GESTIONE SANITARIA DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

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GESTIONE SANITARIA DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
GESTIONE SANITARIA DEI
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE
Il presente articolo sintetizza l’intervento del dott. Pietro Sguotti – Direzione per la prevenzione .- Servizi Veterinari
Regione Veneto, effettuato in occasione dell’incontro di aggiornamento tecnico/normativo organizzato presso
la sede A.P.I. lo scorso luglio
REGOLAMENTO CE N. 1774/2002
Dal 1 maggio 2003 tutti i materiali provenienti dalla filiera alimentare del prodotto ittico e che, a diverso titolo, non
vengono destinati al consumo umano, sono soggetti alla nuova classificazione di “sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano”.
Ricade in questo nuovo regolamento tutta la materia fino a ieri di competenza del Decreto Legislativo n. 508/92 e
nota come “rifiuti” di origine animale.
La Regione del Veneto ha adottato una Delibera della Giunta Regionale n. 2671 del 12 settembre 2003 che definisce
le “Linee guida operative relative alle norme sanitarie applicabili alla raccolta e al trasporto dei sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano”.
Attività soggette alla disciplina:
1. Allevamento ittico, macellazione e preparazione di prodotti d’acquacoltura;
2. cernita, preparazione e trasformazione di prodotti della pesca;
3. centri di depurazione dei molluschi,
4. mercati ittici e depositi frigorifero di prodotti ittici.
Materiali soggetti alla disciplina:
Pesce morto in allevamento, pesce scartato in fase di cernita, visceri derivanti da macellazione, materiali di scarto
della lavorazione e trasformazione, molluschi bivalvi morti e prodotti eliminati per motivi commerciali al termine della
durabilità e prodotti eliminati per motivi sanitari.
CLASSIFICAZIONE
Materiale di categoria 1
“Prodotti ottenuti da animali a cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e
prodotti di origine animale contenenti residui di contaminanti pericolosi per l’ambiente e le sostanze elencate
nell’allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE” Sono i pesci e prodotti della pesca che, per qualunque
motivo, contengono principi attivi, anche di natura farmacologica, il cui uso è vietato ed indicati nelle direttive citate.
Materiali di categoria 2
Gli animali morti (pesci morti) per cause naturali o per malattia, il pesce ed i sottoprodotti non idonei al consumo
umano per rischio di malattie trasmissibili (presenza di Listeria, Salmonella, Vibrio, E. coli…).
Pesci e prodotti contenenti principi attivi, anche se ammessi, ma presenti nei limiti superiori ai massimi residuali
consentiti; stallatico (fanghi delle vasche degli impianti di acquicoltura);
Materiali di categoria 3
1. Tutte le parti degli animali macellati, non destinate al consumo umano, che non presentano segni di malattie
trasmissibili, le cui carcasse sono idonee al consumo umano;
2. Gli alimenti di origine animale o contenenti prodotti di o.a. non più destinati al consumo umano per motivi
commerciali o per qualsiasi altro difetto che non presenti rischi per la salute umana e animale; pesci e altri
animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati per la produzione di farina di pesce;
4. sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce; rientra in
questa categoria il pesce scartato in fase di cernita, i visceri derivanti da macellazione, i materiali di scarto
della lavorazione e del sezionamento e prodotti eliminati per motivi commerciali oltre il tempo di scadenza e
di conservazione.
DESTINAZIONE
I materiali di categoria 1 sono destinati esclusivamente alla distruzione (incenerimento) o al trattamento in impianto
di trasformazione di categoria 1 e successivo coincenerimento.
I materiali di categoria 2 sono destinati ad impianti di trasformazione di categoria 2 o 1 e successivamente alle
destinazioni previste.
I materiali di categoria 3 possono essere destinati ad impianti di trasformazione di categoria 3 per la produzione di
farine, ad impianti per la produzione di alimenti per animali da compagnia, ad impianti di biogas o compostaggio ed
ad impianti tecnici per la produzione di fertilizzanti organici.
Fino al 31.12.05, i prodotti eliminati per motivi commerciali, escluse le motivazioni sanitarie, possono essere smaltiti in
discarica.
DEPOSITO e STOCCAGGIO
L’attività di stoccaggio ed il deposito di sottoprodotti nella sede di
produzione non necessita di specifico riconoscimento, come
impianto di transito, ai sensi del Regolamento 1774/2002.
I materiali vanno comunque ben identificati in contenitori separati,
secondo la categoria, e conservati nella cella frigorifera prima
dell’invio verso l’impianto di destinazione.
L’apposizione nel contenitore di una banda colorata (rossa, gialla o
verde) e la dicitura della categoria del materiale contenuto è lo
strumento di identificazione e classificazione del sottoprodotto
stoccato.
TRASPORTO
Identificazione
Durante il trasporto, sui veicoli, contenitori o altri imballaggi deve
essere apposta un’etichetta con l’identificazione della categoria del
materiale contenuto e del colore convenzionato:
Cat.1 “D es tinato s olo all’ elimin az ione ”
Cat.2 “Non destinato al consumo animale”
Cat.3 “N on d es tinato al c ons u mo um ano ”Veicoli e contenitori
I materiali di categoria 1,2, e 3 devono essere raccolti e trasportati
in contenitori o veicoli stagni coperti, autorizzati dal servizio
veterinario della AULSS, che li identifica con targa inamovibile e che
devono essere puliti, lavati disinfettati dopo ogni utilizzazione
I materiali di c ateg oria 3 non possono essere trasportati sul
medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre
categoria.
Le operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione sono annotate
sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore.
Documento commerciale per il trasporto
E’ specifico per categoria di sottoprodotti, secondo il fac-simile
previsto dalle Linee guida.
Viene compilato in tutte le voci previste e redatto almeno in tre
copie.
L’originale accompagna la partita fino alla destinazione finale ed è
conservato dal destinatario per due anni.
L’indicazione del nome ed indirizzo del destinatario, compreso il n°
di riconoscimento, sta a significare che la destinazione deve essere
conosciuta ed autorizzata, per la garanzia della rintracciabilità.
REGISTRO
Chiunque spedisce, trasporta, riceve sottoprodotti di origine
animale deve tenere un registro delle partite di sottoprodotti.
Pare opportuno richiamare che ciascun soggetto (speditoretrasportatore e ricevente) deve riportare nel documento tutte le
indicazioni richiamate che gli competono.
Soluzioni semplificate sono previste dalle Linee guida per particolari
situazioni gestionali.
Il principio della registrazione è assolto nella produzione di un
documento, vidimato dal servizio veterinario territorialmente
competente.
Per facilitare le operazioni di registrazioni derivanti da altri obblighi
normativi, si ritiene sia possibile concordare con il servizio
veterinario della AULSS competente, che altro registro ufficiale
vidimato dal sanitario possa essere implementato delle voci e delle
indicazioni specifiche della presente normativa e poter costituire
una unica unità di registrazione.
In caso di peculiari situazioni che si possono ingenerare
nell’impianto di acquacoltura in ordine alla classificazione dei
materiali da spedire come sottoprodotti, si invita il titolare
dell’impianto a consultare il servizio veterinario della AULSS al fine
di non incorrere in scorrette interpretazioni.
Schema riepilogativo principali adempimenti Reg. CE 1774/2002
SISTEMA DI MONITORAGGIO API DEI PRODOTTI ITTICI DI
ACQUACOLTURA IN ITALIA
SITUAZIONE GENERALE DEI CONSUMI ALIMENTARI
Permane ancora una stagnazione dei consumi sia per quanto riguarda il comparto alimentare che non alimentare.In questa fase dunque è
necessario rivedere gli schemi del modello di mercato, senza lasciarsi prendere la mano da situazioni che possono portare verso inutili diminuzioni
di prezzo, sconsiderati incrementi delle vendite in promozione, che non fanno altro che svilire il valore del prodotto stesso. Bosogna invece
orientarsi verso le cosiddette azioni base, cioè riconquistare la conoscenza del consumatore, individuare le sue tendenze
di consumo, innovare l’immagine del prodotto accrescendo la ricerca verso nuovi prodotti, tornare ad operare sui canali di vendita, non solo a libero
servizio (grandi superfici e GDO), ma anche specializzati, ristorazione, ecc., tornando anche ad operare sul territorio con la vendita diretta specie
per prodotti che possano dare “immagine”.
In questo scenario, che a fine estate ha fatto intravedere qualche piccolo segnale di ripresa, il settore dell’acquacoltura cresce rispetto al
corrispondente mese dello scorso anno, del 6%, fornendo indicazione positve per il segmento dell’acqua dolce.
MARE
Nel complesso l’indice generale del mare rimane indicativo sopratutto nell’area del pesce azzurro, i cui consumi sono concentrati nel nord e centro
Italia.
Tiene il comparto del prodotto di acuacoltura (spigole e orate).
FIUME
Primi positivi segnali di recupero per gli acquisti di trota, soprattutto nei punti vendita (grandi superfici e GDO) del nord. Si espande
significativamente il numero di famiglie acquirenti e aumenta leggermente la frequenza di consumo. Diminuiscono i consumi del salmone, che
risentono di una sensibile tensione nei prezzi.
PREZZI
Il trend dei prezzi permane stabile, con qualche segnale di riaccensione di incremento soprattutto nell’area mare, che si manifesta specie nei punti
vendita specializzato (pescheria).
TOTALE CONSUMO MANGIME PER TROTE (TON.)
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
luglio '03
agosto
settembre
ottobre
novembre dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio '04
maggio
giugno
luglio '04
TOTALE CONSUMO MANGIME MARINO (TON.)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
luglio '03
agosto
settembre
ottobre
novembre dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
NOVITA’ FISCALI FINANZIARIA 2005
Il disegno di legge “Finanziaria n. 5310” attualmente all'esame del Parlamento presenta diverse novità fiscali. Fra
queste si ricordano le seguenti:
Articolo 32
(Redditi immobiliari. Lotta al sommerso)
- Con i commi da 4 a 8 viene prevista la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari nelle zone di
pregio, a richiesta dei Comuni.
Le disposizioni prevedono la possibilità di revisionare il classamento delle unità immobiliari urbane, incrementandone
le rendite, in quelle zone di maggior pregio che abbiano subito incrementi di valore sensibilmente superiori a quelli
verificatisi nel1e altre zone cittadine. Il riferimento è alle cosiddette "microzone censuarie" e cioè alle aree territoriali
comunali di limitata estensione, definite dai Comuni in collaborazione con l'Agenzia del Territorio in cui sono stati
avviati da tempo studi di rilevamento dei valori immobiliari, continuamente aggiornati.
Ciò consentirà ai comuni di far emergere immobili non accatastati o con dati catastali non corrispondenti alla
situazione di fatto - anche con l'aiuto dell'Agenzia del Territorio - con valenza delle nuove rendite a decorrere dall'
anno successivo a quello di nuova determinazione.
- il comma 9, in base al quale, a decorrere dallo gennaio 2005, le superfici denunciate ai fini della Tarsu (tassa di
smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 507 del 1993) non possono essere inferIori all'80 per cento di quelle
risultanti al Catasto. A tal riguardo, è stata prevista un' azione di accertamento d'ufficio dei comuni.
- i commi da 10 a 15, con i quali è introdotta una nuova disciplina dei canoni di locazione ai fini dell’imposta di
registro. In particolare, il comma 10 aggiunge l’art. 52 bis al Testo Unico delle imposte di registro di cui al DPR 131
del 1986, che preclude, ai fini dell'imposta complementare, l'azione di accertamento dell'amministrazione finanziaria
quando l'ammontare del canone di locazione dichiarato non sia inferiore al 10 per cento della rendita iscritta in
catasto rivalutata ai sensi dell'art. 52 del Testo unico citato, che, ricordiamo, è attualmente pari al a 112,50.
Analogamente (comma 11) per le imposte dirette, per le quali viene aggiunto l'art. 41 ter al DPR 600 del 1973 che
inibisce l'accertamento tributario per i canoni di locazione il cui ammontare, ridotto del 15 per cento, sia almeno pari al
10 per cento del valore del bene, che è quello di cui al citato art. 52 del DPR 131 del 1986.
Articolo 33
Contrasto all'evasione in materia di IVA
Fra i provvedimenti proposti all'esame parlamentare si segnala:
- il comma 1 che dispone la riduzione del limite oltre il quale diventa obbligatoria la trasmissione telematica delle
dichiarazioni: da 50 milioni di lire a 10 mila euro.
- il comma 2 che ripristina l'elenco fornitori e dei clienti nei quali vanno annotate le fatture IVA.
Articolo 34
Accertamento e riscossione
- i commi da 1 a 10, che introducono - a decorrere dal periodo di imposta i corso al 1° gennaio 2005 - l'istituto della
Pianificazione fiscale concordata (Pfc), per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, attraverso la
quale si determina preventivamente per un triennio la base imponibile caratteristica dell' attività svolta con
conseguente limitazione dei poteri di accertamento tributari.
L'iniziativa del nuovo concordato è demandata all'Agenzia delle entrate che formula al contribuente la proposta sulla
base di elaborazioni operate dall' anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell' applicazione degli studi di
settore. Peraltro, il contribuente potrà discutere con l'amministrazione finanziaria i contenuti della proposta ricevuta,
sulla base però di osservazioni debitamente documentate.
Importanti sono poi i provvedimenti proposti in materia di studi di settore. Fra questi si segnalano i seguenti:
- comma 13, che dispone la revisione degli studi di settore entro il quarto anno di applicazione, con aggiornamento
sulla base dei dati Istat.
- comma 19, che abroga i commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge 146 del 1998, i quali, come è noto, limitano le possibilità
di accertamento sulla base degli studi ai soggetti con contabilità ordinaria. La disposizione ha valore a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
- comma 34, che prevede il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente con il modo F24, di cui
all'art.. 17 del D.Lgs n. 241 del 1997.
European Network for the Dissemination of Aquaculture RTD Information (Q5CA -200030105) and previously FAIR-3837
Ref.: 0001719/5007-00-0037 (DK )
Keywords: Fish Disease resistance
RIPRODUZIONE SELETTIVA E RESISTENZA ALLE
MALATTIE IN TROTA IRIDEA
Da una riproduzione effettuata con selezione genetica dei riproduttori, si possono ottenere trote iridee
resistenti alle malattie, fornendo agli allevatori di trota una nuova opportunità nella continua lotta per il
controllo delle malattie negli allevamenti.
Questa ricerca, svolta in collaborazione tra il Danish Veterinary Institute, il Danish Institute of Agricultural Sciences,
BioMar A/S, il Danish Institute for Fisheries Research e il Danish Trout Breeding, ha rivelato che la resistenza alle
malattie, in trota iridea, è un fattore ereditario. La resistenza viene trasmessa dai riproduttori alla progenie, così che
selezionando i riproduttori tra i pesci più resistenti, si dovrebbe aumentare la resistenza delle trote poi destinate
all’ingrasso. Trote dotate di maggiore resistenza porteranno benefici agli allevatori aumentando complessivamente lo
stato di salute generale e il benessere dei pesci all’ingrasso, con una conseguente riduzione nella mortalità e ridotto
fabbisogno di vaccini e antibiotici per il controllo delle patologie.
Il progetto di ricerca vuole identificare nuovi metodi per il controllo delle malattie negli allevamenti di trote destinate
alla vendita. Per verificare che la riproduzione selettiva sia un metodo efficace, le trote sono state infettate o esposte
(challenge test), in condizioni di laboratorio, con agenti patogeni specifici per quattro patologie della trota: setticemia
emorragica virale, malattia della bocca rossa, sindrome infettiva degli avannotti di trota iridea e vibriosi. Dai test è
stato evidenziato che la resistenza della trota a queste malattie è ereditabile.
Quanto scoperto con questa ricerca dovrebbe essere applicato alla produzione commerciale, anche se i challenge
test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio. Inoltre, la riproduzione selettiva della trota per ottenere la
resistenza a un numero specifico di malattie dovrebbe trasmettere, nelle trote destinate all’ingrasso, una maggior
resistenza anche ad altre malattie: una cosiddetta resistenza incrociata o non specifica.
Malgrado i risultati ottenuti, i produttori di trota non dovranno aspettarsi che la riproduzione selettiva fornisca pesci
completamenti resistenti a tutte le malattie. Infatti le patologie differiscono per l’epidemiologia, ciascuna richiede un
diverso meccanismo di difesa del pesce per la prevenzione dell’infezione. E’ improbabile che si possano riprodurre
trote i meccanismi di difesa efficaci contro tutte le patologie. Una successiva complicazione è che, mentre si
selezionano trote per la resistenza a particolari malattie, gli stessi patogeni possono sopravvivere nel pesce. Un
aumento della virulenza da parte dei patogeni potrebbe annullare alcuni dei progressi di difesa ottenuti con la
riproduzione selettiva.
La riproduzione selettiva fornisce una nuova speranza nella lotta alla prevenzione delle malattie nelle trote degli
allevamenti. La riproduzione selettiva fornisce un approccio complementare ai metodi tradizionali per il controllo delle
malattie, con l’ulteriore beneficio di ridurre il fabbisogno di vaccini e antibiotici.
Coordinatore della Ricerca:
Mark Henryon - Danish Institute of Agricultural Sciences
Department of Animal Breeding and Genetics
P.O. Box 50 - 8830 Tjele - Denmark
Tel.:+45 89 99 1220 - Fax: +45 89 99 1300
E-mail: [email protected]
Rappresentanti Aqua Flow:
Ambito Nazionale: Prof. Marco Saroglia, DBSF, Università dell’Insubria in Varese.
Tel: +39 0332 421332 Fax: +39 0332 421500
Ambito Internazionale: Alistair Lane
E-mail: [email protected]
PREZZI MEDI AL CONSUMO NELLA G.D. – G.D.O.
Allo scopo di fornire una più esauriente panoramica delle dinamiche del mercato dei prodotti del nostro comparto proseguiamo la
pubblicazione dei dati, ricavati dal “Sistema di monitoraggio del mercato dei prodotti ittici di acquacoltura in Italia”, sui prezzi medi
al consumo rilevati nei punti vendita della G.D. e G.D.O.
PREZZI MEDI
DAL 7 AL 19 GIUGNO 2004
PESCE
SPIGOLA /
TROTA TROTA
ORATA
TROTA
FRESCO
BRANZINO
FILETTO INTERA
TROTA
TROTA INT.
TROTA INT.
INT.
SALMONATA
SALMONATA
BIANCA
EVISCERATA
0,00
6,40
0,00
AGORA' NETWORK SRL
9,82
8,90
10,90
9,40
10,90
6,40
C3
10,06
11,59
11,79
6,79
0,00
6,79
0,00
6,79
0,00
CATENE INDIPENDENTI
7,50
7,50
7,500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONAD
8,34
9,95
10,30
6,27
10,13
5,12
5,34
5,12
4,20
COOP ITALIA
8,35
9,88
10,71
6,71
9,52
5,18
4,97
5,05
5,93
CORALIS
10,30
0,00
0,00
10,30
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
CRAI
8,40
9,20
9,20
7,60
9,00
6,20
0,00
6,20
0,00
ESSELUNGA
9,02
11,23
10,98
7,27
10,53
5,51
5,83
5,34
5,25
FINIPER
8,72
10,09
10,96
7,09
9,83
5,62
5,19
5,20
7,33
GRUPPO CARREFOUR IT
8,03
9,48
9,36
6,75
10,48
5,19
4,89
5,57
5,90
GRUPPO LOMBARDINI
9,11
11,70
8,95
8,14
10,43
4,70
0,00
5,29
4,10
GRUPPO PAM
8,66
10,28
9,76
7,26
10,55
5,54
5,30
5,62
6,90
GRUPPO SUN
8,87
9,87
10,73
6,72
9,90
5,66
0,00
5,75
0,00
IL GIGANTE SPA
7,87
7,97
10,60
7,05
9,36
5,33
4,90
5,47
0,00
INTERDIS
8,10
9,10
9,10
7,11
0,00
7,11
6,98
7,24
0,00
REWE
7,51
9,30
7,50
6,44
10,32
5,48
5,01
5,81
0,00
RINASCENTE
7,67
8,32
8,93
6,60
9,70
4,99
4,12
5,17
7,15
SELEX COMMERCIALE
8,56
9,72
10,24
7,23
10,48
4,95
4,65
5,22
4,82
SIGMA
6,63
0,00
9,90
5,00
0,00
5,00
4,70
5,29
0,00
SINTESI
8,75
10,68
8,59
7,58
10,57
4,60
4,90
0,00
4,45
PREZZI MEDI DAL 7AL 19 GIUGNO 2004
Pesce Fresco
TOTALE
ITALIA
8,28
AREA1
AREA2
AREA3
AREA4
AREA5
8,26
8,45
8,39
7,52
6,15
PESCE ORATA
9,61
9,80
9,80
9,40
8,26
0,00
PESCE SPIGOLA / BRANZINO
9,80
9,89
9,84
9,85
9,41
6,15
PESCE TROTA
6,88
6,83
7,17
6,97
5,75
6,15
FILETTO
10,05
10,15
9,94
10,11
9,03
0,00
INTERA
5,28
5,32
5,17
5,27
5,04
6,15
INTERA BIANCA
4,99
5,03
4,95
4,94
4,88
4,90
INTERA SALMONATA
5,40
5,38
5,21
5,50
5,20
7,40
INTERA SALMONATA EVIS CERATA
5,74
6,07
5,36
5,25
0,00
0,00
Legenda:
Area 1: Lombardia, Piemonte, Liguria e Val D'Aosta;
Area 2: Veneto, Trentino, Friuli, ed Emilia Romagna
Area 3: Toscana, Marche, Umbria e Lazio;
Area 4: Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
Area 5: Sardegna.