LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE
ESTREMI Autorità: Cassazione civile sez. VI Data: 20 novembre 2010 Numero: n. 23578 CLASSIFICAZIONE FILIAZIONE - Filiazione naturale in genere Filiazione - Filiazione naturale - Provvedimento provvisorio ed urgente di affidamento del figlio naturaleexart. 317bisc.c. - Reclamo - Decreto della Corte di appello - Ricorribilità in cassazioneexart. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento INTESTAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Presidente Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere Dott. RORDORF Renato - Consigliere Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 1324-2010 proposto da: D.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell'avvocato DOSI GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso. - ricorrente contro A.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato MARINO MARINA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAZZI CINZIA, MARUZZO PAOLO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente e contro PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati avverso il decreto R.G. 893/09 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 16.10.09, depositato il 25/11/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS. FATTO FATTO E DIRITTO Premesso che il ricorso é stato fissato per l'esame in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis, 360 bis e 375 c.p.c. e che, fissata l'udienza camerale, sia la resistente sia il ricorrente hanno depositato memorie; Ritenuto che A.P. ha impugnato dinanzi alla Corte d'appello di Venezia i decreti nn. 17 e 18 del 21 luglio e 21 settembre 2009 del tribunale per i minorenni di Venezia, emessi in via provvisoria e d'urgenza nel corso di un giudizio relativo all'affidamento della figlia naturale F. dell' A. e di D.F. e relativi agli incontri fra il padre e la minore; che la Corte d'appello, con decreto depositato il 25 novembre 2009, in riforma di detti decreti, escludeva - allo stato - la facoltà del padre d'incontrare la minore; 1 che il D. ha impugnato dinanzi a questa Corte detto provvedimento, con ricorso notificato all' A. il 12 gennaio 2010, formulando due motivi, deducendo che i provvedimenti del tribunale per i minorenni non erano reclamabili dinanzi alla Corte d'appello avendo ad oggetto la regolamentazione provvisoria dei rapporti fra padre e figlia nel corso di un procedimento di affidamento ex art. 317 bis c.p.c.; che l' A. resiste con controricorso notificato il 10 febbraio 2010 con il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso; che il ricorrente allega, in favore dell'ammissibilità del ricorso, le statuizioni in proposito delle sentenze nn. 23411 e 23032 del 2009 di questa Corte secondo le quali in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la L. n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento relativo all'applicazione dell'art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza, con la conseguenza che, nel regime di cui alla detta legge, i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati in relazione all'art. 317-bis relativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.; considerato, peraltro, che i su detti principi vanno riferiti ai provvedimenti conclusivi delle procedure ex art. 317 bis cod. civ., dotati di decisorietà e definitività "rebus sic stantibus", ma non sono riferibili ai provvedimenti provvisori adottati nel corso di tali procedure, per loro natura privi dei caratteri di definitività e non revocabilità da parte del giudice che li abbia emessi; che pertanto il ricorso appare inammissibile, in applicazione del principio secondo il quale, essendo il provvedimento reclamato insuscettibile di acquistare carattere di definitività in senso sostanziale avendo carattere provvisorio, avverso il provvedimento che abbia deciso su di esso non é proponibile il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost., neppure ove si lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale. Infatti la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo é preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (Cass. SS.UU. 15 luglio 2003, n. 11026 e da ultimo Cass. 6 novembre 2008, n. 26631); che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alle spese, da liquidarsi come in dispositivo. P.Q.M. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro milleseicento, di cui Euro cento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 29 settembre 2010. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2010 CONFORMI E DIFFORMI (1) Non si rinvengono precedenti in termini. Utente: MICCOLI ANTONELLA Tutti i diritti riservati - © copyright 2011 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. 2