Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 22580 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Cron.225;2 0
SENTENZA
Rep. 39(4
sul ricorso 24811-2007 proposto da:
Ud. 24/09/2014
COMUNE DI ASSISI, in persona del Sindaco pro
PU
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA
BARBERINI 12, presso l'avvocato ENRICO TONELLI,
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Data pubblicazione: 23/10/2014
rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE
CAFORIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
2014
1580
contro
MANINI PREFABBRICATI S.P.A. (c.f. 01324560596), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
1
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA
.,
CRISTINA 8,
presso lo STUDIO LEGALE GOBBI,
rappresentato e difeso dall'avvocato ALARICO
MARIANI MARINI, giusta procura a margine del
controricorso;
avverso la sentenza n.
controri corrente
-
196/2007 della CORTE
D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/09/2014 dal Consigliere
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito,
per
il
ricorrente,
l'Avvocato ENRICO
TONELLI, con delega, che si riporta;
udito,
per
la
controricorrente,
l'Avvocato
..
FRANCESCA PICCIURRO, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
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-
..
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.
Il
Comune di Assisi
ha stipulato, in data 19 luglio
1989, un contratto di appalto per la costruzione di una
Manini Prefabbricati Spa.
2.
La società appaltatrice, lamentando un ritardo nei
pagamenti degli acconti dovuti (sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori) e del saldo, adiva il Tribunale di
Perugia- sez. distaccata di Assisi chiedendo la condanna
del Comune al pagamento della somma richiesta a titolo di
C2
interessi di mora, oltre spese.
/
3. Il Tribunale adito, sull'opposizione del Comune, ha
respinto la domanda, compensando le spese.
4.
Secondo
il Tribunale,
i
ritardi,
pacificamente
verificatisi nei pagamenti da parte del Comune non erano
imputabili all'ente locale, in ragione del richiamo, fatto
dal contratto di appalto, al mutuo stipulato - come mezzo
di finanziamento dell'opera - con il Ministero del Tesoro;
mutuo che sarebbe stato erogato con ritardo, avendo,
invece, il Comune, diligentemente, corrisposto i suoi
pagamenti all'impresa non appena ricevuti i ratei
finanziari da parte del mutuante.
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scuola media, in località S.M. degli Angeli, con l'impresa
5.
Investita
dell'appello
proposto
dall'impresa
appaltatrice, la Corte d'appello di Perugia, l'ha accolto,
condannando il Comune al pagamento della somma richiesta a
titolo di interessi moratori,
compensando le spese
processuali tra le parti in ragione della «oggettiva
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controvertibilità» della questione.
6. Secondo la Corte territoriale, per quel che interessa
ancora in questa sede, la domanda dell'impresa era fondata,
in quanto: a) l'impossibilità della prestazione per causa
non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
andrebbe valutata secondo criteri oggettivi ed assoluti,
senza che, l'impossibilità di pagare il proprio debito per
l'eventuale inadempimento del proprio finanziatore, possa
escludere la sua responsabilità verso il creditore; b) la
previsione contrattuale delle modalità di finanziamento
dell'opera da parte del Comune non sarebbe stata pattuita
per esonerare l'appaltatore da ogni responsabilità per il
ritardo, avendo il valore di una semplice dichiarazione di
scienza; c) la disposizione di cui all'art. 13, 6 ° co.,
D.L. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del
1983, che attribuisce rilievo ed esonera la PA appaltante
dalla responsabilità per il ritardo nel pagamento, che
dipenda dal ritardo nel finanziamento, a condizione che il
finanziamento a mezzo della Cassa Depositi e Prestiti sia
richiamato nel bando, non sarebbe applicabile al caso sia
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perché non riguarderebbe i contratti di appalto sia perché
non richiamerebbe i finanziamenti diversi da quelli
indicati (ossia la Cassa Depositi e Prestiti); d) non si
sarebbe prescritto il diritto della società appaltatrice in
quanto gli interessi per il ritardato pagamento di acconti
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e saldo andrebbero corrisposti in un'unica soluzione e
sarebbero soggetti al termine prescrizionale decennale,
decorrente dalla data in cui gli interessi sono esigibili.
7.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per
cassazione, con quattro motivi di ricorso, il Comune di
Assisi,
che ha illustrato anche con memoria
ex art. 378
c.p.c.
8.
L'impresa
Manini Prefabbricati Spa
resiste con
controricorso e memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il
primo
mezzo di ricorso (Violazione e falsa
applicazione degli artt. 1218, 1176, 1375, 35 e 36 d.P.R.
n. 1063 del 1962) l'impresa ricorrente pone a questa Corte
il seguente quesito di diritto:
«se, alla luce del
coordinamento della disposizione contemplata dall'art.
1218, con gli artt. 1176 e 1375 e con gli artt. 35 e 36 del
d.P.R. n. 1063 del 1962, si possa affermare l'esclusione di
responsabilità del Comune di Assisi per i ritardati
pagamenti, dipendenti esclusivamente dalla tardiva
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erogazione del finanziamento da parte dell'Ente erogante,
ovvero più generalmente si possa escludere la
responsabilità del debitore per il ritardato pagamento per
fatti ad esso non imputabili e determinati da un soggetto
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terzo-finanziatore».
Premette la ricorrente che secondo la preferibile
interpretazione soggettiva degli artt. 1218 e 1176 c.c., il
debitore non è responsabile dell'inadempimento se si è
comportato con diligenza e, pertanto, per essere esonerato
da responsabilità, deve solo provare di non essere in
colpa. Tale orientamento sarebbe seguito anche dal
legislatore del 1962 (con gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n.
1063) che prevede la regolamentazione degli interessi per
il ritardo (nel pagamento degli acconti e nella rata di
saldo) solo in caso di motivi attribuibili
all'Amministrazione. Nella specie, andrebbe esclusa la
responsabilità del Comune che, nelle premesse del
contratto, aveva rappresentato all'altro contraente che i
pagamenti sarebbero stati effettuati attraverso somme
ricevute, a titolo di mutuo, dal Ministero del Tesoro - DG
Istituti di Previdenza, non essendo dipeso il ritardo
dall'ente locale, che, anzi, aveva pagato quanto dovuto il
giorno stesso della ricezione della somma attesa dal
finanziatore.
6
1.2.Con il
secondo mezzo di ricorso (Violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e 1363) l'impresa ricorrente
l'impresa ricorrente pone a questa Corte il seguente
quesito di diritto:
«se, alla stregua di quanto previsto
prevede il mezzo di finanziamento con cui il Comune di
Assisi fronteggerà le obbligazioni derivanti dal contratto,
possa essere considerata clausola integrante del contratto,
sufficiente ad esonerarlo da responsabilità per i ritardati
pagamenti, anche in base all'istituto civilistico della
presupposizione».
In particolare il ricorrente, lamenta,
alla luce dei criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.,
la cattiva interpretazione data dalla Corte territoriale
alla premessa contrattuale relativa al finanziamento
dell'opera, che dovrebbe leggersi in connessione con
l'impegno a corrispondere gli acconti man mano che questi
maturavano, come se i pagamenti fossero ancorati ad una
«presupposizione», ossia l'erogazione del finanziamento da ///
parte del Ministero del Tesoro-DG Ist. Prev.
1.3.Con il
terzo
mezzo di ricorso (Violazione e falsa
applicazione degli artt. 12 Disp. Legge in generale e 13,
6 ° co, DL n. 55 del 1983, conv. nella legge n. 131 del
1983) l'impresa ricorrente pone a questa Corte il seguente
quesito di diritto:
«se, alla stregua dell'art. 12 delle
Preleggi, si possa esonerare la PA dalla responsabilità per
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dagli artt. 1362 e 1363 c.c., la premessa contrattuale che
i ritardati pagamenti dipendenti dal tardato finanziamento
relativo alle opere oggetto di appalto, giusta la
previsione dell'art. 13, 6° comma, DL n. 55 del 1983, conv.
nella legge n. 131 del 1983». Nella sostanza il ricorrente
chiede l'esonero dalla responsabilità da ritardo in
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applicazione analogica della richiamata disposizione (che
non si riferisce all'appalto di opere pubbliche ma solo
alla fornitura di beni e servizi).
1.4.Con il quarto mezzo di ricorso (Violazione e falsa
applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., in relazione
all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.) l'impresa ricorrente pone
a questa Corte il seguente quesito di diritto:
«se si
possa, ex art. 2948 n. 4 c.c., dichiarare prescritto il
presunto credito vantato dalla Manini spa, considerata la
periodicità della prestazione in discussione, stante il
tenore del contratto inter partes che prevedeva pagamenti
periodici legati allo stato di avanzamento del lavori,
ovvero in astratto se, in ipotesi di contrato di appalto
con previsione di pagamento a seguito di stati di
avanzamento periodici, sia applicabile la previsione
normativa di cui all'art. 2948, n. 4».
Secondo il Comune, la previsione contrattuale di versamento
degli acconti ogni volta che il credito dell'appaltatore
avesse raggiunto un importo pari a £ 200 milioni renderebbe
tali obbligazioni di carattere periodico e perciò
8
suscettibili di ricadere sotto la previsione dell'art. 2948
n. 4 c.c. (durata quinquennale del termine di
prescrizione).
**
72/
2.1.
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2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Infatti, pur aderendo al ragionamento svolto dal
Comune ricorrente nelle premesse, e perciò al
riconoscimento del principio posto da questa Corte con la
sentenza n. 11717 del 2002, non può pervenirsi alle
conclusioni tratte dallo stesso ricorrente.
2.1.1.Innanzitutto, il principio di diritto richiamato
dalla ricorrente (a p. 9 del ricorso) deve essere ricordato
per intero, non bastando il richiamo alla sua prima parte.
Secondo tale enunciato, infatti, «In materia di
responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è
strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il
solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa
superabile mediante la prova dello specifico impedimento
che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la
dimostrazione che, qualunque sia stata la causa
dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile
al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della
prestazione costituisca causa di esonero del debitore da
responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non
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possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare
la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza
spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri
all'esatto adempimento. ».
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2.1.2. Con particolare riferimento al ritardo cagionato dal
finanziamento da parte del terzo (nella specie, il
Ministero del Tesoro - DG Ist. Prev.) si rende applicabile
il principio (che corrisponde anche a quello sopra
menzionato), già posto da questa sezione, in un caso
analogo, con la sentenza n. 4214 del 2012, sussistendo la
piena identità di ratio, pur nella diversità di fattispecie
(in questo caso, per il ritardo nel pagamento da parte del
concessionario nei riguardi dell'appaltatore). Nel
risolvere la questione sottopostale, questa stessa sezione
ha affermato il principio, pienamente applicabile anche al
nostro caso per la diretta identità del fondamento che
unifica le analoghe fattispecie concrete considerate,
secondo cui «l'ente finanziatore non è tenuto a rivalere il
concessionario della somma che si sia obbligato a versare
all'appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una
convenzione accessoria all'atto di concessione, con la
quale l'ente garantisca la tempestiva erogazione del
finanziamento, ovvero la copertura del concessionario dai
rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti
all'appaltatore» (nello stesso senso, da ultima, Cass. n.
10
14340 del 2013, non massimata, con riferimento a un
finanziamento Agensud).
2.1.3.
Perciò va disatteso il primo motivo di ricorso ed
affermato il seguente principio di diritto: in tema di
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responsabilità da ritardo del committente (nella specie: un
Comune) nei pagamenti degli acconti e del saldo quale
corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto
di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato
dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di
altro ente pubblico (nella specie: il Ministero del Tesoro)
non può essere esclusa la responsabilità del debitore per
il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza
ascrivibili (a monte) ad un soggetto terzo-finanziatore,
restano imputabili al committente-debitore in mancanza di
una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore
garantisca al committente la tempestiva erogazione del
finanziamento.
**
3.
Il secondo motivo di ricorso è semplicemente
inammissibile, perché con esso non si dice se, dove, quando
e come il giudice di merito avrebbe dovuto interpretare la
premessa come una clausola contenente una presupposizione,
ossia la postulazione che una situazione di fatto
considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in
1].
sede di stipulazione del contratto, sia successivamente
mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle
parti stesse, in modo che l'assetto che costoro hanno dato
ai propri interessi si trovi a poggiare su una base diversa
da quella in virtù della quale era stato concluso il
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contratto.
3.1. Una tale conclusione, adottata sulla base dei criteri
ermeneutici enunciati dagli artt. 1362 e 1363 c.c.,
particolarmente per affermare la comune intenzione delle
parti, considerando altresì il comportamento complessivo
(anche posteriore al negozio) dalle stesse tenuto, nonché
il senso globale (ma non esplicito) delle relative
pattuizioni, avrebbe dovuto formare oggetto del
contraddittorio nella fase di merito, che la parte avrebbe
avuto l'onere di indicare a questa Corte.
3.2.
In conclusione, in tali casi vale il principio di
diritto secondo cui l'affermazione dell'esistenza nel
contratto di una clausola tacita di presupposizione impone,
alla parte che ne afferma l'esistenza, di allegare - nel
contraddittorio processuale con l'avversario - la
situazione di fatto considerata, ma non espressamente
enunciata dalle parti in sede di stipulazione del
contratto, che sia successivamente mutata per il
sopravvenire di circostanze non imputabili alla parte
stessa, in modo che l'assetto dato ai propri interessi si
12
trovi a poggiare su una base diversa da quella in virtù
della quale era stato concluso il contratto.
**
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
E ciò non perché non sia possibile l'applicazione
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4.1.
delle disposizioni richiamate anche al caso dell'appalto di
opere pubbliche (questione ormai superata dalla sentenza di
questa stessa sezione, n. 17197 del 2012, secondo cui il
sesto comma dell'art. 13 del d.l. n. 55 del 1983,
introdotto dalla legge di conversione n. 131 del 1983, è
applicabile anche ai contratti di appalto di opere
pubbliche), quanto perché la disposizione riguarda soltanto
le opere finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, non
anche altre forme di finanziamento, fra le quali rientra
quella in esame. Il fondamento di tale particolare regime
di favore per il debitore (e di sfavore per il creditore),
in quanto deroga al regime ordinario della responsabilità
nell'adempimento delle obbligazioni civili (e pecuniarie),
riguarda, con tutta evidenza, solo i contratti collegati a
finanziamenti erogati da tale ente pubblico, per le
peculiari funzioni da esso svolte, ciò che non ne consente
l'estensione ad altri enti finanziatori, anche se pubblici.
4.2.
Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di
diritto: In tema di appalti di opere pubbliche, oltre che
13
di contratti per la fornitura di beni e servizi, la
condizione posta dall'art. 13 del D.L. n. 55 del 1983, nel
testo modificato dalla legge di conversione n. 131 del
1983, per l'operatività della sospensione della decorrenza
degli interessi, presuppone l'inserimento nel bando
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dell'indicazione che le opere o i servizi sono finanziati
dalla Cassa Depositi e Prestiti. Essa non può essere
estesa, in via analogica, anche ad altre forme di
finanziamenti, quand'anche erogati da altri enti pubblici,
essendo la stessa di stretta interpretazione perché deroga
al regime di responsabilità nell'adempimento delle
obbligazioni pecuniarie.
**
5.
Il quarto motivo di ricorso è infondato, alla luce del
diritto vivente e consolidato affermato da questa Corte
(solo da ultimo con la Sentenza n. 17197 del 2012) e
secondo cui «La prescrizione quinquennale prevista
dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., anche per quanto concerne
gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che
l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la
fattispecie genericamente descritta dalla norma con
l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si
riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata,
caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile
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di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue
che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere
essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il
connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa
interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del
ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli
artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962.» (si
vedano altresì le sentt. 14080 del 2005, 12140 e 23670 del
2006) .
**
6.In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e
deve essere respinto e la ricorrente condannata al
pagamento delle relative spese,
•
liquidate come da
dispositivo.
PQM
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali sostenute dalla parte resistente,
liquidate nella misura di C 7.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della l
sezione civile della Corte di cassazione, il 24 settembre
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli