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Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa - B
Il giudice designato Dott. Enrico Consolandi, all’esito dell’udienza del 01/04/2014
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile cautelare iscritta al N. 16147/2014 R.G. promossa da:
MICHELE RADAELLI (c.f. ), con il patrocinio degli avv. MORENI GIOVANNI
QUALE PARTE RICORRENTE
contro:
CASA VINICOLA CALDIROLA SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. ROSBOCH AMEDEO
e PAOLO FABRIS
QUALE PARTE RESISTENTE
Il ricorrente, Sig. Radaelli, socio al 12 % della Casa Vinicola Caldirola Srl propone ricorso ex artt.
700 c.p.c. e 2476 c. 2 c.c. affinché questo Tribunale inibisca alla società Casa Vinicola Caldirola
ogni condotta volta ad ostacolare l’accesso alla contabilità e agli atti della società e, nel contempo,
ordini che questi siano resi disponibili all’accesso e alla copiatura da parte del socio.
 Il socio Radaelli aveva ricoperto la carica di amministratore delegato della società fino al
Luglio 2013;
 Nell’Agosto dello stesso anno aveva stipulato un accordo con il quale i soci negoziavano la
cessazione dello stesso dalla carica e in cui il Radaelli cedeva l’1% della propria quota di
partecipazione sociale detenuta in Casa Vinicola Caldirola;
 Ad esito di questa parziale cessione, la sua partecipazione sociale si riduceva dal 13 % al 12
%.
 Il Sig. Radaelli in data 11.2.2014 chiedeva alla società di accedere ai documenti sociali ex
art. 2476 c. 2 c.c. attraverso l’ausilio di un professionista di fiducia.
 Lo stesso 11.2.2014 la Caldirola comunica al socio il differimento dell’accesso a causa di
“impegni improrogabili”.
 Il 18.2.2014 il socio rinnovava la propria volontà di accedere ai documenti contabili della
società il successivo 20.2.2014.
 Lo stesso 18.2.2014 la Caldirola comunica al socio l’impossibilità di effettuare l’accesso
nella data richiesta a seguito di utilizzo “distorto e patologico” dei diritti attribuiti dall’art.
2476 c.2 c.c. e richiede, ai fini di valutazione di una ulteriore futura richiesta, la necessità di
precisare i documenti di cui si chiede l’esame.
 Il 21.2.2014 il socio ancora una volta rinnovava la propria volontà di accedere ai documenti
sociali e contabili della società indicando gli specifici documenti di cui veniva richiesto
l’esame, tra cui registro di commercializzazione, registro di imbottigliamento, statistiche di
vendita per cliente /prodotto a quantità e valore (dal 2008 a oggi), statistiche di acquisto per
cliente/prodotto a quantità e valore (dal 2008 a oggi) e così via.
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Accoglimento parziale del 08/05/2014
RG n. 16147/2014
Accoglimento parziale del 08/05/2014
RG n. 16147/2014
In via preliminare parte resistente eccepisce l’incompetenza del giudice ordinaria stante la clausola
dello statuto in cui i soci hanno previsto, all’art. 23 dello Statuto, che la risoluzione delle
controversie sia affidata ad un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di
Alessandria. La resistente eccepisce, inoltre, che in subordine lo stesso art. 23 prevede in via
esclusiva la competenza territoriale del foro di Lecco.
L'eccezione è infondata:
 sotto il primo profilo si tratta quindi di provvedimento cautelare comunque precedente alla
instaurazione del giudizio arbitrale, fase nella quale onde garantire il diritto costituzionale
alla difesa deve essere comunque consentito il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria
 in ossequio a quanto ritenuto dalla cassazione 2208 del 2002 la clausola che prevede tanto la
presenza degli arbitri che la determinazione della competenza presso l'autorità giudiziaria di
un determinato luogo deve ritenersi nulla per contraddittorietà: “nel caso in esame la
competenza a conoscere delle controversie nascenti dal contratto era stata disciplinata in
maniera ambigua, atteso il contraddittorio contenuto delle clausole di cui agli atti 15 e 27
del contratto, che attribuivano la competenza, rispettivamente, al collegio arbitrale ed
all'autorità giudiziaria del foro di Perugia. Invero, premessa l'insindacabilità in questa sede
dell'interpretazione data dalla corte di merito all'art. 27 come di clausola volta, anch'essa,
al pari di quella di cui all'art. 15, a stabilire la competenza relativa alle controversie
nascenti dal contratto e, quindi, contrastante con l'art. 15, che detta competenza devolve ad
arbitri, non può non condividersi il pensiero del giudice d'appello, secondo cui, attesa
l'eccezionalità della deroga alla competenza del giudizio ordinario a favore di quella degli
arbitri, la clausola compromissoria, per essere valida, dev'essere formulata in maniera tale
da non lasciare margini di ambiguità od incertezza”.
 Trattandosi di causa attribuita alle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza
appartiene al tribunale di Milano, sede della corte d'appello nel cui distretto è situato il
tribunale di Lecco.
Per quanto attiene al merito della controversia, è bene premettere che la richiesta d’accesso del
socio e l’esperimento di ricorso cautelare, a seguito del diniego della società, per ottenerne il
soddisfacimento si inseriscono in un quadro di “anormalità” della condotta del socio richiedente.
Il Sig. Radaelli, infatti, offriva a clienti di Caldirola, in particolare la LINDA e la Spreafico Pronov
-i quali a loro volta avevano avvisato la società-, i medesimi vini prodotti dalla Caldirola allegando
una tabella di prezzi in cui si mettevano a confronto i prezzi della Caldirola per quantità con i prezzi
(inferiori a quelli della Caldirola) a cui il Radaelli avrebbe potuto vendere il prodotto (doc. 8 parte
resistente). Nel far ciò il Radaelli si era avvalso di documenti della società in cui si indicavano i
prezzi di ogni prodotto concordati con ciascun cliente.
Il socio, inoltre, aveva contattato altri operatori attivi nella grande distribuzione (Carrefour, SMA,
Sigma ecc.) per offrire prodotti omogenei a quelli commercializzati dalla Caldirola ma a prezzi
significativamente inferiori, sfruttando sempre la conoscenza di informazioni circa i prezzi ed i costi
di produzione della società.
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 In data 27.2.2014 la Caldirola negava l’accesso al socio poiché, a suo dire, il Sig. Radaelli
aveva utilizzato le informazioni industriali e commerciali assunte nel periodo in cui era
dirigente per compiere “attività di concorrenza sleale a detrimento della Caldirola Srl .
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Questi fatti non sono contestati dal Sig. Radaelli, e come potrebbe?
Egli, anzi, sostiene che in capo ai soci di srl non incombe un divieto di concorrenza e, comunque,
l’accordo che ha regolato la fine del rapporto di amministrazione non prevedeva un patto di non
concorrenza; quindi, il Radaelli aveva “potuto dedicarsi ad attività nel medesimo settore
merceologico”.
Effettivamente, il Radaelli, in qualità di socio di una società a responsabilità limitata, non era
certamente destinatario di un obbligo di non intraprendere attività concorrenti con quella della
società, come il legislatore ha previsto per i soci della società in nome collettivo (art. 2301 c.c.) e
della società in accomandita semplice (artt. 2315 e 2301 c.c.). Il socio Radaelli aveva, inoltre,
cessato la carica di amministratore della Caldirola nel Luglio 2013, ragion per cui non si può più
ritenere soggetto al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. e, all’atto della stipula
dell’accordo di cessazione dalla carica tra il Radaelli e i soci di maggioranza, non era stato previsto
un patto di non concorrenza.
La resistente eccepisce a questo punto che seppur non sia stato convenuto tra le parti un patto di non
concorrenza si potrebbe applicare in via analogica l’art. 2557 c.c., sulla scorta della giurisprudenza
che ritiene assimilabile la cessione di azienda alla cessione di partecipazioni societarie.
La questione diviene in realtà irrilevante nel momento in cui il socio svolge attività di concorrenza
sleale ai sensi della disciplina di cui all’art. 2598 c.c., il quale recita al n. 3 “compie atti di
concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme
ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.
Questo è proprio il caso di specie.
È indubbio che la conoscenza di questi elementi e la prospettazione degli stessi al momento della
proposta ai vari clienti costituisce un indebito vantaggio competitivo del Radaelli, il quale,
sfruttando la conoscenza diretta di questi elementi, offre i prodotti sul mercato a prezzi decisamente
più competitivi.
Neppure può valere ad escludere che si tratti di attività di concorrenza sleale l’eccezione di parte
ricorrente secondo cui i dati contenuti in quei documenti e gli elenchi di prezzi sono, comunque,
oggetto di scambio tra i contraenti quale efficace strumento di trattativa per l’abbattimento del
prezzo del prodotto. Infatti, la possibilità che sia la controparte contrattuale ad informare circa i
prezzi a cui il concorrente vende lo stesso prodotto non esclude che l’ingresso nel mercato con
queste informazioni costituisca notevole vantaggio, in termini di risparmio in termini di costi
transattivi (nel senso economico del termine). A ciò va aggiunto che da documentazione allegata
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A seguito della attività concorrenziale del Radaelli in un caso –LINDA- la Caldirola si è vista
chiedere dalla Linda uno sconto straordinario, al quale la società ha acconsentito per non perdere il
proprio cliente. Si riporta la tabella inviata con mail del 12 novembre 2013 dal Radaelli a Linda
food GMBH ove viene confrontato il “price CVC” con il “my price” calcolando la “difference”.
dalla parte resistente è pacificamente evincibile e, comunque, non contestato dal ricorrente che il
Radaelli abbia presentato all’atto di proporre l’acquisto di prodotti ai clienti prospetti comparativi
dei prezzi di Caldirola e di lui medesimo –chiaro segnale che la fonte non è stata lo scambio di
informazioni con i contraenti-, con questi ultimi visibilmente ridotti rispetto a quelli della società.
Ne consegue che l’attività concorrenziale svolta dal Radaelli è sleale, per la scorrettezza
professionale con cui questi ha agito sul mercato in danno alla società.
La qualificazione della attività di concorrenza svolta dal Radaelli è elemento centrale nonché
preliminare per determinare se possa o meno costituire limite all’ambito oggettivo del diritto di
controllo del socio non amministratore di una società a responsabilità limitata.
La società a responsabilità limitata costituisce un “tipo” contrattuale (sempre laddove non sia
costituita per atto unilaterale) ai sensi dell’art. 2247 c.c. con la conseguenza che la stessa è
disciplinata non solo dalle norme del Capo VII, Libro V, ma anche dalle norme generali contenute
nel Titolo II del Libro IV (art. 1323 c.c.).
In tema di esecuzione del contratto, in particolare, rileva l’art. 1375 c.c. il quale prevede che il
contratto debba essere eseguito secondo buona fede.
Non si può, cioè, ritenere che solo perché non è esplicitamente richiamato il divieto di concorrenza
in tema di srl sia consentito al socio fare concorrenza sleale alla società: questo sicuramente
costituisce mala fede contrattuale e come tale inadempimento.
È pacifico che il socio Radaelli, oltre ad aver posto in essere una attività concorrenziale contra ius,
non ha adempiuto al dovere di correttezza a cui la corretta esecuzione del contratto sociale deve
essere improntata. A ragione dunque la società ha opposto un diniego all’adempiere, a sua volta, al
dovere di dare accesso indiscriminato al socio alla propria documentazione contabile.
La disciplina di cui all’art. 2476 c.2 c.c. riconosce ai soci non amministratori un diritto ad avere
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i
libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Questo diritto veniva, inoltre, espressamente
riconosciuto nello stesso accordo tra i soci di maggiornaza e il Radaelli, all’art. 8 della scrittura
privata di cessione del 1% della società (documento 15 parte resistente), che prevedeva anche una
opzione di “put” del residuo 12 % verso il socio Tosanotti ad un prezzo fisso di almeno 1.300.000
euro. In tal senso la depauperazione della CVC operata con concorrenza sleale porterebbe anche un
danno a chi si è obbligato ad acquistare a prezzo fisso, ed anche questo non risponde ai canoni di
esecuzione secondo buona fede di quest’altro contratto.
Il diritto individuale di controllo del socio non amministratore risponde al preciso disegno
legislativo di inserire nella società a responsabilità limitata elementi di carattere personalistico
all’interno di una struttura contrattuale tipica della società di capitali. Il diritto di controllo e di
accesso del socio risponde alla precisa finalità di far sì che tutti i soci possano informarsi della
gestione sociale in modo tale da avere un quadro chiaro e completo dell’andamento della società,
anche in vista dell’assunzione di decisioni assembleari particolarmente importanti per la vita
sociale.
La lettera dell’art. 2476 c.2 c.c. non prevede espliciti limiti oggettivi all’esercizio del controllo del
socio. La giurisprudenza ha spesso ritenuto la norma in questione inderogabile, pur valorizzando la
necessità che il diritto di controllo del socio sia soggetto ad un sindacato di correttezza e buona fede
nella fase dell’esercizio e in quella successiva di utilizzazione delle informazioni, soprattutto in quei
casi in cui si ritenga sussistere un potenziale uso abusivo del diritto.
Il caso di specie è differente poiché l’uso abusivo del diritto non è meramente potenziale, ma
concreto: il socio Radaelli, infatti, ha già posto in essere attività di concorrenza sleale nei confronti
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della Caldirola, avvalendosi di dati e informazioni a cui poteva accedere nella sua veste di dirigente
e amministratore delegato della società e la disponibilità di ulteriori e più aggiornate informazioni
gli consentirebbe di aggravare e continuare questa condotta, a danno della società di cui fa parte, ma
che ha facoltà di vendere a termine.
In considerazione della peculiarità del caso in esame, la soluzione interpretativa non può che essere
una limitazione dell’ambito oggettivo del diritto di accesso del socio, limitandolo solo ad alcuni dei
documenti e ad alcune informazioni, poiché “inadimplenti non est adimplendum” e la mala fede
dimostrata nella esecuzione del contratto legittima la limitazione dell’accesso alle informazioni.
Bisogna anche osservare come il diritto di informazione del socio sia comunque da distinguersi da
quello dell’amministratore, quale il Radaelli non è più, per cui non gli va riconosciuto il potere di
richiedere elaborazioni gestionali dei dati.
Il fatto che il Radaelli non abbia esplicitato, ancorché a ciò invitato dal giudice, i motivi per cui
intendeva conoscere tutti i dati della società, rende impossibile considerare particolari esigenze
cognitive che gli competono in quanto socio e non, si ripete, quale amministratore.
Si deve anche escludere che nel caso di specie spetti alla ricorrente un vero proprio diritto ad
ottenere copia di documenti, che non è esplicitamente previsto dalla norma dell’art. 2476 c.2 cc:
resta nella mera facoltà della società consegnare copia dei documenti di cui è richiesta la
consultazione eventualmente oscurando i nomi dei clienti e i prezzi praticati, in modo da impedire
quella condotta lesiva nei suoi confronti che il ricorrente ha già adottato. Resta inammissibile la
creazione di una duplice contabilità che verrebbe a crearsi se fosse consentito accesso con copia a
tutti i documenti della società: si creerebbe una sorta di amministrazione-ombra contraria agli stessi
interessi dell’impresa, in termini di eccessivo peso di adempimenti. Come si è già ricordato il ruolo
di socio, ancorchè controllore, non è quello dell’amministratore per cui egli non può avere bisogno
ai meri fini di controllo di disporre dei documenti, al che farebbe da contraltare un obbligo in capo a
lui, comunque, di conservazione in condizioni di sicurezza.
Tutto ciò porta ad escludere, come per altro autorevole dottrina sostiene, che vi sia un vero e
proprio diritto ad ottenere copia dei documenti, come del resto sostenuto in pronunzie anche di
questo Tribunale (Trib. Milano 30.11.2004 in giur. Comm. 2006 II 682, Trib. Parma 25.10.2004 in
società 2005, 758, Trib. Chieti 25.8.2005 Giur It 2006, 305).
Tutto ciò porta alla conclusione che il diritto di ispezione possa nel caso di specie essere limitato,
ma non certo escluso, per cui analizzando concretamente la documentazione richiesta in visione
dalla ricorrente si osserva che:
1. il bilancio di verifica 31 dicembre 2013 non contiene dati utilizzabili per fare concorrenza,
ma solo voci aggregate
2. Le schede contabili, qualora vengano esibite, potranno essere oscurate dei prezzi praticati e
dei nomi
3. il libro giornale quale strumento fondamentale di controllo economico dovrà essere mostrato
4. il libro cespiti dovrà essere mostrato
5. La movimentazione di magazzino 2013 potrà essere mostrata con oscuramento di prezzi e
nomi
6. libro assemblee e consiglio d'amministrazione: non contiene dati utilizzabili per concorrenza
7. registro di commercializzazione verrà mostrato solo con oscuramento dei dati utilizzabili per
fare concorrenza
8. registro di imbottigliamento vale quanto affermato sul punto sette
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9. statistiche di acquisto per cliente con prodotti, quantità e valori: si tratta di elaborazioni
gestionali che potranno essere negate anche per l'alta utilità per prassi di concorrenza sleale
quali quelle già pratica
10. tavole riassuntive dei contratti di acquisto del vino sfuso e imbottigliato: vale quanto detto
per il punto nove
11. tavole riassuntive dei contratti di acquisto di tutti i materiali sussidiari: è una indicazione
alquanto vaga che non consente di ritenere questi documenti esistenti e ostensibile
12. ulteriore documentazione anche contrattuale di supporto: anche qui è un'indicazione vaga
sulla quale è impossibile pronunciarsi in giudizio per cui vale il principio che resta in facoltà
della resistente mostrare questi documenti eventualmente oscurando i dati delle quantità
vendute, dei prezzi e del destinatario, ciò anche per gli acquisti; in proposito la osservazione
del ricorrente per cui gli acquisti devono essere particolarmente indagati perché impossibile
conflitto di interessi in quanto le società che vendono alla Caldirola apparterrebbero ai soci
non appare congruente con le richieste in quanto si richiede di conoscere tutti gli acquisti e
non solo quelli inerenti le possibili operazioni in conflitto di interessi.
Infine quanto alle spese si reputa di dover addivenire ad una compensazione essendo le richieste di
parte ricorrente accolte, ma in modo molto limitato.
PQM
ordina alla casa vinicola Caldirola Srl di consentire la ispezione al ricorrente o a persona da lui
incaricato nei modi e limiti di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese fra le parti
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Il Giudice
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