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Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
pres.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
dott. Pierluigi Perrotti
giud.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 57997 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012
vertente
TRA
PEDRALI s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, Via Lamarmora 40, presso lo studio dei procuratori avv.ti Cesare GALLI e
Mariangela BOGNI, che la rappresentano e difendono;
- attrice E
IUMEX s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
elett. dom.ta in Milano, via Freguglia 10, presso lo studio del procuratore avv. Eugenio Giuseppe
PASSERINI che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco ARIANI del Foro di Modena;
- convenuta –
VELA ARREDAMENTI s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
Marco MERGATI e Claudia SIGNORINI che la rappresentano e difendono unitamente all’avv.
Rosario PERRI del Foro di Modena;
- convenuta –
OGGETTO: concorrenza sleale e contraffazione modelli registrati.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del i procuratori delle parti così concludevano:
per l’attrice: ” In via preliminare:
1) Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore dell’U.A.M.I. rispetto alla domanda di nullità
del design comunitario ‘776-002 di titolarità dell’attrice proposta dalle convenute, in quanto la stessa
non è configurabile come domanda riconvenzionale, non avendo l’attrice azionato in causa tale
privativa nei confronti delle convenute;
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare che con i comportamenti di cui alla narrativa di causa, le convenute si sono
rese responsabili di contraffazione di design, di contraffazione di marchi non registrati e di concorrenza
sleale in danno dell’attrice, inibendo la prosecuzione e la ripetizione di tali illeciti, e segnatamente la
produzione, l’importazione, la commercializzazione e la pubblicizzazione, anche attraverso la rete
Internet, dei prodotti di cui al doc. 15 del fascicolo di parte attrice e/o dei componenti destinati ad
essere assemblati, anche dall’acquirente, per formare i medesimi (ed esclusi i soli prodotti della serie
“Clif” di controparte), e ordinando alle convenute il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e
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elett. dom.ta in Milano, via Santa Sofia 12, presso lo studio dei procuratori avv.ti Gustavo GHIDINI,
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contraffattorî e concorrenzialmente illeciti in questione, nonché inibendo loro di diffondere sul mercato
apprezzamenti denigratori circa l’attività e la condotta dell’attrice, condannandole al pagamento di una
penale per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei
provvedimenti contenuti nell’emananda sentenza, nonché liquidando la penale per la mancata
3) Ordinare la distruzione, a spese delle convenute e sotto il controllo dell’attrice, delle cose costituenti
contraffazione e/o sleale concorrenza di cui al precedente punto 2 e dei relativi materiali pubblicitari,
comprese quelle oggetto del ritiro dal commercio, nonché dei mezzi specifici destinati alla
realizzazione di esse;
4) Accertare che con il compimento delle condotte di cui alla narrativa di causa, incluse quelle
risultanti dai docc. 80 e 82 di parte attrice, nonché di quelle che esse dovessero ulteriormente compiere
in prosieguo e sino alla sentenza definitiva, Vela e Iumex hanno violato l’inibitoria cautelare di cui ai
provvedimenti del 2 luglio 2012 e dell’8 novembre 2012 e per l’effetto liquidare a favore dell’attrice la
relativa penale in misura non inferiore a Euro 900.000,00;
5) Condannare le convenute, in solido tra loro, a risarcire all’attrice i danni, patiti e patiendi, cagionati
alla medesima con gli illeciti di cui al precedente punto 2), incluso il danno morale, maggiorati di
interessi e rivalutazione monetaria e da liquidarsi occorrendo anche con valutazione equitativa, e
comunque alla retroversione degli utili, nella parte in cui eccedano il risarcimento del lucro cessante
ovvero in alternativa ad esso;
6) Disporre la pubblicazione della sentenza, a spese delle convenute ed a cura dell’attrice, per due
volte, a caratteri doppi del normale e con l’intestazione e i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani
“Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “Il Sole 24 Ore” e per due volte, a pagina intera e con
l’intestazione e i nomi delle parti in grassetto, sui periodici specializzati “Domus”, “Abitare” e “Casa
Vogue”, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale;
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ottemperanza dei decreti e dell’ordinanza cautelare;
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7) Respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali
avversarie, assolvendone nel miglior modo l’attrice;
In via di integrazione istruttoria:
9) Disporre nei confronti di Vela Arredamenti S.r.l. e Iumex S.p.A. la descrizione o, in subordine,
serie indicate nel doc. 15 del fascicolo di parte attrice, esclusa la sola serie “Clif”, e segnatamente di:
•
fatture di acquisto
•
fatture di vendita
•
liste clienti
•
liste fornitori
•
libri giornale;
•
libri inventario;
•
registri delle fatture di acquisto e/o di pagamento provvigioni di agenzia ed i relativi fascicoli
fatture;
•
registri delle fatture di vendita e/o di incasso provvigioni di agenzia ed i relativi fascicoli
fatture;
•
registri IVA;
•
registri di carico e scarico di magazzino;
•
listini prezzo recanti codici articolo;
•
cataloghi recanti codici articolo;
•
elenco esplicativo dei codici articoli utilizzati;
•
bolle doganali;
•
dichiarazioni T1 per il transito comunitario esterno;
•
dichiarazioni T2 per il transito doganale interno;
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l’esibizione delle scritture contabili e commerciali relative a tutti i prodotti avversari appartenenti alle
•
modelli INTRASTAT (riepilogativo degli scambi intracomunitari di beni);
•
schede di analisi dei costi di produzione;
•
schede di analisi dei costi di distribuzione;
•
contratti di vendita dei prodotti o ricambi;
•
proposte di vendita di prodotti o ricambi.
nonché di ogni altro documento da cui risulti l’esatta misura anche quantitativa della contraffazione;
9) Disporre, occorrendo, l’interrogatorio ex art. 121 bis C.P.I. dei legali rappresentanti di Vela
Arredamenti S.r.l. e Iumex S.p.A. (già disposto in sede cautelare e non prestato dalle convenute, con
condotta valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.) sui seguenti quesiti:
i) “Qual è l’origine e com’è costituita la rete di distribuzione dei prodotti in violazione dei
design comunitario ‘776-003 e nazionale ‘556 nonché dei marchi di fatto relativi alle forme delle serie
“HX”, “Gliss” e “Kuadra” e comunque dei prodotti appartenenti alle serie indicate nel doc. 15 del
fascicolo di parte attrice, ad esclusione di ‘Clif’?”;
ii) “Indichi il nome e l’indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori, dei
grossisti dei dettaglianti e degli altri precedenti detentori dei prodotti in violazione dei design
comunitario ‘776-003 e nazionale ‘556 nonché dei marchi di fatto relativi alle forme delle serie “HX”,
“Gliss” e “Kuadra” e comunque dei prodotti appartenenti alle serie indicate nel doc. 15 del fascicolo
di parte attrice ad esclusione di ’Clif’”;
iii) “Indichi le quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché il prezzo
di acquisto e di vendita dei prodotti in violazione dei design comunitario ‘776-003 e nazionale ‘556
nonché dei marchi di fatto relativi alle forme delle serie “HX”, “Gliss” e “Kuadra” e comunque dei
prodotti appartenenti alle serie indicate nel doc. 15 del fascicolo di parte attrice ad esclusione di
’Clif’”;
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10) Disporre, occorrendo, consulenza tecnica contabile d’ufficio, affidando ad un esperto contabile
l’esame delle scritture contabili di cui al precedente punto (8) e di quelle che l’attrice gli metterà a
disposizione, con le necessarie garanzie di riservatezza, al fine di determinare il lucro cessante (MOL)
patito dalla stessa attrice in relazione alla commercializzazione dei prodotti contraffattorî e costituenti
dei prodotti realizzati in violazione dei diritti dell’attrice, nonché l’ammontare della possibile royalty
che l’attrice avrebbe potuto applicare alle convenute in connessione alla concessione di una regolare
licenza per la realizzazione dei prodotti di cui è causa ed infine il numero totale di prodotti illeciti
venduti dalle convenute in violazione dell’inibitoria cautelare e i giorni di eventuale ritardo
nell’ottemperare alla stessa; e ad un esperto di marketing la valutazione del danno d’immagine e della
perdita di avviamento dell’attrice, della perdita di valore dei design comunitario ‘776-003 e nazionale
‘556 e dei marchi di fatto relativi alle forme delle serie “HX”, “Gliss” e “Kuadra” a seguito degli
illeciti di cui al punto 2, nonché la stima del costo di una campagna informativa che dovrebbe essere
posta in essere dall’attrice per compensare il deterioramento della propria immagine aziendale;
11) Ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi:
(1) Vero che le date di prima immissione sul mercato da parte della Pedrali Spa dei prodotti di cui al
doc. H del fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste son quelle indicate nel medesimo
documento, e precisamente: il prodotto codice 4420 nel 2000; il prodotto codice 4150 nel 1996; il
prodotto codice 4411 nel 2000; il prodotto codice 4410 nel 2000; il prodotto codice 4431 nel 2002; il
prodotto codice 4441 nel 2002; il prodotto codice 4430 nel 2002; il prodotto codice 4491/AC nel 2003;
il prodotto codice 4491/LU nel 2003; il prodotto codice 4492 del 2008; il prodotto codice 4490 nel
2008; il prodotto codice 4440 del 2003; il prodotto codice 4471/AC nel 2007; il prodotto codice
4471/LU nel 2007; il prodotto codice 4470 nel 2008; il prodotto codice 4472/AC nel 2008; il prodotto
codice 4472 nel 2008; il prodotto codice 4462/AC nel 2003; il prodotto codice 4462 nel 2003; il
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sleale concorrenza, nonché l’utile (MOL) ottenuto dalle convenute mediante la commercializzazione
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prodotto codice 4461 nel 2003; il prodotto codice 4462/LU nel 2003; il prodotto codice 4550 nel 1996;
il prodotto codice 4460 nel 2002; il prodotto codice 4482 nel 2008; il prodotto codice 4151 nel 1996; il
prodotto codice 4551 nel 1996; il prodotto codice 4160 nel 1996; il prodotto codice 4830 nel 2000; il
prodotto codice 4831 nel 2000; il prodotto codice 4800 nel 2002; il prodotto codice 4840 nel 2002; il
prodotto codice 4731 nel 2002; il prodotto codice 4843 nel 2003; il prodotto codice 4843/AC nel 2003;
il prodotto codice 4823 nel 2000; il prodotto codice 4820 nel 2000; il prodotto 4200 nel 1996; il
prodotto codice 4210 nel 1996; il prodotto codice 4580 nel 2002; il prodotto codice 4380 nel 1996; il
prodotto codice 4660 nel 1996; il prodotto codice 4310 nel 1996; il prodotto 4320 nel 1996; il prodotto
codice 4390 nel 2000; il prodotto codice 4050 nel 1996; il prodotto codice 4060 nel 1996; il prodotto
codice 4070 nel 1996; il prodotto codice 4080 nel 2000; il prodotto codice 4781 nel 1996; il prodotto
codice 4770 nel 1997; il prodotto codice 4761 nel 1996; il prodotto codice 4610 nel 1996; il prodotto
codice 4630 nel 1996; il prodotto codice 4620 nel 1996; il prodotto codice 4640 nel 1996; il prodotto
codice 4600 nel 1996; il prodotto codice 4700 nel 1996; il prodotto codice 4500 nel 1996; il prodotto
codice 4401 nel 2003; il prodotto codice 4421 nel 2000; il prodotto codice 4104 nel 1996; il prodotto
codice 4103 nel 2000; il prodotto codice 4054 nel 2000; il prodotto codice 4700/CR nel 1996; il
prodotto codice 4155/CR nel 2000; il prodotto codice 4154R/CR nel 2000; il prodotto codice
4160/LUREG nel 1996; il prodotto codice 4551-FA/LU nel 1996; il prodotto codice 4570/LU nel 2003;
il prodotto codice 4650 nel 1996; il prodotto codice 4654 nel 1996; il prodotto codice 4604 nel 2000; il
prodotto codice 4640/LU nel 1996; il prodotto codice 4731/LU nel 2002; il prodotto codice 4492/LU
nel 2008; il prodotto codice 4414RACREG nel 2004; il prodotto codice 4155 nel 2000; il prodotto
codice 4630 nel 1996; il prodotto codice 4160/LU nel 1996; il prodotto codice 4700/CR nel 1996; il
prodotto codice 4550/CR nel 1996; il prodotto codice 4555 nel 1996; il prodotto codice 4550/OL nel
2000; il prodotto codice 4570/LU nel 2003; il prodotto codice 4550/RA nel 2000; il prodotto codice
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prodotto codice 4570 nel 2003; il prodotto codice 4560 nel 1997; il prodotto codice 4711 nel 1997; il
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4402/AC nel 2004; il prodotto codice 4843/FM nel 2003; il prodotto codice 4101 nel 1997; il prodotto
codice 4102 nel 1996; il prodotto codice 4400 nel 2003; il prodotto codice 44091/AC nel 2003; il
prodotto codice 4441/FX nel 2008; il prodotto codice 4402H nel 2007; il prodotto codice 4406H nel
2007; il prodotto codice 4220 nel 1996; il prodotto codice 4195 nel 1996; il prodotto codice 4260 nel
prodotto codice 4560REG-NERO nel 1997; il prodotto codice 4402H/ST nel 2007; il prodotto codice
4721 nel 2002; il prodotto codice 4650 nel 1996; il prodotto codice 4151/OLREG_LU nel 2000; il
prodotto codice 4551-FMREGLU nel 1996; il prodotto codice 4260 nel 2000; il prodotto codice
4251REG_LU nel 1996; il prodotto codice 4551/OLREG_LU nel 2000; il prodotto codice
4151/ACREG nel 1996; il prodotto codice 4200REG_NERO nel 1996; il prodotto codice
4650REG_NERO nel 1996; il prodotto codice 4200REG_NERO nel 1996; il prodotto codice
4260REG_NERO nel 2000; il prodotto codice 4620-FAREG_NERO nel 1996; il prodotto codice
4650REG_NERO nel 1997; il prodotto codice 4640 REG_NERO nel 1996; il prodotto codice
4260REG_NERO nel 2000; il prodotto codice 4260/LUREG_NERO nel 2000; il prodotto codice
4210REG_NERO nel 1996; il prodotto codice 4750REG_NERO nel 2003; il prodotto codice
4570/LUREG_NERO nel 2003; il prodotto codice 4150/LOREG_NERO; nel 2000; il prodotto
4151/OLREG_NERO nel 2000; il prodotto codice 4320REG_NERO nel 1996; il prodotto codice 1301
nel 2002; il prodotto 1305 nel 2004; il prodotto codice 1321 nel 2001; il prodotto codice 1325 nel 1004;
il prodotto codice 2423 nel 2010; il prodotto codice 4449 nel 2004; il prodotto codice 4445F nel 2005;
il prodotto codice 4447 nel 2006; il prodotto codice 4417/KU nel 2004; il prodotto codice 4408 nel
2005; il prodotto codice 4706 nel 1996; il prodotto codice 4156 nel 1996; il prodotto codice 1951 nel
2000; il prodotto codice 970 nel 2005; il prodotto codice 4157 nel 2004; il prodotto codice 4415G nel
2006; il prodotto codice 4727 nel 2003; il prodotto codice 4737 nel 2003; il prodotto 975 nel 2008.
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2000; il prodotto codice 4321/ACREG nel 1996; il prodotto codice 4570REG_NERO nel 2003; il
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Si indicano come testimoni la Dott.ssa Nicoletta Airoldi nonché la Dott.ssa Silvia Venturi entrambe c/o
Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Fusline n. 25/25; con riserva di indicarne altri.
(2) Vero che il teste, nell’ambito della sua attività professionale, ha conosciuto i prodotti della Pedrali
S.p.A. delle serie “HX”, “Gliss” e “Kuadra”, di cui al doc. 29 di parte attrice, che gli si rammostra; che
acquirenti, che le ricollegano univocamente ed esclusivamente alla stessa Pedrali S.p.A., riconoscendo
nelle stesse i prodotti di quest’ultima; che nel corso del 2011 e del 2012 ha potuto rilevare come gli
acquirenti che avevano avuto conoscenza dei prodotti Vela e Iumex di cui al citato doc. 29 di parte
attrice, attribuissero tali prodotti alla Pedrali o ad un’impresa comunque ad essa collegata, e se avvertiti
dell’errore lo motivassero col fatto che tali prodotti hanno forme corrispondenti a quelle da esse
riconosciute quali forme-simbolo delle produzione di Pedrali”.
Si indicano come testimoni i Sig.ri Alessandro Misuri, Gallo Antonino e Michele Pieri entrambi c/o
Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Fusline n. 25/25 con riserva di indicarne altri;
(3) Vero che le immagini di cui ai docc. 27, 28, 64 e 67 di parte attrice, che si rammostrano al teste,
raffigurano, tra gli altri, l’installazione realizzata da Jean Nouvel al Gutrhie Minneapolis Theatre, lo
Sky Cafè dell’Aereoporto di Dubrovnik, alcune opere realizzate dall’architetto Ungherese Dekany
Annamaria, il ristorante Skin di Nottingham, il Bornay Sunrise&Sunset di Cadiz in Spagna, il ristorante
La Termica di Almeria Spagna, il Bowling spagnolo Bolera Vid, l’Hotel Raito di Velletri sul Mare, il
Cafè Zeta di Madrid e che in queste e nelle altre installazioni raffigurate sono stati utilizzati i prodotti
di cui alla serie “HX” di Pedrali;
(4) Vero che le immagini di cui ai docc. 27, 28, 66 e 69 di parte attrice, che si rammostrano al teste,
raffigurano rispettivamente locali dell’Hotel Villa Luisa Portese di San Felice del Benaco, del Centro
Commerciale Groove di Incisa Valdarno, dell’Adidas Store di Bucarest, della sede della casa editrice
ungherese Ringier AG, dell’Hotel Villa Batalha in Portogallo e dei Vodafone Center e Lab presenti in
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le forme di tali prodotti sono in generale note agli operatori del settore nonché al pubblico degli
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Slovenia e che in tutte le installazioni raffigurate sono stati utilizzati i prodotti di cui alla serie “Gliss”
di Pedrali;
(5) Vero che le immagini di cui ai doc. 27, 28, 65 e 68 di parte attrice, che si rammostrano al teste,
raffigurano, tra gli altri, locali dell’Aereoporto di Dubrovnik, dell’AMI Continental di Dallas,
russa Edok, del Centennial Shopping Mall di Montreal, del centro commerciale Galerii Baltuckiej in
Polonia, del Food Court di Dubai, del Renault Truck Center di Lione, delle terme di Bad Schinznach in
Svizzera e che in queste e nelle altre installazioni raffigurate sono stati utilizzati i prodotti di cui alla
serie “Kuadra” di Pedrali .
Si indicano come testi sui capitoli 3-5 i Sig.ri Armerini Gianfranco, Dotti Andrea, Cogliati Chiara,
Meneghini Luca, Giudici Roberto e Volpi Agnese tutti c/o Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio (BS),
Via Fusline n. 25/25; con riserva di indicarne altri.
(6) Vero che nel corso degli accessi presso le sedi di Vela Arredamenti S.r.l. e Iumex S.p.A. di cui ai
docc. 41, B ed E del fascicolo di parte attrice, che si rammostrano al teste, questi ha notato numerosi
bancali di merce pronta per l’invio sui quali era indicato il nome del destinatario; che tra questi
destinatari vi erano la Ouest Mobilier di Pacé Cedex (Francia), Sarl Procotel di Nantes (Francia),
Silleria Verges SA di Girona (Spagna), la Lousiane Mobilier de Terrasses di Royan (Francia), la
Furniture Block Budapest (Ungheria), la Richard Mobilier Sas, di Wattingnies (Francia), la Otto
Knechtel di Oyten (Germania); e che tutti questi soggetti sono o sono stati clienti della Pedrali S.p.A..
(7) Vero che nel corso degli accessi presso le sedi di Vela Arredamenti S.r.l. e Iumex S.p.A. di cui ai
docc. 41, B ed E del fascicolo di parte attrice, che si rammostrano al teste, questi ha constatato che gli
unici macchinari presenti nello stabilimento della Vela Arredamenti S.r.l. erano un nastro trasportatore
che veniva utilizzato per imballare la merce e alcuni muletti che venivano utilizzati per movimentarla e
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dell’Apostol di Santiago del Chile, del bar Pinocchio di Benidorm (Spagna), della catena di ristoranti
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RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
che queste e lo stivaggio dei prodotti già venduti in attesa che gli stessi venissero consegnati alla
clientela erano le sole attività che vi venivano realizzate.
Si indica come teste su entrambi i capitoli 6 e 7 i Dott.ri Silvia Venturi, Cogliati Chiara e Dotti Andrea,
tutti c/o Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Fusline n. 25/25 con riserva di indicarne altri.
seguenti clienti della Pedrali S.p.A. hanno acquistato da Vela Arredamenti S.r.l. prodotti di tipologie
corrispondenti a quelli in precedenza acquistati da Pedrali S.p.A. compresi nel doc. 15 di parte attrice,
che si rammostra al teste: la Cochin et Associes Sarl, la H. May KG, la Fabor-Ex Ltd., la Seminati, la
Arredamenti Mario Moretti & Figli S.r.l., la Konway & Nosinger GmbH e la Novalberghiera forniture
alberghiere.
Si indicano come testi i Dott.ri Cogliati Chiara, Dotti Andrea e Giudici Roberto, tutti c/o Pedrali S.p.A.,
Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Fusline n. 25/25 con riserva di indicarne altri.
(9) Vero che dall’esame della contabilità della Pedrali S.p.A. il teste ha potuto constatare che negli anni
compresi tra il 2006 e il 2012 il MOL-Margine Operativo Lordo realizzato dalla stessa Pedrali sui suoi
prodotti delle seguenti macrocategorie: Bistrot, Dream, Easy, Ottagonale, Permanent, Professional,
Impero, Inox, Lerici, Quadra, Rapallo, Spider, Liberty, Linea, Olimpo, Oliva, Kuadra, Boom, Gliss,
HX, Lotus, Permanent e Tonda è stato in media pari all’ 80% del fatturato generato dalla stessa Pedrali.
(9 bis) Vero che dall’esame della contabilità della Pedrali S.p.A. il teste ha potuto constatare che tra il
2006 e il 2012 il fatturato realizzato dalla stessa Pedrali con i seguenti clienti è passato: per la H. May
KG da Euro 848.146,04 nel 2006 a Euro 59.574,28 nel 2012 con un calo del 92,98%; per la Silleria
Verges S.A. da Euro 381.850,01 nel 2006 a Euro 76.269,82 nel 2012 con un calo dell’80,3%; per la
Otto Knechtel Moebel Collektionen GmbH da Euro 125.740,24 nel 2006 a Euro 20.550,35 nel 2012
con un calo dell’83,66%; per la ditta Seminati da Euro 103.978,40 nel 2006 a Euro 54.343,35 nel 2012
con un calo del 47,74%; per la Novalberghiera forniture alberghiere da Euro 69.877,27 nel 2011 a Euro
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(8) Vero che dalle verifiche di mercato condotte dalla Pedrali S.p.A. nel 2012 è emerso che almeno i
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41.380,27 nel 2012 con un calo del 40,78%; per la Furniture Block KFT da Euro 54.496,39 nel 2010 a
Euro 8.973,51 nel 2012 con un calo dell’ 84,66%; per la Konway&Nosinger Gmbh da Euro 44.147,19
nel 2008 a Euro 11.407,46 nel 2012 con un calo del 74,16%; per la Arredamenti Mario Moretti&Figli
S.r.l. da Euro 26.698,00 nel 2006 a Euro 9.529,00 nel 2012 con un calo del 64,31%; per la Cochin et
Richard Sas da Euro 20.078,59 nel 2006 a Euro 10.506,59 nel 2012 con un calo del 47,67%; per la
Ouest Mobilier da Euro 18.964,42 nel 2006 a Euro 2.967,05 nel 2012 con un calo dell’ 84,35%; per la
Fabor-Ex Ltd. da Euro 8.670,76 nel 2006 a zero nel 2012.
Si indica come teste su entrambi i capitoli 8 e 9 la Dott.ssa Nicoletta Airoldi c/o Pedrali S.p.A.,
Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Fusline n. 25/25 con riserva di indicarne altri.
(11) Vero che la lettera su carta intestata Vela di cui al doc. 61 di parte attrice, che si rammostra al
teste, è stata indirizzata anche ai clienti di Pedrali ed in particolare che la stessa è stata reperita presso la
Agentur Stahl K. Moebel Concepte (Germania) e la Interni Contract di Filippetto Riccardo;
Si indicano come testi i Sig.ri Roberto Giudici e Michele Pieri c/o Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio
(BS), Via Fusline n. 25/25 con riserva di indicarne altri.
(12) Vero che in data 8 marzo 2013 il teste ha inviato o comunque fatto inviare da suoi dipendenti alla
società Vela Arredamenti S.r.l. la richiesta di preventivo di cui ai doc. 80 e 82 di parte attrice, che si
rammostra al teste, ricevendo la risposta di cui al medesimo documento;
Si indica come teste il Sig. Brunetti Alessandro c/o Brunetti Sedie S.n.c. Cia Marche 46 Montecchio di
Sant’Angelo in Lizzola (PU); nonché la Sig.ra Laura Pieri c/o Bootega Etnica di Pieri L. & c. sas, Via
Nazionale 44, Bottega di Colbordolo PU;
(13) Vero che nel corso di una visita effettuata dal teste nel luglio 2011 presso la società Tecnobi di
Castelletto Ticino (Novara) egli ha parlato con il titolare Sig. Bellini il quale gli ha comunicato di aver
conosciuto la Vela nel corso dell’edizione di quell’anno del Salone del Mobile e che un responsabile di
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Associes Sarl da Euro 15.623,66 nel 2006 a Euro 6.528,28 nel 2012 con un calo del 59,94 %; per la
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tale società, in quell’occasione gli aveva detto di poter fornire una base del tutto identica al modello
4530 di Pedrali.
Si indica come teste il Sig. Giovanni Cirone c/o Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Fusline
n. 25/25.
Verges SA il quale gli ha confermato di aver cominciato a comprare i prodotti della Vela Arredamenti
e di averlo fatto perché risultavano uguali a quelli realizzati da Pedrali S.p.A. da lui precedentemente
acquistati.
Si indica come teste la Sig.ra Danila Sangalletti c/o Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio (BS), Via
Fusline n. 25/25.
(17) Vero che in data 7 febbraio 2013 il teste ha reperito i documenti di cui ai docc. 76-78 di parte
attrice che si rammostrano al teste sui siti www.asolocontract.it, www.wekeke.it, www.issuu.com e
www.youpublisher.com scaricandoli sul proprio computer;
Si indica come teste il Sig. Mirko Mazzotti c/o Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Fusline n.
25/25;
(20) Vero che i prodotti Pedrali delle serie Olimpo, Ottagonale, Bridge, Spider, Impero, Professional,
Oliva, Bistrot, Lerici e Rapallo e tra questi anche i prodotti Bridge mod. 4380 e Spider mod. 4360 sono
ancora in produzione e vengono venduti da Pedrali, presso i cui magazzini sono tuttora presenti, come
dal doc. 88 di parte attrice che si rammostra al teste; e che di tutti questi prodotti e/o serie di prodotti
Pedrali è ancora in possesso dei relativi stampi, con i quali procede alla realizzazione di essi, nel
momento in cui la domanda eccede i quantitativi presenti a magazzino.
Si indica come teste il Sig. Andrea Dotti c/o Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Fusline n.
25/25.
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(14) Vero che in data 25 luglio 2011 il teste ha avuto un incontro con il Sig. Joan Verges della Silleria
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(21) Vero che il prodotto serie Tonda mod. 4150-FA di 66 Pedrali è presente in due differenti versioni,
una con scanalature nell’asta del basamento e una senza scanalature, come riprodotto a p. 64 della terza
memoria ex art. 183 c.p.c. di parte Pedrali, che si rammostra al teste.
Si indica come teste il Sig. Andrea Dotti, presso Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Fusline
(25) Vero che per tutta la durata del loro rapporto di collaborazione, Iumex ha realizzato prodotti per
Pedrali unicamente utilizzando stampi appositamente forniti dalla stessa Pedrali.
Si indica come teste il Sig. Andrea Dotti, presso Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Fusline
n. 25/25.
12) Confermare i provvedimenti del G.I. che non hanno ammesso le produzioni documentali e le
istanze istruttorie e di integrazione istruttoria avversarie in essi indicate, in quanto inammissibili e/o
irrilevanti, e in subordine ammettere l'attrice a prova contraria diretta con i seguenti testi: Sig.
Domenico Milini, c/o Milini Ludovico&C. S.n.c. , Via Chico Mendez 3, Villa di Erbusco (BS) (sui
capitoli nn. 11, e 12 di parte Iumex); il Sig. Andrea Dotti, presso Pedrali S.p.A., Palazzolo sull’Oglio
(BS), Via Fusline n. 25/25 (sul capitolo n. 24 di parte Vela).
13) Dichiarare inammissibile la produzione dei docc. 197, 202, 203 del fascicolo di parte Vela, da essa
versati in causa con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., nonché dei docc. 98 e 99 del fascicolo di parte
Iumex e del doc. 205 del fascicolo di parte Vela, versati in causa all’udienza del 10 aprile 2013, in
quanto non a prova contraria e comunque tardivi;
14) Revocare parzialmente il provvedimento del 7 febbraio 2014, dichiarando inammissibile la
produzione dei documenti 99 e 100 del fascicolo di parte Iumex, da essa versati in causa con la
memoria autorizzata del 1 ottobre 2013, in quanto non a prova contraria, irrilevanti e (con specifico
riferimento al doc. avv. 99) addirittura redatti in forma anonima
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n. 25/25.
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15) Revocare parzialmente il provvedimento del 28 ottobre 2014, dichiarando inammissibile la
produzione del doc. 209 del fascicolo di parte Vela e dei docc. 100/101 del fascicolo di parte Iumex, da
esse versati in causa con le memorie autorizzate del 20 ottobre 2014, in quanto diretti a sostituire con
una dichiarazione resa fuori del contraddittorio la deposizione testimoniale che il Sig. May si è rifiutato
In ogni caso:
16) Condannare le convenute al risarcimento del danno, anche non patrimoniale e al pagamento di una
somma equitativamente determinata, ai sensi dell’artt. 89 c.p.c. in relazione alla condotta processuale
da esse tenuta e in particolare alla mancata presentazione dei loro legali rappresentanti a rendere
l’interrogatorio ex art. 121 bis C.P.I. disposto in sede cautelare ed alle molteplici espressioni
gratuitamente offensive contenute negli atti avversari, con addebiti di falsità o di altri illeciti che
sarebbero stati commessi dalla attrice e/o dai suoi difensori come meglio precisati nelle memorie ex art.
183 c.p.c. di parte attrice e nelle successive verbalizzazioni;
17) Condannare le convenute a rifondere alla Pedrali compenso professionale e spese vive, oltre IVA e
CPA come per legge.”
per la convenuta Iumex s.p.a.: “: 1.) In via preliminare e pregiudiziale in rito: dichiarare la
incompetenza per territorio del Tribunale adito in luogo del Tribunale di Bologna sezione specializzata
in materia di imprese, annullando e revocando di conseguenza integralmente i provvedimenti cautelari
ad oggi emessi;
2.) In via preliminare di merito: statuire la nullità della registrazione nazionale n. 048557 e della
registrazione comunitaria n. 372.776 (0002 e 0003) della Pedrali s.p.a. per carenza dei requisiti previsti
dalla legge per l’ottenimento della registrazione medesima;
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di rendere;
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3.) Nel merito e in via principale: statuire la insussistenza/nullità dei marchi di forma e di fatto dei
prodotti e delle linee denominate “Kuadra” e “Gliss” della Pedrali s.p.a., per carenza dei presupposti di
legge;
4.) In via ulteriormente gradata e comunque in ogni caso: statuire che i particolari prodotti da Iumex
concorrenza sleale / atti di concorrenza parassitaria dei prodotti Pedrali s.p.a. rigettando quindi
integralmente la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata, sia con
riferimento all’an che al quantum debeatur che si contesta specificamente;
5.) In riconvenzionale:
5.1) accertare e condannare la Pedrali s.p.a. a pagare alla Iumex s.p.a. il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti la inibitoria e fino alla data della sua revoca, che si
indicano sin da ora ed allo stato in una somma pari ad euro 500.000 ovvero in quella altra somma
maggiore e/o minore che verrà provata in corso di causa, anche mediante disponendo CTU e/o che
verrà ritenuta equa e di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
dovuto al saldo effettivo, essendo credito di valore e non di valuta;
5.2) condannare la Pedrali s.p.a. a ripetere alla Iumex s.p.a. la somma di Euro 14.240 quale costo
sostenuto per la pubblicazione del provvedimento del 18.10.2012 sulla rivista "Domus" mese di
febbraio 20 13 e sul "Corriere della Sera" numero del 1.2.2013;
5.3) disporre la pubblicazione della emananda sentenza, a spese di Pedrali s.p.a. ed a cura della Iumex
s.p.a., per due volte e con caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani
“Corriere della Sera” e “La Repubblica” nonché sulle riviste specializzate “Domus”, “Abitare” e “Casa
Vogue” ovvero nei modi che il Tribunale riterrà opportuni.
In via subordinata ed istruttoria, si chiede 1a nomina di un c.t.u. per rispondere ai seguenti quesiti:
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s.p.a. non costituiscono violazione e/o imitazione servile / clonazione / contraffazione / atti di
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1. Quali e quanti dei 244 ovvero 200 prodotti Vela a tutt’oggi soggetti ad inibitoria per concorrenza
parassitaria e per cui è causa, sono esteticamente e progettualmente diversi da quelli di Pedrali;
2. Quante famiglie di articoli hanno le società Pedrali s.p.a. e Vela Arredamenti s.r.l. nei rispettivi
cataloghi e quanti prodotti realizzano con dette famiglie, indicando altresì, per quei prodotti identici,
prodotti che Pedrali ha nei propri cataloghi.
Sin da ora Iumex s.p.a. indica proprio CT l'Ing. Aldo Paparo c/o Bugnion s.p.a. (e-mai1:
[email protected]).
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli articolati rispettivamente nella seconda e terza
memoria ex art.183 co.6 c.p.c.:
- dica il teste se 1a relazione che le viene esibita e mostrata (doc. 60 Iumex s.p.a. allegato a memoria
183 n.2) è stata da lei redatta in data 1.3.2013 in base alle scritture contabili della Iumex s.p.a. - teste
dr. Gianluca Varini;
- dica il teste a quanti suoi clienti, oltre alla Vela Arredamenti s.r.1., e da quando, Iumex vende e
realizza le basi per tavolo di cui al catalogo che si mostra (doc. 97) – teste dr. Arrigo Pratissoli.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive del giudizio, maggiorate degli accessori di
legge.”
per la convenuta Vela Arredamenti s.r.l.: “In via preliminare:
- dichiarare l'insussistenza di competenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Bologna,
sezione specializzala in materia di Impresa e, per l'effetto, revocare i provvedimenti cautelari emessi
ante causam;
- accertata la mancata proposizione nel presente giudizio di merito di una domanda relativa alla misura
cautelare di sequestro concessa ed eseguita ante causam, dichiarare inefficace il predetto sequestro
autorizzato con provvedimento del 12.7.2012 e confermato con provvedimento del 18.10.2012;
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quale è la quota percentuale dei prodotti Pedrali identici a quelli di Vela, rispetto alla totalità dei
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Nel merito:
- previa ogni opportuna declaratoria del caso, anche quanto all'insussistenza di validi diritti di proprietà
industriale di controparte, respingere le domande attoree tutte perché infondate in fatto e in diritto, per
le ragioni dedotte in atti e conseguentemente revocare i provvedimenti cautelari emessi ante causam;
In via riconvenzionale:
- accertare la nullità dei modelli comunitari n. 312776-0002 e n. 372716-0003 per le ragioni dedotte in
atti;
- accertare la nullità del modello nazionale n. 84557 per le ragioni dedotte in atti;
- condannare Pedrali al risarcimento di tutte le voci di danni, patrimoniali e morali, nonché
all’immagine patiti da Vela, da liquidarsi anche in via equitativa, nell’importo che si indica in non
meno di 500.000 o nella maggiore somma che verrà quantificata in corso di causa, oltre agli interessi e
alla rivalutazione, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condannare Pedrali a ripetere a Vela Arredamenti S.r.l. la somma di Euro 14.240, quale costo
sostenuto per la pubblicazione del dispositivo del provvedimento cautelare sul Corriere della Sera del 1
febbraio 2012 e sulla rivista Domus del mese di febbraio 2013.
In via istruttoria:
- assumere i seguenti capitoli di prova per testi, di cui alla memoria ex art.183, VI comma, n.2 c.p.c.:
1) Vero che il modello liberty cod. 2708 è prodotto dalla società Modus S.p.A. dall'anno 1989, come
indicato nella comunicazione del 20.2.2013 da Lei (Sig.ra Anna Tabarrini) trasmessa di cui al doc. 30
(fascicolo Vela), che si mostra al teste?
Si indica come teste sul capitolo n. 1 che precede la Sig.ra Anna Tabarrini, domiciliata presso Modus
S.p.A.
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- respingere l'istanza ex art. 89 c.p.c.
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2) Vero che il catalogo di M.B. Arredamenti Metallici S.r.l. sub doc. 55, che si rammostra al teste. è
anteriore all'anno 1995-1996?
3) Vero che il catalogo di M.B. Arredamenti Metallici S.r.l. sub doc. 55, che si rammostra al teste,
presenta articoli commercializzati dal 1990?
1999?
5) Vero che i prodotti presenti nel catalogo M.B. Arredamenti Metallici di cui al doc. 61, che si
rammostra al teste, venivano fabbricati dai primi anni '90?
Si indicano come testi sui capitoli nn. da 2 a 5 che precedono il Sig. Steffanini e il Sig. Buda
domiciliati presso M.B. Arredamenti Metallici S.r.l (Riccione).
6) Vero che i cataloghi di Giorgio Forti di cui ai docc. El, E2, E3 (del fascicolo di reclamo Vela), che si
mostrano al teste, sono del 1998?
7) Vero che i prodotti presenti sui cataloghi di cui ai docc. E1, E2, E3 di Forti Giorgio (fascicolo di
reclamo Vela), che si mostrano al teste, sono fabbricati dal 1987, come da dichiarazione di cui al doc.
E4 che pure si rammostra al teste?
Si indicano come testi sui capitoli nn. da 6 a 7 che precedono i Sig.ri Giorgio Forti e il Sig. Christian
Forti, entrambi domiciliati presso Forti Giorgio S.a.s., Via dell'Artigianato, 16, San Giovanni al
Natisone (UD).
B) Vero che il catalogo di PF Arredamenti S.a.s. di cui al doc. H2 (del fascicolo di reclamo Vela), che
si rammostra al teste, è del 2000?
9) Vero che i prodotti di cui ai cataloghi sub docc. H1 e H2 (del fascicolo di reclamo Vela) di PF
Arredamenti, che si mostra al teste, sono fabbricati da PF Arredamenti dal 2000?
Si indica come teste sui capitoli nn. da 8 a 9 che precedono il Sig. Fin, domiciliato presso PF
Arredamenti di Fin Sergio & C. S.a.s., Via Fabio Filzi, 67, Olmo di Creazzo (Vicenza).
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4) Vero che il catalogo M.B. Arredamenti Metallici di cui al doc. 61, che si rammostra al teste, è del
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
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10) Vero che il catalogo di cui al doc. Fl di BF s.r.l. (fascicolo reclamo Vela), che si mostra al teste, è
del 2002?
11) Vero che il listino prezzi di BF s.r.l. di cui al doc. F2 (fascicolo reclamo Vela), che si mostra al
teste, è del 2002 - 2003?
teste, è del 2002?
13) Vero che i prodotti di cui al catalogo di BF S.r.1. sub doc. F3 (fascicolo reclamo Vela), che si
mostra al teste, sono fabbricati dal 1999?
14) Vero che il catalogo di Nuova Arredamenti Venturi S.r.l. di cui al doc. F4 (fascicolo reclamo Vela)
che si rammostra al teste è del 1999?
15) Vero che il listino prezzi di Nuova Arredamenti Venturi S.r.l. di cui al doc. F5 (fascicolo reclamo
Vela), che si rammostra al teste, è del 2001-2002?
16) Vero che il catalogo di cui al doc. F7 (fascicolo reclamo Vela) di Nuova Arredamenti Venturi
S.r.1., che si rammostra al teste, è del 1999?
Si indicano come testi sui capitoli nn. da l0 a 16 che precedono i Sig.ri Gianni Franzoso e Dario
Franzoso, domiciliati presso la società BF di Berti Amerigo e Franzoso Gianni e C. S.n.c., Misano
Adriatico (Rimini).
17) Vero che il catalogo di cui al doc. 54 di Metalmobil è del 1992?
Si indica come teste sul capitolo n. 17 che precede il Sig. Bacchiani, domiciliato presso Metalmobil
S.r.l., divisione IFI S.p.A., Tavullia (PU).
18) Vero che il prodotto n. 716 di Domitalia di cui al doc.74 che si rammostra al teste, è 1o stesso
prodotto di cui al listino prezzi di IMS del 1997, prodotto sub doc. 12 che si mostra al teste?
19) Vero che lo sgabello 844-5 di cui al doc. 24, che si mostra al teste, viene prodotto da Domitalia dal
1997?
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
12) Vero che il catalogo di BF S.r.l. di cui al doc. F3 (fascicolo reclamo Vela), che si rammostra al
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
Si indica come teste sui capitoli nn. 18 e 19 che precedono il Sig. Ferluga, domiciliato presso Domitalia
S.p.A., Via Nazionale, 65, S. Giovanni Natisone (UD).
22) Vero che le fotografie di cui al doc. 172, che si rammostrano al teste, riproducono lo stand di Vela
Arredamenti alla fiera di Udine Promosedia 2007?
24) Vero che nei primi anni '90 e in particolare dal 1990 al 1996 Pedrali richiedeva a Iumex lo sviluppo
e la produzione di basi per tavoli come dalla corrispondenza di cui ai docc. 29, 33, 34, 35, 36, 37 che si
mostrano al teste?
25) Vero che il documento n 148 (schede fotografiche comparative di prodotti concorrenti), che si
rammostra al teste, è stato realizzato estraendo fotografie dai cataloghi delle società indicate nello stesso documento n. 148.
Si indicano come testi sui capitoli nn. da 22 a 25 che precedono il Sig. Arrigo Pratissoli, domiciliato
presso Iumex s.p.a., il Sig. Luca Guastalla, domiciliato presso Vela Arredamenti s.r.l. (Modena) e il
Sig. Mattia Bertinelli, domiciliato presso Iumex S.p.A. (Modena).
- assumere i seguenti capitoli di prova per testi, di cui alla memoria ex art.183, VI comma, n. 3 c.p.c.:
28) Vera la firma (Algeo Andreatini) apposta in calce alla dichiarazione prodotta sub doc. 186,
fascicolo ricorso ex art. 669-decies, la quale dichiarazione si rammostra. Veri i fatti e le circostanze
tutte ivi dedotte?
29) Vera la firma (Algeo Andreatini) apposta in calce alla dichiarazione prodotta sub doc. 23, fascicolo
merito, la quale dichiarazione si rammostra. Veri i fatti e le circostanze tutte ivi dedotte?
30) Vero che il prodotto Cubo di cui al catalogo del 2000 di A.A. di Import Export Advisor di cui ai
docc. 23, 68, 203 e alla fotografia di cui al doc. 189, che si mostrano al teste, sono frutto dell'autonoma
attività di imprenditore del Sig. Algeo Andreatini?
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
23) Vero che il catalogo Pedrali, di cui al doc. 39 che si mostra al teste, è del 1990 - l991?
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
31) Vero che il prodotto Cubo di cui al capitolo che precede non deriva dall'attività di impresa di HMay e di Pedrali?
32) Vero che il catalogo di cui ai doc. 23, 68, 203 che si mostrano al teste è del 2000?
Si indica come teste sui capitoli nn. da 28 a 32 il Sig. Algeo Andreatini, domiciliato presso AA Seating
- in riforma dell'ordinanza resa il 7 febbraio 2014, assumere i seguenti capitoli di prova per testi, di cui
alla memoria autorizzata dell'1 ottobre 2013:
33) Vero che Lei (Luca Guastalla) ha inviato la comunicazione e-mail del 18 aprile 2013 alla Sig.ra
Sabrina Piccinini di cui al doc. 205, che Le si mostra? Veri i fatti ivi dedotti?
34) Vero che il cliente Solid Base era stato informato del provvedimento di inibitoria e che Vela ha
offerto e venduto a Solid Base prodotti non oggetto dell'inibitoria?
Si indica come teste il Sig. Luca Guastalla, domiciliato presso Vela Arredamenti S.r.l.
35) Vero che Lei nel 2010 aveva fornito alla BF una serie di modelli per coperchi di basi per tavoli e
che BF non pagò il corrispettivo di tale fornitura?
36) Vero che a seguito della circostanza che precede, Lei ottenne nel 2010 la vendita forzata dei
modelli di coperchi di basi per tavoli che aveva realizzato per BF?
37) Vero che i coperchi di basi per tavoli che aveva realizzato per BF nel 2010 furono acquistati da
Pedrali?
38) Vero che i coperchi di basi per tavoli di cui al capitolo che precede sono quelli usati per la
realizzazione della serie Inox di Pedrali, come da catalogo di Pedrali 2010 di cui al docc. 7 A di
Pedrali, documento che si mostra al teste (in particolare alle pagg. 36 - 73 del doc. 7A)?
Si indicano come testi sui capitoli nn. da 35 a 38 il Sig. Rossini Renzo, Martignana Po (CR), Via
Brusati n. 1; il Sig. Berti Amerigo, Miramare (RN), Via Amsterdam n. 4 e il Sig. Franzoso Gianni,
Miramare (RN), via Capolago n. 17.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
di Andreatini Algeo, Strada della Romagna, 151/C, 61121 Pesaro.
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
39) Vero che dal 1999 Iumex era fornitore della ditta BF Arredamenti di basamenti di tavoli?
40) Vero che la ditta BF Arredamenti dal 2000 presentava al pubblico un catalogo con un numero di
basi per tavoli e sedie maggiore di quelli presenti sul catalogo Pedrali?
41) Vero che Pedrali negli anni 2000 copiò alcune sedie della gamma di BF, come da dichiarazione
doc. 208 che si mostra al teste?
Si indicano come testi sui capitoli nn. da 39 a 41 il Sig. Berti Amerigo, Miramare (RN), Via
Amsterdam n. 4, e il Sig. Franzoso Gianni, Miramare (RN), via Capolago n. 17.
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
- dichiarare inammissibili i docc. nn. 96, 97, 98, 99, 100, 102 e 103 Pedrali e, per l'effetto, disporne
l'espunzione dal fascicolo attoreo;
- in riforma dell'ordinanza resa il 7 febbraio 2014, dichiarare ammissibili i docc. nn. 205, 206, 207 e
208 Vela, prodotti con la memoria autorizzata dell'1 ottobre 2013;
- in riforma dell'ordinanza resa il 7 febbraio 2014, ammettere ex art. 257, comma 1 c.p.c. la
testimonianza del Sig. Joel Remy della Les Usines Reunies Sarl, citato nella testimonianza della Sig.ra
Chiara Cogliati, escussa all'udienza del 3 dicembre 2013, sul capitolo di prova n. 15 dell'attrice Pedrali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della precedente fase di descrizione, oltre al rimborso
forfetario delle spese. “
FATTO E DIRITTO
1. La società attrice PEDRALI s.p.a., attiva da decenni nel settore dell’arredamento di design, ha
dedotto in proprio favore la titolarità della registrazione multipla nazionale n. 84.557 (forme di sgabelli
attuate nelle linee di prodotti denominate CUBE e HX) e della registrazione comunitaria n. 372.776
(piedistalli per tavoli, in particolare le forme 002 e 003, quest’ultima attuata nella linea di tavoli e
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
resa dal Sig. Amerigo Berti come teste dinanzi al Tribunale di Modena nel 2002, dichiarazione di cui al
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
basamenti denominata ZENITH), oltre la particolare forma delle sedie e degli sgabelli facenti parte
delle linee denominate KUADRA e GLISS.
Ha riferito di episodi di contraffazione posti in essere da VELA ARREDAMENTI s.r.l. rilevati presso
il Salone del Mobile di Milano nell’aprile 2011 riguardanti il supporto per tavoli oggetto della
imitazioni di prodotti di PEDRALI s.p.a., sia coperti da privative che prive di registrazione, attuando di
fatto una produzione realizzata “a ricalco” di quella di essa ricorrente che coinvolgeva l’identica
riproduzione di oltre 200 serie di prodotti realizzati nel tempo dalla società attrice per circa un migliaio
di singoli prodotti.
Deduceva dunque sia la contraffazione dei modelli registrati che gli illeciti concorrenziali di
concorrenza parassitaria e di imitazione servile di prodotti oltre alla contraffazione di segni distintivi di
fatto costituiti dalla forma dei prodotti stessi.
Con provvedimento reso inaudita altera parte in data 12.3.2012 il giudice ha disposto il sequestro dei
prodotti della convenuta VELA ARREDAMENTI s.r.l. riproducenti le forme di cui alle registrazioni
nazionale e comunitaria di cui la ricorrente è titolare nonché dei prodotti facenti parte delle sue linee
KUADRA e GLISS, inibendone l’ulteriore produzione e commercializzazione.
Tale provvedimento è stato successivamente esteso alla IUMEX s.p.a. - dando luogo al procedimento
cautelare R.G. 22016/12, poi riunito al primo – per il fatto che essa sarebbe risultata la fornitrice di
VELA ARREDAMENTI s.r.l. dei componenti dei prodotti oggetto di sequestro e di inibitoria.
Detto provvedimento inaudita altera parte è stato confermato dal primo giudice della fase cautelare
con ordinanza 2.7.2012 per ciò che atteneva alla tutela della registrazione multipla nazionale n. 84.557
e dei prodotti imitativi delle linee denominate KUADRA (limitatamente alla forma di due modelli di
sedia) e GLISS, mentre il sequestro dei prodotti delle resistenti costituenti violazione della registrazione
comunitaria n. 372.776 veniva revocato. Inoltre, sulla base dell’accertamento di condotte di
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registrazione 372.776-003 e la prosecuzione di una distribuzione al pubblico di numerosissime
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
concorrenza sleale legata alla sistematica e costante imitazione delle iniziative imprenditoriali della
società attrice, veniva aggiunta anche l’inibitoria all’ulteriore produzione e commercializzazione di un
grande numero di prodotti, seppur minore rispetto all’elenco fornito dalla ricorrente.
Con ordinanza depositata in data 8.11.2012 resa all’esito del procedimento di reclamo ex art. 669
fattispecie di concorrenza sleale parassitaria il solo modello denominato BAGRA ed aggiungendo alle
misure cautelari già adottate la previsione di penale per eventuali violazioni delle inibitorie e l’ordine di
pubblicazione del provvedimento.
Nella presente causa di merito che ha seguito detta fase cautelare PEDRALI s.p.a. ha dunque dedotto la
contraffazione di design rispetto alle registrazioni di cui essa è titolare, la violazione dei segni distintivi
di fatto – connessa alla riproduzione di prodotti-simbolo della produzione di PEDRALI s.p.a. –
l’imitazione confusoria e l’agganciamento parassitario ai prodotti ed alla fama della società attrice
integrata dalla copiatura della quasi totalità dei suoi prodotti allo scopo di presentarsi sul mercato quale
“clone” di uno dei leaders del mercato di riferimento. Ha altresì chiesto il risarcimento di tutti i
conseguenti danni nonché la liquidazione delle penali già applicate dal Collegio in sede di reclamo
nella fase cautelare attesa l’inosservanza delle convenute alle inibitorie impartite.
Si è costituita nella presente causa di merito la convenuta IUMEX s.p.a., contestando in via preliminare
la competenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo insufficiente a tal fine il richiamo
all’esposizione svoltasi a Milano nel 2011 nell’ambito della quale VELA ARREDAMENTI s.r.l.
avrebbe esposto prodotti contestati dall’attrice in relazione alla registrazione comunitaria n. 372.776
(che questo Tribunale in sede cautelare ha ritenuto priva di validità) e ad altro titolo brevettuale
(modello di utilità n. 259575) in questa sede non azionato. Non operando il cumulo soggettivo di cui
all’art. 33 c.p.c., la causa avrebbe dovuto essere radicata dinanzi alla Sezione specializzata in materia di
impresa del Tribunale di Bologna in relazione alla sede di entrambe le società convenute.
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terdecies c.p.c. il Tribunale ha sostanzialmente confermato dette misure cautelari, escludendo dalla
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
Nel merito ha contestato la validità della registrazione comunitaria n. 372.776 e pertanto la liceità della
commercializzazione – oltre che del prodotto CLIFF - anche della linea di tavoli NADIR di cui essa
fornisce a VELA ARREDAMENTI s.r.l. il basamento, nonché la nullità anche della registrazione
multipla nazionale n. 84.557 (relativa al prodotto CUBE di PEDRALI s.p.a.) sulla base delle anteriorità
almeno dal 2000, di quanto reperito tramite la A.A. Seating di Algeo Andreatini.
Nulla sarebbe altresì la registrazione multipla nazionale n. 84.557 sulla base delle anteriorità già
dedotte in sede cautelare.
Ha inoltre contestato la presunta originalità – anche sotto il profilo della tutela quale marchio di fatto –
delle forme dei prodotti della serie KUADRA di PEDRALI s.p.a. sulla base di prodotti anteriori non
presi nella dovuta considerazione dal Collegio in sede di reclamo.
Ha quindi negato l’esistenza dei presupposti propri della fattispecie di concorrenza parassitaria ritenuta
sussistente in sede cautelare, risultando di fatto applicata a prodotti già introdotti in commercio da
PEDRALI s.p.a. da anni e ormai standardizzati, escludendosi che siano state riprodotte tutte le
iniziative del concorrente e che ciò sia avvenuto in un breve arco di tempo così come richiesto dalla
giurisprudenza formatasi in ordine a tale ipotesi di illecito.
Rilevava altresì in fatto che alcuni dei prodotti contestati in realtà erano diversi da quelli
commercializzati da PEDRALI s.p.a. e che irragionevole doveva ritenersi il rilievo svolto dal Tribunale
quanto alla rilevanza, ai fini dell’illecito concorrenziale in questione, dell’estensione numerica dei
prodotti ritenuti oggetto di imitazione, la cui vendita invece in tipologie numericamente più modeste
sarebbe invece lecita.
Ha dunque concluso per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito e, quanto al
merito, per la declaratoria di nullità della registrazione multipla nazionale n. 84.557 e della
registrazione comunitaria n. 372.776, per l’insussistenza dei marchi di fatto dedotti da parte attrice e
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costituite dal modello analogo già registrato da Diego Fortunato, dalla produzione svolta da Almas s.r.l.
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
comunque per il rigetto delle domande svolte da PEDRALI s.p.a.; in via riconvenzionale ha chiesto che
l’attrice fosse condannata al risarcimento del danno derivato dall’esecuzione dell’inibitoria ed alla
restituzione delle somme impiegate per la pubblicazione del provvedimento cautelare.
Si è costituita nel presente giudizio anche la convenuta VELA ARREDAMENTI s.r.l., contestando in
della stessa sul mercato che rispetto alle pregresse vicende che avevano contrapposto le stesse parti; ha
rilevato che i prodotti di PEDRALI s.p.a. – in particolare i piedistalli per tavolini e sgabelli - presentano
forme banali e già da tempo conosciute mentre i prodotti della convenuta oggetto di contestazione
erano comunque diversi, circostanze che escludevano la tesi della presunta “clonatura” dell’azienda.
Ha in via preliminare contestato la competenza territoriale di questo Tribunale, affermandone
l’artificiosa prospettazione eseguita dall’attrice e richiamando anch’essa invece la competenza della
Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna.
Ha contestato la validità della registrazione comunitaria n. 372.776 così come della registrazione
multipla nazionale n. 84.557, richiamando le anteriorità già ampiamente dedotte nella fase cautelare ed
aggiungendo ulteriori documenti.
In ogni caso nessuna interferenza sussisterebbe tra il prodotto CUBE di PEDRALI s.p.a. e il prodotto
SG047 di VELA ARREDAMENTI s.r.l., né tra i prodotti della serie HX dell’attrice ed i prodotti
SG088FX e SG087FX della convenuta, mentre infondate sarebbero le contestazioni di imitazione
servile e di contraffazione di marchi di forma di fatto, attesa la diffusione nel mercato di prodotti simili
che escluderebbe ogni profilo distintivo degli stessi in favore di PEDRALI s.p.a.
Quanto alla concorrenza parassitaria ritenuta sussistente nella fase cautelare, ha ribadito che i prodotti
dell’attrice sarebbero banali e standardizzati, non copiati dalla convenuta e che VELA
ARREDAMENTI s.r.l. non si sarebbe presentata sul mercato come “clone” di PEDRALI s.p.a. mentre
anche il numero di prodotti indicato dall’attrice come asseritamente copiati non corrisponderebbe alla
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primo luogo la ricostruzione del contesto fattuale eseguita da PEDRALI s.p.a. sia quanto alla posizione
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
realtà. In ogni caso l’imitazione servile non confusoria dei prodotti altrui non potrebbe configurare atto
illecito ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.
Ha dunque sostanzialmente concluso in maniera conforme a quanto richiesto dall’altra convenuta
IUMEX s.p.a., ivi comprese le domande riconvenzionali di nullità dei titoli azionati dall’attrice e di
2. In via preliminare devono essere affrontate alcune questioni di rito che assumono rilievo preliminare
in relazione alla materia del contendere.
Trattasi in particolare della competenza territoriale di questo Tribunale, contestata da entrambe le parti
convenute nonché la questione di giurisdizione svolta da parte attrice in relazione alle domande
riconvenzionali di nullità svolte dalle convenute riguardo alla registrazione comunitaria n. 372.776 con
specifico riferimento alle varianti 002 e 003 ivi contemplate.
2.1 Anche in questa sede l’eccezione di incompetenza territoriale svolta dalle convenute deve
dichiararsi infondata.
Detta competenza deve essere verificata sulla base della prospettazione svolta dall’attrice, dovendosi
tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, mentre
unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza
può essere l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice
precostituito per legge (così da ultimo Cass. 10966/03).
Nel caso di specie la competenza territoriale per l’instaurazione della causa dinanzi a questo Tribunale
è stata espressamente fondata sul disposto del comma 6 dell’art. 120 c.p.i., da ritenersi speciale criterio
di competenza territoriale (quello del giudice del luogo di commissione del fatto) specificamente
previsto dalla legge speciale che assume la veste di ulteriore criterio concorrente per la determinazione
della competenza territoriale, a prescindere da qualsiasi riferimento all'art. 33 c.p.c. ( v. Cass. ord.
21192/11).
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risarcimento del danno.
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
Nel caso di specie il fatto comportante l’integrazione del dedotto illecito contraffattorio – e cioè
l’esposizione in fiera a Milano della linea di prodotti Nadir, in dedotta violazione della registrazione
comunitaria n. 372.776-003 – appare in linea astratta del tutto idoneo a rappresentare un’offerta di
vendita al pubblico che di per se stessa realizza una condotta di contraffazione, suscettibile dunque di
norma di cui al comma 6 dell’art. 120 c.p.i.
La circostanza che detta esposizione si sia tenuta nel 2011 non assume alcun rilievo al fine di poter
considerare artificiosa – come vorrebbero le convenute – la scelta eseguita dalla società attrice del
Tribunale da adire per il giudizio, tenuto conto del primario ruolo nazionale ed internazionale della
fiera in questione (Salone del Mobile) che sembra giustificare il rilievo attribuito dall’attrice a detto
evento.
La stretta connessione oggettiva che lega le posizioni delle due società convenute nella prospettiva
delle domande svolte da parte attrice – ancorchè IUMEX s.p.a. non fosse formalmente presente alla
predetta manifestazione (se non con la presenza fisica del suo legale rappresentante Domenico Lavarra:
v. doc. 11 fasc. PEDRALI s.p.a.), pur essendo il soggetto produttore e fornitore all’altra convenuta dei
mobili contestati – giustifica senza dubbio alcuno l’evocazione in giudizio in questa sede anche di tale
soggetto ai sensi del primo comma dell’art. 103 c.p.c. (v. anche in generale Cass. 12444/13).
L’eccezione deve dunque essere respinta.
2.2 La società attrice ha contestato le domande riconvenzionali di nullità svolte da entrambe le
convenute rispetto alla variante della registrazione comunitaria multipla n. 372.776 avente numero 002,
azionata da essa nella pregressa fase cautelare nei confronti dei prodotti appartenenti alla serie CLIF
delle società convenute ma non nella presente causa.
L’eccezione è fondata.
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radicare la competenza del giudice ove detta esposizione è stata eseguita ai sensi della richiamata
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
Premesso che l’art. 37, comma 4, Reg. CE 6/02 prevede che, in caso di unica registrazione multipla di
più modelli o disegni, ciascuno di essi possa essere trattato indipendentemente dagli altri anche in
particolare quanto alla eventuale declaratoria di nullità, in effetti l’esame dell’atto introduttivo del
giudizio e delle domande svolte da PEDRALI s.p.a. nei confronti delle convenute dimostra che la
esclusivo riferimento alla variante 003 che renderebbe contraffattori i prodotti di VELA
ARREDAMENTI s.r.l. appartenenti alla serie NADIR.
Se dunque nel caso di specie la presente controversia non contempla da parte dell’attrice alcuna
domanda di contraffazione che sia fondata sulla registrazione comunitaria n. 372.776-002, in base al
comma 1 dell’art. 85 Reg. CE 6/02 la domanda svolta in via riconvenzionale di nullità di tale specifica
variante non può essere svolta dinanzi al Tribunale dei disegni e modelli comunitari (art. 81, lett. d)
Reg. CE 6/02) in ragione della competenza assegnata in via esclusiva all’UAMI in ordine alle domande
di nullità di registrazioni comunitarie svolte indipendentemente dall’esercizio di azioni di
contraffazione (art. 52, comma 1, Reg. CE 6/02).
3. Quanto al merito della controversia, deve rilevare il Collegio in via generale che la presente causa è
stata caratterizzata da un’imponente produzione documentale svolta dalle parti e da un’intensa attività
di ripetute e variegate istanze che hanno di fatto contribuito a determinare un quadro generale di
riferimento sul piano probatorio di difficile gestione e talvolta confuso.
In effetti la rilevantissima produzione documentale – attinente sostanzialmente alla presenza di prodotti
ritenuti simili o comunque in astratto influenti sulla materia del contendere – ha dato luogo alla
presenza in atti di un gran massa di raffigurazioni di prodotti o di pretese anteriorità in parte del tutto
privi di rilevanza effettiva ai fini del giudizio in relazione a diversi profili.
In primo luogo un gran numero di prodotti le cui immagini sono state prodotte dalle convenute non
presentano di fatto alcun profilo di effettiva e realistica somiglianza rispetto ai modelli di cui parte
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registrazione comunitaria n. 372.776 è stata azionata dall’attrice nella presente causa di merito in
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RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
attrice ha richiesto tutela, oppure pur risultando invece apparentemente rilevanti sono rimasti del tutto
sprovvisti di elementi probatori di natura documentale atti a confermarne la presenza sul mercato in
epoca anteriore a quella di deposito delle registrazioni di parte attrice o comunque dell’epoca in cui
quest’ultima ha immesso in commercio i propri prodotti.
di natura indiziaria – le richieste di assunzione di prova testimoniale volte a confermare la data di
immissione in commercio da parte di soggetti terzi di singoli prodotti o di linee di prodotti, risultando
la prova di attività di offerta al pubblico e di commercializzazione di prodotti – che è normalmente
assistita ed accompagnata da una notevole mole di documentazione (progettuale, promozionale,
commerciale) – non delegabile unicamente alle affermazioni di soggetti, peraltro quasi sempre in
rapporto di competizione commerciale con alcune delle parti in causa ed in qualche modo suscettibili di
essere condizionate dai rapporti sussistenti sul mercato con le parti in causa.
Tali valutazioni hanno dunque portato in corso di causa alla negata ammissione di capitoli di prova per
testi – ove non già supportati da elementi documentali datati prodotti in atti – per la sostanziale
incapacità di essi di poter rappresentare un effettivo elemento di riscontro probatorio utile a dare solido
e convincente fondamento alle tesi dedotte. Per i medesimi motivi anche in questa sede il Collegio non
ritiene di discostarsi da tale orientamento e conferma dunque il rigetto dei capitoli di prova riproposti
dalle parti.
Va altresì confermato – così come già rilevato nell’ordinanza 7.2.2014 emessa in corso di causa – che
ogni questione inerente alla violazione dell’inibitoria da parte della convenute dedotta dall’attrice e
conseguente violazione delle penali già impartite in sede cautelare sia ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.
che dell’art. 131, comma 2, c.p.i. dovrà essere rimessa all’ambito di una eventuale opposizione
all’esecuzione di misure già dotate di autonoma esecutività (v. ampiamente ord. Tribunale di Milano
16.11.2012) e che dunque le relative istanze istruttorie non possono essere accolte in questa sede.
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Né peraltro risulterebbero di per se stesse rilevanti – in assenza di ulteriori elementi di riscontro, anche
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
Irrilevanti poi devono ritenersi tutte le dichiarazioni scritte di terzi prodotte dalle parti a sostegno di
circostanze di fatto, anche in tesi rilevanti, prive tuttavia di qualsiasi ulteriore supporto probatorio di
diversa natura, spesso comprendenti l’espressione di meri giudizi, e rispetto al contenuto delle quali
non è stata nemmeno richiesta conferma in sede testimoniale nell’effettivo rispetto del principio del
Attesa dunque l’obbiettiva difficoltà di dare conto documento per documento della rilevanza o meno di
ciascuno di essi ai fini della decisione delle varie questioni sollevate dalle parti, la trattazione della
controversia procederà dando atto dei soli documenti o altri elementi di prova effettivamente rilevanti
ed attendibili quanto alla loro capacità di attestare circostanze di fatto utili ai fini della risoluzione dei
vari aspetti della controversia.
4. Quanto al merito della controversia, deve in primo luogo verificarsi la validità della registrazione
comunitaria n. 372.776-003, contestata dalle parti convenute ed oggetto di domanda riconvenzionale di
nullità.
Come ben noto alle parti tale specifica forma riguarda i piedini d’appoggio di una base per tavoli
collocati all’estremità esterna dei quattro bracci che si dipartono dal sostegno centrale e costituiti da un
cilindro posizionato in verticale all’estremità di ognuno di tali bracci.
Come già osservato nell’ordinanza del 2.7.2012 tale titolo non possiede il gradiente di individualità
necessario ex art. 6 Reg. CE 6/02 ai fini della tutela richiesta.
Invero se la forma dei quattro bracci rettangolari appare di uso comune nella produzione di basamenti
per tavolini, l’aggiunta del particolare dei cilindri che in posizione verticale sull’estremità di ciascun
braccio costituiscono il punto d’appoggio (piedino) del braccio stesso appare particolare già utilizzato
nel settore all’epoca del deposito della registrazione, come evidenziano alcuni documenti prodotti in
atti aventi datazione attendibile e sostanzialmente non contestata.
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contraddittorio tra le parti.
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
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Il riferimento specifico è al modello di basamento della società Metalmobil avente numero 435 (v. all.
3 al parere ing. Paparo 28.3.2012, in fasc. VELA ARREDAMENTI s.r.l.) che riproduce un basamento
avente i cilindri posti in verticale alle estremità dei bracci di appoggio e la cui riconducibilità
quantomeno al 1997 appare collegata all’identità del numero identificativo di tale modello con quanto
A tale anteriorità deve essere altresì aggiunta quella relativa al modello di sostegno del tavolo C.D.
Terrace del 1997 del designer Korhonen (v. all. B al foglio di deduzioni depositato all’udienza del
28.5.2012 da VELA ARREDAMENTI s.r.l.), che anticipava in maniera pressochè integrale la stessa
forma dei quattro bracci e dei cilindri posti all’estremità degli stessi.
Tali documenti convergono in maniera evidente nel senso di privare la registrazione comunitaria n.
372.776-003 (se non addirittura della novità, quantomeno) di un proprio autonomo carattere
individuale, anche tenuto conto del relativo margine di libertà che può essere assegnato al designer di
tale tipologia di prodotti, presenti sul mercato in variegate e molteplici forme comunque condizionate
dalle specifiche funzionalità proprie di un piedestallo.
In effetti il circoscritto ambito di caratterizzazione di tale modello non consente di attribuire ad esso –
tenuto conto non solo delle anteriorità specificamente richiamate come distruttive della validità del
titolo, ma altresì del panorama generale del settore che è stato illustrato dalle amplissime produzioni
documentali eseguite da tutte le parti – un sua peculiarità che susciti nell’utilizzatore informato, a
conoscenza della produzione corrente e generale del settore, un’impressione generale che ne distacchi
significativamente l’aspetto rispetto ai consueti stilemi propri di analoghi prodotti.
Deve dunque essere accolta la domanda di nullità della registrazione comunitaria n. 372.776
limitatamente alla forma rappresentata dalla variante 003, così come richiesto dalle parti convenute.
5. La registrazione multipla nazionale n. 84.557 di titolarità di PEDRALI s.p.a. (depositata in data
6.4.2001) rileva per due forme di sgabelli, la prima riguardante uno sgabello con seduta a forma di
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riportato nel listino prezzi datato 1.1.1997.
Sentenza n. 9684/2015 pubbl. il 27/08/2015
RG n. 57997/2012
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parallelepipedo con quattro gambe diritte e congiunte da quattro traverse (v. fig. da 5 a 10 della
registrazione) e la seconda avente la medesima seduta a parallelepipedo ma con sostegno centrale a
sezione quadra poggiato su base a forma quadrata e con poggiapiedi avente disegno rettangolare (v. fig.
da 25 a 30 della registrazione).
mentre quest’ultima serie comprende anche una variante della seconda forma di sgabello a sostegno
centrale che presenta in aggiunta uno schienale formato da un parallelepipedo più piccolo ed a forma
allungata sostenuto da due aste partenti dalla seduta.
5.1 La questione della validità di tale registrazione in relazione alla prima forma di sgabello a forma di
parallelepipedo (e cioè delle forme dello sgabello CUBE) è stata oggetto di un ampio dibattito e di una
specifica indagine istruttoria.
Già in sede cautelare l’esame della produzione documentale eseguita dalle società convenute aveva
proposto a contestazione della validità di tale registrazione analoghe forme di sgabelli, tuttavia in gran
parte prive di effettiva datazione e dunque irrilevanti (v. in particolare lo sgabello Metalmobil art. 369 o
368 in all. 4 parere ing. Paparo in fasc. VELA ARREDAMENTI s.r.l., che potrebbe risultare in sé
rilevante ma che non risulta compreso nel listino prezzi del 1997 di cui all’all. 3), e tra quelle aventi
data (allo stato) attendibile alcune sono comunque posteriori (catalogo Biebi del 2006; catalogo
anonimo denominato Arredamenti Metallici del gennaio 2005) ed altre rappresentano forme diverse
non anticipatrici (v. sgabelli in all. 10 parere ing. Paparo riferibili almeno al 1999 ma diversi per la
forma ad anello del collegamento/poggiapiedi tra le gambe che costituisce in sé un evidente e rilevante
elemento caratterizzante l’estetica del prodotto insieme alla diversa conformazione della seduta, in
legno come le gambe dello sgabello ed in sviluppo visivo delle stesse, ed aventi spigoli vivi).
In effetti un acceso dibattito si è incentrato tra le parti principalmente sul catalogo della ditta A.A.
Import Export Advisor di Algeo Andreatini (doc. 68 fasc. VELA ARREDAMENTI s.r.l.; doc. 50 fasc.
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Tali soluzioni formali sono state attuate dalla società attrice rispettivamente nei modelli CUBE e HX,
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IUMEX s.p.a.) che riporta nel frontespizio l’indicazione “Anno 2000” e che comprende il modello
denominato CUBO che obbiettivamente appare anticipare in maniera significativa – sotto il profilo
della stessa novità - la registrazione di parte attrice e il corrispondente prodotto da essa
commercializzato come CUBE.
comunque della presenza sul mercato del prodotto ivi raffigurato – è stato ascoltato come teste Algeo
Andreatini, il quale ha confermato che alla fine degli anni ’90 aveva riprodotto in metallo le linee di
uno sgabello che importava dall’est europeo e di aver iniziato subito la produzione di tale sgabello
denominato CUBO, corrispondente a quello raffigurato nel catalogo della sua ditta, che confermava
come risalente al 2000. Ha affermato di aver fornito tali sgabelli al cliente H-MAY che li aveva
riprodotti sul suo catalogo (doc. 92 PEDRALI s.p.a.) fino ai primi anni del 2000, epoca in cui detto
cliente si era rivolto alla società attrice per acquistare il medesimo prodotto perché offerto a prezzo
minore.
Sono stati altresì ascoltati a prova contraria su dette circostanze i testi Roberto Giudici e Andrea Dotti.
Il primo ha genericamente riferito che sia la forza vendita di PEDRALI s.p.a. che alcuni clienti della
stessa non avrebbero mai rilevato sul mercato la presenza del prodotto dell’Andreatini prima del lancio
dello sgabello CUBE da parte dell’attrice, dichiarazione che evidentemente non può costituire efficace
contrasto al documento contestato per la sua obbiettiva inadeguatezza a fornire certezza alcuna rispetto
a circostanze affermate solo in senso negativo e necessariamente parziale.
Il teste Dotti ha riferito a sua volta che la ditta dell’Andreatini era rivenditore dei prodotti della tedesca
H-MAY e che il signor May aveva visitato lo stand di PEDRALI s.p.a. al Salone del Mobile del 2001.
In tale occasione egli sarebbe rimasto entusiasta del prodotto CUBE ed aveva provveduto a fare un
primo ordine.
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A sostegno di tale documentazione – e in particolare a conferma della datazione di tale documento e
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Il confronto disposto successivamente tra i due testi Andreatini e Dotti non ha apportato novità
significative, avendo confermato l’Andreatini la fornitura da parte sua del suo sgabello CUBO a HMAY fino al 2001 e smentito di aver mai commercializzato tale prodotto per conto di H-MAY. Il teste
Dotti si è riportato alle sue precedenti dichiarazioni affermando altresì che PEDRALI s.p.a. aveva
perché fossero personalizzati da predetto secondo quanto richiesto dalla cliente.
Parte attrice ha poi inutilmente tentato di convocare come teste Jems Uve May della società tedesca HMAY, teste tuttavia mai presentatosi alle udienze stabilite per l’assunzione di tale testimonianza. Ha
altresì depositato alcune fatture emesse da PEDRALI s.p.a. nei confronti della ditta dell’Andreatini
relative al 2005.
Ritiene il Collegio che il documento costituito dal catalogo della ditta A.A. Import Export Advisor di
Algeo Andreatini (doc. 68 fasc. VELA ARREDAMENTI s.r.l.; doc. 50 fasc. IUMEX s.p.a.) recante nel
frontespizio la dicitura “Anno 2000” debba essere considerato elemento rilevante al fine di
pregiudicare la stessa novità delle forme protette dalla registrazione multipla nazionale n. 84.557
relativamente alle immagini di cui alle fig. da 5 a 10 di detta registrazione.
In effetti non vi sono elementi obbiettivi che inducano il Collegio a ritenere che detto documento non
possa effettivamente riferirsi all’anno che compare citato sul suo frontespizio, né sembra potersi a tal
fine esigere la formale certezza della data ai sensi dell’art. 2704 c.c., non vertendosi in tema di scrittura
privata.
Deve dunque verificarsi sulla base delle prove addotte dalla controparte l’attendibilità o meno delle
circostanze desumibili da tale documento e la genuinità di esso, tenuto conto peraltro che non è stata
formalizzata in atti dall’attrice alcuna querela di falso relativamente a detto documento.
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inviato all’Andreatini per conto di H-MAY un certo numero di sgabelli CUBE aventi cuscino grezzo
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Tale esame non può che portare ad una conclusione negativa dell’effettiva rilevanza degli elementi
(testimoniali e documentali) contrapposti a detto documento ed alle dichiarazioni del teste Andreatini,
che ne ha confermato nettamente la conformità alla realtà storica dei fatti da esso desumibili.
In tale contesto le apparenti discordanze evidenziate dall’attrice rispetto alle dichiarazioni svolte dal
produzione del medesimo modello di sgabello prima dell’Andreatini e poi da parte di PEDRALI s.p.a.
– il primo nel 1999/2000 e la seconda a partire dal 2001 – che risultano alla fine tra loro non
incompatibili nella narrazione rispettivamente svolta dai due testi, mentre la mancata testimonianza del
May di H-MAY – che si sarebbe rifornito del medesimo sgabello prima dall’Andreatini e poi da
PEDRALI s.p.a. - non ha consentito di assumere ulteriori informazioni probabilmente rilevanti su tale
questione e non potendosi dare rilievo a meri scritti provenienti da detto soggetto rivolti ad una delle
parti.
Né la produzione documentale eseguita in relazione a tali circostanze appare rilevante, non attenendo
direttamente alla commercializzazione di tale sgabello ma ad aspetti del rapporto tra detti soggetti del
tutto marginali ed irrilevanti rispetto alla materia del contendere. Nemmeno significativa – in senso
sostanzialmente negativo per la difesa delle convenute – sembra potersi considerare la mancanza di
fatture riguardanti le vendite di tale prodotto eseguite in favore di H-MAY dall’Algeatini, tenuto conto
che i rapporti commerciali tra detti soggetti risulterebbero intervenuti ben oltre il decennio che
costituisce il limite temporale stabilito per la conservazione della documentazione contabile.
Né possono evidentemente essere considerati dal Collegio i documenti che parte attrice ha provveduto
ad allegare alla propria comparsa conclusionale, ritenendo di salvare tale evidente tardività - e
conseguente sottrazione al principio del contraddittorio – con l’apparente giustificazione che detti
documenti, estratti da siti internet, in quanto raggiungibili da chiunque (e dunque pubblici)
apparterrebbero alla sfera del notorio.
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teste Dotti non sembrano rivelarsi effettivamente tali, ove si riguardi alla successione temporale della
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Tale equiparazione tra documento accessibile a chiunque e fatto notorio – che peraltro dovrebbe
proprio escludere la necessità di fornire prova di una determinata circostanza – è palesemente
infondata, non potendosi evidentemente attribuire alle circostanze che attraverso tali documenti parte
attrice vorrebbe attestare la qualità di fatti acquisiti alle conoscenze della collettività con tale grado di
giurisprudenza di legittimità: v. tra le più recenti Cass. 6299/14).
Se dunque non vi sono elementi sostanziali che inducano a negare che il catalogo della ditta A.A.
Import Export Advisor di Algeo Andreatini (doc. 68 fasc. VELA ARREDAMENTI s.r.l.; doc. 50 fasc.
IUMEX s.p.a.) rappresenti effettivamente la produzione risalente all’anno 2000 di tale azienda, deve
conseguentemente dichiararsi la parziale nullità della registrazione multipla nazionale n. 84.557,
limitatamente alle forme specificate nelle figure da 5 a 10 comprese in tale registrazione, in quanto del
tutto anticipate sul piano della novità dal modello di sgabello CUBO rilevabile in detto catalogo.
5.2 Per ciò che attiene all’ulteriore forma di sgabello avente seduta a parallelepipedo con sostegno
centrale a sezione quadra poggiato su base a forma quadrata e con poggiapiedi avente disegno
rettangolare (v. fig. da 25 a 30 della registrazione multipla nazionale n. 84.557 di parte attrice) – che
assume valenza autonoma rispetto a quella innanzi considerata, attesa la sostanziale diversità di
impressione generale che la diversa conformazione della base e del sostegno attribuisce a tale specifico
modello – deve rilevarsi che le contestazioni svolte dalle convenute non risultano idonee ad incrinare i
presupposti di validità di tale registrazione.
A sostegno di tale pretesa nullità sono stati infatti allegati i modelli di sgabello – effettivamente
dall’aspetto pressochè identico – prodotti dall’azienda Metamobil (sgabello Totem) e dall’azienda
BFITALY (entrambi rappresentati nel parere ing. Paparo 28.3.2012, in doc. 6 fasc. VELA
ARREDAMENTI s.r.l., pagg. 26 e 27).
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certezza da apparire indubitabili ed incontestabili (così la nozione di fatto notorio secondo la costante
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Di tali modelli tuttavia nessun elemento per determinarne l’effettiva epoca di immissione sul mercato è
stato allegato dalle convenute, né – come già osservato in via generale - il ricorso a soli capitoli di
prova per testi al fine di provare un pretesa anteriorità può determinare il consolidamento di una prova
sufficiente al fine di privare di validità un titolo di proprietà industriale.
VELA ARREDAMENTI s.r.l.) che riportano nel cartiglio di ciascuno di essi la data del 15.11.2000.
Pare evidente tuttavia che l’attività di progettazione di un prodotto nulla abbia a che vedere con il
concetto di divulgazione di esso ricavabile dagli artt. 32 e 34 c.p.i., posto che non trattasi di attività in
sé destinata a rendere pubblico – o comunque ragionevolmente conoscibile da parte degli ambienti
specializzati del settore interessato – l’aspetto di un nuovo modello. In effetti l’attività di progettazione
sembra rientrare proprio in quell’ambito vincolato di riservatezza che escluderebbe in linea di principio
che le relative tavole possano di per sé ritenersi oggetto di (lecita) divulgazione.
In effetti nessuna notizia attendibile è rilevabile in atti quanto all’epoca in cui tale modello sia stato
effettivamente lanciato sul mercato dall’azienda spagnola Hostel Garden, né – conseguentemente – su
quale specifico mercato, tenuto conto peraltro che non risulta che essa abbia depositato alcuna
registrazione di tale modello.
Le dichiarazioni del teste Rawal non risultano in tal senso effettivamente rilevanti, tenuto conto – come
si desume dalla mera lettura delle stesse – che le circostanze di fatto relative all’introduzione sul
mercato di tali modelli riferite dal teste sono state da esso apprese da terzi e non di conoscenza diretta
da parte del medesimo. Inoltre il fatto – riferito dallo stesso teste - che tale modello di sgabello sarebbe
stato in commercio già in epoca antecedente al novembre 2000 (data ricavabile dal cartiglio dei disegni
di cui sopra) appare logicamente incompatibile con la funzione stessa di un disegno tecnico,
strumentale alla preparazione della produzione del modello stesso e dunque necessariamente
antecedente alla sua immissione in commercio.
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Vi sono poi i disegni tecnici provenienti dall’azienda spagnola Hostel Garden (docc. B, B1, B2 , C fasc.
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L’intrinseca contraddittorietà di tale dichiarazione ne elide dunque ogni effettiva capacità confermativa
quanto alla reale presenza di tale prodotto sul mercato in epoca anteriore al deposito della registrazione
di parte attrice.
6. Parte attrice ha poi dedotto a proprio favore la tutela del marchio di forma di fatto nonché quella
brevettuale, e cioè le sedie facenti parte della serie KUADRA e il modello di sgabello denominato
GLISS, oltre che per ciò che attiene agli sgabelli della linea HX.
6.1. Rileva tuttavia il Collegio che l’evocazione della tutela del marchio di forma di fatto non può
essere accolta per alcuno dei prodotti in questione.
Come è noto l’art. 7, lett. e), Reg. CE 207/09, così come l’art. 9 c.p.i. escludono dalla possibilità di
valida registrazione come marchio anche la forma che attribuisca valore sostanziale al prodotto.
Di particolare rilievo risultano tali limitazioni per ciò che attiene proprio all’ambito cui appartengono i
prodotti oggetto della presente causa, il cui aspetto ricercato e oggetto di specifico studio risulta
effettivamente potersi ritenere quale caratteristica conferente valore sostanziale ai prodotti stessi anche
nell’ipotesi in cui essi presentassero ulteriori caratteristiche atte a conferire ad esse un valore rilevante.
In tali ipotesi la giurisprudenza sia nazionale, sia comunitaria, ha espresso preoccupazioni che la tutela
del marchio di forma possa essere invocata per superare i limiti temporali delle altre privative
brevettuali e autorali.
In particolare la giurisprudenza comunitaria anche recentemente ha rilevato che lo specifico
impedimento alla registrazione innanzi menzionato deve essere interpretato nel senso che esso può
applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente varie caratteristiche
che possono conferirgli differenti valori sostanziali (così Corte Giust. UE, sentenza del 18 settembre
2014, causa C-205/13, caso Stokke).
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concorrenziale di imitazione servile (art. 2598 n. 1 c.c.) in relazione ad altri prodotti, privi di copertura
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In altra occasione sempre a livello comunitario è stato affermato che quando il design di un prodotto
rappresenta un elemento che svolge un ruolo molto importante nel determinare la scelta del
consumatore – anche se quest’ultimo prende in considerazione altre caratteristiche del prodotto in
questione – si deve ritenere che esso costituisca motivo ostativo per la protezione come marchio di
estetiche molto sofisticate e particolari, che rappresentino un elemento essenziale di forza attrattiva del
prodotto in questione (v. Tribunale di prima istanza UE, sentenza del 6 ottobre 2011, causa T-508/08,
caso Bang & Olufsen).
Conforme è peraltro l’orientamento consolidato presso questo Tribunale, secondo il quale il grado di
apprezzamento dell'estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio
richiede che essa appaia idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere in maniera
determinante sull'apprezzamento del consumatore tanto da costituire in sé la motivazione dell'acquisto
del prodotto (da ultimo Tribunale Milano, sent. 23.10.2014; Tribunale Milano sent. 30 aprile 2013;
Trib. Milano, 12 marzo 2008, ord., confermata in sede di reclamo da Trib. Milano, 24 aprile 2008;
Trib. Milano, 7 ottobre 2002).
In tali pronunce si è rilevato che l’impedimento del “valore sostanziale” non osterebbe alla
registrazione di una forma, pur gradevole dal punto di vista estetico, nella quale tuttavia prevalga il
valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa piuttosto che
non l'elemento attrattivo determinato dalla sua estetica, così delimitandosi l’impedimento stesso
solamente a quelle forme che incidono in modo determinante, o appunto “sostanziale”,
sull’apprezzamento del prodotto, con esclusione invece di quelle forme di presentazione o di
confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di una impresa anche sotto il profilo della
gradevolezza della sua presentazione, non siano determinanti nella sua scelta.
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forma, stante l'esclusione di cui sopra. Ciò è particolarmente vero soprattutto nei casi di caratteristiche
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Repert. n. 8466/2015 del 27/08/2015
E’ dunque necessario che la forma del prodotto svolga prevalentemente la funzione tipica del marchio,
ossia quella distintiva, piuttosto che una funzione estetico-ornamentale.
Va comunque rammentato che, secondo la giurisprudenza comunitaria (Corte Giust. UE, sentenza
20.9.2007, causa C- 371/06, Benetton; v. anche Corte Giust. UE, 18.6.2002, causa C- 299/99, Philips),
sostanziale al prodotto, abbia, in seguito e prima della domanda di registrazione, acquistato popolarità
in conseguenza di campagne pubblicitarie, ovverosia a causa dell’uso che ne è stato fatto, comunque
tale forma non potrebbe costituire un valido marchio ai sensi dell’art. 3, n. 3, Dir. 89/104/CEE (art. 13,
comma 2 c.p.i.).
Nel caso di specie, sembra indubbio che le forme dei prodotti in questione abbiano un ruolo di
preponderante e sostanziale richiamo presso il pubblico, così come peraltro diffusamente argomentato
dalla stessa parte attrice, e che quindi la tutela relativa al marchio di forma di fatto non possa essere
ritenuta applicabile.
6.2 Già nella pregressa fase cautelare la possibilità di tutela sotto il profilo dell’imitazione servile della
linea di sedie KUADRA di PEDRALI s.p.a. era stata drasticamente delimitata al solo modello 1301
avente nello schienale un unico ampio riquadro a forma pressochè quadrata, con e senza braccioli (v.
ord. 2.7.2012 e ord. reclamo 18.10.2012), sulla base delle anteriorità prodotte in atti dalle resistenti che
avevano consentito di escludere carattere di originalità alle altre varianti di tale modello di sedia.
Tuttavia nella fase di reclamo è stata dedotta dalle convenuta quale prodotto anteriore sostanzialmente
identico alla sedia KUADRA mod. 1301 la sedia denominata OZONE distribuita dalla Mathias s.a.s. e
raffigurata in un catalogo presentato come “Collection 1996” (v. parere ing. Paparo del 17.9.2012, pag.
21 e all. 4, in fasc. VELA ARREDAMENTI s.r.l.; doc. 29 fasc. IUMEX s.p.a.).
A rafforzamento di tale elemento documentale - di fatto non oggetto in sé di osservazioni critiche da
parte dell’attrice – è stato ascoltato come teste Gustavo Sialino, già titolare di tale azienda fino al 2010,
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nell’ipotesi in cui un segno, costituito in origine esclusivamente da una forma che dia un valore
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che ha confermato la datazione di tale prodotto OZONE come effettivamente commercializzato a
partire dal 1996 dalla Mathias s.a.s. e successivamente riprodotto anche da PEDRALI s.p.a.
Una valutazione più attenta dell’aspetto di tali prodotti appare al Collegio deporre nel senso di
un’effettiva anticipazione della forma di essi – nella caratterizzazione specifica del riquadro
forma complessiva della sedia – integrata dal modello OZONE, rispetto al quale la diversità di
proporzioni già ritenuta in sede di reclamo fondante un’autonomia estetica del prodotto KUADRA mod.
1301 appare di fatto del tutto inavvertibile, anche laddove i due prodotti non vengano esaminati
contemporaneamente e nel medesimo contesto.
Deve dunque concludersi – modificando dunque sul punto la valutazione già esposta nell’ordinanza del
reclamo – che tale accertata anteriore presenza sul mercato di un prodotto avente le stesse forme della
sedia KUADRA mod. 1301 porta evidentemente a negare qualsiasi forma di tutela di tale prodotto
specificamente avanzata dall’attrice in quanto privo di un autonomo profilo effettivamente distintivo
che ne colleghi direttamente ed inequivocabilmente il suo aspetto alla sola PEDRALI s.p.a.
Per ciò che attiene alla restante parte di prodotti appartenenti alla linea KUADRA la medesima tutela
deve essere esclusa sulla base delle stesse anteriorità già ritenute distruttive in fase cautelare, non
risultando in questa sede proposti elementi di fatto od argomentazioni specificamente rivolte a
determinare una rivalutazione di tale conclusione.
In tale sede si era già rilevato quanto ai modelli di sedie della stessa linea KUADRA aventi però
scanalature e riquadri di diverse forme e dimensioni negli schienali – diversi cioè da quelli a forma
quadrata, di cui innanzi si è detto – che le produzioni documentali in atti testimoniavano la diffusissima
presenza nel settore di modelli di sedie del tutto analoghi, che sfruttavano cioè secondo modalità del
tutto assimilabili a quelle utilizzate da PEDRALI s.p.a. l’idea di creare dei vuoti geometrici sullo
schienale della sedia, così essendosi determinato in ogni caso un fenomeno di standardizzazione di tali
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rettangolare vuoto presente sullo schienale, che si accompagna alla sostanziale identità anche della
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prodotti sul mercato che impedisce dunque l’applicabilità nella specie dell’ipotesi di concorrenza sleale
per imitazione servile.
6.3 Per ciò che attiene al modello di sgabello commercializzato da PEDRALI s.p.a. denominato GLISS,
deve evidenziarsi che il quadro attinente alla contestata novità ed originalità delle sue forme appare
In effetti l’unico prodotto che risulta essere stato opposto come anteriore al modello di sgabello di parte
attrice è lo sgabello BOMBO che sarebbe stato disegnato da Giovannoni nel 1997 (v. pag. 32 della
relazione ing. Paparo del 28.3.2012, fig. 46 e 47, in doc. 7 fasc. VELA ARREDAMENTI s.r.l.).
Tuttavia deve essere confermata anche in questa sede l’evidente diversità tra i contrapposti prodotti sia
in particolare nel sostegno centrale che nella seduta: nel modello BOMBO detti elementi risultano
sostanzialmente come facenti parte di un unico elemento che si sviluppa dalla mezza altezza del
sostegno e ingloba in un’unica forma sia la parte superiore del sostegno che la seduta stessa. Inoltre il
sostegno centrale è di fatto privo di una base inferiore, in quanto probabilmente lo sgabello è destinato
ad essere fissato stabilmente e direttamente al pavimento.
Tale particolare sviluppo è del tutto assente nel prodotto GLISS, che su di un sostegno centrale
cilindrico con larga base circolare presenta una seduta tendenzialmente piatta e nella parte posteriore
sagomata con un piccolo rialzo che accenna ad uno schienale.
Deve dunque confermarsi che non vi sono anteriorità o altri elementi che possano far valutare
negativamente l’originalità dell’aspetto dello sgabello GLISS.
Ritiene peraltro il Collegio che il confronto tra tale modello e lo sgabello SG078FX di VELA
ARREDAMENTI s.r.l. conduca alla conclusione – differente da quella già raggiunta in sede cautelare –
che non sussista effettiva imitazione confusoria in relazione al modello di parte convenuta.
Invero, al di là della forma del basamento e del poggiapiedi – simile nei due modelli - ma che non
risultano di specifica originalità nel panorama dei modelli di sgabello rilevabili nell’ampia produzione
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sostanzialmente fermo a quanto già evidenziatosi in sede cautelare.
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documentale in atti, deve convenirsi che la parte significativamente più rilevante rispetto alla
caratterizzazione esteriore del prodotto, e cioè la seduta, appare di differente aspetto nei due modelli.
Nel prodotto GLISS la seduta è infatti a fondo piatto e nella parte posteriore e laterale si innalzano quasi
verticalmente delle porzioni che nel loro complesso formano un sedile con (piccolo) schienale.
risultando essa sostanzialmente formata da una parte inferiore concava che presenta anche al suo
interno una conformazione anatomica consistente in due cavità o avvallamenti che dovrebbero seguire
la conformazione del corpo dell’utilizzatore. Tale parte è priva di alcuno schienale o sostegno laterale e
ricorda nel suo complesso una forma a conchiglia, pressochè piatta, che si differenzia decisamente
rispetto alla forma della seduta dello sgabello GLISS.
Deve dunque escludersi ogni interferenza tra detti prodotti.
7. Deve quindi essere affrontata la questione relativa alla ritenuta sussistenza in sede cautelare
dell’ipotesi di concorrenza sleale parassitaria di cui all’art. 2589 n. 3 c.c., fattispecie di illecito
concorrenziale che la dottrina nello svilupparne e definirne l’ambito ha ritenuto di individuare
sostanzialmente nella condotta di quell’imprenditore che pone in essere un’imitazione sistematica delle
iniziative imprenditoriali del concorrente, che possono comprendere l’imitazione dei prodotti, delle
modalità di pubblicizzazione, delle tecniche di commercializzazione ecc.
In tale ipotesi ciò che rileva non è la confondibilità che intervenga sul prodotto in sé – che dovrebbe
essere invece profilo rilevante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 1 c.c. in relazione agli specifici
presupposti propri di tale fattispecie – quanto piuttosto il fatto che detta condotta costituisca il mezzo
per determinare uno sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui, così determinandosi su
tale piano la violazione dei principi di correttezza professionale che integrano la concorrenza sleale.
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Nel modello SG078FX, invece, la forma della seduta appare nel suo complesso meno convenzionale,
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E’ stato altresì rilevata la particolarità di tale ipotesi di illecito concorrenziale, che si fonderebbe su di
una pluralità di elementi imitativi che presi singolarmente ed indipendentemente dal contesto e dalla
relazione con gli altri elementi della fattispecie non costituirebbero per se stessi un illecito confusorio.
Lo sviluppo della giurisprudenza di merito e di legittimità ha comunque consentito di delineare gli
identificativi, dovendosi peraltro sviluppare ed approfondire tali indicazioni nel contesto delle singole
fattispecie prospettate all’attenzione dell’autorità giudiziaria.
Come già osservato in sede cautelare (v. in particolare ord. reclamo 8.11.2012) l’ipotesi di concorrenza
parassitaria si manifesta dunque attraverso una pluralità di condotte che danno vita ad un illecito
unitario che integra uno sfruttamento sistematico del lavoro altrui, che può cronologicamente svolgersi
sia mediante successivi comportamenti imitativi delle iniziative e dei prodotti altrui che mediante una
serie di comportamenti simultanei che possano tutti ritenersi e manifestarsi in maniera univoca ed in
quantità significativa come rivolti al perseguimento del medesimo illecito fine.
La giurisprudenza di legittimità ha in particolare affermato che laddove sussistano una pluralità di atti
succedentesi nel tempo, diretti tutti ad una continua e ripetuta imitazione delle iniziative del
concorrente ovvero nello sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui – siano essi
comportamenti ripetuti che simultanei - l'imitazione può considerarsi illecita, ai sensi dell'art. 2598 n. 3
c.c., soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente o
dall'ultima e più significativa di esse, dovendosi intendere per "breve" quell'arco di tempo - variabile a
seconda dei prodotti e delle condizioni del mercato in cui vengono immessi - per tutta la durata del
quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari dal lancio della novità e
cioè fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro
attenzione nella scelta del prodotto (così Cass. 5852/84; più recentemente nello stesso senso v. Cass.
13423/04).
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aspetti qualificanti di tale particolare forma di illecito e di definirne in tale contesto alcuni elementi
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Tali principi affermati in via generale devono dunque essere verificati nell’ambito della concreta
fattispecie soggetta alla valutazione di questo Collegio e delle peculiarità dello specifico settore di
mercato così come desumibile dal complesso della produzione documentale svolta dalle parti.
7.1 In punto di fatto appare rilevante in primo luogo la circostanza che rispetto alla produzione di
preminenza nello specifico settore rispetto all’ampiezza del proprio catalogo e dunque relativamente al
numero delle serie di tali prodotti da essa proposte alla clientela.
Tale elemento di fatto risulta ricavabile dal confronto della produzione di PEDRALI s.p.a. – composta
da centinaia di modelli – con quelle dei vari concorrenti del settore – così come ricavabile dalla
produzione documentale eseguita da VELA ARREDAMENTI s.r.l. (v. doc. 148 fasc. VELA
ARREDAMENTI s.r.l.) – che invece comprendono nei loro cataloghi poche decine di analoghi
prodotti, non oltre la settantina per il soggetto concorrente che presenta il catalogo più ampio escluse le
parti in causa.
L’analisi dei singoli prodotti svolta sulla base della produzione documentale svolta da entrambe le parti
– anche mediante chiari ingrandimenti fotografici di una parte dei prodotti contestati – conferma
dunque che le serie di prodotti PEDRALI s.p.a. oggetto di sostanziale ed accurata riproduzione
risultano essere circa un centinaio a fronte di circa duecento prodotti offerti dalle convenute che si
identificano senza dubbio alcuno con detti prodotti.
In effetti le parti convenute – in particolare la convenuta VELA ARREDAMENTI s.r.l. (v. in
particolare la comparsa conclusionale) – hanno dedotto a contrasto con le valutazioni già espresse nella
fase cautelare quanto all’illiceità di tale riproduzione sia la banalità e/o standardizzazione delle forme
di tali sostegni, che l’assenza di effettiva riproduzione delle forme di (alcune di) esse.
Come già ampiamente argomentato in entrambe le ordinanze cautelari che hanno preceduto la presente
causa, tali questioni non assumono specifica rilevanza nella valutazione del comportamento
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sostegni per tavoli da bar la società attrice presenti indiscutibilmente una posizione di particolare
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parassitario, che si compone – come già detto – di un complesso di condotte e di circostanze aventi un
fine unitario di sfruttamento del lavoro altrui e che non attengono ad uno specifico profilo confusorio
tra prodotti. In effetti ciò che effettivamente rileva è da una parte il fatto che oggetto della ripresa
imitativa (non confusoria in sé) risulti un rilevante numero di prodotti che sostanzialmente vanno a
s.p.a. fino ad integrare un’offerta al pubblico non lontanamente paragonabile per vastità a quelle di
qualsiasi concorrente del settore, circostanza che non attribuisce specifico rilievo all’eventuale
originalità dell’aspetto di ciascun prodotto che non appare in sé protetto da alcuna forma di privativa o
di altra tutela della sua forma.
D’altra parte, quanto alla pretesa standardizzazione dei prodotti in questione, la stessa produzione
documentale delle resistenti non dimostra in effetti che tutti i prodotti della PEDRALI s.p.a. di cui si
lamenta la ripresa siano presenti in tutti i cataloghi degli altri concorrenti, così come le stesse mail di
clienti delle convenute che ne lamentano l’assenza nella disponibilità di VELA ARREDAMENTI s.r.l.
– dopo il provvedimento cautelare inibitorio – di fatto sembrano anch’esse contraddire la tesi di una
diffusa presenza dei medesimi prodotti presso i concorrenti del settore.
E’ invece da ritenersi sostanzialmente pacifico – in quanto attestato in un prospetto predisposto da parte
attrice che pone a paragone la rispettiva immissione in commercio dei prodotti simili a partire dal 2006
(v. docc. 30 e 37, nonché 7 e 39 e in particolare il doc. 15 fasc. PEDRALI s.p.a.) – che vi è
corrispondenza tra la progressiva immissione in commercio di particolari prodotti da parte dell’attrice e
la successiva inclusione di copie di essi nel catalogo VELA ARREDAMENTI s.r.l.
Tali aspetti confermano la rilevanza in primo luogo del profilo quantitativo rispetto alla ripresa di
numerosi e qualificati prodotti della società attrice, che sebbene non costituenti la totalità della sua
produzione ne comprendono tuttavia una parte estremamente significativa e rilevante ai fini dell’illecito
prospettato in quanto tendenzialmente rivolti a determinare una rilevante e sostanziale coincidenza di
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riprodurre una gran parte di quelli che sono stati via via nel tempo immessi in commercio da PEDRALI
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offerta di una tipologia determinata di prodotti, evidentemente focalizzata sulla parte di maggiore
successo commerciale.
Come già rilevato nell’ordinanza del 2.7.2012, se nel medesimo settore possono risultare ripresi o
comunque anche legittimamente commercializzati singoli prodotti più o meno simili a quelli di
in vendita di una così sterminata serie di prodotti tutti coincidenti con l’offerta della società attrice, così
risultando del tutto insostenibile una difesa fondata su di una pretesa casualità di scelta di prodotti tra
quelli di diffusa presenza sul mercato.
In realtà la progressiva immissione in commercio di prodotti simili a contenuta distanza del lancio dei
medesimi da parte dell’attrice conferma da un lato la successione temporale tipica della condotta
parassitaria, unita alla considerazione che la ripresa imitativa dei prodotti prescelti si è appuntata su
quelli evidentemente risultati di maggior richiamo commerciale, così evidenziandosi anche sotto tale
profilo lo sfruttamento delle iniziative commerciali altrui.
In particolare deve precisarsi che, rispetto al profilo di ordine temporale, lo specifico mercato di tali
particolari prodotti – non certo di largo consumo - non sembra caratterizzato da un’immediata e
rilevante reazione del mercato all’introduzione di nuovi prodotti, ma da una progressiva afferamzione
di essi conseguente alle attività di promozione e di esposizioni in fiere che si sviluppano anche a livello
internazionale. In tale particolare contesto sembra dunque che il presupposto della breve distanza
temporale che deve sussistere tra l’iniziativa dell’imprenditore e quella imitativa del concorrente
scorretto possa essere ritenuta sussistente in tale specifico mercato anche rispetto ad una imitazione che
segua non immediatamente alla presentazione del primo prodotto, a condizione – nel caso di specie del
tutto sussistente – che tali imitazioni si ripetano in plurime e ripetute occasioni in un arco temporale
prolungato.
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PEDRALI s.p.a. – e viceversa – tuttavia presso nessun produttore concorrente è dato rilevare l’offerta
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La convenuta VELA ARREDAMENTI s.r.l. ha poi contestato l’effettiva identità delle forme dei
prodotti oggetto dell’inibitoria emessa in sede cautelare.
Va precisato che in effetti essa ha prodotto delle raffigurazioni più chiare di prodotti della società
attrice e di essa convenuta, ma tale rappresentazioni fotografiche hanno riguardato meno della metà
s.r.l.).
La valutazione di tali comparazioni – già sostanzialmente eseguita dal giudice istruttore nell’ambito del
procedimento svoltosi nel corso della causa di merito a seguito di ricorso da parte di VELA
ARREDAMENTI s.r.l. per la revoca dei provvedimenti cautelari adottati ante causam (v. ord.
27.5.2013 nel sub-procedimento R.G. 57997-2/12) – ha però portato ad evidenziare che per gran parte
dei prodotti oggetto di comparazione le differenze effettivamente rilevabili si limitavano a profili
sostanzialmente inessenziali rispetto alla forma complessiva del prodotto (differenze di spessore,
profilo dei bordi ecc.), ma per un’altra (limitata) serie di prodotti le differenze riscontrabili risultavano
effettivamente di una certa importanza, tali cioè da escludere ad una valutazione più approfondita sulla
base di più chiare immagini che in effetti possa ritenersi essere stata eseguita una mera copiatura del
prodotto di PEDRALI s.p.a.
Ciò determina dunque la necessità di escludere dall’inibitoria originariamente impartita in sede
cautelare – in quanto non rilevanti ai fini della contestata concorrenza parassitaria - i seguenti prodotti
di VELA ARREDAMENTI s.r.l.:
- rispetto al doc. 28 fasc. VELA ARREDAMENTI s.r.l.: i prodotti SLIM 154 2 INOX, BALIS 43 W 6,
ISOLA 64, ISOLA 84 2, BALIS 20 X, BAFIO 43 LIB, BALI 55 LIB, BAGRA 84 2 Q, BAGRA 64 Q,
BABIS 3 FF, BABIS 4 FF, BAGRA 43 CIP, BALI 43 CIP, BAFIO 43, BAFIO 43 FF, BABIS 3,
BABIS 4, BACRO 55 CR W, BACRO 43 CR;
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degli oltre duecento prodotti oggetto di inibitoria (v. docc. 27, 28 e 147 fasc. VELA ARREDAMENTI
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- rispetto al doc. 147 fasc. VELA ARREDAMENTI s.r.l.: i prodotti RING 66 X, BACOM 8, BACOM
3 FF, ISOLA 44 X.
Trattasi in totale di 23 prodotti che dunque riportano a poco meno di duecento il numero dei prodotti
complessivamente ripresi dalle parti convenute in un contesto di concorrenza parassitaria, numero che
ritenere sussistente anche in questa sede di merito l’illecito accertato in sede cautelare.
7.2 Ulteriore elemento di sicura rilevanza ai fini della configurazione nella fattispecie dell’illecito di
concorrenza parassitaria commesso in danno dell’attrice è l’attività di contatto della clientela e fornitori
eseguita da VELA ARREDAMENTI s.r.l. mediante la presentazione di essa come soggetto
imprenditoriale che offriva i medesimi prodotti di PEDRALI s.p.a. ma ad un prezzo più conveniente.
Tale esplicito riferimento alla società attrice nella presentazione dei prodotti delle convenute – che
concorre ad integrare il profilo parassitario di sfruttamento del lavoro altrui e dell’accreditamento dei
prodotti della concorrente ottenuto a seguito di investimenti e promozione commerciale – è stato in
primo luogo oggetto di diretta conferma in sede testimoniale nelle dichiarazioni del teste Misuri.
Questi, agente di PEDRALI s.p.a., aveva visitato la sede di VELA ARREDAMENTI s.r.l. per valutare
quello che sembrava un nuovo concorrente, emerso dalle indagini che aveva condotto presso i suoi
clienti al fine di verificare le ragioni del calo di fatturato che aveva registrato alla fine del 2011. Senza
rivelare di essere collegato a PEDRALI s.p.a. aveva richiesto informazioni alla persona che si era
presentata come responsabile vendite di VELA ARREDAMENTI s.r.l. e questi gli aveva illustrato i
vari prodotti di catalogo dicendo che erano della stessa qualità di quelli di PEDRALI s.p.a. ed avevano
un prezzo di mercato inferiore del 30% (teste Misuri, udienza 3.12.2013: “Verso la fine del colloquio
mi disse che Vela aveva raggiunto la qualità estetica e di rifinitura propria dei prodotti del principale
competitor del mercato e cioè di Pedrali ma al prezzo di mercato inferiore del 30%. Girò quindi lo
schermo del suo computer verso di me e vidi che aveva visualizzato già da prima il listino prezzi di
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comunque mantiene il suo livello di rilevanza nel quadro del complesso degli elementi che inducono a
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Pedrali e fece il confronto dei prezzi con il listino Vela per dimostrami l’effettiva differenza dei
prezzi.”).
Anche la teste Cogliati, responsabile commerciale di PEDRALI s.p.a. per il mercato di lingua francese,
ha affermato che nello stesso periodo (fine 2011) aveva svolto accertamenti in quanto i suoi referenti
proponevano alla clientela prodotti che venivano indicati come uguali a quelli Pedrali ma a minor
prezzo e che essi erano prodotti Vela.” (v. verbale udienza 3.12.2013).
Tale teste ha in particolare confermato le dichiarazioni ad essa rese da Joël Remy, cliente francese di
PEDRALI s.p.a., in data 20.12.2011 e riportate su registrazione allegata da parte attrice nei documenti
prodotti unitamente alla trascrizione scritta di tale colloquio (doc. 19 fasc. PEDRALI s.p.a.), nel corso
della quale il suo interlocutore aveva confermato la “presenza di un’offerta proveniente da Vela
relativa a prodotti uguali a Pedrali ma a minor prezzo” e che “era l’agente di Vela a fare tali proposte
alla clientela francese”.
In tale registrazione (v. doc. 19 fasc. PEDRALI s.p.a., cit.) in effetti risulta che tale soggetto – in sintesi
– riferiva alla teste Cogliati che l’agente di VELA ARREDAMENTI s.r.l. contattava la clientela
riferendo di avere lo stesso prodotto di Pedrali ma a prezzi minori (“Il loro argomento di vendita è dire
<<Io ho lo stesso prodotto di Pedrali ma meno caro>>… dicono che vendono Pedrali ma non è
Pedrali… è che un nostro concorrente abbassa i prezzi Pedrali ma sono certo che propone altro…
Dice che si tratta di un basamento Pedrali ma vendono qualcos’altro…”: v. doc. 19, cit.).
VELA ARREDAMENTI s.r.l. ha prodotto tra i suoi documenti una mail ricevuta dal Remy che pare
rettificare il contenuto di tale conversazione, nella quale afferma di non aver mai parlato con Monica
Pedrali (ma in ordine a detta conversazione registrata ha riferito come teste la Cogliati) e forse di aver
parlato con Chiara Cogliati in ordine al fatto che Vela era meno cara di Pedrali e che fa lo stesso genere
di prodotti (v. doc. 15 fasc. VELA ARREDAMENTI s.r.l.).
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francesi le avevano riferito che la loro attività era ostacolata dal fatto che “vi erano altri fornitori che
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I procuratori di VELA ARREDAMENTI s.r.l. all’esito della testimonianza della Cogliati hanno chiesto
che venisse autorizzato l’esame del Remy quale teste di riferimento, richiesta respinta da giudice
istruttore che ne ha rilevato la tardività.
Ritiene il Collegio di confermare tale decisione, posto che è documentale che detta registrazione era
prodotta sin dal ricorso cautelare che ha preceduto la presente causa di merito ed è altrettanto palese
che le parti convenute non hanno mai chiesto nei termini di legge di poter ascoltare il Remy quale teste
in ordine a detta conversazione – quanto alla sua fedeltà al reale svolgimento di essa ed ai suoi effettivi
contenuti – o comunque in relazione alle circostanze in tale sede riferite, pur avendo peraltro parte
attrice formulato uno specifico capitolo di prova sul quale è stata appunto ascoltata la teste Cogliati.
Impossibile dunque deve ritenersi il ricorso alla facoltà del giudice di poter disporre d’ufficio l’esame
di soggetti cui il teste abbia fatto riferimento (art. 257, primo comma c.p.c.), posto che l’esercizio di
tale facoltà – che ovviamente dovrebbe implicare che dell’esistenza di tale teste si sia avuto
consapevolezza solo a seguito dell’esame testimoniale - sarebbe di fatto funzionale unicamente a
sopperire all’inerzia o alla negligenza delle parti convenute nella predisposizione delle loro istanze
istruttorie.
Può peraltro aggiungersi che lo stesso carteggio prodotto da VELA ARREDAMENTI s.r.l. dimostra
che detta parte ha provveduto direttamente o indirettamente a contattare il Remy, evidentemente
chiedendogli conto delle sue dichiarazioni (in atti non è stata prodotto il messaggio con il quale il
predetto sarebbe stato contattato dalle parti resistenti), con ciò di fatto ponendo in essere un contatto
che renderebbe sostanzialmente inattendibile qualunque dichiarazione che il Remy potrebbe oggi
rendere sulla vicenda. Invero appare del tutto evidente dal tenore della risposta del Remy - ed al di là
del comprensibile risentimento per la registrazione eseguita a sua insaputa – che non appare in essa
rilevabile una netta smentita della conversazione in questione, quanto piuttosto un tentativo di
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stata depositata dall’attrice sin dalla sua costituzione nel giudizio di merito e addirittura era stata
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ridimensionarne i termini nel rispondere alla contestazione di soggetti – le parti convenute – con i quali
lo stesso Remy mantiene rapporti commerciali.
Da quanto precede deve dunque desumersi che non sussistono ragioni per togliere fondamento al tenore
delle inequivoche dichiarazioni rese dal Remy nella conversazione registrata, di fatto rese in una fase e
Va infine dato altresì rilievo alle dichiarazioni testimoniali rese da Domenico Milini, socio della Milini
Ludovico & C. s.n.c., fornitrice dal 1991 alla società attrice delle colonne in legno indicate nel doc. 17
di PEDRALI s.p.a.
Il teste – che ha dato atto che dette colonne erano state ideate dal 1991 da PEDRALI s.p.a., che ne
aveva fornito i disegni, e che esse erano vendute in via esclusiva all’attrice – ha confermato di aver a
suo tempo rifiutato la richiesta rivoltagli dal Lavarra di fornire a IUMEX s.p.a. le medesime colonne
prodotte per PEDRALI s.p.a., richiesta nuovamente riproposta dalla stesso Lavarra nel 2012 e motivata
espressamente dalla volontà di “fare un catalogo con i prodotti identici a quelli di Pedrali” (v. verbale
udienza del 1.7.2013).
Le parti convenute – riproponendo la stessa discutibile condotta di diretto contatto con i soggetti
chiamati a testimoniare dalla loro controparte già evidenziata nel precedente caso di Joël Remy – hanno
tentato di sminuire la rilevanza di tale testimonianza deducendo delle mail con le quali il Milini si
sarebbe scusato di tali dichiarazioni e alludendo ad una predisposizione del teste a rendere dichiarazioni
favorevoli a PEDRALI s.p.a. in quanto essa sarebbe il maggior cliente della Milini Ludovico & C.
s.n.c.
Quanto alle presunte scuse, il teste ha chiarito nella sua stessa testimonianza che egli aveva interrotto le
forniture in favore del Navarra (per prodotti diversi da quelli forniti a PEDRALI s.p.a.) e che
ovviamente tale situazione aveva provocato imbarazzo nei suoi rapporti con il Navarra anche rispetto a
prospettive di futura ripresa di rapporti con esso.
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in circostanze tali da non consentire dubbi effettivi sulla genuinità delle stesse.
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Ritiene dunque il Collegio che le prove testimoniali raccolte ed innanzi evidenziate abbiano fornito un
quadro di sostanziale conferma dell’attività svolta dalle convenute quanto alla presentazione sul
mercato – ma anche ad agenti ed a fornitori – di una proposta commerciale attinente ad un catalogo che
riprendeva gran parte dei medesimi prodotti di PEDRALI s.p.a., o la parte di maggior successo
di evidenziare l’identità dei prodotti con quello della concorrente di prestigio ed il minor prezzo da esse
praticato.
8. Ritiene il Collegio che debba altresì essere confermata la responsabilità di entrambe le convenute
VELA ARREDAMENTI s.r.l. e IUMEX s.p.a. nella perpetrazione delle condotte illecite innanzi
ritenute sussistenti.
Se appare pacifico che VELA ARREDAMENTI s.r.l. non ha una propria struttura produttiva e che essa
provvede alla vendita dei prodotti e componenti realizzati da IUMEX s.p.a., risultano altresì ricavabili
dagli atti ulteriori elementi che confermano la stretta unità d’azione tra detti soggetti.
In tal senso devono essere evidenziati gli stretti legami esistenti tra esse, sostanzialmente riconducibili
– in via mediata o diretta – al controllo del Lavarra (v. doc. F fasc. PEDRALI s.p.a.), circostanza di
fatto confermata in occasione dell’accesso eseguito presso la sede di VELA ARREDAMENTI s.r.l. in
data 19.3.2012 in esecuzione del primo provvedimento cautelare reso inaudita altera parte nei
confronti di tale soggetto. In tale occasione i soggetti ivi presenti avevano dichiarato che VELA
ARREDAMENTI s.r.l. si limitava a confezionare e commercializzare con il proprio marchio i prodotti
provenienti da IUMEX s.p.a. (v. dichiarazione Giorgini, in doc. B fasc. PEDRALI s.p.a.).
Lo stesso Lavarra, legale rappresentante della IUMEX s.p.a., in occasione del sequestro penale eseguito
dalla Guardia di Finanza presso il Salone del Mobile di Milano nel 2011 si era qualificato come
responsabile di VELA ARREDAMENTI s.r.l. che era ivi presente con il suo stand (v. doc. 11 fasc.
PEDRALI s.p.a.).
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commerciale, e che veniva esplicitamente presentato in diretta relazione alla società attrice allo scopo
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9. Alcune considerazioni sulla natura di alcune delle misure da adottare all’esito delle valutazioni
finora espresse devono essere qui svolte.
Il ritenuto sussistente profilo di concorrenza sleale ex art. 2589 n. 3 c.c. implica come misura tipica ai
sensi dell’art. 2999 c.c. l’adozione di provvedimento di inibitoria alla continuazione degli atti che, nel
Tale provvedimento è stato adottato in sede cautelare e, in diretta relazione al prevalente profilo
parassitario costituito dalla ripresa di un rilevante numero di prodotti appartenenti alla produzione di
punta della società attrice, è stata inibita alle società in quella sede resistenti l’ulteriore produzione e
commercializzazione del complesso dei prodotti ritenuti oggetto della condotta ritenuta illecita.
Premesso che il Collegio ritiene tuttora sussistente la possibilità di reiterazione delle condotte illecite
accertate e comunque necessaria la conferma dell’inibitoria già così impartita in via provvisoria nei
limiti quantitativi definiti nella presente sentenza, deve tuttavia essere posta attenzione ai possibili
effetti distorsivi che il consolidamento sine die di tale misura potrebbe determinare rispetto ad un
quadro generale di sviluppo e di tutela della concorrenza nello specifico settore in esame.
In particolare deve essere considerato in senso problematico che un provvedimento di inibitoria che si
incentri – come inevitabile che sia, attesa la particolarità dei comportamenti censurati – sul divieto per
alcuni soggetti di poter produrre e commercializzare determinati prodotti, non già per profili che
attengano alla riserva della loro commercializzazione in favore di un soggetto per effetto di diritti di
privativa (non sussistenti) o per profili di imitazione servile confusoria (anch’essi non sorretti dai
presupposti tipici di tale ipotesi), può risultare obbiettivamente idoneo a costituire una posizione di
vantaggio in favore di un’impresa (o di più imprese, considerate anche quelle estranee alla presente
controversia le quali tuttavia producono in parte i medesimi prodotti) rispetto alle odierne convenute,
che risulterebbero private senza termine alcuno della possibilità di competere in maniera lecita (e cioè
mediante condotte depurate dai profili parassitari accertati) producendo e commercializzando prodotti
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caso di specie, integrano il profilo parassitario della condotta delle parti convenute.
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che singolarmente o in serie più ridotte non troverebbero ostacoli alla loro immissione in commercio
anche da parte delle stesse società convenute.
Rispetto alla problematicità di tale contrasto, ritiene il Collegio di dover considerare la rilevanza dei
profili rispetto ai quali è possibile individuare i presupposti della condotta parassitaria che, in assenza
nella necessità di evitare che comportamenti scorretti di concorrenti sfruttino indebitamente gli
investimenti e gli sforzi produttivi e commerciali profusi nell’elaborazione di un prodotto e nel positivo
accreditamento di esso costruito nella clientela. Tale tutela – come affermato dalla giurisprudenza di
legittimità già innanzi richiamata (v. Cass. 5852/84 e Cass. 13423/04, cit.) – può essere concessa nei
limiti in cui le iniziative dell’imprenditore vittima della condotta illecita del concorrente possano
ritenersi ancora suscettibili di determinare quelle utilità particolari connesse alla loro originalità rispetto
allo specifico mercato, fino al momento in cui cioè esse possano ritenersi riassorbite o generalizzate
nella pratica commerciale comune tanto da non più costituire in sé un elemento di particolare
apprezzamento per la clientela.
Se, dunque, nel caso di specie si è già valutato che nello specifico settore tale particolare situazione può
ritenersi verificabile nel giro di qualche anno dall’immissione sul mercato di varie serie di prodotti,
stima equo il Collegio delimitare temporalmente l’arco di vigenza dell’inibitoria impartita alla
produzione e commercializzazione dei prodotti in questione da parte delle società convenute,
dovendosi contemperare il lecito interesse della società attrice a vedere inibito il comportamento
parassitario accertato con quello più generale di non determinare tramite provvedimenti giudiziari
(necessariamente) imposti solo ad alcuni soggetti del mercato di riferimento l’insorgenza di una
posizione di vantaggio in capo al soggetto leso dai comportamenti in questione che non potrebbe
obbiettivamente giustificarsi oltre un certo limite temporale che possa ritenersi fisiologico al
ristabilimento di un corretto rapporto concorrenziale tra le parti in causa e alla possibilità per qualsiasi
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di riserve in favore di un’impresa della possibilità di vendere determinati prodotti, trova fondamento
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soggetto di poter competere lecitamente sullo stesso piano rispetto a prodotti in se stessi liberamente
commerciabili.
Stima equo dunque il Collegio circoscrivere la vigenza dell’inibitoria impartita per le condotte
parassitarie accertate ad un periodo di tempo determinato, che – tenuto conto delle osservazioni già
impartita in sede cautelare (e cioè dall’ordinanza 2.7.2012).
Ciò evidentemente non significa che le società convenute alla scadenza di detto termine possano
riprendere l’attività censurata, ma che l’eventuale ripresa di tali condotte dovrà essere necessariamente
rivalutata alla luce degli eventuali mutamenti del mercato e delle aspettative di consumatori che nel
frattempo potrebbero essersi consolidati, circostanze potenzialmente idonee a modificare i concreti
presupposti sulla base dei quali in questa sede si è ritenuta sussistente l’illiceità della condotta.
Tale contesto non sembra infatti oggettivamente compatibile con inibitorie destinate, per effetto del
giudicato, a valere senza limiti di tempo.
Va peraltro chiarito che tali valutazioni e la delimitazione temporale stabilita attiene alle sole condotte
di concorrenza parassitaria individuate mediante il riferimento alla commercializzazione dei prodotti
specificati e non si estendono all’inibitoria emessa ai sensi dell’art. 131 c.p.i. in quanto fondata sulla
registrazione nazionale n. 82557 in relazione alle forme rappresentate dalle figure da 25 a 30, la cui
vigenza è intrinsecamente connessa alla durata della privativa concessa e ritenuta valida.
10. Gli esiti del presente procedimento portano dunque alle seguenti declaratorie:
- di rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale svolte dalle convenute;
- dell’inammissibilità delle domande svolte da entrambe le convenute di parziale nullità della
registrazione comunitaria n. 372.776 in relazione alle forme di cui alla variante 002;
- di parziale nullità della registrazione comunitaria n. 372.776, limitatamente alle forme di cui al
disegno 003 di cui PEDRALI s.p.a. è titolare;
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svolte – ritiene di determinare nella misura di cinque anni dal momento in cui l’inibitoria è stata
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- della parziale nullità della registrazione nazionale n. 82.557 di cui PEDRALI s.p.a. è titolare,
limitatamente alle forme rappresentate nelle figure da 5 a 10 ivi comprese.
Accertata la sussistenza dell’illecito di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. in relazione all’ipotesi di concorrenza
sleale parassitaria, va inibita per il periodo di anni cinque a decorrere dal 2.7.2012 alle società
ad eccezione dei singoli prodotti già esclusi nell’ordinanza cautelare del 2.7.2012 e di quella successiva
di reclamo nonché di quelli specificati nella presente sentenza (punto 7.1, ivi compreso il modello
SG078FX).
Va confermata la penale imposta dal Collegio in sede di ordinanza di reclamo - sia ai sensi dell’art. 614
bis c.p.c. che dell’art. 131, comma 2, c.p.i. - nella misura ivi specificata, mentre non si ritiene di dare
corso ad ulteriore pubblicazioni in considerazione di quelle già eseguite nel corso del procedimento
cautelare che hanno evidentemente esaurito ogni necessità anche di natura risarcitoria ad esse proprie.
11. La causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza al fine di dare corso agli
accertamenti necessari per pervenire ad una quantificazione del danno risarcibile come richiesto dalle
parti.
Anche la regolazione delle spese dovrà essere eseguita alla definizione di tutte ler esidue domande
delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta le eccezioni di incompetenza territoriale avanzate dalle convenute IUMEX s.p.a. e VELA
ARREDAMENTI s.r.l.;
2) dichiara inammissibili le domande di nullità parziale della registrazione comunitaria n. 372.776 di
titolarità di PEDRALI s.p.a. in relazione alle forme di cui alla variante 002;
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convenute la produzione e commercializzazione dei prodotti indicati nel doc. 94 fasc. PEDRALI s.p.a.,
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3) dichiara la nullità parziale della registrazione comunitaria n. 372.776 di titolarità di PEDRALI s.p.a.
in relazione alle forme di cui alla variante 003;
4) dichiara la parziale nullità della registrazione nazionale n. 82.557 di cui PEDRALI s.p.a. è titolare,
limitatamente alle forme rappresentate nelle figure da 5 a 10 ivi rappresentate;
delle convenute IUMEX s.p.a. e VELA ARREDAMENTI s.r.l.:
- accertata la contraffazione della registrazione nazionale n. 82.557 di titolarità della società attrice
limitatamente alle forme rappresentate nelle figure da 25 a 30 ivi rappresentate, inibisce alle società
convenute l’ulteriore produzione e commercializzazione dei modelli di sgabello denominati SGO87 e
SG088;
- accertate le condotte di concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c. poste in essere dalle
convenute IUMEX s.p.a. e VELA ARREDAMENTI s.r.l., inibisce alle stesse fino alla scadenza di
cinque anni a decorrere dal 2.7.2012 l’ulteriore prosecuzione delle stesse e in particolare la produzione
e commercializzazione dei prodotti compresi nel doc. 94 fasc. PEDRALI s.p.a., ad eccezione dei
prodotti specificati al punto 2) dell’ordinanza cautelare del 2.7.2012 nonché degli ulteriori prodotti
denominati SG078 FX, SLIM 154 2 INOX, BALIS 43 W 6, ISOLA 64, ISOLA 84 2, BALIS 20 X,
BAFIO 43 LIB, BALI 55 LIB, BAGRA 84 2 Q, BAGRA 64 Q, BABIS 3 FF, BABIS 4 FF, BAGRA
43 CIP, BALI 43 CIP, BAFIO 43, BAFIO 43 FF, BABIS 3, BABIS 4, BACRO 55 CR W, BACRO 43
CR, RING 66 X, BACOM 8, BACOM 3 FF, ISOLA 44 X;
6) conferma le penali già stabilite per eventuali violazioni a dette inibitorie nell’ordinanza collegiale
depositata in data 8.11.2012 (punti 2 e 4 del dispositivo di tale ordinanza);
7) rimette le parti dinanzi al giudice istruttore per l’ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 aprile 2015.
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5) in parziale accoglimento delle domande svolte dalla società attrice PEDRALI s.p.a. nei confronti
Il Giudice estensore
Il Presidente
Claudio Marangoni
Marina Tavassi
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