Cassazione - Euroconference

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Cassazione - Euroconference
Corte di Cassazione, ordinanza n. 10554 del 25 giugno 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20326-2010 proposto da:
AVIOINTERIORS SPA (OMISSIS) incorporata nella Alven Holding Srl (che ha poi modificato la
ragione sociale in Aviointeriors SpA) poi denominata Aviofin SpA ed ora, a seguito di trasferimento
di sede denominata Aviofin S.A. in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio
dell'avvocato CARLONI EMANUELE, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETROSANTI LUCA
MARIA, PIETROSANTI MARIO LAURO, PIETROSANTI ANGELO, giusta delega a margine del
ricorso;
- ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VTA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 150/39/2010 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA - Sezione
Staccata di LATINA del 12.1.2010, depositata il 27/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2012 dal Consigliere
Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito per la ricorrente l'Avvocato Silvio Carloni (per delega avvocati Angelo Pietrosanti, Mario
Lauro Pietrosanti, Luca Maria Pietrosanti) che si riporta agli scritti;
E' presente il Procuratore Generale Dott. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si
riporta alla relazione scritta.
La Corte:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
- rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente
relazione:
"Con sentenza n. 150/39/10, la CTR del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Aviofin s.p.a. (ora
Aviointeriors s.p.a.) avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso
proposto dalla contribuente nei confronti dell'avviso di accertamento, con il quale l'Ufficio
recuperava a tassazione l'IVA scaturente dalla mancata regolarizzazione dell'acquisto di
un'imbarcazione da diporto (Yacht Pershing 88), effettuato in sospensione d'imposta ai sensi del
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, trattandosi - a parere dell'Ufficio - di acquisto di un bene
non inerente all'attività esercitata dalla società.
Il giudice di appello riteneva, invero, non comprovata detta inerenza, non avendo la società
contribuente mai svolto attività di produzione nel settore nautico, ed avendo la medesima stipulato
contratti di consulenza e di collaborazione con oggetti palesemente privi di specifica professionalità
nel settore in questione.
Avverso la suddetta decisione della CTR del Lazio ha proposto ricorso per cassazione la
Aviointeriors s.p.a., articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del
1972, art. 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l'omessa, insufficiente e illogica
motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.
L'amministrazione intimata ha replicato con controricorso.
I primi tre motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente, attesa la loro evidente connessione - si
palesano manifestamente infondati.
Va osservato, infatti, che, in tema di accertamento dell'IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, art. 56, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può essere assolto anche
mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, ed in particolare al
verbale redatto dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria. Ne consegue
che, in caso d'impugnazione, il giudice di merito deve accertare, motivando adeguatamente sul
punto, se detto verbale sia stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente, tenendo
presente che tale presupposto deve considerarsi "in re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali
di ispezione o verifica redatti alla presenza del contribuente, a lui comunicati o notificati nei modi di
legge (Cass. 2462/07, 7360/11). Nel caso di specie, risulta dallo stesso ricorso della Aviointeriors
s.p.a. che il processo verbale di constatazione è stato redatto, da funzionari dell'Agenzia delle
Entrate "a seguito di verifica" presso la società; sicchè il rinvio per relationem a tale atto, da parte
dell'avviso di accertamento in discussione, a parere del relatore, deve ritenersi pienamente
legittimo. Per quanto attiene al merito di tale accertamento, va osservato, poi, che la detrazione di
cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, dell'imposta assolta, dovuta o addebitata a titolo di rivalsa in
relazione all'acquisto di beni o servizi effettuato nell'esercizio d'impresa richiede: a) che i relativi
contratti siano stipulati dall'imprenditore in quanto tale; b) la inerenza dei beni o servizi all'attività di
impresa. Tale inerenza, in assenza di operazioni attive, non può essere, però, presunta solo per la
qualità di imprenditore individuale o societario dell'acquirente del bene, trattandosi di elemento
puramente indiziario, rispetto ad una caratteristica che postula l'effettivo esercizio dell'impresa e
che, dunque, esige la temporaneità di detta assenza ed il ricadere dell'acquisto medesimo in una
fase preparatoria dell'impiego produttivo. Detto elemento, pertanto, deve trovare conforto in altre
circostanze della concreta vicenda (con onere della prova a carico di chi invochi la detrazione),
idonee ad evidenziare l'effettiva connessione dell'acquisto con l'espletamento della progettata
attività imprenditoriale (Cass. 2729/01, 13197/09).
Nel caso di specie, non risultano allegati agli atti, da parte della società contribuente, elementi di
prova atti a smentire gli elementi presuntivi raccolti dai verbalizzanti e posti a fondamento
dell'impugnata sentenza. Senza dire che, sotto il profilo del vizio di motivazione, i motivi di ricorso
si palesano, altresì, privi di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto i documenti e le altre
risultanze istruttorie che si assumono pretermesse dalla CTR. Per tutte le ragioni che precedono,
pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1";
- che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
- che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., nè memorie;
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in
fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato,
il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione; rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente
giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.