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Decisione N. 594 del 27 gennaio 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA Presidente (RM) GEMMA Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) SILVETTI Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) PETRILLO Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore CARATELLI MASSIMO Nella seduta del 28/11/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La controversia verte sulla richiesta di rimborso del rateo relativo alle commissioni finanziarie, e di quelle di intermediazione e assicurative connesse a un prestito contro cessione del quinto dello stipendio accordato da un terzo istituto, il cui credito è stato ceduto alla resistente. Il prestito prevedeva, tra i costi a carico della cliente: commissioni finanziarie, per euro 2.457,93 (lett. A, a1 del contratto); commissioni di intermediazione, per euro 1.451,94 (lett. A, a2); costi assicurativi, per euro 667,42 (lett. A, a4). In data 19 febbraio 2013, su richiesta della ricorrente, è stato rilasciato dall’intermediario convenuto un conteggio di estinzione anticipata: i) con un importo a saldo di euro 15.584,88; ii) numero 69 rate mensili ancora non scadute su 120 totali; iii) Pag. 2/5 Decisione N. 594 del 27 gennaio 2015 deduzione pro-quota delle commissioni non maturate per euro 110,40. La cliente provvedeva, quindi, a versare l’importo conteggiato a estinzione del prestito. Con reclamo del 30 ottobre 2013, parte attrice contestava alla resistente il conteggio, invocando il rimborso della parte non ancora maturata dei costi e oneri pagati anticipatamente, a fronte di commissioni e provvigioni nonché del premio assicurativo. L’istanza veniva riscontrata dall’istituto di credito con nota del 25 novembre 2013. Nella lettera la convenuta chiariva di non poter accogliere la richiesta di ulteriore storno delle commissioni giacché parzialmente abbuonate in fase di estinzione del prestito, afferendo altresì il residuo importo degli oneri addebitati “ai costi di impianto della pratica, vincolanti per l’erogazione del finanziamento”. In ordine al premio assicurativo non goduto, l’intermediario invitava la controparte a rivolgere la richiesta di rimborso alla compagnia assicurativa, referente del contratto in parola, della quale richiamava i recapiti. La compagnia, interessata dalla ricorrente, in data 17 dicembre 2013, riscontrava positivamente la richiesta di storno riconoscendo alla cliente l’importo di euro 374,58. Ritenendo non soddisfatte le proprie istanze, con ricorso pervenuto il 7 maggio 2014, la ricorrente - con l’assistenza dell’avvocato - reitera le lamentele già espresse, e chiede il versamento di ulteriori euro 2.146,97, oltre interessi legali, quale equo ristoro di commissioni e oneri assicurativi non ancora maturati. Parte attrice invoca, altresì, la condanna dell’intermediario alla ripetizione delle spese di assistenza professionale, che quantifica in euro 500,00. Al ricorso replica l’istituto di credito. La convenuta ribadisce, prima di tutto, la propria carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda la restituzione di quota parte del premio. L’istituto di credito precisa, inoltre, che la sottoscrizione del contratto è avvenuta antecedentemente alla data di pubblicazione della comunicazione della Banca d’Italia del novembre 2009 in tema di cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate, così come all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 141/2010 introduttivo dell’art. 125sexies del TUB. Di conseguenza, “tutti i presidi di informazione” - quali la descrizione delle voci di spesa che concorrono al costo del finanziamento nonché la suddivisione degli importi relativi alle commissioni in oneri up-front e recurring -, a detta della resistente, non possono essere desunti dal contratto, che risulta redatto secondo i canoni di trasparenza vigenti alla data di stipula. L’intermediario, al contempo, osserva di aver proceduto al conteggio di un “equo rimborso” a favore della cliente applicando la medesima politica di gestione adottata in origine da parte del terzo istituto cui la resistente è subentrata nella titolarità dei diritti e obblighi. Nel caso di specie, l’importo stornato in fase di estinzione è stato calcolato pro quota, “riscostruendo in [euro] 110,40 il totale delle commissioni recurring” sulla pratica in oggetto. Tutto ciò premesso, l’istituto di credito ritiene che nessuna responsabilità o violazione possa essergli contestata, e chiede dunque all’Arbitro il rigetto di ogni pretesa prospettata dalla controparte, compresa l’istanza di ripetizione delle spese legali, a detta dell’istituto, non dovute giacché il “Collegio non necessita di apposita rappresentanza professionale per essere adito”. Pag. 3/5 Decisione N. 594 del 27 gennaio 2015 DIRITTO In via preliminare, si deve disattendere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario resistente con riferimento alla domanda di restituzione di quota parte degli oneri assicurativi. La Legge n. 221/2012, che più specificamente regola la materia, si limita infatti a ribadire quanto già noto in relazione all’obbligo restitutorio dell’assicuratore in caso di estinzione anticipata di un prestito protetto da apposita polizza, ma non prevede che la relativa responsabilità rivesta natura esclusiva con il conseguente venir meno del solidale coinvolgimento dell’intermediario. In tal senso si è pronunciato il Collegio di coordinamento di questo Arbitro nelle decisioni n. 6167 del 22 settembre 2014 e n. 3378 del 21 giugno 2013. L’eccezione pregiudiziale è, pertanto, infondata. Quanto allo storno di spese e oneri percepiti anticipatamente, è opportuno anzitutto rammentare che tale questione è stata più volte portata all’attenzione dei tre Collegi dell’ABF (v. tra le altre, Decisione n. 4020 del 25 luglio 2013). Gli approfondimenti effettuati, da ultimo anche da parte del Collegio di coordinamento (v. dec. cit.), hanno consentito di ritenere che, in caso di estinzione anticipata: a) l’intermediario debba restituire, per la parte non maturata, le commissioni addebitate in sede di stipula; b) in assenza di una “chiara e congrua” ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring - come è nel caso in esame -, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere considerato soggetto a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale; c) in riferimento ai costi recurring, l’importo da rimborsare vada equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis (in base al quale l’ammontare complessivo delle spese viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue), giacché trattasi di corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative il cui costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto; d) l’onere economico del contratto di assicurazione, per il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento, debba essere annoverato tra i “costi” del credito presi in considerazione dall’art. 125-sexies, comma 1, TUB ai fini della determinazione del diritto di rimborso del cliente; e) non sarebbe illegittimo, né irrazionale quantificare l’equa riduzione degli oneri assicurativi ponderando il rimborso della quota del premio in funzione del capitale residuo assicurato, purché l’applicazione di tale criterio di rimborso sia espressamente enunciata in contratto; f) in assenza di una siffatta previsione, sia ragionevole quantificare il diritto di rimborso del cliente applicando ai premi versati il principio di competenza economia, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo, e che di conseguenza sono da rilevare pro rata temporis. Alla stregua di tali principi, questo Collegio ritiene che le quote di spese e oneri di cui la ricorrente ha diritto al rimborso siano quelle risultanti dai seguenti conteggi: Pag. 4/5 Decisione N. 594 del 27 gennaio 2015 Contratto n. ***080 Commissioni finanziarie e di intermediazione (euro) Costi assicurativi (euro) Importo aggiuntivo spettante alla ricorrente Importo rimborsato sulla base del criterio di calcolo temporale Importo contrattualmente previsto 3.909,87 110,40 2.137,77 (1) 667,42 374,58 9,18 (2) TOTALE sul contratto (euro) 2.146,95 (3) (1) {[(3.909,87/120)x69]-110,40} = euro 2.137,77 (rimborso pro quota delle commissioni finanziarie e di quelle di intermediazione; importo al netto di quanto già detratto in occasione della richiesta di estinzione anticipata) (2) {[(667,42/120)x69]-374,58} = euro 9,18 (rimborso pro quota delle spese assicurative; importo al netto di quanto detratto in sede di riscontro al reclamo) (3) (2.137,77+9,18) = euro 2.146,95 (importo da restituire alla cliente) In base alle considerazioni su illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e per l’effetto dispone che l’intermediario provveda all’ulteriore rimborso a favore della ricorrente di spese e oneri dovuti in relazione alle quote non maturate, che liquida in complessivi euro 2.146,95, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Appare meritevole di accoglimento, altresì, l’istanza di liquidazione delle spese di assistenza professionale sub specie di danno patrimoniale subito dalla cliente per effetto dell’illegittima condotta dell’intermediario, che si liquidano in via equitativa in euro 250,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e per l’effetto condanna la resistente al pagamento della somma di euro 2.146,95 in favore della ricorrente, con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Dispone altresì che l’intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro 250,00 per spese di assistenza professionale. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5