chiamare al cellulare
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chiamare al cellulare
Telefonate e corrispondenza in carcere I detenuti hanno diritto ad una telefonata a settimana ai familiari della durata massima di 10 minuti. Per i soggetti condannati per uno dei reati compresi nell’art. 4 bis della legge sull’Ordinamento penitenziario (es: associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ecc…) le telefonate a disposizione sono invece due al mese. Per poter avere il permesso di telefonare bisognerà ottenere un’autorizzazione che potrà essere rilasciata dal direttore del carcere se il detenuto è stato già condannato in via definitiva. Per quanto concerne i soggetti in custodia cautelare in carcere, ossia i detenuti in attesa di una sentenza definitiva di condanna, l’autorizzazione andrà richiesta all’autorità giudiziaria; va precisato che gli appellanti e i ricorrenti dovranno chiedere al magistrato di sorveglianza. Di regola la telefonata dovrà essere rivolta ad un’utenza fissa. Tale utenza dovrà essere intestata ad uno dei familiari autorizzati a fare colloquio con il detenuto: per poter dimostrare ciò il detenuto potrà allegare alla richiesta di autorizzazione alle telefonate una bolletta telefonica da cui risulti l’intestazione dell’utenza telefonica. La copia della bolletta potrò essere spedita al detenuto dal familiare per posta. Una recente circolare ha introdotto la possibilità per il detenuto che dichiari di poter mantenere i contatti con la propria famiglia solo attraverso telefonate ad un’utenza mobile, di effettuare chiamate verso i cellulari. Per poter essere autorizzato il detenuto non dovrà aver fruito della possibilità di telefonare verso un’utenza fissa o aver avuto colloqui con i propri familiari nei 15 giorni precedenti e dovrà fornire documentazione circa l’intestazione dell’utenza mobile. I detenuti hanno diritto a ricevere ed inviare lettere, che non verranno di regola controllate rispetto a quanto scritto. Vi sarà di regola, invece, un controllo sul contenuto della corrispondenza per verificare che siano spediti oggetti o materiali di cui non è consentita la ricezione. Colloqui in carcere Ogni detenuto ha diritto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 18 o. p. e dall’art. 37 del regolamento di esecuzione, a ricevere visite dei propri familiari. Ciascun colloquio ha durata di un’ora ed è possibile svolgere fino ad un massimo di 6 colloqui al mese. Per detenuti condannati per i reati previsti dall’art. 4 bis della legge sull’Ordinamento penitenziario tale possibilità è ridotta ad un numero massimo di 4 colloqui al mese. In circostanze particolari è possibile chiedere di cumulare il numero di colloqui in un’unica giornata. Per poter essere autorizzati al colloquio col detenuto è necessario presentare un’istanza. Tale richiesta andrà presentata all’autorità procedente se il procedimento penale per cui il detenuto si trova in carcere non è ancora giunto alla sentenza di primo grado. Negli altri casi la richiesta andrà presentata alla direzione dell’istituto in cui il detenuto si trova ristretto. E’ possibile effettuare colloqui con persone diverse dai familiari soltanto quando sussistano “ragionevoli motivi”. Il colloquio con il familiare in carcere si svolge in spazi a ciò adibiti all’interno del carcere, senza che vi siano mezzi divisori tra il detenuto e il suo familiare, salvo sussistano ragioni particolari, sanitarie o di sicurezza, che impongano la necessità di tale mezzo divisorio. I colloqui si svolgono sotto il controllo, visivo ma non uditivo, del personale di polizia penitenziaria. Che cosa si può portare o spedire al detenuto Ogni persona detenuta ha diritto a ricevere pacchi dall’esterno, contenenti generi alimentari, vestiario ed altri oggetti, per un massimo di 4 pacchi al mese e non superando il peso complessivo di 20 kg. Tali limiti non verranno applicati alle detenute madri con figli all’interno del carcere, avendo riguardo al fabbisogno dei bambini. I pacchi possono essere consegnati durante il colloquio dalle persone autorizzate oppure spediti: in tale ipotesi bisognerà indicare il mittente sul pacco da inviare in carcere. In ciascun carcere esiste un elenco, denominato modello 176, che indica i generi alimentari, il vestiario e gli altri oggetti che possono essere contenuti nei pacchi. Autrice: dott.ssa Roberta Bianca Scabelli, educatrice e consulente legale