Ord. 17 Marzo 2013, dr Cucinella AF contro LFS

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Ord. 17 Marzo 2013, dr Cucinella AF contro LFS
temilavoro.it
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volume 5, n. 1 del 2013
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sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale
internet synopsis of labour law and social security law
Tribunale di Sciacca - sezione lavoro
O RD . 17 M ARZO 2013, DR C UCINELLA
AF CONTRO LFS
Lavoro (controversie) – licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 – giudizio instaurato successivamente – nuovo rito ­ applicabilità.*
Lavoro (rapporto) – licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 – giudizio instaurato successivamente – art. 18 nuovo testo – applicabilità – esclusione.*
Lavoro (rapporto) – svolgimento di altra attività lavorativa in in CIG – attitudine auto­
matica e autonoma a pregiudicare situazioni giuridiche soggettive riferibili al datore di lavoro – esclusione ­ giusta causa di licenziamento ­ non sussiste ­ qualifica di operaio ge ­
nerico – rilevanza ­ estraneità del fatto stesso al rapporto di lavoro – rilevanza.*
Alla controversia di impugnazione del licenziamento, il cui ricorso sia stato depositato suc­
cessivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, si applica il nuovo rito speciale, ancorché il licenziamento si sia perfezionato in data anteriore.*
Al licenziamento illegittimo intimato prima dell'entrata in vigore della legge 92, si applica la disciplina previgente poiché le conseguenze giuridiche che discendono dal vizio di un atto vanno individuate in base alla normativa vigente al momento dell'emanazione dell'atto e poi­
ché, trattandosi di tutela sostanziale, le modifiche legislative non possono avere effetto retroat­
tivo.
La prestazione da parte del lavoratore in pendenza del trattamento di integrazione salariale di altre attività remunerate da parte di un lavoratore che riveste la qualifica di operaio generi­
co ­ mentre determina un vulnus all'ente previdenziale, si deve escludere viceversa che abbia attitudine automatica e autonoma a pregiudicare situazioni giuridiche soggettive riferibili al datore di lavoro, il quale, rispetto all'ente erogatore, è un mero “adiectus solutionis causa”, per cui, tenendo conto della estraneità del fatto stesso al rapporto di lavoro e dovendosi esclu­
dere la sussistenza “di alcun particolare rapporto fiduciario” ­ non integra gli estremi della giusta causa di licenziamento.*
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[omissis] Ritenuto in fatto che con ricorso depositato il 28.9.2012 AF pre­
metteva: 1) di essere stato assunto a tempo indeterminato, alle dipendenze della società resistente, con la qualifica di operaio livello F e di essere stato posto, dal Febbraio 2010, in cassa integrazione guadagni; 2) che, con missi­
Massime a cura della redazione.
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va del 11.12.2011 la società resistente contestava al ricorrente lo svolgimento di at­
tività lavorativa presso altra azienda. [...] deve trovare accoglimento [...] la terza doglianza proposta dall'A., ovvero l'illegittimità del licenziamento, per mancanza di una giusta causa.
Al riguardo ritiene questo decidente di muovere dall'esame del fatto storico, qua­
le emerso dalle risultanze probatorie del presente procedimento.
In particolare dall'istruttoria espletata è risultato acclarato che, in pendenza del trattamento di integrazione salariale, il ricorrente ha svolto attività lavorativa, per un periodo continuativo di tre­quattro giorni circa, a favore di un datore di lavoro diverso dalla società resistente, collaborando alla edificazione di una palazzina ed osservando l'orario di lavoro dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (in tal senso, nello specifico, depongono le propalazioni rese dal teste GL il quale premet­
tendo di essere “titolare di un'agenzia investigativa” e di avere avuto mandato dalla società “di effettuare accertamenti relativi alla posizione del ricorrente”, ha dichia­
rato “nell'espletamento del predetto mandato... io stesso con l'ausilio di altro colla­
boratore, abbiamo accertato che il ricorrente nei mesi di Novembre­Dicembre 2011 si recava con un'autovettura Renault Scenic in zona Sovareto, nella via Marco Polo, dove si trovava una palazzina in costruzione con affisso all'esterno “Ditta Lu­
cente”. In tale occasione, inoltre, abbiamo osservato il ricorrente collaborare alla edificazione di detta palazzina, osservando il seguente orario: dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00. In particolare, i detti accadimenti si sono verificati per un periodo di tre­quattro giorni circa”. Il teste, inoltre, ha confermato che le foto alle­
gate al “rapporto confidenziale” prodotto con la memoria difensiva, nelle quali è ri­
tratto il ricorrente intento al lavoro con altre persone all'interno del predetto cantie­
re edile, sono quelle scattate “nell'espletamento del superiore mandato”).
Inoltre, stante il carattere continuativo della attività lavorativa espletata dal ricor­
rente (protrattasi durante l'intero periodo di osservazione del teste G., ovvero per tre­quattro giorni) e a prescindere dalla sussunzione delle relative prestazioni nella categoria del lavoro subordinato o autonomo, deve presumersi il carattere oneroso delle stesse (Cass. n. 21251/2007 e Cass. n. 7003/2001).
Pertanto, ciò premesso in punto di fatto, la questione nodale all'esame del Deci­
dente è se la prestazione di altre attività remunerate, in pendenza del trattamento di integrazione salariale, integri o meno un'ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c.
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La questione, in particolare, è già stata esaminata dalla giurisprudenza di legitti­
mità in due noti arresti giurisprudenziali (Cass. n. 9076/1992 e Cass. n. 3901/1991).
Segnatamente, nei superiori “dicta”, la Suprema Corte ha affermato che i predet­
ti comportamenti del lavoratore – al pari di altri fatti estranei al rapporto di lavoro – si riverberano necessariamente sul rapporto previdenziale con l'Inps, mentre sono idonei a fondare una giusta causa di licenziamento, soltanto allorché sia stata veri­
ficata in concreto, l'effettiva incidenza sul rapporto lavorativo.
Difatti la prestazione di altre attività remunerate, in pendenza del trattamento di integrazione salariale, determina un vulnus certo esclusivamente nella sfera dell'ente erogatore, dovendosi escludere viceversa, l'attitudine autonoma delle con­
dotte in questione a pregiudicare situazioni giuridiche soggettive riferibili al datore di lavoro, il quale, rispetto all'ente erogatore, è un mero “adiectus solutionis cau­
sa”.
Continua la predetta giurisprudenza evidenziando come, applicando il su esposto criterio interpretativo del caso concreto, diventa dirimente al fine di escludere una giusta causa di licenziamento, non solo la estraneità del fatto stesso al rapporto di lavoro, ma anche l'accertamento della specifica posizione rivestita dal lavoratore nell'organigramma aziendale, dovendosi escludere la sussistenza “di alcun partico­
lare rapporto fiduciario” in capo al lavoratore che riveste la qualifica di operaio ge­
nerico (Cass. n. 9076/1992 già cit.).
Alla luce delle pregresse considerazioni, pertanto, va accolta la terza censura sollevata dal ricorrente, essendo risultato che il licenziamento impugnato non è sor­
retto da giusta causa.
Da quanto precede deriva, inoltre, che, trattandosi di licenziamento intimato pri­
ma dell'entrata in vigore della legge 92, trova applicazione la disciplina previgente (le conseguenze giuridiche che discendono dal vizio di un atto vanno difatti indivi­
duate in base alla normativa vigente al momento dell'emanazione dell'atto, poiché, trattandosi di tutela sostanziale, le modifiche legislative non possono avere effetto retroattivo) e pertanto va accolta la domanda principale del ricorrente e va condan­
nata la società convenuta alla immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro occupata alla data del licenziamento, con mansioni e retribuzioni inalterate e al risarcimento ex art. 18 comma IV della L. 300/1970, secondo il testo in vigore al momento dell'impugnazione del licenziamento. [omissis]
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