(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d`Italia

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(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d`Italia
Decisione N. 4794 del 11 giugno 2015
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore SANTARELLI MARINA
Nella seduta del 21/05/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La presente vicenda trae origine da una fideiussione omnibus per un importo massimo di €
75.000,00 concessa il 5 luglio 2013 dal ricorrente, legale rappresentante della società Alfa,
a garanzia di un finanziamento concesso dall’intermediario qui convenuto alla società Beta
in cui la società Alfa deteneva una partecipazione del 25%. In particolare il ricorrente si
duole del fatto che, pur essendo stato esercitato il recesso dalla citata fideiussione e
nonostante, per effetto della cessione della citata partecipazione, gli acquirenti avrebbero
dovuto ottenere la liberazione “da eventuali obblighi e fideiussioni personali dei cedenti
rilasciati nell’interesse della società”, l’intermediario qui convenuto non abbia accolto la
richiesta di svincolo.
In questo quadro, il ricorrente riferisce di essere stato convinto di aver sottoscritto detta
fideiussione “in nome e per conto di [Alfa S.r.l.] e non personalmente” e di aver ceduto nel
novembre 2013 la quota di Alfa in Beta a Caio, con ciò non intrattenendo più “alcun
rapporto giuridico con la società Beta”. Riferisce come l’atto di cessione di quote
prevedesse che il cessionario si obbligasse a “ottenere lo svincolo integrale della società
[Alfa] e, pertanto, [del ricorrente], mediante prestazione di idonee garanzie sostitutive nel
più breve tempo possibile e comunque entro 90 giorni dal 4 novembre 2013” e quindi a
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ottenere la liberazione anche dalla fideiussione. Nonostante tutto ciò fosse stato reso noto
all’intermediario, con richiesta di avvio della procedura di svincolo, il responsabile della
pratica comunicava, il 25 settembre 2014, che l’organo deliberante non aveva accolto
detta richiesta, senza specificarne le ragioni e/o fornire adeguate motivazioni.
Dal canto suo l’intermediario, ripercorrendo l’intera vicenda, riferisce che (i) a seguito della
domanda di finanziamento di Beta, è stata chiesta garanzia da parte dei suoi soci, tra i
quali Alfa; (ii) per Alfa detta garanzia veniva concessa da parte del socio di riferimento e
presidente del consiglio di amministrazione, per l’appunto l’odierno ricorrente; (iii) il
ricorrente non poteva non essere conscio di sottoscrivere la garanzia in nome proprio,
anche perché il testo della garanzia era chiaro al riguardo; (iv) veniva a conoscenza della
cessione di quote da parte di Alfa solo nell’aprile 2014 dall’avvocato del ricorrente, nella
quale, in ogni caso, non veniva richiesto lo svincolo dalla fideiussione; (v) ciononostante,
la possibilità di svincolo “e/o il recesso dalla stessa” era stata esaminata e con lettera del
26 settembre 2014 era stato comunicato che la liberazione degli impegni assunti era
possibile a fronte del pagamento del debito cristallizzatosi con il recesso; (vi) per quanto al
richiesto svincolo, veniva evidenziato che la cessione di quote non era valido motivo di
disattivazione della responsabilità.
DIRITTO
Il ricorrente chiede “lo svincolo” dalla fideiussione omnibus di cui si controverte “e il
recesso da detta fideiussione ai sensi dell’articolo 4 del contratto”.
Come si è riferito, emerge dalla documentazione prodotta che l’intermediario, per effetto
del reclamo presentato dal legale del ricorrente, ha dichiarato di liberare il garante “contro
pagamento dell’importo di euro 39.458,68 oltre interessi ed accessori da 06/09/2014”, così
rispondendo alla dichiarazione di recesso espressa dal ricorrente e dunque l’avvenuto
recesso, previsto dalle condizioni della fideiussione, è stato riconosciuto come efficace
ancor prima della presentazione del ricorso, anche se non vi è prova della spedizione della
raccomandata, salva l’annotazione a calce della relativa comunicazione. Ora, «[…]
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I,
n. 16705/2003) e dell’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano, n. 704/2011 e
1365/2011; Collegio di Napoli, n. 2517/2012 e 2873/2012), il recesso del fideiussore dalla
garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito
bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce
l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento
in cui il recesso medesimo è diventato efficace, ma non vale affatto a liberare il garante
per i debiti antecedenti della stessa società» (Così Collegio di Milano, pronuncia n.
4267/2014). In altri termini, il recesso non determina l’estinzione in senso stretto della
garanzia fideiussoria né ha effetti retroattivi, ma vale a delimitare l’entità dell’obbligazione
fideiussoria all’esposizione debitoria del garante al saldo (passivo) esistente al momento
dell’esercizio della facoltà di recedere.
Ne discende che quanto comunicato dall’intermediario è conforme ai principi. Dunque
quanto alla domanda relativa al recesso, non si può che dare atto della cessazione della
materia del contendere.
Venendo allo svincolo della fideiussione vari sono i profili che non consentono di
accogliere la domanda proposta.
Punto di partenza del discorso sono i dati che emergono dalla documentazione prodotta
da cui si trae evidenza da un lato che la fideiussione è stata assunta dal ricorrente a titolo
personale e non quale legale rappresentante della società Alfa; dall’altro che la
partecipazione in Beta era detenuta dalla società Alfa e non direttamente dal ricorrente
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così come l’impegno del cessionario di detta partecipazione “a manlevare le parti cedenti”
è stato assunto nei confronti di Alfa e non del ricorrente (che ha sottoscritto l’atto di
cessione quote quale legale rappresentante di Alfa). Dunque, in prima battuta si pone un
tema di legittimazione attiva del ricorrente, carente, visto che ha agito a nome proprio.
In ogni caso, anche se si ritenesse di superare tale aspetto, non può non segnalarsi,
anzitutto, come l’intermediario qui convenuto abbia dimostrato di aver comunque
esaminato la possibilità di svincolare il ricorrente, avendo verificato se le garanzie
sottoposte in sostituzione potessero essere valide a garantire l’operazione sottostante,
pervenendo tuttavia ad una conclusione negativa sulla base di una valutazione di merito
creditizio (di per sé insindacabile in questa sede).
A ciò deve poi soggiungersi che l’intermediario è estraneo alle pattuizioni intervenute in
sede di cessione che vincolano i cessionari, da un lato, e la società Alfa, dall’altro. E,
pertanto, rispetto ad esso non può essere fatto valere alcun inadempimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non
accoglie nel resto il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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