Europa e Regioni - Istituto Grandi Infrastrutture

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Europa e Regioni - Istituto Grandi Infrastrutture
Anno 2010, Numero 423
1° luglio 2010
Tribunale R.G. n. 431/2008
Istituto Grandi Infrastrutture
APPALTI e CONCESSIONI
Europa e Regioni
CORTE DI GIUSTIZIA
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
del 6 maggio 2010
Procedimenti riuniti C-145/08 e 149/08
CLUB Hotel LOUTRAKI AE
contro
Ethinko Symvoulio Radiotileorasis
FATTO
I procedimenti sono originati da due domande di pronuncia pregiudiziale, riunite in un unico
procedimento: tali domande pregiudiziali sono state presentate nell’ambito di controversie che
vedono contrapposte imprese private e persone fisiche al Consiglio Nazionale della
Radiotelevisione, autorità investita del potere di decidere di eventuali incompatibilità con gli
affidamenti di appalti a soggetti aventi rapporti con gli organi informativi.
In sintesi, le questioni pregiudiziali nascono dalla decisione di cedere il 49% delle azioni della
società statale Elliniko Kazino Parnithas AE – EKP – a privati incaricandoli della gestione del
casinò e dell’esecuzione di opere di ristrutturazione dei locali nonché dalla impugnazione dell’atto
da parte del raggruppamento offerente, il cui ricorso sia stato dichiarato irricevibile per taluni dei
membri del raggruppamento.
Il Consiglio Nazionale greco pone in particolare alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’atto impugnato costituisca un contratto di concessione, come tale non disciplinato dalla
direttiva 92/50, con cui l’amministrazione aggiudicatrice affida all’appaltatore la gestione di un
casinò e la realizzazione di un piano di sviluppo consistente nella ristrutturazione dei locali e nella
valorizzazione imprenditoriale delle possibilità offerte dalla licenza relativa a tale casinò e nella
quale è inclusa una clausola secondo cui, se nella zona – intesa in senso ampio – in cui si trova il
casinò di cui trattasi dovesse legalmente entrare in funzione un altro casinò, l’autorità aggiudicatrice
assume l’obbligo di pagare all’appaltatore un indennizzo.
IGI
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tel. 06/3608481 - fax 06/36084841
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APPALTI e CONCESSIONI
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2) In caso di soluzione negativa della prima questione pregiudiziale: se un mezzo di ricorso esperito
dai partecipanti ad una procedura di gara d’appalto pubblico di natura mista, che prevede cioè anche
la prestazione di servizi compresi nell’allegato I B della Direttiva 92/50, con il quale si lamenta la
violazione del principio della parità di trattamento dei partecipanti alla gara (principio confermato
all’art. 3, n. 2, della direttiva in parola), rientri nell’ambito di applicazione della Direttiva 89/665,
oppure se tale applicazione sia esclusa, nella misura in cui alla procedura di aggiudicazione del
summenzionato appalto per la prestazione di servizi, in conformità a quanto previsto all’art. 9 della
Direttiva 92/50, si applicano solo gli artt. 14 e 16 della medesima.
3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione pregiudiziale: qualora si ammetta che,
in linea di principio, non è contraria al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni della
Direttiva 89/665, una norma nazionale secondo la quale solo l’insieme dei membri di un
raggruppamento senza personalità giuridica, raggruppamento che abbia partecipato senza successo
ad una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, e non singoli membri del medesimo, può
proporre ricorso contro l’atto di aggiudicazione, ciò valendo anche quando il ricorso sia stato
inizialmente esperito da tutti i membri del raggruppamento congiuntamente, ma sia infine risultato
irricevibile rispetto a taluni di essi, se sia inoltre necessario, per dichiarare il suddetto ricorso
irricevibile, accertare, quanto all’applicazione della summenzionata direttiva, se questi singoli
membri conservino dopo di ciò il diritto di adire un altro giudice nazionale per ottenere il
risarcimento eventualmente previsto da una norma di diritto nazionale.
4) In una situazione in cui esisteva una giurisprudenza costante di un giudice nazionale che
ammetteva che anche un singolo membro di un raggruppamento potesse validamente esperire un
mezzo di ricorso contro un atto adottato nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalti
pubblici, se sia compatibile con le disposizioni della Direttiva 89/665, il rigetto del mezzo di ricorso
come irricevibile, a causa del mutamento di tale costante giurisprudenza, senza dare
preliminarmente al ricorrente la possibilità di sanare tale irricevibilità né, comunque, quella di
presentare, in conformità al principio del contraddittorio, le proprie osservazioni sulla questione».
DIRITTO
In via conclusiva, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) un contratto misto il cui oggetto principale è l’acquisizione da parte di un’impresa privata del
49% del capitale di un’impresa pubblica e il cui oggetto accessorio, indissolubilmente connesso con
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APPALTI e CONCESSIONI
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tale oggetto principale, verte sulla fornitura di servizi e sull’esecuzione di lavori non rientra, nel suo
insieme, nell’ambito di applicazione delle direttive in materia di pubblici appalti.
2) Il diritto dell’Unione, in particolare il diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale, osta ad una
normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, interpretata nel senso che i
membri di un’associazione temporanea offerente in un procedimento di aggiudicazione di un
pubblico appalto siano privati della possibilità di chiedere, a titolo individuale, il risarcimento del
danno che ritengono di aver individualmente subìto a seguito di una decisione adottata da
un’autorità diversa dall’amministrazione aggiudicatrice, implicata in tale procedimento
conformemente alle norme nazionali applicabili, e che è tale da influire sullo svolgimento di
quest’ultimo.
CORTE DI GIUSTIZIA
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
del 22 aprile 2010
nella
Causa C-423/07
Commissione Europea
contro
Regno di Spagna
FATTO
La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna,
non avendo incluso, tra i lavori indicati nel bando e nel capitolato delle clausole amministrative
speciali per l’aggiudicazione della concessione amministrativa per la costruzione, la gestione e lo
sfruttamento dei raccordi dell’autostrada A-6 con Segovia e Avila, nonché per la gestione e lo
sfruttamento del tratto Villalba-Adanero a decorrere dall’anno 2018, taluni lavori successivamente
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attribuiti al momento dell’aggiudicazione, tra i quali i lavori sul tratto della A-6 senza pedaggio, è
venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 14
giugno 1993, 93/37/CEE.
In sostanza, le autorità spagnole avrebbero operato un’estensione dell’oggetto della concessione non
oggetto di indicazione nel bando né nel capitolato.
A sua difesa, il Regno di Spagna sostiene che il capitolato avrebbe dovuto essere inteso nel senso
che esso rinviava alla normativa di base generalmente applicabile al procedimento di gara, in
particolare alla legge sulle autostrade, ed essere interpretato alla luce di tale normativa, il cui scopo
consiste nel concedere un’ampia libertà all’iniziativa degli offerenti. Questi ultimi, pertanto,
avrebbero dovuto comprendere, sulla scorta dell’art. 8 di detta legge, che l’autorità concedente
faceva appello, in realtà, alla loro iniziativa e alla loro creatività per risolvere il problema primario
che si poneva, vale a dire l’intensità del traffico sull’autostrada A-6. Questo problema avrebbe
avuto carattere notorio ed emergerebbe inequivocabilmente dalle statistiche delle autorità nazionali
competenti. Pertanto, sarebbe stato logico ritenere che l’autorità concedente si attendesse siffatte
proposte.
DIRITTO
Secondo la Corte, tale argomento difensivo della Spagna deve essere respinto. Infatti, allo scopo di
chiarire i requisiti di una concessione, è talvolta inevitabile che il bando od il capitolato rinvii alla
normativa nazionale riguardante specifiche tecniche in materia di sicurezza, di salute, di tutela
dell’ambiente o di requisiti di altro tipo. Questa possibilità di rinvio, tuttavia, non può esimere
l’autorità concedente dagli obblighi di pubblicità imposti dalla Direttiva 93/37, in base ai quali
l’oggetto della concessione di cui trattasi deve essere definito nel bando e nel capitolato che devono
contenere tutti gli elementi di informazione.
Non può nemmeno ritenersi ammissibile, al fine di rilevare il vero oggetto di una concessione, la
necessità d’interpretare il bando od il capitolato alla luce di una normativa specifica nazionale.
Alla luce di tutte le constatazioni che precedono, la Corte dichiara che, per effetto
dell’aggiudicazione alla Iberpistas della:
– costruzione di una terza corsia in ciascun senso di marcia sulla parte del tratto a pedaggio
dell’autostrada A-6 situata tra la città di Villalba e il raccordo Valle de los Caidos,
– costruzione di una terza corsia reversibile sulla parte del tratto a pedaggio dell’autostrada A-6
situata tra il raccordo Valle de los Caidos e la città di San Rafael, compresa la costruzione di un
nuovo tunnel, e
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– costruzione di una quarta corsia in ciascun senso di marcia sul tratto a pedaggio libero
dell’autostrada A-6 tra le città di Madrid e Villalba,
senza che tali opere siano state menzionate nell’oggetto del contratto di concessione di lavori
pubblici, quale descritto nel bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel
capitolato d’oneri, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza
degli artt. 3, n. 1, nonché 11, nn. 3 e 6, della Direttiva 93/32, letti in combinato disposto con
l’allegato V di quest’ultima.
CORTE DI GIUSTIZIA
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JAN MAZAK
presentate il 18 maggio 2010
nell’affare C-119/09
Société fiduciaire nationale d’expertise comptable
contro
Ministero del Bilancio, dei Conti pubblici e della Funzione pubblica francese
Nonostante non riguardi la materia degli appalti pubblici, si segnala il procedimento in oggetto in
quanto rappresenta la prima causa attinente la Direttiva 2006/123/CE relativa ai “Servizi nel
Mercato Interno”, che è giunta alla fase delle Conclusioni: la causa nasce dall’impugnazione di un
Decreto del Governo francese da parte dell’Organismo rappresentativo degli “esperti contabili” e
verte sul significato e l’estensione del divieto delle “azioni commerciali e pubblicitarie” imposto
dalla Direttiva con riferimento alle competenze ed ai servizi di contabilità.
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