Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014
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Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014
Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI Presidente (NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore MAIMERI FABRIZIO Nella seduta del 04/11/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato l’8 maggio 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia, espone che in data 14 settembre 2009 stipulava con la parte resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per complessivi € 31.080,00 rimborsabile in n. 120 rate da € 259,00 ciascuna; corrispondeva, tra l’altro, € 1.114,65 a titolo di commissione in favore della parte resistente, € 1.864,80 a titolo di commissioni intermediario incaricato/agente/mediatore e € 737,92 a titolo di costi assicurativi. Il finanziamento veniva anticipatamente estinto in data 24 dicembre 2013 in corrispondenza della 48a rata di rimborso. Con il reclamo il ricorrente lamentava che, in sede di conteggio estintivo, non erano state opportunamente stornate le commissioni e i premi assicurativi per la quota relativa al tempo del finanziamento non goduto. Ottenuto dall’intermediario un riscontro non soddisfacente, la parte ha reiterato integralmente contestazioni e conseguenti richieste dinanzi all’ABF. Nelle controdeduzioni, l’intermediario ha eccepito la carenza di legittimazione attiva [dell’associazione consumeristica], la quale non sarebbe stata iscritta all’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) e, in ogni caso, sarebbe stata priva dei necessari requisiti di rappresentatività e diffusione sul territorio prescritti dal Pag. 2/5 Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014 Codice stesso per le associazioni dei consumatori. In secondo luogo, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso di quota parte del premio assicurativo. In proposito, ha svolto ampi richiami alla normativa in argomento, in particolare all’art. 22, comma 15-quater, della legge n. 221/2012 ed all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010. Nel merito, la parte resistente ha in primo luogo precisato di aver stornato in sede di estinzione anticipata la somma di € 427,68, quale quota parte delle commissioni finanziarie, eseguendo un calcolo proporzionale in funzione dell’incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento. In secondo luogo, ha riferito di aver offerto al ricorrente, con nota del 25 giugno 2014, l’ulteriore importo di € 250,00, quale ristoro delle commissioni finanziarie già stornate in quota parte in sede di anticipata estinzione, in aggiunta al contributo per la presentazione del ricorso pendente davanti all’ABF (€ 20,00), per un totale di € 270,00, rilevando che il complessivo importo di € 677,68 (= € 250,00 + € 427,68 già stornati in occasione del conteggio di anticipata estinzione), rapportato all’importo originariamente addebitato a titolo di commissioni finanziarie (€ 1.114,65), è da considerarsi abbondantemente satisfattivo della pretesa di parte ricorrente, quand’anche volesse applicarsi il criterio “pro rata”. Quanto alle commissioni spettanti al mediatore, l’intermediario ne ha sostenuto la natura up front, richiamando le specifiche di tali voci di costo indicate in contratto ed alla lettera D del relativo documento di sintesi. Con riferimento al rimborso del premio assicurativo, la parte resistente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, precisando di aver inoltrato alle compagnie assicurative la relativa richiesta di rimborso. Con nota del 7 febbraio 2014 una delle due compagnie assicurative interessate comunicava al ricorrente che avrebbe corrisposto quanto di spettanza mediante invio di assegno di traenza. L’assegno, dell’importo di € 152,78, veniva regolarmente incassato dal ricorrente in data 25 febbraio 2014. In data 10 febbraio 2014, l’altra compagnia assicurativa comunicava la propria disponibilità ad effettuare il rimborso del rateo del premio non goduto, dell’importo di € 21,52, richiedendo contestualmente la trasmissione delle coordinate bancarie della stessa, ad oggi non ancora avvenuta. Nelle repliche trasmesse con nota del 3 luglio 2014 la parte ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto l’assegno di € 270,00 da parte dell'intermediario “a tacitazione di ogni ulteriore pretesa” e di averlo restituito in quanto l’importo non è stato ritenuto soddisfacente rispetto alla somma richiesta a rimborso, restando pertanto in attesa della decisione dell’ABF. In relazione alle relative argomentazioni, il ricorrente ha chiesto all’Arbitro di condannare la parte resistente “al rimborso, al netto di quanto decurtato da conteggio estintivo e di quanto rimborsato [dalla compagnia assicurativa], di € 1.649,96 oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell’estinzione anticipata del finanziamento”. L’intermediario ha chiesto a sua volta: a) in merito alla ripetizione della quota parte del premio assicurativo: - in via pregiudiziale, previo accertamento della propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al rapporto assicurativo, dichiarare il ricorso avversario inammissibile/irricevibile; - in via principale: accertare e dichiarare l’insussistenza del diritto al rimborso di quota parte del premio assicurativo, stanti i rimborsi già effettuati, o di cui si sono dichiarati disponibili, dalle compagnie assicurative ai sensi della legge n. 221/2012; Pag. 3/5 Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014 b) in merito alla ripetizione della quota parte delle provvigioni: respingere la richiesta accertando che le provvigioni corrisposte all’agente in attività finanziaria remunerano un’attività che si è esaurita con il perfezionamento del contratto di finanziamento; c) in merito alla ripetizione della quota parte delle commissioni finanziarie: - rigettare il ricorso dichiarando che la quota ricevuta dal ricorrente “è congrua a ritenere pienamente soddisfatte le pretese di riduzione del costo di estinzione del debito”. DIRITTO Con riferimento alle questioni pregiudiziali sollevate, il Collegio osserva che l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva è stata già esaminata dal Collegio di Napoli che l’ha ritenuta infondata; cfr. la decisione n. 3065/2013: “quanto al primo aspetto, si deve rilevare che l’eccezione muove innanzitutto dalla rilevata mancata iscrizione dell’associazione all’elenco delle associazioni rappresentative degli interessi e dei diritti dei consumatori a livello nazionale, disciplinato all’art. 137 cod. cons. Orbene, tale eccezione appare infondata: le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, infatti, non prevedono tale legittimazione soltanto in capo alle associazioni di cui al codice del consumo; al contrario espressamente è previsto che il ricorso possa essere presentato per conto del cliente ‘da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura’ (cfr. sez.VI, par. 1)”. Circa la seconda delle questioni pregiudiziali (carenza di legittimazione passiva dell’intermediario), questo Collegio l’ha più volte disattesa innanzitutto sul piano processuale, ove è pacifico che “la legittimazione (…) si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l’attore (…) pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso”: cfr. Cass. civ., 30 maggio 2008, n. 14468. Nel merito, deve parimenti rilevarsi che, nell’ambito della consolidata giurisprudenza dell’ABF, è ormai ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all’intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato “rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio”: ex plurimis: v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; n. 5622/13; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12). Rigettate le questioni preliminari e venendo al merito della domanda, il Collegio rileva che la parte resistente ha utilizzato, per calcolare gli importi da restituire, il criterio c.d. alla francese, non ritenuto corretto dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 6167 del 22 settembre 2014, dovendosi adottare invece quello pro rata temporis. A meno che un Pag. 4/5 Decisione N. 8443 del 16 dicembre 2014 diverso metodo di calcolo non abbia formato oggetto di specifica clausola contrattuale fra le parti. In relazione alle commissioni di intermediazione (risultando documentalmente provato l’intervento in contratto dell’agente), considerate up front dall’intermediario, si riporta il testo della relativa clausola contrattuale, tratto dalle controdeduzioni dell’intermediario: “le provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi o intermediari finanziari) a cui si è rivolto il Cedente, per: i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente, definita con il Contratto, ii) concorrere all’attività di istruttoria del mutuo; iii) la definizione dei relativi rapporti contabili; iv) assistere il cedente sino all’erogazione del mutuo ed alla ricezione dell’assegno corrispondente; v) ogni altra attività eventualmente prestata. Il Cedente può liberamente negoziare la misura delle indicate provvigioni con l’agente, il mediatore o l’intermediario al quale si è rivolto”. Il riferimento generico riportato al punto v) fa sì che, sempre a giudizio della menzionata decisione del Collegio di coordinamento, debbono considerarsi comprese in dette commissioni compresa una quota da ritenersi recurring, sufficiente a fondare la richiesta di restituzione avanzata dal ricorrente. Quanto al premio assicurativo, quando, come nel caso di specie, la determinazione della somma da retrocedere è stata effettuata direttamente dalla compagnia assicuratrice, la costante giurisprudenza del Collegio di Napoli escludeva la propria cognizione nel merito e, per l’effetto, accoglieva i criteri adottati dalla compagnia di assicurazione, purché non affetti da alcun elemento di illogicità ed irrazionalità che ne inficiassero la validità (in tal senso cfr. Collegio ABF Napoli, decisioni n. 602/2013 e 3720/13). Peraltro, alla luce della già richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/14 la proposta dell’intermediario assicurativo va ritenuta inidonea ad escludere l’operatività tout court del criterio proporzionale, a motivo, da un lato, della mancata esplicitazione dei criteri di calcolo del restituendo premio e, dall’altro, della mancata preventiva rappresentazione al mutuatario degli effetti economici della estinzione anticipata. Alla luce delle considerazioni fin qui riportate, il Collegio ritiene che al ricorrente debbano essere riconosciute, in applicazione del criterio proporzionale e tenuto conto di quanto già restituito dalla parte resistente, le seguenti somme: - per commissioni finanziarie € 241,11 - per commissioni di intermediazione € 1.118,88 - per oneri assicurativi € 281,84 per l’importo complessivo di € 1.641,83. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 1.641,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5