(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d`Italia
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(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d`Italia
Decisione N. 4794 del 11 giugno 2015 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA Presidente (MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) ESTRANGEROS Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore SANTARELLI MARINA Nella seduta del 21/05/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La presente vicenda trae origine da una fideiussione omnibus per un importo massimo di € 75.000,00 concessa il 5 luglio 2013 dal ricorrente, legale rappresentante della società Alfa, a garanzia di un finanziamento concesso dall’intermediario qui convenuto alla società Beta in cui la società Alfa deteneva una partecipazione del 25%. In particolare il ricorrente si duole del fatto che, pur essendo stato esercitato il recesso dalla citata fideiussione e nonostante, per effetto della cessione della citata partecipazione, gli acquirenti avrebbero dovuto ottenere la liberazione “da eventuali obblighi e fideiussioni personali dei cedenti rilasciati nell’interesse della società”, l’intermediario qui convenuto non abbia accolto la richiesta di svincolo. In questo quadro, il ricorrente riferisce di essere stato convinto di aver sottoscritto detta fideiussione “in nome e per conto di [Alfa S.r.l.] e non personalmente” e di aver ceduto nel novembre 2013 la quota di Alfa in Beta a Caio, con ciò non intrattenendo più “alcun rapporto giuridico con la società Beta”. Riferisce come l’atto di cessione di quote prevedesse che il cessionario si obbligasse a “ottenere lo svincolo integrale della società [Alfa] e, pertanto, [del ricorrente], mediante prestazione di idonee garanzie sostitutive nel più breve tempo possibile e comunque entro 90 giorni dal 4 novembre 2013” e quindi a Pag. 2/4 Decisione N. 4794 del 11 giugno 2015 ottenere la liberazione anche dalla fideiussione. Nonostante tutto ciò fosse stato reso noto all’intermediario, con richiesta di avvio della procedura di svincolo, il responsabile della pratica comunicava, il 25 settembre 2014, che l’organo deliberante non aveva accolto detta richiesta, senza specificarne le ragioni e/o fornire adeguate motivazioni. Dal canto suo l’intermediario, ripercorrendo l’intera vicenda, riferisce che (i) a seguito della domanda di finanziamento di Beta, è stata chiesta garanzia da parte dei suoi soci, tra i quali Alfa; (ii) per Alfa detta garanzia veniva concessa da parte del socio di riferimento e presidente del consiglio di amministrazione, per l’appunto l’odierno ricorrente; (iii) il ricorrente non poteva non essere conscio di sottoscrivere la garanzia in nome proprio, anche perché il testo della garanzia era chiaro al riguardo; (iv) veniva a conoscenza della cessione di quote da parte di Alfa solo nell’aprile 2014 dall’avvocato del ricorrente, nella quale, in ogni caso, non veniva richiesto lo svincolo dalla fideiussione; (v) ciononostante, la possibilità di svincolo “e/o il recesso dalla stessa” era stata esaminata e con lettera del 26 settembre 2014 era stato comunicato che la liberazione degli impegni assunti era possibile a fronte del pagamento del debito cristallizzatosi con il recesso; (vi) per quanto al richiesto svincolo, veniva evidenziato che la cessione di quote non era valido motivo di disattivazione della responsabilità. DIRITTO Il ricorrente chiede “lo svincolo” dalla fideiussione omnibus di cui si controverte “e il recesso da detta fideiussione ai sensi dell’articolo 4 del contratto”. Come si è riferito, emerge dalla documentazione prodotta che l’intermediario, per effetto del reclamo presentato dal legale del ricorrente, ha dichiarato di liberare il garante “contro pagamento dell’importo di euro 39.458,68 oltre interessi ed accessori da 06/09/2014”, così rispondendo alla dichiarazione di recesso espressa dal ricorrente e dunque l’avvenuto recesso, previsto dalle condizioni della fideiussione, è stato riconosciuto come efficace ancor prima della presentazione del ricorso, anche se non vi è prova della spedizione della raccomandata, salva l’annotazione a calce della relativa comunicazione. Ora, «[…] secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 16705/2003) e dell’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano, n. 704/2011 e 1365/2011; Collegio di Napoli, n. 2517/2012 e 2873/2012), il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace, ma non vale affatto a liberare il garante per i debiti antecedenti della stessa società» (Così Collegio di Milano, pronuncia n. 4267/2014). In altri termini, il recesso non determina l’estinzione in senso stretto della garanzia fideiussoria né ha effetti retroattivi, ma vale a delimitare l’entità dell’obbligazione fideiussoria all’esposizione debitoria del garante al saldo (passivo) esistente al momento dell’esercizio della facoltà di recedere. Ne discende che quanto comunicato dall’intermediario è conforme ai principi. Dunque quanto alla domanda relativa al recesso, non si può che dare atto della cessazione della materia del contendere. Venendo allo svincolo della fideiussione vari sono i profili che non consentono di accogliere la domanda proposta. Punto di partenza del discorso sono i dati che emergono dalla documentazione prodotta da cui si trae evidenza da un lato che la fideiussione è stata assunta dal ricorrente a titolo personale e non quale legale rappresentante della società Alfa; dall’altro che la partecipazione in Beta era detenuta dalla società Alfa e non direttamente dal ricorrente Pag. 3/4 Decisione N. 4794 del 11 giugno 2015 così come l’impegno del cessionario di detta partecipazione “a manlevare le parti cedenti” è stato assunto nei confronti di Alfa e non del ricorrente (che ha sottoscritto l’atto di cessione quote quale legale rappresentante di Alfa). Dunque, in prima battuta si pone un tema di legittimazione attiva del ricorrente, carente, visto che ha agito a nome proprio. In ogni caso, anche se si ritenesse di superare tale aspetto, non può non segnalarsi, anzitutto, come l’intermediario qui convenuto abbia dimostrato di aver comunque esaminato la possibilità di svincolare il ricorrente, avendo verificato se le garanzie sottoposte in sostituzione potessero essere valide a garantire l’operazione sottostante, pervenendo tuttavia ad una conclusione negativa sulla base di una valutazione di merito creditizio (di per sé insindacabile in questa sede). A ciò deve poi soggiungersi che l’intermediario è estraneo alle pattuizioni intervenute in sede di cessione che vincolano i cessionari, da un lato, e la società Alfa, dall’altro. E, pertanto, rispetto ad esso non può essere fatto valere alcun inadempimento. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie nel resto il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4