scheda riepilogativa visti
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scheda riepilogativa visti
Ingressi per lavoro, casi particolari: normalmente il visto d'ingresso per lavoro subordinato viene rilasciato a fronte di un Nulla Osta concesso dallo Sportello Unico delle Prefetture, a seguito della procedura dei flussi annuali e del reperimento di una quota d'ingresso per la tipologia di contratto di lavoro offerto. Vi sono tuttavia dei casi particolari d'ingresso per lavoro che non richiedono la disponibilità di quote e si rifanno al cosiddetto art.27 del Testo Unico L.286. Tali ingressi vanno richiesti direttamente all'Ambasciata Italiana con la procedura indicata nel Regolamento d'attuazione della L.286/98. Categorie di lavoratori art. 27: a) dirigenti o personale altamente specializzato b) lettori universitari di scambio o di madre lingua c) professori universitari d) traduttori e interpreti e) collaboratori familiari di cittadini italiani residenti all'estero che si trasferiscono f) stagisti o tirocinanti g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni per lavori a termine h) lavoratori marittimi i) lavoratori in contratto di appalto l) lavoratori occupati nei circhi o spettacoli viaggianti m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento o) artisti da impiegare da enti musicali, televisioni,etc. p) stranieri da occupare in attività sportive q) giornalisti r) persone alla pari, scambio di giovani, volontariato. r-bis) infermieri professionali Dove reperire tutte le informazioni utili in materia di ingressi e visti: www.esteri.it www.interno.it SCHEDA 2 L' INGRESSO REGOLARE IN ITALIA: I VISTI Art. 4, commi 1-2-4 L. 286/98 Testo Unico Immigrazione “L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso salvi i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.” “Il visto d'ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese di origine o di stabile residenza dello straniero. “Per soggiorni inferiori ai tre mesi sono considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati nei visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti o ratificati dall'Italia, ovvero a norme comunitarie.” REGOLE GENERALI E REQUISITI PER OTTENERE UN VISTO D'INGRESSO: 1) Documentazione idonea a dimostrare lo scopo del soggiorno 2) Mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e copertura spese per il ritorno nel paese di origine 3) Non costituire un problema per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale e non essere stato segnalato al SIS, Sistema Informativo Schengen I visti d'ingresso secondo l'accordo di Schengen si dividono in due gruppi: VSU, cioè Visti Uniformi Schengen (tipo A/B/C) di transito o di breve durata, per soggiorni fino a tre mesi, che consentono l'accesso a tutti gli Stati e i VN ( tipo D) ovvero Visti Nazionali, per soggiorni di lunga durata. MOTIVO VISTO TIPO DURATA Affari C Fino a 90 giorni Documentazione condizione economico-commerciale rich. e partner. Mezzi sostentamento. Turismo C Fino a 90 giorni Invito; Polizza fideiussoria Studio D Fino a 12 mesi, Iscrizione corso di studio- Mezzi di in base al corso. sostentamento, polizza sanitaria Lavoro subordinato D Stessa durata contratto di lavoro N.O. al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico Prefettura Lavoro sub. stagionale D Fino a nove mesi N.O. al lavoro stagionale rilasciato dallo Sportello Unico Lavoro autonomo D 365 gg. Documentazione attività lav. Ricongiungimento D 365 gg. N.O. ril. dallo Sportello Unico; documentazione rapporto parentela tradotta e legalizzata. Familiare cittadino D EU 365 gg. DOCUMENTAZIONE Dichiarazione familiare EU; documentazione rapporto parentela tradotta e legalizzata Altri tipi di visto: Adozione- cure mediche- diplomatico- familiare al seguito - gara sportivainvito- missione- motivi religiosi – reingresso- residenza elettiva – transito aeroportuale- transito – vacanze lavoro – lavoro art. 27- cure mediche Paesi esenti dal visto: Albania, Andorra, Antigua,Argentina,Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia Erzegovina, Brasile, Brune, Canada, Cile, Corea del Sud, Croazia, El Salvador, Macedonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao,Marianne del Nord, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Taiwan, Uruguay, Venezuela. Cosa fare appena entrati in Italia: segnalare la propria presenza: o alla frontiera, se provenienti da un paese che non applica l'accordo Schengen, in tal caso la polizia di frontiera apporrà sul passaporto il timbro uniforme Schengen; oppure, entro otto giorni lavorativi, dichiarare la presenza presso la Questura di domicilio, utilizzando l'apposito modulo, se si proviene dall'area Schengen o da un paese esente da obbligo di visto. Il periodo massimo di soggiorno è di 90 giorni, per i visti tipo C o per ingressi da paesi esenti dal visto E' possibile rientrare nell'area Schengen solo se sono trascorsi altri 90 giorni dalla data di partenza dall'Italia. Il timbro uniforme Schengen consente la libera circolazione in tutti i paesi che applicano l'accordo. Visti di breve periodo equiparati a permessi di breve durata: con la legge 28 Maggio del 2007 n. 68, sono soppressi i permessi di breve durata fino a tre mesi. Ciò vuol dire che il visto d'ingresso unitamente al timbro uniforme Schengen ha lo stesso valore del permesso, cioè attesta la regolarità del soggiorno del cittadino straniero. Stesso valore è attribuito alla dichiarazione di presenza resa alla Questura. Ciò consente di esercitare altri importanti diritti, come l'eventuale coesione familiare in deroga, ove ne ricorrono i requisiti di legge, il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione a corsi di studio, etc. Non è invece permessa alcuna forma di lavoro o iscrizione al SSN.