7126/16 zam/INI/am/S 1 DG D 1 A Si allega per le delegazioni la
Transcript
7126/16 zam/INI/am/S 1 DG D 1 A Si allega per le delegazioni la
Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 15 marzo 2016 (OR. en) 7126/16 Fascicolo interistituzionale: 2015/0280 (NLE) SCH-EVAL 53 VISA 76 COMIX 215 RISULTATI DEI LAVORI Origine: in data: Segretariato generale del Consiglio 15 marzo 2016 Destinatario: delegazioni n. doc. prec.: 6688/16 Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione da parte del Belgio dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune in materia di visti Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione da parte del Belgio dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune in materia di visti, adottata dal Consiglio nella sua 3458ª sessione, tenutasi il 15 marzo 2016. In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. 7126/16 zam/INI/am/S DG D 1 A 1 IT Decisione di esecuzione del Consiglio recante RACCOMANDAZIONE relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione da parte del Belgio dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune in materia di visti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen 1, in particolare l'articolo 15, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Scopo del presente documento è raccomandare al Belgio provvedimenti correttivi per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen 2015 nel settore della politica comune in materia di visti. Dopo la valutazione, con decisione d'esecuzione della Commissione C(2015)7501, è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate. (2) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'acquis di Schengen, soprattutto per quanto riguarda la corretta attuazione delle disposizioni collegate al sistema d'informazione visti (VIS), dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni n. 1, 15, 16, 17, 29, 30 e 31. 1 GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27. 7126/16 zam/INI/am/S DG D 1 A 2 IT (3) La presente raccomandazione va trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione lo Stato membro valutato deve, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio, RACCOMANDA: Il Belgio è invitato a: 1. prendere le misure necessarie per garantire che le fotografie conservate nel sistema di informazione visti (VIS) siano conformi ai requisiti specificati all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 e ai requisiti tecnici di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 e specificati nell'allegato 11 della decisione della Commissione C(2010)1620 definitivo, del 19 marzo 2010, che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati; 2. mettere a punto e definire nelle pertinenti disposizioni giuridiche nazionali un meccanismo in Visa-Schengenhouse 4 e in VisaNet 5 che cancelli automaticamente dopo un certo periodo di tempo i fascicoli relativi alle domande; 2 3 4 5 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60). Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1). Banca dati della Maison Schengen a Kinshasa. Banca dati nazionale sui visti. 7126/16 zam/INI/am/S DG D 1 A 3 IT 3. mettere a punto un meccanismo in Visa-Schengenhouse che cancelli automaticamente i dati biometrici una volta trasferiti al servizio visti e che cancelli automaticamente il fascicolo relativo alla domanda una volta che la decisione finale sulla domanda sia stata adottata e comunicata al richiedente; 4. considerare di concedere ai consolati la competenza per adottare decisioni finali e quindi limitare la necessità della consultazione delle autorità centrali ai casi di dubbio o ai casi in cui è possibile discostarsi dalle norme generali (ad esempio rilascio dei visti con validità territoriale limitata), escludendo i casi evidenti e i casi in cui è necessaria una conoscenza a livello locale; 5. migliorare la gestione elettronica del visto adesivo e la distribuzione dei visti adesivi in bianco al personale pertinente; 6. prendere le misure necessarie per assicurare il corretto uso dei timbri indicanti la revoca del visto adesivo e l'uso del modulo uniforme di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 810/2009; inoltre dovrebbero essere adeguatamente inserite nel VIS le informazioni corrette sulla revoca, vale a dire l'indicazione che il visto è stato revocato su richiesta del titolare; 7. consultare l'autorità belga per la protezione dei dati in merito alla compatibilità delle liste nere locali con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 e la relativa legge belga di attuazione e chiedere a detta autorità di riferire sui risultati; Ambasciata/servizio visti in Algeria 8. migliorare la cooperazione con il call center e il relativo monitoraggio, tra l'altro: (a) garantendo che il call center risponda a suo nome alle telefonate, al fine di evitare di indurre in errore il richiedente, (b) istituendo procedure formali per monitorare il servizio offerto dal call center e stabilendo procedure per lo scambio di informazioni sui reclami tra l'ambasciata e il call center; 6 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). 7126/16 zam/INI/am/S DG D 1 A 4 IT 9. migliorare le informazioni al pubblico, tra l'altro: (a) aggiornando i siti web e la bacheca all'esterno del servizio visti inserendo le informazioni mancanti, (b) separando chiaramente le informazioni sui visti per soggiorni di breve durata da quelle sui visti per soggiorni di lunga durata, (c) strutturando meglio le informazioni, garantendo che le informazioni rilevanti siano fornite sul sito pertinente e che le informazioni figuranti su tutti i siti web siano identiche e aggiungendo al sito web del servizio visti un collegamento visibile al sito web generale dell'Office des Etrangers; 10. considerare le modalità di adattamento dell'accesso alle strutture dell'ambasciata e alla sezione visti per le persone con esigenze particolari; 11. installare nell'ambasciata o nel perimetro dell'ambasciata un sistema di allarme, un sistema di accesso elettronico, ulteriori telecamere CCTV e monitor CCTV al fine di rafforzare la sicurezza, e consentire il monitoraggio dell'attuazione delle varie procedure, comprese quelle relative ai controlli di sicurezza; 12. rafforzare la sicurezza della parte degli archivi che non è conservata nei principali locali dell'ambasciata/della sezione visti; 13. provvedere a coprire i cavi degli scanner e dei monitor per le impronte digitali agli sportelli per prevenire interruzioni accidentali o intenzionali del lavoro e delle connessioni elettroniche; 14. cambiare le modalità di funzionamento degli sportelli affinché vi sia almeno uno sportello inutilizzato tra due sportelli in uso per garantire la tutela della vita privata dei richiedenti; 15. esigere che i richiedenti si puliscano le mani prima del rilievo delle impronte digitali al fine di garantire la qualità delle impronte digitali rilevate da inserire nel VIS e insegnare al personale di sportello come controllare visivamente le dita prima di rilevare le impronte digitali al fine di escludere la possibilità di impronte digitali alterate e, di conseguenza, di una corrispondenza erronea nel VIS; 7126/16 zam/INI/am/S DG D 1 A 5 IT 16. garantire una corretta attuazione delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009, in modo che tutte le impronte digitali dei richiedenti il visto siano rilevate ogni 59 mesi, a meno che i richiedenti non appartengano a una delle categorie esenti da tale obbligo; 17. assicurare che le domande dei singoli membri di un gruppo di qualsiasi dimensione, ossia di due o più persone che viaggiano insieme, siano connesse nel VIS; 18. rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 sulla ricevibilità e sviluppare una politica chiara per il trattamento dei casi in cui mancano documenti giustificativi; 19. abolire la pratica di far firmare ai richiedenti una dichiarazione supplementare riguardante il fatto che le informazioni relative al ritiro del documento di viaggio saranno inviate solo via email e garantire che tali informazioni siano trasmesse anche via SMS o telefonicamente dato che molti richiedenti non hanno accesso diretto alle email; 20. garantire che tutti i richiedenti dimostrino sistematicamente di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio al momento della presentazione della domanda, in modo che la copertura finanziaria e geografica possa essere esaminata opportunamente prima che sia presa la decisione definitiva sulla domanda e stampato il visto adesivo; 21. prendere le misure necessarie per chiarire il contenuto dei protocolli tra il ministero della Difesa algerino e taluni ospedali belgi e garantire che tali accordi siano compatibili con le disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009, in generale, e, in particolare, rispettino effettivamente le condizioni per il rilascio dei visti uniformi Schengen con un lungo periodo di validità, soprattutto per quanto riguarda la sufficienza dei mezzi di sussistenza; 22. incoraggiare il personale espatriato a sviluppare contatti essenziali nello Stato ospitante e ad avvalersi pienamente degli scambi nell'ambito della cooperazione locale Schengen per verificare l'autenticità dei documenti giustificativi e per utilizzare meglio il personale locale ai fini di tali controlli; 23. rendere il personale consolare a conoscenza dell'elenco dei documenti di viaggio e delle frequenti modifiche, eventualmente mediante l'integrazione in "VisaNet"; 7126/16 zam/INI/am/S DG D 1 A 6 IT 24. garantire un monitoraggio adeguato del personale locale di sportello; 25. prendere le misure necessarie per garantire che sia organizzata un'adeguata formazione per il personale locale conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, del codice dei visti; Ambasciata/servizio visti nella Repubblica democratica del Congo 26. utilizzare un metal detector, opportunamente calibrato, per il controllo di sicurezza principale riservando il rivelatore portatile unicamente al controllo supplementare, se necessario; 27. rivedere le pratiche abituali presso la Maison Schengen Kinshasa, quali la circolazione del personale e degli ospiti, e procedere a interviste per ridurre al minimo il rischio di ingressi non autorizzati nell'area della Maison Schengen Kinshasa; 28. migliorare le informazioni al pubblico, tra l'altro: (a) separando chiaramente le informazioni sui visti per soggiorni di breve durata da quelle sui visti per soggiorni di lunga durata e garantendo che tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 47 del codice dei visti siano fornite in modo ben strutturato e facilmente comprensibile, (b) aggiornando e correggendo le liste di controllo (per le diverse finalità di viaggio) e i siti web; 29. garantire una corretta attuazione delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009, in modo che tutte le impronte digitali dei richiedenti il visto siano rilevate solo ogni 59 mesi; 30. prendere le misure necessarie per impedire che, a causa della separazione della registrazione del fascicolo relativo alla domanda dalla raccolta dei dati biometrici, i dati biometrici di una persona possano essere collegati al fascicolo di un'altra persona; 31. garantire che lo status di "fascicolo chiuso" figuri nel VIS soltanto per i casi in cui, prima dell'adozione di una decisione sulla domanda, la domanda è ritirata dal richiedente o questi non vi dà seguito, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008; 7126/16 zam/INI/am/S DG D 1 A 7 IT 32. esigere che i richiedenti presentino solo un modulo di domanda conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009; 33. abolire immediatamente la pratica di imporre sistematicamente ai richiedenti di compilare un modulo supplementare nel presentare domanda di visto, e richiedere tali informazioni aggiuntive solo in singoli casi, se del caso; 34. prendere le misure necessarie per garantire un'adeguata formazione del personale locale della Maison Schengen Kinshasa; 35. garantire un adeguato monitoraggio del personale locale della Maison Schengen Kinshasa e l'organizzazione di riunioni periodiche con il personale di detta Maison per discutere le ultime istruzioni, i reclami e i casi impegnativi; 36. garantire la conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 sulla ricevibilità; 37. prendere le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 e degli orientamenti definiti nella parte III della decisione C(2010)1620 definitivo per quanto riguarda la presentazione dei documenti giustificativi da parte dei familiari di cittadini dell'UE contemplati dalla suddetta direttiva. Il Regno del Belgio è destinatario della presente raccomandazione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente 7 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). 7126/16 zam/INI/am/S DG D 1 A 8 IT