apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
Repert. n. 1270/2014 del 28/03/2014
N. R.G. 18064/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pasquale Liccardo
Presidente rel
dott. Anna Maria
Giudice
dott. Daria Sbariscia
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18064/2009 promossa da:
Glem Gas Spa (C.F. 07633180158), Con Il Patrocinio Dell’avv. Feltrinelli Andrea E
Dell’avv. Brogi Graziano (Brggzn63a21a944z) Piazza Dei Martiri, 1 40121 Bologna;;
Faggioni Stefania () C/O Feltrinelli E Brogi Via Marconi, 34 40122 Bologna; Pallini Laura ()
Piazza Dei Martiri, 1 40121 Bologna; , Elettivamente Domiciliato In Piazza Dei Martiri, 1
40121 Bolognapresso Il Difensore Avv. Feltrinelli Andrea
ATTORE/I
Contro
COSMA SPA (C.F. 00405690934), Con Il Patrocinio Dell’avv. TORRICELLI
SCANDURRA CRISTINA E Dell’avv. GALLI RAIMONDO () C/O AVV. P.
TORRICELLI 40124 VIA SOLFERINO N.3 BOLOGNA; , Elettivamente Domiciliato In
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SEZIONE SPECIALIZZATA DIRITTO INDUSTRIALE CIVILE
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
n. 1270/2014
del 28/03/2014
VIA SOLFERINO, 3 40124 Bolognapresso Il Repert.
Difensore
Avv. TORRICELLI
SCANDURRA CRISTINA
Conclusioni parte attrice
Voglia l’Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione od istanza,
ritenuta occorrendo, incidenter tantum, la totale o parziale invalidità ed inefficacia, per difetto
00078038) della convenuta società Cosma S.p.A., depositato in data 18.9.1998 e registrato in
data 29.3.2002,
previo ogni necessario accertamento, così giudicare:
Nel merito
1. Accertare e dichiarare che la produzione, vendita, offerta in vendita,
reclamizzazione e utilizzazione da parte dell’attrice società Glem Gas S.p.A. di cucine per
uso domestico dotate delle griglie di cottura a sezione semiellittica di cui ai documenti 3/1 e
4 dell’attrice, e che comunque la produzione, vendita, offerta in vendita, reclamizzazione e
utilizzazione di dette griglie non violano alcun valido diritto di privativa industriale della
convenuta, società Cosma S.p.A., non costituiscono attività di concorrenza sleale ex art.
2598 c.c. o illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. nei confronti della medesima e non ledono
alcun altro diritto di quest’ultima, dichiarando, conseguentemente, la piena liceità delle
summenzionate attività produttive, commerciali e pubblicitarie dell’attrice società Glem Gas
S.p.A.
2. Rigettare le domande tutte svolte dalla convenuta società Cosma nei confronti
dell’attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendone l’attrice società Glem Gas
con la miglior formula
In subordine, nel rito
3. Nella denegatissima ipotesi in cui il Tribunale, accogliendo anche parzialmente le
domande della convenuta, ritenesse:
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dei requisiti di registrabilità previsti dalla legge, del modello ornamentale n. 78038 (o n.
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del 28/03/2014
3.1. di dover condannare Glem Gas sulla baseRepert.
dell’attuale
normativa, accertata
la
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
26 D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 in relazione ai modelli ornamentali concessi dopo l’entrata
in vigore di tale decreto ancorché sulla base di domande anteriori, disporre previamente la
rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 26 D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e
3.2. di dover fare applicazione del disposto dell’art. 125, comma 3, c.p.i. come
modificato dal D. Lgs. 140/2006, accertata la rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 125, comma 3, c.p.i. come modificato dal D.
Lgs. 140/2006, disporre previamente la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la
decisione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 125 comma 3 c.p.i., come
modificato dal D. Lgs. 140/2006, per contrasto dello stesso con gli artt. 10, 11 e 76 Cost.
In via istruttoria
4. Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli formulati nella seconda memoria
ex art. 183, co. 6, c.p.c. dell’attrice Glem Gas:
a) “Veri, in ogni loro parte, i disegni delle griglie Glem Gas a sezione semiellittica e quelli delle
griglie Glem Gas a sezione rettangolare con bordi arrotondati di cui ai doc.ti 4, 37/1 e 37/2 del fascicolo
Glem Gas che si rammostrano al teste e vero che detti disegni sono stati sviluppati dall’ufficio tecnico di
Glem Gas e disegnati dal disegnatore di Glem Gas indicato nel relativo cartiglio alle date pure ivi indicate”;;
b) “Vere, in ogni loro parte, le copie dei cataloghi o depliant dei produttori o rivenditori di cucine o
piani di cottura di cui ai doc.ti da 16 a 32 e da 41 a 48 del fascicolo dell’attrice che si rammostrano al
teste; vero in particolare che dette copie sono state estratte dal teste dai corrispondenti originali o direttamente
scaricate dal sito internet dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura cui detti depliant o cataloghi
si riferiscono”;;
c) “Vero che i depliant o cataloghi dei produttori o rivenditori di cucine o piani di cottura di cui ai
doc.ti da 16 a 26 e 48 del fascicolo Glem Gas che si rammostrano al teste ed i prodotti ivi illustrati (cucine
o piani di cottura) delle ditte Ariston (Merloni Elettrodomestici), Zerowatt, Industria Elettrodomestici
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117 Cost.
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Repert.
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del Italiana
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(Glem Gas), Atag, La Germania (Bertazzoni), Lofra, Fratelli
Onofri
(Terim), Società
Elettroriscaldamento, sono stati diffusi sul mercato alle date indicate in detti depliant o cataloghi o
comunque in data anteriore al mese di settembre del 1998”;;
d) “Vero che, a partire dal mese di marzo del 2010, le griglie con elementi a sezione semiellittica di
cui ai doc.ti 3 e 4 del fascicolo Glem Gas che si rammostrano al teste sono state completamente sostituite,
sulle cucine o piani di cottura Glem Gas, dalle griglie con elementi a sezione rettangolare ad angoli
arrotondati di cui ai doc.ti 36, 36bis e 37 del fascicolo Glem Gas che pure si rammostrano al teste”;;
doc. 50 del fascicolo Glem Gas che si rammostra al teste,), vero il suo allegato,la sua data ed il suo
contenuto.
Testi:
-
Signor Simone Tosi c/o Glem Gas S.p.A., S. Cesario s/P (Modena), via Modenese,
4266;
-
Signor Giorgio Malaguti c/o Glem Gas S.p.A.;
-
Signor Gaetano Lamanna, c/o Glem Gas S.p.A.;
-
Ing. Daniela Grana c/o APTA S.r.l., Via Giardini 625 Modena;
-
Signor Franco Marchi, c/o Pramar S.r.l., Boretto (RE) ss 358 n. 103.
5. Ammettersi inoltre i seguenti capitoli di prova formulati nella terza memoria ex art.
183, co. 6, c.p.c., dell’attrice Glem Gas:
f) “Veri, in ogni loro parte, i cataloghi o depliant dei produttori o rivenditori di cucine o piani di
cottura di cui ai doc.ti da 16bis a 59 prodotti dall’attrice con memoria 3.5.2010 e che si rammostrano al
teste”
g) “Vero in particolare che i depliant o cataloghi dei produttori o rivenditori di cucine o piani di
cottura di cui ai doc.ti da 16bis a 25bis e da 48bis a 59 - prodotti dall’attrice con memoria 3.5.2010 e
che si rammostrano al teste - ed i prodotti ivi illustrati (cucine o piani di cottura) sono stati effettivamente
presentati e diffusi sul mercato alle date indicate in detti depliant o cataloghi o comunque in data anteriore al
mese di settembre del 1998”.
Testi
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e) Vera la comunicazione inviata da Cosma S.p.A. a Pramar S.r.l. in data 29.7.2002 (di cui al
-
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Repert.
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Signor Simone Tosi c/o Glem Gas S.p.A., S. Cesario
s/Pn.(Modena),
via del
Modenese,
4266;
-
Signor Giorgio Malaguti c/o Glem Gas S.p.A.;
-
Signor Gaetano Lamanna, c/o Glem Gas S.p.A.;
-
Signor Michele Luppi, via Baracca 48, Camposanto (Modena)
6. Respingere le istanze istruttorie tutte svolte dalla convenuta società Cosma in quanto
inammissibili e giuridicamente infondate.
5 a 8 dedotti dalla convenuta nella propria seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., Glem
Gas insiste per essere ammessa a prova contraria con i seguenti testi, come richiesto nella
propria terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. :
-
Signor Simone Tosi c/o Glem Gas S.p.A., S. Cesario s/P (Modena), via Modenese,
4266;
-
Signor Giorgio Malaguti c/o Glem Gas S.p.A.;
-
Signor Gaetano Lamanna, c/o Glem Gas S.p.A.;
-
Signor Michele Luppi, via Baracca 48, Camposanto (Modena)
-
Signor Anderlini Angelo, c/o Glem Gas S.p.A., San Cesario s/P (Modena)
8. Nella denegata ipotesi di ammissione dell’interrogatorio formale di cui al capitolo 9
della memoria Cosma 6.4.2010, si chiede vengano ammessi i seguenti capitoli formulati da
Glem Gas nella propria terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.:
h) “Vero che la società Glem Gas non produce e non vende griglie per cucine bensì cucine complete”
i) “Vero che nell’anno 2009 ed anche attualmente il prezzo medio di vendita fatturato da Glem
Gas per le proprie cucine è stato ed è di euro 280,oo cadauna”
l) “Vero che il costo medio del set di griglie in dotazione a ciascuna di dette cucine è di euro 5,50”
m) “Vero che il rapporto medio di incidenza del costo del set di griglie di ciascuna cucina sul
prezzo di vendita della stessa, come venduta da Glem Gas, è pari a 1.96%”
Testi:
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7. Nella denegata ipotesi di ammissione di uno o più dei capitoli di prova da 1 a 3 e da
-
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Signor Simone Tosi c/o Glem Gas S.p.A., S. Cesario
s/Pn.(Modena),
via del
Modenese,
4266;
-
Signor Giorgio Malaguti c/o Glem Gas S.p.A.;
-
Signor Gaetano Lamanna, c/o Glem Gas S.p.A.;
-
Signor Michele Luppi, via Baracca 48, Camposanto (Modena)
-
Signor Anderlini Angelo, C/o Glem Gas S.p.A., San Cesario s/P (Modena)
9. Si insiste nella richiesta di espunzione dal fascicolo di parte convenuta dei
le ragioni esposte nel verbale dell’udienza del 20.5.2010.
10. Nella denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova da 10 a
20 di cui alla terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. della convenuta Cosma, l’attrice:
- chiede di ritenere ammissibile il doc. 74 (copia dell’e-mail inviata da Glem Gas a Cosma
in data 2.4.2007) prodotto all’udienza del 20.5.2010;;
- insiste per essere ammessa a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli di prova
dedotti da Cosma da 10 a 20 con memoria 28.4.2010 ed in particolare per l’ammissione dei
seguenti capitoli di prova contraria indiretta formulati da Glem Gas nel verbale dell’udienza
del 20.5.2010:
o) “Vero che anche altri produttori di griglie,
quali ad esempio le società Vega Industriale S.r.l. di Fiume Veneto (PN) e Pramar S.r.l. di Boretto (RE)
producono griglie per cucina con elementi a sezione semiellittica ed hanno offerto a Glem Gas la fornitura di
tali griglie”
p) “Vero, in ogni sua parte, il contenuto
dell’e-mail inviata da Glem Gas a Cosma in data 2 aprile 2007 che si rammostra al teste (doc. 74 attoreo)
e vero che tale e-mail è stata effettivamente inviata a Cosma alla data ivi indicata”
q) “Vero che Glem Gas non avrebbe
comunque acquistato da Cosma le griglie di cui all’offerta Cosma del 31.5.2007 che si rammostra al teste
(doc. 27 Cosma) a causa del prezzo eccessivo e dei continui ritardi nelle consegne e nella relativa
programmazione come indicato nell’e-mail Glem Gas / Cosma del 2 aprile 2007 (doc. 74 Glem) che si
rammostra al teste”
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documenti prodotti da Cosma da 21 a 28 con la terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. per
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
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Repert.
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r) “Vero
che Glem
Gas non ha acquistato
né
da Cosma né da altri fornitori né ha mai prodotto i quantitativi di griglie a sezione semiellittica della cucina
mod. Unica di cui all’offerta Cosma 31.5.2007 (doc. 27) che si rammostra al teste”
s) “Vero che l’incremento del costo delle
materie prime nel periodo 2008/2010 è stato del 21.75%”
Testi: Signori Giorgio Malaguti; Gaetano Lamanna; Angelo Anderlini, tutti domiciliati
presso Glem Gas S.p.A., San Cesario s/P (Modena).
eligendo consulente in proprietà industriale esperto in materia di design.
In ogni eventualità
12. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa, comprese le spese di CTU e
CTP.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande,
eccezioni o deduzioni nuove di controparte.
La difesa della società convenuta ha così concluso :
Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
-
accertare e dichiarare la improcedibilità,
la carenza di interesse ad agire e anche la nullità dell’atto di citazione dell’attrice GLEM
GAS S.p.A., ove basato sulla domanda incidentale di invalidità del Modello (Ornamentale)
n. 78037 non appartenente alla convenuta COSMA, dato che Cosma è titolare del diverso
Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 (si veda doc.2);
-
accertare e dichiarare la improcedibilità
della domanda di nullità (anche se posta in via incidentale) del Modello (Ornamentale)
Italiano multiplo n. 00078038 di COSMA, posta da GLEM GAS, ex art. 43 comma 2 “la
nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori (…)
può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa”ed ex art.
38 comma 2 CPI, il quale, disponendo che “il diritto alla registrazione spetta all’autore del
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11. Disporre occorrendo l’integrale rinnovazione della CTU da parte di nuovo
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Repert.
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disegno o modello e ai suoi aventi causa”, consente solo
al veron.autore
di agire del
in giudizio
per ottenere l’accertamento del proprio diritto.
Tale domanda di nullità del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 di
COSMA nemmeno può essere richiesta in via incidentale dato che, secondo quanto
disposto da Cass. Civ., sez. I, 08.11.2001, n. 13846, essa si presenta come necessaria
premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia e quindi va considerata
come domanda principale, da decidersi con efficacia di giudicato e pertanto non può essere
Per gli stessi motivi, infine, tale domanda di nullità del Modello (Ornamentale)
Italiano multiplo n. 00078038 di COSMA non può essere richiesta neppure sotto forma di
reconventio reconventionis, domanda che l’attrice ha formulato all’udienza del 11.02.2010;;
-
Nemmeno può essere formulata la
domanda di accertamento negativo dei requisita di registrabilità, essendo ciò impedito dalla
normativa e dalla giurisprudenza, e si chiede quindi che tale domanda venga respinta;
-
accertare e dichiarare la nullità dell’atto
di citazione di Glem Gas, per assoluta genericità ed inesistenza della domanda di noncontraffazione la quale non identifica in alcun modo né i prodotti di Glem Gas (i quali per
altro sono moltissimi) di cui si chiede la non contraffazione, né si identificano i diritti di cui
non sarebbe contraffazione (i quali sono moltissimi), per cui la genericità della domanda
sconfina nella inesistenza.
NEL MERITO
-
respingere tutte le domande formulate
da GLEM GAS S.p.A., per tutti i motivi indicati in narrativa in atti e in quanto infondate in
fatto e in diritto, generiche e improcedibili;
IN VIA RICONVENZIONALE
In via principale
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posta da chi non sia titolare dei diritti asseritamente anteriori opposti.
-
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RG n. 18064/2009
Repert.la n. validità
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rilevata
del delModello
(Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 di COSMA, accertare e dichiarare che la
produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, pubblicizzazione da parte di
GLEM GAS delle corrispondenti griglie da cucina della linea denominata “Unica” o anche
diversamente nominate, anche identificata con foto in comparsa di risposta, costituisce
contraffazione del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038, registrato in data
29.03.2002, domanda n. 000024 del 18.09.1998 di COSMA e rinnovato con versamento
quinquennale che si allega – doc. 29) e che costituisce violazione dell’art. 2598 nn. 1, 2, 3,
c.c., per tutti i motivi, di fatto e di diritto, indicati in narrativa in atti;
-
per l’effetto, condannare GLEM GAS
S.p.A. al risarcimento dei danni tutti subiti da COSMA S.p.A. (con i criteri dell’art. 125 CPI
inclusa la riversione degli utili e anche secondo i criteri del danno emergente, lucro cessante
e arricchimento senza causa), in conseguenza di quanto sopra esposto, nella misura indicata
in corso di causa, con sentenza provvisoria sull’an ed ordinanza per la prosecuzione del
giudizio per la determinazione del quantum, o da liquidarsi in via equitativa dall’Ill.mo Sig.
Giudice;
in particolare, in atti si è indicato come, per quantificare il danno effettivo sofferto da
COSMA, si potrà fare una media, in via di equità tra i seguenti (si vedano docc. 25, 26 e 27):
-
tra il prezzo medio della griglia
COSMA oggetto di causa come pezzo sfuso o di ricambio, pari a circa € 10,00;;
-
tra il prezzo medio di vendita al retail
per griglia di € 4,00;;
-
tra il prezzo medio al cliente fornitore
per griglia di € 1,99 nel 2007 e di € 2,59 per il 2008/2009/2010;;
-
ed il margine di contribuzione perso
per ogni singolo prodotto, pari a € 0,6965 per il 2007 e pari a € 0,9054 per il
2008/2009/2010;
-
moltiplicato per 223.000 pezzi annui;
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effettuato in data 16.09.2008 (come da verbale di deposito dell’istanza di seconda proroga
-
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
Repert. n.per1270/2014
del2007
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moltiplicato
4 anni (dal
al
2010, anno almeno fino a cui si è data prova che perdurava la contraffazione: doc. 21).
Alla luce di tali dati, l’importo totale degli utili realizzati dal contraffattore (prezzo per
margine di contribuzione= utile), che costitituiscono voce di danno per la convenuta
titolare della privativa violata, può essere quantificato in € 4.177.443,61.
Si dovrà tener conto poi sempre ex art. 125 CPI di tutti gli aspetti pertinenti e quindi
oltre al danno da contraffazione, il danno da diluizione del valore attrattivo del modello, e
mancato controllo dei canali distributivi.
Infine dovrà tenersi pure conto del danno da perdita di immagine sofferto dalla
COSMA.
In via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia stato
possibile quantificare con esattezza il lucro cessante di COSMA e/o il profitto conseguito
da GLEM GAS, si chiede che la determinazione venga svolta dal Giudice in via equitativa
in almeno euro 4.500.000, tenuto conto del notevole numero di pezzi in contraffazione, del
lungo periodo e della grande diffusione tramite canali della GD e GDO e di tutti gli aspetti
sopra indicati.
-
disporre l’inibitoria della produzione,
importazione, esportazione, commercializzazione, pubblicizzazione della linea di griglie da
cucina di GLEM GAS, denominata “Unica” o anche diversamente nominate, che
costituiscono contraffazione del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038,
registrato in data 29.03.2002, domanda n. 000024 del 18.09.1998 di COSMA e rinnovato
con versamento effettuato in data 16.09.2008 (come da verbale di deposito dell’istanza di
seconda proroga quinquennale che si allega – doc. 29);
-
ordinare la distruzione di tutte le griglie
da cucina della linea “Unica” o anche diversamente nominate, che costituiscono
contraffazione del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n. 00078038 di COSMA, a cura
di COSMA e a spese dell’attrice;;
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da diminuzione del valore commerciale del prodotto, a causa della contraffazione e del
-
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
Repert.all’attrice
n. 1270/2014
del 28/03/2014
ordinare
di pubblicare,
a
propria cura e spese, un estratto della emananda sentenza su due quotidiani nazionali o
riviste da indicare, con richiesta, in carenza, di autorizzare la convenuta a provvedervi
direttamente e ad avere rifuse da parte attrice le relative spese dietro presentazione di
fattura.
IN VIA ISTRUTTORIA (nel caso di rimessione in istruttoria)
prova per testi come articolati in atti:
1)
Dica il teste se abbia visto sul mercato i
cataloghi e le griglie come raffigurate nei docc.16-32 allegati da Glem Gas, nelle date ivi
indicate, che si rammostrano al teste?
2)
Precisi il teste se abbia prodotto,
fornito, acquistato o pubblicizzato le griglie per cucina come raffigurate nei docc.16-32
allegati da Glem Gas, nelle date ivi indicate, che si rammostrano al teste?
3)
Precisi il teste se nel doc.28 (relativo
alla collezione di cucine 2008 della Bompani), che si rammostra al teste, sia presente la
dicitura “Griglie in piattina orizzontale – Ferma, distesa e con smalto, la nuova griglia in
piattina smaltata orizzontale dà un aspetto più solido, elegante e moderno alla cucina,
rispetto alla tradizionale griglia verticale…”;; e inoltre: “Nuova estetica – Ha stile, è alla
moda e attenta ai dettagli. Nelle nuove cucine della collezione 2008 sono stati rinnovati con
stile ed eleganza tutti i principali elementi che determinano l’accattivante estetica
dell’apparecchio: le griglie…”?
4)
Precisi il teste se il doc.28 relativo alla
collezione di cucine 2008 della Bompani, che si rammostra al teste, relativo a griglie con
elementi di appoggio per le pentole posizionati in orizzontale, sia comparso sul mercato nel
2008?
5)
Precisi il teste se prima del 1998 abbia
notato sul mercato e/o prodotto e/o venduto delle griglie con elementi di appoggio per le
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Nel caso di rimessione in istruttoria, si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
Repert.
n. 1270/2014
delpresenti
28/03/2014
pentole posizionati in orizzontale e precisi se a tale data
tali elementi
di appoggio
sul mercato erano posizionati in verticale?
6)
Precisi il teste se la società Candy,
diffidata da Cosma in data 29.08.2008 dal produrre griglie per cucina identiche al Modello
Cosma di causa che si rammostra, in seguito a transazione con Cosma, come da doc.10 che
si rammostra al teste, abbia cessato la produzione delle suddette griglie ?
7)
Precisi il teste se abbia prodotto e/o
aventi gli elementi di appoggio per le pentole con sezione piatta o circolare, posizionati in
verticale?
8)
Dica il teste se le griglie indicate da
Glem Gas nei suoi docc.16-32, che si rammostrano al teste, abbiano gli elementi di
appoggio per le pentole con sezione ovali e/o bombate posizionati in orizzontale?
9)
Precisi il Sig. Guerzoni Gabriele (legale
rappresentante della società Glem Gas Spa) quando ha iniziato a vendere le griglie della
serie “Unica” di Glem Gas oggetto di causa con sezione orizzontale bombata, quanti
esemplari ha venduto e che fatturato ha realizzato, specificando il margine lordo e di
contribuzione per anno, con riferimento alle griglie della serie “Unica”, dal periodo iniziale
al 2010?
Interpello e interrogatorio formale sul capitolo di cui sopra: Sig. Guerzoni Gabriele
c/o Glem Gas Spa
10)
Dica il teste se abbia visto sul mercato
le griglie di Glem Gas in contestazione, oggetto della presente causa, precisando la relativa
data e i luoghi di commercializzazione?
11)
Vero che il gruppo Candy (tramite la
società del gruppo denominata Usines de Rosières), a seguito di transazione, acquista le
griglie a sezione bombata da Cosma, come da docc.22-24 che si rammostrano al teste?
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venduto le griglie indicate da Glem Gas nei suoi docc.16-32, che si rammostrano al teste,
12)
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
Repert.
del 28/03/2014
Vero
che n.le1270/2014
griglie oggetto
di
contestazione, posizionate sulle cucine Serie Unica di Glem Gas, sono 12 modelli, come da
docc. che si rammostrano al teste?
13)
Vero che le offerte fatte da Cosma a
Glem Gas a maggio 2007 per forniture di griglie oggetto di causa, a seconda dei modelli,
andavano da € 1,90 a € 2,08, come da documenti in atti che si rammostrano al teste?
14)
Vero che, considerando che per il 2007
perso da Cosma per ogni singolo prodotto è stato pari a € 0,6965 nel corso del 2007, come
da documentazione che si rammostra al teste?
15)
Vero che per il 2008/2009/2010, con
aumento delle materie prime del 100%, il valore medio di vendita delle griglie Cosma a
Glem Gas, secondo semplice conto matematico rispetto al capitolo 14, sarebbe stato di €
2,59 e quindi il margine di contribuzione perso da Cosma pari a € 0,9054, come da
documentazione che si rammostra al teste?
16)
Vero che il progetto per la fornitura di
griglie da Cosma a Glem Gas è stato discusso tra le parti a febbraio 2007 con quantità
annue di acquisto da parte di Glem Gas pari a 223.000 pezzi?
17)
Vero che in data 16.05.2007 Glem Gas
contattava Cosma tramite e-mail per richiedere una offerta per fornitura di griglie oggetto
della presente causa, come da docc.26/1-26/2-26/3 che si rammostrano al teste?
18)
Vero che Cosma rispondeva in data
31.05.2007 alla richiesta del 16.05.2007 di Glem Gas con l’offerta sub doc.27 che si
rammostra al teste?
19)
Vero che l’utile di Cosma per ogni
griglia venduta è pari ad un importo di € 1,20 per pezzo, corrispondente al 30% del prezzo
di vendita retail della griglia, pari ad € 4,00, come da docc.25-26 che si rammostrano al
teste?
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il prezzo medio per griglia di Cosma a Glem Gas era di € 1,99, il margine di contribuzione
20)
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
Repert.
1270/2014
28/03/2014
Vero
che iln. prezzo
della del
griglia
di
Cosma oggetto di causa, come pezzo di ricambio, è pari ad € 10,00?
Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ammettendi di
controparte, con i testi indicati.
Si indicano su tutti i capitoli i seguenti testi:
-
Dal Mas Candido, nato a Portogruaro
(VE) il 12/04/1956, residente a Zoppola (PN) in Via Arno 13;
Drigo Alessandra, nata a Pordenone il
12/04/1979, residente a Zoppola (PN) in Via Santa Cecilia 22;
-
Groppi Luciano, nato a Mira (VE) il
21/03/1956, residente a Pianiga (VE) in Via G. Pascoli 9;
-
Per interrogatorio libero ex art. 117
c.p.c.: Dott. Locatelli Giancarlo, nato a Pordenone il 14/05/1969, residente a Pordenone in
Corso Garibaldi 49.
Esibizione delle scritture contabili
Si chiede, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., che l’III.mo Sig. Giudice Voglia ordinare a
GLEM GAS l’esibizione delle scritture contabili, fatture, ordini, documenti commerciali e
bolle di consegna, e libri magazzino, relative al fatturato, consegne e vendite ed acquisti
delle griglie da cucina oggetto di causa della linea Unica di Glem Gas come raffigurate in atti
e che costituiscono contraffazione del Modello (Ornamentale) Italiano multiplo n.
00078038, registrato in data 29.03.2002, sin dal periodo iniziale di immissione sul mercato
almeno sino al 2010.
CTU contabile
Voglia l’Ill.mo Signor Giudice disporre CTU contabile, con nomina di un CTU
contabile, al fine di quantificare il fatturato derivante dalle vendite dei prodotti contraffatti,
il fatturato derivante dalle suddette vendite, nonché il relativo profitto e utile e margine
ricavato da GLEM GAS, realizzato sin dal periodo iniziale di immissione sul mercato.
Autorizzi il G.I. il contabile nominando ad acquisire documentazione nel corso della
CTU ed a chiederne a GLEM GAS la esibizione.
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-
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
Repert. n. 1270/2014 del 28/03/2014
Istanza di discussione orale della causa
Cosma Spa chiede, altresì, di essere ammessa alla discussione orale della causa davanti
al Collegio ai sensi dell’art. 275, secondo comma, c.p.c., riservandosi di riproporre la
richiesta nel termine di deposito della memoria di replica.
-
Con vittoria di spese, diritti e onorari di
giudizio, nonché di CTU e CTP, come di legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 ottobre 2009, la società Glem s.p.a.
premesso : i) che era attiva nel settore della produzione e commercializzazione di cucine e
forni per uso domestico; ii)
che era stata destinataria delle diffide della fonderia
pordenonese Cosma s.p.a. in relazione al modello multiplo numero 78038 depositato il
18.09.1998 registrato il 29. 03. 2002 avente ad oggetto griglia per piani di cottura realizzata
con una cosiddetta " piattina" a sezione ovale in verticale o orizzontale ;iii) che era a suo
dire evidente la nullità del modello ornamentale Cosma, comunque la non interferenza della
propria cucina denominata “Unica” equipaggiata con una griglia con elementi a sezione
semiellittica; tanto premesso, conveniva la società Cosma innanzi l’intestato Tribunale per
sentir dichiarare che i propri prodotti non ledono i diritti di esclusiva della convenuta e
comunque non costituiscono attività di concorrenza sleale o illecito aquiliano nei suoi
confronti.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa in data 11 gennaio 2010, la convenuta Cosma
s.p.a. eccepiva in rito la nullità dell'atto di citazione nella parte in cui richiamava ad oggetto
del giudizio, la privativa numero 78037 e non la privativa n. 00 078 03, l’unica relativa al
piano di cottura dedotto in giudizio; nel merito contestava in toto ogni domanda
formulata da parte attrice chiedendo in via riconvenzionale la condanna per contraffazione
del modello ornamentale nella sua titolarità e, in via successiva, la condanna al risarcimento
del danno per ognuna delle fattispecie previste dall’art 2598 c.c. con conseguente
inibitoria, distruzione dei beni prodotti in violazione e pubblicazione della emananda
sentenza.
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Svolgimento del processo .
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
1270/2014
del 28/03/2014
Il giudizio ha visto l'espletamento di consulenza tecnicaRepert.
d'ufficion.nella
persona dell'ingegner
Ermanno Trentini.
Merito
1.1. Dedotta nullità dell'atto di citazione per erronea indicazione della privativa e per
genericità della domanda di accertamento negativo della contrattazione.
Preliminarmente il Collegio disattende ogni eccezione sollevata da parte convenuta quanto
ad erronea e non esatta indicazione del brevetto ovvero quanto a genericità della domanda
Al riguardo, con riferimento alle emergenze processuali, va qui rilevato che nell’atto
introduttivo la difesa di parte attrice individua esattamente la privativa nella titolarità della
società convenuta ( cfr. ad es. pag. 2 ), con estesa analisi della descrizione e delle
rivendicazioni operate all’atto del deposito della domanda (cfr. pagg. 6 e ss.), rendendo
pertanto evidente come l’errata indicazione del numero del modello nelle conclusioni risulti
dovuto ad un mero refuso di scrittura, irrilevante ai fini della sua esatta individuazione. Si
ricorda come per pacifica dottrina e giurisprudenza: i) ricorra l'omessa determinazione
dell'oggetto nelle ipotesi di totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso in
senso formale quale tipo di provvedimento giurisdizionale richiesto ( non ricorrendo tale
ipotesi nel caso in esame attesa la univocità e conclusività delle domande formulate) e in
senso sostanziale, quale bene della vita di cui si chiede il riconoscimento(Cass 10.12.08 n.
28986, Gdir 2009, 7, 49; C 30.5.08 n. 14552, ivi 2008, 39, 76) ; ii) non ricorra la nullità della
citazione qualora l'individuazione del petitum sia comunque possibile attraverso un esame
complessivo dell'atto, non limitato ad un'analisi delle sole conclusioni in esso riportate, ma
esteso anche alla parte espositiva ( ex multis, Cass. 28.8.09 n. 18783;Cass. 6.8.07 n. 17180, ;
Cass. 7.3.06 n. 4828).
Giudizio analogo veniva infine espresso con riferimento alla domanda di accertamento
negativo della contraffazione in quanto l'individuazione dei prodotti di cui si richiede la
valutazione di liceità concorrenziale sono esattamente indicati nell’atto introduttivo del
processo ( pagg. 4 e ss.) , dove la stessa difesa si sofferma sull’analisi della propria griglia con
annessi disegni complessivi e sezionali.
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di accertamento negativo della contraffazione.
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
n. 1270/2014
del 28/03/2014
Del pari, va dichiarata l’inammissibilità per tardivitàRepert.
della domanda
di condanna
alla
reversione degli utili, domanda formulata dalla società convenuta in sede di precisazione
delle conclusioni in data 23 11 2012, non oggetto di tempestiva formulazione con la
memoria 183, comma 6° n 1° c.p.c. in data 8 .03 .2010.
2. La convenuta Cosma è titolare: i) del modello ornamentale italiano multiplo n. 000
78038 registrato in data 29 02002 con domanda numero 000024 del 18 09 1998 ( doc. 2
parte convenuta) rinnovato con versamento effettuato in data 16 09.2008 (doc. 29 parte
Benelux , la Francia e la Germania; iii) del modello registrato in Gran Bretagna Spagna ed
Usa, ( doc. nn. 4.5.6. di parte convenuta).
Al riguardo, risulta in atti allegata la domanda di registrazione del modello ( doc.8 parte
attrice ) che si compone :
a) di una rivendicazione: Griglie per l’appoggio di pentole per cucine, piani di cottura e fornelli, aventi
aspetto e forma come descritto ed illustrato con riferimento alle fotografie da 1 a 14 e alla figura 15;
b)di una descrizione per la quale “ Le griglie note possono essere semplici oppure composte da una
cornice perimetrale sulla quale sono fissati gli elementi di supporto delle pentole. Gli elementi e/o la cornice
hanno normalmente una sezione trasversale circolare, rettangolare o trapezoidale con i bordi arrotondati o
smussati.
La caratteristica essenziale delle griglie secondo il presente modello multiplo è, invece, rappresentata
dal fatto che gli elementi componenti di tali griglie, ed eventualmente anche la cornice, hanno una sezione
bombata, vale a dire che essa presenta un profilo ovale (fig. 15)”.
La figura 15 del Modello Cosma evidenzia la dichiarata caratteristica essenziale del
modello, ovverosia il profilo ovale della sezione della griglia :
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convenuta); ii) del modello internazionale numero Dm/ 046761 del 15. 02. 1999 per il
La presenza di due assi di simmetria permette di disporre il profilato costituente gli
elementi di appoggio in orizzontale ed in verticale ( di piatto o di taglio).
Parte attrice ha contestato la sussistenza degli estremi di validità del modello Cosma
muovendo dalla assenza dei caratteri di novità ed individualità necessari al suo positivo
vaglio : in particolare, parte attrice muove dall'esame delle griglie raffigurate nella domanda
di Modello come rappresentate nell'immagine annessa alla domanda, per operarne una
descrizione sintetica della loro conformazione ( pagg. 7 e ss dell’atto di citazione ) :
a) cornice perimetrale a conformazione rettangolare dai contorni arrotondati;
b) elementi di appoggio dei contenitori per cottura, elementi che sono saldati alla cornice
(od al tatto centrale di collegamento dell'arti maggiori della cornice) della griglia e che si
protendono al balzo da detta cornice (o dal tratto di rinforzo centrale) con andamento
rettilinea e perpendicolare alla cornice stessa.
Nell’assunto difensivo della società attrice, l’esame complessivo conduce ad un giudizio di
sostanziale identità del modello registrato dalla convenuta Cosma rispetto alle griglie
utilizzate nelle cucine con piani di cottura realizzati da una pluralità di imprese in epoca di
molto anteriore al modello COSMA
(cucine Ariston, Zerowatt Cucina, Industria
Elettrodomestici , LOFRA, compresa GLEM) : in particolare si assume che la presenza sul
mercato ben prima del deposito del modello COSMA, di una pluralità di cucine
equipaggiate con griglie di cottura con caratteristiche comparabili al modello Cosma, sia
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Repert. n. 1270/2014 del 28/03/2014
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
Repert. n.
1270/2014
delpositivo
28/03/2014
idoneo a vanificare ogni carattere di novità ed individualità
necessario
al suo
recepimento .
L'assunto non riveste pregio e come tale va disatteso.
In limine, rileva il Collegio che la domanda relativa al modello COSMA ( doc. 8) è stata
depositata in data 18 09 1998, come modello ornamentale nel vigore del D. Lgs. 25. 08.
1940 numero 1411, che all'art. 5 espressamente disponeva che " possono costituire oggetto di
brevetto per modelle disegni ornamentali i nuovi modelli e disegni atti dare, a determinati prodotti
di altri elementi....". Successivamente il D. Lgs 2.02..2001 n 95, promulgato in attuazione della
direttiva CE 98/71 del 13 ottobre 1998 , ha provveduto a riscrivere l'articolo 5 della citata
legge introducendo un nuovo articolo 5 ter che ha espressamente eliminato il requisito
dello "speciale ornamento" per sostituirlo in favore del " carattere individuale" oggi vigente.
L'articolo 24 delle disposizioni transitorie finali del citato D.lgs. 95/2001, ha stabilito altresì
che " le domande di brevetto del disegno modello ornamentale le domande di trascrizione depositate prima
della data di entrata in vigore di questo decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute", ed il
successivo articolo 26 che " i brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di
entrata in vigore di questo decreto sono soggetti quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori".
Dall'esame complessivo delle disposizioni di legge citate appare evidente come con il
requisito dell'individualità il legislatore ha abbassato il grado di originalità prima richiesto
per accedere ad una valida registrazione dei modelli ( cfr Trib. Bologna Trib..Napoli 23
.12.2004 in GADI 2004, 4958), in ragione di un favor ordinamentale per le attività capaci di
conferire "specificità individualizzante" alle forme prescindendo da ogni rilevanza
"ornamentale" : appare invero chiaro che la produzione di massa ( intesa non in senso
strettamente tecnico - scientifico-aziendalistico) costituisce lo scenario di riferimento del
nostro legislatore comunitario che ne recepisce le istanze economiche sottese al diverso
valore assegnato dagli imprenditori al posizionamento strategico sul mercato, spesso
realizzato
anche per differenze marginali di forma. In altri termini, le connotazioni
ornamentali proprie del modello considerato dal legislatore del ‘41 risultavano del tutto
avulse dalle dinamiche economiche registrate dalla concorrenza delle imprese sul finire del
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industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, colori o
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
Repert.
n. 1270/2014
delassunte
28/03/2014
secolo scorso, imponendo un adeguamento normativo
coerente
con le funzioni
dalla relazione mercato/impresa .
In forza della disciplina transitoria, il modello Cosma depositato in data 18 091998,
vale a dire nel pieno vigore della previgente legge modelli, risulta peraltro regolato dall'
intervenuta legge di attuazione comunitaria 2 02 2001 n 95, usufruendo- a detta di parte
attrice - di un regime di favore ( quale connesso al downsizing normativo) altrimenti
precluso, costituzionalmente irragionevole in quanto contrario al principio di uguaglianza
L'assunto
non merita accoglimento: ed invero, in materia di diritto
della
concorrenza in genere ed industriale in particolare, deve segnalarsi da parte della Corte
Costituzionale un lettura attenta della normativa di settore in ragione della complessità
degli interessi di volta in volta dalla stessa composti. L’atteggiamento della Corte
costituzionale nei confronti delle scelte legislative in materia di diritto industriale risulta
tradizionalmente caratterizzato da self restraint in ragione dell’alto tasso di discrezionalità
politica che giuda le scelte del legislatore, censurando solo le norme che si palesino “
contrarie ai valori fondamentali “ di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della
norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno compresi il rispetto del principio
generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell’affidamento legittimo sorto nei
soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto” ( cfr. in termini, Corte Cost.9
luglio 2009 n 206): il controllo di ragionevolezza in tale materia è inevitabilmente più
selettivo rispetto a quello comunemente esercitato in altri
giuridico, con conseguente estraneità
settori dell’ordinamento
al sindacato di legittimità delle valutazioni di
opportunità o di convenienza recepite dal legislatore a ragione di assimilazione e/o
differenziazione di regimi giuridici. In altri termini, “le meccaniche del giudizio di ragionevolezza”
risultano difficilmente riproducibili nella materia in esame, caratterizzata da un alto tasso di
discrezionalità politica e valutativa, tanto più elevato nel
recepimento di direttive di
armonizzazione comunitaria
Nel caso in esame, appaiono evidenti le finalità perseguite dal legislatore nell’articolazione di
un regime differenziato fondato sulla registrazione delle domande e non sull’epoca della
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e certezza del diritto ( cfr. pag. 26 conclusionale ) .
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del 28/03/2014
loro presentazione, volto alla veloce e sicura intellegibilità
privativa riconosciuta
dall’ordinamento, consentendo agli operatori economici una lettura
immediatamente
regolativa del regime assicurato dalla registrazione della domanda.
L’opzione “ politica”
è del resto evidente nei considerando della Direttiva e del
Regolamento, che hanno conseguentemente mosso il nostro legislatore al superamento
dello specialismo insito nel concetto di ornamento, anche per il tramite di una disciplina di
armonizzazione temporale quale quella introdotta, volta ad assicurare tutela agli
Tanto basta a disattendere le ragioni sollevate dalla difesa di parte quanto ad asserita
illegittimità costituzionale della normativa applicabile alla domanda di modello in esame.
3. La consulenza espletata nel corso del giudizio dall’Ing. Trentini si conclude (pag.
45) affermando:
a) la sussistenza della novità e carattere individuale del modello Cosma “perché un
responsabile dell’ufficio acquisti [del produttore di cucine, ndr.] maneggiando le due
griglie a confronto, è certamente in grado di cogliere le significative varianti che diversificano la griglia
realizzata con profilato a sezione rettangolare, che certamente evidenzia il suo spessore, da quella realizzata
con profilato a sezione ellittica ad effetto ‘sogliola’ ;
b) l’interferenza della griglia Glem Gas con l’ambito di protezione del modello
avversario perché, un diverso soggetto – e precisamente un utilizzatore finale
(dis)informato - vale a dire la “‘casalinga di Voghera’ intenta all’acquisto di una cucina
non è certamente in grado di intravedere la spianatura inferiore dell’elemento d’appoggio della griglia, per cui
verosimilmente può confondere i due trovati”.
La difesa di parte attrice deduce a motivo di critica “ lo strabismo valutativo” del CTU che
provvede a formulare un giudizio diverso muovendo da due diverse figure di “utilizzatore
informato” .
La critica merita sicura condivisione.
Ed invero, l’individuazione della figura astratta di “utilizzatore informato” costituisce per la
giurisprudenza anche dell’intestato tribunale, un parametro valutativo di non sempre facile
lettura, in quanto spesso intriso di concettualismo autoreferenziale o di deduzionismo
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investimenti economici operati nell’innovazione formale dei beni di consumo .
acritico .
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
RG n. 18064/2009
Repert. n. 1270/2014 del 28/03/2014
In primo luogo, osserva il Tribunale come il legislatore abbia fortemente connesso
l’individualità autonoma del modello all’utilizzatore informato, affrancando così l’intera
disciplina dai condizionamenti valutativi propri della disciplina del marchio, dell’invenzione
di prodotto, dell’opera d’autore, cosicché individualità autonoma e utilizzatore informato
vanno assunti pertanto dall’interprete quali “ distanziatori cognitivi” specifici.
In particolare,
dottrina e giurisprudenza sono concordi nel riconoscere che
riconducibili al suo interno ogni esperienza maturate nel mercato e nelle relazioni dallo
stesso veicolate in quanto non necessariamente legata a mere dinamiche di scambio ma a
più complesse logiche di “senso” e “significato” proprie della società post-industriale,
cosicché il riferimento al consumatore evoluto assume una valenza meramente descrittiva
di una relazione consapevole in quanto fondata su una pluralità di acquisizioni informative
e di elaborazioni cognitive ( cfr. in termini, CGCE 20.10.2011 in causa C-281/10 secondo
cui l’utilizzatore informato “è dotato di particolare diligenza indipendentemente dal fatto che questa sia
dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato; conosce
vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento; dispone di un certo grado di conoscenze quanto
agli elementi che questi disegni e modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in
questione, dà prova di un grado di attenzione particolarmente elevato quando li utilizza”;; Trib. Bologna
14 aprile 2009 Ribimex c. R.I.W.O. Plast et al, per la quale “La nozione dell’utilizzatore informato,
quale parametro da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito della individualità
nei modelli e disegni, si qualifica per la sua necessaria capacità di riconoscere le
differenze del prodotto, anche apprezzando il margine goduto dal designer,
secondo lo stato dell’arte di un certo settore in una data epoca, tenendosi al
corrente su dati almeno parzialmente specialistici, essendo in grado pertanto anche
di distinguere i vincoli imposti alle forme dalla funzione tecnica del prodotto,
manifestando dunque la capacità di rivelarsi avvertito rispetto all’andamento del
mercato, caratteristica questa che lo distingue senz’altro dal consumatore medio,
dotato di ordinarie conoscenze”;; Trib. Bologna Pres. Colonna, Ord. per la quale “ deve
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l’aggettivazione informato non implica una esperienza altamente professionale, essendo
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ritenersi che l’utilizzatore informato, che costituisceRepert.
il parametro
di riferimento
nella
valutazione dell’impressione generale suscitata dai disegni controversi, sia il consumatore
ipotizzato dal produttore ed in particolare, nella prospettiva del mercato che risulta adottata
dal legislatore comunitario, sarà quello interessato anche alle forme del prodotto, poiché
attraverso le stesse opererà una selezione nel mercato di riferimento “;; Trib. Milano 3
marzo 2004 “ deve intendersi il consumatore informato finale interessato alla forma del prodotto sul
mercato, avendo continua esperienza sull’utilizzo del prodotto” ;; Trib. Roma 27 febbraio 2004 :“ il
dicembre 2003 “..può identificarsi...sempre nel consumatore al quale è, tuttavia, richiesto
un grado superiore di diligenza superiore rispetto a quello medio” ).
In altri termini, ritiene il Collegio come utilizzatore sia chiunque : i) possa richiamarsi ad
una relazione con il settore di riferimento non meramente passiva o consumeristica,
proponendosi
come interlocutore qualificato
per l’impresa produttrice;; ii) possa
formulare in base ad un’esperienza consolidata nel tempo e comunque tracciabile per
informazioni acquisite, un giudizio capace di assegnare valore alla forma del prodotto
con riferimento al settore industriale cui lo stesso appartiene e al margine di “libertà” che
lo stesso consente al creatore del disegno o modello ( art 33. Comma 2° C.P.I.).
La lontananza rispetto all’ordinaria vicenda del consumatore deve pertanto condurre ad
una valutazione di segno diverso rispetto allo “sguardo d’insieme del consumatore” troppo
semplicisticamente mutuato dalla tematica della confondibilità dei marchi .
Venendo pertanto al merito della presente vertenza, ritiene pertanto il Collegio che avuto
riguardo alle geometrie delle griglie anteriori al deposito del modello IT 78038 e tenuto
conto di quanto ha dedotto dallo stesso estensore della domanda di registrazione, sia
evidente il carattere individualizzante della griglia sia con riferimento alla forma ovale degli
elementi componenti sia per la diversa loro conformazione. Al riguardo, il modello di
griglia, pur presentando una cornice perimetrale rettangolare e i contorni arrotondati del
tutto simili
a quella dei prodotti anteriori citati dall’attrice, si caratterizza : i) per un
elemento di rinforzo e di collegamento dei due lati maggiori della cornice che , a differenza
di quelli noti, si sviluppa parallelamente di due lati
della forma rettangolare , con
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consumatore interessato in quanto a conoscenza delle tendenze stilistiche”;;Trib. Venezia 23
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sovrapposizione di due piccoli elementi di appoggio oltre
a quello
centrale trasversale;
ii)
gli elementi di supporto connessi alla cornice perimetrale sono a profilo ovale .
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda formulata in riconvenzione dalla società
COSMA s.p.a. quanto ad accertamento della validità del modello ornamentale 00078038 ,
registrato in data 29 03 2002 , domanda n 000024 del 18.09.1998.
L’utilizzatore informato non può peraltro del tutto arbitrariamente essere scisso
nei “
soggetti di riferimento” indicati dal CTU in quanto laddove come nel caso in esame, si
essere individuato nel mercato di riferimento, ovverosia in colui che intermedia tra le
imprese di componentistica ai fini della collocazione del prodotto presso gli operatori che
provvedono alla creazione , assemblaggio e vendita del prodotto finale presso il pubblico
dei consumatori finali. ( cfr al riguardo, Trib. Bologna, Sez. IP. 14.7.2012, RG 6521 –
ord. :“nel caso di specie il consumatore informato dovrà essere individuato nella persona
dell’utilizzatore, ossia dell’acquirente dei cestini (o nell’acquirente dei relativi mezzi di
confezionamento) destinati a contenere la frutta; dunque, considerato che lo specifico settore
merceologico, si tratterà del soggetto che di norma provvede industrialmente al
confezionamento della frutta”).
Ciò posto e muovendo proprio dalla unicità dei criteri valutativi propri dell’utilizzatore
informato come individuato dal Collegio, appare evidente che siano percepibili
dall’utilizzatore informato
i tratti distintivi pur esistenti tra le griglie in esame ed in
particolare :
a) conformazione dell’elemento centrale di rinforzo e collegamento con i lati maggiori
della cornice perimetrale, che nella griglia Glem si caratterizza per un tratto ribassato
limitato laddove nella griglia Cosma si caratterizza per l’esteso profilo ribassato;;
b) la sezione degli elementi di supporto che nella griglia Glemm è a profilo
semiellittico, nella griglia Cosma è a profilo ovale.
Deve pertanto provvedersi all’accoglimento della domanda attrice, accertandosi
che la
produzione, vendita, offerta in vendita, reclamizzazione e utilizzazione da parte dell’attrice
società Glem Gas S.p.A. di cucine per uso domestico dotate delle griglie di cottura a sezione
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debba valutare una componente di un prodotto complesso, l’utilizzatore informato dovrà
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semiellittica di cui ai documenti 3/1 e 4 dell’attrice Repert.
non violano
alcun validodel
diritto
di
privativa industriale della convenuta, società Cosma S.p.A., con il conseguente rigetto di
ogni speculare domanda di contraffazione formulata in via riconvenzionale dalla convenuta
COSMA.
3. Giudizio diverso va infine espresso con riferimento alle domande formulate in via
riconvenzionale dalla convenuta quanto ad illiceità concorrenziale della condotta osservata
Al riguardo, osserva in sintesi questo Collegio come per pacifica dottrina e giurisprudenza,
ricorrono gli estremi della tutela integrativa di cui all’art. 2598 c.c. laddove : i) la forma non
sia generalizzata ( cfr. App. Milano 27 ottobre 1978 in G.ADI 1978, n . 1090) né
standardizzata né unificata dalla prassi ( cfr. App. Bologna 9 settembre 1974 GADI 1974,
n 607); ii) la forma sia percepibile dal consumatore finale e come tale sia orientativa, in
quanto capace di individuare la provenienza dei prodotti da una determinata impresa, non
essendo demandato alla disciplina della concorrenza, assicurare posizioni di esclusiva
ulteriori e più estese rispetto a quelle proprie dei brevetti e dei modelli; iii) in forza dei
principi regolatori di
cui all’art . 2697 c.c., incombe su colui che invoca la tutela
concorrenziale su una certa forma l’onere di provare che la stessa era dotata di capacità
distintiva al momento dell’imitazione( cfr TRib. Milano. 14 febbraio 1980 G.A.D.I. 1980,
1283).
Nel caso in esame, risulta pacifico che la griglia costituisce mera componente di un
prodotto complesso, quale la cucina UNICA di Glem, prodotto contraddistinto sul
mercato per diffusione e rilevanza del marchio, accuratezza di lavorazione e qualità della
componentistica ( cfr. ad es, manopole, maniglioni, portelli, oblò) a fronte dei quali la
conformazione della griglia dei fuochi perde – come rilevato dal CTU sotto
profilo in
esame – ogni possibile idoneità caratterizzante, rendendo di fatto impossibile ogni
confusione per il consumatore finale.
4. Né del pari risulta dedotto in giudizio e coerentemente comprovato :
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da parte attrice .
i)
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n. a1270/2014
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il compimento da parte della GLEMM diRepert.
atti idonei
creare confusione
tra i
propri
prodotti ed in genere, le proprie attività e quelli della Cosma, quali
comportamenti commerciali non corrispondenti alle ipotesi tipizzate nella
prima parte del n .1 dell’art 2598 c.c.;;
ii)
l’attribuzione mendace alla stessa Glem di qualità e pregi appartenenti alla
convenuta, rilevanti ex art 2598 n.2 , ultima parte;
la realizzazione di condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto di
censura in sede di privativa, condotte rilevanti sotto il profilo della c.d. “
concorrenza sleale dipendente” ( cfr App. Milano, 25 giugno 1996, in G.A.D.I.
n. 3599 secondo cui “ Pur essendo in astratto ammissibile il cumulo della
tutela accordata dalla legge speciale sulle invenzioni con quella sulla
concorrenza sleale di cui agli artt. 2598 e ss. c.c. perché la concorrenza sleale
possa essere validamente invocata è necessario individuare un comportamento
che, indipendentemente e diversamente rispetto alla lesione del diritto di
privativa, sia riconducibile alle ipotesi previste dai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 2598
c.c.” ).
5. Gli esiti del giudizio giustificano la parziale compensazione delle spese di lite, nella
misura di un terzo, dovendo ogni residua somma porsi a carico della convenuta, spese che
si liquidano nella loro interezza
in ragione della natura delle questioni trattate e
dell’attività espletata innanzi al giudice, in € 380,13 per spese, € 4.881,85 per onorari di
CTU, ed € 6.788 per diritti maturati ante Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140 ,
G.U. 22.08.2012, ed € 27.000,00 per onorari oltre accessori di legge, non dovuto ogni
ulteriore importo affermato nella nota per parere tecnico obiettivo pari ad € 5.500,00.
6. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, definitivamente pronunciando sulle
domande introdotte da Glem Gas S.P.A con atto di citazione in data 21 ottobre 2009 in
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iii)
Sentenza n. 1041/2014 pubbl. il 28/03/2014
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n. 1270/2014
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danno di Cosma S.P.A, ogni ulteriore domanda ed eccezione
disattesa,
così provvede
:
1.
in accoglimento parziale delle domande attrici, dichiara che la produzione,
vendita, offerta in vendita, reclamizzazione e utilizzazione da parte
dell’attrice società Glem Gas S.p.A. di cucine per uso domestico dotate
delle griglie di cottura a sezione semiellittica non costituiscono attività di
concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. o illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. nei
2.
in accoglimento della domanda formulata in riconvenzione principale dalla
convenuta, accerta e dichiara la validità del modello ornamentale 00078038,
registrato in data 29 03 2002 su domanda n 000024 del 18.09.1998;
3.
rigetta ogni ulteriore domanda di risarcimento danni, di inibitoria della
produzione formulata in riconvenzione dalla società convenuta in quanto
infondata in fatto ed in diritto;
4.
compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti;
5.
condanna la società convenuta alla rifusione delle spese nella residua misura
in favore di parte attrice, spese che all’intero si liquidano in € 380,13 per
spese, € 4.881,85 per onorari di CTU, ed € 6.788 per diritti maturati ante
Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140 , G.U. 22.08.2012, ed €
27.000,00 per onorari oltre accessori di legge;
6.
la sentenza è esecutiva per legge.
Bologna, 27 marzo 2014
Il Presidente est.
dott. Pasquale Liccardo
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confronti della Cosma s.p.a.;