Commissione Europea Procedure d`infrazione aperte a gennaio
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Commissione Europea Procedure d`infrazione aperte a gennaio
Anno 2013, Numero 677 6 febbraio 2013 Tribunale R.G. n. 431/2008 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI &CONCESSIONI Europa e Regioni Commissione Europea Procedure d'infrazione aperte a gennaio Reference: MEMO/13/22 del 24/01/2013 La Commissione europea ha adottato 171 decisioni, tra le quali 24 pareri motivati e 10 deferimenti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per 7 dei quali vengono chieste sanzioni pecuniarie. Si riporta di seguito una breve esposizione delle decisioni principali attinenti, anche indirettamente, il settore degli appalti pubblici, precisando che l’Italia è destinataria soltanto di due provvedimenti, di cui solo quello sull’energia degli edifici ha attinenza con il settore. A) Deferimenti alla Corte di Giustizia con richiesta di sanzioni pecuniarie • Mercato interno dell'energia: la Commissione deferisce alla Corte di giustizia la BULGARIA, l'ESTONIA e il REGNO UNITO per non aver recepito pienamente la normativa dell'UE. La Commissione europea deferisce alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la Bulgaria, l'Estonia e il Regno Unito per non aver recepito appieno le regole dell'UE in tema di mercato interno dell'energia: in particolare, a tutt'oggi la Bulgaria, l'Estonia e il Regno Unito hanno recepito soltanto in parte le direttive Elettricità e Gas. B) Pareri motivati • Efficienza energetica negli edifici – la Commissione chiede alla Bulgaria, alla Grecia, all'Italia e al Portogallo di adottare misure nazionali in materia di efficienza energetica negli edifici La Commissione UE ha inviato pareri motivati alla Bulgaria, alla Grecia, all'Italia e al Portogallo chiedendo loro di notificarle le loro misure di attuazione in relazione al disposto della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. La Direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. A norma di questa direttiva gli Stati membri devono stabilire e applicare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e quelli esistenti, assicurare la certificazione della prestazione energetica degli edifici e prescrivere l'ispezione regolare dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento. La direttiva fa obbligo inoltre agli Stati membri di assicurare che, entro il 2021, tutti i nuovi edifici rientrino nella categoria dei cosiddetti "edifici a IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni energia quasi zero". Se i quattro Stati membri non ottempereranno al loro obbligo legale entro due mesi la Commissione può decidere di deferirli alla Corte di Giustizia. • Appalti pubblici: la Commissione sollecita l'AUSTRIA ad applicare le regole UE La Commissione europea chiede all'Austria di predisporre procedure di ricorso rapide ed efficaci e assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza in un appalto pubblico per la fornitura di beni a ministeri austriaci. L'Austria ha violato il principio del ricorso efficace sancito nella Direttiva 1989/665/CEE modificata dalla Direttiva 2007/66/CE, in particolare espletando una procedura d'appalto senza apportarvi cambiamenti sebbene alcune delle specifiche fossero state dichiarate discriminatorie e quindi prive d'effetto dall'organo competente nazionale. • Ambiente: la Commissione chiede al PORTOGALLO di adeguare la legge sull'accesso alle informazioni ambientali alla normativa europea La Commissione europea è preoccupata per il fatto che la legislazione del Portogallo sull'accesso alle informazioni concernenti l'impatto ambientale non soddisfa le norme europee. In forza della legislazione dell'UE gli Stati membri devono assicurare la messa a disposizione di informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale legate alla valutazione d'impatto di certi progetti sull'ambiente. Ciò è volto a consentire al pubblico di avvalersi effettivamente di tali procedure. Dopo aver valutato la legislazione portoghese in questo ambito la Commissione è giunta alla conclusione che essa non fa menzione dell'obbligo di fornire informazioni pratiche. Nonostante una precedente lettera di costituzione in mora, la legge portoghese in questione non è stata ancora modificata. La Commissione invia pertanto un parere motivato (seconda fase della procedura d'infrazione UE) cui il Portogallo dovrà rispondere entro due mesi. IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it 2 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni Corte di giustizia Sentenza del 24 gennaio 2013 nelle cause riunite C-186/11 e 209/11 Stanleybet International Ltd, William Hill Organization Ltd, William Hill Plc e Sportingbet Plc / Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon Il diritto dell’unione fissa limiti al diritto esclusivo concesso alla società per azioni OPAP di organizzare e gestire giochi d’azzardo in Grecia Se tuttavia lo Stato ritiene che la liberalizzazione di tale mercato non sia compatibile con il livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che intende assicurare, può limitarsi a riformare il monopolio, assoggettandolo, in particolare, ad un controllo stretto ed effettivo FATTI In Grecia, l’organizzazione e la gestione dei giochi d’azzardo e delle schedine per scommesse sono assegnate per un periodo di venti anni – ovvero fino al 2020 – alla società per azioni OPAP ( Ente pronostici sulle partite di calcio), quotata alla Borsa di Atene. Lo Stato greco approva i regolamenti riguardanti le attività dell’OPAP e vigila sulla procedura di svolgimento dei giochi, pur essendo attualmente azionista di minoranza (34 %). L’OPAP fissa l’importo massimo delle scommesse e delle vincite per schedina e ha il diritto di utilizzare gratuitamente fino al 10 % degli spazi pubblicitari negli stadi e nelle palestre. Esso ha altresì esteso le sue attività all’estero, in particolare a Cipro. Le società Stanleybet, William Hill e Sportingbet hanno sede nel Regno Unito, dove sono autorizzate ad organizzare i giochi d’azzardo conformemente alla normativa inglese. Esse hanno agito dinanzi al Consiglio di Stato contro i rifiuti taciti delle autorità greche di concedere loro l’autorizzazione ad organizzare in Grecia scommesse sportive. Il giudice greco ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione e in particolare i principi sulle libertà fondamentali (di stabilimento e di prestazione di servizi) ostino alla normativa nazionale che concede ad un organismo unico il diritto esclusivo di gestione dei giochi d’azzardo. Esso osserva che, sebbene l’obiettivo della normativa nazionale consista nel limitare l’offerta dei giochi e nel favorire la lotta alla criminalità ad essi connessa, l’OPAP persegue una politica commerciale espansionistica. DIRITTO IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it 3 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni La Corte rileva anzitutto che la normativa nazionale che sancisce il monopolio dell’OPAP e vieta ai concorrenti stabiliti in un altro Stato membro di offrire gli stessi giochi nel territorio greco comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento. Essa verifica quindi se una restrizione siffatta possa essere ammessa a titolo derogatorio, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o per ragioni imperative di interesse generale. La Corte ricorda che la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale e, in assenza di armonizzazione comunitaria, ogni Stato membro deve valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in gioco implica. Pertanto, come già riconosciuto dalla sua giurisprudenza, la limitazione dell’offerta dei giochi d’azzardo e la lotta alla criminalità ad essi connessa possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali. La Corte sottolinea, tuttavia, che le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni di proporzionalità e di non discriminazione, garantendo al contempo effettivamente la realizzazione degli obiettivi addotti,in modo coerente e sistematico. Di conseguenza, la Corte risponde che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale che concede il monopolio sui giochi d’azzardo ad un organismo unico, senza ridurre realmente le occasioni di gioco, qualora, da un lato, essa non limiti le attività in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall’altro, non garantisca uno stretto controllo sull’espansione dei giochi d’azzardo, soltanto nella misura necessaria alla lotta alla criminalità. Inoltre, la Corte precisa che, per effetto del primato del diritto dell’Unione direttamente applicabile, una normativa nazionale che comporti restrizioni incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio, nel corso del quale, di conseguenza, le autorità nazionali non possono astenersi dall’esaminare le domande di autorizzazione. CONSIDERAZIONI La sentenza si palesa di particolare interesse in quanto conferma l’indirizzo della Corte circa le rigorose limitazioni che devono accompagnare in ogni settore l’attribuzione di diritti esclusivi: tale impostazione si palesa tanto più significativa essendo riferita ad un settore come quello dei giochi d’azzardo, dove le oggettive motivazioni di legalità e ordine pubblico, potrebbero più facilmente che in altri contesti spingere ad affievolire ogni tipo di condizionamento connesso all’attribuzione di diritti esclusivi. Decisione di esecuzione della Commissione IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it 4 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni del 18 gennaio 2013 che esonera la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas a Cipro dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE I. FATTI Il 17 agosto 2012 la Commissione ha ricevuto, tramite e- mail, una richiesta a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della Direttiva 2004/17/CE. La domanda, proveniente da Noble Energy International Ltd, riguarda la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas a Cipro. II. CONTESTO NORMATIVO Dato che Cipro ha attuato e applicato la Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il mercato può essere considerato liberamente accessibile. III. VALUTAZIONE In base alla prassi consolidata della Commissione, la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas naturale costituisce un unico mercato del prodotto rilevante poiché è impossibile stabilire dall’inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio o gas naturale. Sempre sulla base della stessa prassi consolidata della Commissione è stato inoltre stabilito che la portata geografica di tale mercato è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione della portata geografica del mercato è man- tenuta, non essendovi indicazioni di senso contrario. Esiste un unico operatore economico attivo sul mercato della prospezione dei giacimenti petroliferi e di gas a Cipro, ossia il richiedente, che ha ottenuto la prima licenza rilasciata nel 2008 a seguito del completamento della prima tornata di concessione delle licenze. Tuttavia, tutte le compagnie impegnate nella prospezione giacimenti petroliferi e di gas sul mercato mondiale costituiscono potenziali concorrenti poiché hanno avuto accesso sia alla prima sia alla seconda tornata che è stata avviata nel febbraio 2012. Secondo Cipro, in questa seconda tornata, sono state presentate trentatré domande da parte di quindici imprese o consorzi. IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it 5 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni IV. CONCLUSIONI Alla luce dei fattori esaminati, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE è considerata soddisfatta a Cipro. La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del periodo agosto-ottobre 2012 quale risulta dalle informazioni presentate dal richiedente e da Cipro. IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it 6