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Accoglimento totale del 22/04/2016
RG n. 12012/2016
N. R.G. 2016/12012
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
PORTS 1961 ITALIA S.P.A. (C.F. 07902420962) con il patrocinio dell’avv. PRADO IURI
MARIA e dell’avv. PRADO CLAUDIO MARIA (PRDCDM40H10F205V) FORO
BUONAPARTE, 53 20121 MILANO; ZAMBONI BARBARA (ZMBBBR78B68F205W) FORO
BUONAPARTE, 53 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE, 53
20121 MILANO presso il difensore avv. PRADO IURI MARIA
ricorrente
contro
STRADIVARIUS ITALIA S.R.L. (C.F. 05218600962 ) , con il patrocinio dell’avv. FRANCETTI
MARCO FRANCESCO ANTONIO e domiciliato in VIA SENATO, 8 20121 MILANO presso il
difensore avv. FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONIO
resistente
FASHION RETAIL S.A. (C.I.F. A70301981) , con il patrocinio dell’avv. FRANCETTI MARCO
FRANCESCO ANTONIO e domiciliato in VIA SENATO, 8 20121 MILANO presso il difensore
avv. FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONIO
resistente
Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 06/04/2016,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ports 1961 Italia s.p.a. (“Ports Italia”) – società rappresentante l’approdo europeo del Gruppo Ports,
che opera a livello mondiale nel mondo della moda e, in particolare, nei settori di abbigliamento ed
accessori (doc. 1, visura camerale) – ha proposto ricorso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c., artt. 126, 129 e
131 d.lgs. n. 30/2005 nei confronti di Stradivarius Italia s.r.l. (“Stradivarius”) – società italiana
operante anch’essa nell’ambito della moda, che, tra l’altro, commercializza nei propri negozi il
prodotto di cui è causa – e Fashion Retail S.A. (“Fashion”) – società di diritto spagnolo cui, tra
l’altro, fa riferimento la gestione del sito web stradivarius.com, ove, in tesi di parte ricorrente,
sarebbe possibile acquisire informazioni circa la disponibilità dei prodotti nei diversi esercizi di
Stradivarius – chiedendo al giudice di:
1. disporre il sequestro delle calzature per cui è procedimento nei confronti di Stradivarius;
2. inibire a Stradivarius e a Fashion la produzione, commercializzazione, importazione,
promozione delle suddette calzature;
3. fissare a titolo di penale una somma dovuta per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo
nell’adempimento del comando cautelare, somme che rispettivamente sono indicate in euro
5.000 e 2.000, o nelle altre ritenute congrue dal Tribunale;
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Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 12012/2016 promosso da:
Accoglimento totale del 22/04/2016
RG n. 12012/2016
A fondamento del proprio ricorso Ports Italia ha dedotto:
- di aver creato un nuovo modello di calzatura, contraddistinto dall’ ‘originalissima’ soluzione
– che in tesi assurgerebbe ad “elemento individualizzante” – per cui “la parte superiore e
prominente della tomaia è costituita da un fiocco o nodo per così dire che avvolge la
scarpa, con due elementi a guisa di ali escrescenti dai profili, ricomposte appunto a nodo o
fiocco che dir si voglia” (ricorso, p. 3); tale prodotto avrebbe riscontrato un immediato e
notevole successo nel pubblico, come dimostrerebbero la rassegna stampa prodotta in atti
(doc. 11) e il fatto che celebrità del mondo dello spettacolo lo abbiano indossato (doc. 12), il
che, in particolare, dimostrerebbe la potente capacità distintiva dello stesso e la sua idoneità
a renderlo riferibile a Ports;
- Ports Italia ha constatato la presenza sul mercato di prodotti imitativi della calzatura, ossia di
modelli di scarpe contraddistinte dal medesimo “elemento individualizzante” (il fiocco/nodo
sulla tomaia) ed offerte ad un prezzo di molto inferiore quello del prodotto della ricorrente
(meno di 30 euro, a fronte di circa 400 euro); detti prodotti sarebbero promossi e
commercializzati (tra l’altro) sul sito web riferibile alle resistenti, sito tramite il quale è
possibile controllare la disponibilità della merce negli esercizi della zona cui si è interessati;
il fatto che la promozione e commercializzazione del modello delle resistenti sia stata attuata
tramite la rete web aggraverebbe ulteriormente la condotta, in quanto la circolazione tramite
internet delle immagini riproduttive dello stesso avrebbe aumentato in modo considerevole
l’ “effetto di risonanza” dell’imitazione e, quindi, il pregiudizio subito dalla ricorrente.
Ad avviso della ricorrente la condotta delle resistenti avrebbe integrato un ripresa imitativa degli
elementi caratteristici e distintivi – in particolare del fiocco o nodo – delle calzature originali della
ricorrente, in usurpazione di un vero e proprio “segno” dell’impresa concorrente; ciò costituirebbe
una condotta di concorrenza sleale rilevante ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 2 c.c.; esse, infatti, con
tale imitazione servile, (i) avrebbero ingenerato confusione nel pubblico dei consumatori circa la
provenienza di tale modello di calzature; (ii) si sarebbero indebitamente appropriate di pregi
della ricorrente, approfittando in modo parassitario “del notevolissimo accreditamento commerciale
e pubblicitario” (ricorso, p. 7) raggiunto da Ports Italia sul mercato grazie al prodotto di cui è causa
e, commercializzandone un prodotto imitativo a prezzo (e di qualità) assai inferiore, avrebbero
provocato un pregiudizio a Ports Italia in termini di discredito, “in particolare per svilimento delle
proprie realizzazioni e dell’apparato distintivo per cui esse si segnalano” (ricorso, p. 10).
Rimandando al giudizio di merito l’accertamento della responsabilità per tale condotta, Ports Italia
ha dunque instaurato il presente procedimento per la concessione delle misure cautelari sopra
indicate.
*
Le parti resistenti (con comparse di risposta di contenuto sostanzialmente identico) hanno richiesto
l’integrale rigetto delle domande di parte ricorrente per le seguenti ragioni:
a) Ports Italia – non essendo titolare di alcun diritto di privativa – avrebbe agito in giudizio
invocando, a fondamento della sussistenza di una condotta di concorrenza sleale, un asserito
“segno distintivo”, della cui capacità individualizzante e distintiva non avrebbe, però, fornito
alcun riscontro, perché non avrebbe provato che ogni consumatore riferisca immediatamente
“un qualunque fiocco/nodo su un paio di scarpe da donna” alla (e solo alla) Ports Italia;
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4. disporre la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo dell’emanando provvedimento
per due volte, su almeno due colonne e a caratteri doppi del normale, su due quotidiani a
diffusione nazionale nonché, alle medesime condizioni, su tre riviste specializzate del
settore, il tutto a scelta e cura della ricorrente e a spese delle resistenti, in solido, con diritto
della ricorrente di ripetere le spese a semplice presentazione fattura, nonché la
pubblicazione del testo integrale dell’emanando provvedimento, per giorni trenta, sulla
home page del sito stradivarius.com.
in questo senso, le resistenti rilevano come, anche a livello meramente presuntivo, sarebbe ben
difficile pensare che un prodotto immesso in commercio da soli quattro mesi sia stato già in
grado di divenire un’icona di una casa di moda; infatti, perché una forma acquisisca le
caratteristiche di un “segno distintivo di fatto”, non sarebbe sufficiente che la stessa sia dotata di
originalità, ma dovrebbe anche essere idonea a individuarne l’azienda di provenienza;
b) carenza del fumus boni iuris: non sarebbero integrati i presupposti per l’applicazione dell’art.
2598 c.c., e in particolare:
- quanto al n. 1 (imitazione confusoria) (i) mancherebbe la capacità distintiva del “segno”;
(ii) l’utilizzo del “segno” non sarebbe stato tale da poter conseguire una “notorietà
qualificata”, nel senso di essere percepito come tale dal pubblico, vale a dire come “segno”
che distingue i prodotti e le attività provenienti da un determinato imprenditore da quelli di
provenienza diversa; le fotografie riportate nell’atto dimostrerebbero che l’utilizzo del
fiocco è una tendenza di stagione, del cui lancio non è stata fornita prova che la ricorrente
sia stata il setter; (iii) in generale, non sarebbe poi sussistente alcun rischio di confusione, in
quanto il prodotto delle resistenti è sempre venduto in “luoghi” chiaramente di competenza
di Stradivarius (negozi o sito internet) e, comunque, corredati dal suo marchio;
- quanto al n. 2 (appropriazione di pregi), mancherebbe (i) l’individuazione degli asseriti
pregi di cui la ricorrente sarebbe stata “espropriata”, (ii) la prova del fatto che l’utilizzazione
del fiocco/nodo sulla tomaia sia stata la ragione della scelta del consumatore di acquistare la
scarpa Stradivarius;
- quanto al n. 3 (condotte contrarie ai principi di correttezza professionale), non sarebbe
stata fornita prova del fatto che l’asserita imitazione avrebbe superato quel margine di
tolleranza per cui è normale che un follower segua il setter del settore;
c) carenza periculum in mora: sarebbe la stessa parte ricorrente a non esplicare le ragioni per cui
sussisterebbe una reale necessità di intervenire in via cautelare; peraltro, la stessa diversità delle
richieste di Ports Italia (in particolare, la scelta di non agire direttamente inaudita altera parte
anche nei confronti della Fashion, con riguardo alla quale ha chiesto di fissare l’udienza di
discussione del ricorso) denuncerebbe la mancanza di esigenze cautelative gravi;
in particolare, sarebbe inaccoglibile la richiesta di pubblicazione del provvedimento in quanto il
provvedimento cautelare non ha natura definitiva, onde la sua pubblicazione arrecherebbe a
Stradivarius un danno all’immagine difficilmente eliminabile.
*
In data 6.4.2016 si è tenuta l’udienza di comparizione, nel corso della quale, tra l’altro: (i) parte
ricorrente ha precisato che unica destinataria dell’ordine di pubblicazione dovrebbe essere la
Fashion, in ragione del fatto che solo questa (e non anche Stradivarius) è titolare del sito ove la
calzatura è commercializzata; (ii) parte resistente ha insistito circa l’insussistenza dei presupposti
dell’illecito ex art. 2598, n. 1 c.c. in quanto la forma del fiocco non avrebbe capacità
individualizzante. Il Giudice, dunque, discussa la controversia con le Parti e preso atto
dell’impossibilità di individuare un’intesa transattiva, si è riservato.
*
Ciò premesso, si osserva:
Ports Italia ha dedotto la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale rilevante ai sensi dell’art.
2598 c.c., nn. 1 e 2, compiuta da Stradivarius e Fashion con la produzione e la commercializzazione
di un modello di calzatura caratterizzato da quell’elemento del “fiocco/nodo sulla tomaia” che
sarebbe – in tesi di parte ricorrente – l’ elemento individualizzante del suo prodotto; poiché la
ricorrente non ha invocato tutela ex art 2598 n. 3 c.c. (concorrenza sleale per contrarietà ai principi
della correttezza professionale) in alcun passaggio del proprio ricorso, le difese articolate da parte
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resistente sul punto (comparse delle resistenti, pp. 20 e 21) risultano non conferenti, onde alcuna
pronuncia è dovuta dal Tribunale sul punto.
Le questioni da risolvere sul piano del fumus boni iuris sono, dunque:
a) quanto alla concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.p.c. per imitazione servile e confusoria,
(a.1) se il fatto che la calzatura di parte ricorrente presenti “la parte superiore e prominente
della tomaia è costituita da un fiocco o nodo per così dire che avvolge la scarpa, con due
elementi a guisa di ali escrescenti dai profili, ricomposte appunto a nodo o fiocco che dir si
voglia” sia circostanza tale da poter ritenere tale forma, in astratto, dotata di efficacia
individualizzante; (a.2) se, nel caso di specie, il prodotto di parte resistente riprenda
illecitamente detto elemento individualizzante con un conseguente effetto confusorio per i
consumatori;
b) quanto alla concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.p.c.: (b.1) per appropriazione di pregi
altrui, se la condotta di imitazione servile del prodotto di cui è causa abbia permesso alle
resistenti di appropriarsi indebitamente dell’accreditamento raggiunto sul mercato dalla
calzatura col “fiocco/nodo sulla tomaia” di Ports Italia, ottenuto dalla stessa a seguito di
ingenti investimenti anche pubblicitari, che le resistenti potrebbero sfruttare ‘in scia’, senza
esborsi paragonabili, con la conseguenza, tra l’altro, di poter commercializzare il proprio
prodotto ad un prezzo notevolmente inferiore; (b.2) se la commercializzazione di prodotti
imitativi di (qualità e) prezzo notevolmente inferiore rispetto alla calzatura Ports abbia
determinato discredito all’accreditamento raggiunto da parte ricorrente sul mercato.
*
a) Sul fumus boni iuris della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.c.
La pretesa imitazione servile della calzatura oggetto di causa viene in rilievo in questa sede
unicamente in termini di asserita commissione di atti di concorrenza sleale, dal momento che Ports
Italia non invoca alcuna privativa, né pare possa considerarsi in detti termini l’accenno al fatto che
la Stradivarius avrebbe usurpato un vero e proprio “segno” dell’impresa concorrente: invero la
narrativa del ricorso non appare volta ad affermare la sussistenza di una violazione di un proprio
diritto sul “marchio di forma di fatto” costituito dal “nodo o fiocco sulla tomaia”, quale segno
dotato di capacità “distintiva” (ovvero di capacità di collegare il bene ad un determinato
produttore), bensì volta ad affermare – più semplicemente - che tale “nodo o fiocco” costituirebbe
l’elemento individualizzante del proprio prodotto, come tale idoneo ad essere tutelato rispetto ad
una riproduzione servile confusoria.
Benché sia pacifico che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per
raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), la ricorrente richiama il principio, altrettanto
pacifico, per cui la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica
svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto
meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche
del pubblico di riferimento, della destinazione d'uso).
Il Tribunale deve quindi valutare:
(a) se le caratteristiche esteriori del prodotto di Ports abbiano efficacia individualizzante –
caratteristica che la resistente nega – e siano, perciò, idonee, in virtù della propria capacità
distintiva, a ricollegare un prodotto ad una determinata impresa;
(b) se l’imitazione di dette caratteristiche esteriori da parte di un’impresa concorrente sia idonea ad
indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto ( sotto raffigurato ).
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a.1) Quanto al presupposto della capacità individualizzante e distintiva del prodotto, giova
ricordare che la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c., attiene non alla forma del prodotto in sé,
bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere ad elemento distintivo
di un prodotto: “in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598,
n. 1, cod. civ. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto
rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali
dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione
distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e
di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa”. (Cass. n. 29522/08).
Alla luce di quanto documentato in atti, il Tribunale ritiene - pur alla luce di una cognizione
sommaria, tipica di questa fase cautelare - che il “fiocco/nodo sulla tomaia” della calzature di
Ports sia dotato di capacità individualizzante del prodotto, in quanto costituisce una caratteristica
esteriore, originale, non condizionata dalla funzione, e perciò destinata ad avere una portata
distintiva, in quanto è tramite la stessa che il consumatore ricollega il prodotto ad una determinata
azienda: le molteplici immagini anche pubblicitarie versate in atti dalle resistenti riguardano modelli
di calzature accomunati dalla presenza di fiocchi/nodi (cfr., ad esempio, pp. 9-17 comparsa
Stradivarius) molto diversi da quelli del modello Ports, che è caratterizzato da una forma del nodo originale e arbitraria - per cui due lembi di stoffa avvolgono tutta la tomaia e si annodano al centro;
le immagini di calzature sottoposte la vaglio del Tribunale dalla resistente onde dimostrare che
l’idea della forma del nodo/fiocco di Ports non è originale né nuova, confermano, invece, proprio il
contrario: prima facie, invero, ci si avvede del fatto che dette diverse calzature esaltano la tipologia
dell’ornamento costituita dal “fiocco” con modalità ed effetto del tutto diversi da quelli del nodo di
Ports, che interessa tutta la tomaia e si integra ad essa (ad es. si veda la prima immagine a p. 11, che
presenta un fiocco ben più piccolo, o la terza immagine a p. 13, che presenta un fiocco talmente
grande che i suoi lembi fuoriescono dalla tomaia).
Peraltro le calzature che presentano una tomaia o una forma del nodo sulla tomaia che produce un
effetto assai simile a quello di Ports sono state oggetto di iniziative cautelari del tutto analoghe alla
presente, ovvero di accordi transattivi (Asos, HM, French Connection, Aversa Shoes , Jeffrey
Campbell ecc.)
Pertanto risulta infondata l’affermazione di parte resistente per cui Ports “non è – e non ha
dimostrato di essere – il setter, ma uno dei tanti follower” della tendenza del “fiocco” (comparsa
Stradivarius, p. 9): la società ricorrente, infatti, non pretende le sia riconosciuto una sorta di
monopolio nell’utilizzo del dettaglio del “fiocco” o del “nodo” su una calzatura, bensì che sia
riconosciuta l’originalità e l’effetto individualizzante della propria specifica reinterpretazione del
nodo sulla tomaia, onde impedire che la stessa sia pedissequamente riprodotta da terzi.
Ed il fatto che si stia diffondendo – nella moda della stagione – la tendenza ad imitare la forma del
“nodo” ideato da Ports, pare costituire un riscontro del fatto che detta nuova “forma” si sia
accreditata sul mercato, e dunque sia dotata, oltre che efficacia individualizzante, anche di capacità
distintiva.
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a.2) Quanto al presupposto della idoneità della calzatura di Stradivarius a produrre un effetto
confusorio, ovvero ad indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto, si osserva
che la stessa parte resistente non ha mai negato la (peraltro evidente) somiglianza della forma del
nodo che avvolge la tomaia della calzatura di Stradivarius e quella delle calzature Ports: invero le
argomentazioni difensive della resistente sono state incentrate esclusivamente sulla mancanza di
capacità individualizzante e distintiva della forma in questione.
In ogni caso, si osserva che i prodotti di parte resistente riproducono in modo sostanzialmente
identico l’elemento individualizzante del prodotto Ports, tanto da suscitare, ictu oculi, la medesima
impressione generale nel consumatore: infatti, la forma del fiocco è assolutamente identica a quella
della calzatura della ricorrente, sia che si consideri la posizione ove viene apposto rispetto alla
scarpa (sulla tomaia), sia che si consideri la sua grandezza (tale da ricoprire, fino a divenire un
tutt’uno con, la tomaia), sia, infine, che si consideri la forma stessa dell’annodatura (un fiocco ad
orientamento verticale che segue la lunghezza della tomaia).
Eventuali differenze di mero dettaglio – che, comunque, parte resistente nemmeno ha menzionato –
non incidono sull’impressione generale che ne trae il consumatore medio che, certo, non riesce a
discernere quale sia il prodotto originale e quale quello imitato (tanto più se si considera che detta
distinzione dovrebbe avvenire alla luce del “ricordo” del prodotto originale impresso nella mente
del consumatore, non certo di un confronto diretto di due elementi contestualmente offerti alla sua
attenzione).
Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ritiene che la condotta di parte resistente integri la
condotta di concorrenza sleale per imitazione servile di cui all’art. 2598 n.1 c.c.
*
b) La concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c.
b.1) Ports Italia sostiene che la condotta di concorrenza sleale di parte resistente sia idonea a
permettere a Stradivarius e Fashion un’appropriazione indebita dei pregi dei propri prodotti. La
stessa sostiene di aver acquisito, grazie al lancio del prodotto di cui è causa, una “notevolissima
imposizione di immagine” sul mercato, trattandosi di un prodotto “oggetto di accreditamento
lusinghiero, rafforzato dal grande riscontro di stampa e pubblicitario” (ricorso, pp. 4 s.) e che le
resistenti, commercializzando i propri prodotti imitativi, abbiano partecipato di un suo elemento di
pregio dato dal fatto “che si colloca in una fascia alta del mercato, pur senza scontarne i costi
elevati” (ricorso, p. 10, richiamando App. Milano, 5.12.2013).
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L’elemento individualizzante del prodotto Ports, ovvero quella caratteristica esteriore la cui forma
non è condizionata dalla funzione, è perciò destinata ad avere una portata distintiva, perché è
tramite la stessa che il consumatore ricollega il prodotto ad una determinata azienda.
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Il Tribunale, salvo quanto sopra osservato a proposito dell’intensificarsi di imitazioni del prodotto
della ricorrente che, evidentemente, ha raggiunto un certo accreditamento ed apprezzamento nel
mercato (come dimostrano anche le pubblicazioni di cui è stato oggetto prodotte in atti; cfr. “IO
Donna”, “D” la repubblica”) osserva che, nella specie, non pare si possano ravvisare i presupposti
dell’illecito concorrenziale invocato: la riproduzione degli elementi “più caratteristici” del prodotto
altrui non integra – come sembra pretendere parte attrice – un’ipotesi di agganciamento illecito, in
quanto l’ipotesi normativa in commento “si riferisce al diverso caso della condotta parassitaria,
che sia rivolta all'appropriazione di qualità e pregi dell'attività e del prodotto altrui, ferma
restando la distinzione d'identità fra gli uni e gli altri.”(Cass. n. 1310 del 01 marzo 1986), e ricorre
quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla
propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all'impresa di un
concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
Anche questo Tribunale ha – anche di recente – affermato a proposito della fattispecie della
concorrenza sleale per agganciamento di cui all’art. 2598 n. 2 c.c. (look alike) che “tale
agganciamento sussiste quando è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto
della concorrente, sfruttando l’altrui lavoro e l’altrui investimento per l’accreditamento del nuovo
prodotto, ma non è idoneo a creare confusione, e pertanto ad integrare la fattispecie confusoria
della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 1 c.c.” (Tribunale di Milano Sentenza n. 11010/2014
pubbl. il 17 settembre 2014).
*
Sul periculum in mora.
Ferma la considerazione che l’accertamento della responsabilità delle parti resistenti – con le
pronunce e determinazioni consequenziali – saranno oggetto del giudizio di merito, il Tribunale
ritiene che, nel tempo occorrente per tale accertamento, sussiste il pericolo di un danno di
sviamento e/o confusione, difficilmente reversibile e, come noto, di difficile ristoro ex post,
connesso alla circolazione dei prodotti imitativi di quello della ricorrente, come ritenuto dalla
giurisprudenza in materia, che ha sottolineato che il periculum in simili casi è connesso “alla
rapidità di propagazione dell’effetto confusorio presso il pubblico dei consumatori”1, tanto più
sussistente nella specie, atteso il mezzo utilizzato per la vendita prodotti imitativi, promossi e
commercializzati (quanto meno anche) per il tramite della rete internet: proprio questo tipo di
commercializzazione, che implica una pubblicazione con elevata potenzialità di diffusione delle
immagini delle forme illecitamente imitative, è idonea a cagionare quel pregiudizio alla capacità
distintiva del prodotto originale che la ricorrente vuole scongiurare.
*
Quanto alle cautele richieste si osserva che il sequestro, quale misura prevista dall’art. 129 c.p.i.,
non pare ammissibile nella specie in ragione del fatto che l’illecito di cui si ritiene sussistente il
fumus boni iuris (concorrenza sleale per imitazione servile) non ammette siffatta cautela; appare,
invece, necessario inibire la prosecuzione dell’illegittima condotta posta in essere dalle resistenti, ai
sensi dell’art. 700 c.p.c., ossia la distribuzione, commercializzazione, importazione, promozione,
pubblicizzazione, anche tramite internet, dei prodotti di Stradivarius oggetto del ricorso; detta
inibitoria va presidiata attraverso la fissazione di una somma a titolo di penale, stante il valore dei
prodotti in questione, pari ad €. 250,00, per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata e pari ad euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento a
partire dal decimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento.
1
Trib. Roma, 25.1.2006
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Parte resistente replica recisamente a ciò, rilevando come non sia stata fornita alcuna prova né del
fatto che il fiocco/nodo Ports possa essere “percepito come un elemento di pregio da parte dei
consumatori” (comparsa Stradivarius, p. 19), né che alcun accreditamento sia stato raggiunto da
Ports sul mercato grazie a questo modello.
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Spese. Le spese, che vanno regolate nella presente fase stante la natura anticipatoria della misura
cautelare adottata, vanno poste a carico di parte resistente; le stesse si liquidano in considerazione
dei parametri di legge, del valore della controversia e dell’impegno difensivo in concreto profuso,
in euro 3000,00 per compensi, in euro 245,00 per spese documentate, oltre 15 % per spese
forfettarie CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. e 669-sexies e 700 c.p.c.
1) inibisce alla resistente STRADIVARIUS ITALIA S.R.L. e a FASHION RETAIL S.A. la
produzione, commercializzazione, importazione, promozione, anche tramite internet, delle
calzature oggetto del ricorso;
2) dispone la penale di euro 250,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata e di euro 1,000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, a
partire dal decimo giorno successivo alla notifica dello stesso;
3) condanna le resistenti STRADIVARIUS ITALIA S.R.L. e FASHION RETAIL S.A. a
rifondere in favore di PORTS 1961 Italia s.p.a. le spese di lite liquidate in euro 3245,00 oltre 15
% per spese forfettarie CPA e IVA come per legge.
Si comunichi
Milano, 22 aprile 2016
Il Giudice
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Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Va, invece, respinta la richiesta di ordinare la pubblicazione del dispositivo dell’Ordinanza
cautelare secondo le modalità indicate da parte ricorrente, poiché – avuto riguardo al bilanciamento
in punto degli opposti interessi – appare congruo riservare il provvedimento alla conclusione del
giudizio di merito (e ciò assorbe l’ulteriore richiesta di pubblicazione dell’intero provvedimento
sulla home page del sito stradivarius.com).