Disposizioni ingresso e permanenza nella Rep. San Marino

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Disposizioni ingresso e permanenza nella Rep. San Marino
Allegato D
Disposizioni per l’ingresso e la permanenza
nella Repubblica di San Marino
1. L'ingresso e il soggiorno in Repubblica deve essere supportato – nel caso di
straniero proveniente da Paesi extra Schengen per il quale sia previsto l'obbligo
di visto – da un visto Schengen idoneo ad esplicare attività lavorativa (visto
tipo C per transito) rilasciato preferibilmente dall'Ambasciata italiana del Paese
di provenienza.
2. In caso di visto diverso da quello indicato al punto 1, per un eventuale
rinnovo o proroga del visto medesimo in capo all'interessato, il Dipartimento
Affari Esteri non potrà in nessun caso intervenire presso l'Ambasciata d'Italia,
anche qualora l’interessato sia in possesso di un permesso di soggiorno con
scadenza successiva. L'Ambasciata d'Italia è l’unico soggetto competente al
rilascio di visti.
3. Nel caso di persone provenienti da Paesi extra Schengen per cui non sia
richiesto un visto d'ingresso, farà fede, ai fini della regolarità di ingresso e
soggiorno in Repubblica, il timbro rilasciato sul passaporto al punto di frontiera
esterno; tale timbro garantisce al titolare del passaporto la possibilità di
ingresso e soggiorno – per ragioni turistiche – per un periodo massimo di 90
giorni, conformemente alle norme Schengen.
Per ottenere il permesso di lavoro e di conseguenza il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nella Repubblica di San Marino, lo straniero
interessato deve essere invitato dal datore di lavoro, attraverso la lettera di
invito di cui al successivo punto 6 richiesta a seguito formale domanda su
apposito modulo debitamente compilato.
La mancanza della lettera di invito per motivi di lavoro presuppone che lo
straniero sia arrivato in territorio sammarinese per motivi turistici e dovrà
quindi, al termine dei novanta giorni, o alla scadenza del permesso di
soggiorno turistico ove previsto, rientrare al Paese di origine.
4. Ai sensi della Legge n. 118/2010 e successive modifiche e integrazioni il
visto Schengen diverso dal tipo C per transito non garantisce titolo per
ottenere il nulla osta di lavoro da parte dei competenti uffici né per il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'Ufficio del Lavoro e l'Ufficio Stranieri della Gendarmeria, in assenza di
visto C di transito, potranno rilasciare rispettivamente il permesso di lavoro
temporaneo e il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro solo
nel caso in cui sia stata depositata la lettera di invito per motivi di lavoro con
data antecedente al visto Schengen rilasciato per raggiungere la Repubblica di
San Marino.
5. Lo straniero per fare ritorno in territorio sammarinese, in presenza di
rapporto di lavoro e di permesso di soggiorno temporaneo, deve essere in
regola con il visto C di transito di cui al superiore punto 1 e/o col timbro di cui
al superiore punto 3 ed in possesso di lettera di invito.
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6. “Lettera di invito” - La lettera di invito (attestazione di soggiorno-lavoro),
deve essere richiesta dal datore di lavoro o persona da lui delegata compilando
l’apposito modulo.
Il modulo deve essere depositato all'Ufficio del Lavoro che lo trasmette alla
Gendarmeria – Ufficio Stranieri - il quale, effettuati gli accertamenti, rilascia la
lettera di invito in due copie (una per il datore di lavoro e una per il
lavoratore).
Il modulo è a disposizione del datore di lavoro presso l'Ufficio del Lavoro, il
Servizio Territoriale Domiciliare, l’Ufficio Stranieri della Gendarmeria, nonché
sul sito www.ufficiodellavoro.sm e sul sito del STD.
Ai fini del rilascio del permesso di lavoro la lettera di invito dovrà riportare la
data antecedente al timbro di ingresso rilasciato sul passaporto alla frontiera di
ingresso nell'area Schengen.
7. I termini e requisiti per la permanenza in territorio del lavoratore straniero
in possesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro, a seguito perdita di
lavoro non imputabile al lavoratore, sono disciplinati dall’articolo 13 del
Regolamento.
8. Copia del Regolamento, di cui questo Allegato costituisce parte integrante, è
consegnato allo straniero interessato e al rispettivo datore di lavoro, munito
della traduzione nelle principali lingue di Paesi di provenienza dei lavoratori
interessati e comunque in lingua inglese e ucraina.
Gli interessati sono tenuti a sottoscrivere il presente documento per presa
d'atto al momento del ritiro.
Data ___________________________
letto e sottoscritto in un unico originale.
Datore di lavoro
Assistente domiciliare Familiare
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