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Gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano Sanità Agricoltura Ambiente Gestione dei sottoprodotti di origine animale destinati al consumo umano Scopo della normativa • stabilire, per i sottoprodotti animali, un quadro • giuridico unico che, da un lato, consenta una maggiore protezione della salute umana ed animale e, dall’altro, permetta di avere una norma più chiara e semplice rispetto alle regole attuali, emanate, numerose, in situazione di emergenza (crisi BSE). Un primo obiettivo è quello di mettere, definitivamente, la parola fine alla diatriba tra il Ministero della Salute e quello dell’Ambiente circa l’assoggettabilità degli scarti di origine animale al D. L.vo n°22/97 ( cosiddetto Decreto Ronchi). Motivo di conflitto normativo • Conflitto, sorto inseguito al recepimento della Direttiva 90/667/CE del 27/11/90 nell’Ordinamento Italiano con il D. L.vo 508/92 e utilizzava, per i sottoprodotti animale, il termine “Rifiuti” e pertanto li faceva rientrare nel campo di applicazione del D.L.vo 22/97 “Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio ”, nonostante il pronunciamento in senso contrario della Commissione Europea. Ministero sanità e ambiente • Emanano l’Ordinanza del 30/03/2001, con la quale • • si escludono, dal campo di applicazione del D.Lvo 22/97, i materiali di origine animale a basso ed alto rischio nonché gli MSR. Il Regolamento 1774/02 definisce tali materiali “sottoprodotti” e non più “rifiuti”, quindi non più assoggettabili al D.L.vo 22/97. detti materiali dovranno essere stralciati dal Decreto Ronchi (cod. rifiuto 02.01.02 “ scarti animali” e 02.02.00 “rifiuti dalla preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di o.a.” come indicato nell’indice dell’ allegato A del Decreto), per evitare il perdurare del conflitto Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 NORME IN MATERIA ABIENTALE Parte IV norme di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti. Art. 183 (definizioni) comma 1 lettera a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientrano nelle categorie riportate nell’allegato A parte quarta di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi. Art. 185 (limiti al campo di applicazione) Comma 1 let. e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materiale fecali ecc. Let. f) le eccedenze derivanti dalle preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di animali di affezione. Comma 2 Resta ferma la disciplina di cui al reg.(CE) 1774/02……. che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma ………. Normativa di riferimento • Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [Gazzetta ufficiale L 273 del 10.10.2002]. Regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale e alcuni provvedimenti transitori (testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.05.2003]. Normativa di riferimento • Regolamento (CE) n. 813/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alla raccolta, al trasporto e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.05.2003]. Tipo di misura: misura transitoria valida fino al 31 dicembre 2005. Paesi interessati: tutti gli Stati membri. • Regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 32 del 04.02.2006]. Tipo di misura: provvedimento transitorio valido fino al 31 luglio 2007. Paesi interessati: tutti gli Stati membri. • REGOLAMENTO (CE) N. 92/2005 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi Gazzetta Ufficiale Nr. L 19 del 21.01.2005 • REGOLAMENTO (CE) N. 93/2005 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica e i documenti commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale - Gazzetta Ufficiale Nr. L 19 del 21.01.2005 Altra normativa • Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. • Guida all’applicazione del nuovo regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo ai sottoprodotti di origine animale . A cura dell'unità “Rischi biologici” della direzione generale Salute e tutela dei consumatori della Commissione europea Aprile 2004 Norme di applicazione • Linee guida 1774 ACCORDO 1 luglio 2004 Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante: «Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano». G. U. n. 172 del 24.07.2004 SANZIONI • Decreto Legislativo nr° 36 del 21.02.2005 Gazzetta Ufficiale Nr. 63 del 17.03.2005 DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2005, n.36 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. • testo in vigore dal: 1-4-2005 NORME ABROGATE Dal 1° maggio 2003 s’intendono abrogate le seguenti norme: 1) D.Lvo n.508/92 del 14 dicembre 1992 G.U. del 30 dicembre 1992, 2) Circolare Min San n. 22 del 24 maggio 1993 G.U. 10 giugno 1993, 3) Circolare Min San n. 25 del 19 dicembre 1994 G.U. n. 3 del 4 gennaio 1995, 4) Decreto interministeriale del Min San di concerto con il Min Ambiente – 26 marzo 1994 G.U. n. 101 del 3 maggio 1994, 5) Decreto Min San 15 maggio 1993 G.U. n.122 del 27 maggio 1993, 6) Circolare Min San n. 4 del 19 febbraio 1999, 7) Decreto 29 settembre 2000 del Min San G.U. n.263 del 10 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni,, 8) Decreto 23 marzo 2001 del Min San G.U. n.126 del 1 giugno 2001, Nonché ogni norma incompatibile con le prescrizioni del Regolamento 1774/2002/CE e quelle di rango inferiore allo stesso. Valutazione e verifica dei piani di autocontrollo relativi alla gestione dei sottoprodotti di origine animale destinati o non al consumo umano negli stabilimenti della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale SEZIONE XIV: GELATINA REGOLAMENTO (CE) N. 808/2003 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano “collagene”: prodotto a base di proteine derivato da pelli, pellami e tendini di animali nonché, nel caso dei suini, del pollame e dei pesci, dalle ossa; • La materia prima per la produzione della gelatina è il collagene naturale delle proteine, derivato da materie prime animali . • L’80% della gelatina alimentare prodotta in • • • Europa è gelatina derivata da cotenna di maiale. Il 15% viene ricavato da pelle (spaccatura) bovina. Il rimanente 5% viene ricavato da ossa di maiale e di bovini, nonché di pollame , pelle e ossa di pesce pesce. Il risultato finale del processo di conversione del collagene in gelatina, è una polvere commestibile di colore giallo chiaro. Materie prime • • • • • • • pelli di ruminanti d'allevamento; pelle, ossa e intestini di suini; pelle e ossa di pollame; tendini; pelli di selvaggina, e pelle e ossa di pesce. Le materie prime devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente regolamento. • Accompagnate da un documento di trasporto collagene destinato al consumo umano ¾si intende: ¾ il collagene destinato al consumo alimentare o integrato o avvolto intorno a cibi o prodotti destinati al consumo umano ¾Valore nutritivo della gelatina • proteine 84-90% • sali minerali 1-2% • acqua 8-15% controlli • Reg. CE n. 2073/2005. Salmonella :dovrà risultare assente in 5 unità campionarie, ciascuna del peso di 25 g. Nell'industria alimentare la gelatina viene utilizzata principalmente quale: • 1. Gelificante Per la produzione di caramelle cosiddette gelée si utilizzano prevalentemente gelatine di origine animale ed aggiunta di succo di frutta e zucchero . • 2. addensante • 3. plastificante • 4. emulsionante • 5. agente per formare la schiuma • 6. riduttore di umidità • 7. solidificante • 8. collante • 9. materiale per imballaggi Gelatina e prodotti alimentari dessert gelatinosi panetteria Carni prodotti ittici pasticceria gelati • bevande alcoliche e analcoliche Gelatina di pesce o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra, nel sidro e nel vino latticini grassi FARMACEUTICO ¾Gelatina di pesce impiegata come supporto per le preparazioni di vitamine o di carotenoidi ¾la gelatina viene utilizzata principalmente nella produzione di capsule rigide e morbide. ¾Altre applicazioni farmaceutiche della gelatina si riferiscono al microincapsulamento, per la realizzazione di confetti, supposte ed emulsioni medicinali. ¾Grazie all'eccellente compatibilità con il tessuto umano, la gelatina viene utilizzata anche in forma spugnosa per il trattamento di ferite e in soluzioni come sostituto del plasma ematico. MODALITA’ DI SMALTIMENTO DEI CORPI DI CETACEI E TARTARUGHE MARINE MORTi CORPI DI CETACEI E TARTARUGHE MARINE MORTI CORPI DI CETACEI E TARTARUGHE MARINE MORTI DI MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI AGLI ANIMALI E ALL’UOMO CORPI DI CETACEI E TARTARUGHE MARINE MORTI SENZA PRESENZA DI MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI ALL’UOMO NON SI APPLICA IL REGOLAMENTO 1774/02 ART. 1 COMMA 2 LETTERA C NORMA DI RIFERIMENTO REGOLAMENTO 1774/02 ART. 4 COMMA1 LETTERA a) PUNTO V MODALITA’ DI SMALTIMENTO MATERIALE DI CATEGORIA 1 E DEVONO ESSERE DISTRUTTI SOTTO IL CONTROLLO DELL’AUTORITÀ SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO spoglie deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 7 del D.Lgs 22/1997 Sotterramento in loco o in una zona idonea individuata dall’autorità sanitaria competente per territorio art. 24 reg.1774/02 DISCARICA PER RIFIUTI IMPIANTO DI INCENERIMENTO CORPI DI CETACEI E TARTARUGHE MARINE MORTI Articolo 23 Deroghe Sotto il controllo dell'autorità competente: Autorizzare a fini diagnostici, didattici e di ricerca Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 NORME IN MATERIA ABIENTALE Art.184 classificazione ¾Comma 2 ¾Sono rifiuti urbani. d) Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua Presenza di residui • un animale destinato al consumo umano, risultato positivo alle analisi di laboratorio per presenza di farmaci veterinari elencati nell’allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della direttiva 96/23/CE con L.M.R. superiore a quelli consenti. • Categoria 2 Presenza di residui • i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine animale contenenti residui di agenti contaminanti per l'ambiente e altre sostanze elencate nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE • Categoria 1 PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE VIETATE Sostanze per le quali NON sono stati fissati LIMITI MASSIMI: Cloramfenicolo Nitrofurano Sostanze dell’ All. IV del Reg. CE n. 2377/90 Contaminati ambientale • Le principali fonti di contaminazione dei mangimi dei • • • pesci di allevamento con composti diossina-simili sono la farina di pesce e l’olio di pesce. Nel 2002 sono state introdotte talune disposizioni regolamentari dell’UE su policlorodibenzodiossine e furani (PCDD/F) nei pesci; la prevista aggiunta dei bifenili policlorurati diossinasimili (DL-PCB) nella normativa potrebbe contribuire a ridurre i livelli di questi contaminanti nei pesci di allevamento Per ridurre i livelli di alcuni contaminanti nei mangimi dei pesci si potrebbero sostituire i prodotti a base di pesce con proteine e olii vegetali o applicare procedure di decontaminazione Roma/Bangkok, 28 Maggio 2007 • La recente scoperta di melamina, una sostanza tossica, nel mangime utilizzato da alcuni allevamenti ittici statunitensi, pone in evidenza secondo la FAO una delle sfide che dovrà fronteggiare il boom dell’acquacoltura – da cui proviene circa il 44 per cento di tutti i prodotti ittici consumati su scala mondiale. • La melamina è la stessa sostanza che di recente ha causato il ritiro dei • • mangimi per animali domestici negli Stati Uniti e in Canada. Le vie tortuose che hanno consentito che finissero nei mangimi per prodotti ittici destinati al consumo umano, sottolineano quanto sia difficile garantire la sicurezza per la salute in un’epoca caratterizzata dalla prevalenza di reti di produzione, trasformazione e distribuzione transnazionali. Mangimi prodotti in Cina con glutine di grano andato a male sono stati esportati da una ditta americana e rivenduti ad almeno due fornitori canadesi i quali, di rimando, li hanno riesportati negli Stati Uniti come mangimi destinati all’acquacoltura. Gli ufficiali sanitari canadesi e statunitensi sostengono che la contaminazione sia stata di scarsa entità e che comunque la melamina ingerita dal pesce viene eliminata velocemente e, quindi, non costituisce un pericolo per il consumo umano. (impianti di lavorazione carni/pesce o alimenti di O.A., esercizi al dettaglio che commercializzano alimenti di O.A.) verifica • Esiste una sezione specifica del piano di autocontrollo? • è adeguata alla realtà produttiva? • I contenitori dei sottoprodotti di Categoria 3 sono chiaramente identificati • Sono presenti, mescolati con i materiali di Categoria 3 altri tipi di materiali o rifiuti non ad essi assimilabili ? Alimenti confezionati • Vengono smaltiti in discarica sottoprodotti di cui all’art. 6,lettera f) (alimenti confezionati scaduti o non idonei per motivi commerciali) ? • in caso affermativo, l’esercizio è stato a tal fine autorizzato ? • esiste documentazione che dimostri tale smaltimento? deposito • L’allontanamento dei sottoprodotti avviene • • • quotidianamente ? In caso negativo, esiste la possibilità di refrigerare il materiale? I contenitori dei sottoprodotti di origine animale sono stoccati in un locale apposito o in un’area separata ovvero sono muniti di coperchio? Tale stoccaggio è effettuato in modo igienicamente idoneo, tale da rendere inaccessibile il materiale ad estranei e separatamente dalle carni/pesce o da alimenti destinati al consumo umano ? Ditta autorizzata • La raccolta ed il trasporto vengono effettuati da • • • automezzi diversi (uno per la raccolta della Categoria 3 ed uno per la Categoria 1 o 2)? E’ disponibile copia dei contratti per il ritiro dei sottoprodotti, stipulati con imprese a tal fine autorizzate? Ditta che provvede alla raccolta dei sottoprodotti di Categoria 3 Ditta che provvede alla raccolta dei sottoprodotti di Categoria 1o 2 registrazione • E’ presente l’archiviazione dei documenti di trasporto dei sottoprodotti? • E’ presente il registro delle partite spedite di sottoprodotti? • Esiste una procedura specifica di lavaggio e disinfezione dei contenitori utilizzati allo stoccaggio dei sottoprodotti? Art. 1. Campo di applicazione • violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1774/2002, e successive modificazioni, e norme nazionali Art. 2. Raccolta, trasporto e magazzinaggio • chiunque spedisce,raccoglie, trasporta, identifica • • sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformita' all'articolo 7 del regolamento. fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del medesimo articolo 7(stallatico) e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. Art. 2. Raccolta, trasporto e magazzinaggio • 2. la medesima sanzione comma 1 si applica se il trasporto dei sottoprodotti di origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o revoca della stessa Art. 3. Registri • 1. chiunque essendovi tenuto non istituisce il registro delle partite, fatto salvo quanto previsto per lo stallatico, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. Art. 3. Registri • 2. chiunque essendovi tenuto non registra o registra in modo non conforme i dati relativi alle partite spedite, trasportate o ricevute e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 7.000,00 euro per ogni singola partita non registrata o registrata in modo difforme. Art. 4. Trasformazione ed eliminazione • 1. chiunque trasforma o elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformita' al presente regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro. Art. 5. Riconoscimento degli impianti • 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua le attivita' del presente regolamento regolamento senza il riconoscimento degli impianti da parte dell'Autorita' competente o nel caso di una sua sospensione o revoca e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro. Art. 6. Autocontrollo • 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'impianto che non ottempera agli obblighi di autocontrollo stabiliti dall'articolo 25 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 28.000,00 euro. Art. 7. Prodotti trasformati • 1. chiunque immette sul mercato o esporta proteine animali trasformate o altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione delle disposizioni del regolamento, e‘ soggetto al pagamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro. Art. 8. Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti tecnici • chiunque immette sul mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o prodotti tecnici in difformita' a quanto stabilito dal regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 28.000,00 euro. Art. 9. Restrizioni d'uso • 1. Chiunque contravviene alla disposizioni di cui: • a) alimentazione con proteine animali della stessa specie e‘ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro; tale sanzione non si applica nel caso di specie animali per le quali siano state adottate espresse disposizioni derogatorie e l'alimentazione delle specie in esse considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite; Art. 9. Restrizioni d'uso • b) rifiuti di cucina diversi da quelli da pellicccia e‘ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro; c) sui pascoli fertilizzanti organici diversi dallo stallatico del regolamento, e‘ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro. Art. 11. Disposizioni finali • 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni. Ministeri • Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie • Castelli, Ministro della giustizia • Sirchia, Ministro della salute • Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio