chiamare al cellulare

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Telefonate e corrispondenza in carcere
I detenuti hanno diritto ad una telefonata a settimana ai familiari della durata massima di
10 minuti. Per i soggetti condannati per uno dei reati compresi nell’art. 4 bis della legge
sull’Ordinamento penitenziario (es: associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione
a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ecc…) le
telefonate a disposizione sono invece due al mese.
Per poter avere il permesso di telefonare bisognerà ottenere un’autorizzazione che potrà
essere rilasciata dal direttore del carcere se il detenuto è stato già condannato in via
definitiva. Per quanto concerne i soggetti in custodia cautelare in carcere, ossia i detenuti
in attesa di una sentenza definitiva di condanna, l’autorizzazione andrà richiesta all’autorità
giudiziaria; va precisato che gli appellanti e i ricorrenti dovranno chiedere al magistrato di
sorveglianza.
Di regola la telefonata dovrà essere rivolta ad un’utenza fissa. Tale utenza dovrà essere
intestata ad uno dei familiari autorizzati a fare colloquio con il detenuto: per poter dimostrare ciò
il detenuto potrà allegare alla richiesta di autorizzazione alle telefonate una bolletta telefonica da
cui risulti l’intestazione dell’utenza telefonica. La copia della bolletta potrò essere spedita al
detenuto dal familiare per posta. Una recente circolare ha introdotto la possibilità per il detenuto
che dichiari di poter mantenere i contatti con la propria famiglia solo attraverso telefonate ad
un’utenza mobile, di effettuare chiamate verso i cellulari. Per poter essere autorizzato il
detenuto non dovrà aver fruito della possibilità di telefonare verso un’utenza fissa o aver avuto
colloqui con i propri familiari nei 15 giorni precedenti e dovrà fornire documentazione circa
l’intestazione dell’utenza mobile. I detenuti hanno diritto a ricevere ed inviare lettere, che non
verranno di regola controllate rispetto a quanto scritto. Vi sarà di regola, invece, un controllo sul
contenuto della corrispondenza per verificare che siano spediti oggetti o materiali di cui non è
consentita la ricezione.
Colloqui in carcere
Ogni detenuto ha diritto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 18 o. p. e dall’art. 37 del
regolamento di esecuzione, a ricevere visite dei propri familiari. Ciascun colloquio ha durata di
un’ora ed è possibile svolgere fino ad un massimo di 6 colloqui al mese. Per detenuti
condannati per i reati previsti dall’art. 4 bis della legge sull’Ordinamento penitenziario tale
possibilità è ridotta ad un numero massimo di 4 colloqui al mese.
In circostanze particolari è possibile chiedere di cumulare il numero di colloqui in un’unica
giornata.
Per poter essere autorizzati al colloquio col detenuto è necessario presentare un’istanza.
Tale richiesta andrà presentata all’autorità procedente se il procedimento penale per cui il
detenuto si trova in carcere non è ancora giunto alla sentenza di primo grado. Negli altri casi la
richiesta andrà presentata alla direzione dell’istituto in cui il detenuto si trova ristretto.
E’ possibile effettuare colloqui con persone diverse dai familiari soltanto quando sussistano
“ragionevoli motivi”.
Il colloquio con il familiare in carcere si svolge in spazi a ciò adibiti all’interno del carcere, senza
che vi siano mezzi divisori tra il detenuto e il suo familiare, salvo sussistano ragioni particolari,
sanitarie o di sicurezza, che impongano la necessità di tale mezzo divisorio.
I colloqui si svolgono sotto il controllo, visivo ma non uditivo, del personale di polizia
penitenziaria.
Che cosa si può portare o spedire al detenuto
Ogni persona detenuta ha diritto a ricevere pacchi dall’esterno, contenenti generi alimentari,
vestiario ed altri oggetti, per un massimo di 4 pacchi al mese e non superando il peso
complessivo di 20 kg. Tali limiti non verranno applicati alle detenute madri con figli all’interno
del carcere, avendo riguardo al fabbisogno dei bambini. I pacchi possono essere consegnati
durante il colloquio dalle persone autorizzate oppure spediti: in tale ipotesi bisognerà indicare il
mittente sul pacco da inviare in carcere. In ciascun carcere esiste un elenco, denominato
modello 176, che indica i generi alimentari, il vestiario e gli altri oggetti che possono essere
contenuti nei pacchi.
Autrice: dott.ssa Roberta Bianca Scabelli, educatrice e consulente legale