Il credito negato va giustificato
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Il credito negato va giustificato
Il credito negato va giustificato Le linee giJida di Bankitalia Pagina a cura D I A N T O N I O CICCIA T rasparenza a 360 gradi delle banche e degli istituti di credito: prima del contratto e d u r a n t e lo svolgimento del rapporto di finanziamento. Le informazioni fornite sono di due tipi: quelle generali e quelle tagliate su misura del consumatore, che deve sapere a che cosa va incontro e deve poter scegliere comparando più offerte in concorrenza tra loro. E in ogni caso l'interessato deve sapere l'esatta ragione per cui gli viene negato un finanziamento. Non basterà dirgli che ci sono segnalazioni negative sul suo conto: bisognerà rivelare il contenuto della notizia, che pre-' giudica l'accesso al credito. Queste alcune linee guida della nuova veste della trasparenza bancaria, profilata dal provvedimento della Banca d'Italia 9/2/2011, che h a modificato il precedente del 29/7/2009, in attuazione del dlgs 141/2010 (recepimento della direttiva 2008/48/ Ce) e che è diventato operativo dal 1° giugno 2011. Il provvedimento della Banca d'Italia è stato integrato anche da alcune faq, cui si trova risposta nel sito internet dell'istituto di via Nazionale. Partiamo dagli obblighi di trasparenza in materia di credito al consumo: obblighi che partono ben prima della conclusione del contratto e che sono assolti con un documento denominato «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori», da consegnare al consumatore. Il sulla trasparenza nei contratti documento deve consentire di confrontare i finanziamenti praticati da diversi intermediari ed è propedeutico a una scelta consapevole. L'obbligo non ricade sui venditori di beni e servizi, ma sul soggetto finanziatore. La Banca d'Italia, nel rispondere ad alcune faq, ha poi precisato che la consegna del modulo delle informazioni non è vincolante né per il consumatore né per il finanziatore. Peraltro Bankitalia consiglia il finanziatore, che intende escludere il valore di proposta contrattuale del modulo, di chiarire questa circostanza nella documentazione integrativa. Inoltre l'informazione diventa u n a vera e propria assistenza prima della stipulazione del contratto e per tutto il termine in cui il consumatore può liberamente recedere. In base alla normativa di settore il consumatore h a il diritto di recedere dai contratti di finanziamento entro 14 giorni dalla stipula, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare: basta il semplice ripensamento (cosiddetto recesso ad nutum). Non è prevista alcuna penale, ma solo la restituzione di capitale e interessi maturati e tasse. Il finanziatore, quindi, deve fornire tutte le informazioni necessarie sul finanziamento, sulla documentazione e sulle caratteristiche del prodotto. La Banca d'Italia ha risposto ad alcune faq che chièdevano se gli obblighi di t r a s p a r e n z a previsti per l'offerta attraverso intermediari del credito si pos- di finanziamento sano applicare anche ai motori di ricerca on-line, cioè i siti web specializzati nella comparazione tra prodotti di credito al consumo proposti da diversi intermediari. La domanda presuppone il fatto che l'attività dei motori di ricerca costituisca intermediazione del credito quando nel sito sia presente u n link alla pagina web del finanziatore. La Banca d'Italia ha risposto che gli obblighi di trasparenza gravano sul finanziatore e, solo quando egli «si avvalga» di intermediari del credito nell'offerta dei propri prodotti, anche gli intermediari sono tenuti ad assolverli. Poiché si tratta di obblighi solo «indiretti» dell'intermediario, essi presuppongono l'esistenza di un contratto con il finanziatore che se ne avvale per l'offerta. Peraltro per i motori di ricerca on-line genericamente non vi è alcun rapporto contrattuale di questo tipo, Bankitalia conclude che la disciplina sulla trasparenza dell'offerta non trova applicazione. Altro caso riguarda l'offerta attraverso operatori telefonici, privi di poteri di rappresentanza del finanziatore, che contattano i potenziali clienti per proporre la sottoscrizione di prodotti di credito. La Banca d'Italia h a ricordato che l'attività è vietata in assenza di un preventivo consenso da parte del consumatore. E quando il consumatore ha dato il suo consenso ed è quindi contattato telefonicamente, l'operatore dovrà seguire le regole sulla trasparenza se svolge attività propedeutiche alla conclusione del contratto, come la illustrazione del prodotto. -©Riproduzione riservata- Banche dati aperte alle valutazioni U finanziatore deve valutare l'affidabilità del consumatore, definito «merito creditizio». Si può fare riferimento, a questo proposito, alle informazioni fornite dal consumatore stesso o acquisite tramite le banche dati pubbliche e private (centrale rischi della Banca d'Italia e Sistemi di informazioni creditizie). Ma le nuove disposizioni prevedono tutele a favore del consumatore: deve sapere se il credito è rifiutato in conseguenza di una notizia negativa rinvenuta in una banca dati, e deve essere messo a conoscenza dei dati consultati. In materia la Banca d'Italia, rispondendo ad alcune faq, ha precisato che la valutazione del merito creditizio è necessaria anche per le operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Peraltro la legge non prevede un obbligo tassativo di consultazione delle banche dati. E nel caso di rifiuto della domanda di credito basato sulla consultazione di una banca dati, il finanziatore è tenuto a comunicare anche il risultato della consultazione: in proposito Banca d'Italia ha richiamato alla piena trasparenza. Con specifico riferimento alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è stato chiesto a Bankitalia se di merito la disciplina delle banche dati si applica anche alle interrogazioni effettuate dai finanziatori su richiesta delle compagnie assicurative, per raccogliere informazioni sulla situazione creditìzia dei datori di lavoro dei consumatori da affidare. La Banca d'Italia ha risposto alla faq ricordando che, nel disciplinare l'accesso dei finanziatori europei alle banche dati italiane, la normativa prevede un espresso riferimento ai finanziatori che «intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia chiesto o ricevuto un finanziamento o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido»; e ha precisato che i soggetti coobbligati ai cui dati è consentito l'accesso, nell'ambito della normativa italiana sulla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, non comprendono i datori di lavoro del consumatore. In sostanza l'accesso alle banche dati è consentito esclusivamente per la finalità di valutazione del merito creditizio del consumatore da parte del finanziatore: al di fuori di queste ipotesi, il trattamento dei dati contenuti nei sistemi di informazioni creditizie può ritenersi vietato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.