I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO
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I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO
IL VISTO D’INGRESSO Il cittadino straniero non comunitario che intende entrare in Italia per qualsiasi motivo, deve munirsi di visto d’ingresso da presentare alla frontiera insieme al passaporto. Sono esclusi da questo obbligo i richiedenti asilo politico ed umanitario. Che cos’è il visto d’ingresso E’ una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello di altri Paesi per transito o per soggiorno. Il visto si presenta come una “vignetta” o “sticker “ applicata sul passaporto o su altro documento di viaggio del richiedente, La concessione dei visti di ingresso è regolata dalla legge n. 189/2002. I visti si suddividono in 3 grandi categorie: I) Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell’insieme dei Paesi dell’U.E. aderenti agli “accordi di Schengen” (tutti gli Stati dell’U.E., ad eccezione dell’Inghilterra) che hanno creato uno spazio comune europeo, aperto alla libera circolazione delle persone residenti (cittadini europei e stranieri). Questi visti possono essere: di transito aeroportuale, obbligatori solo per cittadini di alcuni Paesi per transitare nella zona internazionale di un aeroporto, senza entrare in territorio nazionale; di transito, validi fino a 5 giorni per attraversare il territorio degli Stati Europei nel corso di viaggi da uno Stato ad un altro Stato terzo; per soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più ingressi, concessi per questioni di affari, cure mediche, gare sportive. Il visto Schengen per un Paese europeo: se di durata inferiore a tre mesi, vale per tutti gli altri Paesi Schengen, se di durata superiore a tre mesi, vale solo per il Paese indicato. II) Visti a validità Territoriale limitata (VTL) validi soltanto per il Paese la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto; questi possono essere anche di transito aeroportuale, di transito o per soggiorni di breve durata; III) Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali” (VN): validi solo per soggiorni superiori a 90 giorni, con o più ingressi, soltanto nel territorio del Paese che abbia rilasciato il visto e per il solo eventuale transito, per non più di 5 giorni, attraverso il territorio di altri Stati Schengen. Chi ha bisogno del visto d’ingresso I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto d’ingresso: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela. I cittadini dei seguenti Paesi sono soggetti ad obbligo di visto per transito aeroportuale: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Zaire. Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso. Come chiedere il visto d’ingresso Il visto d’ingresso va richiesto alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d’appartenenza, o territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli Uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti d’ingresso (per un periodo massimo di 10 giorni) o transito (per periodi massimo di 5 giorni) per casi di assoluta necessità. Per tutti i tipi di richiesta è necessario presentare la seguente documentazione: le proprie generalità complete e quelli degli eventuali familiari al seguito; gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente; il luogo di destinazione; il motivo e la durata del soggiorno (lavoro, salute, ecc.); la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno; foto formato tessera. I certificati, rilasciati dalla competente autorità della Stato di appartenenza, devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana. Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta. Possono entrare in Italia anche titolari di visto d’ingresso rilasciato da Paesi dove è in vigore l’accordo “Schengen”, ma solo per i visti che autorizzano una durata di soggiorno non superiore ai tre mesi (es. per turismo). Anche l’ottenimento del visto non garantisce in assoluto l’ingresso, in quanto la polizia di frontiera può respingere lo straniero – se privo di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia – o per ragioni di sicurezza e di minaccia dell’ordine pubblico sia in Italia che in un Paese dello “spazio Schengen”. Tipi di visto Visto turistico: mezzi economici sufficienti a garantire il soggiorno ed il rientro; Visto per il ricongiungimento familiare: il nulla osta rilasciato dalla Questura di residenza del familiare richiedente – certificazione di stato civile e anagrafica del familiare richiesto in ricongiungimento (solo coniuge, coniuge coi figli, solo figli, genitori, ecc.); Visto per lavoro subordinato: autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Direzione Provinciale del lavoro e vistata (nulla osta) dalla Questura della provincia dove ha domicilio il datore di lavoro; Visto per lavoro subordinato nello spettacolo: autorizzazione al lavoro rilasciata dall’Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, vistata (nulla osta) dalla Questura competente; Visto per lavoro autonomo: autorizzazione allo svolgimento di lavoro autonomo (come artigiano, commerciante, libero professionista) - nulla osta provvisorio rilasciato dalla Questura della città in cui si vuole stabilire l’attività; Visto per studio: iscrizione all’Università o altro Istituto o scuola riconosciuti – copertura economica durante il periodo di studio o borsa di studio, polizza assicurativa per l’assistenza sanitaria in Italia in assenza di un accordo specifico in materia tra l’Italia ed il Paese di appartenenza dello straniero; Visto per reingresso: viene concesso agli stranieri già titolari di permesso di soggiorno, nel caso in cui durante la loro permanenza fuori dall’Italia, il permesso sia scaduto ed essi per motivi di forza maggiore siano stati impediti a rientrare in Italia per il rinnovo, oppure nel caso in cui abbiano subito un furto del titolo o lo abbiano smarrito. Possono inoltre essere previste speciali modalità di rilascio dei seguenti visti: giustizia, adozione, attesa di emigrazione in altro Stato, motivi religiosi, motivi di cure sanitarie. Come si ottiene il visto d’ingresso per lavoro 1. Il Presidente del Consiglio emette – almeno una volta all’anno un decreto di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 286/98. 2. Il datore di lavoro che intenda assumere a tempo determinato o indeterminato uno straniero residente all’estero, deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio una richiesta di autorizzazione all’ingresso per lavoro. Alla richiesta devono essere allegati: Idonea documentazione e garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore straniero; impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; copia del contratto di lavoro; certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato. 3. Una volta ottenuta l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, il datore di lavoro deve richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio all’ingresso. 4. Ottenuto dalla Questura il nulla osta provvisorio all’ingresso per lavoro, il datore di lavoro deve inviare al lavoratore extracomunitario, nel suo paese, tutta la documentazione raccolta (autorizzazione al lavoro della DPL e nulla osta provvisorio della Questura). 5. Il lavoratore extracomunitario presenta al Consolato italiano nel paese d’origine la richiesta di visto d’ingresso per lavoro, completa di tutta la documentazione ricevuta dal datore di lavoro. 6. Il Consolato italiano concede il visto d’ingresso per lavoro, mediante apposizione di uno sticker sul passaporto. A questo punto il lavoratore extracomunitario ha sei mesi di tempo per l’ingresso in Italia.