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Gestione dei sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano
Sanità
Agricoltura
Ambiente
Gestione dei sottoprodotti di origine animale
destinati al consumo umano
Scopo della normativa
• stabilire, per i sottoprodotti animali, un quadro
•
giuridico unico che, da un lato, consenta una
maggiore protezione della salute umana ed animale e,
dall’altro, permetta di avere una norma più chiara e
semplice rispetto alle regole attuali, emanate,
numerose, in situazione di emergenza (crisi BSE).
Un primo obiettivo è quello di mettere,
definitivamente, la parola fine alla diatriba tra il
Ministero della Salute e quello dell’Ambiente circa
l’assoggettabilità degli scarti di origine animale al D.
L.vo n°22/97 ( cosiddetto Decreto Ronchi).
Motivo di conflitto normativo
• Conflitto, sorto inseguito al recepimento della Direttiva
90/667/CE del 27/11/90 nell’Ordinamento Italiano con
il D. L.vo 508/92 e utilizzava, per i sottoprodotti
animale, il termine “Rifiuti” e pertanto li faceva
rientrare nel campo di applicazione del D.L.vo 22/97
“Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio ”, nonostante il pronunciamento in
senso contrario della Commissione Europea.
Ministero sanità e ambiente
• Emanano l’Ordinanza del 30/03/2001, con la quale
•
•
si escludono, dal campo di applicazione del D.Lvo
22/97, i materiali di origine animale a basso ed alto
rischio nonché gli MSR.
Il Regolamento 1774/02 definisce tali materiali
“sottoprodotti” e non più “rifiuti”, quindi non più
assoggettabili al D.L.vo 22/97.
detti materiali dovranno essere stralciati dal Decreto
Ronchi (cod. rifiuto 02.01.02 “ scarti animali” e
02.02.00 “rifiuti dalla preparazione e del
trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di o.a.”
come indicato nell’indice dell’ allegato A del
Decreto), per evitare il perdurare del conflitto
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
NORME IN MATERIA ABIENTALE
Parte IV norme di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti.
Art. 183 (definizioni) comma 1 lettera a)
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientrano nelle categorie
riportate nell’allegato A parte quarta di cui il detentore si
disfi o abbia l’obbligo di disfarsi.
Art. 185 (limiti al campo di applicazione) Comma 1
let. e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materiale fecali ecc.
Let. f) le eccedenze derivanti dalle preparazione nelle cucine di
qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito
distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di
animali di affezione.
Comma 2
Resta ferma la disciplina di cui al reg.(CE) 1774/02……. che
costituisce disciplina esaustiva ed autonoma ……….
Normativa di riferimento
• Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano
[Gazzetta ufficiale L 273 del 10.10.2002].
Regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione,
del 12 maggio 2003, che applica il regolamento
(CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto concerne il divieto di
riciclaggio all'interno della specie relativamente ai
pesci, nonché il sotterramento e la combustione di
sottoprodotti di origine animale e alcuni
provvedimenti transitori (testo rilevante ai fini del
SEE) [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.05.2003].
Normativa di riferimento
• Regolamento (CE) n. 813/2003 della Commissione, del
12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del
regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo
e del Consiglio, relative alla raccolta, al trasporto e
all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al
consumo umano (testo rilevante ai fini del SEE)
[Gazzetta ufficiale L 117 del 13.05.2003].
Tipo di misura: misura transitoria valida fino al 31 dicembre
2005.
Paesi interessati: tutti gli Stati membri.
• Regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione, del 3
febbraio 2006, recante misure transitorie a norma del
regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al
trasporto, al trattamento, all'utilizzo e all'eliminazione di
prodotti alimentari non più destinati al consumo umano
(testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 32
del 04.02.2006].
Tipo di misura: provvedimento transitorio valido fino al 31
luglio 2007. Paesi interessati: tutti gli Stati membri.
• REGOLAMENTO (CE) N. 92/2005 DELLA
COMMISSIONE del 19 gennaio 2005 recante
attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione
dei sottoprodotti di origine animale e recante
modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per
quanto riguarda la trasformazione in impianti di
produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi Gazzetta Ufficiale Nr. L 19 del 21.01.2005
• REGOLAMENTO (CE) N. 93/2005 DELLA COMMISSIONE del 19
gennaio 2005 che modifica il regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la trasformazione dei
sottoprodotti di origine ittica e i documenti
commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di
origine animale - Gazzetta Ufficiale Nr. L 19 del
21.01.2005
Altra normativa
• Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36
attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti.
• Guida all’applicazione del nuovo
regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo ai
sottoprodotti di origine animale .
A cura dell'unità “Rischi biologici” della
direzione generale Salute e tutela dei
consumatori della Commissione europea
Aprile 2004
Norme di applicazione
• Linee guida 1774
ACCORDO 1 luglio 2004 Accordo tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, il Ministro per le politiche
agricole e forestali, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, recante:
«Linee guida per l'applicazione del
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento
e del Consiglio dell'Unione europea del 3
ottobre 2002, recante norme sanitarie relative
ai sottogruppi di origine animale non destinati
al consumo umano».
G. U. n. 172 del 24.07.2004
SANZIONI
• Decreto Legislativo nr° 36 del 21.02.2005
Gazzetta Ufficiale Nr. 63 del 17.03.2005
DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2005,
n.36 Disposizioni sanzionatorie in applicazione
del regolamento (CE) n. 1774/2002, e
successive modificazioni, relativo alle norme
sanitarie per i sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano.
• testo in vigore dal: 1-4-2005
NORME ABROGATE
Dal 1° maggio 2003 s’intendono abrogate le seguenti norme:
1) D.Lvo n.508/92 del 14 dicembre 1992 G.U. del 30 dicembre 1992,
2) Circolare Min San n. 22 del 24 maggio 1993 G.U. 10 giugno 1993,
3) Circolare Min San n. 25 del 19 dicembre 1994 G.U. n. 3 del 4
gennaio 1995,
4) Decreto interministeriale del Min San di concerto con il Min
Ambiente – 26 marzo 1994 G.U. n. 101 del 3 maggio 1994,
5) Decreto Min San 15 maggio 1993 G.U. n.122 del 27 maggio 1993,
6) Circolare Min San n. 4 del 19 febbraio 1999,
7) Decreto 29 settembre 2000 del Min San G.U. n.263 del 10
novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni,,
8) Decreto 23 marzo 2001 del Min San G.U. n.126 del 1 giugno 2001,
Nonché ogni norma incompatibile con le prescrizioni del Regolamento
1774/2002/CE e quelle di rango inferiore allo stesso.
Valutazione e verifica dei piani di
autocontrollo
relativi alla gestione
dei sottoprodotti di origine animale
destinati o non al consumo umano
negli stabilimenti della filiera dei
prodotti della pesca
e dell’acquacoltura
REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene
per
gli alimenti di origine animale
SEZIONE XIV: GELATINA
REGOLAMENTO (CE) N. 808/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2003 recante modifica del regolamento (CE)
n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano
“collagene”: prodotto a base di proteine derivato da pelli,
pellami e tendini di animali nonché, nel caso dei suini, del
pollame e dei pesci, dalle ossa;
• La materia prima per la produzione della
gelatina è il collagene naturale delle
proteine, derivato da materie prime animali .
• L’80% della gelatina alimentare prodotta in
•
•
•
Europa è gelatina derivata da cotenna di
maiale.
Il 15% viene ricavato da pelle (spaccatura)
bovina.
Il rimanente 5% viene ricavato da ossa di
maiale e di bovini, nonché di pollame , pelle
e ossa di pesce pesce.
Il risultato finale del processo di conversione
del collagene in gelatina, è una polvere
commestibile di colore giallo chiaro.
Materie prime
•
•
•
•
•
•
•
pelli di ruminanti d'allevamento;
pelle, ossa e intestini di suini;
pelle e ossa di pollame;
tendini;
pelli di selvaggina, e
pelle e ossa di pesce.
Le materie prime devono provenire da
stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del
regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente
regolamento.
• Accompagnate da un documento di trasporto
collagene destinato al consumo
umano
¾si intende:
¾ il collagene destinato al consumo alimentare
o integrato o avvolto intorno a cibi o prodotti
destinati al consumo umano
¾Valore nutritivo della gelatina
• proteine 84-90%
• sali minerali 1-2%
• acqua 8-15%
controlli
• Reg. CE n. 2073/2005.
Salmonella :dovrà
risultare assente in 5
unità campionarie,
ciascuna del peso di 25
g.
Nell'industria alimentare
la gelatina viene utilizzata principalmente quale:
• 1. Gelificante
Per la produzione di caramelle cosiddette gelée si
utilizzano prevalentemente gelatine di origine animale
ed aggiunta di succo di frutta e zucchero .
• 2. addensante
• 3. plastificante
• 4. emulsionante
• 5. agente per formare la schiuma
• 6. riduttore di umidità
• 7. solidificante
• 8. collante
• 9. materiale per imballaggi
Gelatina e prodotti alimentari
dessert gelatinosi
panetteria
Carni
prodotti ittici
pasticceria
gelati
• bevande alcoliche e analcoliche
Gelatina di pesce o colla di pesce utilizzata come
chiarificante nella birra, nel sidro e nel vino
latticini
grassi
FARMACEUTICO
¾Gelatina di pesce impiegata come supporto per le
preparazioni di vitamine o di carotenoidi
¾la gelatina viene utilizzata principalmente nella
produzione di capsule rigide e morbide.
¾Altre applicazioni farmaceutiche della gelatina si
riferiscono al microincapsulamento, per la
realizzazione di confetti, supposte ed emulsioni
medicinali.
¾Grazie all'eccellente compatibilità con il tessuto
umano, la gelatina viene utilizzata anche in forma
spugnosa per il trattamento di ferite e in soluzioni
come sostituto del plasma ematico.
MODALITA’ DI SMALTIMENTO DEI CORPI DI CETACEI E TARTARUGHE MARINE MORTi
CORPI DI CETACEI E
TARTARUGHE MARINE MORTI
CORPI DI CETACEI E
TARTARUGHE MARINE MORTI
DI MALATTIE INFETTIVE
TRASMISSIBILI
AGLI ANIMALI E ALL’UOMO
CORPI DI CETACEI E
TARTARUGHE MARINE MORTI
SENZA PRESENZA DI MALATTIE
INFETTIVE TRASMISSIBILI ALL’UOMO
NON SI APPLICA
IL REGOLAMENTO 1774/02
ART. 1 COMMA 2 LETTERA C
NORMA DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO 1774/02 ART. 4
COMMA1 LETTERA a) PUNTO V
MODALITA’ DI SMALTIMENTO
MATERIALE DI CATEGORIA 1
E DEVONO ESSERE DISTRUTTI SOTTO
IL CONTROLLO DELL’AUTORITÀ SANITARIA
COMPETENTE PER TERRITORIO
spoglie deposti in aree pubbliche o
soggette ad uso pubblico, si configurano
come rifiuti abbandonati di cui
al punto d) comma 2 art. 7
del D.Lgs 22/1997
Sotterramento in loco o in una zona idonea
individuata dall’autorità sanitaria
competente per territorio art. 24 reg.1774/02
DISCARICA PER RIFIUTI
IMPIANTO DI INCENERIMENTO
CORPI DI CETACEI E
TARTARUGHE MARINE MORTI
Articolo 23
Deroghe
Sotto il controllo dell'autorità
competente:
Autorizzare a fini diagnostici,
didattici e di ricerca
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
NORME IN MATERIA ABIENTALE
Art.184 classificazione
¾Comma 2
¾Sono rifiuti urbani.
d) Rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade
ed aree private comunque soggette a uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d’acqua
Presenza di residui
• un animale destinato al consumo umano,
risultato positivo alle analisi di laboratorio
per presenza di farmaci veterinari elencati
nell’allegato I, categoria B, punti 1) e 2),
della direttiva 96/23/CE con L.M.R. superiore
a quelli consenti.
• Categoria 2
Presenza di residui
• i prodotti ottenuti da animali cui sono state
somministrate sostanze vietate ai sensi della
direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine
animale contenenti residui di agenti
contaminanti per l'ambiente e altre sostanze
elencate nell'allegato I, categoria B, punto 3,
della direttiva 96/23/CE
• Categoria 1
PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE
VIETATE
Sostanze per le quali NON sono
stati fissati LIMITI MASSIMI:
Cloramfenicolo
Nitrofurano
Sostanze dell’ All. IV del Reg. CE
n. 2377/90
Contaminati ambientale
• Le principali fonti di contaminazione dei mangimi dei
•
•
•
pesci di allevamento con composti diossina-simili sono la
farina di pesce e l’olio di pesce.
Nel 2002 sono state introdotte talune disposizioni
regolamentari dell’UE su policlorodibenzodiossine e
furani (PCDD/F) nei pesci;
la prevista aggiunta dei bifenili policlorurati diossinasimili (DL-PCB) nella normativa potrebbe contribuire a
ridurre i livelli di questi contaminanti nei pesci di
allevamento
Per ridurre i livelli di alcuni contaminanti nei mangimi dei
pesci si potrebbero sostituire i prodotti a base di pesce
con proteine e olii vegetali o applicare procedure di
decontaminazione
Roma/Bangkok, 28 Maggio 2007
• La recente scoperta di melamina, una sostanza tossica, nel mangime
utilizzato da alcuni allevamenti ittici statunitensi, pone in evidenza
secondo la FAO una delle sfide che dovrà fronteggiare il boom
dell’acquacoltura – da cui proviene circa il 44 per cento di tutti i prodotti
ittici consumati su scala mondiale.
• La melamina è la stessa sostanza che di recente ha causato il ritiro dei
•
•
mangimi per animali domestici negli Stati Uniti e in Canada. Le vie
tortuose che hanno consentito che finissero nei mangimi per prodotti
ittici destinati al consumo umano, sottolineano quanto sia difficile
garantire la sicurezza per la salute in un’epoca caratterizzata dalla
prevalenza di reti di produzione, trasformazione e distribuzione
transnazionali.
Mangimi prodotti in Cina con glutine di grano andato a male sono stati
esportati da una ditta americana e rivenduti ad almeno due fornitori
canadesi i quali, di rimando, li hanno riesportati negli Stati Uniti come
mangimi destinati all’acquacoltura.
Gli ufficiali sanitari canadesi e statunitensi sostengono che la
contaminazione sia stata di scarsa entità e che comunque la melamina
ingerita dal pesce viene eliminata velocemente e, quindi, non costituisce
un pericolo per il consumo umano.
(impianti di lavorazione
carni/pesce o alimenti di
O.A., esercizi al dettaglio
che commercializzano
alimenti di O.A.)
verifica
• Esiste una sezione specifica del piano di
autocontrollo?
• è adeguata alla realtà produttiva?
• I contenitori dei sottoprodotti di Categoria 3
sono chiaramente identificati
• Sono presenti, mescolati con i materiali di
Categoria 3 altri tipi di materiali o rifiuti non
ad essi assimilabili ?
Alimenti confezionati
• Vengono smaltiti in discarica sottoprodotti
di cui all’art. 6,lettera f) (alimenti
confezionati scaduti o non idonei per
motivi commerciali) ?
• in caso affermativo, l’esercizio è stato a tal
fine autorizzato ?
• esiste documentazione che dimostri tale
smaltimento?
deposito
• L’allontanamento dei sottoprodotti avviene
•
•
•
quotidianamente ?
In caso negativo, esiste la possibilità di
refrigerare il materiale?
I contenitori dei sottoprodotti di origine animale
sono stoccati in un locale apposito o in un’area
separata ovvero sono muniti di coperchio?
Tale stoccaggio è effettuato in modo
igienicamente idoneo, tale da rendere
inaccessibile il materiale ad estranei e
separatamente dalle carni/pesce o da alimenti
destinati al consumo umano ?
Ditta autorizzata
• La raccolta ed il trasporto vengono effettuati da
•
•
•
automezzi diversi (uno per la raccolta della
Categoria 3 ed uno per la Categoria 1 o 2)?
E’ disponibile copia dei contratti per il ritiro dei
sottoprodotti, stipulati con imprese a tal fine
autorizzate?
Ditta che provvede alla raccolta dei sottoprodotti di
Categoria 3
Ditta che provvede alla raccolta dei sottoprodotti di
Categoria 1o 2
registrazione
• E’ presente l’archiviazione dei documenti di
trasporto dei sottoprodotti?
• E’ presente il registro delle partite spedite
di sottoprodotti?
• Esiste una procedura specifica di lavaggio
e disinfezione dei contenitori utilizzati allo
stoccaggio dei sottoprodotti?
Art. 1.
Campo di applicazione
• violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n.1774/2002, e
successive modificazioni, e norme
nazionali
Art. 2.
Raccolta, trasporto e magazzinaggio
• chiunque spedisce,raccoglie, trasporta, identifica
•
•
sottoprodotti di origine animale o prodotti
trasformati da essi derivati in difformita' all'articolo
7 del regolamento.
fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del
medesimo articolo 7(stallatico)
e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
28.000,00 euro.
Art. 2.
Raccolta, trasporto e magazzinaggio
• 2. la medesima sanzione comma 1 si
applica se il trasporto dei sottoprodotti di
origine animale avviene con mezzi privi
dell'autorizzazione sanitaria o ambientale o
nel caso di sospensione o revoca della
stessa
Art. 3. Registri
• 1. chiunque essendovi tenuto non istituisce il
registro delle partite, fatto salvo quanto
previsto per lo stallatico, e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00
euro.
Art. 3. Registri
• 2. chiunque essendovi tenuto non registra o
registra in modo non conforme i dati relativi alle
partite spedite, trasportate o ricevute e'
soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a
7.000,00 euro per ogni singola partita
non registrata o registrata in modo difforme.
Art. 4.
Trasformazione ed eliminazione
• 1. chiunque trasforma o elimina
sottoprodotti di origine animale o prodotti
trasformati da essi derivati in difformita' al
presente regolamento e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00
euro.
Art. 5.
Riconoscimento degli impianti
• 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque effettua le attivita' del presente
regolamento regolamento senza il
riconoscimento degli impianti da parte
dell'Autorita' competente o nel caso di una
sua sospensione o revoca e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00
euro.
Art. 6.
Autocontrollo
• 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il
responsabile dell'impianto che non
ottempera agli obblighi di autocontrollo
stabiliti dall'articolo 25 del regolamento e'
soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro
a 28.000,00 euro.
Art. 7.
Prodotti trasformati
• 1. chiunque immette sul mercato o esporta
proteine animali trasformate o altri prodotti
trasformati utilizzabili come materie prime
per mangimi in violazione delle disposizioni
del regolamento, e‘ soggetto al pagamento
alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 70.000,00 euro.
Art. 8.
Alimenti per animali da compagnia articoli da
masticare e prodotti tecnici
• chiunque immette sul mercato o esporta
alimenti per animali da compagnia, articoli
da masticare o prodotti tecnici in difformita'
a quanto stabilito dal regolamento e'
soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro
a 28.000,00 euro.
Art. 9.
Restrizioni d'uso
• 1. Chiunque contravviene alla disposizioni di cui:
•
a) alimentazione con proteine animali della stessa
specie e‘ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a
70.000,00 euro;
tale sanzione non si applica nel caso di specie
animali per le quali siano state adottate espresse
disposizioni derogatorie e l'alimentazione delle
specie in esse considerate sia avvenuta nel rispetto
delle prescrizioni stabilite;
Art. 9.
Restrizioni d'uso
• b) rifiuti di cucina diversi da quelli da pellicccia e‘
soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da
6.000,00 euro a 45.000,00 euro;
c) sui pascoli fertilizzanti organici diversi dallo
stallatico del regolamento, e‘ soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro.
Art. 11.
Disposizioni finali
• 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste dal presente decreto, nel caso in cui le
violazioni riguardano prescrizioni relative al
materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del
regolamento, sono sempre disposti il sequestro e
la distruzione del materiale in questione, con spese
a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie
competenze all'accertamento delle violazioni
amministrative e alla irrogazione delle relative
sanzioni.
Ministeri
• Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
• Castelli, Ministro della giustizia
• Sirchia, Ministro della salute
• Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio