Sentenza - MIlalegal

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Sentenza - MIlalegal
R.G. N. 82885/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
composto dai signori magistrati:
-
dott.ssa Marina
TAVASSI
presidente
-
dott.
Claudio
MARANGONI giudice
-
dott.
Pierluigi
PERROTTI
giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: risoluzione di contratto, contraffazione di marchio, concorrenza sleale, risarcimento
danni.
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione
notificato il 22.11.2013
DA
PASTICCERIA CONFETTERIA COVA S.R.L. e COVA MONTENAPOLEONE S.R.L.
rappresentate e difese dagli avv.ti Pier Luigi Roncaglia, Francesco Rossi, Michela Zavanella
ed Elisabetta Gavuzzi, come da procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore
depositato all’udienza del 23.9.2015, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elisabetta
Gavuzzi, in Milano – via Carducci, 8
- ATTORI CONTRO
PANETTONI G. COVA & C. S.R.L.
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Messini, Flavio Camilli e Francesco Maria
Alessandro, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il
5.3.2014, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Maria Alessandro, in
Milano – viale San Gimignano, 8
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
- CONVENUTO E CONTRO
GIO-VA S.A.S. DI VALERIA RONCONI & C.
rappresentata e difesa dall’avv. Giuliana Brambilla, come da procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta depositata il 4.3.2014, con domicilio eletto presso lo studio del
difensore, in Genova – via Fieschi, 6/8
- CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI
per Pasticceria Confetteria Cova s.r.l. e Cova Montenapoleone s.r.l.
in via principale
1)
accertare e dichiarare che Panettoni G. Cova & C. s.r.l. ha violato l’art. 22 c.p.i., nonché
le privative industriali di titolarità della Pasticciera Cova di via Montenapoleone
indicate in atto di citazione e per l’effetto inibire alla convenuta l’utilizzo, nella propria
denominazione sociale, della parola Cova, imponendo alla stessa una penale di Euro
500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
2)
accertare e dichiarare che i comportamenti di Panettoni G. Cova & C. s.r.l. esposti in
corso di causa costituiscono illecito ai sensi dell’art. 2598 n. 1) c.c. per concorrenza
sleale confusoria, per aver usato nomi e/o segni distintivi idonei a produrre confusione
con nomi o segni distintivi legittimamente usati dalle parti attrici, per imitazione servile
dei prodotti e delle confezioni commercializzate dalle parti attrici e per aver compiuto
atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività delle parti attrici anche con
altri mezzi, meglio specificati in corso di causa;
3)
accertare e dichiarare che Panettoni G. Cova & C. s.r.l. ha violato l’art. 2598 n. 2) c.c.,
essendosi appropriata dei pregi delle attrici, come esposto in corso di causa;
4)
accertare e dichiarare che Panettoni G. Cova & C. s.r.l. ha violato anche l’art. 2598 n. 3)
c.c. per concorrenza sleale parassitaria e per aver posto in essere atti contrari alla
correttezza professionale in danno delle attrici come esposto in corso di causa;
5)
per l’effetto dell’accoglimento, anche di una sola, delle domande n. 2), 3) e 4) inibire
alla Panettoni G. Cova & C. s.r.l. la commercializzazione e la pubblicizzazione (anche
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
su Internet) di prodotti dolciari utilizzando il marchio Cova (classi merceologiche 29 e
30: pasticceria, confetture, dolci, caramelle, biscotti, cioccolatini, zuccherini,
marmellate, panettoni e torte in genere), imponendo alla stessa una penale di Euro
500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, nonché di Euro
50,00 per ogni prodotto riportante il marchio Cova commercializzato o pubblicizzato in
violazione dell’inibitoria;
6)
accertare e dichiarare che gli obblighi contrattuali di cui agli accordi transattivi del
14.3.1940 e 4.1.1955 sottoscritti tra l’attrice e G. Cova & C. s.r.l. sono stati gravemente
violati per tutti i motivi esposti in corso di causa e, conseguentemente, dichiarare detti
accordi risolti per fatto e colpa delle convenute, inibendo sia a Panettoni G. Cova & C.
s.r.l. sia a Gio-va s.a.s. l’uso della parola Cova nella loro denominazione sociale e
imponendo loro una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione
del provvedimento, nonché di Euro 50,00 per ogni prodotto riportante il marchio Cova
commercializzato e/o pubblicizzato in violazione dell’inibitoria;
7)
accertare e dichiarare che l’uso del nome Covini da parte di Panettoni G. Cova & C.
costituisce contraffazione del marchio figurativo, registrazione n. 1256178 per le classi
30, 32, 33 e 42, rinnovo del marchio dep. 25 febbraio 2000, di titolarità di Pasticceria
Confetteria Cova s.r.l. e per l’effetto inibirne l’uso imponendo alla stessa una penale di
Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
8)
ordinare la pubblicazione della sentenza a cura delle attrici e a spese della Panettoni G.
Cova & C. per due volte sui quotidiani Corriere della Sera e Repubblica e sulla rivista
La Cucina Italiana, con l’indicazione delle parti in grassetto e con caratteri di
dimensione doppie rispetto al testo, nonché per sei mesi sulle pagine web di due motori
di ricerca scelti dalle attrici, secondo le modalità che verranno precisate dal Giudicante,
disponendo che la quietanza del pagamento del costo relativo alla pubblicazione sui
richiamati quotidiani e periodici e pagine web sia munita dell’efficacia di titolo
esecutivo ai sensi dell’art. 126, d. lgs. n. 30/2005 e, ove del caso, ex art. 2600 c.c.;
9)
nell’eventualità in cui il Tribunale ritenga di non dover dichiarare la risoluzione degli
accordi transattivi del 14.3.1940 e 4.1.1955 e/o ritenga che Panettoni G. Cova & C. s.r.l.
possa utilizzare la denominazione G. Cova & C., emettere nei confronti di Panettoni G.
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
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Cova & C. l’ordine di avvisare tutti i propri clienti, rivenditori e distributori dei propri
prodotti, tramite lettera raccomandata A/R indirizzata alla sede del cliente e al suo
legale rappresentante, che nel reclamizzare i prodotti di Panettoni G. Cova & C. e nei
cartelli e in tutti gli stampati che riportano il prezzo e la descrizione di detti prodotti,
così come negli scontrini e/o nelle fatture e bolle di consegna, devono indicare sempre
per esteso che il produttore è la Panettoni G. Cova & C., non abbreviando tale
denominazione sociale in alcun modo, né utilizzando in alcun modo la parola Cova
singolarmente, essendo oggetto di registrazione come marchio di titolarità esclusiva
della Pasticceria Cova di via Montenapoleone;
10)
fissare una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 1.000,00 per ogni violazione del
suddetto ordine e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando
provvedimento;
11)
per l’effetto dell’accoglimento di anche una sola delle predette domande, condannare la
Panettoni G. Cova & C. s.r.l. e la Gio-va s.a.s. di Valeria Ronconi & C. s.a.s., in via
solidale tra loro, al pagamento in favore delle attrici della somma di Euro 1.000.000, o
della diversa somma che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa se
del caso, a titolo di risarcimento danni per tutti gli illeciti commessi di cui in corso di
causa;
12)
rigettare le domande riconvenzionali ed eccezioni proposte dalle convenute,
assolvendone nel miglior modo le attrici;
in ogni caso
13)
condannare le convenute a rifondere alle attrici spese e onorari di causa;
in via istruttoria
14)
ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi: “Vero che le società
Pasticceria Confetteria Cova s.r.l. e Cova Montenapoleone S.r.l. hanno ricevuto quasi
quotidianamente, durante il periodo natalizio 2012 e 2013 e di Pasqua 2013 e 2014,
ordini e richieste di informazioni relativamente a prodotti dolciari di produzione
Panettoni G. Cova & C. s.r.l.”, si indicano come testi i signori Gianni Brandovardi e
Lucia Viale entrambi domiciliati presso le attrici; “Vero che Billa a.g., nel periodo
natalizio 2013, esponeva presso i propri punti vendita di Milano in via Bergamo 10 e
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Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
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viale Bezzi angolo Trivulzio e di Mazzo di Rho in via Gandhi 21 nonché in quello di
Vigevano (PV), corso Repubblica, i prodotti fornitole da Panettoni G. Cova & C. s.r.l.
con la sola indicazione COVA, come risulta dai docc. 71 e 72, prodotto dalle società
Cova che mi si rammostra”, Si indicano come testi i signori Matthias Matt e Klingan
Gotthart, entrambi domiciliati presso Billa a.g.; “Vero che Eataly s.r.l., nel periodo
natalizio 2013, esponeva nel proprio corner presso il centro commerciale Coin in
Milano, piazza Cinque Giornate, i prodotti fornitole da Panettoni G. Cova & C. s.r.l.
con la sola dicitura COVA, come risulta dal doc. 76, che mi si rammostra”; “Vero che
Eataly S.r.l. pubblicizzava in data 2.12.2013, con un‟inserzione sul quotidiano Metro, i
prodotti di Panettoni G. Cova & C. s.r.l., che vendeva presso i propri punti vendita,
come „tipici dolci della tradizione pasticcera Cova‟, come risulta dal doc. 102, prodotto
dalle società Cova che mi si rammostra”, si indicano sui predetti capitoli 3 e 4 come
teste il signor Francesco Farinetti, domiciliato presso Eataly s.r.l.; “Vero che Bennet
s.p.a., nel periodo natalizio 2013, esponeva presso il proprio punto vendita in
Cornaredo, via Milano 30, i prodotti fornitole da Panettoni G. Cova & C. s.r.l. con la
sola dicitura COVA, come risulta dai docc. 82 e 83, prodotto dalle società Cova che mi
si rammostra”, si indica sul predetto capitolo n. 5 come teste la signora Marta Doniselli,
domiciliata presso Bennet s.p.a.; “Vero che Coop Lombardia, nel periodo pasquale
2014, esponeva, presso il proprio punto vendita sito nel centro commerciale Centro
Sarca di Sesto San Giovanni in via Milanese, i prodotti fornitole da Panettoni G. Cova
& C. s.r.l. con la sola dicitura Cova, come risulta dal doc. 86, prodotto dalle società
Cova che mi si rammostra”, si indica sul predetto capitolo n. 6 come teste la signora
Marta Doniselli, domiciliata presso Coop Lombardia; “Vero che Unicoop Tirreno s.c.,
nel periodo pasquale 2014, esponeva, presso i propri punti vendita di Roma, in viale
Franceschini 123 e in via Colombo 83, i prodotti fornitole da Panettoni G. Cova & C.
s.r.l. senza riportare la denominazione G. Cova. & C. per intero e utilizzava la sola
dicitura COVA, come risulta dal doc. 88, prodotto dalle società Cova che mi si
rammostra”; “Vero che Panettoni G. Cova & C. S.r.l. ha omesso di informare ed
istruire Unicoop Tirreno s.c. sulla necessità di esporre e commercializzare i prodotti
Panettoni G. Cova & C. con la denominazione sociale per intero, come risulta dal doc.
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90, prodotto dalle società Cova che mi si rammostra”, si indicano sui capitoli 7 e 8
come teste la signora Francesca Mencuccini domiciliata presso Unicoop Tirreno s.c..;
15)
si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante di Panettoni
G. Cova & C. sul seguente capitolo: “Vero che Panettoni G. Cova & C. omette di
informare e di richiedere espressamente ai propri canali di vendita, distributori, grande
distribuzione, di pubblicizzare i propri prodotti o riportare il nome della società
produttrice sulle etichette e cartelloni espositivi e sulle ricevute fiscali con la dicitura
completa della denominazione sociale della società”.
16)
rigettare le istanze istruttorie proposte dalle convenute;
17)
ove venissero ammessi capitoli di prova per testi formulati da Panettoni G. Cova & C.
ammettersi prova contraria con tutti i testi indicati nella seconda memoria ex art. 183.6
c.p.c. delle attrici.
per Panettoni G. Cova & C. s.r.l.
in via istruttoria
1)
ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: “Vero che la Panettoni G. Cova & C.
s.r.l. sin dalla campagna di vendita natalizia 2013 ha inserito in tutti i documenti di
trasporto indirizzati ai propri clienti, nonché nelle relative fatture, la seguente dicitura:
“qualora la vostra società/ditta, al fine di promuoverne l‟acquisto, provvederà a
reclamizzare i prodotti forniti dalla nostra azienda Panettoni G. Cova & C. S.r.l.
utilizzando materiali pubblicitari, cartelloni, brochure ecc. non direttamente fornite da
noi, dovrà obbligatoriamente riportare sugli stessi l‟intera denominazione “G. Cova &
C.” avendo cura di non adottare qualsiasi abbreviazione riduzione della
denominazione così come specificata”; “Vero che nella sua qualità di responsabile
commerciale della Panettoni G. Cova & C. S.r.l. ha sempre raccomandato agli agenti
ed ai clienti di Panettoni G. Cova & C. S.r.l. con cui lei è entrato ed entra in contatto di
astenersi dall‟utilizzare abbreviazioni della dicitura G. Cova & C. qualora i suddetti
clienti intendessero pubblicizzare con mezzi da loro predisposti i prodotti della
Panettoni G. Cova & C. s.r.l.”; “Vero che nella sua qualità di agente di commercio
della Panettoni G. Cova & C. s.r.l. ha sempre raccomandato ai clienti di Panettoni G.
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Cova & C. s.r.l. con cui lei è entrato ed entra in contatto di astenersi dall‟utilizzare
abbreviazioni della dicitura G. Cova & C. qualora i suddetti clienti intendessero
pubblicizzare con mezzi da loro predisposti i prodotti della Panettoni G. Cova & C.
s.r.l.”; riferisca il teste se Panettoni G. Cova & C. S.r.l. ha realizzato o posto in vendita
prodotti contraddistinti dalla denominazione Covini; “Vero che a partire dal catalogo
2013 Panettoni G. Cova & C. s.r.l. ha eliminato qualsiasi riferimento sia nei propri
cataloghi, sia nel proprio sito internet a prodotti contraddistinti dalla denominazione
Covini”; si indicano a testi Amatobene Antonio e Venturi Pier Lorenzo sui capitoli 1),
2), 4) e 5), Fiorini Fabio, Carini Giancarlo e Zaninelli Antonio sui capitoli 1), 3), 4) e 5).
nel merito, in via principale
2)
rigettare tutte le domande avanzate dalle ricorrenti in quanto infondate in fatto e ed in
diritto;
3)
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la Pasticceria
Confetteria Cova s.r.l. e Cova Montenapoleone s.r.l. a rimuovere dal proprio sito la
comunicazione, sia in italiano che in inglese, che appare, in prima apertura
immediatamente prima della home page, titolata quella in italiano “all‟attenzione della
gentile clientela”;
4)
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
per Gio-Va s.a.s. di Valeria Ronconi & C.
in via preliminare
1)
respingere le domande svolte nei confronti della convenuta Gio-Va s.a.s. specificamente
di risoluzione dei contratti risalenti al 1940/1955 e di risarcimento del danno in via
solidale in quanto improponibili, inammissibili ed inaccoglibili, per essere già state
oggetto di precedente giudizio (r.g. n. 85810/2005, sentenza n. 3705/2011, Tribunale di
Milano del 19.3.2011) sul quale si è formato il giudicato e ciò in base al principio
fondante del nostro ordinamento del ne bis in idem;
2)
accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta Gio-Va
s.a.s. in relazione alle ulteriori domande svolte dalle attrici nei confronti della Panettoni
G. Cova & C., in ragione dell’assoluta oggettiva estraneità della conchiudente ai
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RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
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presunti fatti, comportamenti e violazioni ex art. 2598 c.c. posti a fondamento delle
avverse pretese, stante l’utilizzazione quale affittuario (prima) e la titolarità esclusiva
quale cessionario (dopo) del marchio G. Cova & C. in capo ad altro soggetto (Panettoni
G. Cova & C. s.r.l.) a far data dal 30.9.2009; di conseguenza disporre l’estromissione
dal presente giudizio della convenuta Gio-Va s.a.s. ovvero mandarla assolta da
qualsivoglia responsabilità e/o onere risarcitorio, con integrale rifusione delle spese e
competenze di lite, anche per la chiamata del terzo, non altrimenti evitabile;
nel merito
3)
respingere in toto le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili,
improponibili, infondate, non provate e comunque smaccatamente speculative e
temerariamente avanzate, nei confronti di entrambe i convenuti, con condanna
all’integrale rifusione delle spese di giudizio, in favore del sottoscritto difensore
antistatario;
nei confronti della terza chiamata
4)
in ipotesi di condanna totale o parziale della convenuta Panettoni, ritenere in ogni caso
fondata ed accoglibile la domanda di manleva e garanzia tempestivamente svolta dalla
Gio-Va di Valeria Ronconi & C. s.a.s. nei confronti della Panettoni G. Cova & C. s.r.l.
dichiarando quest’ultima tenuta a manlevare e garantire la prima da ogni e qualsiasi
somma e/o esborso che fosse riconosciuto dovuto in favore delle attrici e posto a carico
delle convenute anche in via solidale, nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento delle domande avversariamente proposte in giudizio; di conseguenza
mandare indenne la Gio-Va s.a.s. da qualsiasi domanda risarcitoria delle attrici, in virtù
delle specifiche obbligazioni assunte da Panettoni G. Cova & C. in sede di stipula del
contratto di cessione di ramo aziendale, contenute nelle clausole meglio richiamate in
atti, dichiarando in particolare l’operatività della garanzia di cui all’art. 5 dell’atto di
cessione suddetto datato 11.10.2013;
5)
in caso risultasse accertata l’esclusiva imputabilità a Panettoni G. Cova & C. dei fatti e
comportamenti ex adverso lamentati e posti alla base del contenzioso, in quanto ritenuti
lesivi in danno dell’altrui diritto di privativa o in violazione di norme generali sulla
concorrenza, dichiarare ogni conseguente eventuale condanna a contenuto inibitorio e/o
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
ripristinatorio e/o risarcitorio da porsi a carico della sola convenuta Panettoni, con
esclusione di qualsiasi ipotesi di solidarietà passiva nei confronti della Gio-Va s.a.s.;
6)
nel caso residuale e meramente ipotetico di accoglimento delle domande attoree e
condanna in via solidale delle convenute, dichiarare il diritto della Gio-Va s.a.s. di
rivalersi interamente nei confronti della Panettoni G. Cova & C. s.r.l., in virtù dell’
obbligazione di manleva e garanzia contrattualmente assunta da quest’ultima in favore
della stessa Gio-Va s.a.s., con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da porsi a
carico del terzo chiamato, in base al principio di soccombenza;
in via riconvenzionale
7)
previa declaratoria della grave e reiterata violazione contrattuale posta in essere dalle
società attrici nei confronti della convenuta Gio-Va s.a.s., in relazione alle reciproche
vincolanti obbligazioni assunte in sede di accordo transattivo, sottoscritto in data
14.6.2012 e prodotto in atti, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata
tempestivamente e in rito nei confronti di Pasticceria Confetteria Cova s.r.l. e Cova
Montenapoleone s.r.l., dichiarare tenute e per l’effetto condannare le stesse tra loro in
via solidale e/o pro-quota o come meglio visto, alla restituzione, anche a titolo
risarcitorio per inadempimento contrattuale, dell’importo versato dalla Gio-Va s.a.s. in
esecuzione delle pattuizioni transattive intercorse, pari ad Euro 100.000,00 (centomila)
ovvero a diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso
8)
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore
antistatario e con ulteriore condanna delle società attrici, al risarcimento del maggior
danno per responsabilità aggravata derivante da temerarietà della lite nei confronti di
Gio-Va di Valeria Ronconi & C. s.a.s., ex art. 96 c.p.c. , da liquidarsi in favore di
quest’ultima, in via equitativa, nella misura di Euro 100.000,00 (centomila) o in quella
maggiore o minore meglio vista.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22.11.2013 Pasticceria Confetteria Cova s.r.l. (di
seguito Pasticceria Cova) e Cova Montenapoleone s.r.l. convenivano in giudizio Panettoni G.
Cova & C. s.r.l. e Gio-Va s.a.s. di Valeria Ronconi & C..
Esponevano che Pasticceria Cova svolgeva da due secoli l’attività di pasticceria artigianale in
un famoso negozio ubicato nel centro di Milano. Pasticceria Cova e Cova Montenapoleone
erano, rispettivamente, titolare e licenziataria dei seguenti marchi:
1)
registrato con il n. 58716 in data 4.3.1939 in seguito a domanda del
14.2.1938, da ultimo rinnovato con il n. 1281304 in seguito a domanda del 29.11.2007;
2)
registrato con il n. 1195113 in data 29.5.2009 in seguito a domanda del
20.4.2009;
3)
registrato con il n. 854355 in data 8.11.2011 in seguito a domanda del 18.7.2001,
da ultimo rinnovato con il n. 1471713 in seguito a domanda del 24.11.2011;
4)
registrato con il n. 869641 in data 13.6.2002 in seguito a domanda del
25.2.2000, da ultimo rinnovato con il n. 1256178 in seguito a domanda del 2.2.2010.
Nel 1930 la ditta G. Cova & C. aveva avviato un’attività di pasticceria a Milano in viale
Monza. La evidente parziale omonimia aveva generato, già all’epoca, un contenzioso. In data
14.3.1940 Pasticceria Cova aveva stipulato con la G. Cova & C. un accordo transattivo che
consentiva alla controparte di utilizzare la parola Cova, disciplinando minuziosamente le
modalità e le condizioni di tale uso. Successivamente era insorta una nuova lite, alla quale le
parti avevano posto fine sottoscrivendo in data 4.1.1955 un secondo accordo conciliativo che
sostanzialmente richiamava le condizioni già stabilite nel precedente contratto del 1940. In
epoca più recente la G. Cova & C. s.r.l., fusasi per incorporazione nella Gio-Va s.a.s. in data
21.3.2011, aveva tenuto una pluralità di comportamenti scorretti che costituivano gravi
violazioni dei predetti accordi del 1940 – 1955. Ne era scaturito un nuovo contenzioso
giudiziario, definito in primo grado dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 3705/2011 del
27.1 – 29.3.2011. Anche questa lite veniva poi definita dalle parti con la sottoscrizione di un
accordo transattivo. Nel frattempo, con contratto del 30.9.2009, Gio-Va aveva affittato il ramo
d’azienda inerente la produzione e commercializzazione di prodotti dolciari alla Panettoni G.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
Cova & C., società appositamente costituita il 23.9.2009. Quest’ultima aveva sin da subito,
nell’ottobre 2009, posto in essere alcune rilevanti violazioni degli originari accordi 1940 /
1955, registrando il nome a dominio panettonigcova.it e utilizzando l’account e-mail
[email protected]. Ne era scaturito un ulteriore contenzioso, anch’esso definito
in via conciliativa. Da ultimo, prima della introduzione della presente controversia, a marzo
2013 avevano presentato un ricorso d’urgenza dinanzi al Tribunale di Milano contro Panettoni
G. Cova & C. in relazione alla acclarata presenza presso punti vendita della catena Metro di
prodotti dolciari della controparte offerti in vendita con cartelli recanti il solo nome Cova.
Nonostante le sopra indicate iniziative, vi erano stati – da marzo 2011 ad oggi – innumerevoli
episodi attestanti il perdurare di una gravissima situazione di confusione presso il pubblico dei
consumatori, causata dalla inerzia delle convenute, che non avevano mai provveduto ad
adottare una campagna informativa realmente efficace in ordine alla necessità di utilizzare
sempre la propria denominazione per esteso, senza alcuna facoltà di abbreviarla solo in Cova.
Panettoni G. Cova & C. aveva iniziato a rifornirsi presso il loro fornitore storico di torroni, la
Torroni Bedetti, diventandone anche socio; aveva offerto in vendita confetti con il marchio i
covini; aveva utilizzato il logo del Meneghino, che Pasticceria Cova impiegava da decenni
come simbolo del proprio panettone artigianale; aveva replicato la tipica confezione a
cappelliera per la vendita dei panettoni. Tali episodi, in primo luogo, costituivano gravi
inadempimenti dei contratti del 1940 / 1955 ed erano quindi idonei a determinarne la
risoluzione. In conseguenza della risoluzione del contratto gli attori lamentavano la
contraffazione dei marchi Cova e Covino di loro titolarità in relazione all’uso del segni Covini
e G. Cova & C., quest’ultimo anche come denominazione sociale della convenuta. In ogni
caso le condotte sopra indicate erano rilevanti anche quali illeciti concorrenziali ai sensi
dell’art. 2598 c.c..
Concludevano chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, l’accertamento della
contraffazione dei marchi Cova e Covino e/o degli illeciti concorrenziali commessi dalle
convenute e l’inibitoria delle condotte sopra descritte, con la fissazione di una penale
adeguata, la pubblicazione del provvedimento e il risarcimento di tutti i danni, quantificati in
Euro 1.000.000.
Panettoni G. Cova & C. si costituiva con comparsa depositata in data 5.3.2014.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
Evidenziava di avere adottato particolari cautele nella comunicazione ai propri clienti,
consapevole della esigenza di rispettare in modo puntuale gli accordi di coesistenza del 1940.
Aveva inserito, in particolare, in tutte le fatture e in tutti i ddt un apposito avviso in tal senso.
Gran parte degli episodi indicati dagli attori erano dovuti a mera disattenzione dei clienti, in
quanto la dicitura corretta G. Cova & C. era ben visibile e quindi non le era imputabile alcuna
trascuratezza. I rapporti con la Torrone Bedetti erano pienamente legittimi. L’uso del logo del
Meneghino era del tutto lecito, come già statuito da questo Tribunale nella sentenza n.
3705/2011 citata da controparte. L’uso delle cappelliere quali contenitori di panettoni era
largamente diffuso nel settore. Aveva ideato una linea di prodotti dolciari a marchio covini ma
appena verificata l’esistenza del segno covino ne era stata immediatamente sospesa la
realizzazione, tanto è vero che i prodotti non erano mai stati commercializzati, con successiva
eliminazione da qualsiasi catalogo, cartaceo e on line. Gli attori avevano inserito nel loro sito
internet pasticceriacova.it un comunicato denigratorio, contenente un riferimento univoco alla
produzione della Panettoni G. Cova & C., definendola di “livello qualitativo insoddisfacente”.
Concludeva chiedendo l’integrale rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale,
l’accertamento dell’illecito concorrenziale commesso dagli attori.
Gio-Va si costituiva con comparsa depositata il 4.3.2014.
In via pregiudiziale di rito eccepiva l’inammissibilità delle domande svolte dagli attori di
risoluzione dei contratti del 1940 / 1955, e di accertamento della contraffazione dei marchi
Cova e di alcuni illeciti concorrenziali (condotta parassitaria uso del logo del Meneghino, uso
confusorio del segno Cova) per violazione del principio ne bis in idem, in quanto vi era già
stata sui medesimi fatti una pronuncia del Tribunale di Milano – sentenza n. 3705/2011 –
passata in giudicato. Con riferimento alle ulteriori domande svolte dagli attori eccepiva la
propria carenza di legittimazione passiva, avendo ad oggetto fatti imputabili esclusivamente
alla Panettoni G. Cova & C.. Aveva difatti cessato di occuparsi di produzione, vendita e
distribuzione di prodotti con marchio G. Cova & C. già dal 30.9.2009, data in cui aveva
concesso in affitto alla Panettoni G. Cova & C. il ramo d’azienda relativo all’attività di
produzione dolciaria. In data 11.10.2013 si era poi perfezionata la cessione in via definitiva
del predetto ramo aziendale, con contestuale assunzione di un obbligo di manleva da parte di
Panettoni G. Cova & C. in relazione a qualsiasi contestazione riferibile all’utilizzo del segno
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
G. Cova & C., compreso nel ramo aziendale ceduto. Non era ipotizzabile una sua
responsabilità per aver omesso non meglio precisate attività di controllo e di verifica del
comportamento dell’affittuaria, che era tenuta in via autonoma a rispettare i precisi criteri di
identificazione e utilizzazione del marchio ceduto, risalenti ai noti accordi ed espressamente
richiamati nel contratto d’affitto d’azienda. In ogni caso, Panettoni G. Cova & C. avrebbe
dovuto tenere indenne Gio-Va da ogni esborso derivante dalla presente controversia. A
margine della controversia definita dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 3705/2011,
Gio-Va (allora denominata G. Cova & C s.r.l.) e gli attori avevano sottoscritto un accordo
transattivo datato 14.6.2012 che prevedeva, tra l’altro, la reciproca rinuncia a far valere in
futuro qualunque pretesa in relazione ai fatti e rapporti oggetto di causa e il pagamento da
parte di Gio-Va di Euro 100.000. L’introduzione di questo giudizio costituiva quindi un grave
inadempimento contrattuale delle attrici.
Concludeva per il rigetto di tutte le domande svolte dagli attori e, nella denegata ipotesi di
loro accoglimento, chiedeva di essere integralmente manlevata da Panettoni G. Cova & C.. In
via riconvenzionale domandava l’accertamento dell’inadempimento contrattuale di Pasticceria
Cova e Cova Montenapoleone, con la condanna degli attori al risarcimento dei danni,
quantificati in Euro 100.000.
Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all’udienza del
23.9.2015. Su richiesta di Pasticceria Cova e Cova Montenapoleone le parti discutevano
oralmente la causa dinanzi al Collegio all’udienza del 18.2.2016 e il Tribunale si riservava la
decisione.
2. Seguendo l’ordine logico delle questioni sottoposte all’attenzione di questo Tribunale,
devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità per
precedente formazione di un giudicato sui medesimi fatti di causa e per difetto di
legittimazione passiva sollevate dalla convenuta Gio-Va.
2.1. Quanto alla lamentata violazione del principio ne bis in idem, è possibile rilevare che vi è
identità parziale del petitum nelle domande svolte in questo giudizio rispetto a quelle in
precedenza articolate dagli attori contro G. Cova & C. s.r.l. nel processo definito dal
Tribunale di Milano con la sentenza n. 3505/2011. Ma è altrettanto evidente che le richieste
presentano una causa petendi del tutto nuova, riferendosi a circostanze di fatto differenti e
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cronologicamente successive rispetto a quelle dedotte nel predetto giudizio r.g. n.
85810/2005.
Vi è un’unica obiettiva ripetizione, ovvero nella parte delle domande aventi ad oggetto le
contestazioni in tema di utilizzo del logo del Meneghino, già svolte in precedenza contro G.
Cova & C. s.r.l. e reiterate in termini sostanzialmente identici anche in questa sede
processuale. L’utilizzo del Meneghino è proseguito, di fatto, con le stesse modalità già
ritenute lecite dal Tribunale di Milano nella sentenza citata, con la seguente motivazione: “
[…] l‟uso del disegno della figura del Meneghino non costituisce una pratica concorrenziale
scorretta, dato che il punto 4) del contratto del 1940 ne fa espressamente salvo l‟uso da parte
di G. Cova e C.. L‟immagine del Meneghino è stata infatti anche allegata al testo negoziale
(v. doc. nn. 1 e 5 convenuto), per chiarire ancora meglio il discrimine tra pratiche consentite
e pratiche vietate”. In difetto di nuove allegazioni sul punto, è quindi chiaro che si tratta della
medesima condotta già valutata dal Collegio, con conseguente preclusione ad una
riconsiderazione del relativo tema fattuale perché coperto dall’autorità di cosa giudicata.
È pacifico che G. Cova & C. s.r.l. sia stata la dante causa delle convenute, in quanto fusa per
incorporazione in Gio-Va che, a sua volta, ha poi ceduto l’attività d’impresa alla Panettoni G.
Cova & C..
È quindi inammissibile la sola domanda di accertamento dell’illecito concorrenziale
asseritamente commesso dalle convenute con l’utilizzo del logo del Meneghino.
2.2. In tema di difetto di legittimazione passiva è sufficiente rilevare che Gio-Va è qui
convenuta, come precisato dagli attori in comparsa conclusionale, in relazione ai fatti
compresi nel periodo 14.6.2012 – 11.10.2013, quindi a cavallo tra la conciliazione con la
quale è stata definita la controversia già oggetto del più volte richiamato processo recante r.g.
n. 85810/2005 e la definitiva cessione all’altra convenuta Panettoni G. Cova & C. del diritto
di utilizzo del segno di fatto G. Cova & C..
Si tratta di un intervallo di tempo limitato rispetto al più esteso orizzonte temporale dedotto in
giudizio, durante il quale Gio-Va era ancora titolare del ramo d’azienda in cui era compreso il
segno distintivo G. Cova & C.. Non si possono quindi invocare le preclusioni negoziali
introdotte dal citato accordo transattivo.
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3. Passando al merito della controversia, il primo tema decisorio riguarda la domanda di
risoluzione dei contratti del 1940 – 1955.
Dopo l’accordo del 1955 vi è stata una lunga coesistenza pacifica delle parti, durata c.ca 50
anni. Nel precedente giudizio r.g. n. 85810/2005 gli odierni attori hanno denunciato una prima
serie di infrazioni contrattuali. Nel 2011 il Tribunale non le ha ritenute gravi al punto da
giustificare una pronuncia di risoluzione del contratto.
La reiterazione della stessa tipologia di condotte, con conseguente moltiplicazione delle
corrispondenti violazioni negoziali, induce oggi il Tribunale a formulare una valutazione di
segno opposto, ovvero di obiettiva gravità di questi nuovi inadempimenti, con conseguente
risoluzione giudiziale del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453, 1455 e 1458 c.c..
Sul punto si osserva quanto segue.
3.1. L’accordo del 1940 consente agli aventi causa della G. Cova & C. s.r.l. – ovvero Gio-Va
sino all’11.10.2013, a seguire Panettoni G. Cova & C. s.r.l. – l’uso della parola Cova, seppure
a condizioni molto rigorose, dettagliatamente illustrate nel testo negoziale.
Si prevede che possa essere usato il nome Cova soltanto con la indefettibile aggiunta delle
lettere G e C che devono sempre, rispettivamente, precedere e seguire la parola Cova, con
caratteri della stessa dimensione della lettera iniziale C. Tutta la dicitura deve essere sempre
dello stesso colore.
L’equilibrio contrattuale si fonda su gradi di variazione invero minimi ma comunque reputati
idonei dalle parti a prevenire per il futuro ulteriori rischi di confusione presso il pubblico tra i
prodotti e le attività dei due concorrenti.
La soluzione negoziale assicura la coesistenza delle due imprese ed è molto raffinata
nell’impostazione.
La volontà delle parti ha affidato infatti a piccole e imprescindibili aggiunte la distinzione tra
la bicentenaria tradizione artigiana di Pasticceria Cova e la genuina produzione di G. Cova e
C., risalente al 1930 e da ultimo approdata anche a produzioni industriali.
Le parti attrici hanno documentato casi frequenti di utilizzo della parola Cova al di fuori dei
limiti tassativi sopra indicati e in relazione a prodotti dolciari delle convenute.
Una prima serie di violazioni è stata riscontrata nel periodo che va dal giugno 2011 ad aprile
2014 nel canale del commercio al dettaglio con la presenza della sola parola Cova o, in
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alternativa, G. Cova su scontrini, cartelloni, cataloghi, avvisi promozionali, cartellini
espositivi, ecc. laddove si sarebbe dovuto ritrovare sempre la dicitura completa imposta dai
contratti del 1940 / 1955, ovvero G. Cova & C. (v. doc. attori nn. 19, 22, 24, 30, 42, 44, 45,
47, 48, 50 – 54, 71, 72, 75, 76, 79, 82, 86, 88, 92, 108, 109).
Assumono particolare rilevanza in questa categoria i numerosi episodi verificati presso alcune
delle primarie catene nazionali della grande distribuzione organizzata (Billa, SMA, Pam
Panorama, Coop, ecc.; v. in particolare i già richiamati doc. attori nn. 22, 30, 42, 44, 50 – 54,
71, 72, 75, 79, 82, 86, 88, 92), per il maggiore inevitabile risalto dell’erronea indicazione
presso una platea molto ampia di consumatori.
In diversi casi, poi, nel periodo compreso tra il novembre 2010 e il dicembre 2013 vi sono
state diverse pubblicazioni a mezzo stampa (articoli e pubblicità) nelle quali le produzioni
dolciarie delle convenute sono state indicate con le parole Cova, G. Cova, Cova & C.,
pasticceria Cova, ecc., in evidente contrasto con le prescrizioni contrattuali (v. in particolare
doc. attori nn. 35 – 39, 102).
3.2. La difesa delle convenute è incentrata sulla loro completa ed assoluta estraneità a tutti gli
episodi documentati, da riportare integralmente alla disattenzione di soggetti terzi.
Il Tribunale ritiene che questa nutrita serie di casi comprovi la reiterata violazione degli
obblighi negoziali, per la palese e insistita inosservanza del canone della buona fede nella
esecuzione dei doveri stabiliti dai contratti del 1940/1955.
In conformità al consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte, la buona fede
nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a
ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto
da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere,
trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio
del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si
rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi
non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (cfr. per tutte Cass. 4 maggio 2009, n.
10182).
Come già rilevato in occasione del precedente giudizio, un compromesso negoziale fondato su
particolari così piccoli impone alle parti – dapprima Gio-Va e a seguire Panettoni G. Cova &
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C. – di uniformare i propri comportamenti ad un livello molto elevato di correttezza, tale da
evitare che anche in via indiretta si possano generare o anche solo avallare fraintendimenti ed
equivoci.
A fronte della documentata costante presenza di numerosi casi di uso da parte di terzi del
segno Cova al di fuori del perimetro di legittimità delineato dagli accordi transattivi del
1940/1955, il contegno di sostanziale indifferenza tenuto da anni dalle convenute si pone in
palese contrato con il principio di buona fede. Gio-Va e Panettoni G. Cova & C., nei periodi
di rispettiva competenza in cui sono state titolari del segno G. Cova & C., hanno continuato
ad astenersi dall’adozione di qualunque precauzione davvero adeguata ad evitare il ripetersi di
simili errori ed omissioni da parte di terzi, affidando interamente alle separate ed autonome
iniziative degli attori ogni occorrente attività di controllo e vigilanza su questi comportamenti
scorretti.
È quindi assai significativo che le convenute non abbiano documentato neanche un caso di
loro intervento diretto presso negozi, commercianti, catene distributive, organi di stampa,
ecc., nonostante il forte rischio di imprecisioni fosse loro noto già da anni.
Il contenimento del fenomeno è stato interamente rimesso agli attori che hanno documentato
di avere svolto un costante (e costoso) monitoraggio, in via unilaterale e senza alcuna fattiva
collaborazione delle convenute.
L’unica iniziativa positiva documentata da Panettoni G. Cova & C. è stata l’introduzione di
un avviso stampato sui documenti di trasporto dei prodotti dolciari in consegna che
testualmente recita: “qualora la vostra ditta/società, al fine di promuoverne l‟acquisto,
provvederà a reclamizzare i prodotti forniti dalla nostra azienda Panettoni G. Cova & C.
utilizzando materiali pubblicitari, cartelloni, brochure ecc. non direttamente forniti da noi,
dovrà obbligatoriamente riportare sugli stessi l‟intera denominazione G. Cova & C. avendo
cura di non adottare qualsiasi abbreviazioni o riduzione della denominazione così come
specificata” (v. doc. Panettoni G. Cova & C. nn. 2, 3, 37 – 40). Tutti gli esempi allegati dalla
convenuta sono posteriori alla notifica dell’atto di citazione.
Il Tribunale osserva che questo accorgimento è palesemente inidoneo allo scopo, poiché il
documento contabile / fiscale sul quale è apposto l’avviso è indirizzato, letto e “lavorato” da
personale che svolge mansioni invero molto distanti rispetto a quelle di allestimento o
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presentazione finale del prodotto. La considerazione è del tutto ovvia e di palmare evidenza se
calata nella particolare realtà della grande distribuzione, dove pure si è vista con quale
frequenza vi sono stati errori ed imprecisioni nella corretta individuazione del segno distintivo
delle convenute. È poi agevole immaginare quale possa essere la mole di documenti contabili
ricevuti ogni giorno dagli uffici di raccolta merce e/o dai magazzini della grande
distribuzione, e quale possa essere la conseguente soglia di attenzione usualmente dedicata
alla lettura di atti di questa natura.
A palese riprova della totale inefficacia ed inadeguatezza della “campagna comunicativa” di
Panettoni G. Cova & C. è possibile citare la risposta data da Unicoop Tirreno alla diffida degli
attori ove testualmente si legge che “il nostro fornitore IDB s.r.l. Industria Dolciaria Borsari,
produttore oltre che distributore delle colombe di cui trattasi e proprietario del marchio G.
Cova & C. nulla ci ha mai riferito sulla questione da Voi indicata” (v. doc. attori n. 90)
3.3. È quindi evidente che le convenute hanno consapevolmente trascurato ogni possibile
forma di effettiva prevenzione del rischio di confusione tra i segni, contravvenendo al
principio di buona fede nell’esecuzione del contratto che invece includeva l’obiettivo –
comune alle parti – di garantire la loro coesistenza mediante l’introduzione di piccoli ma
tassativi accorgimenti utili alla differenziazione, da attuare quindi con la massima precisione e
correttezza.
La violazione sistematica, continuata e duratura di tale canone di lealtà costituisce
inadempimento contrattuale di indubbia rilevanza e oggettiva gravità, tale quindi da
giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione.
Trattandosi di contratto ad esecuzione continuata, in conformità alle previsione dell’art. 1458
c.c., l’efficacia della pronuncia di risoluzione retroagisce al momento della litispendenza, con
conseguente cessazione degli effetti dei contratti alla data della notificazione dell’atto di
citazione introduttivo del presente giudizio, effettuata il 22.11.2013 (cfr. Cass. 28 marzo
2008, n. 8071; Cass. ordinanza 3 ottobre 2014, n. 20894).
4. Vi è prova documentale della avvenuta contraffazione del marchio covino di titolarità di
Pasticceria Cova, attuata da Panettoni G. Cova & C. mediante la predisposizione e la
presentazione di un catalogo di prodotti dolciari contraddistinti dal segno covini (v. doc. n. 56
e 65 attori). La circostanza peraltro è riconosciuta dalla predetta convenuta.
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Non vi è invece riscontro di una successiva commercializzazione, a conferma della
prospettazione di Panettoni G. Cova & C. che appunto sostiene l’immediato abbandono di
questo progetto.
La condotta assume comunque rilevanza sul piano della contraffazione ai sensi dell’art. 20,
comma 1 lettera a) e comma 2, c.p.i., trattandosi di un’attività promozionale riferita alla
medesima categoria di prodotti a quelli per cui è registrato il marchio degli attori – classe 30,
dolciumi e pasticceria – con l’utilizzo di un segno pressoché identico.
In questo caso vi è responsabilità esclusiva di Panettoni G. Cova & C. poiché la violazione
non vede alcun coinvolgimento, neppure in forma omissiva, da parte di Gio-Va, trattandosi
peraltro di segno non contemplato negli accordi degli anni 1940 / 1955.
5. Le ulteriori doglianze degli attori in tema di concorrenza sleale sono interamente assorbite
nelle domande di risoluzione e accertamento della contraffazione sin qui esaminate ed accolte,
con la sola eccezione delle contestazioni riferite all’acquisizione delle quote sociali della
Torroni Bedetti, all’uso del contenitore a cappelliera per la vendita dei panettoni e del logo del
meneghino.
5.1. Su quest’ultimo punto si richiama quanto già esposto in precedenza a proposito
dell’accoglimento parziale della eccezione di inammissibilità della domande sollevata da GioVa.
5.2. In merito ai contenitori a cappelliera per i panettoni, il loro impiego da parte delle
convenute non assume connotati di illiceità, in quanto gli attori non hanno fornito prova
adeguata della originalità e capacità distintiva di questo particolare confezionamento. Ed anzi,
Panettoni G. Cova & C. ha dato riscontro documentale di un uso piuttosto diffuso nel settore
di questa tipologia di scatole, anche da parte di noti produttori concorrenti (Biffi, Alemagna,
ecc.; v. doc. 6 Panettoni G. Cova & C.). La correlata domanda di accertamento di illecito
concorrenziale deve essere pertanto respinta.
5.3. Anche l’instaurazione da parte di Panettoni G. Cova & C. di rapporti commerciali con la
Torroni Bedetti – fornitore storico degli attori – non appare invero connotato da intenti
distorsivi del regolare svolgimento delle dinamiche concorrenziali. Peraltro gli attori non
hanno neppure qualificato tale circostanza come fonte diretta di qualche forma di pregiudizio.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
6. La dichiarazione di risoluzione giudiziale dei contratti del 1940 / 1955 per inadempimento
grave delle convenute determina il venir meno degli accordi che legittimavano dapprima GioVa e a seguire Panettoni G. Cova & C. all’utilizzo come segno distintivo della parola Cova,
data la palese e pacifica identità del segno rispetto al marchio registrato di titolarità di
Pasticceria Cova.
Si deve quindi inibire alle convenute ogni ulteriore utilizzo del segno Cova, con qualsiasi
modalità e con qualsiasi mezzo, anche come denominazione sociale, con la fissazione di una
penale adeguata nella misura indicata nel dispositivo.
Tenuto conto del fatto che l’utilizzo regolamentato dai citati contratti si è protratto per più di
70 anni, si ritiene aderente ad un’esigenza di bilanciamento degli interessi accordare alle
convenute, in particolate a Panettoni G. Cova & C., un tempo adeguato alla gestione delle
complesse attività occorrenti per garantire un completo e definitivo abbandono del segno
Cova. Pertanto la penale sarà dovuta per eventuali violazioni e per il ritardo nell’esecuzione
della sentenza a partire dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
In virtù dell’accertata contraffazione, si deve inoltre inibire alla convenuta Panettoni G. Cova
& C. ogni ulteriore utilizzo del segno covini, con la fissazione della medesima penale già
indicata.
7. L’accertamento degli inadempimenti contrattuali delle convenute e della contraffazione del
marchio covino da parte di Panettoni G. Cova & C. implicano una responsabilità risarcitoria
per il pregiudizio sofferto dagli attori.
In primo luogo devono essere rimborsate a titolo di danno emergente le spese vive sostenute
per la pluriennale attività svolta da Pasticceria Cova e Cova Montenapoleone di monitoraggio
del mercato e di raccolta delle informazioni per la verifica delle concrete modalità di utilizzo
del segno G. Cova & C.. Tali attività hanno interessato, in particolare, numerose catene
distributive in diverse zone del territorio nazionale, con il sistematico ricorso ai necessari
servizi di assistenza legale, mediante l’invio di innumerevoli lettere di diffida e di risposta ai
successivi riscontri.
Quanto al lucro cessante si deve osservare che i bilanci degli attori sono riferiti per lo più ad
esercizi in parte precedenti ai fatti di causa e non offrono comunque riscontro di una
apprezzabile contrazione dei ricavi e degli utili, che risultano infatti avere mantenuto un
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
andamento costante e quindi indifferente agli illeciti contrattuali ed extracontrattuali accertati
in causa. Nel caso specifico di Cova Montenapoleone gli utili presentano anzi un trend
positivo e di crescita.
Il pregiudizio è invece evidente sotto il differente profilo dello svilimento del segno registrato
Cova e della sua diluizione. Il marchio in questione contraddistingue infatti una rinomata
produzione dolciaria di alta qualità, rigorosamente artigiana e di tradizione plurisecolare, che
il consumatore abbina a prodotti gastronomici di pregio elevato.
È pacifico in causa che Panettoni G. Cova & C. proponga invece prodotti frutto di una
lavorazione industriale che, seppure di buona fattura, non possono e neppure vogliono
competere sul medesimo livello qualitativo.
L’equivoco sulla effettiva provenienza dei prodotti è invece assai diffuso, come dimostrato
dalle innumerevoli mail di consumatori delusi allegate dagli attori o, addirittura, da articoli di
stampa pubblicati su internet che identificano la produzione delle convenute come una
seconda linea, più commerciale e popolare, della celebre Pasticceria Cova.
Lo svilimento subito dal segno Cova è quindi evidente, perché ne è stata ridotta la sua
attitudine a identificare prodotti dolciari d’elite, a causa del suo costante e ripetuto
accostamento a produzioni industriali del tutto estranee alla sua rigorosa tradizione e
vocazione artigiana. Il fenomeno ha peraltro avuto, come già rilevato, ampia diffusione e
durata, continuando in modo costante per qualche anno su diversi organi di stampa e,
soprattutto, in diverse rinomate catene nazionali della grande distribuzione organizzata, con la
conseguente capacità di raggiungere una platea assai vasta di consumatori.
Le caratteristiche dell’illecito rendono estremamente difficile, se non impossibile, procedere
una quantificazione economica ancorata ad elementi oggettivi. Si procede quindi secondo un
criterio equitativo, in conformità alle previsioni dell’art. 125, comma 1, c.p.i e 1226 c.c..
Nella concreta determinazione del danno, un riferimento può essere rappresentato dal valore
del marchio espresso nell’ultimo bilancio di esercizio disponibile degli attori, sotto la voce
dell’attivo dei beni immateriali. In particolare Cova Montenapoleone, licenziataria del
marchio, indica un dato di Euro 245.000 per tale posta (v. doc. n. 9 Panettoni G. Cova & C.).
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, è possibile procedere ad una liquidazione
equitativa del danno riconoscendolo in misura pari all’importo, omnicomprensivo e già
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
rivalutato, di Euro 200.000,00, al quale dovranno essere aggiunti gli interessi legali decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Di questo importo, la metà – e quindi Euro 100.000 – sono dovuti a titolo di danno emergente,
per la obiettiva gravosità delle sopra indicate attività di ricerca, verifica e contrasto, svolte
dagli attori per anni, in tutto il territorio italiano e con la occorrente assistenza legale. La
rimanente metà è invece dovuta a titolo di lucro cessante per lo svilimento del marchio,
determinato in misura di poco inferiore alla metà del valore appostato a bilancio dalla
licenziataria Cova Montenapoleone.
8. La responsabilità contrattuale delle convenute è solidale ma limitatamente al periodo
14.6.2012 – 11.10.2013, così specificato dagli attori in relazione alla posizione di Gio-Va.
Questa convenuta infatti non è tenuta a rispondere dei fatti antecedenti, poiché coperti dalla
transazione conclusa con gli attori proprio in data 14.6.2012 né tantomeno può estendersi a
vicende posteriori alla definitiva cessione del ramo aziendale a favore di Panettoni G. Cova &
C. avvenuta – come ricordato sopra – con atto datato 11.10.2013
L’arco temporale complessivo per gli illeciti accertati abbraccia circa un quadriennio,
segnatamente dalla seconda metà del 2010 ad aprile 2014. Un criterio proporzionale consente
quindi di limitare il concorso di responsabilità di Gio-Va ad un quarto (1/4) dell’importo
liquidato, tenendo anche conto della estraneità della stessa alla contraffazione del marchio
covino.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, Panettoni G. Cova & C. e Gio-Va sono tenute in
solido a risarcire il danno sofferto da Pasticceria Cova e da Cova Montenapoleone sino a
concorrenza dell’importo di Euro 50.000, oltre interessi; la sola Panettoni G. Cova & C. è
invece tenuta al pagamento in favore degli attori dell’ulteriore importo di Euro 150.000, oltre
interessi.
9. Ai sensi dell’art. 126 c.p.i. si può inoltre accogliere la domanda di pubblicazione della
presente sentenza, limitatamente al dispositivo, quale ulteriore forma di riparazione del danno
cagionato agli attori, rendendo nota così alla collettività la presente decisione.
Tenuto conto della diffusione nazionale dei prodotti delle convenute, attuata anche attraverso
primarie catene della grande distribuzione organizzata ovvero presso rinomati soggetti attivi
nel commercio di prodotti alimentari di qualità, la pubblicazione dovrà essere eseguita sui
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
quotidiani Corriere della Sera e La Repubblica nonché sul periodico La Cucina Italiana, per
una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale a cura e spese delle convenute,
entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con facoltà per gli attori di
provvedervi a loro cura in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte delle
obbligate, ripetendo da queste le spese a semplice presentazione della fattura. La
pubblicazione del dispositivo dovrà essere effettuata anche sulla home page del sito internet di
Panettoni G. Cova & C. per tre mesi consecutivi.
10. La domanda di manleva svolta da Gio-Va nei confronti di Panettoni G. Cova & C. è
fondata e come tale deve essere accolta.
Si è già ricordato che nella cessione del ramo aziendale le parti convenute hanno
espressamente incluso anche il marchio di fatto G. Cova & C.. L’art. 5 dell’atto sottoscritto in
data 11.10.2013 da Gio-Va (cedente) e Panettoni G. Cova & C. (cessionaria) prevede
testualmente che la cessionaria garantisce di avere operato dal 30.9.2009 (data di stipula del
contratto di affitto di azienda) in conformità alla transazione del 1940, confermata nel 1955,
costituendo tale garanzia la “prova inoppugnabile” della conoscenza ed assunzione da parte di
Panettoni G. Cova & C. della loro accettazione e dell’obbligo di stretta osservanza dei limiti,
delle forme e delle condizioni d’uso indicate nei predetti risalenti accordi transattivi.
Panettoni G. Cova & C. inoltre “si impegna ed obbliga a manlevare e tenere indenne” Gio-Va
“da qualsivoglia azione, danno o pretesa derivate da un utilizzo improprio del marchio [G.
Cova & C.], ad essa stessa esclusivamente imputabile, successivo alla data del 30.9.2009 e
riferito al ramo d‟azienda affittato ed oggi ceduto”.
È pacifico che quasi tutte le contestazioni articolate dagli attori nella presente controversia
abbiano ad oggetto episodi di “utilizzo improprio” del segno G. Cova & C., posti in essere in
un periodo successivo al 30.9.2009, con l’unica eccezione delle doglianze indicate ai punti 4 e
5 della presente sentenza. Le condotte illecite come sopra accertate rientrano quindi a pieno
titolo nel perimetro di operatività della clausola indicata, con conseguente obbligo di manleva
a carico di Panettoni G. Cova & C..
In base ai rilievi sin qui svolti, Panettoni G. Cova & C. deve essere condannata a rimborsare a
Gio-Va quanto dalla stessa sarà pagato a Pasticceria Cova e Cova Montenapoleone, sino a
concorrenza dell’importo di Euro 50.000, oltre agli interessi legali nella misura in cui saranno
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
maturati sino all’eventuale effettivo pagamento, e comunque sempre nei limiti di quanto
effettivamente corrisposto agli attori.
11. Restano da esaminare le domande riconvenzionali svolte, rispettivamente, da Panettoni G.
Cova & C. e da Gio-Va nei confronti degli attori.
11.1. La domanda riconvenzionale svolta da Panettoni G. Cova & C. nei confronti di
Pasticceria Cova e Cova Montenapoleone è infondata e come tale deve essere respinta.
È fuori di dubbio che nel testo diffuso via internet dagli attori vi sia un chiaro riferimento ai
prodotti dolciari recanti il marchio G. Cova & C., in virtù della notevole somiglianza con il
segno Cova e vista anche l’espresso richiamo dei canali distributivi dei centri commerciali e
dei punti vendita della grande distribuzione.
L’indicazione delle numerose lamentele provenienti da clienti insoddisfatti del livello
qualitativo dei prodotti a marchio G. Cova & C. riporta però una circostanza del tutto
veritiera, in quanto suffragata da una mole corposa di mail scritte da consumatori scontenti (v.
doc. 18 e ss. attori). Viene quindi riportato in modo corretto e fedele il giudizio espresso dai
clienti sulla qualità dei prodotti del concorrente. Seguono poi alcune precisazioni sulla
ubicazione e sulle caratteristiche squisitamente artigiane della produzione dolciaria di Cova.
Questo insieme di considerazioni consentono di escludere la natura denigratoria e
anticoncorrenziale del comunicato diffuso dagli attori sul proprio sito internet.
11.2. Anche la domanda riconvenzionale proposta da Gio-Va è infondata.
Come già rilevato in sede di esame della eccezione di inammissibilità sollevata da Gio-Va, le
domande svolte dagli attori in questa sede processuale si riferiscono a fatti e circostanze
differenti e successive rispetto a quelle definite con la sentenza n. 3705/2011 del Tribunale di
Milano. Inoltre è pacifico che Pasticceria Cova e Cova Montenapoleone abbiano limitato le
proprie domande nei confronti di Gio-Va alle sole condotte cronologicamente successive al
14.6.2012, data di sottoscrizione dell’accordo transattivo.
Pertanto non possono essere validamente invocate preclusioni di origine negoziale, fatto salvo
il solo tema decisorio inerente l’impiego del logo del Meneghino, riproposto dagli attori negli
stessi identici termini anche in questo giudizio, nonostante la pronuncia definitiva resa sul
punto dal Tribunale con la sentenza citata. Nondimeno si tratta di una violazione contrattuale
di importanza davvero modesta, riferita cioè ad una doglianza marginale, inserita in un più
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
ampio contesto fattuale, connotato – come accertato sopra – da una sistematica e continuativa
inosservanza del canone di buona fede nell’esecuzione e nel rispetto degli obblighi
contrattuali sanciti dai contratti del 1940 / 1955.
Vi è quindi solo un piccolo sconfinamento dal perimetro di efficacia del regolamento pattizio
del 14.6.2012, di rilevanza puramente formale e che, alla luce della acclarata reiterazione
delle sue gravi condotte omissive, non risulta aver cagionato alcuna apprezzabile lesione della
sfera giuridica patrimoniale della Gio-Va.
12. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Tenuto conto dell’accoglimento delle domande svolte dagli attori nei confronti delle
convenute e dell’integrale rigetto delle domande riconvenzionali svolte nei loro confronti,
avuto riguardo all’obiettiva rilevanza e difficoltà dei temi fattuali e giuridici trattati e, da
ultimo, dell’importo effettivamente riconosciuto a Pasticceria Cova e Cova Montenapoleone a
titolo di risarcimenti dei danni, si liquidano in favore degli attori e sono posti a carico solidale
dei convenuti complessivi Euro 23.928,00, di cui Euro 928,00 per spese, Euro 20.000,00 per
compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 3.000,00 per rimborso forfettario
delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
Vista la soccombenza di Panettoni G. Cova & C. anche in relazione alla domanda di manleva
svolta nei suoi confronti dall’altra convenuta, si liquidano in favore di Gio-Va e sono posti a
carico di Panettoni G. Cova & C. complessivi Euro 5.750,00, di cui Euro 5.000,00 per
compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 750,00 per rimborso forfettario delle
spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in
epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1)
dichiara l’inammissibilità della domanda svolta da Pasticceria Confetteria Cova s.r.l. e
da Cova Montenapoleone s.r.l. di accertamento dell’illecito concorrenziale relativo
all’utilizzo del logo del Meneghino;
2)
pronuncia la risoluzione dei contratti del 1940 / 1955 per inadempimento di Gio-Va
s.a.s. di Valeria Ronconi & C. e di Panettoni G. Cova & C. s.r.l. con cessazione degli
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
effetti dei predetti contratti dal 22.11.2013, data della notificazione dell’atto di citazione
introduttivo del presente giudizio;
3)
accerta e dichiara che l’utilizzo del segno Covini da parte di Panettoni G. Cova & C.
s.r.l. costituisce contraffazione del marchio registrato Covino di titolarità di Pasticceria
Confetteria Cova s.r.l.;
4)
inibisce a Gio-Va s.a.s. di Valeria Ronconi & C. e a Panettoni G. Cova & C. s.r.l. ogni
ulteriore utilizzo, con qualsiasi mezzo e modalità, del segno Cova;
5)
inibisce a Panettoni G. Cova & C. s.r.l. ogni ulteriore utilizzo, con qualsiasi mezzo e
modalità, del segno Covini;
6)
fissa la penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del presente
provvedimento e di Euro 10,00 per ogni singolo prodotto in accertata violazione della
inibitoria, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della
presente sentenza;
7)
condanna Panettoni G. Cova & C. s.r.l. e Gio-Va s.a.s. di Valeria Ronconi & C., in
solido tra loro, al pagamento in favore di Pasticceria Confetteria Cova s.r.l. e Cova
Montenapoleone s.r.l. a titolo di risarcimento danni dell’importo omnicomprensivo e già
rivalutato di Euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della
presente sentenza sino al saldo effettivo;
8)
condanna Panettoni G. Cova & C. s.r.l. al pagamento in favore di Pasticceria
Confetteria Cova s.r.l. e Cova Montenapoleone s.r.l. a titolo di risarcimento danni
dell’ulteriore importo, omnicomprensivo e già rivalutato, di Euro 150.000,00, oltre
interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
R.G. N. 82885/2013
9)
condanna Panettoni G. Cova & C. s.r.l. a restituire a Gio-Va s.a.s. di Valeria Ronconi &
C. gli importi da quest’ultima corrisposti in favore di Pasticceria Confetteria Cova s.r.l.
e Cova Montenapoleone s.r.l. in forza del capo di condanna n. 7), sino a concorrenza
dell’importo di Euro 50.000,00, oltre agli interessi legali nella misura maturata sino
all’eventuale effettivo pagamento eseguito da Gio-Va s.a.s. di Valeria Ronconi & C., e
comunque sempre nei limiti di quanto effettivamente corrisposto agli attori da Gio-Va
s.a.s. di Valeria Ronconi & C.;
10)
ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, pubblicazione da
effettuare sulla home page del sito internet della convenuta Panettoni G. Cova & C. s.r.l.
per tre mesi consecutivi, sui quotidiani Corriere della Sera e La Repubblica e sul
periodico La Cucina Italiana per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del
normale, a cura e spese delle parti convenute entro trenta giorni dalla notificazione della
presente sentenza, con facoltà per gli attori di provvedervi a propria cura, in caso di
incompleto o intempestivo adempimento da parte delle convenute, ripetendo da questi
le spese a semplice presentazione della fattura;
11)
respinge le domande riconvenzionali proposte da Panettoni G. Cova & C. s.r.l. e da GioVa s.a.s. di Valeria Ronconi & C. nei confronti di Pasticceria Confetteria Cova s.r.l. e di
Cova Montenapoleone s.r.l.;
12)
condanna Panettoni G. Cova & C. s.r.l. e Gio-Va s.a.s. di Valeria Ronconi & C., in
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 23.928,00,
di cui Euro 928,00 per spese, Euro 20.000,00 per compenso delle prestazioni
professionali forensi e Euro 3.000,00 per il rimborso forfettario delle spese generali,
oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, in favore di Pasticceria Confetteria Cova s.r.l. e
Cova Montenapoleone s.r.l.;
13)
condanna Panettoni G. Cova & C. s.r.l. al pagamento delle spese di lite, liquidate in
complessivi Euro 5.750,00, di cui Euro 5.000,00 per compenso delle prestazioni
professionali forensi e Euro 750,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre
Iva e Cp se e per quanto dovuti, in favore di Gio-Va s.a.s. di Valeria Ronconi & C..
Così deciso in Milano, il 18 febbraio 2016.
Il Presidente
(dott.ssa Marina Tavassi)
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
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Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016
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Il Giudice estensore
(dott. Pierluigi Perrotti)
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Sentenza n. 6454/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 82885/2013
Repert. n. 5176/2016 del 23/05/2016