(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d`Italia

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(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d`Italia
Decisione N. 4772 del 11 giugno 2015
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore SANTORO VITTORIO
Nella seduta del 19/05/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente rappresenta di aver stipulato il 24/10/2008 un finanziamento contro cessione
del quinto con una società cessionaria della convenuta con rata mensile di € 275,00,
durata 72 mesi, estinto anticipatamente nell’ agosto del 2011, dopo 34 rate pagate, sulla
base di conteggio estintivo emesso dall’intermediario in data 22/7/2011, nel quale veniva
riconosciuta al cliente la somma di € 241,97 a titolo di “storno commissioni finanziarie”; il
contratto prevedeva, tra l’altro, i seguenti costi: € 1.188,00 (commissioni intermediario
incaricato); € 1.091,68 (spese fisse, comprensive di istruttoria, gestione ecc), € 401,44
(oneri assicurativi); il 12.3.2014 il ricorrente ha inoltrato tramite il proprio legale, dopo aver
richiesto sempre tramite legale in data 9/2/2014 copia della documentazione inerente la
pratica in questione, un reclamo all’intermediario contestando l’erroneità del calcolo della
quota di commissioni da rimborsare in relazione all’estinzione anticipata del finanziamento
e chiedendo pertanto il rimborso delle commissioni versate al momento della
sottoscrizione del contratto ma non ancora maturate e della quota parte dei premi
assicurativi; inoltre viene richiesto anche il rimborso di eventuali rate non dovute oltre al
pagamento degli interessi legali calcolati dalla data di estinzione del finanziamento e delle
spese legali, provvisoriamente quantificati in € 120,00; in data 31/3/2014 l’intermediario ha
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riscontrato il reclamo, dopo aver fornito la documentazione e le informazione richieste con
precedente nota, e ha accolto la domanda di rimborso di rate non dovute (pari a € 825,00
già rimborsati al cliente a mezzo bonifico) ma ha respinto la richiesta di ulteriore rimborso
commissioni e ha invitato il ricorrente a rivolgersi alla compagnia assicuratrice per la parte
relativa al rimborso dei premi assicurativi; ciò premesso, il cliente, sempre tramite legale,
ha inoltrato ricorso all’ABF con il quale, nel contestare il criterio di calcolo utilizzato per il
rimborso commissioni in quanto non previsto dal contratto, viene chiesta la somma
complessiva di € 1.673,06, al netto di € 241,97 stornati in fase di conteggio estintivo, di cui
€ 961,19 per rimborso commissioni, € 211,87 e € 500,00 per spese legali.
Il ricorrente chiede al Collegio il rimborso di € 1.173,06, come sopra precisato, oltre agli
interessi legali maturati dalla data di estinzione del finanziamento e alle spese legali
quantificate in € 500,00. Con la successiva replica 5/10/2014 vengono rinnovate le
richieste contenute nel ricorso e ribadite le argomentazioni a supporto delle stesse, in
particolare per quanto concerne le commissioni dovute al mediatore e il rimborso delle
spese legali. A tale ultimo riguardo, viene prodotta dall’avvocato una nota spese pro forma
di € 500,00.
L’intermediario, dopo aver eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in
ordine ai premi assicurativi, rileva che in data 31/3/2014 è stato fornito riscontro al reclamo
in cui il cliente chiedeva il rimborso di commissioni e costi assicurativi, illustrando le
motivazioni del mancato accoglimento. In particolare veniva precisato che le condizioni, ivi
compresi costi e loro natura, erano puntualmente esposti nel contratto e sottoscritti dal
cliente. Al cliente era stata riconosciuta, pur se non contrattualmente prevista, una quota
parte delle commissioni finanziarie, pari a € 241,97, il cui criterio di determinazione era
stato espressamente indicato nel conteggio estintivo, non contestato dal ricorrente che
beneficiava di tale storno riconoscendo alla mutuante il capitale residuo e accettando,
pertanto, il criterio adottato. La compagnia assicuratrice è stata interessata dalla
convenuta esclusivamente “pro bono pacis”. In ogni caso, viene fatta presente
l’insussistenza dell’obbligo di rimborso del premio per inesistenza del diritto e comunque
per intervenuta prescrizione dello stesso ex art. 2952 c.c. Con successiva nota del
24/9/2014, veniva offerta al ricorrente “pro bono pacis” l’importo di € 190,00 a titolo di
ulteriore ristoro commissioni finanziarie, oltre € 20,00, a titolo rimborso spese per la
presentazione del ricorso all’ABF. Le provvigioni corrisposte al mediatore creditizio, cui il
cliente si è autonomamente e liberamente rivolto, non costituiscono costi soggetti a
formazione nel corso del tempo, perché maturati all’atto del perfezionamento del contratto
e, in quanto tali, non ripetibili (come specificato nel foglio informativo vigente all’epoca del
contratto). Per quanto concerne le commissioni finanziarie, le stesse ammontano a €
816,68, in quanto nel contatto veniva riportato un importo di € 1.091,68, comprensivo di
spese fisse pari a € 275,00. L’intermediario chiede al collegio, in via pregiudiziale di
dichiarare l’improcedibilità della richiesta di rimborso dei premi assicurativi per carenza di
legittimazione passiva; in via principale: dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di rimborso
del premio per inesistenza del diritto e comunque per intervenuta prescrizione dello stesso
ex art. 2952 c.c.; rigettare la richiesta di rimborso delle commissioni finanziarie, in quanto
la somma corrisposta è da ritenere congrua; rigettare la richiesta di rimborso della quota
parte delle provvigioni, in quanto costi di natura “up front”; rigettare la richiesta di rimborso
delle spese legali in quanto per adire l’ABF non è necessaria alcuna rappresentanza
legale e pertanto la decisione di avvalersi di un avvocato rientra nella libera scelta della
parte ricorrente.
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DIRITTO
Il Collegio, disattesa, in conformità al proprio costante orientamento in materia, l’eccezione
preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla
domanda di retrocessione della quota assicurativa; richiamato il proprio costante indirizzo
interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede
di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello
stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale ratione
temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso
per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr.,
tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/7/2014); considerato che l’intermediario resistente
non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle
commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di
sufficiente specificità al fine di desumerne l’integrale natura up-front, in contrasto con le
esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono
tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri su
enunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 752,60; considerato
che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; accertato che non
sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle
spese legali in favore di parte ricorrente; tenuto conto di quanto già restituito e promesso
dispone che la resistente corrisponda al ricorrente la somma di € 752,60.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio, tenuto conto di quanto dichiarato dall’intermediario con effetto
vincolante, accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario
corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 752,60, oltre a interessi legali dal
reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura.
IL PRESIDENTE
firma 1
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