1 TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
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1 TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 10.6.2009 sub nr. 68/2009 R.G.C. da: B. dott.ssa C. rappresentata e difesa dall’avv. M. P. del Foro di Trento giusta delega a margine del ricorso RICORRENTE contro G. R. S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. L. S. S. del Foro di Rovereto giusta delega a margine della memoria difensiva CONVENUTA In punto: controversia di lavoro CONCLUSIONI Ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che la lettera di licenziamento dd. 10 giugno 2008 è stata sottoscritta dal solo Presidente del Consiglio di Amministrazione e non anche dall'Amministratore Delegato così come previsto dall'assemblea dei soci in merito ai poteri di rappresentanza degli amministratori e che non essendo intervenuta alcuna ratifica, dichiarare conseguentemente la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della stessa ordinando, conseguentemente, il ripristino del rapporto di lavoro nelle mansioni e nella retribuzione e nella posizione contributiva, nonché dei vari emolumenti spettanti, sino ad un valido evento interruttivo; 1 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 ovvero in via subordinata - accertare e dichiarare che la G. R. s.r.l. ha intimato il licenziamento alla lavoratrice con decorrenza dalla sua ricezione e che more tempore è intervenuta l'assenza per malattia della ricorrente e, per l'effetto, dichiarare lo stesso nullo ed inefficace, ordinando, conseguentemente, il ripristino del rapporto di lavoro nelle mansioni e nella retribuzione e nella posizione contributiva, nonché dei vari emolumenti spettanti, sino ad un valido evento interruttivo; ovvero in via ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare non interrotto il rapporto di lavoro e/o novato tra ,la ricorrente e la convenuta in quanto successivamente alla data di spedizione della lettera di licenziamento la B. ha continuato a prestare la propria attività lavorativa in azienda incontrando esponenti del Cd.A e colleghi comunicando poi la propria assenza per ferie, prestazione lavorativa accettata senza riserve dalla società convenuta; SEMPRE IN VIA PRINCIPALE SUBORDINATA -accertare e dichiarare che il licenziamento intimato alla lavoratrice dalla G. R. s.r.l. è ingiustificato e non sorretto da giusta causa o giustificato motivo e, per l'effetto, voglia condannare la società, in per sona del legale rappresentante in carica, a corrispondere a titolo di risarcimento del danno una somma pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso, o quella diversa misura ritenuta di giustizia, con indennità da svalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì di scadenza di ogni singola obbligazione sino al saldo effettivo; ULTERIORMENTE IN VIA PRINCIPALE 2 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 -accertare e dichiarare l'esatta e complessiva retribuzione corrisposta dalla società resistente all'impiegato meglio retribuito, che dovrebbe essere la dipendente B. H., sia direttamente che indirettamente, e, per l'effetto, rideterminare ai sensi dell'arto 4 C.C.N.L. la retribuzione spettante alla dr.ssa C. B. sia nella sua entità sia nella sua decorrenza nel la data accertata in corso di causa; -accertare e dichiarare che la G. R. s.r.l. ha posto in essere per il tramite del proprio Amministratore Delegato e legale rappresentante in carica M. D., personalmente e/o tramite altri dipendenti e/o collaboratori, condotte di mobbing e per l'effetto condannare la G.- D. R. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, a risarcire alla dr.ssa C. B. il danno tutto conseguente, nella misura,ritenuta di giustizia, da liquidare se del caso in via equitativa, con indennità da svalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì di scadenza di ogni singola obbligazione sino al saldo effettivo; IN OGNI CASO rideterminare le somme tutte spettanti alla ricorrente dr.ssa C. B., in ragione dell'accoglimento delle domande sopra formulate ed in ogni caso in quanto spettanti in ragione dei vizi del licenziamento e/o dell'insussistenza di giusta causa e/o giustificato motivo, per differenze retributive, per adeguamento alla retribuzione dell'impiegato meglio retribuito, siccome corrisposte in misura inferiore rispetto al disposto del C.C.N.L., nella misura accertata in corso di causa e ritenuta spettante, con indennità da svalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì di scadenza di ogni singola obbligazione sino al saldo effettivo; 3 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 -con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con IVA e CNP A in misura di legge”. Convenuta: “ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con richiamo ai motivi tutti . dedotti in narrativa ancorché qui non specificamente riprodotti: quanto alla domanda di inefficacia/annullabilità/annullamento. del licenziamento principalmente: rigettarsi la domanda perchè infondata quanto all'asserito difetto di potere in capo al Presidente A. S., infondata e non supportata da prove e/o richiesta di prove ammissibili, sia quanto al preteso. effetto sospensivo per pendenza di malattia previo accertamento e declaratoria che la lettera di licenziamento è da ritenersi ricevuta in data 23 giugno 2008 e comunque conosciuta e conoscibile in data precedente all' affermata insorgenza della malattia, sia per inesistenza di malattia, comunque di malattia impeditiva del lavoro, sia per. difetto di comportamenti in capo alla convenuta qualificabili come di rinuncia al licenziamento, infondata anche atteso il ricevimento della indennità sostitutiva del preavviso, In via subordinata: previo accertamento e dichiarazione che gli effetti del licenziamento, per la ipotesi di malattia incompatibile con il prosieguo della attività lavorativa, se accertata la incompatibilità, sono differiti al 17 ottobre 2008, o in estremo denegato subordine al 23 giugno 2009 in ragione del maturato comporto, rigettarsi ogni altra domanda,. Sulla mancanza di motivazione e infondatezza del licenziamento: rigettarsi la domanda perché infondata. Sulla richiesta di adeguamento della retribuzione: quanto all'adeguamento in relazione a posizione di dipendente meglio retribuito: perché infondata, 4 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 quanto alla indennità sostitutiva delle ferie: perché non oggetto di conclusioni e comunque non provata la mancata fruizione e comunque non dovuta, quanto a differenze per trattamenti previsti da nuovi contratti nazionale e integrativo, per difetto di specificazione degli elementi della domanda , per difetto di prova o offerta di prova comunque per infondatezza. sulla domanda di risarcimento danni da mobbing: per infondatezza comunque per difetto di offerta di prove ammissibili. Con vittoria di spese diritti ed onorari”. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10 giugno 2009 B. C. - premesso di essere stata assunta dalla G. R. S.r.l. a partire dal 1 febbraio 2005 con qualifica di dirigente e con mansioni di responsabile delle pubbliche relazioni e gestioni aziendali in genere, con rapporto diretto con l'amministratore delegato della società; di avere svolto il lavoro regolarmente sino all'estate del 2007, quando (in concomitanza con il cambio di A.D.) sono iniziate da parte della convenuta condotte gravemente lesive della sua posizione economica e morale; di essere stata licenziata in data 10 giugno 2008 con lettera ricevuta solo in data 8 luglio 2008 quando si trovava in malattia - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la G. R. per sentire accertare: 1) la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro: a) per carenza dei poteri in capo al presidente del consiglio di amministrazione dott. S. che aveva sottoscritto la lettera di licenziamento; 5 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 b) per essere la lettera di licenziamento stata ricevuta solo in data 8 luglio 2008 allorquando essa ricorrente si trovava in malattia e dopo che la stessa aveva prestato attività lavorativa anche dopo il 23 giugno 2008, data in cui la G. R. aveva ritenuto cessato il rapporto di lavoro; 2) l'insussistenza di una giusta causa e o di un giustificato motivo di licenziamento; 3) che, ai sensi dell'art. 4 C.C.N.L. di settore, la sua retribuzione non poteva essere inferiore a quella della dipendente H.; 4) la natura mobbizzante della condotta posta in essere dalla convenuta a decorrere dall'estate 2007: 5) l'erroneo conteggio delle spettanze dovute. Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la convenuta evidenziava la piena validità del licenziamento tenuto conto del fatto che il presidente del consiglio di amministrazione ben aveva il potere di procedere in via disgiunta all'estinzione del rapporto di lavoro; sottolineava come la lettera di licenziamento fosse pervenuta al domicilio della ricorrente già in data 16 giugno 2008; osservava come il licenziamento fosse ampiamente giustificato avuto riguardo al fatto che le motivazioni contenute nella relativa lettera davano conto sia del venir meno dei compiti della dott.ssa B. e dell'assunzione in capo all'amministratore delegato D. delle residue funzioni; rilevava come la pretesa attorea di adeguare la sua retribuzione a quella del dipendente maggiormente retribuito H. forse infondata tenuto conto del fatto che quest'ultima a decorrere dall'estate 2007 aveva assunto ulteriori compiti relativi alla neo costituita G. I. G. e come non potesse in ogni caso tenersi conto di 6 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 quanto percepito dalla medesima in qualità di socia; negava di aver posto in essere vessazioni nei confronti della ricorrente; contestava che fossero intervenuti errori nel conteggio delle spettanze. Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti numerosi testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal Giudice e veniva disposta C.T.U. medico-legale a mezzo del dott. E. M. di Rovereto. All'odierna udienza, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe e trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza. *** Per esigenze di chiarezza espositiva vengono esaminate separatamente le singole domande versate in causa dalla ricorrente seguendo lo stesso ordine dell'atto introduttivo. 1) pretesa nullità e/o inesistenza e/o inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro: a) per carenza dei poteri in capo al presidente del consiglio di amministrazione dott. S. che ha sottoscritto la lettera di licenziamento; La ricorrente lamenta che la lettera di licenziamento di 13 giugno 2008 è stata sottoscritta dal solo presidente del consiglio di amministratore dtt. S. era in aperto spregio dei poteri che l'assemblea dei soci del 9 maggio 2007 gli aveva concesso. L’assunto è infondato, non emergendo minimamente dal citato verbale di assemblea dei soci (doc. 21 parte ricorrente) che i consiglieri S. e D. dovessero effettuare il licenziamento dei dipendenti in via congiunta tra loro, dal 7 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 momento che la clausola relativa ai lavoratori si limita a fare riferimento alle seguenti attività: “ assumere personale di manodopera, impiegati e dirigenti, fissare le retribuzioni, le mansioni ed i compiti, determinando le eventuali cauzioni, operazioni tutte queste effettuabili a condizione che le stesse preventivamente risultino rientrare nel budget deliberato dal C.d.A.”. Non essendo compreso tra queste voci il licenziamento dei dipendenti, deve ritenersi che ad esso potesse provvedersi anche in via disgiunta e ciò appare anche comprensibile posto che il licenziamento - a differenza dell'assunzione non comporta in via normale spese a carico della società. b) per essere la lettera di licenziamento stata ricevuta solo in data 8 luglio 2008 allorquando la ricorrente si trovava in malattia e dopo che la stessa aveva prestato attività lavorativa anche dopo il 23 giugno 2008, data in cui la G. R. aveva ritenuto cessato il rapporto di lavoro. La ricorrente lamenta che il licenziamento sarebbe inefficace avendo ricevuto la relativa lettera in data 8 luglio 2008, quando si trovava assente per malattia, ed avendo in ogni caso proseguito il lavoro senza alcuna contestazione da parte della lettrice di lavoro anche dopo il 23 giugno 2008 indicato da quest'ultima quale data di estinzione del rapporto. Anche questo assunto è privo di pregio. Dalla comunicazione del responsabile CPD di Trento prodotta dalla convenuta sub doc. 3 e dalla testimonianza del medesimo emerge come la raccomandata del 13 giugno 2008 inviata alla B. sia stata "avvisata al destinatario dal portalettere di zona in data 16 06 2008”. Nessun dubbio può sorgere circa il fatto che l'avviso in questione sia stato effettivamente inserito nella casella postale della ricorrente dal momento che - 8 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 in caso contrario - il marito non avrebbe potuto provvedere al ritiro della raccomandata il successivo 8 luglio. La circostanza che la ricorrente abbia atteso un numero così significativo di giorni prima di attivarsi per il ritiro è addebitabile esclusivamente ad una sua libera scelta e, come tale, non può comportare alcun nocumento alla convenuta, la quale aveva fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per far pervenire tempestivamente la comunicazione al domicilio della dipendente. Né argomenti a vantaggio della tesi attorea possono trarsi dal fatto che la stessa non è stata estromessa dal posto di lavoro dopo il 23 giugno 2008, dal momento che a quella data la convenuta non poteva ancora avere la certezza che la raccomandata fosse giunta al domicilio della dott.ssa B.. 2) Pretesa ingiustificatezza del licenziamento. Parte ricorrente sostiene che il licenziamento sia stato intimato senza la sussistenza di giusta casa e/o di giustificato motivo, non essendo affatto sufficienti le scarne e contraddittorie motivazioni addotte dalla società. Chiede, quindi, la condanna della convenuta al pagamento di un'ulteriore indennità da commisurarsi tra un minimo pari al periodo di preavviso spettante in base all'anzianità di servizio ed un massimo di 18 mensilità. In proposito giova in primo luogo richiamare il consolidato insegnamento della S.C. secondo cui “considerata la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento ex art. 1 della legge n. 604 del 1966; conseguentemente, fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato ben 9 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 possono giustificare il licenziamento, per cui, ai fini della giustificatezza del medesimo, può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente” (si confronti, ad es., Sez. L, sent. 17039 del 19/08/2005). La dott.ssa B. era stata assunta con la qualifica di dirigente al fine di svolgere le mansioni “di responsabile di pubbliche relazioni e gestioni aziendali in genere, compito che sarà da lei svolto alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato” (si veda lettera di assunzione del 1 febbraio 2005, doc. 1 parte ricorrente). La lettera di licenziamento del 10 giugno 2008 afferma che le mansioni affidate alla ricorrente sono venute da tempo a mancare, principalmente in considerazione del fatto che esse avevano una loro ragion d’essere fintantoché era presente l’amministratore delegato dottor Bernardi, il quale poteva essere presente in sede solo in modo saltuario ed aveva necessità di sfruttare le conoscenze del territorio della dott.ssa B. Tali esigenze non ricorrevano, invece, sempre secondo la lettera di licenziamento, con riferimento al nuovo A.D. rag. D., il quale “ sia per le sue conoscenze competenze specifiche, ma anche per essere in loco, si occupa e si può occupare non solo della gestione amministrativa, ma anche farsi carico e pertanto assumere direttamente nella suindicata qualità le mansioni già da Lei svolte e quindi intrattenere quelle residue e ridotte relazioni, se ancora necessarie ed utili, con le istituzioni pubbliche e private e comunque occuparsi di ogni qualsiasi questione necessaria una gestione in loco della società, anche in considerazione del ridotto ruolo della sede”. 10 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 Si tratta, quindi, di stabilire se all'esito dell'istruttoria le addotte motivazioni siano risultate fondate ovvero se, al contrario, essi si siano dimostrate arbitrarie. A parere di questo Giudice si impone la prima soluzione. In punto di fatto è certo che il dottor B. interveniva solo saltuariamente in Trentino e che, essendo a Milano, aveva bisogno di sfruttare le particolari conoscenze e relazioni della ricorrente sul territorio e della quale ella stessa ha parlato sia nell'interrogatorio libero, che in svariate comunicazioni alla convenuta. Parimenti certo è che tra la B. e l'amministratore delegato B. esisteva un forte rapporto di fiducia, rapporto di fiducia che - con altrettanta certezza - non sussisteva tra la medesima ed il nuovo amministratore delegato rag. D.. Ampiamente provato in causa è stato, altresì, il fatto che l’impegno che ha caratterizzato in via pressoché esclusiva la prima fase del rapporto lavorativo dirigenziale della B. è stato quello finalizzato all’ottenimento di un contributo da parte della Provincia in relazione ad un progetto di ricerca innovativo nel settore geologico, il quale ha comportato l’attivazione da parte della B. di una fitta rete di relazioni personali principalmente con esponenti riferibili all’ambito della Provincia e dell’Università. Tale contributo non è, poi, stato ottenuto, probabilmente più per scelta della convenuta – che ha preferito non far trapelare all’esterno i segreti del brevetto – che per demerito della ricorrente (si confronti, sul punto, l’illuminante interrogatorio libero del legale rappresentante della convenuta S.). Qui non si tratta, peraltro, di stabilire se il mancato riconoscimento del contributo sia dipeso dall’una o dall’altra parte, ma di prendere atto che la convenuta – in forza di una sua libera scelta imprenditoriale certamente non 11 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 sindacabile in sede giudiziaria – ha preferito proseguire nella sua attività contando solo sulle sue forze e non condividendo con l’Università di Trento le conoscenze tecniche che possedeva in via autonoma. Avuto riguardo al fatto che l’attività finalizzata all’ottenimento del contributo si era esaurita (più o meno in concomitanza con la cessazione dell’incarico di A.D. del dott. B.) e che le mansioni della ricorrente dovevano svolgersi a diretto contatto dell'A.D., appare chiaro come la già descritta mancanza di sintonia tra il nuovo A.D. D. e la dott.ssa B. e la conoscenza dell’ambiente economico trentino che il D. – a differenza del B. – certamente aveva, ha fatto venire meno le ragioni di una prosecuzione del rapporto di lavoro. Al riguardo va rimarcato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con quello di iniziativa economica, garantito dall'art. 41 Cost., che verrebbe nella sostanza frustrato ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie situazioni, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa e, allo stesso modo, di non avvalersi di dirigenti collaboratori di precedenti amministratori delegati nel caso in cui - per la conoscenza del territorio, per la presenza in loco e per il venir meno del progetto che costituiva la principale ragione di assunzione della ricorrente - le relative funzioni non risultino più di alcuna utilità al perseguimento degli interessi aziendali. Il fatto, poi, che il licenziamento della ricorrente sia stato intimato svariati mesi dopo il cambio di amministratore delegato trova la sua più ragionevole spiegazione nella particolare – e, per certi versi, anomala - situazione personale della B. che, al contempo, è moglie di un dirigente di primo piano della Banca 12 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 di Trento e Bolzano e comproprietaria degli uffici che erano stati dati in locazione a G.. In proposito non appare certamente pretestuoso quanto riferito dal rag. D., e cioè che la convenuta – prima di procedere al licenziamento della ricorrente - ha cercato a lungo un accordo transattivo che le consentisse di non “mettersi contro” un esponente importante dell’ambiente economico trentino quale l’avv. Z. (responsabile della funzione legale e contenzioso della B. da oltre vent’anni: si veda sua testimonianza). Al contrario risultano del tutto formalistiche le precisazioni del marito della ricorrente secondo cui egli non avrebbe mai trattato la posizione della convenuta (dal momento che si occupava “solo delle pratiche in sofferenza e non di quelle aventi ad oggetto clienti in bonis”) o che gli affidamenti con B. di cui godeva G. erano in realtà seguiti da C. (di cui il D. era stato prima presidente e poi membro del collegio sindacale). Appare, invero, di tutta evidenza come in un ambiente piccolo come quello trentino una società non certamente in buone acque come quella convenuta (sottoposta in pendenza di giudizio a concordato preventivo: si veda doc. 37 G.) avesse ogni interesse a non scontentare un istituto bancario di preminente rilievo provinciale quale la Banca di Trento e Bolzano e, per esso, il suo dirigente di rilievo avv. Z.. Deve ribadirsi, in ragione di quanto sin qui esposto, che le motivazioni addotte da G. per il licenziamento della ricorrente non sono affatto pretestuose e, conseguentemente, che la giustificatezza dell’intimato licenziamento esclude l’obbligo di corrispondere l’indennità prevista allo scopo dalla contrattazione collettiva. 13 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 3) pretesa attorea di adeguare la sua retribuzione a quella del dipendente maggiormente retribuito H. La ricorrente chiede che la sua retribuzione venga adeguata, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. di settore, a quella del dipendente maggiormente retribuito B. H.. Il 5° comma del menzionato articolo prevede che “la retribuzione globale del dirigente non potrà essere inferiore alla retribuzione del quadro o dell'impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda. Restano comunque escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori, nonché del personale di alta o particolare specializzazione”. Dalle buste paga prodotte dalla convenuta emerge come fino al luglio del 2007 la retribuzione della H. sia rimasta inferiore a quella della B. e come, a partire dal successivo mese di agosto, vi sia stato un significativo incremento della medesima. La teste U. ha, peraltro, attraverso la conferma del cap. 31 di parte convenuta, riferito che a decorrere da quell’epoca la H. – moglie del socio e responsabile tecnico Rode e socia anch’ella – si era vista attribuire nuove mansioni a favore della neo costituita G. I. G., interamente controllata dalla convenuta G. R.. Ne consegue che la retribuzione della H. post luglio 2007 non può essere presa come punto di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 4, comma 5 c.c.n.l., ricadendosi pienamente nell’eccezione prevista dall’ultima parte della norma, atteso anche che le mansioni ulteriori attribuite alla H. implicavano la conoscenza della lingua tedesca avendo la società sede ad Amburgo (si veda testimonianza D.). 14 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 A maggior ragione non sono utili al raffronto in questione gli emolumenti percepiti dalla H. quale socia di G., esulando tale fattispecie alla radice dalla previsione contrattuale dell’art. 4. 4) preteso mobbing. Parte ricorrente sostiene di essere stata “mobbizzata” dalla convenuta attraverso plurime condotte vessatorie poste in essere a decorrere dall’avvento del nuovo A.D. D. (estate del 2007). Le condotte in questione si sarebbero principalmente estrinsecate attraverso: • il continuo cambio di postazioni di lavoro; • la richiesta di chiarimento del contenuto delle mansioni con lettera dd. 6.8.2007; • la sottrazione di strumenti di lavoro; • il mancato invito alle riunioni aziendali; • la mancata consegna delle chiavi del nuovo ufficio di Rovereto Le condotte in questione hanno trovato parziale conferma nell’ampia istruttoria testimoniale. Deve escludersi che la lettera del 6.8.2007 concreti una condotta vessatoria, dal momento che la richiesta di chiarimento circa le mansioni effettivamente svolte alla sola dirigente e non agli altri dipendenti ben si giustifica in ragione del diverso contenuto delle relative funzioni ed alla nebulosità dell’incarico di “pubbliche relazioni” contenuto nel contratto di assunzione. Parimenti va escluso che il mancato invito alle riunioni aziendali trovi spiegazione nella volontà di emarginare la B., visto e considerato che la teste M. – che certamente non può essere tacciata di faziosità contro la ricorrente avendo 15 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 sottolineato di essere sua amica – ha riferito che “anche quando era A.D. il B. la B.era l’unica componente dell’ufficio a non partecipare alle riunioni”. Più controverse appaiono, invece, le circostanze relative al ripetuto cambio delle postazioni di lavoro ed alla mancata immediata messa a disposizione di strumenti di primaria importanza quali il computer ed il telefono. Se è ben vero - come afferma parte convenuta - che lo spostamento dell’ufficio trovava una sua spiegazione nelle mutate esigenze di collocazione dei nuovi dipendenti o collaboratori, è altrettanto vero che le modalità con cui tale spostamento è stato effettuato (all’insaputa della B., la quale, al rientro dalle ferie, ha trovato il suo precedente posto di lavoro occupato dall’U.) non depone certamente nel senso di una condotta irreprensibile. Quanto alla messa a disposizione di computer e telefono in occasione dei cambi d’ufficio, i testi hanno riferito circostanze non univoche, affermandosi da parte di alcuni che la B. è stata a lungo priva di tali strumenti e negandosi da parte di altri (forse meno credibili) che ciò sia accaduto. Quanto, infine, alla mancata consegna delle chiavi relative al nuovo ufficio di Rovereto, la tesi difensiva di parte convenuta, secondo cui esse non sarebbero state consegnate atteso che la B. arrivava in ufficio dopo gli altri dipendenti e se ne andava via prima, appare oggettivamente priva di consistenza, visto e considerato che non risponde certamente ad un criterio di normalità che un dirigente debba subordinare il suo ingresso in ufficio alla presenza di qualcuno che lo faccia entrare. Deve, quindi, ritenersi che la “reazione disadattativa con ansia ed umore depresso, in forma lieve, insorta nell’estate del 2008 come conseguenza diretta di una situazione lavorativa difficile dal punto di vista ambientale” di cui ha 16 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 parlato il C.T.U. dott. M. sia riconducibile alla condotta mobbizzante posta in essere dalla datrice di lavoro attraverso i descritti comportamenti. In considerazione della quantificazione del danno in misura pari al 3% operata dal C.T.U. appare equo riconoscere alla ricorrente – a titolo di danno non patrimoniale ed in applicazione delle cd. Tabelle di Milano usualmente utilizzate nei locali uffici – un importo espresso in moneta attuale di € 3.381, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo. Non si ravvisano gli estremi per disporre sul punto la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica, come richiesto dalla ricorrente, non apparendo integrato un reato procedibile d’ufficio. 5) erroneo conteggio delle spettanze dovute. Parte ricorrente sostiene che – oltre al ricalcolo degli emolumenti a suo dire spettantile, su cui si rimanda a quanto sopra deciso – vi sarebbe stato un errore nel conteggio delle spettanze in occasione dell’ultima busta paga. La censura è priva di qualsivoglia specificità e, come tale, non può che essere rigettata, non essendo, tra l’altro, dato comprendere quale diverso c.c.n.l. troverebbe applicazione. Spese di causa. L’esito della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio e la condanna della convenuta al pagamento delle spese di C.T.U. nell’importo a suo tempo liquidato. P.Q.M. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede: 17 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 1. accertata la natura mobbizzante di talune condotte poste in essere nei confronti della ricorrente nel corso dell’ultimo anno di lavoro, condanna la convenuta al pagamento in favore della B. dell’importo di € 3.381, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo; 2. respinge nel resto il ricorso; 3. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio e pone a carico di parte convenuta le spese del C.T.U. dott. M. nell’importo a suo tempo liquidato. Così deciso in Rovereto il 30 novembre 2010 Il Giudice - dott. Michele Cuccaro - 18 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011