Decisione N. 1410 del 12 marzo 2014

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Decisione N. 1410 del 12 marzo 2014
Decisione N. 1410 del 12 marzo 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) PERICU
Nella seduta del 26/09/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorso riguarda un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e, in particolare,
il rimborso di oneri sostenuti, ma non retrocessi al cliente, in seguito all’estinzione
anticipata.
In data 25.03.2010 il ricorrente otteneva da intermediario terzo, contraente in qualità di
mandatario di banca successivamente incorporata dall’odierna parte resistente, un
finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio dell’importo lordo di Euro
5.472,00, rimborsabile in 48 rate mensili di Euro 114,00 ciascuna. Nel settembre 2012 il
cliente richiedeva l’estinzione anticipata del prestito.
Con raccomandate spedite il 10.10.2012, il ricorrente sporgeva reclamo all’intermediario
mandante per chiedere il rimborso: i) “delle commissioni finanziarie ed accessorie, nonché
del premio assicurativo relativo alle rate facenti riferimento da 10/2012 a 03/2014 e
quantificabile in € 382,61”, al netto dell’importo “irrisorio” stornato in sede di conteggio
estintivo; ii) “delle quote insolute relative alle mensilità 04/2011 e 01-02-03/2012 per un
importo di € 1156,00”, nonché ai mesi di agosto e settembre 2012 per il corrispondente
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importo di € 228,00, tutte comprese nel conteggio estintivo ma altresì trattenute dalla sua
busta paga e pertanto, secondo quanto affermato dal ricorrente nel reclamo, “pagate in
doppio”.
Decorso inutilmente il termine per il riscontro dell’intermediario al reclamo, il cliente
proponeva ricorso a questo Collegio, lamentando specificamente:
- il mancato rimborso della quota non maturata degli oneri applicati al prestito e del
costo del premio assicurativo, che quantifica in € 382,40;
- il mancato rimborso delle rate del prestito di agosto e settembre 2012, “conteggiate
insolute ma versate dalla [… sua] azienda in sede di rinnovo”.
Il cliente ha inoltre riferito di non aver ricevuto riscontro al reclamo.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, riepilogato l’importo e le condizioni economiche del
prestito concesso al ricorrente e ricordato anche che il finanziamento era stato estinto
anticipatamente nel settembre 2012, osservava quanto segue.
Premesso di non avere riscontrato i reclami del cliente per un “disguido” dei propri uffici,
l’intermediario esponeva che la quota non maturata delle commissioni bancarie, pari ad €
45,14, sarebbe stata già detratta in sede di conteggio estintivo. Osservava inoltre, per
quanto riguarda le rate di agosto e settembre 2012, considerate insolute nel conteggio per
l’estinzione anticipata, di avere provveduto a inviare all’indirizzo del ricorrente un assegno
circolare del corrispondente importo di € 228,00, dallo stesso incassato il 4 gennaio 2013.
Sulle commissioni di intermediazione e sul premio assicurativo, l’istante non avrebbe
fornito alcuna prova circa il previo coinvolgimento dell’intermediario mandatario e della
compagnia assicurativa “e del loro presunto rifiuto al pagamento dei ratei”.
Quanto ai rimborsi richiesti, l’intermediario afferma che solamente a partire dal
Regolamento ISVAP n. 35/2010 si “provvede a riconoscere, per i nuovi finanziamenti,
anche il rateo delle predette commissioni”. Il contratto oggetto di controversia era stato
invece sottoscritto nel marzo 2010, con previsione che in caso di estinzione anticipata non
competesse alcun rimborso al cliente per la quota non maturata degli oneri applicati al
prestito.
Il ricorrente a sua volta ha replicato alle controdeduzioni rilevando la mancanza di
trasparenza del finanziamento evidente dallo stesso contratto, che non indicherebbe
l’ammontare delle “commissioni percepite da eventuali soggetti terzi”, né l’eventuale non
rimborsabilità di dette commissioni e non consentirebbe infine “una chiara individuazione
degli oneri soggetti a maturazione nel tempo”. Il ricorrente ha inoltre contestato di non aver
ricevuto alcun rimborso in relazione alle commissioni ed ai costi assicurativi, né alcun
assegno circolare a proprio favore per la restituzione delle rate di agosto e settembre
2012.
In sede di controreplica parte resistente ha allegato: (i) copia di missiva del 07.05.2013
inviata al ricorrente, con la quale comunicava allo stesso, in merito al rimborso delle
mensilità del prestito considerate insolute, di aver verificato che, in effetti, l’assegno
circolare a tale fine predisposto non era mai stato incassato e di mettere a disposizione il
corrispondente importo presso una qualsiasi delle proprie agenzie; (ii) il “riscontro anche
[de]lla Compagnia Assicurativa in ordine all’assegno inviato al cliente”, trattandosi in realtà
della missiva trasmessa dall’intermediario mandatario, con assegno circolare di € 45,14 a
titolo di rimborso degli oneri non maturati del prestito ed evidenze del relativo invio e
recapito.
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Il ricorrente concludeva chiedendo a questo Collegio:
i. “il rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie, nonché del premio
assicurativo relativo alle rate facenti riferimento da 10/2012 a 03/2014 e
quantificabile in € 382,40”;
ii. il rimborso delle rate del prestito di agosto e settembre 2012 computate come
insolute nel conteggio estintivo, per il corrispondente importo di € 228,00.
La resistente concludeva per il rigetto dell’istanza di rimborso della quota non maturata
degli oneri applicati al prestito, in quanto “non di [… sua] spettanza”, nonché per la
cessazione della materia del contendere per la questione del rimborso delle mensilità di
agosto e settembre 2012.
DIRITTO
Nel merito, la controversia verte sul quantum del rimborso dovuto al ricorrente a seguito
dell’estinzione anticipata del finanziamento. Viene quindi in rilievo l’art. 125-sexies del tub,
sul quale si registrano plurime pronunce di questo Collegio e degli altri Collegi ABF, tra cui
si richiama ex multis la decisione di questo Collegio n. 2155/2012.
In generale, si rileva che l’art. 125 tub, II c., prevede che: “Le facoltà di adempiere in via
anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore
senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento
anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le
modalità stabilite dal CICR”.
Il successivo art. 125-sexies tub (introdotto dal d.lgs. n. 141/10) specifica il suddetto
principio con riferimento al rimborso anticipato del finanziamento e prevede che “(i)l
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del
costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua
del contratto”.
Per quanto riguarda, invece, il rimborso degli oneri assicurativi vengono in rilievo (i)
l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le ‘Linee guida per le polizze
assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale “(n)el
caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto
all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata
dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione
unica..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del
premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente
dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo
residuo per il quale il rischio è cessato”; e (ii) l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010.
Tale ultima disposizione regolamentare è sostanzialmente riprodotta a livello di fonte
primaria dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto sviluppo-bis, convertito con legge di
conversione n. 221 del 17.12.2012, agli artt. 21, commi 15-quater, 15-quinquies, 15sexies, 15-septies).
Questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli
oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata
del finanziamento. In generale, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio
ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così
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come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio
assicurativo; (b) in assenza di una chiara
ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna
delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della
quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito
secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di
ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi
moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a
favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.
Tanto premesso, con riferimento ai fatti dedotti nel ricorso e nelle controdeduzioni, dalla
documentazione in atti risulta che:
a) il finanziamento controverso è stato stipulato il 25.03.2010 ed ammontava ad Euro
5.472,00 di capitale lordo, da rimborsare in 48 rate mensili dell’importo di Euro
114,00 mediante cessione del quinto dello stipendio e, per quanto eccedente tale
quota, mediante delegazione di pagamento;
b) dal conteggio estintivo si desume che il prestito è stato rimborsato, in via
anticipata, dopo la scadenza di 30 rate al mese di settembre 2012.
Per quanto di interesse ai fini della presente controversia, in sede di conteggio estintivo
l’intermediario (oggi incorporato dalla banca resistente) ha: i) detratto l’importo di € 45,14
quale rimborso pro quota della commissione bancaria; ii) computato l’importo di € 228,00
quali quote insolute per le mensilità di agosto e settembre 2012; iii) percepito il compenso
per l’estinzione anticipata pari ad € 19,72.
Nelle controdeduzioni la banca ha quindi dichiarato di aver interessato l’intermediario
mandatario e la compagnia assicurativa per quanto di loro competenza in merito al
rimborso pro quota delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo. In sede
di controreplica ha poi allegato una missiva dell’intermediario mandatario relativa al
rimborso per “oneri non maturati” dell’importo di € 45,14, mediante assegno circolare il cui
ricevimento è stato disconosciuto dal ricorrente. L’assegno peraltro non risulterebbe
incassato.
Si osserva che è ormai consolidato l’orientamento dei tre Collegi ABF sulla restituzione,
nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, della quota delle commissioni e del
premio assicurativo non maturata nel tempo. In particolare, i Collegi hanno affermato: i) la
contrarietà alle disposizioni normative delle condizioni contrattuali che stabiliscono la non
ripetibilità tout court dei costi applicati al contratto qualora il cliente estingua
anticipatamente il prestito; ii) la rimborsabilità di tutti i costi applicati al prestito in assenza
di una chiara indicazione, nel contratto, delle componenti up-front e di quelle recurring,
adottando il criterio proporzionale ratione temporis per la relativa quantificazione.
Pertanto, secondo il citato criterio proporzionale ratione temporis elaborato da questo
Collegio a partire dalle decisioni n. 874 e 875, entrambe del 28.04.2011, la quota non
maturata dei costi recurring del prestito si ottiene moltiplicando l’importo corrisposto all’atto
della stipula per il rapporto tra la durata residua del finanziamento al momento
dell’estinzione anticipata (qui 18 rate) e la durata complessiva (qui 48 rate).
Nel caso di specie, si ha che:
la quota non maturata delle commissioni bancarie, detratta in sede di conteggio
estintivo, è stata calcolata secondo il predetto criterio (commissioni bancarie €
120,38 x 18/48 = € 45,14);
- il contratto non distingue eventuali oneri di spettanza di agenti o mediatori,
ricompresi nelle commissioni percepite dall’intermediario mandatario (cfr. “sintesi
delle principali condizioni economiche e contrattuali” e lett. A del contratto), mentre
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risulta l’intervento di altro intermediario quale soggetto abilitato all’identificazione
del cliente ed all’informativa precontrattuale.
Quanto agli altri oneri applicati al prestito, secondo l’indicato criterio di calcolo
risulterebbero i seguenti importi:
a. Commissioni dell’intermediario mandatario – € 625,45;
b. Costi assicurativi – € 394,84;
dai quali, applicando il predetto criterio pro quota risulta:
- € 625,45 x 18/48 = 234,54
- € 394,84 x 18/48 = 148,06
TOTALE: € 234,54 + 148,06 = € 382,60
Considerato l’ulteriore rimborso di € 45,14 operato dall’intermediario mandatario dopo la
proposizione del ricorso, risulta:
- € 382,60 – 45,14 = € 337,46.
Per quanto concerne le rate del finanziamento ritenute impagate (mensilità di agosto e
settembre 2012), parte resistente ha dichiarato nelle controdeduzioni di aver predisposto
un assegno circolare del corrispondente importo di € 228,00 e che tale assegno risultava
incassato il 04.01.2013. A fronte della replica del ricorrente, che negava di aver ricevuto
alcun assegno, parte resistente ha fatto tenere missiva inoltrata al cliente ove riconosceva
che il titolo di credito non era stato posto all’incasso e metteva tale importo a disposizione
dell’istante presso qualsiasi filiale. Tali dichiarazioni sono assunte quali vincolanti per
l’intermediario.
Applicando l’art. 125-sexies T.U.B. anche alle estinzioni anticipate di prestiti contratti prima
della novella del T.U.B. ad opera del D.Lgs. 141/2010, si ha che l’indennizzo per
l’estinzione anticipata, nel caso di specie, pari ad € 19,72, non poteva essere percepito
dall’intermediario in quanto il rimborso effettuato dal ricorrente corrispondeva all’intero
debito residuo ed era inferiore ad € 10.000,00 (cfr. art. 127 T.U.B. per le conseguenze).
In conclusione, dai calcoli sopra riportati, risultano ancora dovuti al ricorrente i seguenti
importi: € 337,46 + € 19,72 = totali € 357,18.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio, tenuto conto di quanto dichiarato dalla convenuta e considerate tali
dichiarazioni vincolanti, accoglie la parte residua del ricorso e dispone che la banca
corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 357,18.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della
somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
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