Decisione N. 309 del 20 gennaio 2014

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Decisione N. 309 del 20 gennaio 2014
Decisione N. 309 del 20 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore GAMBARO
Nella seduta del 05/12/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nel proprio ricorso all’ABF il ricorrente, assistito da un avvocato, ha esposto che: a) “Da
un prospetto elaborato in data 23.03.2012 dalla Centrale dei Rischi, [..]), risulta a nome del
ricorrente e dei cointestatari una segnalazione della [convenuta da cui] si evince che: (i) il
"valore della garanzia" prestata è pari a € 258.228,00, (ii) "l'importo garantito" è pari a
"zero", e (iii) il soggetto garantito "non [è] rilevato"; b) Nonostante le ripetute richieste [..] e
[..] i reclami formulati con Raccomandate A/R del 04.06.2012 e 26.09.2012, [la banca] non
ha proceduto alla rettifica e cancellazione di tale illegittima segnalazione presso la
Centrale dei Rischi, evitando, tra l'altro, di fornire alcuna giustificazione e documentazione
in merito alla mancata rettifica e/o cancellazione della segnalazione; la resistente non ha
mai riscontrato le predette missive, in piena violazione degli obblighi di trasparenza e
informazione gravanti sugli Istituti Bancari nel rapporto con i consumatori. Vano è stato
anche ogni successivo tentativo di ottenere una soluzione bonaria della questione,
nonostante un profuso impegno [del cliente] a raggiungere telefonicamente i referenti; c)
Successivamente, in data 05.11.2012, il ricorrente e gli odierni cointestatari hanno
formulato un esposto alla Banca d'Italia, la quale, a sua volta, ha sollecitato [la convenuta]
a riscontrare formalmente l'esposto così presentato. Ma anche in seguito all'esposto alla
Banca d'Italia e alla lettera di quest'ultima, [la resistente] ha evitato ogni contatto [con il
cliente] venendo anche meno ai propri obblighi di correttezza, trasparenza e informazione.
Solo alla fine del mese di gennaio 2013, di fronte all'ennesimo sollecito telefonico, la
Centrale Attività Finanziarie S.p.A. (di seguito "CAF") ha trasmesso [..], per conto [della
banca], copia della fideiussione omnibus, con le relative condizioni generali, sulla base
della quale è stata fatta la segnalazione dei ricorrenti alla Centrale dei Rischi, senza [..]
fornire alcuna spiegazione od opporre alcuna eccezione in merito.
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Ricordato ciò il ricorrente sostiene che la fideiussione, sottoscritta in data 12.06.1991,
inizialmente prestata senza la previsione di un tetto massimo del credito garantito, e poi
integrata con l'indicazione dell'importo garantito di Lire 500.000.000,00, risulta prestata a
favore della società [omissis], già dichiarata fallita il 16.03.1993. In particolare, con tale
fideiussione venivano garantiti i fidi concessi [dalla resistente] sui diversi conti correnti
[accesi presso] la stessa banca. Riferisce altresì che unitamente alla copia della
fideiussione omnibus, la CAF ha trasmesso anche tre estratti conto, dai quali risulta che,
alla data della dichiarazione di fallimento della debitrice garantita (16.03.1993), [la banca]
vantava un credito di € 45.701,50 nei confronti [della fallita], ridotto a €. 43.792,16, in
seguito al recupero di € 1.909,34 dall'attivo fallimentare. [Quest’ultima] ha iscritto tale
garanzia a nome dei ricorrenti per € 285.228,00 (corrispondenti a Lire 500.000.000,00) e
continua a mantenerla tale da oltre vent'anni, nonostante le numerose diffide formulate dai
fideiussori.”
Sotto il profilo giuridico il ricorso evidenzia che: 1) “Ai sensi dell'art. 78 della Legge
Fallimentare - "I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il
fallimento di una delle parti". Nel caso di specie, non essendo stato pattuito il vincolo della
previa escussione del debitore principale, [la banca] avrebbe potuto escutere la
fideiussione in oggetto, rivolgendosi ai ricorrenti, sin dal 16.03.1993 (data di dichiarazione
del fallimento della garantita). Dunque, essendo oramai trascorsi più di vent'anni da
quando il credito [della resistente] è diventato liquido ed esigibile, senza che la stessa
abbia mai escusso i fideiussori, [lo stesso] deve considerarsi oggi prescritto, con piena
liberazione dei ricorrenti. 2) Ai sensi dell'art. 1956 c.c. "II fideiussore per un'obbligazione
futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto
credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali
da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la
preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione". Nel caso di specie, dagli
estratti dei rapporti di conto corrente intestati [alla società fallita] si evince che [la banca]
ha continuato a far credito [all’impresa poi decotta] anche nel periodo immediatamente
antecedente l'ammissione alla procedura di fallimento, essendo quindi perfettamente a
conoscenza delle gravi condizioni economiche della stessa. [Quest’ultima] aveva insoluti
considerevoli già alla fine del 1991, pochi mesi dopo la sottoscrizione della fideiussione
omnibus in oggetto, e ciò nonostante, [la resistente] ha continuato a fare credito alla
garantita. Difatti, gran parte del credito vantato [..], consiste in "interessi moratori anni
precedenti". 3) Pertanto, i ricorrenti devono considerarsi liberati in toto dalla fideiussione
così prestata ai sensi dell'art. 1956 c.c. [ed] è del tutto invalida la deroga dal richiedere la
speciale autorizzazione di cui al coma 1, art. 1956 c.c., fatta sottoscrivere ai fideiussori nel
1991 ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Pertanto il ricorrente ha chiesto:
In via principale: Dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto [della banca] di escutere la
fideiussione omnibus firmata dal ricorrente e dai cointestatari in data 12.06.1991 a favore
dei crediti della prima nei confronti della garantita [omissis] e conseguentemente ordinare
alla [convenuta] di cancellare la segnalazione effettuata a nome dei ricorrenti tutti, alla
Centrale dei rischi, per la predetta fideiussione.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il Collegio adito non ritenga di condividere
le considerazioni in diritto sopra esposte e, conseguentemente, non voglia accogliere la
domanda formulata in via principale, ordinare [alla convenuta] di rettificare la segnalazione
effettuata a nome del ricorrente e dei cointestatari, riducendo la somma iscritta a quella del
credito residuo di € 43.792.16, o alla cifra inferiore eventualmente accertata
nell'instauranda procedura stragiudiziale.
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In ogni caso: Condannare [la convenuta] a corrispondere al ricorrente ed ai cointestatari,
una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno per la violazione delle
norme di correttezza e buona fede governanti il rapporto tra banche e consumatori
derivante dal comportamento ingiustificatamente reticente e in mala fede dell'istituto
bancario convenuto, nonché al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente e dai
cointestatari per l'assistenza legale resa dal[..] procuratore, quantificata in € 4.500,00, oltre
a IVA, CPA e spese generali, come da lettera di incarico sottoscritta con lo Studio Legale
[omissis], o nella diversa somma ritenuta idonea dal Collegio giudicante.
La domanda subordinata è stata riformulata in sede di contro repliche nel modo seguente:
“per l'avvenuta espressa ed incondizionata ammissione [della banca] di andare creditrice
di soli € 43.792,16, somma che andrà comunque diminuita per essersi prescritta gran
parte di questa, come argomentato [in precedenza]; (iii) in via ulteriore. ed in ogni caso,
per la comprovata e mai contestata violazione delle norme di correttezza e buona fede,
governanti il rapporto tra banche e consumatori, derivante dal comportamento
ingiustificatamente reticente e in mala fede dell'istituto bancario convenuto, per il quale [la
controparte] dovrà essere condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali cagionati ai ricorrenti, nella misura ritenuta idonea dal Collegio Giudicante,
nonché al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente e dai cointestatari per
l'assistenza legale resa dallo scrivente procuratore, come quantificata nel ricorso
introduttivo della procedura, o nella diversa somma ritenuta idonea dal Collegio
Giudicante.”
Con le proprie controdeduzioni l’intermediario eccepisce che: a) “è da premettere che, in
presenza del vincolo di solidarietà passiva (quale è quello tra debitore principale e
fideiussore) la legge attribuisce al creditore la facoltà di scegliere contro quale condebitore
rivalersi. Nel caso concreto la banca, pur non avendo agito direttamente contro i
fideiussori, ha tuttavia insinuato il proprio credito al passivo del fallimento (fatto non
contestalo dalla controparte che ammette [...] il conseguimento da parte della banca di
riparti dalla procedura) venendo ammessa allo stesso in via chirografaria per l'importo di
originarie lire 87.085.282 (€ 44.975,79). b) l'attivo fallimentare ha consentito solo in parte
di soddisfare il credito della Banca [...], come risulta anche dagli estratti conto allegali
anche da controparte, tant'è che ad oggi il credito vantato nei confronti dei fideiussori,
salvo errori e/o omissioni, ammonta ad € 43.792,16 oltre interessi dalla data di fallimento.
c) poiché la prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 cc, è interrotta da qualsiasi
atto con cui si inizia un giudizio, ne consegue che questa non decorra per tutto il processo
(art. 2945 c.c.) riprendendo il suo iter solo al momento del passaggio in giudicalo della
sentenza definitiva. Nella fattispecie in esame il provvedimento di chiusura del fallimento
risale al 30.10.2007 (come attesta la visura storica esibita dagli stessi ricorrenti) e pertanto
solo da tale data è ripreso il corso della prescrizione decennale (derivante dall'"actio
iudicati'). E' evidente poi, con riferimento a quanto sopra, vertendosi in materia di
obbligazioni solidali, che il predetto atto interruttivo effettuato verso il fallimento abbia
spiegalo i suoi effetti anche nei confronti dei fideiussori come prevede espressamente l'art.
1310 c.c..
Pertanto, l’intermediario ritiene che l'eccezione di prescrizione é infondata e deve essere
respinta e con essa la domanda del ricorrente nei cui confronti, tuttavia, la banca si
dichiara disponibile a ricercare una soluzione per la definizione bonaria.
Il ricorrente ha presentato controrepliche in cui ha ribadito le proprie tesi ed avanzato
alcune nuove considerazioni peraltro inammissibili nel procedimento avanti l’ABF.
DIRITTO
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Il ricorrente ha chiesto in principalità di accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione
della fideiussione a suo tempo rilasciata alla banca resistente. Fideiussione di cui contesta
anche la validità alla luce del disposto di cui all’art. 1956 c.c., posto che a suo dire la
banca avrebbe continuato ad erogare credito alla società garantita anche nell’imminenza
del suo fallimento che è stato dichiarato nel 1993.
Osserva il Collegio che quest’ultima domanda comporta la necessità di valutare condotte
ed operazioni bancarie ben anteriori al 1° gennaio 2009 che segna lo speciale limite
cronologico della competenza dell’ABF per effetto della previsione contenuta nell’art. 4, 4°
co., delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie relative ad operazioni e
servizi bancari e finanziari”, emanate dalla Banca d’Italia e che quindi tale domanda non
può essere presa in considerazione.
Del pari fuoriesce dalla cognizione dell’ABF la questione concernente la estinzione per
prescrizione della fideiussione in questione, posto che secondo la prospettazione del
ricorrente tale estinzione sarebbe avvenuta al più tardi nel 2003. La banca nega
l’intervenuta prescrizione e ciò comporta che il Collegio debba portare la sua attenzione su
eventi interruttivi del decorso della prescrizione anteriori alla data limite della sua
cognizione. Vero è che il limite temporale appena richiamato non impedisce all’ABF di
conoscere controversie che, pur ricollegandosi a contratti stipulati in epoca antecedente
rispetto al richiamato limite temporale, siano caratterizzati da una fase attuativa destinata
a realizzarsi oltre il suddetto discrimine cronologico. Questo vale, in particolare, per i
contratti di durata, sia che contemplino prestazioni che si realizzano uno actu, sia che
contemplino prestazioni destinate a protrarsi - in via periodica o continuativa - nel corso
del tempo, nella misura in cui la loro fase attuativa non si sia ancora compiutamente
esaurita (cfr. decisioni Collegio ABF di Roma nn. 487/12, 1431/11). Ma nel caso di specie
è invocato un evento, o una serie di eventi, estintivi del rapporto di garanzia che si
collocano in anni piuttosto remoti e ciò equivale ad invocare un vizio genetico del rapporto
stesso che se collocato cronologicamente in data anteriore al 1° gennaio 2009 non è
proponibile come oggetto di esame ( Cfr. Collegio di Roma decisione n. 2846 del 03
settembre 2012). E’ da rilevare, infatti, che la previsione regolamentare riguardante il
suddetto discrimine temporale non appare introdotta in funzione degli interessi delle parti
litiganti a ottenere una decisione da un organo ritualmente investito nella pienezza delle
sue prerogative, quanto risulta piuttosto preordinata a garantire il buon funzionamento del
procedimento e l’operatività dell’organo decisorio, preservando quest’ultimo
dall’eventualità di doversi pronunciare con riguardo a controversie sorte o proponibili in
epoca risalente rispetto al momento del suo insediamento.
Procedibile è sicuramente la domanda relativa alla illegittimità della segnalazione che
perdura tutt’ora. Al riguardo il Collegio osserva che, a prescindere da ogni altra
considerazione, il contenuto della segnalazione contestata si presenta come fuorviante.
Dall’estratto della CR allegato al ricorso risulta infatti che il valore della garanzia riporta
l’originario importo garantito pari all’equivalente di € 258.228 ed è stata reiterata per tale
importo anno per anno, ma l’importo garantito è segnato per il valore zero. Sennonché,
per stessa ammissione della banca, la società garantita è fallita nel 1993 e la creditrice si
è insinuata nel passivo residuando al netto della falcidia fallimentare l’importo di “€
43.792,16 oltre interessi dalla data di fallimento”.
Giova quindi considerare che se la decodifica della segnalazione sopra riferita si presenta
non facile, data l’indicazione del valore zero per l’importo garantito, il riferimento
onnicomprensivo alla categoria delle garanzie personali di prima istanza desumibile dal
codice 107, induce l’operatore poco sofisticato a credere che il soggetto segnalato è
impegnato per una somma di € 258.228. Il che sicuramente non corrisponde alla realtà
non essendo contestata la natura prettamente accessoria della garanzia in questione. Da
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ciò discende che la segnalazione contestata non è corretta e quindi deve essere
cancellata.
Circa la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente in riferimento generico alla violazione
degli obblighi di buona fede e correttezza, si deve osservare che difettano in atti gli
elementi minimi per procedere alla individuazione e valutazione del preteso danno anche
per via equitativa; infatti il carattere non lesivo della reputazione di buon pagatore che
connota la specifica segnalazione contestata, richiederebbe una articolata dimostrazione
della sussistenza di una lesione oltre che l’indicazione degli elementi necessari alla sua
quantificazione risarcitoria.
Circa la domanda del rimborso delle spese legali è da ricordare che la loro rifusione nel
procedimento avanti l’ABF è limitata a quelle che possono configurarsi come danno
emergente in relazione alla condotta tenuta dall’intermediario resistente, ma, e soprattutto,
debbono essere dimostrate come effettivo esborso cui il ricorrente ha dovuto sottoporsi. Il
che non avviene nel caso in esame.
P. Q. M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario provveda a
cancellare la segnalazione in Centrale Rischi contestata, non accoglie la parte
residua del ricorso.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediato
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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