Ordinanza del Tribunale di Trento del 24 dicembre 2012

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Ordinanza del Tribunale di Trento del 24 dicembre 2012
Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
N. 653/2012 sezione controversie di lavoro
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione per le controversie di lavoro
ORDINANZA ex art. 1 co. 49 L. 28.6.2012, n. 92
Il tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del
magistrato dott. Giorgio Flaim,
letti gli atti ed i documenti prodotti,
sentite le parti all’udienza del 29.11.2012,
OSSERVA
fatto
S. V. N., premesso di aver lavorato alle dipendenze dall’11.11.2008 all’11.6.2010 di G.R.
s.r.l., con la qualifica di impiegata amministrativa in apprendistato, e dal 12.6.2010 di W. S.
T. s.c. a r.l., con la qualifica di impiegato di 5° livello, impugna il licenziamento intimatole,
con lettera del 15.11.2011, ma consegnata il 5.12.2011, da W. S. T. s.c. a r.l. “per
soppressione del posto di lavoro” nell’ambito di “una ristrutturazione e riorganizzazione
aziendale che coinvolge clienti, fornitori e personale” disposte a seguito di “una forte e
progressiva flessione di lavoro ed una forte diminuzione di commesse”.
Sostiene che l’apparente datore di lavoro W. S. T. s.c. a r.l. “non ha mai svolto le funzioni e
le prerogative di tale ruolo in quanto il vero datore di lavoro rimaneva quello in cui la
ricorrente svolgeva le proprie mansioni dal 2008, vale a dire G. s.r.l.”;
in proposito allega di aver sempre lavorato presso lo stabilimento G. s.r.l. di …, dove i
vertici di G. s.r.l. (in particolare S. G., moglie del presidente e socio C. e figlia del vice
presidente S. R.) le assegnavano i compiti giornalieri, esercitavano i controlli gerarchici e
gestivano ferie e permessi.
Eccepisce:
1) l’inefficacia del licenziamento in quanto intimato da soggetto (W. S. T. s.c. a r.l.) diverso
dall’effettivo datore di lavoro;
2) la nullità del licenziamento in quanto intimato prima della data (28.1.2012) di scadenza
dell’anno decorrente dalla nascita del figlio (28.1.2011).
Propone, altresì, domanda di condanna alle differenze retributive derivanti dalla diversa
contrattazione applicabile a G. s.r.l. (contratto metalmeccanici industria).
***
Si è costituita in giudizio la sola G. s.r.l., la quale:
1) in via preliminare eccepisce la nullità della notificazione del ricorso a W. S. T. s.c. a r.l.
in quanto effettuata presso il domicilio del legale rappresentante (…) e non già in quello
del liquidatore (…);
2) in via pregiudiziale eccepisce
che al momento (non prima del 20.1.2012) della
spedizione della raccomandata contenente l’impugnazione del licenziamento la
ricorrente era già decaduta dal relativo potere, essendo già trascorso il termine di 60
giorni a decorrere dall’intimazione del licenziamento previsto dall’art. 6 co.1 L.
15.7.1066, n. 604.
3) nel merito, pur affermando di essere “completamente estranea alle vicende del rapporto
di lavoro tra la W. S. e la sig.ra S.”, ammette che G. s.r.l. è stata “una temporanea
utilizzatrice delle prestazioni lavorative della sig.ra S., e ciò avvenne in forza ed in virtù
di un contratto a tempo determinato di somministrazione di lavoro intercorso tra la
stessa G. s.r.l. e la W. S. T. s.c. a r.l.”.
4) sempre nel merito rileva che G. s.r.l. è azienda con un numero di dipendenti inferiore a
15.
in ordine all’eccezione di nullità della notifica a W. S. T. s.c. a r.l.
In proposito si richiama l’ordinanza pronunciata all’udienza del 29.11.2012 (“Il giudice,
considerato che la notifica a W. S. T. s.c. a r.l. appare essere stata effettuata presso il
domicilio del legale rappresentante, mentre la società è risultata irreperibile presso la sede
legale risultante all’epoca della notifica, dispone procedersi in contumacia di W. S. T. s.c. a
r.l.”;
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infatti l’iscrizione nel registro delle imprese della nomina del liquidatore (…) è avvenuta in
data (13.11.2012) successiva a quella (6.11.2012) in cui è stata effettuata la notificazione al
precedente legale rappresentante (…).
merito
Appare decisiva ai fini della soluzione della controversia l’ammissione, fatta da G. s.r.l. in
memoria di costituzione (pag. 11), di essere stata “una temporanea utilizzatrice delle
prestazioni lavorative della sig.ra S., e ciò avvenne in forza ed in virtù di un contratto a
tempo determinato di somministrazione di lavoro intercorso tra la stessa G. s.r.l. e la W. S.
T. s.c. a r.l.”.
L’art. 20 co.1 d.lgs.10.9.2003, n. 276 dispone: “Il contratto di somministrazione di lavoro
può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad
altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5”;
l’art. 27 co.1 d.lgs. 276/2003 stabilisce: “Quando la somministrazione di lavoro avvenga al
di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20… il lavoratore può chiedere,
mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della
somministrazione”.
Inoltre l’art. 21 co.1 prevede: “Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in
forma scritta”;
il successivo co. 4 precisa: “In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è
nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore”.
Nel caso in esame la società convenuta G. s.r.l. non ha minimamente allegato e tanto meno
offerto di provare che:
1) W. S. T. s.c. a r.l., indicato quale somministratore nel contratto di somministrazione
stipulato con G. s.r.l. quale utilizzatore delle prestazioni della ricorrente, era all’epoca un
soggetto “a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5” ossia una
delle agenzie previste dall’art. 4 ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 5:
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2) il contratto di somministrazione tra W. S. T. s.c. a r.l., quale somministratore, e G. s.r.l.,
quale utilizzatore delle prestazioni della ricorrente, è stato stipulato per iscritto.
Ne deriva la nullità del contratto di somministrazione menzionato dalla società convenuta e,
quindi, la ricorrente N. S. V. deve essere considerata “a tutti gli effetti” alle dipendenze di
G. s.r.l..
Tale accertamento può essere effettuato anche nell’ambito del rito speciale ex L. 28.6.2012,
n. 92, il quale, secondo la previsione ex co. 48, trova applicazione “anche quando devono
essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.
Dalla statuizione, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato intercorreva tra la ricorrente
e G. s.r.l. (e non già W. S. T. s.c. a r.l.), deriva che il licenziamento intimato da W. S. T. s.c.
a r.l. deve considerarsi tamquam non esset e quindi improduttivo di effetti rispetto a detto
rapporto in quanto proveniente da soggetto non legittimato poiché diverso dal datore di
lavoro.
Ne deriva l’irrilevanza dell’eccezione di decadenza (anche a prescindere dalla sua
fondatezza o meno nel merito);
lo stesso può dirsi delle ragioni di merito poste a fondamento del licenziamento, ma riferite
all’intimante W. S. T. s.c. a r.l e e non già all’effettivo datore di lavoro G. s.r.l..
Analogamente la sussistenza del requisito dimensionale richiesto ai fini dell’applicazione
della tutela reale ex art. 18 St.Lav. deve essere verificata in riferimento a G. s.r.l.;
in proposito quest’ultima ha prodotto l’asserito “libro matricola”, che, tuttavia, all’epoca
dell’intimazione del licenziamento della ricorrente (15 novembre 2011 secondo la
convenuta, 5 dicembre 2011 secondo la ricorrente) non aveva più alcun valore essendo stato
sostituito dal libro unico del lavoro a far data dal 16.2.2009 ai sensi dell’art. 39 D.L.
25.6.2008, n. 112 convertito con L. 6.8.2008, n. 133 ed attuato con d.m. 9.7.2008;
quindi G. s.r.l. non ha assolto l’onere, incombente su di essa, di provare l’inesistenza del
requisito dimensionale; infatti, dopo la composizione dei contrasti da parte di Cass. S.U.
10.1.2006, n. 141, è ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte (Cass. 8.9.2006,
n. 19275;
Cass. 13.7.2006, n. 15948; Cass. 16.6.2006, n. 13945; Cass. 29.5.2006, n.
12722;), secondo cui, in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di
applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento, di cui sia accertata l'invalidità,
fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano
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processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza
del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni
dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 St. Lav., costituiscono, insieme al
giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del
lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro.
Anche da ciò prescindendo, una lettura (in verità piuttosto faticosa a causa della cattiva
qualità della copia prodotta, peraltro anche priva dell’attestazione di autenticità) del
documento, fa emergere che G. s.r.l. avesse alle proprie dipendenze un numero di lavoratori
superiore a 15.
Di conseguenza dalla declaratoria di inefficacia del licenziamento discende, ai sensi
dell’art.18 co. 1 St.Lav., la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro occupato al
momento della cessazione del rapporto (unità produttiva ubicata in ….).
Inoltre, in forza del disposto ex art. 18 co.4 St.Lav., appare fondata anche la domanda,
proposta dalla ricorrente, di risarcimento del danno subito a seguito del licenziamento
illegittimo e quantificato nella retribuzione maturata dal 15.11.2011 fino a quella
dell’effettiva reintegrazione;
dai prospetti paga prodotti dalla ricorrente (doc.9 ) emerge che la ricorrente percepiva
all’epoca della cessazione del rapporto una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.362,60;
quindi la società G. s.r.l. va condannata a corrispondere alla ricorrente N. S. V. la somma di
€ (1.362,60 x 15=) 20.439, pari alla retribuzione maturata nel periodo dicembre 2011dicembre 2012;
tale somma va maggiorata ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul
capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001,
n.38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzione dell’art. 22 co.36
L.23.12.1994, n.724 ad opera di Corte Cost.2.11.2000, n.459;).
In forza del disposto ex art. 18 co.4 St.Lav., la società G. s.r.l. va condannata alla
corresponsione dei contributi previdenziali per l’intero periodo intercorrente tra il momento
di interruzione del rapporto e la data odierna.
in ordine alle spese
Le spese seguono la soccombenza.
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in ordine alle domande afferenti le differenze retributive.
Come ammesso dalla stessa ricorrente, si tratta di domanda che non può essere trattato con
il rito speciale in quanto si fonda su fatti costitutivi diversi (lo svolgimento delle prestazione)
da quelli sottesi alla domanda di impugnazione del licenziamento (esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato e licenziamento);
viene, quindi, pronunciata l’ordinanza di mutamento del rito con fissazione dell’udienza ex
art. 420 c.p.c. e di termini per l’integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di
memorie e documenti.
P.Q.M.
visto l’art. 49 L. 28.6.2012, n. 91
1. Rigetta l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso a W. S. T. s.c. a r.l..
2. Rigetta l’eccezione di decadenza ex art. 6 L. 15.7.1966, n. 604 sollevata da G. s.r.l..
3. Accerta l’inefficacia – in quanto intimato da soggetto diverso dal datore di lavoro
effettivo G. s.r.l. – il licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente con
lettera del 15.11.2011.
4. Ordina alla società G. s.r.l. di reintegrare la ricorrente N. S. V. nel posto di lavoro
occupato al momento della cessazione del rapporto (unità produttiva ubicata in …).
5. Condanna la società G. s.r.l. a versare, in favore di N. S. V., a titolo di risarcimento del
danno derivato alla ricorrente dal licenziamento inefficace, la somma complessiva di €
20.439,00, pari alla retribuzione globale di fatto maturata nel periodo dicembre 2011dicembre 2012, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della
variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalle date di maturazione delle
singole mensilità fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulle somme così
rivalutate e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
6. Condanna la società G. s.r.l. al pagamento dei contributi previdenziali relativi al
periodo dicembre 2011-dicembre 2012.
7. Condanna G. s.r.l. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio,
liquidate nella somma complessiva di € 1.800,00, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A.
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8. In ordine alla domanda afferente le differenze retributive, dispone il passaggio dal rito
speciale al rito ordinario del lavoro e fissa l’udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 30
maggio 2013, ore 11, assegnando termine perentorio al ricorrente fino al 29 marzo
2013 ed alla parte convenuta fino al 30 aprile 2013 per l’integrazione degli atti
introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Trento, 24 dicembre 2012
IL GIUDICE
(Flaim)
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