Commissione Europea Procedure d`infrazione aperte a gennaio

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Commissione Europea Procedure d`infrazione aperte a gennaio
Anno 2013, Numero 677
6 febbraio 2013
Tribunale R.G. n. 431/2008
Istituto Grandi Infrastrutture
APPALTI &CONCESSIONI
Europa e Regioni
Commissione Europea
Procedure d'infrazione aperte a gennaio
Reference: MEMO/13/22 del 24/01/2013
La Commissione europea ha adottato 171 decisioni, tra le quali 24 pareri motivati e 10 deferimenti
alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per 7 dei quali vengono chieste sanzioni pecuniarie. Si
riporta di seguito una breve esposizione delle decisioni principali attinenti, anche indirettamente, il
settore degli appalti pubblici, precisando che l’Italia è destinataria soltanto di due provvedimenti, di
cui solo quello sull’energia degli edifici ha attinenza con il settore.
A) Deferimenti alla Corte di Giustizia con richiesta di sanzioni pecuniarie
• Mercato interno dell'energia: la Commissione deferisce alla Corte di giustizia la BULGARIA,
l'ESTONIA e il REGNO UNITO per non aver recepito pienamente la normativa dell'UE.
La Commissione europea deferisce alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la Bulgaria, l'Estonia
e il Regno Unito per non aver recepito appieno le regole dell'UE in tema di mercato interno
dell'energia: in particolare, a tutt'oggi la Bulgaria, l'Estonia e il Regno Unito hanno recepito soltanto
in parte le direttive Elettricità e Gas.
B) Pareri motivati
• Efficienza energetica negli edifici – la Commissione chiede alla Bulgaria, alla Grecia, all'Italia e al
Portogallo di adottare misure nazionali in materia di efficienza energetica negli edifici
La Commissione UE ha inviato pareri motivati alla Bulgaria, alla Grecia, all'Italia e al Portogallo
chiedendo loro di notificarle le loro misure di attuazione in relazione al disposto della direttiva sulla
prestazione energetica nell'edilizia. La Direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto
nazionale entro il 9 luglio 2012. A norma di questa direttiva gli Stati membri devono stabilire e
applicare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e quelli esistenti, assicurare
la certificazione della prestazione energetica degli edifici e prescrivere l'ispezione regolare dei
sistemi di riscaldamento e di condizionamento. La direttiva fa obbligo inoltre agli Stati membri di
assicurare che, entro il 2021, tutti i nuovi edifici rientrino nella categoria dei cosiddetti "edifici a
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energia quasi zero". Se i quattro Stati membri non ottempereranno al loro obbligo legale entro due
mesi la Commissione può decidere di deferirli alla Corte di Giustizia.
• Appalti pubblici: la Commissione sollecita l'AUSTRIA ad applicare le regole UE
La Commissione europea chiede all'Austria di predisporre procedure di ricorso rapide ed efficaci e
assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza in un appalto pubblico per la
fornitura di beni a ministeri austriaci. L'Austria ha violato il principio del ricorso efficace sancito
nella Direttiva 1989/665/CEE modificata dalla Direttiva 2007/66/CE, in particolare espletando una
procedura d'appalto senza apportarvi cambiamenti sebbene alcune delle specifiche fossero state
dichiarate discriminatorie e quindi prive d'effetto dall'organo competente nazionale.
• Ambiente: la Commissione chiede al PORTOGALLO di adeguare la legge sull'accesso alle
informazioni ambientali alla normativa europea
La Commissione europea è preoccupata per il fatto che la legislazione del Portogallo sull'accesso
alle informazioni concernenti l'impatto ambientale non soddisfa le norme europee. In forza della
legislazione dell'UE gli Stati membri devono assicurare la messa a disposizione di informazioni
pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale legate alla
valutazione d'impatto di certi progetti sull'ambiente. Ciò è volto a consentire al pubblico di avvalersi
effettivamente di tali procedure. Dopo aver valutato la legislazione portoghese in questo ambito la
Commissione è giunta alla conclusione che essa non fa menzione dell'obbligo di fornire
informazioni pratiche. Nonostante una precedente lettera di costituzione in mora, la legge
portoghese in questione non è stata ancora modificata. La Commissione invia pertanto un parere
motivato (seconda fase della procedura d'infrazione UE) cui il Portogallo dovrà rispondere entro
due mesi.
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Corte di giustizia
Sentenza del 24 gennaio 2013
nelle cause riunite C-186/11 e 209/11
Stanleybet International Ltd, William Hill Organization Ltd, William Hill Plc e Sportingbet
Plc / Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon
Il diritto dell’unione fissa limiti al diritto esclusivo concesso alla società per azioni OPAP di
organizzare e gestire giochi d’azzardo in Grecia
Se tuttavia lo Stato ritiene che la liberalizzazione di tale mercato non sia compatibile con il livello
di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che intende assicurare, può limitarsi a riformare il
monopolio, assoggettandolo, in particolare, ad un controllo stretto ed effettivo
FATTI
In Grecia, l’organizzazione e la gestione dei giochi d’azzardo e delle schedine per scommesse sono
assegnate per un periodo di venti anni – ovvero fino al 2020 – alla società per azioni OPAP ( Ente
pronostici sulle partite di calcio), quotata alla Borsa di Atene. Lo Stato greco approva i regolamenti
riguardanti le attività dell’OPAP e vigila sulla procedura di svolgimento dei giochi, pur essendo
attualmente azionista di minoranza (34 %). L’OPAP fissa l’importo massimo delle scommesse e
delle vincite per schedina e ha il diritto di utilizzare gratuitamente fino al 10 % degli spazi
pubblicitari negli stadi e nelle palestre. Esso ha altresì esteso le sue attività all’estero, in particolare
a Cipro.
Le società Stanleybet, William Hill e Sportingbet hanno sede nel Regno Unito, dove sono
autorizzate ad organizzare i giochi d’azzardo conformemente alla normativa inglese.
Esse hanno agito dinanzi al Consiglio di Stato contro i rifiuti taciti delle autorità greche di
concedere loro l’autorizzazione ad organizzare in Grecia scommesse
sportive.
Il giudice greco ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione e in particolare i
principi sulle libertà fondamentali (di stabilimento e di prestazione di servizi) ostino alla normativa
nazionale che concede ad un organismo unico il diritto esclusivo di gestione dei giochi d’azzardo.
Esso osserva che, sebbene l’obiettivo della normativa nazionale consista nel limitare l’offerta dei
giochi e nel favorire la lotta alla criminalità ad essi connessa, l’OPAP persegue una politica
commerciale espansionistica.
DIRITTO
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La Corte rileva anzitutto che la normativa nazionale che sancisce il monopolio dell’OPAP e vieta ai
concorrenti stabiliti in un altro Stato membro di offrire gli stessi giochi nel territorio greco comporta
una restrizione alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento. Essa verifica quindi
se una restrizione siffatta possa essere ammessa a titolo derogatorio, per motivi di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o per ragioni imperative di interesse generale.
La Corte ricorda che la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli
Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale e, in assenza di
armonizzazione comunitaria, ogni Stato membro deve valutare, alla luce della propria scala di
valori, le esigenze che la tutela degli interessi in gioco implica. Pertanto, come già riconosciuto
dalla sua giurisprudenza, la limitazione dell’offerta dei giochi d’azzardo e la lotta alla criminalità ad
essi connessa possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali.
La Corte sottolinea, tuttavia, che le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare le
condizioni di proporzionalità e di non discriminazione, garantendo al contempo effettivamente la
realizzazione degli obiettivi addotti,in modo coerente e sistematico.
Di conseguenza, la Corte risponde che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale che
concede il monopolio sui giochi d’azzardo ad un organismo unico, senza ridurre realmente le
occasioni di gioco, qualora, da un lato, essa non limiti le attività in tale settore in modo coerente e
sistematico e, dall’altro, non garantisca uno stretto controllo sull’espansione dei giochi d’azzardo,
soltanto nella misura necessaria alla lotta alla criminalità.
Inoltre, la Corte precisa che, per effetto del primato del diritto dell’Unione direttamente applicabile,
una normativa nazionale che comporti restrizioni incompatibili con la libertà di stabilimento e la
libera prestazione dei servizi non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio, nel corso
del quale, di conseguenza, le autorità nazionali non possono astenersi dall’esaminare le domande di
autorizzazione.
CONSIDERAZIONI
La sentenza si palesa di particolare interesse in quanto conferma l’indirizzo della Corte circa le
rigorose limitazioni che devono accompagnare in ogni settore l’attribuzione di diritti esclusivi: tale
impostazione si palesa tanto più significativa essendo riferita ad un settore come quello dei giochi
d’azzardo, dove le oggettive motivazioni di legalità e ordine pubblico, potrebbero più facilmente
che in altri contesti spingere ad affievolire ogni tipo di condizionamento connesso all’attribuzione
di diritti esclusivi.
Decisione di esecuzione della Commissione
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del 18 gennaio 2013
che esonera la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas a Cipro
dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE
I.
FATTI
Il 17 agosto 2012 la Commissione ha ricevuto, tramite e- mail, una richiesta a norma dell’articolo
30, paragrafo 4, della Direttiva 2004/17/CE.
La domanda, proveniente da Noble Energy International Ltd, riguarda la prospezione di giacimenti
petroliferi e di gas a Cipro.
II. CONTESTO NORMATIVO
Dato che Cipro ha attuato e applicato la Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il mercato può essere considerato liberamente
accessibile.
III. VALUTAZIONE
In base alla prassi consolidata della Commissione, la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas
naturale costituisce un unico mercato del prodotto rilevante poiché è impossibile stabilire dall’inizio
se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio o gas naturale. Sempre sulla base della stessa
prassi consolidata della Commissione è stato inoltre stabilito che la portata geografica di tale
mercato è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione della portata geografica del
mercato è man- tenuta, non essendovi indicazioni di senso contrario.
Esiste un unico operatore economico attivo sul mercato della prospezione dei giacimenti petroliferi
e di gas a Cipro, ossia il richiedente, che ha ottenuto la prima licenza rilasciata nel 2008 a seguito
del completamento della prima tornata di concessione delle licenze. Tuttavia, tutte le compagnie
impegnate nella prospezione giacimenti petroliferi e di gas sul mercato mondiale costituiscono
potenziali concorrenti poiché hanno avuto accesso sia alla prima sia alla seconda tornata che è stata
avviata nel febbraio 2012. Secondo Cipro, in questa seconda tornata, sono state presentate trentatré
domande da parte di quindici imprese o consorzi.
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IV. CONCLUSIONI
Alla luce dei fattori esaminati, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista
all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE è considerata soddisfatta a Cipro.
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del periodo agosto-ottobre 2012
quale risulta dalle informazioni presentate dal richiedente e da Cipro.
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