I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO

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I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO
IL VISTO D’INGRESSO
Il cittadino straniero non comunitario che intende entrare in
Italia per qualsiasi motivo, deve munirsi di visto d’ingresso da
presentare alla frontiera insieme al passaporto.
Sono esclusi da questo obbligo i richiedenti asilo politico ed
umanitario.
Che cos’è il visto d’ingresso
E’ una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel
territorio della Repubblica Italiana o in quello di altri Paesi per transito o
per soggiorno.
Il visto si presenta come una “vignetta” o “sticker “ applicata sul
passaporto o su altro documento di viaggio del richiedente,
La concessione dei visti di ingresso è regolata dalla legge n.
189/2002.
I visti si suddividono in 3 grandi categorie:
I) Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio
dell’insieme dei Paesi dell’U.E. aderenti agli “accordi di Schengen”
(tutti gli Stati dell’U.E., ad eccezione dell’Inghilterra) che hanno
creato uno spazio comune europeo, aperto alla libera circolazione
delle persone residenti (cittadini europei e stranieri).
Questi visti possono essere:
di transito aeroportuale, obbligatori solo per cittadini di alcuni
Paesi per transitare nella zona internazionale di un aeroporto,
senza entrare in territorio nazionale;
di transito, validi fino a 5 giorni per attraversare il territorio
degli Stati Europei nel corso di viaggi da uno Stato ad un altro
Stato terzo;
per soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con
uno o più ingressi, concessi per questioni di affari, cure
mediche, gare sportive.
Il visto Schengen per un Paese europeo:
se di durata inferiore a tre mesi, vale per tutti gli altri Paesi
Schengen,
se di durata superiore a tre mesi, vale solo per il Paese
indicato.
II) Visti a validità Territoriale limitata (VTL) validi soltanto per il
Paese la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto; questi
possono essere anche di transito aeroportuale, di transito o per
soggiorni di breve durata;
III) Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali” (VN):
validi solo per soggiorni superiori a 90 giorni, con o più
ingressi, soltanto nel territorio del Paese che abbia rilasciato il
visto e per il solo eventuale transito, per non più di 5 giorni,
attraverso il territorio di altri Stati Schengen.
Chi ha bisogno del visto d’ingresso
I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono
soggetti ad obbligo di visto d’ingresso:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita,
Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize,
Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina,
Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del
Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto,
Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia,
Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti,
Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana,
Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati,
Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi,
Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania,
Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru,
Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù,
Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda,
Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine,
Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles,
Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname,
Swaziland, Tagikistan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga,
Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina,
Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall’obbligo di visto
d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per
turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:
Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada,
Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador,
Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania,
Malesia, Malta, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama,
Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia,
Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela.
I cittadini dei seguenti Paesi sono soggetti ad obbligo di visto per
transito aeroportuale:
Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Iran, Iraq,
Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Zaire.
Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi
titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se
cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per
breve soggiorno.
I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti
dall’obbligo di visto in qualunque caso.
Come chiedere il visto d’ingresso
Il visto d’ingresso va richiesto alle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nel paese d’appartenenza, o territorialmente competenti
per il luogo di residenza dello straniero.
Gli Uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a
rilasciare visti d’ingresso (per un periodo massimo di 10 giorni) o transito
(per periodi massimo di 5 giorni) per casi di assoluta necessità.
Per tutti i tipi di richiesta è necessario presentare la seguente
documentazione:
le proprie generalità complete e quelli degli eventuali familiari al
seguito;
gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente;
il luogo di destinazione;
il motivo e la durata del soggiorno (lavoro, salute, ecc.);
la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata
del viaggio e del soggiorno;
foto formato tessera.
I certificati, rilasciati dalla competente autorità della Stato di
appartenenza, devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza
consolare italiana.
Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta.
Possono entrare in Italia anche titolari di visto d’ingresso rilasciato
da Paesi dove è in vigore l’accordo “Schengen”, ma solo per i visti che
autorizzano una durata di soggiorno non superiore ai tre mesi (es. per
turismo).
Anche l’ottenimento del visto non garantisce in assoluto l’ingresso,
in quanto la polizia di frontiera può respingere lo straniero – se privo di
sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le
modalità del proprio soggiorno in Italia – o per ragioni di sicurezza e di
minaccia dell’ordine pubblico sia in Italia che in un Paese dello “spazio
Schengen”.
Tipi di visto
Visto turistico: mezzi economici sufficienti a garantire il
soggiorno ed il rientro;
Visto per il ricongiungimento familiare: il nulla osta rilasciato
dalla Questura di residenza del familiare richiedente –
certificazione di stato civile e anagrafica del familiare richiesto in
ricongiungimento (solo coniuge, coniuge coi figli, solo figli,
genitori, ecc.);
Visto per lavoro subordinato: autorizzazione al lavoro
rilasciata dalla Direzione Provinciale del lavoro e vistata (nulla
osta) dalla Questura della provincia dove ha domicilio il datore di
lavoro;
Visto
per
lavoro
subordinato
nello
spettacolo:
autorizzazione al lavoro rilasciata dall’Ufficio speciale per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo, vistata (nulla osta)
dalla Questura competente;
Visto per lavoro autonomo: autorizzazione allo svolgimento di
lavoro autonomo (come artigiano, commerciante, libero
professionista) - nulla osta provvisorio rilasciato dalla Questura
della città in cui si vuole stabilire l’attività;
Visto per studio: iscrizione all’Università o altro Istituto o scuola
riconosciuti – copertura economica durante il periodo di studio o
borsa di studio, polizza assicurativa per l’assistenza sanitaria in
Italia in assenza di un accordo specifico in materia tra l’Italia ed il
Paese di appartenenza dello straniero;
Visto per reingresso: viene concesso agli stranieri già titolari di
permesso di soggiorno, nel caso in cui durante la loro
permanenza fuori dall’Italia, il permesso sia scaduto ed essi per
motivi di forza maggiore siano stati impediti a rientrare in Italia
per il rinnovo, oppure nel caso in cui abbiano subito un furto del
titolo o lo abbiano smarrito.
Possono inoltre essere previste speciali modalità di rilascio dei
seguenti visti: giustizia, adozione, attesa di emigrazione in altro Stato,
motivi religiosi, motivi di cure sanitarie.
Come si ottiene il visto d’ingresso per lavoro
1. Il Presidente del Consiglio emette – almeno una volta all’anno un decreto di programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 286/98.
2. Il datore di lavoro che intenda assumere a tempo determinato o
indeterminato uno straniero residente all’estero, deve presentare
alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio una richiesta di autorizzazione all’ingresso per
lavoro.
Alla richiesta devono essere allegati:
Idonea documentazione e garanzia da parte del datore di
lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore
straniero;
impegno al pagamento delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza;
copia del contratto di lavoro;
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria e Artigianato.
3. Una volta ottenuta l’autorizzazione della Direzione Provinciale del
Lavoro, il datore di lavoro deve richiedere alla Questura il nulla
osta provvisorio all’ingresso.
4. Ottenuto dalla Questura il nulla osta provvisorio all’ingresso per
lavoro, il datore di lavoro deve inviare al lavoratore
extracomunitario, nel suo paese, tutta la documentazione
raccolta (autorizzazione al lavoro della DPL e nulla osta
provvisorio della Questura).
5. Il lavoratore extracomunitario presenta al Consolato italiano
nel paese d’origine la richiesta di visto d’ingresso per lavoro,
completa di tutta la documentazione ricevuta dal datore di
lavoro.
6. Il Consolato italiano concede il visto d’ingresso per lavoro,
mediante apposizione di uno sticker sul passaporto. A questo
punto il lavoratore extracomunitario ha sei mesi di tempo per
l’ingresso in Italia.