., andrebbe valutata secondo criteri oggettivi ed assoluti, senza che, l'impossibilità di pagare il proprio debito per l'eventuale inadempimento del proprio finanziatore, possa escludere la sua responsabilità verso il creditore; b) la previsione contrattuale delle modalità di finanziamento dell'opera da parte del Comune non sarebbe stata pattuita per esonerare l'appaltatore da ogni responsabilità per il ritardo, avendo il valore di una semplice dichiarazione di scienza; c) la disposizione di cui all'art. 13, 6 ° co., D.L. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, che attribuisce rilievo ed esonera la PA appaltante dalla responsabilità per il ritardo nel pagamento, che dipenda dal ritardo nel finanziamento, a condizione che il finanziamento a mezzo della Cassa Depositi e Prestiti sia richiamato nel bando, non sarebbe applicabile al caso sia 4 perché non riguarderebbe i contratti di appalto sia perché non richiamerebbe i finanziamenti diversi da quelli indicati (ossia la Cassa Depositi e Prestiti); d) non si sarebbe prescritto il diritto della società appaltatrice in quanto gli interessi per il ritardato pagamento di acconti Corte di Cassazione - copia non ufficiale e saldo andrebbero corrisposti in un'unica soluzione e sarebbero soggetti al termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data in cui gli interessi sono esigibili. 7. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi di ricorso, il Comune di Assisi, che ha illustrato anche con memoria ex art. 378 c.p.c. 8. L'impresa Manini Prefabbricati Spa resiste con controricorso e memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo mezzo di ricorso (Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, 1375, 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962) l'impresa ricorrente pone a questa Corte il seguente quesito di diritto: «se, alla luce del coordinamento della disposizione contemplata dall'art. 1218, con gli artt. 1176 e 1375 e con gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, si possa affermare l'esclusione di responsabilità del Comune di Assisi per i ritardati pagamenti, dipendenti esclusivamente dalla tardiva 5 erogazione del finanziamento da parte dell'Ente erogante, ovvero più generalmente si possa escludere la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento per fatti ad esso non imputabili e determinati da un soggetto Corte di Cassazione - copia non ufficiale terzo-finanziatore». Premette la ricorrente che secondo la preferibile interpretazione soggettiva degli artt. 1218 e 1176 c.c., il debitore non è responsabile dell'inadempimento se si è comportato con diligenza e, pertanto, per essere esonerato da responsabilità, deve solo provare di non essere in colpa. Tale orientamento sarebbe seguito anche dal legislatore del 1962 (con gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063) che prevede la regolamentazione degli interessi per il ritardo (nel pagamento degli acconti e nella rata di saldo) solo in caso di motivi attribuibili all'Amministrazione. Nella specie, andrebbe esclusa la responsabilità del Comune che, nelle premesse del contratto, aveva rappresentato all'altro contraente che i pagamenti sarebbero stati effettuati attraverso somme ricevute, a titolo di mutuo, dal Ministero del Tesoro - DG Istituti di Previdenza, non essendo dipeso il ritardo dall'ente locale, che, anzi, aveva pagato quanto dovuto il giorno stesso della ricezione della somma attesa dal finanziatore. 6 1.2.Con il secondo mezzo di ricorso (Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363) l'impresa ricorrente l'impresa ricorrente pone a questa Corte il seguente quesito di diritto: «se, alla stregua di quanto previsto prevede il mezzo di finanziamento con cui il Comune di Assisi fronteggerà le obbligazioni derivanti dal contratto, possa essere considerata clausola integrante del contratto, sufficiente ad esonerarlo da responsabilità per i ritardati pagamenti, anche in base all'istituto civilistico della presupposizione». In particolare il ricorrente, lamenta, alla luce dei criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., la cattiva interpretazione data dalla Corte territoriale alla premessa contrattuale relativa al finanziamento dell'opera, che dovrebbe leggersi in connessione con l'impegno a corrispondere gli acconti man mano che questi maturavano, come se i pagamenti fossero ancorati ad una «presupposizione», ossia l'erogazione del finanziamento da /// parte del Ministero del Tesoro-DG Ist. Prev. 1.3.Con il terzo mezzo di ricorso (Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 Disp. Legge in generale e 13, 6 ° co, DL n. 55 del 1983, conv. nella legge n. 131 del 1983) l'impresa ricorrente pone a questa Corte il seguente quesito di diritto: «se, alla stregua dell'art. 12 delle Preleggi, si possa esonerare la PA dalla responsabilità per 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale dagli artt. 1362 e 1363 c.c., la premessa contrattuale che i ritardati pagamenti dipendenti dal tardato finanziamento relativo alle opere oggetto di appalto, giusta la previsione dell'art. 13, 6° comma, DL n. 55 del 1983, conv. nella legge n. 131 del 1983». Nella sostanza il ricorrente chiede l'esonero dalla responsabilità da ritardo in Corte di Cassazione - copia non ufficiale applicazione analogica della richiamata disposizione (che non si riferisce all'appalto di opere pubbliche ma solo alla fornitura di beni e servizi). 1.4.Con il quarto mezzo di ricorso (Violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.) l'impresa ricorrente pone a questa Corte il seguente quesito di diritto: «se si possa, ex art. 2948 n. 4 c.c., dichiarare prescritto il presunto credito vantato dalla Manini spa, considerata la periodicità della prestazione in discussione, stante il tenore del contratto inter partes che prevedeva pagamenti periodici legati allo stato di avanzamento del lavori, ovvero in astratto se, in ipotesi di contrato di appalto con previsione di pagamento a seguito di stati di avanzamento periodici, sia applicabile la previsione normativa di cui all'art. 2948, n. 4». Secondo il Comune, la previsione contrattuale di versamento degli acconti ogni volta che il credito dell'appaltatore avesse raggiunto un importo pari a £ 200 milioni renderebbe tali obbligazioni di carattere periodico e perciò 8 suscettibili di ricadere sotto la previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. (durata quinquennale del termine di prescrizione). ** 72/ 2.1. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, pur aderendo al ragionamento svolto dal Comune ricorrente nelle premesse, e perciò al riconoscimento del principio posto da questa Corte con la sentenza n. 11717 del 2002, non può pervenirsi alle conclusioni tratte dallo stesso ricorrente. 2.1.1.Innanzitutto, il principio di diritto richiamato dalla ricorrente (a p. 9 del ricorso) deve essere ricordato per intero, non bastando il richiamo alla sua prima parte. Secondo tale enunciato, infatti, «In materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non 9 possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. ». Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2.1.2. Con particolare riferimento al ritardo cagionato dal finanziamento da parte del terzo (nella specie, il Ministero del Tesoro - DG Ist. Prev.) si rende applicabile il principio (che corrisponde anche a quello sopra menzionato), già posto da questa sezione, in un caso analogo, con la sentenza n. 4214 del 2012, sussistendo la piena identità di ratio, pur nella diversità di fattispecie (in questo caso, per il ritardo nel pagamento da parte del concessionario nei riguardi dell'appaltatore). Nel risolvere la questione sottopostale, questa stessa sezione ha affermato il principio, pienamente applicabile anche al nostro caso per la diretta identità del fondamento che unifica le analoghe fattispecie concrete considerate, secondo cui «l'ente finanziatore non è tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all'atto di concessione, con la quale l'ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore» (nello stesso senso, da ultima, Cass. n. 10 14340 del 2013, non massimata, con riferimento a un finanziamento Agensud). 2.1.3. Perciò va disatteso il primo motivo di ricorso ed affermato il seguente principio di diritto: in tema di Corte di Cassazione - copia non ufficiale responsabilità da ritardo del committente (nella specie: un Comune) nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: il Ministero del Tesoro) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) ad un soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento. ** 3. Il secondo motivo di ricorso è semplicemente inammissibile, perché con esso non si dice se, dove, quando e come il giudice di merito avrebbe dovuto interpretare la premessa come una clausola contenente una presupposizione, ossia la postulazione che una situazione di fatto considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in 1]. sede di stipulazione del contratto, sia successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo che l'assetto che costoro hanno dato ai propri interessi si trovi a poggiare su una base diversa da quella in virtù della quale era stato concluso il Corte di Cassazione - copia non ufficiale contratto. 3.1. Una tale conclusione, adottata sulla base dei criteri ermeneutici enunciati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., particolarmente per affermare la comune intenzione delle parti, considerando altresì il comportamento complessivo (anche posteriore al negozio) dalle stesse tenuto, nonché il senso globale (ma non esplicito) delle relative pattuizioni, avrebbe dovuto formare oggetto del contraddittorio nella fase di merito, che la parte avrebbe avuto l'onere di indicare a questa Corte. 3.2. In conclusione, in tali casi vale il principio di diritto secondo cui l'affermazione dell'esistenza nel contratto di una clausola tacita di presupposizione impone, alla parte che ne afferma l'esistenza, di allegare - nel contraddittorio processuale con l'avversario - la situazione di fatto considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del contratto, che sia successivamente mutata per il sopravvenire di circostanze non imputabili alla parte stessa, in modo che l'assetto dato ai propri interessi si 12 trovi a poggiare su una base diversa da quella in virtù della quale era stato concluso il contratto. ** 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. E ciò non perché non sia possibile l'applicazione Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4.1. delle disposizioni richiamate anche al caso dell'appalto di opere pubbliche (questione ormai superata dalla sentenza di questa stessa sezione, n. 17197 del 2012, secondo cui il sesto comma dell'art. 13 del d.l. n. 55 del 1983, introdotto dalla legge di conversione n. 131 del 1983, è applicabile anche ai contratti di appalto di opere pubbliche), quanto perché la disposizione riguarda soltanto le opere finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, non anche altre forme di finanziamento, fra le quali rientra quella in esame. Il fondamento di tale particolare regime di favore per il debitore (e di sfavore per il creditore), in quanto deroga al regime ordinario della responsabilità nell'adempimento delle obbligazioni civili (e pecuniarie), riguarda, con tutta evidenza, solo i contratti collegati a finanziamenti erogati da tale ente pubblico, per le peculiari funzioni da esso svolte, ciò che non ne consente l'estensione ad altri enti finanziatori, anche se pubblici. 4.2. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: In tema di appalti di opere pubbliche, oltre che 13 di contratti per la fornitura di beni e servizi, la condizione posta dall'art. 13 del D.L. n. 55 del 1983, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 131 del 1983, per l'operatività della sospensione della decorrenza degli interessi, presuppone l'inserimento nel bando Corte di Cassazione - copia non ufficiale dell'indicazione che le opere o i servizi sono finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti. Essa non può essere estesa, in via analogica, anche ad altre forme di finanziamenti, quand'anche erogati da altri enti pubblici, essendo la stessa di stretta interpretazione perché deroga al regime di responsabilità nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. ** 5. Il quarto motivo di ricorso è infondato, alla luce del diritto vivente e consolidato affermato da questa Corte (solo da ultimo con la Sentenza n. 17197 del 2012) e secondo cui «La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile 14 di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962.» (si vedano altresì le sentt. 14080 del 2005, 12140 e 23670 del 2006) . ** 6.In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle relative spese, • liquidate come da dispositivo. PQM Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate nella misura di C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della l sezione civile della Corte di cassazione, il 24 settembre Corte di Cassazione - copia non ufficiale non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli